JOBS ACT
Incontro informativo su
JOBS ACT
IL NUOVO DECRETO SUL RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
29 GIUGNO 2015
Il D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81
• attua alcuni dei principi stabiliti dall’articolo 1 comma 7 lettera da a) ad i) della legge delega 10 dicembre 2014 n. 183
• composto da 57 articoli
• la versione precedente era invece di 55 articoli
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ART. 1
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro
Previsto anche prima come incipit del precedente articolo 1 del 368/2001
Principio contenuto in Direttiva Comunitaria 1999/70
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Il contratto viene posto al centro attraverso:
1. il nuovo sistema di flessibilità in uscita con contratto a tutele crescenti previsto dal D.Lgs 4 marzo 2015 n. 23;
2. esonero contributivo previsto dagli articoli 118 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 109;
3. eliminazione di alcune forme di lavoro flessibile
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Articoli da 19 a 29
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 19 comma 1 – ACAUSALITA’
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto
un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 19 comma 2 – DURATA MASSIMA
2. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, (rimando all’articolo 51) e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (mansioni equivalenti) ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 19 comma 2 – DURATA MASSIMA
2. … Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 19 comma 3 – DURATA MASSIMA
…un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
FORMA DEL CONTRATTO
ART. 19 comma 4
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
PROROGA - Articolo 21 Condizioni:
• consenso del lavoratore interessato
• durata iniziale del contratto inferiore a 36 mesi (prima 3 anni)
• 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei contratti (xxxxxxx)
• stessa attività lavorativa primo contratto (condizione non più presente)
• Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.
CONTINGENTAMENTO – LIMITI NUMERICI ART. 23
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
CIRCOLARE 18/2014
INSERITI DEL COMPUTO DEL DENOMINATORE
• Contratti a tempo indeterminato full-time
• Contratti part-time (proporzionalmente art. 6 D.lgs 61/2000)
• Contratti di lavoro intermittente con riconoscimento di
disponibilità
• Dirigenti
• Apprendisti
NON INSERITI DEL COMPUTO
• Contratti per lavoro parasubordinato
• Contratti per lavoro autonomo
• Contratti di lavoro intermittente senza riconoscimento di disponibilità
• Contratti per lavoro occasionale accessorio
• Associati in partecipazione
CONTINGENTAMENTO ART. 21
1. ….Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
CONTINGENTAMENTO
ART. 23 comma 2
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative …;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ STAGIONALE
ART. 21 comma 2
… nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali). Fino all’adozione del decreto di cui al periodo precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
CONTINGENTAMENTO
ART. 23 comma 2
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
…
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 (prima 55) anni.
SANZIONE PER IL SUPERAMENTO LIMITI
ART. 23 comma 4
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa:
pari al 20 o al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia o sia superiore a uno;
INDENNITA’ PER IL SUPERAMENTO LIMITI ART. 23 comma 4 – IPOTESI ELIMINATA
4. Nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga in violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un’indennità onnicomprensiva di importo pari al 50 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro.
DECADENZE E TUTELE
ART. 28 comma 2
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto…
DECADENZE E TUTELE
ART. 28 comma 2
… La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
COLLABORAZIONI – LAVORO A PROGETTO E PARTITE IVA
Articoli 2 e 52
SUPERAMENTO DELLE COLLABORAZIONI
• Abrogazione espressa del contratto a progetto (art. 52)
• Procedura di stabilizzazione (art. 54)
• Disciplina delle «finte» collaborazioni (art. 2)
• Esonero contributivo per le assunzione a tempo indeterminato
SUPERAMENTO DEI CONTRATTI A PROGETTO ART. 52
1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile (collaborazioni coordinate e continuative)
FINTE COLLABORAZIONI ART. 2
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, (di contenuto ripetitivo) e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
FINTE COLLABORAZIONI ART. 2
NUOVO CONCETTO DI SUBORDINAZIONE
La prestazione è:
• Personale (non organizzata in impresa)
• Continuativa
• Etero-organizzata (la legge non definisce ma
«propone» un’organizzazione dei tempi e dei luoghi)
FINTE COLLABORAZIONI ART. 2 comma 2 ECCEZIONI
1. Collaborazioni disciplinate dai CCNL solo sul piano nazionale che dovranno riguardare:
Trattamento economico e normativo
Tenere in considerazione le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore
Esempi:
Call-center
Scuole private
FINTE COLLABORAZIONI ART. 2 comma 2 ECCEZIONI
• Collaborazioni dei professionisti iscritti ad albi
• Collaborazioni a favore delle ASD affiliate al CONI
• Attività di componenti organi di amministrazione e controllo delle società
In questi casi dovrebbe restare la disciplina prevista per la collaborazioni coordinate e continuative (409 c.p.c.)
FINTE COLLABORAZIONI
ART. 2 comma 3 CERTIFICAZIONE
Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
ART. 409 C.P.C.
Requisiti:
Personalità delle prestazione
Continuità
Coordinamento
STABILIZZAZIONE ART. 54 - DESTINATARI
DATORI DI LAVORO DEVONO ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO:
1. Soggetti già parti di xx.xx.xx. anche a progetto
2. Titolare di Partita IVA
STABILIZZAZIONE ART. 48 - CONDIZIONI
1. L’assunzione deve avvenire a decorrere dal 1 gennaio 2016 (dall’entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2015);
2. Devono essere sottoscritti accordi conciliativi;
3. Nessun recesso datoriale nei 12 mesi successivi,
salvo giusta causa o g.m.s.;
STABILIZZAZIONE ART. 48 - VANTAGGI
Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione
IPOTESI TEMPORALI PER LE COLLABORAZIONI
Fino al 31 dicembre 2015
• Mantenere quelle in essere fino a scadenza ma entro il 31 dicembre 2015 (dopo si applica il nuovo art. 2)
• Convertire quelle in essere in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, usufruendo dell’esonero, ma attenzione:
Non c’è sanatoria per il pregresso
Se non genuine c’è rischio di perdere l’esonero
IPOTESI TEMPORALI PER LE COLLABORAZIONI
Dal 1 gennaio 2016
• Usufruire della stabilizzazione ex articolo 54 ma:
Non si ha diritto all’esonero contributivo
Non c’è rischio di successivo accertamento
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Articoli da 48 a 50
DEFINIZIONE ART. 48
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative (di natura subordinata o autonoma) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
DEFINIZIONE ART. 48
1. … Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
• in tutti i settori produttivi;
• nel limite massimo di 3.000 euro per anno civile;
• non più eccezionale ma a regime
(cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità)
AGRICOLTURA
Possono lavorare con i voucher in agricoltura:
(soggetti al limite dei 2.000 euro?)
In attività stagionali:
Pensionati
Giovani con meno di 25 anni studenti (anche universitari)
A favore di piccoli imprenditori agricoli (volume
d’affari non superiore ad € 7.000):
tutti i soggetti ad eccezione degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
DIVIETO
ART. 48 comma 6
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi fatti salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
DIVIETO
Circolare 4/2013 Ministero del Lavoro
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è possibile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari.
Il ricorso è quindi limitato al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione
UNA SOLA TIPOLOGIA - DISCIPLINA ART. 49
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
UNA SOLA TIPOLOGIA - DISCIPLINA ART. 49
1. …I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
VALORE DEL BUONO
ART. 49 comma 2
In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
VALORE DEL BUONO
ART. 49 comma 5
valore nominale del buono pari a 10 euro comprende:
- La contribuzione a favore della gestione separata Inps pari al 13%
- L’assicurazione anti-infortuni Inail pari al 7%
- Un compenso pari al 5% a favore del concessionario (Inps) per la gestione del servizio
Valore netto = 7,50 euro
MODALITA’ DI UTILIZZO
ART. 49 comma 3
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
MODALITA’ DI UTILIZZO
ART. 49 comma 8
Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Articolo 53
Articolo 2549 e ss c.c.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto
Articolo 2549 c.c.
Collaborazione tra due o più soggetti per il conseguimento di un risultato comune.
L’apporto ha carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dell’affare
L’apporto può consistere:
• somma di denaro
• conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili
• prestazione lavorativa
Articolo 2549 c.c.
2. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Articolo 2549 c.c.
3. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato….
SUPERAMENTO ART. 53
1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo xxxxx è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro»;
b) il comma terzo è abrogato.
SUPERAMENTO ART. 53
2. I contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste in tutto o in parte in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Articoli da 30 a 40
NUOVA DEFINIZIONE ART. 30
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
SOMMINISTRAZIONE A T. INDETERMINATO
ART. 31 comma 1
Non ci sono più condizioni ma solo limiti
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
Il numero non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5….
SOMMINISTRAZIONE A T. DETERMINATO
ART. 31 comma 2
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
NON VALGONO I LIMITI DEL 368/2001
SOMMINISTRAZIONE – NO LIMITI
ART. 34 comma 2
Se l’assunzione è a tempo determinato:
No limite dei 36 mesi di durata massima nel contratto tra somministratore e lavoratore
No limiti numerici per i contratti a tempo
determinato stipulati dal somministratore
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
ART. 38 comma 1
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
ART. 38 comma 2
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 (LIMITI), 32 (DIVIETI) e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) (FORMA), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
ABROGATA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Art. 28. - Somministrazione fraudolenta
Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro é posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Articoli da 4 a 12
PART TIME – NUOVA DEFINIZIONE
Art. 4
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
SPARISCONO LE TRE TIPOLOGIE DI PART TIME
LAVORO SUPPLEMENTARE
PART TIME
Art. 6 comma 1
La regolamentazione è demandata ai contratti
collettivi
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare nei limiti del tempo pieno
LAVORO SUPPLEMENTARE
PART TIME
Art. 6 comma 2
Se manca la regolamentazione dei contratti collettivi:
• Limite massimo pari a 25% delle ore di lavoro settimanale concordato
• percentuale di maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto
• l lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. 68
CLAUSOLE ELASTICHE
ELIMINATE LE CLAUSOLE FLESSIBILI
Art. 6 commi 4 e 5
La regolamentazione è demandata ai contratti
collettivi
Riguardano:
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex flessibili)
variazione in aumento della sua durata
Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due
giorni lavorativi,
CLAUSOLE ELASTICHE
ELIMINATE LE CLAUSOLE FLESSIBILI
Art. 6 commi da 4 a
Se manca la contrattazione collettiva:
si provvede avanti alla commissione di certificazione, con i seguenti limiti:
• aumento massimo pari a 25% della normale prestazione annua a tempo parziale
• percentuale di maggiorazione pari al 15% della retribuzione
oraria globale
ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE
Art. 8 comma 7
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
APPRENDISTATO
Articoli da 41 a 47
DEFINIZIONE
ART. 41 comma 1
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
TIPOLOGIE
ART. 41 comma 2
Il contratto di apprendistato si articola nelle
seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca
DISCIPLINA GENERALE
ART. 42 commi 1-4
Principi:
a) Forma scritta del contratto ai fini della prova
b) Piano formativo individuale in forma sintetica (per i tipi 1 e 3 provvede l’istituzione formativa);
c) Durata minima 6 mesi eccetto stagionali;
d) Possibilità di recedere al termine del periodo formativo;
DISCIPLINA GENERALE - LICENZIAMENTO
ART. 42 commi 3
…Nel contratto di apprendistato di primo tipo, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
NOVITA’ – ATTIVAZIONE
ART. 43 comma 3
…In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di primo livello è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina l’esercizio con propri decreti.
NOVITA’ – ATTIVAZIONE
ART. 43 comma 6
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di primo livello sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1.
NOVITA’ – FORMAZIONE ESTERNA
ART. 43 comma 6
…La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
NOVITA’ – RETRIBUZIONE
ART. 43 comma 7
…Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Perle ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
(prima era minimo 35%)
NOVITA’
ART. 44 comma 1
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
NOVITA’
ART. 47 comma 4
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
NOVITA’ ART. 45
• No per il conseguimento di diplomi di istruzione
secondaria superiore;
• No per ragazzi di 17 anni già in possesso di qualifica professionale;
• Necessario un protocollo con l’ente di formazione o con l’istituto di ricerca (schema con decreto Ministero Lavoro – Istruzione)
NOVITA’ - RETRIBUZIONE ART. 45
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
DISPOSIZIONI FINALI ART. 47
Restano confermati:
• Xxxxxxxx pari alla differenza tra contributi dovuti e versati maggiorati del 100% in caso di riqualificazione;
• Disposizione per l’inadempimento formativo sanabile;
• Agevolazioni contributive fino a 12 mesi dalla conferma dell’apprendista (no per lavoratori in mobilità e disoccupati)
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47 – IMPIANTO SANZIONATORIO
Resta confermata la sanzione da 100 a 600 euro per:
• Divieto di retribuzione a cottimo;
• Sotto inquadramento del lavoratore;
• Presenza del tutor aziendale;
Viene aggiunta la medesima sanzione per l’inottemperanza della disposizione
Viene meno la sanzione per le violazioni relative alla forma scritta del contratto e del piano formativo individuale
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
Articolo 3
NUOVO ARTICOLO 2103 C.C. ART. 3
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
NUOVO ARTICOLO 2103 C.C. ART. 3
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.
VECCHIO ARTICOLO 2103 C.C.
… mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione
Il giudizio di equivalenza deve tener conto:
delle mansioni di provenienza e di quelle di
destinazione del lavoratore (dato oggettivo)
della possibilità di utilizzare o perfezionare l'esperienza acquisita dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni di destinazione.
NUOVO ARTICOLO 2103 C.C. INFORMAZIONE AL LAVORATORE
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma (mansioni inferiori), il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
NUOVO ARTICOLO 2103 C.C. ULTERIORI CASI DI MODIFICA
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.