Contract
Alla
Oggetto: Affidamento di servizi “Raccolta di buone prassi di interventi di capacity building realizzati nell’attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013 nell’ottica di individuare lessons learned e linee di indirizzo strategiche da utilizzare ai fini della programmazione dei fondi strutturali 2014 – 2020” CUP n. J79G13000780007, CIG. N. 5456168C42
Il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, è Organismo Intermedio, per l’attuazione dell’Asse E, Obiettivi specifici 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e dell’Asse G, Obiettivo specifico 7.1, del PON Governance e azioni di sistema (FSE) 2007-2013.
Per l’acquisizione del servizio di “ ”, ha indetto una procedura in economia
mediante cottimo fiduciario per la selezione di un soggetto cui affidarne la realizzazione. A seguito
dell’espletamento della predetta procedura, in data è stato adottato il decreto n. di
aggiudicazione definitiva della gara a favore della Società , di seguito Affidataria, per un importo di € , oltre IVA, e che di tale aggiudicazione è stata data comunicazione in data
.
Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea ed in conformità all’art. 125 cc. 11 e 12 del Dlgs. 163/2006 e, ferma restando l’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva prevista per legge.
Il committente è il Dipartimento rappresentato dal/dalla , giusta delega di
n. del .
La modalità di esecuzione del presente affidamento dovrà rispettare le seguenti clausole.
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è la realizzazione delle attività nel rispetto del capitolato tecnico allegato alla lettera di invito e secondo l’offerta tecnica ed economica, presentate e depositate agli atti di questo Dipartimento, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi ivi previsti e secondo le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto, nell’ambito dell’Asse E, Obiettivi specifici 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e dell’Asse G, Obiettivo specifico 7.1, del PON Governance e azioni di sistema (FSE) 2007-2013.
Articolo 2 – Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di 8 mesi. L’efficacia e l’esecuzione del contratto sono condizionate all’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Qualora detti controlli non diano esito positivo il contratto si intende risolto. Nulla è dovuto all’Affidataria, neanche nel caso in cui abbia iniziato l’esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell’esito positivo dei suddetti controlli. Eventuali proroghe per la conclusione delle attività potranno essere autorizzate dal Dipartimento, purchè espressamente richieste dall’Affidataria almeno 30 giorni prima della scadenza del servizio e adeguatamente motivate.
Articolo 3 – Importo contrattuale
Il servizio oggetto del presente affidamento sarà realizzato d’intesa con il Dipartimento secondo le modalità specificate in offerta. L'importo del servizio è stabilito in € ( /00) oltre I.V.A. al 22% pari a € ( /00), per un onere complessivo di € ( /00) come da offerta dell’Affidataria in sede di gara.
Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).
Articolo 4 – Rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni
L’Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’Affidataria ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Dipartimento, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Affidataria ha l’obbligo di osservare, oltre il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione di relativi contributi, esonerando il Dipartimento da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’Affidataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Affidataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 5 – Obblighi di riservatezza
L’Affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Dipartimento ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
L’Affidataria, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, ogni qualvolta sia applicabile nell’espletamento del presente affidamento.
Articolo 6 – Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto
Il Servizio è indivisibile e non sono ammesse varianti. Non è ammesso subappalto.
Articolo 7 – Cauzione
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidataria ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del Dipartimento.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (8 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Dipartimento, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del pagamento.
L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Il Dipartimento ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 9 del presente contratto.
Articolo 8 – Recesso
Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidataria con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. In caso di recesso del Dipartimento, l’Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Il Dipartimento si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Affidataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso l’Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
L’Affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il Dipartimento recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs..
Articolo 9 – Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Dipartimento ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Dipartimento potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Dipartimento che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Dipartimento potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidataria con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente punto, l’Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 10 – Risoluzione
Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto
il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento;
b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
e) cessione parziale o totale del contratto;
f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
Articolo 11 – Penali e sospensione dei servizi
Qualora i risultati siano giudicati non soddisfacenti, l’Affidataria è tenuta a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Dipartimento. Qualora l’Affidataria si rifiuti di provvedere, il Dipartimento applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all’Affidataria stessa.
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, alle previsioni del piano di lavoro, ovvero diversamente concordata con il Dipartimento, imputabili all’Affidataria, sarà applicata nei confronti di quest’ultima una penale di ( /00) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dal Dipartimento.
La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Dipartimento, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Dipartimento di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. L’Affidataria non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Dipartimento. L'eventuale sospensione dei
servizi per decisione unilaterale dell’Affidataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Dipartimento procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 12 – Modalità di pagamento
Il corrispettivo a favore di verrà erogato con le seguenti modalità:
• 90% dell’importo contrattuale ripartito in rate trimestrali posticipate, il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento;
• 10% dell’importo contrattuale a saldo.
I pagamenti di cui al 90% dell’importo contrattuale saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante:
• relazione tecnica sull’attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento con l’indicazione delle attività svolte da ogni componente;
• i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento;
• una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, partitamente per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l’avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di lavoro per il periodo di riferimento.
Le fatture relative ai predetti pagamenti, corredate dalla documentazione sopraelencata, dovranno essere presentate da entro venti giorni successivi al periodo a cui si rifersicono.
Il pagamento del saldo, a favore di , sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante:
• relazione finale sull’attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica/economica/piano di lavoro;
• tutti i prodotti realizzati nell’intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica/piano di lavoro;
• una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell’intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell’offerta economica/piano di lavoro.
La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall’Affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti. La suddetta liquidazione avverrà mediante
accreditamento su conto corrente bancario codice IBAN intestato all’Affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
L’Affidataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni qualsivoglia variazione/i intervenuta/e in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.
Articolo 13 – Piano di lavoro
Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l’Affidataria dovrà rispettare la tempistica formulata nell’offerta tecnica ed economica e le eventuali ulteriori prescrizioni del Dipartimento.
In ogni caso l’Affidataria dovrà formulare, entro venti giorni a decorrere dalla data di acquisto dell’efficacia del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenuto conto di tutto quanto richiesto dal capitolato e proposto nell’offerta tecnica richiamata in premessa, conterrà gli elementi di dettaglio delle attività da realizzare nell’intero periodo contrattuale, articolate in relazione agli obiettivi indicati, a milestones e deliverables, ai potenziali destinatari da coinvolgere e all’approccio scelto. Nello stesso piano, dovranno essere inoltre indicati i risultati attesi, nonché il planning temporale e dei costi per le singole attività. Infine, il piano dovrà contenere la descrizione del gruppo di lavoro previsto (nominativi, professionalità messe in campo, esperienza, giornate/uomo previste per ciascun componente del gruppo di lavoro) e il piano di governo del progetto.
Il Piano di lavoro generale sarà formalmente approvato dal Dipartimento entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora il piano presentato risulti inadeguato o insufficiente, l’Affidataria dovrà conformarsi alle indicazioni formulate dal Dipartimento entro 10 giorni dalla comunicazione delle stesse. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell’Affidataria.
Articolo 14 – Gruppo di lavoro
Il Gruppo di lavoro indicato dall’Affidataria in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Dipartimento.
Qualora l’Affidataria, durante lo svolgimento del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione al Dipartimento, indicando i nominativi, le referenze ed i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.
Articolo 15 – Responsabile Unico del Procedimento e Referente
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, é stato individuato nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore pro tempore del del Servizio per la programmazione e gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del servizio, mentre l’Affidataria indicherà un proprio rappresentante definito Referente. In caso di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento o del Referente, la parte che procede in tal senso deve darne comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all’altra parte.
Articolo 16 – Proprietà delle risultanze del servizio
I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall’Affidataria nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Dipartimento, che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L’Affidataria si obbliga espressamente a fornire al Dipartimento tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di tali diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Dipartimento in eventuali registri o elenchi pubblici.
Articolo 17 – Obblighi e adempimenti a carico dell’Affidataria
Sono a carico dell’Affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni,
resteranno ad esclusivo carico dell’Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Dipartimento. L’Affidataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Dipartimento, nonché a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Affidataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Affidataria è tenuta a comunicare al Dipartimento ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Dipartimento entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell‘Affidataria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:
• tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio;
• la ripetizione di quei Servizi oggetto del presente contratto che a giudizio del Dipartimento non risultino eseguiti a regola d’arte;
• l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Dipartimento ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
• l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Affidataria verrà a conoscenza nello svolgimento del Servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la Affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Articolo 18 – Revisione dei prezzi
Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell’art.115 del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni con la periodicità di 8 mesi.
Articolo 19 – Domicilio legale dell’Affidataria
Ai fini del presente contratto, la Società Affidataria elegge domicilio legale a
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.
L’informativa completa di cui all’articolo 13 del citato D. Lgs., cui si rimanda, forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.
Articolo 21 – Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Dipartimento e la Affidataria in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 22 – Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Roma, ../../2013
Per Per il Dipartimento della Funzione Pubblica
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, la Società dichiara di accettare tutte le indicazioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Importo contrattuale); Articolo 6 (Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto); Articolo 7 (Cauzione); Articolo 8 (Recesso); Articolo 9 (Recesso per giusta causa); Articolo 10 (Risoluzione); Articolo 11 (Penali e sospensione dei servizi); Articolo 12 (Modalità di pagamento); Articolo 15 (esponsabile Unico del Procedimento e Referente); Articolo 17 (Xxxxxxxx e adempimenti a carico dell’Affidataria).
Per