REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como
Ufficio Servizi Sociali
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 del 21/03/2016
TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici del Comune di Olgiate Comasco, nei limiti delle proprie risorse di bilancio:
• a favore di soggetti al fine di superare lo stato di bisogno e le situazioni di difficoltà;
• a sostegno delle attività di promozione dell’occupazione di persone disagiate.
TITOLO II – SOSTEGNO SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 2 – FINALITA’
1. Il Comune di Olgiate Comasco concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.
ARTICOLO 3 – BENEFICIARI
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Olgiate Comasco e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ARTICOLO 4 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al
D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 e successive integrazioni e modificazioni
2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all’indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti. L’utente che comunque necessiti di
interventi di tipo domiciliare, semiresidenziale o residenziale è tenuto al pagamento della retta nella misura intera.
3. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l’assistito convivente, si applica un indicatore ISEE costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante.
4. L’Assistente Sociale, al fine di valutare lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, valuterà anche tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell’ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiararti in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale. L’Amministrazione comunale per motivate esigenze può derogare dal criterio di accesso alle prestazioni secondo l’indicatore ISEE quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.
6. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell’integrazione del reddito e dell’ integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.
7. Costituisce motivo di esclusione o di revoca della agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall’Assistente Sociale.
ARTICOLO 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. 1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:
- Interventi ad integrazione del reddito
- Prestiti sull’onore
- Interventi per l’integrazione sociale e lavorativa
- Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
- Assistenza Domiciliare e servizi integrativi
- Interventi semiresidenziali
- Interventi residenziali
TITOLO III – I SERVIZI ARTICOLO 6 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.
b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
c) Sono considerate ammissibili all’ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall’Assistente Sociale.
d) L’Assistente Sociale svolge l’indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
e) L’Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l’intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell’art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000,00 e risparmi mobiliari, qualora venga ritenuto opportuno richiedere specifica documentazione, relativi alla mensilità precedente alla data di presentazione dell’istanza non superiori ad Euro 2.000,00.
g) E’ consentita la deroga dai succitati limiti di cui al punto precedente per riscontrate situazioni, quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale.
L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’erogazione del contributo spettante.
ARTICOLO 7 – PRESTITI SULL’ONORE
a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante prestiti sull’onore, che devono essere risolutivi del problema evidenziato, e quindi sono da considerarsi di norma una tantum per ogni soggetto.
b) Al fine della concessione del prestito sull’onore, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad EURO 13.000,00. E’ consentita la deroga dai limiti contenuti nel presente comma ed in quello successivo per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dall’assistente sociale.
c) Sono considerate ammissibili all’ottenimento del prestito le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall’Assistente Sociale.
d) Il prestito sull’onore è un prestito in denaro senza interessi, di importo non superiore ad Euro 1.000,00, da restituire mediante rate mensili, entro un periodo concordato all’atto della domanda, e comunque non superiore ai 12 mesi.
e) L’Assistente Sociale svolge l’indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
f) Il prestito non verrà concesso qualora il richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati.
g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’erogazione del prestito sull’onore spettante.
ARTICOLO 8 – INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
1. Borse lavoro e tirocini formativi
a) Al fine di promuovere l’integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
b) L’Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
c) I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
d) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l’ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di Euro 500,00 in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.
e) Le succitate esperienze di borse lavoro e tirocini formativi di norma non possono avere una durata superiore ai due anni.
2. Servizi di Formazione all’Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali
a) Al fine di promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
b) L’Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l’équipe specialistica di competenza.
c) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | percentuale | |
0= | 5.000,00= | 0% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,01 | 100% |
d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
x % = [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * 100] / (13.000-5.000)
e) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale.
L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell’erogatore del servizio.
ARTICOLO 9 - AGEVOLAZIONE DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI
1. asili nido
a) Il calcolo delle rette dell’asilo nido gestito dal Comune di Olgiate Comasco viene disciplinato all’articolo 3 del regolamento ‘Asilo nido comunale’ – ‘Rette’.
b) Il Comune compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido comunali. Eventuali richieste di integrazioni rette presso asili nido privati o pubblici di altri Comuni, saranno prese in considerazione solamente se non c’è possibilità di ammissione all’asilo nido comunale.
c) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi Sociali del comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità.
d) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | Percentuale di competenza dell’utente | |
0= | 5.000,00= | 20% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,01 | 100% |
e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
x % = 20% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)%
f) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale. L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’erogazione del contributo spettante all’erogazione del servizio.
h) Saranno di norma da ritenere esclusi da erogazioni di tipo economico a sostegno del pagamento delle rette di frequenza i soggetti in possesso di risparmi mobiliari relativi alla mensilità precedente alla data della presentazione dell’istanza superiori ad Euro 4.000,00, qualora venga ritenuto opportuno richiedere specifica documentazione, nonché i casi in cui l’agevolazione da riconoscere sia inferiore a Euro 15,00 mensili.
i) E’ consentita la deroga dai succitati limiti di cui al punto precedente per riscontrate situazioni e inoltre qualora il richiedente abbia un ISEE compreso nei limiti succitati, ma l’assistente sociale, a seguito di specifica e motivata relazione, evidenzi la particolare condizione socio-economica che consigli la mancata concessione delle agevolazioni/contributi di cui trattasi.
2. Scuole dell’infanzia
a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza o trasporto delle scuole dell’infanzia site sul
territorio. Eventuali richieste di integrazioni rette presso scuole dell’infanzia privati o pubblici di altri Comuni, saranno prese in considerazione solamente se non c’è possibilità di ammissione alle scuole dell’infanzia site sul territorio comunale.
b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità.
c) L’Assistente Sociale svolge l’indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell’indicatore ISEE.
d) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | Percentuale di competenza dell’utente | |
0= | 5.000,00= | 20% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,01 | 100% |
e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:x % = 20% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)%
f) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale. L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’erogazione del contributo spettante all’erogazione del servizio.
h) Saranno di norma da ritenere esclusi da erogazioni di tipo economico a sostegno del pagamento delle rette di frequenza o trasporto della scuola dell’infanzia i soggetti in possesso di risparmi mobiliari relativi alla mensilità precedente alla data della presentazione dell’istanza superiori ad Euro 4.000,00., nonché nei casi in cui l’agevolazione da riconoscere sia inferiore a Euro 15,00 mensili.
i) La deroga opera inoltre qualora il richiedente abbia un ISEE compreso nei limiti succitati, ma l’assistente sociale, a seguito di specifica e motivata relazione, evidenzi la particolare condizione socio-economica che consigli la mancata concessione delle agevolazioni/contributi di cui trattasi.
3. Altri servizi
a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio-assistenziali, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone disabili presso centri di cura, riabilitativi e di integrazione sociale, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone in difficoltà, per anzianità o handicap, presso centri di cura e riabilitativi e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo o scolastici, compresi i soggiorni vacanza.
b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità.
c) L’Assistente Sociale svolge l’indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell’indicatore ISEE.
d) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | Percentuale di competenza dell’utente | |
0= | 5.000,00= | 20% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,01 | 100% |
e) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
x % = 20% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * (100-20)] / (13.000- 5.000)%
f) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale. L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell’erogatore del servizio.
h) Saranno di norma da ritenere esclusi da erogazioni di tipo economico a sostegno del pagamento delle rette di frequenza i soggetti in possesso di risparmi mobiliari relativi alla mensilità precedente alla data della presentazione dell’istanza superiori ad Euro 4.000,00, qualora venga ritenuto opportuno richiedere specifica documentazione, nonché i casi in cui l’agevolazione da riconoscere sia inferiore a Euro 15,00 mensili.
i) La deroga opera inoltre qualora il richiedente abbia un ISEE compreso nei limiti succitati, ma l’assistente sociale, a seguito di specifica e motivata relazione, evidenzi la particolare condizione socio-economica che consigli la mancata concessione delle agevolazioni/contributi di cui trattasi.
j) Per quanto riguarda i trasporti a favore di alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presso strutture diurne per disabili, i costi a carico delle famiglie vengono equiparati a quelli relativi al servizio di trasporto organizzato dal Comune per la frequenza delle scuole primarie del territorio.
k) La deroga opera inoltre qualora il richiedente abbia un ISEE compreso nei limiti succitati, ma l’assistente sociale, a seguito di specifica e motivata relazione, evidenzi la particolare condizione socio-economica che consigli la mancata concessione delle agevolazioni/contributi di cui trattasi.
ARTICOLO 10 – ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI
a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno del costo del Servizio di Assistenza Domiciliare, dei pasti a domicilio rivolti a persone anziane, disabili e/o in situazione di disagio.
b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità.
c) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | Percentuale di competenza dell’utente | |
0= | 5.000,00= | 20% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,01 | 100% |
d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
x % = [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * (100-20)] / (13.000-5.000)%
e) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale. L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
f) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all’erogazione del contributo spettante all’erogazione del servizio.
g) Di norma, salvo quando diversamente richiesto dell’assistente sociale, il servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica verrà erogato senza prevedere alcuna compartecipazione economica a carico del nucleo di riferimento del minore fruitore dello stesso.
ARTICOLO 11 – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI
1. Centri Diurni
a) I Centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio.
b) Al fine di ottenere un contributo sulle rette di frequenza o sul costo del trasporto, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del Comune allegando alla stessa l’attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità.
c) In relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:
FASCIA ISEE | Percentuale di competenza dell’utente | |
0= | 5.000,00= | 20% |
5.000,01 | 13.000,00= | Proporzionalmente all’ISEE dell’utente |
Oltre 13.000,00 | 100% |
d) La percentuale di contribuzione da parte del cittadino viene calcolata in base alla formula seguente:
x % = 20% + [(Valore ISEE del nucleo familiare richiedente – 5.000) * (100-20)] / (13.000- 5.000)%
e) E’ consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente Sociale.
L’Assistente Sociale valuterà altresì le entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
f) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l’utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell’utente.
Centro Socio Educativo e Centro Diurno Disabili gestiti dall’Azienda Speciale consortile Consorzio dei Servizi sociali dell’olgiatese.
a) Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) e il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) gestiti dall’Azienda Speciale consortile Consorzio dei Servizi Sociali dell’olgiatese accolgono soggetti con notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari con l’obiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione ed inserimento che favoriscono l’integrazione della persona in difficoltà nel territorio in cui vive.
b) Al fine di accedere al C.S.E. e al C.D.D. il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune.
c) L’ Assistente Sociale svolge l’indagine conoscitiva in collaborazione, ove presente, con l’équipe specialistica di competenza, al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte dal C.S.E. e C.D.D. alle necessità del richiedente.
d) L’utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura stabilita dall’Azienda Speciale Consortile Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese a cui è delegata la gestione del C.S.E. e C.D.D.
ARTICOLO 12 – INTERVENTI RESIDENZIALI
1. Valutata l’impossibilità dell’anziano di provvedere autonomamente al pagamento totale della retta, come meglio specificato ai successivi commi 7 e 8, e la capacità di intervento in termini economici dei tenuti all’obbligo di intervento solidale ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
2. E’ facoltà del Comune valutare la struttura residenziale per l’inserimento della persona anziana qualora l’Amministrazione debba intervenire ad integrazione della retta. Si precisa che saranno sollecitati gli inserimenti e/o spostamenti degli ospiti nella Casa Anziani Comunale.
3. L’intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell’utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
4. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
5. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune.
6. L’Assistente Sociale è tenuto ad informare l’assistito e i parenti dell’obbligo di intervento solidale ai sensi dell’art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di
persone incapaci ai sensi dell’art. 591 del codice penale. Per quanto riguarda il limite ISEE per l’accesso alla agevolazione economica finalizzata ad interventi residenziali pur in presenza di soggetti tenuti agli alimenti, si fa riferimento all’articolo 4 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di deroga in caso di specifica relazione dell’assistente sociale.
7. L’utente è tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze e patrimoni di cui è titolare.
8. L’intervento del Comune è limitato alla sola quota residua calcolata nella seguente misura: integrazione Comune = retta – [pensione netta + ogni altro reddito non IRPEF + patrimonio].
9. E’ fatta salva in disponibilità dell’ utente una quota mensile per le spese personali.
10. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento determina l’ammontare del contributo in favore dell’utente.
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI ISEE STANDARD
L’isee consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici una tantum deve essere in corso di validità.
L’isee consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici a valere su un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare) deve essere valido al momento della consegna e, se concordato con l’ufficio, può essere considerato valido per l’intero periodo di validità del contributo.
In caso di modificazioni anagrafiche, l’isee consegnato ante modifiche, se concordato con l’ufficio, può essere considerato valido per l’intero periodo di validità del contributo.
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI ISEE CORRENTE
L’isee corrente, che può essere elaborato solo in alcuni casi stabiliti dalla normativa (aver perso il lavoro negli ultimi 18 mesi, aver visto una riduzione della propria capacità reddituale almeno del 25%), vale, di norma, due mesi e può essere presentato una volta a semestre.
L’isee corrente consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici una tantum può essere considerato valido, se concordato con l’ufficio, per un massimo di sei mesi.
L’isee corrente consegnato in ufficio per la richiesta di contributi economici a valere su un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare) deve essere valido al momento della consegna e, se concordato con l’ufficio, può essere considerato valido per un massimo di sei mesi e comunque non per l’intero periodo interessato al riconoscimento dell’agevolazione economica.
In presenza di agevolazioni valide per un periodo medio lungo (esempio benefici per anno scolastico o contributi per rette per anno solare), laddove sia stato consegnato inizialmente un isee standard e, successivamente, venga presentato all’ufficio un isee corrente di importo inferiore a quello i corso di validità, si stabilisce che:
• la decorrenza dell’efficacia della nuova tariffa è valida dal mese successivo a quello della presentazione dell’isee corrente;
• la nuova tariffa può essere considerata valida, se concordato con l’ufficio; per un massimo di sei mesi;
• scaduto il termine concordato della validità della nuova tariffa deve essere presentata una nuova domanda; diversamente si torna al riconoscimento dettato a seguito della presentazione dell’isee standard.
TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
ARTICOLO 16 – ALBO DEI BENIFICIARI
1. A cura dell’assistente sociale annualmente è formato l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.
2. L’albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.
ARTICOLO 17- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
- L.R. n. 1/1986 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”;
- Art.12 della L. 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Artt. 13, 107, 109 del D.Lgs. 30.10.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 7.4.2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.Lgs. 03.05.2000, n.130 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- Art. 128 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130”;
- Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L. 05.02.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
ARTICOLO 18 – CONTROLLI DI CONGRUITA’ SULLE DSU ISEE RESE ALL’ENTE
Con il presente regolamento si stabilisce che, su un campione minimo pari al 20% di coloro che accederanno a benefici economici, si procederà:
• al controllo anagrafico mediante acquisizione di certificati di ‘stati di famiglia’;
• controllo formale in relazione ai redditi dichiarati mediante gli strumenti in uso all’ufficio tributi (Anagrafe tributaria Siatel – sistema territoriale del catasto – Sister -Sistri, Sister e similia);
Tali controlli verranno effettuati sul campione pari al 20% di coloro che hanno richiesto un contributo economico, hanno diritto ad un’agevolazione economica o nell’accesso ad un servizio.
Una volta effettuato il controllo, emersa l’irregolarità nella dichiarazione presentata, si procederà a dare adeguata comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
Il controllo sopradescritto deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e ciò al fine di:
• non inficiare sui tempi di erogazione del contributo;
• essere successivo alla valutazione sugli aventi diritto ai fruitori dell’intervento, ma preventivo rispetto all’erogazione del beneficio stesso.
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Con l’approvazione del presente regolamento si intendono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, benefici e agevolazioni economiche a persone fisiche.