Decreto del Commissario ad acta
REGIONE LAZIO
Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)
N. U00056
del
30/04/2020
Proposta n. 6181 del 21/04/2020
Oggetto:
Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio e "Sapienza" Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145
Estensore
XXXXXXXX XXXXXX
Responsabile del Procedimento
XXXXXXXX XXXXXX
Il Dirigente d'Area
X. XXXXXXX
Il Direttore Regionale
X. XXXXX
Oggetto: Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio e “Sapienza” Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145
IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 05.06.2018 concernente “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Xxxx. Xxxxxx Xxxxx;
- l’Atto di Organizzazione n. G14566 del 14 novembre 2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 20 gennaio 2020, n. U00018 avente ad oggetto Adozione in xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxxx di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo". Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019;
VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14, secondo cui le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
▪ procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, che restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, ed il periodo di attività svolto durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione;
▪ procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto;
VISTE in materia di reclutamento straordinario le:
- Determinazione n. G02738 del 13.03.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Costituzione Cabina di Regia per reclutamento straordinario”
- Ordinanza del Presidente n. Z00009 del 17/03/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione;
RICHIAMATO il decreto ministeriale del 13 giugno 2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
RICHIAMATE
- la DGR n. 449 del 02.08.2018 con cui è stato istituito l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica;
- la Determina n° G07102 del 27.05.2019 avente ad oggetto “Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, istituito ai sensi dell'art. 44 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Nomina componenti”;
- la Determina n° G01566 del 19.02.2020 avente ad oggetto “Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Sostituzione componente”;
VISTA la legge 25 giugno 2019, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2019);
CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2020 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il documento recante “Contenuti minimi degli Accordi Regioni/Province Autonome e Università per l’assunzione degli specializzandi ex. L. n. 145/2018” necessari per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento;
CONSIDERATO l’art. 5- bis “Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale” della Legge 28 febbraio 2020, n. 8. “Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.». (G.U. del 29 febbraio 2020);
TENUTO CONTO della necessità di completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione degli appositi accordi tra Regione e Università in riferimento al citato documento approvato il 20.02.2020;
VISTA la nota della Regione Lazio prot. n° 0206545 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Medici in formazione specialistica L. 145/2018 e relativi provvedimenti attuativi”;
TENUTO CONTO, in riscontro alla suddetta, della nota prot. 0232907 del 19.03.2020 di “Sapienza” Università di Roma;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Lazio e “Sapienza” Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, allegato al presente atto a formarne parte integrante dalla sua sottoscrizione;
DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente accolte di:
- di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Lazio e “Sapienza” Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, allegato al presente atto a formarne parte integrante dalla sua sottoscrizione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Accordo tra la Regione Lazio e “Sapienza” Università di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
La Regione Lazio (Codice Fiscale 80143490581), con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx
E
“Sapienza” Università di Roma, rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, con sede legale in Xxxx, X.xx Xxxx Xxxx x. 0, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, ivi domiciliato per la sua carica ed agli effetti del presente atto, in prosieguo denominata “Università”
Premesso quanto segue:
1) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" dispone che:
• a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
• l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
• le Aziende e gli Enti del SSN possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
• i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni
Sapienza Università di Roma
CF 80209930587 PI 02133771002
X.xx X. Xxxx, 0 00000 XXXX
Xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx xxx.xxxxxxx0.xx
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del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
• gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
• con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
2) che in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso Sapienza Università di Roma;
3) che il d.l. 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” dispone all’art. 1, co.1, lett.b) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possano procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548 bis , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto;
4) che fino al perdurare dello stato di emergenza sono soddisfatte tutte le condizioni previste per cui è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, purché risulti definito, anche in assenza dell’accordo quadro di cui alla L. 28 febbraio 2020 n.8, l'accordo tra la Regione e Sapienza Università di Roma previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
5) che con il presente accordo le Parti intendono definire, fino al perdurare dello stato di emergenza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
6) che la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina d'interesse
si conviene quanto segue
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1) Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Sapienza Università di Roma (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, coerentemente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui cui D.I. 4 febbraio 2015 n.68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.
3) L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative, nell’ambito delle quali il medico è incardinato, sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017.
4) in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della Scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n.402/2017 per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso, il Consiglio della Scuola, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, approva - entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata - un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado· di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
5) I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
6) le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il Consiglio della Scuola - anche avvalendosi del tutor - stabilisce sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia, secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
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7) Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, e le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
8) Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
o stipendio tabellare;
o indennità di specificità medica;
o indennità di esclusività;
o indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
o retribuzione di risultato, ove spettante; o retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
9) Il medico specializzando assunto ai sensi del presente accordo non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
10) Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.
Letto, sottoscritto digitalmente Data
GC