SPECIALE AREA METALMECCANICA
20 NOVEMBRE 2020 Anno XXVII - N. 3
Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale Aut. MBPA/C/036/2019 Stampe Periodiche in Regime Libero
SPECIALE AREA METALMECCANICA
IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
E LE RETRIBUZIONI IN VIGORE A NOVEMBRE 2020
Il primo luglio 2020 è stato stipulato il Contratto Collettivo Regionale per le imprese artigiane del settore Metalmeccanici, Installatori di Impianti e autoriparatori. Il CCRL coinvolge oltre 13 mila imprese e circa 62 mila lavoratori nel Veneto rappresentando quindi quasi la metà dell’occupazione artigiana regionale.
Il CCRL mantiene l’unitarietà del fronte sindacale essendo stato firmato da FIOM Cgil, FIM Cisl e UILM Uil e, nonostante il periodo di difficoltà in cui è stato raggiunto, oltre a dare continuità ad istituti già definiti dai precedenti contratti e accordi regionali, presenta anche delle importanti novità oggetto di approfondimento nel presente notiziario.
L’accordo ridefinisce, dal primo settembre 2020 il trattamento economico applicabile ai dipendenti, semplificando e conglobando in una unica voce retributiva gli emolumenti regionali che erano stati introdotti nel corso dei rinnovi precedenti.
Nello specifico le tre voci regionali (E.R.T.; E.R.R. e I.R.R.) cessano di essere erogate dal 1.9.2020 e vengono sostituite e/o conglobate nella nuova voce retributiva regionale E.R.V (elemento retributivo veneto) che, prendendo come riferimento l’operaio qualificato di 5° livello, vale 77,00 euro su base mensile.
Un’ulteriore importante novità riguarda l’introduzione del welfare aziendale su base contrattuale esclusivamente per i dipendenti in forza al 1.7.2020 e per il periodo di otto mesi che intercorre dal 1.7.2020 al 28.2.2021. Vengono favorite le soluzioni welfare sotto forma di beni di cui all’art.51 comma 3 del TUIR (buoni spesa, buoni benzina, ecc.) o il conferimento in previdenza complementare per i lavoratori già iscritti ad un fondo anche con il TFR. I valori del welfare definiti dalle parti stipulanti il CCRL ammontano a 80 euro (10 mensili) per impiegati, operai, quadri e di 64 euro (8 euro mensili) per i soli apprendisti professionalizzanti.Tali importi maturano in base all’effettiva presenza mensile nel periodo dal 1 Luglio 2020 al 28 Febbraio 2021 e si riducono alla metà per i lavoratori con contratto part time fino al 50%. Per i lavoratori intermittenti si applica lo stesso criterio del contratto part time. L’assegnazione del welfare è prevista, come regola generale entro la fine di Marzo 2021 (chiuse le paghe di Febbraio 2021).
L’accordo regionale interviene anche sul fronte EBAV introducendo importanti servizi a favore di aziende e dipendenti, in particolare è stata dato valore all’apprendistato attraverso prestazioni a beneficio di imprese che investono sull’ingresso e sulla crescita professionale di giovani nel settore e anche favore dei giovani stessi.
Restano confermate tutte le iniziative della bilateralità con le specifiche azioni messe in campo per affrontare l’emergenza epidemiologica.
Al fine di consentire alle aziende di meglio gestire picchi e flessi dell’attività produttiva, livellando il costo del lavoro, vengono mantenuti gli istituti contrattuali che permettono la flessibilità orario di lavoro attraverso la gestione plurimensile dell’orario e l’utilizzo della banca ore (solo per imprese regolarmente iscritte e versanti ad EBAV e SANINVENETO). Per l’applicazione di tali vantaggiosi istituti contrattuali è stata introdotta una scheda di monitoraggio per conoscere l’utilizzo dell’orario plurimensile per periodi fino a 4 mesi (quelli oltre sono già noti in quanto subordinati ad autorizzazione dell’apposita commissione regionale presso l’EBAV). Ricordiamo inoltre che l’utilizzo di tali strumenti di flessibilità permette anche in periodi di difficoltà una maggiore razionalizzazione degli ammortizzatori sociali offrendo un ventaglio di soluzioni che nel complesso facilitano le imprese e contengono il costo del lavoro.
Per tutti gli approfondimenti si rinvia alle specifiche sezioni del notiziario.
1. PARTE ECONOMICA DEL CCRL DEL 1.7.2020
PAG. 2
2. FLESSIBILITAʼ DI ORARIO
PAG. 4
3. WELFARE CONTRATTUALE VENETO E BILATERALITAʼ
PAG. 12
4. PRESTAZIONI STRAORDINARIE COVID-19
PAG. 15
5. IL BONUS “IO LAVORO” PREMIA LE ASSUNZIONI DEL 2020
PAG. 18
6. ESONERO CONTRIBUTIVO DECRETO AGOSTO: PREMIO ALLE IMPRESE CHE HANNO RIPRESO LʼATTIVITAʼ
PAG. 19
7. DIVIETO DI LICENZIAMENTO, ALMENO FINO AL 31 GENNAIO 2021
PAG. 19
8. TABELLE RETRIBUTIVE COMPRENSIVE DI QUELLE DEGLI APPRENDISTI
E COSTO ORARIO DI SETTORE
PAG. 20
1
1. PARTE ECONOMICA CCRL DEL 1.7.2020
L’accordo collettivo regionale in commento prevede l’introduzione di una voce retributiva regionale de- nominata ERV. Tale elemento retributivo trova applicazione dal 1.9.2020 e assorbe tutte le precedenti voci retributive erogate fino al 31.8.2020 che vengono in esso conglobate e che sono di seguito elencate:
- l’E.R.T. (“elemento retributivo transitorio” introdotto nel 2017) la cui erogazione cessa da 1.9.2020
E.R.T. | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 | APPRENDISTI |
MENSILE | 55,91 | 50,75 | 47,99 | 46,20 | 43,55 | 42,00 | 40,19 | 30,00 |
ORARIO | 0,32317 | 0,32317 | 0,32317 | 0,32317 | 0,32317 | 0,32317 | 0,32317 | 0,17341 |
- E.R.R. (elemento retributivo regionale introdotto nel 1989) la cui erogazione cessa da 1.9.2020
E.R.R. | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 | APPRENDISTI |
MENSILE | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
ORARIO | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
- I.R.R. (introdotto nel 1995) la cui erogazione cessa da 1.9.2020
IRR | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 | APPRENDISTI |
MENSILE | 70,75 | 62,49 | 56,29 | 52,16 | 46,48 | 43,38 | 39,77 | non previsto |
ORARIO | 0,40896 | 0,36121 | 0,32538 | 0,30150 | 0,26867 | 0,25075 | 0,22988 | non previsto |
ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) da erogare dal 1.9.2020 come unico emolumento economico retributivo regionale veneto:
ERV | 1 | 2 | 2B | 3 | 4 | 5 | 6 | APPRENDISTATO (esclusivamente professionalizzante) |
MENSILE | 115,00 | 103,00 | 95,00 | 89,00 | 81,00 | 77,00 | 72,00 | 25,00 |
ORARIO | 0,6647 | 0,5953 | 0,5491 | 0,5144 | 0,4682 | 0,4450 | 0,4161 | 0,1445 |
L’elemento di cui alla tabella sopra (ERV) viene erogato dal 1.9.20 e in esso sono conglobate le voci retributive ERR di cui all’accordo interconfederale veneto del 23.8.1989 e IRR di cu al CCRL 22.12.1995) ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.
2
1.1 WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE PER I LAVORATORI IN FORZA AL PRIMO LUGLIO 2020
Il CCRL ha previsto anche una disciplina specifica relativa alle prestazioni di welfare aziendale. E’ stata introdotta, per i soli lavoratori in forza al 1.7.2020, una soluzione welfare di 80 euro per impiegati, operai, quadri e di 64 euro per i soli apprendisti professionalizzanti.
Tali importi maturano in base all’effettiva presenza mensile nel periodo di riferimento di 8 mesi che va dal 1 Luglio 2020 al 28 Febbraio 2021. Inoltre si riducono alla metà per i contratti part time con un orario contrattuale fino al 50%. Per i lavoratori intermittenti è prevista la stessa modalità di maturazione dei lavoratori part time.
Nella tabella che segue sono riportati i valori di welfare in base alla tipologia di lavoratore beneficiario.
LAVORATORI BENEFICIARI | VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (8 MESI) | VALORE MENSILE (maturabile se superata la metà dei giorni lavorabili nel mese) | ||
FULL TIME | PART TIME 50% | FULL TIME | PART TIME 50% | |
Operai, Impiegati e quadri | € 80 | € 40 | € 10 | € 5 |
apprendistato professionalizzante | € 64 | € 32 | € 8 | € 4 |
Possono essere proposte le soluzioni welfare sotto forma di beni di cui all’art.51 comma 3 del TUIR (buoni spesa, buoni benzina, gift card,ecc.) o il conferimento in previdenza complementare per i lavoratori già iscritti ad un fondo anche con il TFR. L’assegnazione del welfare è prevista, come regola generale entro la fi ne di Marzo 2021. Il CCRL prevede che venga consegnata unitamente al cedolino del mese di dicembre 2020 una informativa in merito alla possibilità di scegliere quale soluzione di welfare sia preferita all’interno di quella che intenderete proporre. Ogni lavoratore dovrà restituire entro il 31.1.2021 la sua scelta. Il fac-simile di informativa può essere richiesto agli uffici dell’Area Lavoro presso la propria sede mandamentale.
Ricordiamo che le suddette prestazioni di welfare aziendale di cui all’art. 51 del Testo Unico delle Impo- ste sui Redditi(TUIR), non sono soggette a contribuzione datoriale e non concorrono per il dipendente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e per la previdenza complementare è prevista una contribuzione datoriale Inps ridotta al 10% e delle altre misure compensative di legge a beneficio della ditta.
Quanto sopra introdotto dal CCRL si aggiunge ad eventuali piani di welfare aziendale di beni e/o servizi già presenti.
Laddove il lavoratore non operasse la scelta rispetto al piano di welfare offerto dalla ditta, il valore sarà assoggettato a normale contribuzione e imposizione fiscale ed erogato in busta paga come normale retribuzione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto al 28.2.2021 determina l’obbligo di offrire la soluzione welfare negli importi come maturati su base mensile nel periodo di riferimento.
Per ottenere tutta l’assistenza necessaria per la gestione del welfare aziendale è possibile in tempo utile ai nostri uffici Mandamentali che si occupano dell’ Area Lavoro e Gestione Aziendale Risorse Umane.
2. FLESSIBILITA’ DI ORARIO
BANCA ORE
Al fine di compensare periodi di minore attività produttiva, senza dover utilizzare gli ammortizzatori sociali la cui durata è stata progressivamente limitata nel tempo e che sono utilizzabili in caso di crisi e non per esigenze di flessibilità di orario, è disponibile l’istituto contrattuale dell’Accantonamento annuo di compensazione (BANCA ORE). Per applicarlo il datore di lavoro non deve raggiungere alcun accordo con il dipendente. Tale istituto contrattuale permette di compensare i periodi di minore attività lavorativa con permessi che garantiscono al lavoratore una copertura previdenziale e di retribuzione senza elevare il costo del lavoro a carico ditta.
La banca ore comprende:
1) quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica, ivi inclusa la festività del 4 novembre;
2) quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni;
3) permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al ccnl le 32 ore;
4) 16 ore di permessi retribuiti all’anno di cui al ccnl.
SIMULAZIONE CONTEGGIO ORE NEL 2021 PER OPERAI MECCANICA
FESTIVITA’ | ORE |
GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE 4.11.2021 | 6,6 |
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA | 6,6 |
6 GENNAIO EPIFANIA | 6,6 |
8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE | 6,6 |
8 ORE DI PERMESSI PER LE 4 FESTIVITA’ ABOLITE | 32 |
16 ORE DI PERMESSI RETRIBUITI ALL’ANNO DI CUI AL CCNL | 16 |
TOTALE 2021 | 74,40 ORE |
Alle quote orarie di cui sopra si aggiunge la festività del Santo Patrono del Comune di riferimento se coincidente con la domenica.
Attenzione:
• il monte ore ha maturazione per dodicesimi nell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre)
• nel caso di fermate collettive, ai lavoratori che non hanno ancora maturato sufficienti quote orarie, verranno concessi permessi necessari a far fronte alla fermata collettiva
• in ogni caso 16 ore di permessi all’anno sono a disposizione del dipendente per esigenze personali.
• in caso di cessazione del rapporto al lavoratore viene liquidato quanto accantonato
• di norma con la mensilità di settembre di ogni anno saranno liquidate ai dipendenti, con la retribu- zione in atto, le quote orarie del monte ore eccedenti le 48 ore.
FLESSIBILITA’ DI ORARIO: REGIME DI ORARIO SU BASE QUADRIMESTRALE
L’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario. Serve per applicarlo un mero accordo interno tra ditta e dipendente/i usando modello allegato 1 (pag. 7). Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità neces- saria di ore per raggiungere l’orario medio sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui al punto successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell’accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno de- stinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore. Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%. Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi (scelti dalla ditta) nell’arco di 12 mesi. La ditta dovrà inoltre inviare specifica scheda di monitoraggio utilizzando il modello allegato 4 (pag. 11).
REGIME DI ORARIO SUPERIORE A QUATTRO MESI
L’azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare un accordo scritto con i lavoratori utilizzando il modello allegato 2 (pag. 8). La ditta dovrà inoltre inviare specifica comuni- cazione utilizzando il modello allegato 3 (pag. 10), tramite Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell’Ebav, che avrà il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della pro- duzione del settore artigiano.
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario sarà vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione. Tale gestione dell’orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata qua- drimestrale, con l’unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi. I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all’applicazione della tabella di cui sotto che integra quanto già erogato sottoforma di ERT con le medesime modalità di erogazione dell’elemento retributivo regionale transitorio.
Fermo restando il computo massimo dei 12 mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui sotto.
La Commissione Regionale fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. La comunicazione alla Commissione Regionale, per il tramite di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, dovrà contenere il nominativo dell’impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario. Entro 30 gg dal ricevimento, l’Ebav prov- vederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto ricevimento. Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione. Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno vantaggiosamente calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
IMPORTO AGGIUNTIVO PER DIPENDENTI CHE ADERISCONO AL REGIME DI ORARIO SUPERIORE
A QUATTRO MESI (nel periodo massimo di 12 mesi)
Livello | Mensile | Orario |
1 | 13,32 | 0,07699 |
2 | 12,03 | 0,06953 |
2bis | 10,81 | 0,06248 |
3 | 10,05 | 0,05809 |
4 | 8,91 | 0,05150 |
5 | 8,30 | 0,04797 |
6 | 7,61 | 0,04398 |
Apprendisti | 5,80 | 0,03352 |
Periodico di informazione della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Editore: Confartigianato della Marca Trevigiana Promozione srl, società unipersonale
Direzione, Redazione e Amministrazione: Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/x, 00000 Xxxxxxx, Tel. 0000.000000, Fax 0000.000000
Direttore responsabile: Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Vice Direttore: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Stampa: Tipografia Italprint di Treviso - Registrazione Tribunale di Treviso N. 954/1995
All. 1 - Regime di orario su base quadrimestrale
Al /alla lavoratore/trice Sig/ra
COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L’UTILIZZO REGIME ORARIO
CCRL METALMECCANCI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO
Il sottoscritto in qualità di
(titolare / legale rappresentante) della ditta
p.iva / cod. fiscale con sede in
cap via esercente l’attività di con in forza dipendenti ( di cui nr. apprendisti, nr. operai e nr. impiegati)
Con la presente comunica alla S.V.
che intende applicare dal al , il regime di xxxxxx
così come previsto dall’art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano del 1.7.2020.
Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed accettazione.
Data / /
Ditta
Il/la lavoratore/trice per accettazione e ricevuta:
/ /
All. 2 – Accordo regime di orario superiore ai quattro mesi
ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2020
Tra la ditta sita in
via
e rappresentata dal/la sig/ra
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l’art. 9 del CCRL settore metalmeccanici installatori di impianti artigiani del 1.7.2020.
Si conviene di adottare a decorrere dal / / e sino al
/ / il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:
dalla data sopraindicata l’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all’articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l’applicazione della maggiorazione del 30%.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo periodo di applicazione all’erogazione incrementata dell’ERT come previsto dal CCRL.
L’azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Regionale
Data
/ /
Il legale rappresentante
Nome e Cognome | Firma |
9
All. 3 – Comunicazione regime di orario superiore ai quattro mesi
Alla Commissione regionale paritetica c/o Comitato Categoria Metalmeccanici
di EBAV
COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL’UTILIZZO REGIMI DI ORARIO EX ART. 9
CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO
Il sottoscritto in qualità di (titolare / legale rappresentante) della ditta
p.iva/cod. fiscale con sede in
cap via
esercente l’attività
di con in
forza dipendenti ( di cui nr. apprendisti, nr. operai e nr. impiegati)
con la presente comunica:
1) che intende applicare dal
al
(date
comprese), i regimi di orario così come previsto dall’art. 9 del vigente CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiani al seguente numero di lavoratori:
• nr. impiegati
• nr. operai
• nr. apprendisti.
2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove esistenti (allegato 2).
Data
/ /
Ditta
All. 4 – Monitoraggio regime di orario quadrimestrale
Alla Commissione Regionale Paritetica c/o Comitato Categoria Metalmeccanici presso EBAV
COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL’UTILIZZO REGIMI ORARIOEX ART.9 REGIMI DI ORARIO SU BASE QUADRIMESTRALE
Il sottoscritto in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta p.iva/c.fiscale
con sede in cap
via n esercente l’attività di ( vedi ateco prevalente)
con in forza modello B01 Ebav disponibile che si allega.
dipendenti, come da ultimo
Con la presente si comunica che :
TIPOLOGIA COMUNICAZIONE MONITORAGGIO (compilare il caso che ricorre) | numero lavoratori ai cui si applica | |
A | applica/ha applicato il regime di orario quadrimestrale alla data dal 31.8.2020* nel rispetto di quanto previsto dall’art.9 del CCRL | nr…….impiegati nr…….operai nr…….apprendisti |
B | intende applicare il regime di orario quadrimestrale a far data dal / / ** per un massimo di 4 mesi continuativi nell’arco di 12 mesi di cui all’art.9 del CCRL | nr…….impiegati nr…….operai nr…….apprendisti |
Data / /
Firma per la Ditta
…………………………………………………
* da inviare entro il 30.9.2020
**dal 1.9.2020 in poi inviare entro la fine del mese successivo
3.WELFARE CONTRATTUALE VENETO E BILATERALITA’
NUOVE PRESTAZIONI EBAV
Il contratto collettivo regionale interviene anche in merito ai servizi EBAV di secondo livello introducendo le seguenti nuove misure mantenendo invariata la contribuzione a carico di aziende e dipendenti:
SERVIZIO A12 dal 1.1.2021 (conferma apprendisti) aumentato a 600 euro la prestazione esistente a favore di imprese che stabilizzano in rapporti a tempo indeterminato gli apprendistati professionalizzanti che hanno instaurato.
SERVIZIO D20 dal 1.1.2021 introdotto a favore degli apprendisti professionalizzanti il premio formazio- ne (150 euro decorsi 24 mesi e 300 euro decorsi 36 mesi) che spettano nel momento in cui il datore di lavoro stabilizza il loro rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
SERVIZIO PER AZIENDE E DIPENDENTI PER APPRENDISTATO DUALE dal 1.1.2021: introdotto per
valorizzare l’apprendistato duale (art.43 D.lgs.81/15) una nuova prestazione, che non ha nessun’altra categoria in EBAV, che premia la conferma in azienda con trasformazione in apprendistato professio- nalizzante del giovane al conseguimento del titolo di studio tramite il duale, la prestazione vale per il datore di lavoro 200 euro e per il giovane 400 euro.
PRESTAZIONI DEFINITE CON GLI ACCORDI DEL 16 OTTOBRE E 19 NOVEMBRE 2019
L’accordo prevede l’esigibilità delle prestazioni di cui agli accordi del 16 ottobre e del 19 novembre 2019 che a causa dell’emergenza covid-19 non furono più attivate. Si tratta di sei nuove prestazioni di seguito sinteticamente riepilogate:
1. acquisto autocarro ibrido o elettrico per trasporto merci conto proprio con un contributo fisso di 1000 euro;
2. efficientamento impianti termici in azienda nuovi generatori classe energetica A+ con un contributo pari al 40% della spesa entro il tetto massimo di 1000 euro;
3. installazione impianti energetici in azienda con un contributo pari al 40% della spesa entro il tetto massimo di 1000 euro;
4. consulenza o diagnosi in materia di risparmio energetico su edificio aziendale per illuminazione o impianti di processo o linee produttive con un contributo pari al 40% della spesa entro il tetto mas- simo di 1500 euro;
5. consulenza Lean e 4.0 , in aggiunta a quanto già previsti dal servizio A14P punto F le imprese del settore potranno richiedere un contributo pari al 30% delle spese con un tetto massimo di 1000 euro;
6. integrazione software gestionali, disegno tecnico e preventivazione; in aggiunta a quanto previsto per il servizio A66 di primo livello le imprese del settore potranno ricevere una quota aggiuntiva pari al 30% delle spese sostenute con un massimo di 1500 euro.
SANINVENETO
Sani in Veneto è il fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese arti- giane del Veneto, costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli artigiani e l’accordo interconfederale regionale prevedono l’assistenza sanitaria integrativa a carico delle. Il Fondo è costituito sulla base del verbale d’intesa del 12 giugno 2013 e ha natura bilaterale.
Con la quota di adesione contrattuale versata dall’azienda pari a 8,75 per ciascun dipendente (fino a 75 anni di età) in forza viene garantita la possibilità di chiedere rimborsi e indennizzi per il dipendente, i figli fino a 2 anni di età e il coniuge/convivente se fiscalmente a carico per le seguenti prestazioni mediche:
- visite specialistiche;
- analisi di laboratorio e diagnostica;
- prestazioni per LTC;
- chirurgia;
- fisioterapia;
- protesi;
- lenti;
- odontoiatria.
SANI.IN.FAMIGLIA
Sani in Famiglia rappresenta la possibilità per i familiari dei dipendenti delle aziende artigiane di ottenere il rimborso di tutte le spese per le prestazioni mediche.
Possono aderire a questa tutela iscrizione a carico del dipendente con un costo di 90 euro annui (rim- borsabili al 50% da EBAV per il primo anno con modello D70):
- coniugi fiscalmente non a carico dei lavoratori dipendenti di un’azienda artigiana, fino ai 67 anni di età;
- conviventi more uxorio dei lavoratori dipendenti di un’azienda artigiana, fino ai 67 anni di età;
- figli fiscalmente a carico di età compresa trai 2 e i 30 anni;
- figli con invalidità, senza limiti di età.
SANI.IN.AZIENDA
Xxxx in Azienda rappresenta la possibilità per gli imprenditori, soci e collaboratori, fino a 67 anni di età, di ottenere il rimborso delle spese mediche. Possono aderire a questa tutela:
• titolari di impresa artigiana con o senza dipendenti, soci e collaboratori;
• titolari di impresa non artigiana con dipendenti, soci o collaboratori;
• coniuge fiscalmente a carico e non a carico fino ai 67 anni;
• convinente more uxorio, fino ai 67 anni;
• figli fiscalmente a carico fino ai 30 anni;
• figli con invalidità.
Il costo dell’adesione a persona è di:
- 105€/anno per l’imprenditore artigiano
- 125€/anno per l’imprenditore non artigiano
- 90€/anno per ogni familiare (coniuge e/o figli)(rimborsabile al titolare socio iscritto al 50% con contri- buto ebav A70).
SOLIDARIETA’ VENETO
Nel caso in cui i dipendenti (ma anche i loro familiari) intendano destinare il proprio TFR per costruirsi una pensione capace di integrare quella pubblica (tema molto importante per quelli giovani che versano in regime contributivo puro ma non solo per loro) ricordiamo che come lavoratori del settore artigiano veneto (al pari di quelli industriali) possono destinare il proprio TFR al nostro fondo negoziale di riferi- mento i cui costi di esercizio e le cui perfomance di rendimento sono di assoluto rilievo. Al nostro fondo pensionistico integrativo possono versare liberamente le quote che ritengono anche i datori di lavoro artigiani e i loro familiari conseguendo sulle cifre investite vantaggi fiscali unici che la legge assegna solo a chi si costruisce una pensione integrativa. Ricordiamo che i dipendenti in forza al 1.7.2020 già iscritti al fondo previdenziale con TFR possono scegliere che il valore di welfare aziendale introdotto dal CCRL del 1.7.2020 possa essere ricevuto sottoforma di versamento al fondo previdenziale massi- mizzando il vantaggi fiscali e contributivi.
INAPA È UN PATRONATO PER TUTTI
ll Patronato INAPA di Confartigianato esercita attività di assistenza, consulenza e tutela per prestazioni previdenziali, assistenziali e in materia di infortuni a favore di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti, lavoratori dipendenti pubblici e privati, giovani, pensionati, cittadini.
Assiste gli utenti in maniera qualificata e competente nella compilazione di qualsiasi pratica amministrativa di:
PENSIONI
Vecchiaia Anzianità Reversibilità Supplementare Complementare
Verifica posizioni assicurative Ricostituzioni di pensioni
Domande di riscatto e ricongiunzione Calcoli previsionali
Versamenti volontari
Invalidità civile e accompagnatoria Assegno sociale
SOSTEGNO AL REDDITO
Naspi / disoccupazione Maternità
Bonus infanzia Assegni familiari Dimissioni
INFORTUNISTICA
Indennità temporanea infortunio sul lavoro Riconoscimento malattie professionali Xxxxxxx XXXXX: costituzione / aumento
Sede PATRONATO INAPA Provinciale Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, 00/X - 00000, Xxxxxxx Tel: 0000 000000 | Fax: 0000 000000
xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sedi Mandamentali PATRONATO INAPA
AsoloMontebelluna
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000, Xxxxx xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxx X. xx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxxxxxxx xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Castelfranco Veneto
Xxxxx Xxxxxxx, 000/X - 00000, Xxxxxxxxxxxx X. Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Conegliano
Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000, Xxxxxxxxxx
Tel: 0000 0000000 | Fax: 0000 0000000
xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Oderzo-Motta
Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Treviso
Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vittorio Veneto
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxx Xxxxxx tel: 000 0000000 | Fax: 0000 000000
xxxxx.x@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
4. PRESTAZIONI STRAORDINARIE - COVID -19
Attraverso la sottoscrizione dell’accordo interconfederale veneto del 2.5.2020 come integrato dall’accordo del 23.09.2020, le Parti Sociali venete del comparto artigiano hanno definito una serie di servizi che coinvolgono tutta la bilateralità artigiana, dispiegando importanti risorse (complessivamente tredici milioni e seicentomila euro) che si traducono in numerose prestazioni a supporto di imprese e lavoratori durante l’emergenza covid-19.
I SERVIZI EBAV - L’accordo interconfederale del 2.5.2020 stanzia 10 milioni di euro al fine di implementare il catalogo dei servizi EBAV (ente bilaterale dell’artigianato veneto) con il contributo del COBIS per i servizi che riguardano la sicurezza in azienda, valido per tutte le imprese con dipendenti rientranti nella sfera di applicazione della contrattazione artigiana, con l’unica eccezione del settore edile (oggetto di apposita contrattazione, vedi accordo del 12.5.2020), con i seguenti ulteriori servizi a favore delle imprese:
• emergenza FSBA COVID 19 azienda (MOD A24) - contributo alle aziende pari a 30 euro per dipendente in caso di utilizzo intensivo di FSBA con causale COVID 19 tale da determinare un imponibile mensile fiscale inferiore o uguale a 300 euro nel periodo marzo-dicembre 2020;
• sostegno liquidità imprese (MOD A31) - rimborso (al 100% fino ad un massimo di 300 euro) delle spese di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle garanzie alle imprese che accedono a nuovi finanziamenti per la liquidità per il tramite di Confidi dell’artigianato come il Consorzio Veneto Garanzie;
• sostegno applicazione protocolli anticontagio (MOD A32) – rimborso (al 100% fino ad un massimo di 200 euro) delle spese sostenute dai datori di lavoro per consulenza sull’attuazione dei protocolli anticontagio rese dagli uffici ambiente e sicurezza di Confartigianato imprese marca trevigiana con mandato allo sportello provinciale COBIS e coinvolgimento RLST;
• sostegno attività di sanificazione (MOD A33) – per i luoghi o veicoli di lavoro aziendali è possibile richiedere il rimborso dei costi per la sanificazione pari al 50% entro il tetto di 200 euro (massimo 3 domande di rimborso). In caso di acquisto di macchinari per la sanificazione il rimborso del 50% entro il tetto di 650 euro.
• ulteriore sostegno applicazione protocolli sicurezza (MOD A34): prevede rimborsi per materiale non sanitario di prevenzione anticontagio da Covid-19 (es. barriere di protezione, colonnite erogatore touchless, ecc.). Inoltre in caso di isolamento fiduciario/quarantena di titolari, soci e dipendenti, interviene con specifici indennizzi.
Lo stesso accordo introduce anche i seguenti servizi EBAV a favore dei dipendenti:
• sostegno al reddito (MOD D31) – prestazione paria 250 euro a favore dei dipendenti sospesi in FSBA o altro ammortizzatore sociale con imponibile fiscale inferiore o uguale a 300 euro
• sostegno alla genitorialità (MOD D32) – per i lavoratori che individualmente hanno utilizzato il permesso per congedo parentale “Covid-19” per almeno 10 giorni lavorativi, pari a 250 euro .
• sostegno alle famiglie con figli studenti (MOD D33) - Il contributo è forfettario una-tantum pari a €100 euro come a fronte dei maggiori costi sostenuti di strumenti (computer, tablet, telefonini, ecc.) e/o per i costi dei canoni relativi ad un più intenso utilizzo della rete internet per far fronte alla didattica on-line nel periodo emergenza Covid-19. Ove entrambi i genitori siano dipendenti di imprese iscritte ad EBAV l’importo resta complessivamente pari a €100.
I SERVIZI SANI.IN.VENETO - L’accordo interconfederale del 2.5.2020 prevede inoltre lo stanziamento di 2 milioni di euro per ulteriori servizi erogati da SANINVENETO (fondo sanitario integrativo del settore artigiano veneto edilizia inclusa), a favore delle imprese per l’acquisto di DPI e dispositivi anticontagio. Nello specifico SANINVE- NETO rimborsa i seguenti due casi:
1) rimborso del 50% con tetto massimo annuale di 30 euro per ogni dipendente per l’acquisto di:
• Mascherine protettive (ffp2, ffp3 o mascherina chirurgica);
• Guanti di protezione;
• Xxxxxxxx e visiere protettive;
• Disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al covid 19.
Tale rimborso è aumentato di una unità per la fornitura necessaria per il titolare dell’impresa regolarmente iscritto a SANI.IN.VENETO. In egual modo, il limite di rimborso massimo, è oggetto di incremento per ogni iscritto SANI. IN.AZIENDA (titolare, socio e collaboratore iscritto a SANI.IN.AZIENDA)
2) rimborso del 50% con tetto massimo annuale di 80 euro per azienda per acquisto di termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei.
10 MILIONI DI EURO PER IMPRESE E LAVORATORI
(EDILIZIA ESCLUSA) PER INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19
Il 23 settembre 2020 è stato siglato il verbale di modifica dell’accordo interconfederale regionale del 2 maggio scorso per interventi straordinari legati all’emergenza sanitaria erogati dalla bilateralità artigiana veneta.
€
IMPRESE
Sostegno alla liquidità delle imprese nell’accesso alle garanzie necessarie per ottenimento dei finanziamenti per il tramite del Consorzio Veneto Garanzie. Nuovi finanziamenti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 300 euro MOD. A31
Sostegno per l’applicazione dei protocolli sicurezza: interventi dal 15 marzo al 31 dicembre 2020. Rrimborso fino a 200 euro
MOD. A32
Sostegno alle attività di sanificazione per interventi dal 17 marzo fino al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro MOD. A33
Contributo per alle aziende che hanno avuto un utilizzo intensivo di FSBA causale COVID -19 nel periodo da marzo a dicembre 2020 MOD. A24
STOP
LAVORATORI
Contributo a favore di lavoratori iscritti a Ebav che siano stati effettivamente sospesi nel periodo tra Marzo e Dicembre 2020 con ammortizzatori sociali causale Covid-19.
Una tantum di 250 euro MOD. X00
Xxxxxxxx alla genitorialità per i lavoratori che hanno utilizzato, per almeno 10 giorni lavorativi, il permesso per congedo parentale (art.23 del dl 18/2020 e s.m.i.).
Pari a 250 euro MOD. D32
Interventi per eventi
(dal 15 marzo al 31 dicembre 2020):
• Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell’ASL competente. Rimborso fino a 700 euro
• Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all’estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone. Rimborso fino a 300 euro
• Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” così come definiti dai documenti dei Ministeri del Lavoro e della Salute. Rimborso fino a 250 euro
• Acquisto materiale non sanitario anticontagio per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute. Rimborso fino a 500 euro
• Diaria di 8 euro per assenza dall’attività aziendale per provvedimento dell’ASL in caso di assenza di titolari , soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del figlio con provvedimento ASL. Quota massima per azienda di 160 euro
MOD. A34
Sostegno alle famiglie con figli studenti con almeno un genitore iscritto EBAV attraverso un rimborso forfettario una tantum di 100 euro per costi di acquisto di strumenti per la didattica on line (tablet, telefonini, xxxx ni relativi ad un più intenso utilizzo di internet, ecc) MOD. D33
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, 00/X - 00000, Xxxxxxx - Tel: 0000 000000 | Fax: 0000 000000 xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ASOLOMONTEBELLUNA
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000, Xxxxx Xxx X. xx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxxxxxxx
Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CASTELFRANCO VENETO
Xxxxx Xxxxxxx, 000/X - 00000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONEGLIANO
Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000, Xxxxxxxxxx
Tel: 0000 0000000 | Fax: 0000 0000000
xxxx@xx.xxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ODERZO - MOTTA
Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
TREVISO
Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
XXXXXXXX VENETO
Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 00 - 00000, Xxxxxxxx Xxxxxx Tel: 0000 000000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID - 19
Il 23 settembre 2020 è stato siglato il verbale di modifica dell’accordo interconfederale regionale del 2 maggio per interventi straordinari legati all’emergenza sanitaria erogati dalla bilateralità artigiana veneta. Le prestazioni erogate dal Fondo SAN.IN.VENETO rispettivamente per le spese sostenute da imprese e iscritti (dipendenti, titolari soci e collaboratori iscritti SIA e familiari in copertura SIF) sono le seguenti:
IMPRESE
DPI SANITARI ANTICONTAGIO 17.03.2020 - 31.12.2020
36°C
TERMOMETRI A DISTANZA
00.00.0000 - 00.00.0000
SAGGI DIAGNOSTICI COVID
0.00.0000 - 00.00.0000
I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente per le spese di acquisto sostenute dalle aziende per i seguenti materiali:
- Mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica)
- Guanti di protezione
- Occhiali e visiere protettive
- Disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al Covid-19.
50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto degli stessi con un tetto massimo annuale di euro 30,00 per ogni dipendente iscritto
Le spese di acquisto di:
- Termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei 50% del costo sostenuto
con un tetto massimo annuale per azienda pari a euro 80,00.
- Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori
- Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori
- Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori
ISCRITTI A SANI.IN.VENETO, SANI.IN.FAMIGLIA E SANI.IN.AZIENDA
STOP
DIARIA PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO/RICOVERO OSPEDALIERO
17.03.2020 - 31.12.2020
RIMBORSI PER PRESTAZIONI CONNESSE AL CORONAVIRUS 00.00.0000 - 00.00.0000
SAGGI DIAGNOSTICI COVID 19
1.09.2020 - 31.03.2021
Nei casi di isolamento fiduciario e/o ricovero ospedaliero, il Fondo ha previsto delle quote di indennizzo: una diaria giornaliera di € 38,25 per ogni giorno di isolamento e/o ricovero fino ad un massimo di € 437,50/annui
Per visite specialistiche correlate al Covid-19 è fissato un rimborso con massimale specifico di 1.000,00 euro.
Per gli esami di laboratorio e diagnostici il massimale specifico è pari a 8.750,00 euro
Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM
(massimale di due tamponi della stessa tipologia al mese per lo stesso soggetto)
VACCINO INFLUENZALE Rimborso vaccino influenzale di euro 20,00
1.09.2020 - 31.03.2021
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, 00/X - 00000, Xxxxxxx - Tel: 0000 000000 | Fax: 0000 000000 xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ASOLOMONTEBELLUNA
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000, Xxxxx Xxx X. xx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxxxxxxx
Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CASTELFRANCO VENETO
Xxxxx Xxxxxxx, 000/X - 00000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONEGLIANO
Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000, Xxxxxxxxxx
Tel: 0000 0000000 | Fax: 0000 0000000
xxxx@xx.xxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ODERZO - MOTTA
Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
TREVISO
Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx Tel: 0000 0000 | Fax: 0000 000000
xxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
XXXXXXXX VENETO
Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 00 - 00000, Xxxxxxxx Xxxxxx Tel: 0000 000000 | Fax: 0000 000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5. IL BONUS “IO LAVORO” PREMIA LE ASSUNZIONI DEL 2020
Con la circolare del 26.10.2020 n. 124/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni in merito all’incentivo IO LAVORO istituito dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52/2020 consistente in un esonero per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Di seguito si riporta una sintesi dei requisiti per l’accesso al bonus.
DESTINARI
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, che hanno assunto o assumeranno lavoratori disoc- cupati nel corso del 2020.
Per il riconoscimento dello sgravio contributivo, è necessario che l’impresa soddisfi il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (l. 296/06 art.1 co. 1175; art. 31 D.lgs. 150/15), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• regolatità contributiva;
• rispetto del Contratto Collettivo Nazionale, Regionale o Aziendale di lavoro CCAL;
• assenza di sospensioni (cigd/fsba/cigo/fis/ecc.) dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione;
• osservanza integralmente alle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (DVR; formazione, sorveglianza sanitaria,ecc.).
I lavoratori che possono essere oggetto di sgravio sono persone disoccupate in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• lavoratori tra 16 e 24 anni;
• lavoratori con 25 anni e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
I lavoratori da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE
Lo sgravio può spettare al perfezionamento di:
• contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
• contratto di apprendistato professionalizzante;
• contratto di lavoro a tempo parziale.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Sono espressamente esclusi il lavoro domestico, occasionale o intermittente (a chiamata).
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo consiste nello sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di
8.060 euro/anno da fruire in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore ed entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2022: la soglia massima conguagliabile mensilmente è quindi pari a 671,66 euro. Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xx riproporzionata.
In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del pre- cedente contratto a termine è, inoltre, prevista la restituzione del contributo addizionale del’1,4% prevista per i contratti a tempo determinato.
La fruizione dell’incentivo può essere sospesa durante il periodo di astensione per la maternità obbligatoria, fatto salvo l’obbligo di fruizione, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
ESEMPIO PURAMENTE INDICATIVO
Per assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione da determinato in indeterminato di un operaio:
- con RAL di 20.000 euro lordi il risparmio datoriale è di 5.400 euro
- con RAL di 25.000 euro lordi il risparmio datoriale è di 6.750 euro
- con RAL di 28.000 euro lordi il risparmio datoriale è di 7.560 euro
Per approfondire è possibile rivolgersi alle strutture mandamentali presso cui è gestito il servizio paghe e con- sulenza lavoro.
6. ESONERO CONTRIBUTIVO DECRETO AGOSTO: PREMIO ALLE IMPRESE CHE HANNO RIPRESO L’ATTIVITA’
L’articolo 3 del Dl n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto” convertito con legge n. 126/2020), a seguito del via libera dell’Unione Europea e delle istruzioni tecniche Inps (circ. 105/2020; mes. 4254/2020), è ora esigibile da parte delle imprese interessate.
Il beneficio è un esonero contributivo a favore dei datori del settore privato che abbiano
utilizzato nei mesi di maggio e giugno 2020, ammortizzatori sociali (FSBA, CIGO, CIGD, FIS) con cauale COVID-19, ma che successivamente abbiano ripreso la regolare attività e abbiano rinunciato alla fruizione delle integrazioni salariali del Decreto Agosto decorrenti dal 13 luglio 2020.
L’esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020 e consiste nell’ammontare della contribuzione a carico del datore non versata in relazione al doppio delle ore di ammortizzatore Covid-19 fruito (es.FSBA, CIGO, CIGD, FIS) con esclusione dei premi e contributi INAIL. La retribuzione del periodo deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive; inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena dovuta e non di eventuali age- volazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. Individuata la misura dell’esonero il datore di lavoro può scegliere liberamente come fruirne: su più mensilità (nei limiti di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020) oppure concentrando il beneficio su una sola mensilità (nei limiti della contribuzione datoriale dovuta).
Si segnala infine che, tale esonero è stato rinnovato per ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, dall’articolo 12, co. 14 del Dl n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) a condizione che i datori di lavoro non richiedano ammortizzatori sociali con causale COVID-19 previsti dal citato decreto ossia le sei settimane aggiuntive fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gen- naio 2021. Per questa nuova decontribuzione, ad oggi si è ancora in attesa delle istruzioni applicative da parte dell’INPS, pertanto non è ancora esigibile.
7. DIVIETO DI LICENZIAMENTO, ALMENO FINO AL 31 GENNAIO 2021
Il blocco dei licenziamento per giustifi cato motivo di decreto in decreto dura ormai dal 17 marzo 2020 è per quanto riguarda le norme ad oggi in Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 Gennaio 2021 dall’art.12 del DL 137/2020 (Ristori uno). La data del 31 Gennaio 2021 è da considerarsi nuovamente “fissa” in quanto non è più subordinato in modo flessibile all’e- saurirsi o meno in capo ad un determinato datore di lavoro privato del suo contatore di settimane di ammortizzatore sociali covid esigibile per legge (per il settore meccanica artigiana FSBA causale covid). Quindi fino al 31.1.2021 restano precluse :
• i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO);
• l’avvio di procedure per licenziamenti collettivi;
mentre restano sospese le procedure sindacali avviate dopo il 23 febbraio 2020 per licenziamento individuale e collettivo in base alla normativa di riferimento applicabile.
Restano quindi sempre perfezionabili, con l’assistenza degli uffici area lavoro mandamentali i licenziamenti per:
• giusta causa ( es. mancanza disciplinare)
• giustificato motivo soggettivo (che non ricomprende l’inidoneità sopraggiunta alla mansione vedi anche nota INL n.298 del 24.6.2020 che è invece un GMO)
• mancato superamento del periodo di prova
• licenziamento per superamento periodo di comporto
• risoluzione del rapporto di apprendistato per fine periodo formativo ( sia professionalizzante che duale)
• licenziamenti ad nutum : alla fine del periodo di prova ,lavoratori domestici, dirigenti, per raggiungimento requisiti per pensione di vecchiaia.
Le poche deroghe ammesse per licenziare per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto sono:
1. personale coinvolto in un cambio appalto qualora il medesimo sia occupazionalmente garantito da clausola sociale contenuta in legge e/o contrattazione collettiva applicata;
2. in caso di cessazione definitiva e totale dell’attività d’impresa con liquidazione della società;
3. in caso di fallimento senza che sia disposto esercizio provvisorio;
4. qualora sia raggiunto un contratto collettivo aziendale con il sindacato limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono (ne- gativo che il legislatore non abbia ammesso anche la contrattazione collettiva territoriale tipica delle relazioni sindacali artigiane).
Se la data del 31 gennaio 2021 è legge le aziende devono già considerare come molto probabile quella del 31 marzo 2021 in quanto il Presidente del Consiglio ha già annunciato la proroga, collegata ad estensione a pari data degli ammortizzatori sociali covid, che sarà inserita nella legge di stabilità per il 2021 il cui iter legislativo è stato avviato proprio in questi giorni. Gli uffici mandamentali restano a disposizione per assistere le imprese ove nel perdurare del divieto dovessero avere la necessità di gestire la risoluzione del rapporto di lavoro con i propri collaboratori individuando caso per caso la soluzione migliore.
8. TABELLE RETRIBUTIVE COMPRENSIVE DI QUELLE DEGLI APPRENDISTI E COSTO ORARIO DI SETTORE
METALMECCANICI PRODUZIONE (P) - INSTALLATORI IMPIANTI (I) -AUTORIPARATORI (A) | |||||||||
ccnl del 24.4.2018 e verbale integrativo del 18.5.18 01/11/2020 DIVISORE 173 | AREA MECCANICA | nr.1 | |||||||
cod. Inps.116 | |||||||||
cod.Ebav AA | |||||||||
MENSILITA' 13 | Da 1.9.2020 cessa voce retributiva regionale ERT. | ||||||||
ind.trasferta ART.30 CCNL DAL 1.9.18 = € 35,00 | ore viaggio al 85% | ||||||||
LIVELLI | 1* QUADRO | 1* Imp. | 2** Imp. | 2b Imp. O.S. p. | 3 Imp. O.S. p. | 4 Imp. Op. Sp. | 5 Imp. Op. Qual. | 6*** Imp. Op. Com. | |
SETTORI DEL CCNL | P | P | P-I-A | P-I | P-I-A | P-I-A | P-I-A | P-I-A | |
Retribuzione tabellare dal 1.9.2020 CCNL 27.2.08; 15.12.09; 16.6.2011; 24.4.18 CCRL 1.7.2020 | M O | 1747,39 | 1747,39 | 1625,88 (9,39815) | 1535,23 (8,87416) | 1476,25 (8,53324) | 1391,41 (8,04283) | 1340,12 (7,74636) | 1277,93 (7,38688) |
ERV**** CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.9.2020) | M O | 115,00 | 115,00 | 103,00 (0,59538) | 95,00 (0,54913) | 89,00 (0,51445) | 81,00 (0,46821) | 77,00 (0,44509) | 72,00 (0,41618) |
Totale | M O | 1.862,39 | 1.862,39 76526) | 1.728,88 (9,9935) | 1.630,23 (9,4233) | 1.565,25 (9,0477) | 1.472,41 (8,5110) | 1.417,12 (8,1914) | 1.349,93 (7,8031) |
livelli ccnl meccanica | Q | 1 | 2 | 2b | 3 | 4 spec | 5 qual | 6 com | |
lordo settimanale | € 430,11 | € 430,11 | € 399,28 | € 376,50 | € 361,49 | € 340,05 | € 327,28 | € 311,76 | |
giornaliero | € 86,02 | € 86,02 | € 79,86 | € 75,30 | € 72,30 | € 68,01 | € 65,46 | € 62,35 | |
scatti 5 biennali dal 27.11.1997 vedi ccnl | 32,94 | 32,94 | 29,08 | 26,13 | 24,29 | 21,72 | 20,25 | 18,40 | |
prova impiegati | 3 MESI | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | |
prova operai | 6 settimane | 6 settimane | 6 settimane | 4 settimane | 4 settimane | ||||
ART.30 CCNL : GLI OPERAI ASSUNTI A TERMINE ED ESCLUSIVAMENTE PER PALIFICAZIONE/LINEA CAVI ELETTRICI CON CONTINUO SPOSTAMENTO, LA RETRIBUZIONE TABELLARE XXXX' MAGGIORATA DEL 30% E NON HANNO LA TRASFERTA | |||||||||
* QUADRO: QUALIFICA INTRODOTTA DAL CCNL 24.4.2018 CON DECORRENZA 1.5.2018 VALE SOLO PER METALMECCANICA DI PRODUZIONE: SPETTA UN'INDENNITA' QUADRO DI 70 EURO; LIVELLO 1 ESISTE SOLO PER MECCANICA DI PRODUZIONE E HA I.FUNZIONE DIRETTIVA DI 50€ DA 1.5.18 | |||||||||
** INDENNITA' FUNZIONI DIRETTIVA SPETTA ANCHE AL LIVELLO 2 =50€ DA 1.5.2018 (IN ATTESA CONFERMA DAL LIVELLO NAZIONALE RESTA SOSPESA APPLICAZIONE DALLE PAGHE DI MAGGIO 2018 ) | |||||||||
*** moblilità professionale (art.17) :lavoratore di 1° impiego passa al 5° dopo 24 mesi se operaio;dopo 12 mesi se impiegato | |||||||||
**** ERV CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.9.20: sono conglobate le voci retributive ERR di cui all'accordo interconfederale veneto del 23.8.1989 e IRR di cu al ccrl 22.12.1995) ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso. | |||||||||
TABELLA B: AGGIUNTIVA PER I SOLI LAVORATORI IN REGIME DI ORARIO OLTRE I 4 MESI (ART.9 CCRL DEL 1.7.2020 PUNTO B) | |||||||||
TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.7.2020, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.7.2020 | NOTE: (1) gli importi aggiuntivi vanno corrisposti solo dalle ditte che applicano il regime d'orario flessibile per periodi superiori ai 4 mesi avendolo notificato alla Commissione Paritetica Regionale di categoria Ͳvedi art.9 CCRL 1.7.2020 ese essendo in regola con EBAV e SANI.IN.VENETO (2) in busta paga gli importi della TAB.B vanno tenuti esposti in modo distinto con dicitura "art. 9 CCRL 1.7.2020"; (3) il periodo di erogazione di tale importo aggiuntivo coincide con il periodo di gestione di regime di orario superiore a 4 mesi programmato dall'azienda, che potrà essere applicato oltre la scadenza del ccrl, nel limite massimo di 12 mesi; (4) tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time. | ||||||||
LIVELLI | mensile | orario | |||||||
Q | 13,32 | 0,07699 | |||||||
1 | 13,32 | 0,07699 | |||||||
2 | 12,03 | 0,06954 | |||||||
2bis | 10,81 | 0,06249 | |||||||
3 | 10,05 | 0,05809 | |||||||
4 | 8,91 | 0,05150 | |||||||
5 | 8,30 | 0,04798 | |||||||
6 | 7,61 | 0,04399 | |||||||
apprendisti professionalizzante | 5,80 | 0,03353 | |||||||
WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE (da erogare entro marzo 2021 o alla data di cessazione se anticipata rispetto alla scadenza) per il periodo 1.7.2020 - 28.2.2021 ( art.8 TER CCRL 1.7.2021) | |||||||||
LAVORATORI BENEFICIARI IN FORZA SOLO AL 1.7.2020 | VALORE INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (8 MESI) | VALORE MENSILE | Il CCRL prevede che venga consegnata nel mese di dicembre 2020, unitamente al cedolino, una informativa in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita all’interno Ěi XXXxxX XxXXXXxX XxxxXxxXxXXx X che il lavoratore dovrà restituire entro il 31.01.2021; intermittenti criterio come part time ; maturazione sole se ore lavorate > metà del mese;per altri requisiti vedi articolo originale del ccrl . | ||||||
FULL TIME | PART TIME < = 50% | FULL TIME | PART TIME < = 50% | ||||||
Operai, Impiegati e Quadri | 80,00 | 40,00 | 10,00 | 5,00 | |||||
apprendistato professionalizzante | 64,00 | 32,00 | 8,00 | 4,00 | |||||
AREA METALMECCANICA ARTIGIANA + valevole per qualsiasi altro settore artigiano scoperto da contrattazione INPS cod.116 / nr.1 assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.1.15 e dal 25.6.15 con art.44 D.lgs. 81/15 ( accordo nazionale di settore del 15.1.2015 e CCNL 24.4.1 | ||||||
assunti con art.47 c.4 D.lgs 81/2015 in base ad accordo veneto di settore del 28.7.2016** (percettori NASPI e affini OGNI ETA') | ||||||
per individuare la qualificazione finale consultare nel vigente ccnl la classificazione unica per le 5 categorie professionali e i 6 livelli retributivi | ||||||
aggiornata: 01/11/2020 | PER GESTIRE P.F.I. VA INDICATO UNO DEI 10 PROFILI FORMATIVI VEDI ACC.NAZ.16.6.2011 | |||||
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE OPERAI E IMPIEGATI TECNICI | ||||||
QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE | mesi | % | RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR AL 100% | ERV (ccrl 1.7.2020) da 1.9.2020 | orario | mese |
1 cat. finale solo mecc.produzione impiegati direttivi o tecnici non puramente amministrativi n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione,non nell'autoriparazione e installazione impianti | 1-->12 | 70 | 7,07036 | 0,14451 | 7,21487 | 1.248,17 |
13-->18 | 75 | 7,57539 | 0,14451 | 7,71990 | 1.335,54 | |
19-->24 | 78 | 7,87841 | 0,14451 | 8,02292 | 1.387,96 | |
25-->30 | 80 | 8,08042 | 0,14451 | 8,22493 | 1.422,91 | |
31-->36 | 85 | 8,58544 | 0,14451 | 8,72995 | 1.510,28 | |
37-->42 | 88 | 8,88846 | 0,14451 | 9,03297 | 1.562,70 | |
43-->48 | 92 | 9,29248 | 0,14451 | 9,43699 | 1.632,60 | |
49-->60 | 100* | 9,74116 | 0,14451 | 9,88567 | 1.710,22 | |
2^categoria finale impiegati direttivi o tecnici non puramente amministrativi | 1-->12 | 70 | 6,57871 | 0,14451 | 6,72322 | 1.163,12 |
13-->18 | 75 | 7,04861 | 0,14451 | 7,19312 | 1.244,41 | |
19-->24 | 78 | 7,33056 | 0,14451 | 7,47507 | 1.293,19 | |
25-->30 | 80 | 7,51852 | 0,14451 | 7,66303 | 1.325,70 | |
31-->36 | 85 | 7,98843 | 0,14451 | 8,13294 | 1.407,00 | |
37-->42 | 88 | 8,27037 | 0,14451 | 8,41488 | 1.455,77 | |
43-->48 | 92 | 8,64630 | 0,14451 | 8,79081 | 1.520,81 | |
49-->60 | 100* | 9,06378 | 0,14451 | 9,20829 | 1.593,03 | |
2 bis finale-NO AUTORIPARAZIONE impiegati tecnici non puramente amministrativi ; operai n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione e installazione impianti (no autoriparazione) | 1-->12 | 70 | 6,21191 | 0,14451 | 6,35642 | 1.099,66 |
13-->18 | 75 | 6,65562 | 0,14451 | 6,80013 | 1.176,42 | |
19-->24 | 78 | 6,92185 | 0,14451 | 7,06636 | 1.222,48 | |
25-->30 | 80 | 7,09933 | 0,14451 | 7,24384 | 1.253,18 | |
31-->36 | 85 | 7,54304 | 0,14451 | 7,68755 | 1.329,95 | |
37-->42 | 88 | 7,80926 | 0,14451 | 7,95377 | 1.376,00 | |
43-->48 | 92 | 8,16423 | 0,14451 | 8,30874 | 1.437,41 | |
49->60 | 100* | 8,55844 | 0,14451 | 8,70295 | 1.505,61 | |
3 categoria finale impiegati tecnici non puramente amministrativi ; operai | 1-->12 | 70 | 5,97327 | 0, | 6,11778 | 1.058,38 |
13-->18 | 75 | 6,39993 | 0,14451 | 6,54444 | 1.132,19 | |
19-->24 | 78 | 6,65592 | 0,14451 | 6,80043 | 1.176,48 | |
25-->30 | 80 | 6,82659 | 0,14451 | 6,97110 | 1.206,00 | |
31-->36 | 85 | 7,25325 | 0,14451 | 7,39776 | 1.279,81 | |
37-->42 | 88 | 7,50925 | 0,14451 | 7,65376 | 1.324,10 | |
43-->48 | 92 | 7,85058 | 0,14451 | 7,99509 | 1.383,15 | |
49->60 | 100* | 8,22964 | 0,14451 | 8,37415 | 1.448,73 | |
2° GRUPPO | durata min. 6 mesi /max 60 mesi | TOTALE orario | TOTALE mese | |||
QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE | mesi | % | RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR AL 100% | ERV (ccrl 1.7.2020) da 1.9.2020 | ||
4^ FINALE impiegati tecnici non puramente amministrativi/operai | 1-->12 | 70 | 5,62998 | 0,14451 | 5,77449 | 998,99 |
13-->18 | 75 | 6,03212 | 0,14451 | 6,17663 | 1.068,56 | |
19-->24 | 78 | 6,27341 | 0,14451 | 6,41792 | 1.110,30 | |
25-->30 | 80 | 6,43427 | 0,14451 | 6,57878 | 1.138,13 | |
31-->36 | 85 | 6,83641 | 0,14451 | 6,98092 | 1.207,70 | |
37-->42 | 88 | 7,07769 | 0,14451 | 7,22220 | 1.249,44 | |
43-->48 | 92 | 7,39941 | 0,14451 | 7,54392 | 1.305,10 | |
49->60 | 100* | 7,75668 | 0,14451 | 7,90119 | 1.366,91 | |
5 FINALE impiegati tecnici non puramente amministrativi/operai | 1-->12 | 70 | 5,42245 | 0,14451 | 5,56696 | 963,08 |
13-->18 | 75 | 5,80977 | 0,14451 | 5,95428 | 1.030,09 | |
19-->24 | 78 | 6,04216 | 0,14451 | 6,18667 | 1.070,29 | |
25-->30 | 80 | 6,19709 | 0,14451 | 6,34160 | 1.097,10 | |
31-->36 | 85 | 6,58440 | 0,14451 | 6,72891 | 1.164,10 | |
37-->42 | 88 | 6,81680 | 0,14451 | 6,96131 | 1.204,31 | |
43-->48 | 92 | 7,12665 | 0,14451 | 7,27116 | 1.257,91 | |
49-->60 | 100* | 7,47076 | 0,14451 | 7,61527 | 1.317,44 | |
**N.B. POSSIBILE ASSUMERE BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCUPAZIONE/MOBILITA' DI ETA' SUPERIORE A 29 ANNI AI SENSI ART. 47 c. 4 D.lgs. 81.2015 e ART. 12 CCRL VENETO DEL 28.7.2016 e 2.8.2019 CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON TRATTAMENTO ECONOMICO,SOLO PER TALI SPECIFICI LAVORATORI , CALCOLATO SULLA PERCENTUAL PIU' ALTA (100% PER OPERAI E IMPIEGATI TECNICI PER TUTTA LA DURATA DELLL'APPRENDISTATO CHE E' ANALOGA A QUELLA DEI SOGGETTI CON ETA' INFERIORE A 30 ANNI). NON E' POSSIBILE IN QUESTO CASO IL RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO. PER PROFILI NORMATIVI E FORMATIVI VALE QUANTO DISPOSTO DAL CCNL/CCRL PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. E' RIMBORSABILE CON IL SERVIZIO A61 DELL'EBAV LA CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ASSISTITA. | ||||||
NOTE : (1) * = la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (2) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova scritto della durata massima 3 mesi (novità 1.1.15) e in caso di malattia insorta durante la prova si conserva il lavoro al massimo per 1 mese (3) malattia e infortunio:agli apprendisti operai trova applicazione quanto previsto dal ccnl per i lavoratori operai in ugual modo per gli apprendisti impiegati nel rispetto di quanto previsto dall'Inps e Inail in materia (4) agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo attinente viene ridotta di 6 mesi nella fase finale la durata convenuta nelle rispettive tabelle ; (5) si riduce nella fase finale di 12 mesi se in possesso di una laurea attinente alla qualifica finale da raggiungere (6) per le riduzioni il titolo di studio o la laurea devono essere attinenti alla mansione finale per le quali vengono assunti ; (7) è prevista una riduzione di 6 mesi nella fase finale per apprendisti assunti che presso la stessa dittahanno svolto un pari periodo di stage/tirocinio di formazione e/o orientamento lavorativo ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.e art. 18 L. 1997, n. 196 e s.m.i. ( la riduzione da stage e quella da titolo di studio coerente ove esistenti contemporaneamente all'atto dell'assunzione si sommano ); (8) è prevista una specifica regola da gestire in caso di sospensioni del rapporto di almeno 60gg cumulando anche singoli periodi di almeno 15gg (es.malattia,infortunio,FSBA,maternità,ecc.) , vedi art.6 bis regolamentazione appredistato nel ccnl del 15.1.2015 per la quale si deve prorogare il termine finale del contratto di un pari periodo (9) preavviso apprendisti operai come per livello finale/sbocco operaio ; preavviso apprendisti impiegati come per livello finale/sbocco impiegato ( 10) con modello EBAV A12 si premia datore che conferma a tempo indeterminato 500€ fino al 31.12.2020 e 600€ dal 1.1.2021 | ||||||
PROFILI FORMATIVI SETTORE METALMECCANICA E INSTALLATORE IMPIANTI ALLEGATO CCNL 16.6.2011 DA SPECIFICARE PER STILARE IL PIANO FORMATIVO (P.F.I.) | ||||||
1) addetto servizio logistici (2) addetto all'ufficio tecnico e progettazione (3) addetto alla gestione della produzione (4) addetto impianti e processi metallurgici e metalmeccanici (5) addetto alle macchine utensili (6) montatore/installatore/manuntentore/attrezzista meccanico (7) montatore/installatore/manuntentore elettrico e elettromeccanico(8)addetto controllo,collaudo di qualità (9) manut.mezzi di trasporto. |
AREA METALMECCANICA ARTIGIANA +qualsiasi altro settore artigiano scoperto da contrattazione nr.1 assunti con art.4 D.lgs.167/11 dal 1.1.2015 e dal 25.6.15 art 44 D.lgs.81/15 (accordo definitivo di settore del 15.1.15) | ||||||
assunti con art.47 c.4 D.lgs 81/2015 in base ad accordo veneto di settore del 28.7.2016** | ||||||
per individuare la qualificazione finale consultare nel vigente ccnl la classificazione unica per le 5 categorie professionali e i 6 livelli retributivi | ||||||
aggiornata: 01/11/2020 | PER GESTIRE P.F.I. VA INDICATO UNO DEI 10 PROFILI FORMATIVI VEDI ACC.NAZ.16.6.2011 | |||||
TABELLE VALEVOLE PER APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI | ||||||
1° GRUPPO | durata min. 6 mesi /max 36 mesi | TOTALE ORA | TOTALE MESE | |||
QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE | mesi | % | RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL | ERV ccrl 1.7.2020 | ||
1 categoria finale SOLO MEC.PRODUZIONE impiegati amministrativi (n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione,non nell'autoriparazione e installazione impianti) | 1-->12 | 70 | 7,07036 | 0,14451 | 7,21487 | 1.248,17 |
13-->18 | 75 | 7,57539 | 0,14451 | 7,71990 | 1.335,54 | |
19-->24 | 80 | 8,08042 | 0,14451 | 8,22493 | 1.422,91 | |
25-->30 | 85 | 8,58544 | 0,14451 | 8,72995 | 1.510,28 | |
31-->36 | 90 | 9,09047 | 0,14451 | 9,23498 | 1.597,65 | |
2^categoria finale impiegati amministrativi | 1-->12 | 70 | 6,57871 | 0,14451 | 6,72322 | 1.163,12 |
13-->18 | 75 | 7,04861 | 0,14451 | 7,19312 | 1.244,41 | |
19-->24 | 80 | 7,51852 | 0,14451 | 7,66303 | 1.325,70 | |
25-->30 | 85 | 7,98843 | 0,14451 | 8,13294 | 1.407,00 | |
31-->36 | 90 | 8,45834 | 0,14451 | 8,60285 | 1.488,29 | |
2 bis finale NO AUTORIPARATORI impiegati amministrativi ;n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione e installazione impianti (no autoriparazione) | 1-->12 | 70 | 6,21191 | 0,14451 | 6,35642 | 1.099,66 |
13-->18 | 75 | 6,65562 | 0,14451 | 6,80013 | 1.176,42 | |
19-->24 | 80 | 7,09933 | 0,14451 | 7,24384 | 1.253,18 | |
25-->30 | 85 | 7,54304 | 0,14451 | 7,68755 | 1.329,95 | |
31-->36 | 90 | 7,98675 | 0,14451 | 8,13126 | 1.406,71 | |
3 CATEGORIA FINALE impiegati amministrativi | 1-->12 | 70 | 5,97327 | 0,14451 | 6,11778 | 1.058,38 |
13-->18 | 75 | 6,39993 | 0,14451 | 6,54444 | 1.132,19 | |
19-->24 | 80 | 6,82659 | 0,14451 | 6,97110 | 1.206,00 | |
25-->30 | 85 | 7,25325 | 0,14451 | 7,39776 | 1.279,81 | |
31-->36 | 90 | 7,67991 | 0,14451 | 7,82442 | 1.353,63 | |
2° GRUPPO | durata min. 6 mesi /max 36 mesi (24 mesi max per centralinisti) | TOTALE ORA | TOTALE MESE | |||
QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE | mesi | % | RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL | ERV ccrl 1.7.2020 | ||
4^ FINALE impiegati amministrativi | 1-->12 | 70 | 5,62998 | 0,14451 | 5,77449 | 998,99 |
13-->18 | 75 | 6,03212 | 0,14451 | 6,17663 | 1.068,56 | |
19-->24 | 80 | 6,43427 | 0,14451 | 6,57878 | 1.138,13 | |
25-->30 | 85 | 6,83641 | 0,14451 | 6,98092 | 1.207,70 | |
31-->36 | 90 | 7,23855 | 0,14451 | 7,38306 | 1.277,27 | |
5 ^ FINALE impiegati amministrativi | 1-->12 | 70 | 5,42245 | 0,14451 | 5,56696 | 963,08 |
13-->18 | 75 | 5,80977 | 0,14451 | 5,95428 | 1.030,09 | |
19-->24 | 80 | 6,19709 | 0,14451 | 6,34160 | 1.097,10 | |
25-->30 | 85 | 6,58440 | 0,14451 | 6,72891 | 1.164,10 | |
31-->36 | 90 | 6,97172 | 0,14451 | 7,11623 | 1.231,11 | |
**N.B. POSSIBILE ASSUMERE BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCUPAZIONE/MOBILITA' DI ETA' SUPERIORE A 29 ANNI AI SENSI ART. 47 c. 4 D.lgs. 81.2015 e ART. 12 CCRL VENETO DEL 28.7.2016 E 2.8.2019 CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON TRATTAMENTO ECONOMICO,SOLO PER TALI SPECIFICI LAVORATORI , CALCOLATO SULLA PERCENTUALE PIU' ALTA (90% PER IMPIEGATI AMMINISTRATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLL'APPRENDISTATO CHE E' ANALOGA A QUELLA DEI SOGGETTI CON ETA' INFERIORE A 30 ANNI). NON E' POSSIBILE IN QUESTO CASO IL RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO. PER PROFILI NORMATIVI E FORMATIVI VALE QUANTO DISPOSTO DAL CCNL/CCRL PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. E' RIMBORSABILE CON IL SERVIZIO A61 DELL'EBAV LA CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ASSISTITA. | ||||||
NOTE : (1)* = la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (2) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova scritto della durata massima 3 mesi (novità 1.1.15) e in caso di malattia insorta durante la prova si conserva il lavoro al massimo per 1 mese (3) malattia e infortunio:agli apprendisti operai trova applicazione quanto previsto dal ccnl per i lavoratori operai in ugual modo per gli apprendisti impiegati nel rispetto di quanto previsto dall'Inps e Inail in materia (4) agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo attinente viene ridotta di 6 mesi nella fase finale la durata convenuta nelle rispettive tabelle ; (5)il rapporto si riduce nella fase finale di 12 mesi se in possesso di una laurea attinente alla qualifica finale da raggiungere (6) per le riduzioni il titolo di studio posto obbligo o la laurea devono essere attinenti alla mansione finale per le quali vengono assunti ; (7) è prevista una ulteriore riduzione di 6 mesi nella fase finale per apprendisti assunti che presso la stessa dittahanno svolto un pari periodo(6 mesi) di stage/tirocinio di formazione e/o orientamento lavorativo ai sensi del D.M. 25.3.1998, n. 142.e art. 18 L. 1997, n. 196 e s.m.i. ( la riduzione da stage e quella da titolo di studio coerente ove esistenti contemporaneamente all'atto dell'assunzione si sommano ); (8) è prevista una specifica regola da gestire in caso di sospensioni del rapporto di almeno 60gg cumulando anche singoli periodi di almeno 15gg (es.malattia,infortunio,FSBA,maternità,ecc.) , vedi art.6 bis regolamentazione appredistato nel ccnl del 15.1.2015 per la quale si deve prorogare il termine finale del contratto di un pari periodo (9) preavviso apprendisti impiegati come per livello finale/sbocco impiegato ( 10) con modello EBAV A12 si premia datore che conferma a tempo indeterminato 500€ fino al 31.12.2020 e 600€ dal 1.1.2021 | ||||||
PROFILI FORMATIVI SETTORE METALMECCANICA E INSTALLATORE IMPIANTI ALLEGATO CCNL 16.6.2011 DA SPECIFICARE PER STILARE IL PIANO FORMATIVO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (P.F.I.) | ||||||
(1) addetto amministrazione e ai servizi generali aziendali (2) addetto servizio logistici |
APPRENDISTATO DUALE MECCANICA, AUTORIPARATORI E INSTALLATORI DI IMPIANTI ARTIGIANI ART.43 nr.1
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retribuzioni in vigore dal: 01/ϭϭ/2020 | PER ASSUNZIONI DAL 1.10.2018 A.I.VENETO ARTIGIANI E PMI | ||||||||||
Assunzioni dall' 1.10.2018 ai sensi del DGR Veneto 1050/2016 (ALLEGATO B), A.I. Artigiano Veneto del 1.10.2018 e D.M. 12.10.2015 finalizzate al conseguimento dei titoli di istruzione/qualificazioni di cui sotto | |||||||||||
I titoli di istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli, secondo l'offerta della Scuola prescelta, riconducibili al repertorio nazionale (art.8 D.lgs.13/2013 e smi) nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni EQF. | |||||||||||
QUALIFICA PROFESSIONALE:studenti iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione tra i 15 e 25 anni. DURATA: MIN. 6 mesi MAX 36 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.11/12/13) LIVELLO 3 EQF | |||||||||||
DIPLOMA PROFESSIONALE:studenti iscritti a 4° anno di istruzione e form. professionale, in possesso di qual.trienn.coerente fino a 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 12 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.14/15) LIVELLO 4 EQF | |||||||||||
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:studenti che hanno superato 1° anno di istruzione secondaria superiore dai 15 ai 25 anni. DURATA:MIN 6 mesi MAX 48 mesi (all.A DGR 1050 29.6.16 pg.16/17) LIVELLO 4 EQF | |||||||||||
NO EVR CCRL 1.7.2020 | |||||||||||
* la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all' anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo (TITOLO DI STUDIO): 1° anno 51%; 2° anno 56%; 3° anno 65%; 4° anno 75% | |||||||||||
LIVELLO CONVENZIONALE 2 | LIVELLO CONVENZIONALE 2B | ||||||||||
MESI permanenza in azienda | RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE (4.3 PFI) | FORMAZIONE INTERNA (tot. ore da PFI) NOTA12 | MESI permanenza in azienda | RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE (4.3 PFI) | FORMAZIONE INTERNA (tot. ore da PFI) NOTA 12 | ||||||
%* | ora | mese | % | ora | %* | ora | mese | % | ora | ||
1--->12 | 51 | 4,79306 | 829,20 | 10 | 0,47931 | 1--->12 | 51 | 4,52582 | 782,97 | 10 | 0,45258 |
13-->24 | 56 | 5,26296 | 910,49 | 10 | 0,52630 | 13-->24 | 56 | 4,96953 | 859,73 | 10 | 0,49695 |
25--->36 | 65 | 6,10880 | 1056,82 | 10 | 0,61088 | 25--->36 | 65 | 5,76821 | 997,90 | 10 | 0,57682 |
37--->48 | 75 | 7,04861 | 1219,41 | 10 | 0,70486 | 37--->48 | 75 | 6,65562 | 1151,42 | 10 | 0,66556 |
LIVELLO CONVENZIONALE 3 | LIVELLO CONVENZIONALE 4 | ||||||||||
MESI permanenza in azienda | RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE (4.3 PFI) | FORMAZIONE INTERNA (tot. ore da PFI) NOTA 12 | MESI permanenza in azienda | RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE (4.3 PFI) | FORMAZIONE INTERNA (tot. ore da PFI) NOTA 12 | ||||||
%* | ora | mese | % | ora | %* | ora | mese | % | ora | ||
1--->12 | 51 | 4,35195 | 752,89 | 10 | 0,43520 | 1--->12 | 51 | 4,10184 | 709,62 | 10 | 0,41018 |
13-->24 | 56 | 4,77861 | 826,70 | 10 | 0,47786 | 13-->24 | 56 | 4,50399 | 779,19 | 10 | 0,45040 |
25--->36 | 65 | 5,54660 | 959,56 | 10 | 0,55466 | 25--->36 | 65 | 5,22784 | 904,42 | 10 | 0,52278 |
37--->48 | 75 | 6,39993 | 1107,19 | 10 | 0,63999 | 37--->48 | 75 | 6,03212 | 1043,56 | 10 | 0,60321 |
LIVELLO CONVENZIONALE 5 | QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (ART.7 A.I. VENETO 1.10.18) | ||||||||||
MESI permanenza in azienda | RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE (4.3 PFI) | FORMAZIONE INTERNA (tot. ore da PFI) nota 12 | DUALE DURATA TRA 6-->12 MESI | 250 euro | versare con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato (quindi solo se si consegue titolo di studio per cui è stato attivato il duale) | ||||||
%* | ora | mese | % | ora | |||||||
1--->12 | 51 | 3,95064 | 683,46 | 10 | 0,39506 | DUALE DURATA TRA 13-->24 MESI | 500 euro | ||||
13-->24 | 56 | 4,33796 | 750,47 | 10 | 0,43380 | ||||||
25--->36 | 65 | 5,03513 | 871,08 | 10 | 0,50351 | DUALE DURATA TRA 25-->36 MESI | 750 euro | ||||
37--->48 | 75 | 5,80977 | 1005,09 | 10 | 0,58098 | ||||||
NOTE: | DUALE DURATA DA 37 MESI --> A QUELLI MASSIMI DI LEGGE | 1.000 euro | |||||||||
(1) Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda,genitori ove minore e Istituzione Formativa, ( 2) necessario PFI sottoscritto tra azienda,genitore (ove minore), apprendista e istituzione formativa, (ALL.1 D.M. 12.10.2015) (3) necessario tutor aziendale che in collaborazione con il tutor della scuola compili il dossier individuale dell'apprendista, (4) per le ore di formazione esterna (a scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione e la contribuzione (5) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi assegna al datore la facoltà di prorogare fino a 12 mesi il rapporto−art.16 A.I. 1.10.18 ( 6) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento. (7) RECESSO AL CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO preavviso di 5 gg dalla data comunicata dalla scuola ;vedi art.10 A.I. 1.10.2018 ( 8) periodo di prova 90 ore di presenza in azienda sia ora 4.1. e/o 4.3 (9) prestazione premiale BORSA DI STUDIO EBAV a favore dell'apprendista modello D di importo pari a 1.050 euro lordi una tantum al conseguimento del titolo di studio ; 10) prevista prestazione EBAV ove l'azienda per coprogettare formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigianto Formazione (0422/433250) modello A61 (11) maturazione ratei di ogni istituto diretto e differito di origine contrattuale solo su ore di lavoro ( PFI sezione 4.3.) e mai sulle ore di formazione interna o esterna (12) sono le ore indicate nel PFI pt.4.1 per le quali la ditta deve versare l'aliquota contributiva Inps dovuta , la contribuzione dovuta a FSBA mentre non hanno alcun effetto sugli isituti diretti,indiretti,differiti di origine contrattuale (art.8 A.I. 1.10.18) . Il TFR matura anche su tali ore; (13) scatti : vale la regola sull'apprendistato prevista dal ccnl/ccrl applicato vedi art.8 A.I. 1.10.2018 (14) malattia: lavoratore deve giustificare con stesse modalità altri dipendenti le assenze che nascono o si protraggono con effetti sulle ore 4.1 e 4.3 ;art.9 A.I. 1.10.18 (15) per ditte che con il duale realizzano la lora prima assunzione subordinata esiste rimborso da parte di EBAV per integrazione/predisposizione DVR. (16) i livelli finali di inqudramento sono da considerarsi "convenzionali" (vedi art.19 A.I. 1.10.2018); (17) contribuzione INPS−comprensiva Inail− circ.108 del 14.11.18 punti 3.4 e 4.1 (aziende fino a 9 addetti 1° anno 1,5% −Y1−;2° anno 3% −Y2−; 3°e 4° 5% −J9−) (aziende da 10 addetti a salire per ogni anno 5% codice J 9) (18) dal 1.1.2021 le trasformazioni da duale a professionalizzante in continuità assegnano prestazione 200€ alla ditta e 400€ all'apprendista (decorsi 12 mesi da trasformazione) |
Settore METALMECCANICI - INSTALLATORI DI IMPIANTI-AUTORIPARAZIONE Costo Orario al: 01/11/2020 | ||||||||
Q | 1° | 2° | 2B | 3° | 4° | 5° | 6° | |
Retribuzione diretta | ||||||||
a) Retribuzione tabellare nazionale+I.F. ove prevista b) ERV (CCRL 1.7.2020) da 1.9.2020 c) Scatto in cifra fissa nazionale | 10,50514 0,66474 0,12553 | 10,38954 0,66474 0,12553 | 9,39815 0,59538 0,12553 | 8,87416 0,54913 0,12553 | 8,53324 0,51445 0,12553 | 8,04283 0,46821 0,12553 | 7,74636 0,44509 0,12553 | 7,38688 0,41618 0,12553 |
1) TOTALE | 11,29542 | 11,17981 | 10,11906 | 9,54883 | 9,17322 | 8,63658 | 8,31698 | 7,92860 |
Retribuzione indiretta nazionale | ||||||||
d) ferie e permessi / ore e) festività ARTT.68 e 83 /ore f) Gratifica natalizia | 1,13172 0,55128 0,94128 | 1,12014 0,54564 0,93165 | 1,01386 0,49386 0,84326 | 0,95672 0,46603 0,79574 | 0,91909 0,44770 0,76444 | 0,86532 0,42151 0,71971 | 0,83330 0,40591 0,69308 | 0,79439 0,38696 0,66072 |
2) TOTALE | 13,9197 | 13,7772 | 12,4700 | 11,76732 | 11,30445 | 10,64312 | 10,24928 | 9,77066 |
Contributi | ||||||||
g) INPS | 3,74858 | 3,71021 | 3,35818 | 3,16894 | 3,04429 | 2,86619 | 2,76013 | 2,63124 |
h) INAIL - Premio medio | 0,84910 | 0,84041 | 0,76067 | 0,71781 | 0,68957 | 0,64923 | 0,62521 | 0,59601 |
i) EBAV - mensile | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 | 0,07869 |
l) SANINVENETO | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 | 0,05564 |
m) FSBA CONVENZIONALE | 0,05083 | 0,05031 | 0,04554 | 0,04297 | 0,04128 | 0,03886 | 0,03743 | 0,03568 |
3) TOTALE | 18,7025 | 18,5125 | 16,7688 | 15,8314 | 15,2139 | 14,3317 | 13,8064 | 13,1679 |
0,87165 | 0,83737 | 0,78838 | 0,75921 | 0,72375 | ||||
Trattamento di fine rapporto | 1,03109 | 1,02054 | 0,92371 | |||||
4) TOTALE | 19,7336 | 19,5330 | 17,6925 | 16,70302 | 16,05129 | 15,12012 | 14,56557 | 13,89167 |
5) TOTALE RIPARAMETRATO PER ASSENZE MEDIE | 24,66703 | 24,41629 | 22,11558 | 20,87878 | 20,06411 | 18,90015 | 18,20697 | 17,36459 |
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