Contratto di assicurazione per l’artigiano e la pmi Ramo 94
DARAG
impresa
e artigiano
Contratto di assicurazione per l’artigiano e la pmi Ramo 94
Ed. Gennaio 2020
Impresa e artigiano
Contratto di assicurazione per l’artigiano e la pmi Ramo 94
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX
Mod. EAT 556
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI Prodotto: Impresa e artigiano
Ramo 94
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Incendio:
🗶 Xxxxx causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo
🗶 Danni causati da eventi naturali
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Responsabilità Civile:
🗶 Xxxxx causati a soggetti non considerati terzi (ad
esempio parenti, affini o conviventi dell’assicurato, e persone in rapporto di dipendenza)
🗶 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Che cosa è assicurato?
✓ Settore Incendio e altre garanzie complementari La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. E’ possibile estendere la garanzia includendo il Rischio locativo, Ricorso a terzi o locatari, Merci in refrigerazione, Cristalli ed Eventi sociopolitici. Le Estensioni di garanzia sono sempre operanti (ad esempio protezione dai danni derivanti o agevolati da colpa grave del contraente)
✓ Furto
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse
✓ Responsabilità Civile
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, anche se derivanti da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere
✓ Elettronica
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche per uso ufficio, di esclusiva utilizzazione dell’azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate
✓ Assistenza
La Società, tramite la Centrale Operativa Nobis, presta servizi di assistenza all’Assicurato, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Incendio:
! Fenomeno elettrico: franchigia di 150€, con massimale pari a 5.000€
! Acqua condotta: franchigia di 250€, a cui si aggiunge uno scoperto pari al 10%
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Responsabilità Civile:
! Spargimento d’acqua: franchigia di 150€ con massimale pari a 30.000€
! Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci: franchigia di 250€ con massimale pari a 50.000€
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ una polizza a garanzie modulari è dedicata agli artigiani e ai piccoli imprenditori che desiderano proteggere il loro patrimonio aziendale, mettendosi al sicuro dai rischi legati alla professione
Dove vale la copertura?
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei. Le garanzie R.C.O. e Assistenza valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero. La copertura assicurativa per i Settori Incendio, Furto ed Elettronica è invece limitata all’Xxxxxx, xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Impresa e artigiano”
Edizione 01/2019
Ramo 94
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio | L’assicurazione copre i danni materiali e diretti alle cose, anche di proprietà di terzi che siano causati da: Incendio Azione del fulmine Implosione Esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate Urto dei veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all’Assicurato Onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili Caduta di ascensore, montacarichi e simili, a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni Sviluppo di fumi, gas e vapori, od anormale produzione di distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi che abbiano colpito le cose assicurate nell’ambito di 20 m da esse Fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici occasionati alla attrezzatura aziendale Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso accidentale degli impianti per la produzione di calore Eventi atmosferici indicati in Condizioni di assicurazione Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento nel fabbricato assicurato Crollo, totale o parziale, del tetto provocato da sovraccarico di neve Occlusione e rigurgito di fogne di impianto facente parte del fabbricato Guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità |
Interruzione esercizio L’assicurazione copre altresì: Spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato danneggiato da spargimento di acqua Spese di sgombro e demolizione e trasporto in discarica dei residui del sinistro Oneri di urbanizzazione per ricostruzione a legge dei fabbricati assicurati Spese di rimozione, deposito e ricollocamento in seguito ad un sinistro Spese onorari del Perito dell’Assicurato Sono sempre operanti le seguenti estensioni di garanzia: Colpa grave Anticipi su indennizzi Buona fede Trasferimento Selling price Merci presso fiere/terzi Pannelli solari e fotovoltaici Le seguenti garanzie sono operanti solo se attivate le relative partite di polizza: Rischio locativo per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato Ricorso terzi o locatari per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno a merci in refrigerazione Rottura accidentale di cristalli indicati nelle Condizioni di assicurazione Eventi sociopolitici tra cui tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio | |
Furto | L’assicurazione copre i danni materiali e diretti alle cose, anche di proprietà di terzi, nei locali contenenti le cose assicurate e che siano causati da: Furto con violazione della difesa esterna mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od altri simili, superamento di ostacoli o ripari e in modo clandestino Rapina/estorsione Furto durante i periodi di chiusura diurna e serale Guasti causati al contenuto in occasione di furto, tentato furto, rapina od estorsione Atti vandalici al contenuto in occasione di furto, tentato furto, rapina od estorsione Furto da parte dei dipendenti dell’Assicurato Furto e rapina di valori trasportati Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto che indossa o ha a portata di mano i valori Furto o rapina avvenute utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso dell’Assicurato |
Elettronica | L’assicurazione copre i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche per uso ufficio, anche di proprietà di terzi, di esclusiva utilizzazione dell’azienda assicurata e che siano causati da: Imperizia, imprudenza, negligenza, errata manipolazione Corto circuito, variazione, di corrente, sovratensione, arco voltaico Bruciature Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo e di automatismi di regolazione o di segnalazione Danneggiamento o distruzione di supporto dati a nastri e dischi magnetici Interruzione parziale o totale alle apparecchiature assicurate che provochino maggiori costi di metodi, apparecchi alternativi o servizi di terzi |
Responsabilità civile | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività principale e delle attività complementari e sussidiarie connesse, svolte dai suoi familiari, dai dipendenti salariati e stipendiati, dagli apprendisti e da chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell’azienda anche in via occasionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione comprende le coperture per i rischi della Responsabilità Civile e sono inoltre incluse e sempre operanti le seguenti garanzie: Responsabilità civile verso Terzi (RCT) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in caso di RCT per danni cagionati a terzi causati da: Proprietà e/o conduzione del fabbricato, o porzione, nel quale si svolge l’attività indicata in polizza Spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, compreso il trasporto, il carico e lo scarico delle stesse Incendio di cose dell’Assicurato o da Lui detenute Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati Allestimento o smontaggio degli stands Proprietà e manutenzione di insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni Proprietà ed uso di velocipedi senza motore, mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio Esercizio di mense aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande Proprietà di cani nell’azienda assicurata o nella zona immediatamente limitrofa Servizi di vigilanza nell’ambito dell’azienda a mezzo di guardiani anche armati Servizi di pronto soccorso nell’ambito dell’azienda Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati descritti in polizza Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso Attività delle squadre antincendio nell’ambito dell’azienda assicurata Attività del responsabile del servizio protezione e prevenzione Sosta nell’ambito dell’azienda assicurata ai veicoli di terzi e/o dipendenti Contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo per emissione di sostanze a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi Lavori di riparazione, manutenzione e caduta dai ponti sollevatori dei veicoli in consegna e custodia limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, autolavaggi, gommisti ed elettrauti Lavori di scavo per collegamento con i canali di distribuzione di pubblici servizi limitatamente alle aziende che effettuano lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento Lavori compiuti presso terzi Rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato che provochi danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate È possibile integrare la garanzia con le seguenti estensioni, operanti sono se espressamente richiamate in Polizza: Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate Lavori in sub-appalto e infortuni subiti dai subappaltatori e i loro dipendenti |
Xxxxxxxx professionali Limitazione della garanzia al solo RCT Franchigia danni a cose Responsabilità civile postuma Responsabilità civile postuma da posa in opera Responsabilità civile postuma autoriparatori | |
Assistenza | L’assicurazione prevede prestazioni di assistenza all’Assicurato nel caso questi si trovi in difficoltà a seguito di emergenza. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: Invio di un idraulico per interventi di emergenza Pronto intervento per danni da acqua Invio di un elettricista per interventi di emergenza per casi che non siano causati da corto circuito, interruzione della fornitura elettrica e guasti al cavo per imperizia o dolo dell’Assicuratore Fornitura temporanea di energia elettrica per casi che non siano causati da corto circuito, interruzione della fornitura elettrica e guasti al cavo per imperizia o dolo dell’Assicuratore Invio di un fabbro per interventi di emergenza Invio di un serrandista in caso di emergenza dovuta a smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura della saracinesca e quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati Invio di un frigorista per interventi di emergenza per mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione Invio di un vetraio per interventi di emergenza quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita Invio di un sorvegliante Rientro anticipato Recupero dati Trasloco |
Che cosa non è assicurato? | |
Esclusioni per il Settore Incendio | Sono esclusi dalla copertura i danni, correlati al sinistro, causati da: Fenomeno elettrico – sono esclusi i danni causati da: o Usura o carenza di manutenzione ad attrezzatura aziendale e fabbricato dell’Assicurato o Operazioni di montaggio e smontaggio non necessarie per manutenzione, collaudo o prova di apparecchiatura aziendale e fabbricato dell’Assicurato o Per difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore Eventi atmosferici – sono esclusi i danni causati da: o Verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto o Causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali o Causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina o Causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico o Causati da gelo e sovraccarico di neve o Causati da cedimento o franamento del terreno anche se a seguito di eventi atmosferici indicati precedentemente o Ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere o A gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne o Ad enti all’aperto |
o Ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, capannoni pressostatici o simili, baracche in legno o plastica o A serramenti, vetrate e lucernai in genere o A lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine Acqua condotta – sono esclusi i danni causati da: o Umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura di impianti automatici di estinzione o Errata altezza dal suolo delle merci Sovraccarico neve – sono esclusi i danni causati da: o Causati da valanghe e slavine o Causati da gelo o Ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve o Ai capannoni, tensostruttute e tendostrutture, o Ai lucernai, vetrate, serramenti, insegne, antenne e pannelli solari e consimili installazioni Sono inoltre esclusi i danni derivanti da: Spargimento di acqua non diretta conseguenza di incendio, esplosione o scoppio Inquinamento o contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo Rigatura, graffiatura, screpolature e scheggiature di cristalli: o Durante i traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri o Determinati da vizio di costruzione, installazione difettosa, carenza di manutenzione o Causati da corto circuito a sorgenti luminose ed insegne o Derivanti da crollo del fabbricato o parti di esso Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione Tumulti popolari, scioperi, sommosse se non diversamente indicato in Polizza Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio Dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni Smarrimento o furto delle cose assicurate, avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione Costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo a danni coperti dalla garanzia Virus informativi Sono esclusi dall’Assicurazione danni a: Cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o a qualsiasi altro titolo Impianto o macchina nel quale si sia verificato uno scoppio per usura, corrosione o difetti materiali Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguente ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che sia garantita la partita “Merci in refrigerazione” Non sono considerati Terzi e sono quindi esclusi dalla copertura assicurativa: Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente Il legale rappresentate, il socio a responsabilità illimitata e l’amministratore quando l’Assicurato non sia una persona fisica Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime qualora l’Assicurato non sia una persona fisica | |
Furto | Sono esclusi dalla copertura i danni, correlati al sinistro, causati da: |
Atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio Incendi, esplosioni, provocati dall’autore del reato Scoppi anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura Dopo o colpa grave del Contraente e dall’Assicurato, delle persone per le quali rispondono, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata e da persone con questi coabitanti o legati da vincoli di parentela o affinità Eventi avvenuti dal 45° giorno, se i locali rimangono incustoditi per più di 45 giorni Eventuali pregiudizi ai profitti sperati, mancato godimento od uso | |
Elettronica | Sono esclusi dalla copertura i danni, correlati al sinistro, causati da: Deperimento o logoramento naturale dell’uso o funzionamento Effetti graduali degli agenti atmosferici Danneggiamenti estetici, che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate Costruttore, fornitore o il locatore delle cose assicurate Montaggi, smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dei locali dell’esercizio assicurato Inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l’esercizio, uso e manutenzione Effetti di cui il Contraente o l’Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza Eventi garantiti dai settori “Incendio” e “Furto” della presente polizza, anche se non attivati Dolo del Contraente o dell’Assicurato Atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione Esplosione, emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni piene, mareggiate, frane Errata registrazione, cancellazione per errore, cestinatura per svista dei supporti di dati Atti dolosi dell’Assicurato, dei suoi familiari o dei suoi dipendenti per il supporto di dati Sono altresì esclusi: Danni la cui riparazione o intervento di sostituzione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o di azienda da essa autorizzata Danni tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce Spese per eventuali tentativi di riparazione provvisorie, per modifiche o miglioramenti Maggiori costi per indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’apparecchiatura distrutta o danneggiata Maggiori costi per danni a supporto di dati |
Responsabilità civile | Sono esclusi dalla copertura RCT e RCO i danni da: Detenzione o impiego di esplosivi Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente Uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenti amianto Sono esclusi dalla copertura i danni per la garanzia RCT causati da: Attività diverse da quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione |
Furto Proprietà di fabbricati che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata Lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei locali dell’esercizio assicurato Opere di installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori Prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi Opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori Assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno a fabbricati ed a cose in genere Opere ed installazione in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori Circolazione, su strada ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età Persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga, in via occasionale, nell’esercizio della propria attività Inquinamenti dell’aria, dell’acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento Detenzioni di merci, da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinati Malattie professionali per: o Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile o Intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato o Malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o Malattie professionali conseguenti alla silicosi o Malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing” Responsabilità civile postuma da posa in opera per: o Manutenzione e spese inerenti alla sostituzione o riparazione di impianti, attrezzature, cose installate, riparare o manutenute o Vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati o Inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati o Mancato od intempestivo intervento manutentivo Responsabilità civile postuma autoriparatori per: o Riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa alla sostituzione di parti meccaniche, elettriche od elettroniche o Vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati o Incendio e per furto da mancato o insufficiente funzionamento dell’impianto antincendio e antifurto Responsabilità civile postuma per: o Spesa inerente alla sostituzione o riparazione di impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute o Vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati o Inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati o Mancato o intempestivo intervento manutentivo o Mancato uso o disponibilità Ai fini dell’Assicurazione RCT, non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla |
copertura assicurativa: Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente Il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino in rapporti di parentela, presentati al punto precedente, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica Persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio I subappaltatori ed i loro dipendenti o chiunque subisca il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione | |
Assistenza | Tutte le prestazioni di Assistenza non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo Dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni Mancato sfruttamento di una o più prestazioni |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nel Settore Incendio: ! Fenomeni elettrici e scariche ad attrezzature aziendali – massimale di 5.000€ per sinistro e franchigia assoluta pari a 150 € a carico dell’Assicurato ! Eventi atmosferici – indennizzo massimo pari all’80% della somma assicurata, con una franchigia assoluta pari a 500€ a carico dell’Assicurato ! Xxxxxxxxxxx di acqua – franchigia assoluta per ogni sinistro pari a 250€ con scoperto del 10% nel caso di danni in locali interrati o seminterrati ! Spese di ricerca per danni d’acqua – fino alla concorrenza di un importo massimo per sinistro e per anno pari al 20%0 della somma assicurata con il minimo di 600€, massimale di 6.000€ e franchigia assoluta di 250€ a carico dell’Assicurato ! Sovraccarico di neve – scoperto a carico dell’assicurato del 10% dell’indennizzo stesso con il minimo assoluto di 500€ e massimo di 10.000€ per una somma non maggiore del 30% del valore assicurato per “Fabbricato” e “Contenuto” ! Occlusione e rigurgito di fogne – massimale pari al 5% della somma assicurata per il fabbricato, fino a 2.500€ ! Spese di demolizione, sgombro e trasporto in discarica – indennizzo fino alla concorrenza del 10% della somma pagabile a termini di polizza ! Oneri di urbanizzazione per ricostruzione a norma dei fabbricati assicurati – massimale pari a 10.000€, non oltre la concorrenza del 10% dell’indennizzo ! Spese di rimozione, deposito e ricollocamento in seguito ad un sinistro – indennizzo fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata pagabile a termini di polizza ! Interruzione esercizio – indennizzo fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata ! Onorari Perito dell’Assicurato – massimale pari a 5.000€ fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato ! Interruzione o sospensioni dell’utilizzo di bei beni nonché di attività industriali, |
commerciali, agricole o di servizi – indennizzo fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso ! Merci in refrigerazione – scoperto del 20% con il minimo di 250€ ! Rottura di cristalli – massimale pari a 500€ e 1.500€ per singola lastra od insegna ! Eventi sociopolitici – franchigia assoluta di 500€ con un limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Furto | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza e per i locali che rispettino le caratteristiche costruttive indicate in Condizioni di assicurazione. Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per le garanzie prestate nel Settore Furto: ! Guasti cagionati dai ladri – limite di indennizzo pari a 2.000€ ! Atti vandalici – massimale di 3.000€ e limite massimo pari al 10% della somma assicurata ! Valori trasportati – scoperto pari al 20% a carico dell’Assicurato e limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata, per un massimo di 3.000€ ! Urto veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato – scoperto pari al 25% a carico dell’Assicurato |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Elettronica | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per le garanzie prestate nel Settore Elettronica: ! Imperizia, imprudenza, negligenza, errata manipolazione – franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato per ogni sinistro ! Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico – franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato per ogni sinistro ! Bruciature – franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato per ogni sinistro ! Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo o di automatismi di regolazione o di segnalazione - franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato per ogni sinistro ! Supporto di dati – massimale fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, per un massimo di 3.000€ ! Maggiori costi – fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità civile | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per le garanzie prestate nel Settore Responsabilità civile: ! Spargimento d’acqua – massimale di 30.000€ con una franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato ! Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci – massimale di 50.000€ con una franchigia assoluta pari a 250€ a carico dell’Assicurato ! Incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute per lavori presso terzi – massimale di 60.000€ con una franchigia assoluta pari a 250€ a carico dell’Assicurato ! Operazioni di carico e scarico merci – franchigia assoluta pari a 250€ a carico dell’Assicurato ! Veicoli di terzi e/o dipendenti escluso incendio/furto – franchigia assoluta pari a 150€ a carico dell’Assicurato ! Contaminazione dell’acqua e del suolo – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata, per un massimale di 100.000€, e franchigia assoluta pari a 500€ a carico dell’Assicurato ! Interruzioni o sospensioni di attività – massimale di 60.000€ con uno scoperto pari al 10% della somma assicurata, per un minimo assoluto di 2.500€, a carico dell’Assicurato ! Veicoli in consegna – massimale di 20.000€ e franchigia assoluta pari a 250€ a carico dell’Assicurato ! Impianti sotterranei – massimale di 20.000€ e franchigia assoluta pari a 250€ a carico dell’Assicurato ! Cose in ambito di lavori – massimale di 60.000€ con uno scoperto pari al 10% della |
somma assicurata e franchigia assoluta pari a 500€ a carico dell’Assicurato ! Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, o scaricate per rottura accidentale del mezzo di sollevamento impiegato – massimale di 10.000€ con uno scoperto pari al 10% della somma assicurata, per un minimo di 500€, a carico dell’Assicurato ! Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate – massimale di 20.000€ con uno scoperto pari al 10% della somma assicurata e franchigia assoluta pari a 500€ a carico dell’Assicurato ! Malattie professionali – limite di indennizzo pari al 50% del massimale ! Responsabilità civile postuma in opera: o Limite di indennizzo del 10% del valore RCT assicurato, fino ad un massimale di 100.000€, scoperto del 10% per sinistro con minimo assoluto pari a 500€ per danni a cose o Limite di indennizzo del 50% del massimale RCT assicurato per danni a persone ! Responsabilità civile postuma autoriparatori: o Limite di indennizzo del 5% del valore RCT assicurato con scoperto del 10% per sinistro con minimo assoluto pari a 500€ per danni a cose o Limite di indennizzo del 50% del massimale RCT assicurato per danni a persone ! Responsabilità civile postuma: o Limite di indennizzo del 10% del valore RCT assicurato, con scoperto del 10% per sinistro con minimo assoluto pari a 500€ per danni a cose o Limite di indennizzo del 50% del massimale RCT assicurato per danni a persone | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportai i limiti di indennizzo per le garanzie prestate e per le spese i danni da: ! Invio di un idraulico per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Pronto intervento per danni da acqua – massimale di 500€ per sinistro ! Invio di un elettricista per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Fornitura temporanea di energia elettrica – massimale di 250€ per sinistro ! Invio di un fabbro per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Invio di un serrandista in caso di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Invio di un frigorista per interventi di emergenza – massimale di 250€ per sinistro ! Invio di un sorvegliante – massimale di 250€ per sinistro ! Rientro anticipato – massimale di 250€ per sinistro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Impresa e artigiano è rivolto a persone fisiche e giuridiche, che intendono assicurarsi contro danni subiti e provocati nel corso dell'attività professionale e con esigenze di protezione della persona, dei beni e del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 22%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro comune per i Settori Incendio, Furto, Elettronica | In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso alla Società entro tre giorni, per i sinistri relativi ai Settori “Incendio” ed “Elettronica” ed entro 24 ore, per i sinistri relativi al Settore “Furto”; da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) per gli eventi di cui al settore “Incendio” ed al settore “Elettronica”: 1) fare, salvo per le garanzie “Cristalli”, “Merci in refrigerazione” ed il settore “Elettronica”, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di denuncia all’autorità Giudiziaria sussiste anche per la garanzia “Cristalli”, ”Merci in refrigerazione” e per il settore “Elettronica” in caso di dolo, anche presumibile 2) conservare le tracce e i residui del sinistro e delle eventuali parti sostituite, fino a liquidazione del danno, senza avere diritto, a questo titolo, ad indennità alcuna 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile del magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate d) per gli eventi di cui al settore “Furto”: 1) fare, nelle 24 ore successive, denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza, nonché fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi alla denuncia resa all’Autorità, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, allegando copia della denuncia fatta all’Autorità 2) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, nonché denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le spese relative - anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, ed anche se non si è raggiunto lo scopo - saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente; 3) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate, quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcun indennizzo 4) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà ed entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo. |
Denuncia di sinistro per il Settore | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, |
Responsabilità civile | il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. |
Prestazione di Assistenza | Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si avvale della Centrale Operativa Nobis. Le prestazioni di assistenza dovranno essere richieste direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Art. 1 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Incendio 1
Art. 2 – Cosa comprende l’assicurazione Settore Furto 3
Art. 3 – Caratteristiche costruttive, mezzi di chiusura dei locali, impianto di allarme
Art. 4 – Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato per il Settore Furto 4
Settore Responsabilità Civile 4
Art. 5 – Cosa comprende l’assicurazione Settore Responsabilità Civile 4
Art. 6 – Qualifica di terzi per il Settore Responsabilità Civile 5
Art. 7 – Persone non dipendenti dall’Assicurato per il Settore Responsabilità Civile 5
Art. 8 – Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per rottura accidentale del mezzo di sollevamento impiegato per il Settore Responsabilità Civile 6
Art. 9 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Elettronica 6
Art. 10 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza 6
Art. 11 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza 6
Art. 12 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio 8
Settore Responsabilità Civile 9
Art. 13 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile 9
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio 10
Art. 15 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per i Settore Incendio 10
Art. 16 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio 11
Art. 17 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto 12
Art. 18 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Furto 12
Settore Responsabilità Civile 12
Art. 19 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile 12
Art. 20 – Persone non considerate terzi per il Settore Responsabilità Civile 13
Art. 21 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile 13
Art. 22 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Elettronica 13
Art. 23 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Elettronica 14
Art. 24 – Esclusione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ci sono limiti di copertura? 14
Art. 25 – Limite massimo dell'indennizzo per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 14
Art. 26 – Limiti d’indennizzo per il Settore Responsabilità Civile 14
Art. 27 – Regolazione di franchigie e scoperti per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 14
Art. 28 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per l’incendio ed altre garanzie
complementari per il Settore Incendio 15
Art. 29 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Furto 15
Art. 30 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Responsabilità Civile 16
Art. 31 – Estensione territoriale dell’assicurazione per i Settori Incendio, Furto ed Elettronica 17
Art. 32 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Responsabilità Civile 17
Art. 33 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Assistenza 17
Quando comincia la copertura e quando finisce? 17
Art. 34 – Decorrenza della garanzia 17
Art. 35 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 17
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 17
Norme applicate in caso di sinistro 17
Art. 36 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 17
Art. 37 – Esagerazione dolosa del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 17
Art. 38 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 17
Art. 39 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile 18
Art. 40 – Richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza 18
Art. 41 – Procedura per la valutazione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 18
Art. 42 – Mandato dei Periti per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 19
Art. 43 – Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 19
Art. 44 – Determinazione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 19
Art. 45 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per il Settore Furto 20
Art. 46 – Assicurazione parziale per i Settori Incendio e Elettronica 20
Art. 47 – Liquidazione del danno/pagamento dell'indennizzo/motivi di contestazione 20
Art. 48 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza 20
Art. 49 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile 20
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 21
Art. 50 – Pagamento del premio 21
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 21
Come posso disdire la polizza? 21
Art. 51 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 21
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 21
Art. 52 – Modifiche dell'assicurazione 21
Art. 53 – Delimitazione del rischio per il Settore Responsabilità Civile 21
Art. 54 – Aggravamento del rischio 21
Art. 55 – Diminuzione del rischio 21
Art. 56 – Buona fede INAIL per il Settore Responsabilità Civile 21
Art. 57 – Xxxxxx di credito per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 21
Art. 58 – Recupero delle cose rubate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 22
Art. 61 – Rinvio alle norme di Legge 22
Art. 62 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 22
Art. 63 – Altre assicurazioni per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 22
Art. 64 – Altre assicurazioni per il Settore Responsabilità Civile 22
Art. 65 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza 22
Art. 66 – Assicurazione presso diversi assicuratori per i Settori Incendio, Furto, Elettronica 22
Art. 67 – Pluralità di Assicurati per il Settore Responsabilità Civile 22
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 22
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 23
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Settore Incendio
Art. 1 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) azione di fulmine;
c) implosione;
d) esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
f) urto dei veicoli stradali non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
g) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni;
La garanzia comprende inoltre i danni causati da:
i) sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di appa- recchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi sopra specificati, che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
l) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, il tutto costituente l’attrezzatura dell’azienda e del fabbricato assicurato, fino alla concorrenza di
€ 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con esclusione:
- dei danni da usura o carenza di manutenzione;
- dei danni verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dei danni dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il
costruttore o il fornitore;
- dei primi € 150,00 per ogni sinistro;
m) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso acciden- tale degli impianti per la produzione di calore esistenti nel fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appositi camini;
n) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine.
La Società non risponde dei danni:
1) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza
degli eventi atmosferici di cui sopra;
2) causati da:
- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi
d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previ-
sto alla lettera successiva p);
- cedimento o franamento del terreno, anche se verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di
cui sovra;
3) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili
installazioni esterne;
fabbricato;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed im- pianti fissi per natura o destinazione ed altre apparecchiature che per loro natura o desti- nazione devono essere poste all’esterno del
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e non stabilmente fissati al fabbricato assicurato, od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristi- no, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o pla-
stica e quanto in essi contenuto;
subite dal tetto o dalle pareti;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non siano derivati da rotture o lesioni
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente
estensione di garanzia sarà effettuato previa detra- zione, per ciascun sinistro, di € 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% di quella assicurata ad ogni singola partita.
o) acqua condotta: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate esclusi:
- i danni causati da umidità, stillicidio, trabocca- mento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli
impianti automatici di estinzione:
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore di 12
cm dal suolo. | ||
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta, per ogni sinistro, di € 250,00; nel caso di danni veri- ficatisi in locali interrati o seminterrati, ferma la suddetta franchigia, si applicherà anche uno scoperto |
del 10%. Sono inoltre comprese le spese di demolizione e ripristino delle parti del fabbricato assicurato, sostenute allo scopo di ricercare o di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese per riparare o sostituire tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata. Questa estensione di garanzia è prevista fino alla concorrenza di un importo massimo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 20‰ (venti per mille) della somma assicurata alla partita “Xxxxxx- cato”, con il minimo di € 600,00 ed il massimo di
€ 6.000,00. Dall’indennizzo spettante a questo titolo verrà detratta, per ciascun sinistro, una franchigia assoluta di € 250,00. La garanzia non è operante per i danni derivanti o relativi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi, annegati nei solai o nei pavimenti.
p) sovraccarico neve: crollo, totale o parziale, del tetto, provocato da sovraccarico neve. Il pagamento dell’in- dennizzo sarà effettuato previa deduzione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo stesso, con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di
€ 10.000,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 30% del valore rispettivamente assicurato per “Fabbricato” e “Contenuto”.
La società non risponde dei danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto
dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di costruzione, rifacimento o
ristrutturazione ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-
strutture ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili instal- lazioni esterne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo, totale o parziale, del fabbricato, in seguito a sovraccarico di neve.
q) I danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato. I danni saranno risarciti fino alla concor- renza del 5% della somma assicurata per il fabbricato e con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
La Società, fermo l’Art. 25 “Limite massimo dell’inden- nizzo per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”, indennizza altresì:
- i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo pagabile a termini di polizza;
- gli oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si rendessero necessari in adempimento a leggi, che regolano la ricostruzione dei fabbricati assicurati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e senza modifiche strutturali o volumetriche fino alla concorrenza del 10% dell’in- dennizzo con il massimo di € 10.000:
- le spese sostenute per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le ripara- zioni ai locali occupati dell’Assicurato, resesi neces- sarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza; ciò fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”;
- i danni da interruzione d’esercizio, conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella misura, convenzionalmente stabilita del 10% dell’importo liquidato per le partite “Fabbricato” e “Contenuto”;
- le spese per gli onorari del Perito che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 41 “Procedura per la valutazione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”, ciò fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato, con il massimo di € 5.000,00.
Le seguenti garanzie sono sempre operanti.
A. Colpa grave
I danni causati dagli eventi garantiti sono indennizza- bili anche se derivanti o agevolati da “colpa grave” del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere.
B. Anticipi sugli indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquida- zione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo (determinato in base allo “stato d’uso”, così come definito nell’Art. 51 delle “Norme che regolano i sinistri”) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabi- lità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la defi- nitiva liquidazione dell’indennizzo.
C. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga a lei spettante in base all’ Art 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllanti, controllate, consociate e collegate, i clienti ed i fornitori, purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
L’omissione della dichiarazione, da parte del Contraente o dell’Assicurato, di una circostanza eventualmente aggra- vante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichia- razioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’inden- nizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano il frutto di dolo del Contraente e dell’Assicurato, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
E. Trasferimento
Fermo quanto disposto relativamente all’ubicazione assi- curata così come indicato nella scheda di polizza, qualora siano in corso operazioni di trasferimento nell’ambito del territorio italiano, le garanzie di polizza si intendono operanti sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per un periodo di tempo pari a sette giorni dall’inizio delle opera- zioni di trasloco. Il Contraente dovrà quindi richiedere l’aggiornamento della copertura assicurativa al nuovo indirizzo per la continuazione della copertura assicurativa.
F. Selling price
Se il sinistro indennizzabile a termine di contratto riguarda merci vendute in attesa di consegna non sostituibili con merci non danneggiate, si conviene fra le parti che l’in- dennizzo delle stesse sarà calcolato prendendo a riferi- mento il prezzo di vendita delle stesse al netto delle spese risparmiate per i costi di consegna purché il Contraente ne provi l’avvenuta vendita.
X. Xxxxx presso fiere/terzi
Si conviene fra le parti che sono incluse in garanzia anche le merci in deposito e/o lavorazione presso fiere o terzi nel limite di un 10% della somma assicurata per le stesse con il massimo di € 50.000.
H. Pannelli solari e fotovoltaici
Sono inclusi nella somma assicurata per il fabbricato i pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici di pertinenza dello stesso con il limite di € 50.000.
Settore Furto
Art. 2 – Cosa comprende l’assicurazione Settore Furto
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od altri simili arnesi;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il supe- ramento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione sia avvenuta successivamente, a locali chiusi.
Sono altresì compresi i danni derivanti da:
- rapina/estorsione (vedere “definizione”), avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche nel caso in cui le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficace- mente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- furto con rottura di vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’azienda;
- guasti causati al “Contenuto” in occasione di furto, tentato furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di polizza;
- guasti cagionati ai locali ed agli infissi in occasione di furto o tentato furto indennizzabili a termini di polizza. Questa garanzia è prestata, “a primo rischio assoluto”, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e senza appli- cazione della eventuale franchigia prevista in polizza, fermo il limite massimo di indennizzo, costituito dalla somma assicurata per il settore “Furto”;
- atti vandalici compiuti sul “Contenuto” in occasione di furto, tentato furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di polizza. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 3.000,00 per sinistro, fermo il limite massimo di indennizzo, costituito dalla somma assi- curata per il settore “Furto”;
- furto commesso dai dipendenti dell’Assicurato fuori dalle ore di lavoro, a condizione che:
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza, né che sia incaricato della sorveglianza dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi;
- furto e rapina di valori trasportati, entro il limite del 10% della somma assicurata, con il massimo di
€ 3.000,00, commessi sulla persona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’a- zienda assicurata, mentre, al di fuori dei locali indicati in polizza, detengono i valori stessi durante il loro trasporto dal domicilio dell’Assicurato alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Il furto è indennizzabile purché sia avvenuto:
- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso o a portata di mano;
- strappando i valori di mano o di dosso.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto dell’indennizzo farlo assicurare ad altri. Qualora per il settore “Furto” sia prevista una franchigia assoluta, la stessa non verrà applicata per la presente estensione di garanzia. L’assicurazione viene prestata “a primo rischio assoluto”, cioè senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 3 – Caratteristiche costruttive, mezzi di chiusura dei locali, impianto di allarme per il Settore Furto
La garanzia è prestata a condizione che le cose assicurate siano poste in un solo locale, oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro anti- sfondamento, cemento armato, facenti parte di un fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e- sterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Ogni apertura verso l’esterno, situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del reato sia penetrato nei locali attra- verso un’apertura difesa da mezzi di protezione non conformi a quelli sopra indicati, oppure conformi ma non operanti se in presenza di persone o non sia attivo l’impianto di allarme qualora lo stesso sia indicato nella scheda di polizza, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 4 – Veicoli ricoverati nei locali
o nell’area in uso all’Assicurato per il Settore Furto
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 25%, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto previsto in polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo assoluto eventualmente previsto.
Se è operante invece in concomitanza con una fran- chigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale minimo assoluto.
Settore Responsabilità Civile
Art. 5 – Cosa comprende l’assicurazione Settore Responsabilità Civile
A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, in conse- guenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’e- sercizio dell’attività principale e delle attività complementari e sussidiarie connesse, svolte dai suoi familiari, dai dipendenti salariati e stipendiati, dagli apprendisti e da chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell’azienda anche in via occasionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:
1) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato, o porzione, nel quale si svolge l’attività descritta in polizza, compresi impianti fissi interni ed esterni, nonché ascensori, monta-
carichi e scale mobili. La garanzia comprende inoltre i rischi relativi alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, alle strade private e recinzioni in genere (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri), nonché ai cancelli, anche automatici. Sono compresi i danni da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogna, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale di tubazioni e condutture, con esclusione dei primi € 150,00 per ogni sinistro e fino ad un massimo di risarcimento di
€ 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo;
2) dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, compreso il trasporto, il carico e lo scarico delle stesse nonché dalla installazione presso terzi delle cose vendute e/o riparate (esclusi i danni alle cose vendute) effettuate da proprio personale, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Sono compresi, inoltre, i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e fino ad un massimo di risarcimento di € 50.000 per ciascun periodo assicurativo;
3) da incendio di cose dell’Assicurato o da Lui detenute, limitatamente ai lavori presso terzi, fino alla concor- renza di € 60.000,00 per ciascun periodo assicura- tivo, con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro;
4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dalla conduzione, allestimento e smon- taggio degli stands;
5) dalla proprietà e manutenzione di insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni.
Sono esclusi i danni al fabbricato o alle opere sulle quali sono applicate o installate le insegne, i cartelli pubblicitari e gli striscioni;
6) dalla proprietà ed uso di velocipedi senza motore, nonché di mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
7) dall’esercizio di mense aziendali; uso di macchine distri- butrici di cibi e bevande;
8) dalla proprietà di cani, purché il fatto dannoso si sia verifi- cato nell’azienda assicurata o nella zona immediatamente limitrofa;
9) da servizi di vigilanza nell’ambito dell’azienda a mezzo di guardiani anche armati;
10) da servizio di pronto soccorso nell’ambito dell’azienda, prestato da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
11) dalla “committenza”, e cioè per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipen- denti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a Lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili;
12) dalla “committenza” di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati descritti in polizza rimanendo tuttavia esclusa la responsabilità derivante ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni;
13) dalle operazioni di carico e scarico delle merci inerenti l’attività dichiarata. Sono compresi i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’am- bito di esecuzione delle anzidette operazioni, con l’ap- plicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
14) dalla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono consi- derati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limita- tamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, fermo quanto previsto dall’Art. 5, lettera A);
15) dall’attività delle squadre antincendio, nell’ambito dell’a- zienda assicurata, organizzate dall’Assicurato e formate dai dipendenti dell’Assicurato stesso;
16) dall’attività del responsabile del servizio protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche, nell’ambito dell’azienda assicurata;
17) arrecati ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in sosta nell’ambito dell’azienda assicurata; questa esten- sione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l’esclusione dei danni da furto o da incendio;
18) da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo pro– vocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per la responsabilità civile verso terzi con il massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una fran- chigia di € 500,00;
19) conseguenti ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di terzi, purché conseguenti a sinistro indennizza- bile a termini del presente settore. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, e fino ad un massimo risarcimento di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
Inoltre l’assicurazione è estesa, anche ai danni:
20) limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, auto- lavaggi, gommisti ed elettrauto, ai veicoli in consegna e custodia ovvero sottoposti a lavori di riparazione o manutenzione anche a seguito di caduta dei veicoli stessi dai ponti sollevatori, purché detti lavori si verifichino nell’ambito dell’azienda assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo, ferma restando l’esclu- sione dei danni da furto o da incendio;
21) limitatamente alle aziende che effettuano lavori di instal- lazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizio- namento di ambienti nei fabbricati e negli stabilimenti, a seguito di lavori di scavo complementari all’attività descritta in polizza, necessari per il collegamento con i canali di distribuzione dei pubblici servizi, compreso il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo;
22) per i danni subiti dalle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di
€ 500,00, e fino ad un massimo risarcimento di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
B) Assicurazione della responsabilità civile verso i pre- statori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e X.Xxx. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’as- sicurazione di legge.
La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984
n. 222. Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Art. 6 – Qualifica di terzi per il Settore Responsabilità Civile
Sono considerati “terzi”, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale (escluse le malattie professionali):
- i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempre che non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’at- tività assicurata;
- i titolari e i dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via eccezionale, possono parteci- pare ai lavori di carico e scarico, o complementari all’atti- vità formante oggetto dell’attività dell’azienda.
Art. 7 – Persone non dipendenti dall’Assicurato per il Settore Responsabilità Civile
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 punto c) e dall’Art. 19 punto q) si conviene che:
1. sono considerate terzi le persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (quali a puro titolo esemplifi- cativo e non limitativo i contratti xx.xx.xx ed interinali) e di cui lo stesso può avvalersi in via occasionale e compro- vata nell’esercizio dell’attività descritta in polizza, limita- tamente ai danni da esse subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale;
2. le stesse sono comprese in garanzia per i danni causati a terzi mentre partecipano all’attività oggetto della presente assicurazione.
La garanzia si intende operante purché dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità a norma dell’Art. 2049 Codice Civile.
Art. 8 – Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per rottura accidentale del mezzo di sollevamento impiegato per il Settore Responsabilità Civile
La presente estensione è prestata con uno scoperto del
A parziale deroga di quanto previsto al punto l) dell’Art. 19, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.
10% con il minimo di € 500 per ogni sinistro e con un sottolimite di € 10.000 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.
Settore Elettronica
Art. 9 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Elettronica
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “Apparecchiature elettroniche per uso ufficio” (vedere defi- nizione), di esclusiva utilizzazione dell’azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, dai seguenti fatti accidentali:
- imperizia, imprudenza, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico;
- bruciature;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo o di automatismi di regolazione o di segnalazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia assoluta di € 150,00.
Le seguenti garanzie sono sempre operanti.
A. Supporto dati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri, dischi magnetici, o altri “supporti dati”, distrutti o danneggiati in conseguenza ad un evento indennizzabile in base alle condizioni tutte del presente “Settore”, ferme restando le esclusioni di cui al successivo Art. 22.
Per “supporto dati” s’intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchia- ture elettroniche.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili dalle appa- recchiature elettroniche, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato. In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettiva- mente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata nel presente Settore, con il massimo di € 3.000,00, per evento e per periodo di assicurazione.
B. Maggiori Costi
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, che provochi l’interruzione parziale o totale alle apparecchia- ture assicurate, la Società indennizza i maggiori costi dovuti a:
- uso di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato ai sensi dell’Art. 9 “Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Elettronica”.
Settore Assistenza
Art. 10 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa atti- vazione della Centrale Operativa
Art. 11 – Cosa comprende l’assicurazione per il Settore Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti dalla Centrale Operativa Nobis - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 40. Per Centrale Operativa si intende la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Viale Colleoni,
21 - 20864 Agrate Brianza (MB) - costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezza- ture e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
€ 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assi- curato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
aIm) paiallnagtoamideranutolicon:ei locali dell’azienda provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’azienda;
b) mancanza d’acqua nei locali dell’azienda provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’azienda;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igie- nico-sanitari presenti nei locali dell’azienda provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico dell’azienda.
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle
tubature esterne dell’azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracima- zione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscalda- mento nei locali dell’azienda;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’azienda.
La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
2. Pronto intervento per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salva- taggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all’invio di
personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico- sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- Per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del xxxxxx-
cato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- Per il caso b), relativamente a danni di tracima- zione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o
dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente
erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
4. Fornitura temporanea di energia elettrica
Qualora l’Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti
a fronte di: | ||
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente | ||
erogatore; |
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.
5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
€ 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assi- curato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’azienda che ne rendano impossibile l’accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
6. Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.
8. Invio di un vetraio per interventi di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assi- curati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denun- ciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di mano- dopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
9. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell’e- sercizio dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
10. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti dall’1 al 10 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Centrale Operativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo l’Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 250,00 per sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recupe- rare successivamente il veicolo stesso, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un’adeguata documen- tazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
Qualora l’Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Società, tramite la Centrale Operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.
In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell’Assicurato per effettuare l’analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.
I tecnici informatici provvederanno a:
- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell’eventuale super- ficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.
L’Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. I relativi costi saranno a carico dell’Assicurato, mentre restano a carico della Società i costi della restituzione all’Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
12. Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto.
Settore Incendio
Art. 12 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio
A) Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme relative al settore “Incendio”, comprese quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’appli- cazione della regola proporzionale di cui all’Art. 63 delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
B) Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro, causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interru-
zioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concor- renza del 10% del massimale stesso.
C) Merci in refrigerazione
A parziale deroga dell’Art. 14, lettera h), che segue, ferme le restanti esclusioni, e nei limiti della somma assicurata, la Società risponde dei danni alle merci in refrigerazione per:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché esse siano conseguenti:
- ad eventi garantiti nel settore “Incendio”;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’im- pianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegnano, e tale impegno è essenziale per l’efficacia della copertura, a darne immediato avviso alla Società con tele- gramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile. L’Assicurato potrà comunque essere giustificato per un eventuale ritardo, se sarà in grado di dimostrare inequivo- cabilmente l’immediatezza della comunicazione, rispetto al momento in cui è venuto effettivamente a conoscenza dell’evento.
La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Questa garanzia viene prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e con l’applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00.
D) Cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti da rottura accidentale, non altrimenti indennizza- bili con le altre garanzie previste dalla presente polizza, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, nonché di insegne interne ed esterne, purché di pertinenza dell’eser- cizio assicurato ed applicate al fabbricato e/o ai locali indicati in polizza nel limite complessivo di € 500 (Euro cinquecento) se non attivata la relativa partita di polizza. Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare per singola lastra od insegna, un importo superiore a € 1.500,00. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga- zione che le deriva dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento dei danni verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata “a primo rischio assoluto”.
E) Eventi sociopolitici
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 14 “Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio” si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra elencate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. Qualora l’occupazione medesima si protra- esse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La Società ed il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia con preavviso di 30 giorni decorrente dalla ricezione della relativa comuni- cazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
F) Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 14 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assi- curati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’e- vento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono consi- derati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’in- dennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicura- tivo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiun- xxxx un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
G) Xxxxxxxxx e alluvione
a) Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 14 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
b) Alluvione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 14 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al xxxxxx- cato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale
di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosfe- riche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artifi- ciali o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontra- bili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
Settore Responsabilità Civile
Art. 13 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile
X. Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, cari- cate o scaricate
L’Art. 8 che precede, si intende così sostituito:
A parziale deroga di quanto previsto al punto l) dell’Art. 19, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. La presente estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 500 per ogni sinistro e con un sottolimite di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.
B. Lavori in sub-appalto e infortuni subiti dai subappal- tatori e loro dipendenti
Preso atto fra le parti che l’Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto - l’assicurazione comprende anche le responsabilità che a qualunque titolo ricadano sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’As- sicurato. A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 - Persone non considerate terze - sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
C. Malattie professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) è estesa - alle medesime condizioni di cui all’Art. 5 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie profes- sionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla Magistratura. L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della polizza e siano conseguenti di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 1095 giorni, cioè 3 anni, denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 1095, cioè tre anni, alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professio- nale o rivalse da parte dell’INAIL e/o dell’INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazione che potreb- bero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
D. Esclusione della garanzia RCO
Il punto B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) dell’Art. 5 si intende escluso così come l’Art. 56 - Buona fede Inail per il Settore Responsabilità Civile.
E. Responsabilità civile postuma
L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 19, lettera f), anche alla responsabilità civile postuma, alle seguenti condizioni:
1. Responsabilità civile postuma da posa in opera (legge 46/90)
La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ulti- mazione dei lavori, con esclusione delle attività di installa- zione, manutenzione e riparazione di ascensori, montaca- richi, scale mobili e simili. L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’Art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’Art. 2 della legge stessa. L’assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ed attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
2. Responsabilità civile postuma autoriparatori
La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di auto- riparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i commit- tenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione dopo la riconsegna ai clienti.
L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’Art. 10 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa. L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione ed entro 365 giorni, cioè un anno, dalla data di riconsegna ai clienti del veicolo per eventi causati dall’Assicurato durante il periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata entro un sottolimite per sinistro | |
e per anno assicurativo pari al 50% del massimale Rct | |
assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto | |
del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di | |
€ 500,00, e fino ad un massimo risarcimento pari al | |
5% del massimale RCT, per sinistro e per periodo di | |
assicurazione, per i danni a cose. |
3. Responsabilità civile postuma (esclusa edilizia e le attività soggette alle Leggi n.46 del 5 marzo 1990 e
n.122 del 5 febbraio 1992)
La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, per danni, anche da incendio, avvenuti dopo l’esecuzione dei lavori di instal- lazione, manutenzione o riparazione per difettosa esecu- zione dei lavori stessi.
Si intendono escluse le attività di installazione, manu- tenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione ed entro 365 giorni, cioè un anno, dalla data di riconsegna ai clienti del veicolo per eventi causati dall’Assicurato durante il periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata entro un sottolimite per sinistro | |
e per anno assicurativo pari al 50% del massimale Rct | |
assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto | |
del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € | |
500,00, e fino ad un massimo risarcimento del 10% | |
del massimale Rct per sinistro e per periodo di assi- | |
curazione per i danni a cose. |
Che cosa non è assicurato? Settore Incendio
Art. 14 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio
m) da inquinamento e contaminazione.
l) conseguenti a virus informatici;
comma “Danni da interruzione d’esercizio”;
curate, salvo quanto convenuto nell’Art. 1, penultimo
danno che non riguardi la materialità delle cose assi-
od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi
di locazione, di godimento, o di reddito commerciale
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza
refrigerazione”;
razione, salvo che sia garantita la partita “Merci in
conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicu-
freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se
mancata od anormale produzione o distribuzione del
h) subiti alle merci in refrigerazione per effetto di
corrosione o difetti di materiale;
xxxx uno scoppio se l'evento è determinato da usura,
g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verifi-
prestata l’assicurazione;
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate
alluvioni, inondazioni;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
illimitata;
dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità
d) causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato,
terrorismo o di sabotaggio;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di
scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari,
Sono esclusi i danni:
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
Art. 15 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per i Settore Incendio
Art. 16 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Incendio
A parziale deroga dell’Art. 12, l’assicurazione non comprende i danni:
A) Ricorso terzi o locatari
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta conseguenza di incendio, esplosione o scoppio;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabi- lità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile.
B) Cristalli
Sono esclusi i danni:
- verificatisi durante i traslochi, le rimozioni, le ripa- razioni, i restauri ed i lavori in genere che xxxxxx- dano prestazioni di operai;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
- causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
- derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato.
C) Eventi sociopolitici
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurre- zione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emana- zione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheg- gio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico, salvo quanto convenuto nell’Art.1 lettera l);
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribu- zione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigo- rigeno, salvo che sia garantita la partita “Merci in refrigerazione”;
i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribu- zione di energia, da alterazione di prodotti conse- guente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requi- sizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto convenuto nell’Art. 1 penultimo comma, “Danni da interru- zione d’esercizio”.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
- l’indennizzo di cui alla presente estensione di garanzia è soggetto alle seguenti limitazioni:
- franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro;
- limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per ciascuna partita. Detto limite è da considerarsi quale massimo indennizzo per ogni sinistro e per periodo di assicurazione.
F) Terremoto
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
G) Xxxxxxxxx e alluvione
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse;
- di sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di amplia- mento o rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- mareggiate, maree, maremoti.
costruzione delle stesse.
relative alle costruzioni in zona vietata alla data di
tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme
terreno;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del
effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
salvo che tali eventi siano connessi al diretto
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature,
costruzione;
di sotto del livello del terreno addossato alla
si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al
tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a
Settore Furto
Art. 17 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto
scoppi provocati dall’autore del reato.
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato
xxxxx decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
ai “valori” (vedasi definizione di “Contenuto”), l’esclu-
stoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente
locali contenenti le cose assicurate rimangono incu-
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i
coabitanti;
da vincoli di parentela o affinità, anche se non
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c)
dei locali che le contengono;
3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o
l’Assicurato deve rispondere;
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o
assicurate o locali con questi comunicanti;
lettera c), od occupano i locali contenenti le cose
1) da persone che abitano con quelle indicate alla
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
responsabilità illimitata;
dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente,
in rapporto con tali eventi;
altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia
tive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed
nucleari, scoppi radiazioni o contaminazioni radioat-
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche
purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
Sono esclusi i danni:
Art. 18 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Furto
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
Settore Responsabilità Civile
Art. 19 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile
L’assicurazione RCT, non comprende i danni:
a) derivanti da attività diverse da quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;
b) da furto;
c) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’As- sicurato o da Lui detenute, salvo quanto previsto dall’Art. 5, lettera A), punto 3;
d) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
e) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei locali dell’esercizio assicurato;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa di opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono sposta- menti successivi dei lavori e, comunque, ad esecu- zione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa acces- sibile all’uso ed aperta al pubblico
g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad asse- stamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere, salvo quanto previsto all’Art. 5 lettera A) punto 21;
i) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori (salvo quanto previsto dal punto 21 dell’Art 5);
l) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all’Art. 5 lettera A) punto 19;
m) alle cose che l’Assicurato detenga, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’Art. 5 lettera A), punto 19;
n) causati da opere ed installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
o) da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
p) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedecesimo anno di età;
q) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga, in via non occasionale, nell’esercizio della propria attività,
r) conseguenti a: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoveri- mento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti conte-
zione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu-
z) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estra-
radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
v) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse-
u) da detenzione o impiego di esplosivi;
L’assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:
plinanti l’esercizio della Sua attività.
rato, non in conformità a norme e regolamenti disci-
t) derivanti da detenzione di merci, da parte dell’Assicu-
lettera A), punto 19;
agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall’Art. 5
parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali,
s) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o
2. Responsabilità civile postuma autoriparatori
L’assicurazione non comprende i danni:
curazione, per i danni a cose.
€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assi-
del massimale RCT assicurato con il limite di
fino ad un massimo risarcimento pari al 10%
sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, e
a persona, e con uno scoperto del 10% per ogni
50% del massimale RCT assicurato, per i danni
limite per sinistro e per anno assicurativo pari al
contratto. La garanzia è prestata entro un sotto-
dall’Assicurato durante il periodo di validità del
dalla conclusione dei lavori per eventi causati
sicurazione ed entro 730 giorni, cioè 2 anni,
verificatisi durante il periodo di validità dell’as-
nutentivo. L’assicurazione è prestata per i danni
d) da mancato da od intempestivo intervento ma-
e) da mancato uso o disponibilità.
manutentivo;
d) da mancato od intempestivo intervento
i quali gli impianti sono destinati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per
chiunque fabbricati;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da
alla sostituzione o riparazione degli stessi;
parate o manutenute e qualsiasi spesa inerente
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, ri-
L’assicurazione non comprende i danni:
e n.122 del 5 febbraio 1992)
attività soggette alle Leggi n.46 del 5 marzo 1990
3. Responsabilità civile postuma (esclusa edilizia e le
d) da mancato uso o disponibilità del veicolo.
dio e antifurto;
ciente funzionamento dell’impianto antincen-
c) da incendio e da furto per mancato o insuffi-
chiunque fabbricati;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da
alla sostituzione o riparazione delle stesse;
dalla manutenzione e qualsiasi spesa inerente
che direttamente interessate dalla riparazione o
a) alle parti meccaniche, elettriche od elettroni-
Art. 20 – Persone non considerate terzi per il Settore Responsabilità Civile
terzi per il Settore Responsabilità Civile”.
razione, salvo quanto indicato nell’Art. 6 “Qualifica di
pazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicu-
subiscano il danno in conseguenza della loro parteci-
mente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato
dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente-
di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza
loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede;
tata, l’amministratore e le persone che si trovino con
Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
Art. 21 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile
i quali gli impianti sono destinati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per
chiunque fabbricati;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da
alla sostituzione o riparazione degli stessi;
parate o manutenute, e qualsiasi spesa inerente
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, ri-
L’assicurazione non comprende i danni:
(legge 46/90)
1. Responsabilità civile postuma da posa in opera
B. Responsabilità civile postuma
que connesse a situazioni di “mobbing”.
5. per malattie professionali riconducibili o comun–
4. per malattie professionali conseguenti alla silicosi;
zione del rapporto di lavoro;
zione della presente garanzia o dalla data di cessa-
dopo 180 giorni, cioè 6 mesi, dalla data di cessa-
3. per le malattie professionali che si manifestino
disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
2. per la intenzionale mancata osservanza delle
precedentemente indennizzata o indennizzabile;
sia manifestata ricaduta di malattia professionale
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si
X. Xxxxxxxx professionali
comprende:
A parziale deroga dell’Art. 13, l’assicurazione non
Settore Elettronica
Art. 22 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Elettronica
sono costruite, a sollecitazioni anormali o superiori
zione, oppure a funzione diverse da quelle per cui
tore o fornitore per l’esercizio, l’uso e la manuten-
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costrut-
assicurato;
carico e scarico, al di fuori dei locali dell’esercizio
di trasporti e trasferimenti, e relative operazioni di
revisione, nonché i danni verificatisi in occasione
non connessi a lavori di pulitura, manutenzione,
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi
cose assicurate;
contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore delle
c) per i quali devono rispondere, per legge o per
nalità delle cose assicurate;
b) di natura estetica, che non compromettono la funzio-
dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
guenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati
a) di deperimento o logoramento, che siano conse-
Sono esclusi i danni:
apparecchiature assicurate;
indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle
altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni
h) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed
della polizza;
erano a conoscenza al momento della stipulazione
g) causati da difetti di cui il Contranete o l’Assicurato
concorso di cause esterne;
assicurata, verificatisi durante l’esercizio senza
troniche, elettromeccaniche dell’apparecchiatura
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elet-
assicurata;
- aggiornamento tecnologico dell’apparechiatura
usura;
- eliminazione di difetti e dei disturbi a seguito di
- manutenzione preventiva;
- controlli di funzionalità;
tuzione di componenti relativi a:
Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sosti-
dall’Assicurato.
anche se detto contratto non è stato sottoscritto
casa costruttrice o di azienda da essa autorizzata,
contratto di assistenza tecnica e manutenzione della
f) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al
richieste del costruttore;
gamenti ad impianti non in accordo alle specifiche
a quelle tecnicamente ammesse, oppure a colle-
Art. 23 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il Settore Elettronica
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione | |
sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, | |
pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione | |
del valore delle cose assicurate. |
Settore Assistenza
Art. 24 – Esclusione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza per il Settore Assistenza
invasione;
n) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione
popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,
m) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti
dell’Assicurato;
l) causati o agevolati con dolo del Contraente o
“Furto” deòòa presente polizza, anche se non attivati;
i) causati da eventi garantiti dai settori “Incendio” e
Codice Civile.
zione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952
del sinistro che ha dato origine al diritto alla presta-
entro il termine di 730 giorni, cioè due anni, dalla data
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive
di compensazione;
xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire inden-
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
stupefacenti e allucinogeni;
o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici
tentato suicidio;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
teristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmu-
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat-
dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi
miglioramenti.
riparazione, per riprazioni provvisorie, per modifiche o
Sono inoltre escluse le spese per evenutali tentativi di
alluvioni, inondazioni, piene, mareggiate, frane.
o) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
particelle atomoche;
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione
Ci sono limiti di copertura?
Art. 25 – Limite massimo dell'indennizzo per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
di quella assicurata.
la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo
dati.
zate le sole spese per il riacquisto dei supporti privi di
365 giorni, cioè un anno, dal sinistro, vengono indenniz-
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro
o dei suoi dipendenti.
- dovuti ad atti dolosi dell’Assicurato, dei suoi familiari
errore, a cestinatura per svista;
- dovuti a errata registrazione, a cancellazione per
Non sono indennizzabili i danni:
A. Supporto dati
Art. 26 – Limiti d’indennizzo per il Settore Responsabilità Civile
periodo di assicurazione.
a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso
nessun caso la Società risponderà per somme superiori
che in
Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro in cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto
- danni a supporti di dati.
dell’apparecchiatura distrutta o danneggiata;
dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
- eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
B. Maggiori Costi
Art. 27 – Regolazione di franchigie e scoperti per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
porto dell’indennizzo così calcolato
che verranno dedotti successivamente dall’im-
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’in- dennità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 44 “Determinazione del danno per i settori Incendio, Furto, Elettronica”, senza tenere conto di eventuali franchigie e/o scoperti,
.
Art. 28 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per l’incendio ed altre garanzie complementari per il Settore Incendio
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i limiti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse:
Garanzia prestata | Scoperto percentuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Fenomeno elettrico (art. 1 lett. L) | - | 150 | 5.000 |
Eventi atmosferici (art. 1 lett. n) | - | 500 | 80% somma assicurata alla singola partita |
Acqua condotta (art. 1 lett. o) | 10% se in locali interrati o seminterrati | 250 | - |
Spese di demolizione e ripristino per ricerca o eliminazione della rottura (art. 1 lett. o) | - | 250 | 20‰ (venti per mille) somma assicurata per fabbricato con il minimo di 600 ed il massimo di 6.000 |
Sovraccarico neve (art. 1 lett. p) | 10% min 500 max 10.000 | 500 | 30% somma assicurata per fabbricato e contenuto |
Spese demolizione e sgombero (art. 1) | - | - | 10% indennizzo |
Oneri di urbanizzazione (art. 1) | - | - | 10% indennizzo con il massimo di 10.000 |
Rimozione e deposito presso terzi (art. 1) | - | - | 5% somma assicurata per contenuto |
Interruzione di esercizio (art. 1) | - | - | 10% indennizzo per fabbricato e contenuto |
Onorari periti (art. 1) | - | - | 5% indennizzo con il massimo di 5.000 |
Rigurgito di fogna (art.1) | - | - | 5% somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 2.500 |
Merci in refrigerazione (art. 12 lettera C) | 20% | 250 | Somma assicurata alla relativa partita |
Cristalli (art. 14 Lettera D) | - | - | 500 se non attivata la relativa partita di polizza |
Sociopolitici (art. 12 Lettra E) | - | 500 | 70% somma assicurata |
Xxxxxxxxx (art 12, lettera F) | - | 10.000 | 50% somma assicurata |
Xxxxxxxxx e alluvione (art 12, lettera G) | - | 10.000 | 50% somma assicurata |
Art. 29 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Furto
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i limiti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse:
Garanzia prestata | Scoperto percentuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Guasti cagionati dai ladri (art. 2) | - | - | 2.000 |
Atti vandalici sul contenuto (art. 2) | - | - | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000 |
Valori trasportati (art. 2) | 20% | - | 10% somma assicurata con il massimo di 3.000 |
Urto veicoli ricoverati (art. 4) | 25% | - | - |
Art. 30 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Responsabilità Civile
Vengono di seguito riepilogati gli scoperti, le franchigie ed i limiti di indennizzo operanti sulle diverse garanzie qualora operanti le stesse:
Garanzia prestata | Scoperto percentuale | Franchigia in € | Limite di indennizzo in € |
Danni da spargimento d’acqua (art. 5 punto 1) | - | 150 | 30.000 |
Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci (art. 5 punto 2) | - | 250 | 50.000 |
Incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute per lavori presso terzi (art. 5 punto 3) | - | 250 | 60.000 |
Operazioni di carico e scarico merci (art. 5 punto 13) | - | 250 | - |
Ai veicoli di terzi e/o dipendenti escluso incendio/ furto (art. 5 punto 17) | - | 150 | - |
Contaminazione dell’acqua e del suolo (art. 5 punto 18) | - | 500 | 10% del massimale con il massimo di 100.000 |
Interruzioni o sospensioni di attività (art. 5 punto 19) | 10% | 2.500 | 60.000 per anno |
Veicoli in consegna (art. 5 punto 20) | - | 250 | 20.000 per anno |
Impianti sotterranei (art. 5 punto 21) | - | 250 | 20.000 per anno |
Cose in ambito lavori (art. 5 punto 22) | 10% | 500 | 60.000 per anno |
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per rottura accidentale del mezzo di sollevamento impiegato (art. 8) | 10% | 500 | 10.000 per anno |
Xxxxx a cose trasportate rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (art. 13 lettera A) | 10% | 500 | 20.000 per anno |
Malattie professionali (art. 13 lettera C) | - | - | 50% del massimale |
Postuma da posa in opera l. 46/90 (art 13 lettera E) | 10% per danni a cose | 500 per danni a cose | - 50% massimale RCT per danni a persona - 10 % del massimale RCT con limite di € 100.000 per danni a cose 10% |
Postuma autoriparatori (art 13 lett E) | 10% per danni a cose | 500 per danni a cose | - 50% massimale RCT per danni a persona - 5% del massimale RCT per danni a cose |
Postuma diversa (art. 13 lett E) | 10% per danni a cose | 500 per danni a cose | - 50% massimale RCT per danni a persona - 10% massimale RCT per danni a cose |
Dove vale la copertura?
Art. 31 – Estensione territoriale dell’assicurazione per i Settori Incendio, Furto ed Elettronica
La copertura assicurativa per i Settori Incendio, Furto ed Elet- tronica è limitata all’Xxxxxx, xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 32 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Responsabilità Civile
La garanzia vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
Relativamente alla R.C. dell’Assicurato quale committente ex Art. 2049 del Codice Civile, in relazione ai danni provocati da dipendenti alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli (vedi Art. 5 lettera A) punto 11), l’assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia RCO - Art. 5 punto B - è invece estesa al mondo intero.
Art. 33 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Assistenza
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale rife- rimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano. Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite non più di tre volte per periodo di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 34 – Decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati come regolato nell’Art. 50; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le succes- sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 35 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicura- zione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di
un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente/Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunica- zione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 36 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 37 – Esagerazione dolosa del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau- dolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 38 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso alla Società entro i seguenti termini:
- Entro 3 giorni, per i sinistri relativi ai Settori “Incendio” ed “Elettronica”;
- Entro le 24 ore, per i sinistri relativi al Settore “Furto”; da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile
L'inadempimento di una di tali incombenze può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) per gli eventi di cui al settore “Incendio” ed al settore “Elettronica”:
1) fare, salvo per le garanzie “Cristalli”, “Merci in refrigerazione” ed il settore “Elettronica”, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Auto- xxxx Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando
in particolare, il momento dell’inizio del sinistro,
la causa, presunta dello stesso e l’entità approssi- mativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
2) conservare le tracce e i residui del sinistro e delle eventuali parti sostituite, fino a liquidazione del danno, senza avere diritto, a questo titolo, ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società documentazione contabile del magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate.
d) Per gli eventi di cui al settore “Furto”:
1) fare, nelle 24 ore successive, denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssima- tivo del danno, la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza, nonché fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi alla denuncia resa all’Au- torità, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, allegando copia della denuncia fatta all’Autorità;
2) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, nonché di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le spese relative - anche se il loro ammontare, unita- mente a quello del danno, supera la somma assi- curata, ed anche se non si è raggiunto lo scopo
- saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessati, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente;
3) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquida- zione del danno, tanto le cose non rubate, quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcun indennizzo;
4) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà ed entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
L’inadempimento di uno o di tali obblighi può compor- tare la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo.
Art. 39 – Obblighi del Contraente/ Assicurato in caso di sinistro per il Settore Responsabilità Civile
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narra- zione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art 1915 del Codice Civile.
Art. 40 – Richiesta di Assistenza per il Settore Assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- Viale Colleoni, 21 - 20864 Xxxxxx Xxxxxxx (MB)
- Numero verde: 800894153
- Per chiamate dall’estero può comporre il seguente
numero: x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. Nome e cognome; 3. Numero di polizza; 4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa prov- vederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicita- mente l’effettuazione.
Art. 41 – Procedura per la valutazione
del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) Direttamente dalla Società, o da persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure:
b) (A richiesta di una delle Parti) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una
delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 42 – Mandato dei Periti per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 38 “Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
3) Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valu- tazione di cui agli Artt. 43 “Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica” e 44 “Determina- zione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effet- tuata ai sensi dell'Articolo 41 “Procedura per la valutazione del danno” - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbli- gatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di viola- zione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual- sivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 43 – Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Al momento del sinistro di stima:
a) Fabbricato (anche nel caso si assicuri il Rischio Locativo) - la spesa necessaria per l’integrale costru- zione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area;
b) Contenuto - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscal, per la loro sostitu- zione con cose nuove eguali, oppure, se non disponi- bili, con altre equivalenti per caratteristiche, presta- zioni e rendimento;
c) Macchinario, Attrezzatura, Arredamento ed Appa- recchiature elettroniche per uso ufficio - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali, oppure, se non disponibili, con altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
d) Merci - il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni, così formulate, supe- rassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
e) Cristalli - il loro valore a nuovo.
Art. 44 – Determinazione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
L’ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, è dato:
I) per il Fabbricato - (anche nel caso di Xxxxxxx Xxxxxxxx)
- dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
II) per Macchinario, Attrezzatura, Arredamento ed Appa- recchiature elettroniche per uso ufficio - dal costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trova- vano al momento del sinistro, o per sostituire le cose danneggiate, o distrutte o rubate, con altre nuove equivalenti per uso, qualità, caratte- ristiche, prestazioni e rendimento. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’Art. 25 “Limite massimo di indennizzo per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determi- nato in base all’Art. 43 “Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”, lettere a) e b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destina- zione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza.
Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 365 giorni, cioè un anno, dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato “allo stato d’uso”, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprez- zamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostru- zione o riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo.
La Società, ha facoltà di provvedere direttamente al loro ripristino od al loro rimpiazzo con altre eguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
III) Per le Merci:
- Relativamente al settore Incendio, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
- Relativamente al settore Furto, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
IV) Per i Cristalli - si calcola il costo di rimpiazzo, al momento del sinistro, di ogni singola lastra, vetri- netta od insegna danneggiata, deducendo il valore ricavabile dai residui.
Per le iscrizioni e decorazioni, qualora occupino più di
una lastra, il valore delle stesse verrà ripartito tra le singole lastre proporzionalmente alla loro superficie. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo Art. 54.
V) Per il Contenuto – dal costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o per sostituire le cose danneg- giate, o distrutte o rubate, con altre nuove equiva- lenti per l’uso, quantità, caratteristiche, prestazioni e rendimento. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’Art. 25 “Limite massimo di indennizzo”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base all’Art. 43 “Valore delle cose assicurate”, lettere a) e b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. Qualora la ricostruzione, la ripara- zione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 365 giorni dalla data dell’atto di liqui- dazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato “allo stato d’uso”, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprez- zamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. La deduzione del valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostru- zione o riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo e il valore allo stato d’uso verrà effettuato entro 30 giorni da quando è determinata la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo. La Società, ha facoltà di provvedere direttamente al loro ripristino od al loro rimpiazzo con altre eguali od equivalenti caratteri- stiche, prestazioni e rendimento.
Art. 45 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per il Settore Furto
In Iaso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicu- razione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali fran- chigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo inter- corrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 51.
Art. 46 – Assicurazione parziale per i Settori Incendio e Elettronica
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva, al momento del sinistro, la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Art. 47 – Liquidazione del danno/ pagamento dell'indennizzo/motivi di contestazione
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno.
Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assi- curato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste dagli Artt. 16 lettera d), 14 lettera E lettera d) del settore “Incendio” e 17 lettere c) e d), del settore “Furto”.
Art. 48 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative in compensazione.
Art. 49 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali per il Settore Responsabilità Civile
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicu- rato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 50 – Pagamento del premio
se il premio o la prima
Come disposto dall’Art. 34, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza
previsto dalle normative vigenti.
3. denaro contante, con il limite di importo massimo
soggetti indicati nel precedente punto 1;
o postale che abbiano quale beneficiario uno dei
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario
tale qualità;
curazione oppure all’intermediario, espressamente in
non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi-
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di
seguenti mezzi per il pagamento del premio:
frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con
rate.
anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più
contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto
razione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di
Il premio è sempre determinato per periodi di assicu-
premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le succes-
15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 52 – Modifiche dell'assicurazione
essere provate per iscritto.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono
Art. 53 – Delimitazione del rischio per il Settore Responsabilità Civile
la copertura del rischio.
xxxxxxx alla Società che proporrà le nuove condizioni per
Nel caso di variazioni il Contraente dovrà darne comuni-
Premesso che la presente copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente, si precisa fra le parti che il numero degli addetti, indicato nella scheda di polizza, costituisce parametro di valutazione del rischio e quantificazione del premio di polizza. Nel caso siano state indicate più ubicazioni per l’attività, il numero degli addetti può variare fra le stesse purché sia mantenuto il loro numero complessivo.
Si conviene fra le parti che sono ammesse variazioni avvenute successivamente alla stipula del contratto nel limite di due addetti, quale tolleranza al parametro di riferimento per il calcolo del premio.
Il Contraente è tenuto ad aggiornare il suddetto para– | |
metro per il successivo periodo assicurativo come | |
previsto dall’Art. 54 “Aggravamento del rischio” per non | |
incorrere nella possibilità di perdita totale o parziale del | |
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’as- | |
sicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. |
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Art. 54 – Aggravamento del rischio
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 51 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
l’assicura-
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza,
zione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
netto
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente/Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunica- zione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte
Art. 55 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunica- zione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 56 – Buona fede INAIL per il Settore Responsabilità Civile
Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei dipendenti, lavoratori parasubordinati e dirigenti dell’As- sicurato per errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
Art. 57 – Xxxxxx di credito per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
di credito siano divenuti inefficaci;
procedura di ammortamento - se consentita - i titoli
per essi percepito, non appena, per effetto della
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo
scadenze, se previste
l’importo per essi liquidato prima delle rispettive
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
di premio relativa al periodo di rischio non corso.
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’eser- cizio dell’azione cambiaria.
Art. 58 – Recupero delle cose rubate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’in- dennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso, si procede ad una nuova valuta- zione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 59 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 60 – Foro competente
Foro competente è quello di residenza del Contraente se persona fisica o, in caso di Contraete persona giuridica, quello in cui ha la sede di una delle Parti a scelta della parte attrice.
Art. 61 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 62 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accer- tamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso scritto dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 63 – Altre assicurazioni per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1910. del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente Polizza. In caso di sinistro, Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 64 – Altre assicurazioni per il Settore Responsabilità Civile
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicu- rato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 65 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato deli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 66 – Assicurazione presso diversi assicuratori per i Settori Incendio, Furto, Elettronica
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesi- stono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascuno assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto auto- nomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto all’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 67 – Pluralità di Assicurati per il Settore Responsabilità Civile
Il massimale stabilito in polizza, sia per la RCT sia per la RCO, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto , unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1588 c.c. Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporane- amente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la respon- sabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicu- ratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’in- cendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se qualcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione
Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi- curatore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è neces- sario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicu- rato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiu- dica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concor- rere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L'assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga- zione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assem- blea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto.
Art. 583 Codice Penale Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) Se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La persona personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) La perdita di un senso;
3) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) L’aborto della persona offesa.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Addetti
Il Titolare, i suoi familiari, i dipendenti stipendiati o salariati, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell’azienda.
Apparecchiature elettroniche per uso ufficio
Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati, computers, terminali POS, registratori di cassa, macchine per scrivere, calcolare, fotocopiare ed altre d’ufficio, impianti di allarme, di controllo e video-telefonici poste sottotetto del fabbricato descritto in polizza.
Arredamento domestico
Il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abita- zione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente all’abitazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Azienda
Complesso di persone e beni, i cui locali sono coperti dalle prestazioni di Assistenza. Questa deve essere:
- Situata in Italia, repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- Adibita ad esclusivo uso commerciale
Cassaforte
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
Centrale Operativa
È la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Commercio Ambulante
Attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministra-zione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o
sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Rientrano nelle aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area qualunque natura destinata ad uso pubblico
Contenitore antincedio
Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercape- dine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indefor- mabile: i perimetri dei battenti e dei cassetti devono presen- tare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall’altro da un diaframma di separazione anch’esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certi- ficato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
Contenuto
L’insieme dei beni posti nei locali dell’azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, purché pertinenti l’attività dichiarata, e più precisamente:
1) Xxxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento
- macchine, impianti ed attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobilio scaffalature, banchi, arredi (inclusi quadri, tappeti e oggetti d’arte, con limite di indennizzo di € 3.000,00 per singolo oggetto);
- insegne e tende frangisole, sia interne che esterne, purché aderenti al fabbricato;
- macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche, registra- tori di cassa, bilance, strumenti e macchine di solleva- mento e trasporto non iscritte al P.R.A.;
- impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti);
- impianti di prevenzione e di allarme;
- cancelleria, campionari, archivi, registri, documenti e disegni;
- opere di abbellimento o migliorie (rivestimenti, deco- razioni, soppalchi, soffittature) apportate dall’Assicu- rato a sue spese, quando Egli non sia proprietario del fabbricato.
2) Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’a- zienda semilavorati e finiti, scorte in genere e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavora- zione, il tutto pertinente all’attività dichiarata, comprese imposte di fabbricazione e diritti doganali, ed esclusi, con riferimento alle rispettive “Definizioni” e limitatamente al settore incendio: gli infiammabili, gli esplodenti e le merci speciali. Sono tuttavia tollerate le seguenti quantità:
- 200 kg di infiammabili;
- 100 kg di merci speciali.
Si intendono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle dichiarate, fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di
€ 10.000,00. Sono esplicitamente esclusi gli oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti.
Limitatamente al Settore Incendio, si intendono comprese macchine, attrezzature, arredamento e merci poste all’a- perto, purché nello spazio antistante l’azienda assicurata e sempreché la loro collocazione all’esterno sia limitata alle ore di apertura dell’azienda stessa ed è tollerato un aumento temporaneo delle merci pari al 10% per un periodo massimo di 30 giorni.
3) Valori
Denaro, carte valori, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, titoli di credito in genere (per i quali sia ammessa la procedura di ammortamento), fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.600,00.
Mobilio ed arredamento, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, ed altre d’ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, sussidi audiovisivi, archivi, documenti, campionario, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza e corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, e quant’altro di inerente all’attività professionale esercitata contenuto all’interno dell’ufficio assicurato.
Si intendono compresi:
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, con un limite di indennizzo di euro 5.000,00 per singolo oggetto;
- denaro, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 600,00;
- titoli di credito e carte valori, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 3.000,00;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti escluse: pellicce, preziosi, gioielli.
Limitatamente al settore Furto, si intendono esclusi dalla garanzia di oggetti di metallo prezioso e le pietre preziose, sciolti o montati, anche se costituenti campionario.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
Cose
Nel Settore “Responsabilità Civile”, per “cose” si intendono sia gli oggetti che gli animali.
Cristalli
Le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scor- revoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, marmi, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse le lastre aventi partico- lare valore artistico.
Esplodenti
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 dei X.X. x. 00 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Costringere qualcuno a fare od omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.
Fabbricato
L’intera costruzione edile, ovvero la porzione di essa (compresa, se trattasi di condominio, la quota millesimale delle parti di proprietà comune), costituita dai locali di proprietà in cui viene svolta l’attività dichiarata dall’Assicu- rato, comprese:
- dipendenze, anche se separate, purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o negli spazi adiacenti;
- infissi, impianti fissi, igienici, elettrici, di riscalda- mento e di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione;
- recinzioni e cancelli, anche automatici;
- ascensori, scale mobili, montacarichi;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Fenomeni elettrici
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’inten- sità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’im- pianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.
Impianto di allarme
Impianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell’Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.
Implosione
Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze o prodotti, non classificati “esplodenti”, che rispon- dono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontanea- mente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate “infiammabili” le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.
In viaggio (definizione specifica per il settore Assistenza) Qualunque località ad oltre 50km dal comune di ubicazione del fabbricato assicurato
Macchine mordenti il legno
Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kW.
Massimale
L’obbligazione massima della Società, per capitale interessi e spese, per danni da responsabilità civile.
Quando è previsto un sottolimite di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l’obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.
Merci speciali
Celluloide (grezza e oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, la Società.
Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche ( compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto d’appalto).
Preziosi
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi il “sinistro” e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scasso
Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l’im- possibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto
Importo che l’Assicurato tiene a Suo carico per ciascun sinistro; esso si calcola sull’indennizzo a Lui spettante a termini di contratto, nella misura percentuale pattuita, indicata in polizza e lo si deduce dall’indennizzo stesso.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi d el fatto d annoso p er i l q uale è p restata la garanzia assicurativa.
Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazione e soffiature.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo
Per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
- per il “Fabbricato”, anche se non di proprietà, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell’area.
- per “Macchinario”, “Attrezzature”, “Arredamento” e “Apparecchiature elettroniche per uso ufficio”, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali, oppure, se queste ultime non sono più disponibili, con altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Valore commerciale
Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore a nuovo” dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità stato di conservazione
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti quali mazze, picconi, spranghe e simili.
Deve essere di uno dei seguenti due tipi:
- o costituito da più strati di vetro accoppiati rigidamente fra di loro, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm 6 (sei millimetri)
- oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a mm 6 (sei millimetri).