RETE STRADALE COMUNALE E
SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA
RETE STRADALE COMUNALE E
RELATIVE PERTINENZE
L’anno
( ) del giorno
( ) del mese di
, in Pisa (PI) Via n. , tra i sottoscritti
, nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della “PISAMO – Azienda per la Mobilità s.r.l. (di seguito indicata anche come “Stazione Appaltante”), con sede in Pisa, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 68, codice fiscale e partita IVA 01707050504, nella sua esclusiva qualità di in forza della nomina avvenuta con in data ,
e
PREMESSO CHE
a) Pisamo Srl (di seguito Committente o Stazione Appaltante), intende esternalizzare, per nome e per conto del Comune di Pisa, il complesso delle attività di manutenzione della rete stradale comunale di Pisa e le relative pertinenze.
b) L’esternalizzazione è finalizzata all’identificazione di un soggetto in grado di assumersi la responsabilità operativa necessaria a garantire la qualità complessiva dell’infrastruttura viaria del Comune, nell’ambito di uno schema di separazione delle competenze che, mantenendo in capo alla Stazione Appaltante le componenti di governo, supervisione, indirizzo e controllo, assegni ad un operatore, adeguatamente organizzato e strutturato, l’onere di integrare ed implementare un modello organizzativo multidisciplinare in grado di assolvere, con responsabilità di risultato, la pluralità delle attività previste dall’appalto.
c) Gli obiettivi dell’esternalizzazione sono:
o La centralizzazione di tutte le attività manutentive e dei servizi e lavori connessi presso un unico referente;
o La possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e necessità;
o La possibilità di operare a livelli misurabili, pianificabili e storicizzati;
o La liberazione da attività amministrative, specialistico esecutive e di gestione del quotidiano per la Stazione Appaltante spostandone il ruolo dall’esecutivo a funzioni di indirizzo e controllo;
o La valorizzazione del patrimonio e dell’immagine della Stazione Appaltante unitamente al miglioramento costante della qualità percepita dagli utenti;
o La progressiva diminuzione degli interventi “a guasto” a beneficio di un costante agire in modalità programmata;
o La possibilità di realizzare economie delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, grazie alle sinergie di scala e di scopo possibili solo attraverso una simile gestione integrata .
d) In data … Pisamo ha indetto la gara per l’aggiudicazione dell’appalto in questione; all’esito della gara è risultato aggiudicatario …
e) Con il presente atto le parti intendono formalizzare i termini e le condizioni per l’esecuzione dell’appalto.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
1. NATURA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha natura mista di servizi (prestazione prevalente) e lavori (prestazione secondaria) ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 50/2016.
Per la disciplina sostanziale del rapporto si rinvia espressamente alle norme nazionali che regolano i rapporti contrattuali delle amministrazioni pubbliche, da intendersi richiamate ed applicabili, salvo che non sia diversamente previsto, esplicitamente o implicitamente, dai principi o dalle pattuizioni inserite nel presente Contratto di Appalto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La PISAMO – Azienda per la Mobilità S.r.l., come sopra legalmente rappresentata, affida
all’impresa che come sopra legalmente rappresentata accetta,
l’appalto dei servizi di manutenzione della rete stradale del Comune di Pisa, alla stessa aggiudicato con provvedimento di cui in premessa, il tutto come meglio specificato nei documenti contrattuali di seguito specificati e allegati al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale.
L’Appalto ha per oggetto un insieme strutturato di servizi e lavori, come di seguito indicato in dettaglio, a carico di un unico erogatore, atti a generare tutte le azioni tecniche, amministrative, logistiche ed esecutive necessarie a mantenere costantemente la perfetta ed integrale fruizione dei beni affidati, considerando come obiettivo primario la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini ed il rispetto dell’ambiente difendendolo da rumore,
vibrazioni, inquinamenti, interferenze sul traffico veicolare e pedonale, interferenze con le attività presenti sul territorio.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo per la parte a canone del presente appalto, con riferimento alla durata prevista (3 anni + 3 anni opzionali), ammonta ad € 9.000.000,00 , considerando tutti i servizi e i lavori di manutenzione ordinaria connessi e le attività ordinarie, nonché quelle inerenti alla gestione tecnica ed al monitoraggio e tutte le altre prestazioni prescritte nel presente disciplinare , oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 177.600,00 ( sempre riferiti a 3 anni + 3 anni opzionali) .
Il valore complessivo per la parte a misura del presente appalto (lavori di manutenzione straordinaria), con riferimento alla durata prevista (3 anni + 3 anni opzionali) , può essere stimato in via indicativa, per un importo pari ad € 4.200.000,00 , e dipende dalle risorse messe annualmente a disposizione dall’ Amministrazione Comunale , oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 84.000,00 ( sempre riferiti a 3 anni + 3 anni opzionali) .
Il valore complessivo dell’ appalto comprensivo della parte a canone e della parte extracanone che Pisamo si riserva di ordinare in funzione delle risorse disponibili , riferito alla durata possibile di 6 anni , è pertanto pari a € 13.200.000,00 oltre iva e oltre gli oneri della sicurezza pari a € 261.600,00 oltre iva.
L’importo presunto dell’appalto, dunque, può essere determinato, annualmente, nelle seguenti specifiche voci di costo:
SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA STRADE A CANONE | |
Descrizione | Euro/anno |
Servizio manutenzione ordinaria strade e marciapiedi | 1.100.000,00 |
Servizio manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale | 400.000,00 |
1.500.000,00 |
EVENTUALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
A
MISURA EXTRA CANONE
Descrizione | Euro/anno |
Manutenzione strade e marciapiedi | 300.000,00 |
Segnaletica verticale | 200.000,00 |
Ripristino manomissioni | 200.000,00 |
700.000,00 |
Gli importi di cui sopra vanno considerati presuntivi in quanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare nel corso dell’appalto il perimetro delle prestazioni e negli stessi importi sono comprese tutte le attività tecnico/amministrative connesse e meglio specificate nel seguito oltre alla gestione dei sinistri compreso le polizze e le franchigie
La Stazione Appaltante ha facoltà di affidare all’Appaltatore tutte le prestazioni di carattere straordinario che riterrà opportune e necessarie fino alla concorrenza dell’importo massimo a sua disposizione.
4. CONSEGNA ANTICIPATA
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e/o dei lavori prima della stipula del contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata di n. 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di consegna anticipata, dalla data del verbale di consegna.
Alla scadenza del contratto, Pisamo ha la facoltà di estendere la durata del contratto per ulteriori n. 36 (trentasei) mesi complessivi. In tali casi, l’appaltatore è vincolato a proseguire le attività oggetto dell’appalto alle medesime condizioni, nessuna esclusa, stabilite nel contratto principale.
6. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti fra Stazione Appaltante ed Appaltatore sono i seguenti:
1) Il presente contratto.
2) Gli allegati citati nel capitolato prestazionale tecnico;
3) L’Offerta Tecnica/Economica presentata dall’Appaltatore;
4) Gli atti di gara;
5) La descrizione delle procedure adottate per l’esecuzione dei lavori e l’erogazione dei servizi comprensiva dell’ordine di esecuzione, delle modalità di istruzione ed assegnazione e dei tempi di esecuzione, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza del lavoro, contenute nel Documento delle informazioni su rischi di lavorazione nei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’appalto
6) i documenti di cui al disciplinare di gara , requisiti di partecipazione
7) Il DUVRI di cui al comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/8 allegato al presente contratto.
I documenti, in caso di eventuali discordanze, ad eccezione dei punti 5/6/7 che rispondono unicamente alla normativa in materia di sicurezza, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine numerico in cui sono stati sopra elencati.
L’Appaltatore sarà unico responsabile per le attività, procedure o comportamenti non conformi alle prescrizioni di cui alla documentazione sopra elencata anche per non aver tempestivamente richiesto istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito alla documentazione contrattuale stessa.
L’Appaltatore sarà in qualsiasi caso responsabile delle inesattezze, errori od omissioni della documentazione da egli stesso presentata anche quando detti documenti siano stati ricevuti e/o letti e/o approvati dalla Stazione Appaltante.
7. LINGUA UFFICIALE
Tutta la documentazione, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, gli elaborati grafici ivi comprese le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto e che in qualsiasi misura costituisca elemento, seppur minimo, di comunicazione e/o informazione e/o avvertenza verso la Stazione Appaltante, dovrà tassativamente essere in lingua italiana: diversamente verrà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta e/o non recepita e/o non compresa.
8. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
8.1. Domicilio
L’Appaltatore elegge domicilio legale presso
8.2. Rappresentanza
L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguati la quale accetterà l’incarico previa dichiarazione scritta da consegnarsi alla Stazione Appaltante.
Tutte le comunicazioni da e per l’Appaltatore, ivi comprese le eventuali contestazioni di inadempienza effettuate in contraddittorio, avranno lo stesso valore che se fossero effettuate direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore stesso.
Il Rappresentante dell’Appaltatore, in caso di suo impedimento, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale da parte dell’Appaltatore, che gli conferisce i poteri per gli adempimenti inerenti all’esecuzione del Contratto garantendo l’invarianza del domicilio legale dell’Appaltatore come stabilito al presente capitolo.
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere la sostituzione del Rappresentante sulla base di congrue motivazioni.
9. AVVIAMENTO DEL CONTRATTO
9.1. Consegna
L’avviamento del contratto avverrà con la sottoscrizione fra le parti di un “Verbale di Consegna dei lavori” redatto in contraddittorio attraverso il quale l’Appaltatore prende in consegna le attività costituenti l’affidamento nonché i beni oggetto dell’Appalto nello stato in cui si trovano e che lo stesso ha avuto modo di prenderne visione all’atto del sopralluogo.
Come indicato all’art. 4 il Verbale di Consegna può avvenire prima della stipula del contratto.
All’atto della sottoscrizione del Verbale di Consegna, l’Appaltatore dovrà consegnare un Piano di Avviamento impegnativo, relativo al primo semestre di gestione che dovrà essere coerente, in termini di contenuti e copertura dei lavori e dei servizi, con le prestazioni minime richieste dai documenti contrattuali e dall’Offerta Tecnica presentata dallo stesso Appaltatore.
L’accettazione e conseguente approvazione di tale piano spetta alla Stazione Appaltante.
Entro il sesto mese dalla data di consegna, verrà effettuata una verifica in contraddittorio volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il semestre di avviamento.
Tale appuntamento ha l’ulteriore obiettivo di verificare il funzionamento di tutte le procedure inerenti i servizi ed i lavori al fine di perfezionare, di comune accordo fra le parti, quanto previsto per l’argomento dai documenti contrattuali e dall’Offerta Tecnica.
Questa verifica, tesa ad ottimizzare la gestione a beneficio dei lavori e dei servizi, potrà essere in seguito ripetuta con la frequenza che le parti riterranno necessarie in funzione dello svolgersi degli eventi.
10. VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI
10.1. Riduzione delle prestazioni
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:
- escludere in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste dall’oggetto delle prestazioni;
- ridurre comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento;
- escludere dall’oggetto alcune prestazioni.
La riduzione sarà esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di pubblico interesse che la impongano, nei limiti che seguono:
- dismissione, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto delle prestazioni;
- cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
- qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte.
10.2. Estensione delle prestazioni
Alla Stazione Appaltante è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’appalto, o che si rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l’intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione.
Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già oggetto del capitolato, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente appalto.
L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi fase della trattativa con l’Appaltatore, allo svolgimento di una Gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente capitolo.
11. SUBAPPALTO
Per il subappalto valgono le disposizioni dell’Art.105 del Codice .
L’Appaltatore si obbliga altresì a prevedere nei contratti di subappalto lo specifico obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente capitolato.
L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle attività affidate a terzi.
La Pisamo non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori; pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti a beneficio dell’appaltatore saranno sospesi qualora quest’ultimo non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine.
12. PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell’appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine dell’attività del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.
Ai fini della salvaguardia dell’occupazione la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità lavorativa e dunque la presa in carico e l’assunzione del personale dipendente dell’attuale gestore del servizio, che alla data del 30/06/2019 si trovava assunto dalla ditta uscente facente parte dell’organico dedicato al ramo d’azienda che svolge l’insieme delle attività previste dal capitolato, attualmente in essere tra la stessa società e PISAMO nel Comune di Pisa.
Il numero di personale che la ditta appaltatrice dovrà avere in organico è quello necessario allo svolgimento del servizio come indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
I lavoratori di cui al comma precedente dovranno essere assunti garantendo loro le condizioni economiche e normative previste dal vigente CCNL di categoria.
13. COPERTURE ASSICURATIVE
L’ appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa che copra per tutta la durata dell’ appalto la responsabilità da custodia , gestione e manutenzione della rete stradale comunale e quindi di tutti i beni affidati ( strade e relative pertinenze , compreso segnaletica verticale e quant’ altro previsto nell’ appalto ) . Tale polizza e le eventuali franchigie saranno a totale carico dell’ appaltatore , che si impegna alla gestione diretta di tutte le vertenze e alla loro liquidazione economica .
Tutto quanto sopra non assolve comunque l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha assunto contrattualmente e che dovessero derivare dal non rispetto dello stesso.
13.1. Polizza C.A.R. a copertura dei rischi da esecuzione delle attività svolte dall’Appaltatore
Con riferimento ai lavori, l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La copertura assicurativa dovrà avere inizio dalla data di decorrenza dell’appalto, e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 mesi dalla data di cessazione dell’appalto.
La predetta polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) e la somma assicurata dovrà essere pari a:
€ 1.000.000,00, per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere interessate verificatesi nel corso dell’esecuzione del contratto (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei);
€ 1.000.000,00 per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione del contratto e causati o comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali (partita 2: opere preesistenti);
€ 300.000,00 per le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita 3: demolizione e sgombero).
La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto con massimale per sinistro di € 1.000.000,00 ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con l’esecuzione delle prestazioni contrattuali .
La polizza di cui sopra deve essere conforme allo schema tipo vigente alla data di stipula del presente contratto e dovrà assicurare la stazione appaltante, gli appaltatori, i subappaltatori, fornitori, sub fornitori, la direzione lavori, i progettisti e tutti coloro che prendono parte ai lavori contrattualmente definiti.
Con detta polizza dovranno inoltre essere espressamente inclusi i seguenti rischi:
- eventi sociopolitici, scioperi, sommosse, tumulti popolati, terrorismo e sabotaggio
- atti vandalici e dolosi
- furto e rapina
- forza maggiore
- danni da errori di progetto e calcolo
- maggiori costi per lavoro straordinario, festivo
- danni da polvere
- danni da inquinamento accidentale
- danni da vibrazione
- rimozione franamento cedimento del terreno
- cavi e condutture sotterranee
- pluralità di assicurati – rc incrociata
- danni da deperimenti, usura, logoramento
- danni a schedari, disegni, archivi,
- definizione ampliata di luogo di esecuzione dei lavori
- parificazione dei danni per ordine delle autorità nonché quelli arrecati dall’assicurato allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare il danno
- spese per la ricerca del danno
- pagamento anticipato indennizzi
- buona fede
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della committente, suoi incaricati, progettisti, direzione lavori salvo il caso di xxxx
- residuati bellici
- danni da interruzione sospensione attività di terzi
- riparazioni temporanee
- dolo dei dipendenti
- proroghe in pro rata
- manutenzione estesa 12 mesi
- xxxxxxx xxxxxx e onorari consulenti
- reintegro automatico somma assicurata in caso di sinistro
- termine per la denuncia sinistri: 10 giorni – 72 ore per terremoto
- clausola di vincolo in favore del Comune di Pisa
- foro competente: Pisa
Ogni onere relativo è a esclusivo carico dell’Appaltatore.
La rispondenza della polizza assicurativa a quanto previsto verrà verificata prima della sua accettazione. La polizza dovrà essere sottoposta con congruo anticipo alla valutazione della stazione appaltante che si avvarrà per la necessaria verifica del Broker incaricato.
La polizza deve essere esibita, regolarmente stipulata, al momento della firma del contratto o prima del verbale di consegna nel caso in cui il servizio venga avviato prima della stipula del contratto. L’inosservanza di tale obbligo non consentirà di procedere alla stipulazione del contratto ed in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'Appaltatore.
Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo di durata della polizza.
L’Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo della garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Qualora la polizza assicurativa prevedesse un massimale assicurativo insufficiente, una franchigia o uno scoperto, in caso di sinistro il Committente si rivarrà, nell’ambito del massimale insufficiente, della franchigia o dello scoperto, direttamente sull’Appaltatore, trattenendo gli importi dalle somme dovute a qualunque titolo all’appaltatore, o rivalendosi sulla cauzione definitiva, che, in questo caso, dovrà essere reintegrata.
Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire copia attestante la copertura del presente appalto alle identiche condizioni specificate sopra, da sottoporre alla preventiva accettazione dell’Amministrazione.
13.2. Polizze RC delle macchine operatrici e di tutti i mezzi operanti sulle strade e loro pertinenze
L’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante le polizze RC delle macchine operatrici e di tutti i mezzi operanti sulle strade e loro pertinenze, in regola dal punto di vista del pagamento del premio.
14. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati:
- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di xxxxx e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Committente.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale.
- Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente contratto.
- I costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/8, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti.
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:
- liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante;
- eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione ed in presenza di traffico;
- sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la Stazione Appaltante) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui sopra;
- esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con la Stazione Appaltante, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
- utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nel presente capitolato. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari della Stazione Appaltante e delle disposizioni che saranno impartite dalla stessa.
In particolare, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentali relative al contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori. L’Appaltatore sarà tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura imprenditoriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci nonché ai soci/lavoratori subordinati impiegati nell'attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore si obbliga a rispettare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. L’Appaltatore dovrà applicare ai lavoratori impiegati le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui viene eseguito il presente contratto. II contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Appaltatore anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione. L’Appaltatore è tenuto, su semplice richiesta della stazione appaltante, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche la stazione appaltante potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti. In nessun caso la stazione appaltante sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore che resterà, al riguardo, unico responsabile. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni — da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore, a causa dell'inesatto o del mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. È a carico dell’Appaltatore, e di sua esclusiva spettanza, l'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c, del personale dipendente dell’Appaltatore, di
eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla stazione appaltante. L’Appaltatore provvederà alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza. L’Appaltatore deve formare, informare ed esigere che i lavoratoli occupati in cantiere si attengano agli obblighi in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché, far sottoporre alla sorveglianza sanitaria il personale che svolge mansioni ove sia prevista
L’Appaltatore dovrà aggiornare le attività previste dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii., che si intende allegato al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della Stazione Appaltante, per la eliminazione o riduzione dei rischi in questione in conformità alla normativa vigente, nonché dal Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii., presentato dallo stesso Xxxxxxxxxxx e giacente in atti di ufficio.
Alla scadenza del contratto l’Appaltatore avrà l’obbligo di assicurare l’ordinaria regolarità del servizio fino all’individuazione del nuovo affidatario.
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx. e ii., secondo le modalità ivi specificate. Nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture/servizi di cui al presente contratto, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e xx.xx. e ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell’obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l’Appaltatore provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L’Appaltatore, il Subappaltatore o i Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
15. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri per:
• L’IVA
• Le tasse relative all’eventuale occupazione di suolo pubblico.
16. SOSPENSIONI E RITARDI
Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni su parte del patrimonio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
Qualora le sospensioni abbiano come conseguenza la riduzione del corrispettivo remunerato a canone dovuto all’Appaltatore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso per effetto delle riduzioni, salvo che la suddetta riduzione superi il valore del quinto complessivo contrattuale annuale. In tale ipotesi la Stazione Appaltante compenserà l’Appaltatore per la parte di utile atteso, forfettariamente determinato nel 10% dei quattro quindi della parte di corrispettivo non percepita a seguito della riduzione. In tal caso il compenso verrà conguagliato alla scadenza del pagamento successivo a quella del periodo in cui si sono verificate le sospensioni. L’eventuale riduzione del compenso discendente dalle dette sospensioni, verrà calcolata in applicazione dei prezzi unitari desunti dalle condizioni economiche di aggiudicazione.
Nel caso la sospensione abbia riguardo attività di manutenzione straordinaria su richiesta, remunerata a misura/economia, la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti.
La sospensione delle prestazioni può essere disposta dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.
17. CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO
17.1. Contestazioni
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento della Stazione Appaltante che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e
documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
17.2. Contraddittorio
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impedente verificatosi durante l’esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dalla Stazione Appaltante è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.
18. RISOLUZIONE E RECESSO
Per le ipotesi di risoluzione e recesso, nel presente appalto, oltre a quanto di seguito prescritto, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
18.1. Risoluzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli specifici del Codice, anche nelle seguenti fattispecie:
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto;
- nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni.
- perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- procedimenti penali a carico dei soggetti apicali dell’Appaltatore dai quali emergano gravi fatti tali da determinare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore
In tali ipotesi la Stazione Appaltante dovrà dare comunicazione all’Appaltatore dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.
Entro il termine di ulteriori trenta giorni la Stazione Appaltante comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.
Avvenuta la risoluzione, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, l’Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l’effetto risolutivo parziale e l’applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento.
L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto;
comunque la Stazione Appaltante avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire l’Impresa mandataria qualora ricorrano le condizioni di legge.
18.2. Recesso
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs. 50/2016.
In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, la Stazione Appaltante avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori.
19. SICUREZZA
Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi di manutenzione non sono puntualmente predeterminabili nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate dall’utenza, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dalla Stazione Appaltante.
Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/8 e s.m.i. .
Per ogni intervento manutentivo e di pulizia dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro, nonché dei cittadini, proponendo in sede di offerta un Documento delle informazioni su rischi di lavorazione nei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’appalto contenente il dettaglio delle procedure di sicurezza per ogni tipo di intervento manutentivo con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/8, con indicati anche orari e modalità di intervento nel rispetto dell’ambiente nel quale si andrà ad operare, con particolare attenzione ad evitare l’immissione di rumore, inquinanti, vibrazioni, interferenze con il traffico veicolare e pedonale,
interferenze con le attività presenti sul territorio, ecc., e con indicati analiticamente i costi della sicurezza da sostenere per ogni tipo di intervento.
In particolare:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, che esulano da quelli previsti nell’Allegato X del D. Lgs. 81/8, e di pulizia dovranno essere adottate le procedure previste nel Documento delle informazioni su rischi di lavorazione nei lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’appalto per ogni singolo tipo di intervento dando mandato ad un proprio preposto il controllo sull’attuazione delle procedure stesse, dell’adozione dei DPI e sul mantenimento dei livelli di sicurezza da parte dei lavoratori incaricati dell’intervento, nonché per il rispetto dell’ambiente ed in particolare alle emissioni di rumore, inquinanti, vibrazioni, interferenze con il traffico veicolare e pedonale, ecc;
- per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti nell’Allegato X del D. Lgs. 81/8 si possono presentare due sottocasi:
o interventi che non richiedono la nomina dei Coordinatori per la Progettazione e/o la Esecuzione dei Lavori e quindi l’intervento è interamente realizzabile da una sola Impresa per tutta la durata dei lavori, la quale dovrà quindi produrre un Piano Sostitutivo di Sicurezza da redigersi secondo quanto stabilito dal punto 3.1. dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/8
o interventi che richiedono la nomina dei Coordinatori per la Progettazione e/o per la Esecuzione dei e quindi le Imprese dovranno preventivamente redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/8 e secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza e Coordinamento che sarà preventivamente consegnato all’Appaltatore, e l’Appaltatore acquisirà il ruolo di Impresa Affidataria con tutti i relativi obblighi previsti dal D. Lgs. 81/8.
Per tutti i tipi di intervento L’Appaltatore, nella redazione dei documenti sopra descritti, deve inoltre osservare i contenuti del “DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali “ relativo al patrimonio stradale oggetto di appalto, prodotto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dell’Appaltatore con i relativi aggiornamenti (vedi Allegato)
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o al consorzio stesso.
Per quel che riguarda l’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori di manutenzione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà comunque eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/8 .
Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate nell’oggetto del presente capitolato, dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del vigente codice della strada e dei relativi regolamenti attuativi.
L’appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.
20. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle, di natura imperativa, che potessero essere emanate in corso del Contratto.
Per quanto attiene alle prestazioni dei servizi e dei lavori di cui al presente capitolato, verrà applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 in materia di esecuzione di servizi e di lavori.
L'esecuzione dell’Appalto è, in ogni caso, soggetta all'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti, condizioni, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Contratto, dal presente Capitolato e dai relativi Allegati, nonché dalle norme contenute:
- nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni;
- in tutte le prescrizioni e norme in materia tecnica.
In particolare si rammenta l’applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dalla Stazione Appaltante fra i quali, solo a titolo esemplificativo:
a) Regolamento Edilizio,
b) Regolamento di Polizia Urbana,
c) Regolamento dei Contratti,
d) Regolamento per Interventi nel Sottosuolo
La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
21. CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI ex LEGE
21.1. Osservanza dei contratti collettivi
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.).
Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.
21.2. Obblighi ex Xxxx
L’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere della Stazione Appaltante di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell’Appalto.
Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.
La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun diritto risarcitorio, di indennizzo o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.
23. CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE – CONTESTAZIONI
23.1. Controlli della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell’operato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al fine di garantirne la rispondenza al Capitolato, alle prescrizioni tecniche ed all’Offerta presentata in sede di gara, valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.
L’attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.
La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà variare nel corso dell’appalto a discrezione della Stazione Appaltante.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Stazione Appaltante potrà:
- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore;
- svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all’accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
- svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all’accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
- acquisire tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all’esecuzione dell’Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
- richiedere all’Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
Al tempo stesso l’Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso la Stazione Appaltante nell’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l’attività di vigilanza della Stazione Appaltante e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nei documenti contrattuali.
Fermo restando le predette prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare alla Stazione Appaltante la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.
23.2. Procedimento
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell’Appalto, il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere sollecitamente all’Appaltatore contestazione in forma scritta recante sommaria descrizione delle circostanze rilevate e delle ragioni della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore ha l’onere di formulare in forma scritta le propri giustificazioni comunicandole al Responsabile del Procedimento entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione.
In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni previste dal presente Capitolato e dal Contratto.
Ove la Stazione Appaltante ritenga infondate le giustificazioni, il Responsabile del Procedimento lo comunicherà sollecitamente all’Appaltatore, provvedendosi conseguentemente all’applicazione contestuale delle eventuali sanzioni.
In caso diverso la Stazione Appaltante potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni dell’Appaltatore, annullare la contestazione ovvero ridurne la portata provvedendosi ad una applicazione delle sanzioni in via ridotta.
24. GARANZIE
24.1. Garanzia di Esecuzione
L’Appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità e i contenuti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
24.2. Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti
Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze alla Stazione Appaltante, saranno svincolate in sede di erogazione dell’ultima rata annuale.
In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l’importo delle ritenute di cui sopra.
24.3. Responsabilità esecutori associati.
Resta inteso, conformemente a quanto disposto dal Codice , in qualsiasi caso di esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di imprese o consorzio a qualsiasi titolo, il sussistere della responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le imprese esecutrici che hanno partecipato alla gara di appalto in ordine all’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto contrattuale.
25. FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
- I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;
- I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’Appaltatore.
26. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Per le prestazioni oggetto del presente appalto valgono esclusivamente i prezzi stabiliti nell’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore che sono strutturati come segue.
26.1. Prestazioni remunerate a canone
Tutte le prestazioni riconducibili alla categoria dei servizi sono pagate a forfait, sulla base del canone annuale ribassato della percentuale offerta dall’Appaltatore in sede di gara per tale tipologia.
26.2. Prestazioni extra canone
Tutte le prestazioni riconducibili alla categoria dei lavori (manutenzione straordinaria), sono pagate a misura/economia sulla base dei seguenti prezziari di riferimento ribassati della percentuale offerta dall’Appaltatore in sede di gara:
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2020” (xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/)
Le voci e i prezzi considerati saranno quelli vigenti al momento dell’autorizzazione di ogni specifico lavoro da parte della Stazione Appaltante .
Ciò significa che ogni nuova versione di prezziario potrà essere applicata, al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, solo e soltanto alle attività non ancora approvate dalla Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda i ripristini definitivi relativi alle manomissioni , i prezzi di riferimento
, al netto del ribasso offerto per le prestazioni extracanone , sono i seguenti :
27. PAGAMENTI
Per tutte le prestazioni ordinarie regolarmente eseguite nell’ambito del contratto, verrà corrisposto, a cadenza mensile, all’Appaltatore, un canone (fisso e invariabile), determinato in funzione dell’offerta economica formulata in fase di gara.
I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi.
I criteri di pagamento delle diverse tipologie di Attività, sono così distinti:
- Nel caso di prestazioni di manutenzione straordinaria i pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione della contabilità dei lavori sulla base dei prezzi unitari di gara , vistata dal Responsabile della stazione appaltante .
- nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote mensili commisurate al patrimonio gestito, tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al presente contratto;
Per la quantificazione del pagamento , la Stazione Appaltante:
- determina l’effettiva quota di competenza mensile relativa al canone, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili, in particolare la stazione appaltante accerta l’ effettiva presenza in servizio del personale dedicato all’ appalto di cui all’ offerta tecnica della ditta
- determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l’esatta entità delle prestazioni ‘a misura/economia’ di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel periodo di riferimento; in particolare, entro il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo precedente, la Stazione Appaltante, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel mese precedente, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, autorizzandolo all’emissione della fattura.
- applica, infine sul valore complessivo come sopra definito, la ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto così determinato e prevista a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 25.
L’impresa dovrà presentare fattura in originale; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti documenti contabili.
Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dalla loro accettazione da parte della Stazione Appaltante, tramite approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio, in caso di pagamenti in acconto).
Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, la Stazione Appaltante intende prevedere quale interesse di mora quello fissato ai sensi dell’Art. 1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente).
28. REVISIONE PREZZI
Ai fini del presente appalto, non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma
1 dell'articolo 1664 del codice civile, trovando, invece, applicazione il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
A tal fine, l’Appaltatore, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale, deve presentare, a pena di decadenza, alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso.
Per i servizi di pulizia, i prezzi, a partire dalla data di consegna delle attività e per tutto il primo anno, rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale. Il compenso revisionale potrà essere richiesto, ove comunque sussistano le predette condizioni, solo a decorrere dal termine del secondo anno di attività.
L’Appaltatore avrà diritto al compenso revisionale limitatamente alla variazione positiva che superi il differenziale del 10% rispetto al valore di riferimento, determinato al termine del primo anno.
L’eventuale variazione rilevante ai fini revisionali accertata verrà applicata sui prezzi contrattuali a decorrere dal primo pagamento successivo alla data sulla cui base è stata calcolata.
29. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
29.1. Cessione del Contratto
E’ vietata ogni cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione e di risoluzione di diritto del contratto ceduto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ..
29.2. Cessione del Credito
La cessione dei crediti discendenti dal presente appalto, da stipulare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è ammessa , nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, nel rispetto di quanto previsto dal Codice .
LA Stazione Appaltante potrà, entro 15 giorni dalla notifica della cessione, rifiutarla con comunicazione scritta da notificare al cedente e al cessionario.
In ogni caso la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto.
30. RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per la stessa.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per la Stazione Appaltante, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese alla stessa nell’ambito del Contratto.
31. UFFICIO TITOLARE – COMUNICAZIONI
L’Ufficio della Stazione Appaltante titolare dei rapporti con l’Appaltatore sarà formato da un Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dai loro collaboratori.
La Stazione Appaltante comunicherà i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità di queste funzioni.
L’Appaltatore sarà tenuto a formulare a detto Xxxxxxx tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore sarà formulata a mezzo del medesimo Ufficio. Rimangono escluse tutte le notificazioni di eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite in relazione ad eventuali arbitrati.
L’Ufficio effettuerà le sue comunicazioni all’Appaltatore esclusivamente per iscritto.
Eventuali osservazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell’Ufficio, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’appalto, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.
La Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’appalto, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
32. PENALI
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché l’applicazione delle penali di cui al capitolato prestazionale.
Verificandosi uno o più ritardi che comportino una penale complessiva superiore al 10% del valore contrattuale annuale, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui al presente contratto.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
33. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Le controversie, che dovessero insorgere con l’appaltatore per l’esecuzione o l’interpretazione delle norme dei documenti contrattuali, saranno definite in sede civile. Il Foro di Pisa è competente in via esclusiva. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
34. CONTESTAZIONI
L’Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori, almeno per un attività, al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla
determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione.
Entro venti giorni dal ricevimento, la Stazione Appaltante potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l’Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.
Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.
Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro.
Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un’intesa, dell’accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di xxxxxxx componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.
Rimane fermo che l’obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.