R E G O L A M E N T O
Comune di Godega di Sant’Urbano
Provincia di Treviso
R E G O L A M E N T O
di POLIZIA RURALE
(Approvato con D.C.C. n. 12 del 29.04.2014 ed integrato all'art. 8bis con D.C.C. n. 12 del 26.04.2017).
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto ed obiettivi del servizio di Polizia Rurale Art. 2 Poteri del Sindaco
Art. 3 Definizioni
TITOLO II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI
Art. 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti, colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano
Art. 5 Recupero di sciami di api
Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui Art. 7 Atti vietati sulle strade
Art. 8 Trattamenti con prodotti chimici
Art. 8bis Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Art. 9 Emissioni di odori molesti
TITOLO III
PASCOLO, CACCIA, PESCA
Art. 10 Pascolo degli animali
Art. 11 Limiti di utilizzo dei fondi per l’esercizio venatorio Art. 12 Recinzioni con filo spinato
Art. 13 Cattura, detenzione, allevamento e commercio di fauna selvatica Art. 14 Esercizio della pesca della semina e dell’ acquacoltura
TITOLO IV
AMBITI RURALI EDIFICATI
Art. 15 Case rurali
Art. 16 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali Art. 17 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
Art. 18 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari Art. 19 Volatili d’affezione o da compagnia
Art. 20 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
Art. 21 Divieto di attivazione di allevamenti Art. 22 Nuovi recinti per gli animali
Art. 23 Detenzione e trattamento degli animali Art. 24 Cani e strutture da ricovero
Art. 25 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare Art. 26 Deposito di foraggi e insilati
Art. 27 Stalle, concimaie e fienili
Art. 28 Depositi di esplosivi e infiammabili Art. 29 Incameramento delle acque piovane Art: 30 Servizi Igienici
TITOLO V
REGIME DELLE ACQUE
Art. 31 Libero deflusso delle acque
Art. 32 Espurgo fossi lungo strade comunali Art. 33 Distanze per fossi, canali, alberi e siepi Art. 34 Irrigazione
Art. 35 Terebrazione di pozzi Art. 36 Scarico nei fossi
Art. 37 Recisioni di rami protesi, radici e manutenzione delle siepi Art. 38 Aratura dei terreni e distanza di rispetto dalle strade
Art. 39 Canali demaniali ed opere consortili
TITOLO VI
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA
Art. 40 Difesa contro le malattie delle piante e obblighi nella difesa fotoiatrica Art. 41 Difesa contro i parassiti delle piante
Art. 42 Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante
Art. 43 Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi Art. 44 Disciplina dell’apicoltura
Art. 45 Denuncia delle malattie delle Api - Divieti Art. 46 Distanze minime per gli Apiari
Art. 47 Uso di esche avvelenate Art. 48 Danni da deriva
Art. 49 Diserbante / dissecante lungo le ripe stradali e dei fossi
TITOLO VII
MALATTIA DEL BESTIAME
Art. 50 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali Art. 51 Smaltimento di animali morti
Art. 52 Obbligo di denuncia
Art. 53 Igiene degli animali nelle stalle
TITOLO VIII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI
Art. 54 Colture agrarie - Limitazioni Art. 55 Accensione di fuochi
Art. 56 Manifestazione sportive a carattere temporaneo
TITOLO IX
GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI DEGLI EFFLUETI DI ALLEVAMENTO
Art. 57 Definizione di liquami zootecnici
Art. 58 Norme per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue Art. 59 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami,
loro collocazione e gestione
Art. 60 Definizione di effluenti di allevamento palabili Art. 61 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
Art. 62 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
Art. 63 Accumulo temporaneo
Art. 64 Divieti e limiti per l’accumulo e lo spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
TITOLO X
SANZIONI
Art. 65 Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio Art. 66 Sanzioni
TITOLO X
NORME FINALI
Art. 67 Norme abrogate
Art. 68 Entrata in vigore del regolamento
TITOLO l°
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto ed obiettivi del servizio di Polizia Rurale
1. Il Servizio di Polizia Rurale e di controllo sull’Igiene Urbana Veterinaria è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle norme provinciali, regionali, nazionali e comunitarie, nell’interesse generale dell’attività agro-zootecnica, della vita sociale delle campagne, della protezione e del benessere degli animali allevati, della salvaguardia e manutenzione della qualità dei suoli e dei corpi idrici superficiali a difesa del territorio e dell’ambiente.
2. Il presente regolamento si applica sul territorio comunale di Godega di Sant’Urbano: in particolare, per quanto concerne la Polizia Rurale, alle zone del territorio destinate ad usi agricoli e/o paesaggistico-ambientali nel Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice Civile e agli altri ambiti, compresi nel perimetro urbanizzato che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono svolte in ambito agricolo-rurale, così come definite dall’art. 2135 del C.C. Per quanto concerne gli aspetti riguardanti l’Igiene Urbana Veterinaria il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.
3. Il regolamento ha come obiettivo anche quello di promuovere la garanzia della salute pubblica, della sicurezza alimentare e la tutela e benessere degli animali, favorendo la corretta integrazione uomo-animali-ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche evitandone utilizzi riprovevoli, valorizzando altresì il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tali obiettivi.
4. Il presente regolamento si riferisce alle tutte le specie di animali comprese nelle tipologie definite, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale ed in particolare alle fattispecie non già considerate dalla legislazione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria vigente.
5. Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:
- R.D. 523 del 25.07.1904 ”Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- X.X. 0 maggio 1904, n. 368 e successive modifiche, regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
- X.X. 00 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, Testo Unico su acque pubbliche e impianti elettrici;
- Il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R. D. n. 1265 del 27/07/1934, conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all’art. 24 prevede che qualsiasi concentramento di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente;
- Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento;
- Legge 14 agosto 1991 n. 281, Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60 in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Il Comune in base a queste norme promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- La Legge 11.02.1992 n. 157, stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche stabilisce le norme minime per la protezione degli animali durante il trasporto;
- Il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 534 e successive modifiche stabilisce le norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti;
- Il D.Lvo 11/05/1999 nr. 152 “disposizioni sulla tutela delle acque”;
- D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 50 del citato Testo Unico;
- Il D.Lvo 26 marzo 2001, n.146 stabilisce le norme sulla protezione degli animali inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- D.lvo 18 maggio 2001, n. 228, orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- Il DPCM del 28/02/2003 con cui viene recepito l’accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province Autonome in merito ai principi fondamentali volti a realizzare la corretta interrelazione tra uomo ed animali, assicurarne il benessere e favorire lo sviluppo delle terapie riabilitative basate sulla “pet-therapy”;
- D. Lvo 29 luglio 2003 n. 267 stabiliscono le norme minime per la protezione delle galline ovaiole negli allevamenti;
- Legge 20 luglio 2004 n. 189 disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- L’ordinanza del Ministro della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
- Il regolamento (CE) 1/2005 stabilisce le norme minime per la protezione degli animali durante i trasporti;
- Regolamento (CE) 183/05 del 12 gennaio 2005 sull’igiene dei mangimi;
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- Il T.U. 03/04/2006 nr. 152 “norme in materia ambientale”;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell’agriturismo;
- D.G.R. 272 del 6 febbraio 2007, linee guida per l’applicazione del regolamento di igiene urbana veterinaria;
- La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004);
- D.M. 07/04/2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- D.G.R.V. nr. 2495 del 07/08/2006 “Criteri e norme per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali. Programma d’azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.R.R.V. nr. 2439 del 07/08/2007 “Criteri applicativi della DGRV nr. 2495/2006”;
- L.R.10/08/2012 nr. 28 “disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;
Art. 2 Poteri del Sindaco
1. Il Servizio di Polizia rurale e di Igiene Urbana Veterinaria è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di Polizia Locale e con l’apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., dell’A.S.L.: Servizio Igiene Ambientale, Servizi Veterinari, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del C.P.P.
2. L’attività della Polizia Locale si esplica nell’ambito delle competenze indicate dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 e dal vigente regolamento di Polizia Locale.
3. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, contingibili ed urgenti, nelle materie della sicurezza, della salute, dell’igiene e del benessere dei cittadini, degli animali e dell’ambiente ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs 267/2000.
Art. 3 Definizioni
Imprenditore agricolo: imprenditore singolo od associato, così come definito dall’art. 2135 del C.C., modificato dall’art. 1, comma 1 del D.lvo 18 maggio 2001, n. 228, che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, si intendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ai sensi del D.lvo 30 aprile 1998, n. 173, art. 9 sono imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola e ai sensi della
L. 5 febbraio 1992, n. 102, art. 2, come modificato dall’art. 9 della L. 122/2001 l’attività di
acquicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Case rurali, edifici rurali: costruzioni destinate ad abitazione degli addetti comprese le strutture produttive per il normale funzionamento delle aziende agricole. Per abitazioni si intendono gli spazi destinati funzionalmente alla stabile permanenza di persone (alloggi,locali di ristorazione e di ospitalità agrituristici, locali per la somministrazione di beni e servizi prodotti nell’azienda e accessibili a terzi), per strutture produttive le attrezzature e le infrastrutture destinate alla coltivazione, all’allevamento, alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione di beni e servizi dell’azienda agricola.
Attività agrituristiche: attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Rientrano fra le attività agrituristiche, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino.
Country house: attività ricettiva in residenza rurale, con pertinenza di terreno di almeno 5000 metri quadrati, da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 33/2002.
Fattoria didattica: azienda agricola o agrituristica in grado di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative, prioritariamente a favore di scuole di ogni ordine e grado e più in generale dei consumatori allo scopo di riscoprire il valore “culturale” dell’agricoltura e del mondo rurale, valorizzare il ruolo formativo ed informativo dell’agricoltore, creare una rete di relazioni tra produttore e giovane consumatore finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano, consolidare i legami dei giovani col loro territorio.
Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti che formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.
Azienda di allevamento: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati del bestiame.
Animale domestico: animale dipendente dall’uomo per l’alimentazione, la riproduzione ed i ricoveri; è bene mobile di proprietà ed appartiene al proprietario (art. 923 C.C.) o al possessore (art. 931 C.C.) e si acquista per allevamento o compravendita.
Animale da reddito: animale appartenente ad una specie zootecnica, allevata secondo i parametri di legge ad uso commerciale, compreso l’allevamento a scopi agrituristici.
Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: animale appartenente ad una specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge, esclusivamente ad uso proprio per il consumo in ambito familiare.
Fauna selvatica, animale selvatico: specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, ovvero ogni esemplare animale di specie protetta "di origine selvatica" o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.” La La Legge 11.02.1992 n. 157, stabilisce le norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio stabilendo. L’animale oggetto della caccia si acquista con l’occupazione ai sensi dell’art. 923 C.C.
Animale d’affezione o da compagnia: animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.
Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite “non convenzionali”, come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall’uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
I gatti liberi e le colonie feline sono patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici ai sensi degli art. 823 e 826 del C.C e dell’art. 2 della Legge 11.02.1992 n. 157 che stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge n. 281/91 e della L.R. 60/1993.
Colonia felina censita: presenza nel territorio di nuclei di gatti in stato di libertà presi in affidamento e seguiti da persone singole od associazioni che ne curano la salute e le condizioni di vita.
Colonia felina segnalata: colonia censita per la quale è stata completata la procedura di segnalazione con assegnazione di un codice di colonia.
Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
Animale mansuefatto: animale che ha acquisito il mos reverendi, ossia l’abitudine a ritornare nei luoghi dove l’uomo mette a disposizione risorse alimentari e ricoveri; come tali, la condizione degli animali mansuefatti è assimilabile a quella degli animali domestici e, pertanto, diventano di proprietà di colui che se ne impadronisce o ne entra in possesso, il quale acquisisce il diritto di sfruttamento e di eliminazione.
Animale inselvatichito: animale originariamente domestico che si trasferisce sul territorio, dove si alimenta e si ricovera autonomamente.
Animale sinantropo, animale infestante: animale che vive in stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano e rurale da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni “domestici”, topi, ratti, insetti, artropodi etc. …).
TITOLO lI°
Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali
Art. 4
Pulizia dei terreni agricoli incolti, colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano
1. I proprietari o gli aventi diritto devono conservare i terreni agricoli incolti, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari al fine di non causare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l’insorgenza di problematiche sanitarie e per garantire l’igiene pubblica.
2. I terreni incolti devono essere tenuti in ordine, sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi ritenuti necessari al fine di evitare la proliferazione di animali, microrganismi, erbe infestanti, evitando altresì la diffusione di semi di piante infestanti, compatibilmente con quanto previsto dalle norme di attuazione di Regolamenti comunitari e/o Regolamenti ai quali i conduttori dei fondi aderiscono. E’ fatto obbligo l’interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro la fine di febbraio dell’anno successivo al raccolto e comunque prima dell’inizio delle semine.
3. E’ fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all’interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio costante dell’erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l’igiene pubblica e deturpare l’ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell’area di proprietà e le stesse non dovranno precludere la visibilità veicolare soprattutto in prossimità di curve stradali e comunque devono essere tenute nel rispetto dei regolamenti comunale e in particolare di quello edilizio, delle norme urbanistiche.
4. In caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell’area come previsto dal presente Regolamento. In caso di inottemperanza all’ordinanza sindacale, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali e si procederà d’ufficio all’esecuzione delle opere di manutenzione, addebitandone i costi al trasgressore.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non subendo trattamenti idonei, rappresentano serbatoi di varie infezioni delle piante quali oidio, peronospora, flavescenza dorata ecc. e possono trasmettere le malattie anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non sia in grado o non intenda effettuare l’estirpazione, il Comune potrà procederà d’ufficio addebitandone i costi all’inadempiente.
Art. 5 Recupero di sciami di api
1. Secondo quanto previsto dal Codice Civile, chiunque dovesse recuperare sciami d’api dei propri alveari su fondi altrui, deve preventivamente dare avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle culture, alle piante e agli animali.
2. L’art. 924 del Codice Civile stabilisce che lo sciame sfuggito all’ apicoltore può essere raccolto dal proprietario del fondo sul quale si è insediato solamente qualora il proprietario dello sciame stesso non abbia provveduto al recupero entro 2 giorni.
Art. 6
Divieto di ingresso nei fondi altrui
1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, secondo le norme del P.R.G. e con l’unico limite di rendere possibile l’esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. E’ vietato l’ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell’art. 637 del
C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto, fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile; è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l’intenzione di interdire l’ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l’adozione di una specifica ordinanza di cui all’art. 2 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l’attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l’accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 2 del presente Regolamento, per effettuare attività di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzate alla realizzazione di opere di pubblico interesse, nonché per eseguire quei lavori di realizzazione di opere di pubblico interesse per cui si renda necessario agire dall’esterno dell’ambito di intervento, infine per svolgere quegli interventi che, pure ricadenti all’esterno dell’ambito, siano funzionali alla buona esecuzione di opere di interesse pubblico.
5. L’ingresso nei fondi altrui conseguenti a ordinanza di cui all’art. 2, dovranno avvenire senza causare danno ai fondi medesimi, e tutti gli eventuali necessari ripristini verranno eseguiti non appena ultimato quanto previsto dall’ordinanza, con ogni cura e spese dei soggetti interessati ad accedere nei fondi altrui.
6. Il divieto di cui al presente articolo non può estendersi agli agenti di bonifica e degli organi superiori, ai quali è consentito il libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, a sensi dell’art. 140 lett. i) del X.X. 000/0000, nonché per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo, come previsto dallo stesso articolo lettera e).
7. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L’esercizio della caccia e della pesca e la regolamentazione per l’accesso ai fondi agricoli sono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia, nonché dall’art. 11 del presente regolamento. Sono fatte salve le attività diverse regolate da Leggi specifiche.
Art. 7
Atti vietati sulle strade
Oltre a quanto già stabilito dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, è proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade del territorio comunale soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l’uso delle stesse.
Sulla intera rete viaria comunale, è inoltre vietato:
•imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. A tal fine l’operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento.
In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l’obbligo dell’operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
•gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
•transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell’ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
•transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
•condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
•l’occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Comune.
Art. 8
Trattamenti con prodotti chimici
L’esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all’ambiente.
Si dovrà pertanto:
•operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà. Tale operazione può essere effettuata con macchine per la distribuzione di fitofarmaci dotata di sistema antideriva;
•lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze, in particolare entro i 10 mt dal confine il trattamento deve essere rivolto esclusivamente verso l’interno della coltura agraria e nei filari di bordo posti al confine con la proprietà il trattamento deve essere eseguito sempre verso l’interno della coltura agraria e con pompa a spalla;
•evitare nei trattamenti che la miscela irrorata non raggiunga le persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade;
•non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all’ambiente in genere;
•non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti ed è vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi d’acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi;
•non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e dei presidi sanitari;
•evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitosanitari e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.
Art. 8bis
Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
• Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (scuole, parchi, parchi giochi, giardini pubblici, aree ricreative, campi sportivi, ecc.) o da gruppi vulnerabili (donne incinte o in allattamento, neonati e bambini, lavoratori e residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo) individuate dall’Amministrazione Comunale, è vietato l’utilizzo, a distanza inferiore ai 30 metri dalle predette aree o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6. del
D.M. 22 gennaio 2014;
• ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al punto precedente può essere ridotta al minimo di 10 metri, purché, al momento della distribuzione dei fitosanitari, sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
a) nelle colture arboree:
- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di un a barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare ed il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione della deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- entro una distanza di sicurezza di 10 metri l’irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel;
b) nelle colture erbacee:
- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;
• è fatto divieto di eseguire i trattamenti alle colture tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 13:30 in tutto il territorio comunale. In prossimità delle scuole (dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) il trattamento va fatto sol o in orario pomeridiano o serale e in ogni caso solo quando le scuole sono chiuse;
• è fatto obbligo di esporre l’apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI”, con l’indicazione della data del trattamento, della durata del divieto di accesso al fondo interessato espresso in giorni e dei dati relativi alla sostanza attiva utilizzata. Tale cartello deve essere collocato in posizione ben visibile ai vicini confinanti ed in generale alla popolazione, se il trattamento è eseguito nelle vicinanze di aree frequentate dalla popolazione. Il suddetto cartello deve avere le caratteristiche stabilite dall’allegato A della D.g.r. n. 1662 del 01/08/2016, con scritte nere su sfondo giallo, di dimensioni non inferiori di formato A4;
• è fatto obbligo di accertarsi dell’eventuale passaggio sulla pubblica strada di pedoni, ciclisti o veicoli, al fine di non investire persone o mezzi con la “nube irrorante”.
Art. 9
Emissione di odori molesti
1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia ambientale di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti. Coloro che per motivo inerente la propria attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.
2. E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale;
3. E’ altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all’emissione degli scarichi.
TITOLO III°
Pascolo, Caccia, Pesca
Art. 10 Pascolo degli animali
1. In tutto il territorio comunale è vietato il transito ed il pascolo delle greggi.
Al fine di valorizzare le forme di agricoltura tradizionale, di favorire la pulizia di campi, prati e delle superfici prative dei vigneti, nonché la loro concimazione organica, con provvedimento del Sindaco sono autorizzati in deroga il transito ed il pascolo di greggi sul territorio comunale, su richiesta scritta della parte interessata da presentarsi con almeno 15 giorni di anticipo.
Il proprietario di greggi di specie ovine e caprine che intenda richiedere la deroga al fine di esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale, in ottemperanza agli artt. 00-00-00-00 del
D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria), dovrà esibire:
a) copia del libretto di pascolo vagante, rilasciato dal Comune di residenza nel quale, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
b) copia del consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato per iscritto, da esibirsi in originale in caso di controllo, su richiesta degli agenti preposti, a meno che il proprietario non sia presente.
c) indicazione degli spostamenti che il gregge effettuerà entro il confine del territorio comunale,
nonché degli itinerari seguiti e, per quanto possibile, degli orari degli spostamenti stessi.
2. Al fine di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere correttamente identificato. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l’Autorità competente e provvedere all’invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.
3. Il bestiame al pascolo deve essere condotto e custodito da personale competente ed in numero sufficiente, al fine di mantenere il governo degli animali in modo da non arrecare danni a fondi di terzi, pericolo od intralcio alla viabilità o molestie alle persone. Il transito di mandrie e greggi lungo le strade, quando autorizzato in deroga al 1° comma del presente articolo, si svolge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, esclusivamente nelle ore diurne e per brevi percorsi, giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all’altro. In tali occasioni i conduttori di greggi o mandrie dovranno impedire ammassamenti di animali e occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata. Il conduttore del gregge è tenuto a garantire la pulizia della carreggiata Non sono comunque ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano.
4. Nel caso di pascolo abusivo, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreni pubblici, di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dagli artt. 636, 637 e 639-bis del Codice Penale.
Art. 11
Limiti di utilizzo dei fondi per l’esercizio venatorio
I limiti all’utilizzo dei fondi per l’esercizio venatorio sono stabiliti dalla L. 11 febbraio 2002, n. 157, dalla L.R. 912/93 n. 50 e dalle disposizioni dell’amministrazione provinciale. Qualora il proprietario intenda vietare l’accesso al fondo da parte dei cacciatori, deve provvedere alla
recinzione dello stesso con rete metallica, siepe viva e all’apposizione di idonea segnaletica secondo le modalità descritte dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2002 n. 157, fatto salvo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale del Comune di Godega di Sant’Urbano.
Art. 12 Recinzioni con filo spinato
Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.
Art. 13
Cattura, detenzione, allevamento e commercio di fauna selvatica
1. E’ fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l’esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In deroga al punto precedente la Provincia può autorizzare l’allevamento di animali selvatici a scopo alimentare o per il ripopolamento delle zone di caccia previo nulla osta del Servizio veterinario dell’ASL competente.
3. Gli allevamenti di selvaggina autorizzati sono sottoposti a vigilanza veterinaria permanente.
Art. 14
Esercizio della pesca della semina e dell’acquacoltura
L’esercizio della pesca, dell’acquacoltura è regolato dalla L.R. 28 aprile 1998 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso che disciplina anche l’esercizio della semina, della coltivazione, dell’acquacoltura e pescicoltura.
TITOLO IV°
Ambiti Rurali Edificati
Art. 15 Case rurali
1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell’azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest’ultima inerente.
2. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme di legge in materia, nonché del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Le case rurali servite dall’acquedotto civico devono essere allacciate ed utilizzare la rete idrica. Nei casi in cui non sia disponibile l’acqua dell’ acquedotto civico, l’approvvigionamento idrico delle case rurali è possibile mediante pozzi o sorgenti protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità al D Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche.
5. L’acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti analitici al fine di verificare la potabilità in caso di utilizzo da parte dell’uomo o il livello di pulizia se destinata al consumo animale.
6. Le case rurali e le loro pertinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di grondaie con deflusso verticale in modo che l’acqua piovana venga opportunamente incanalata verso i corsi d’acqua o in appositi pozzi perdenti collocati in proprietà privata, al fine di evitare danni alle strade stesse.
Art. 16
Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla vigente normativa in materia e secondo indicazioni fornite dal vigente strumento urbanistico del Comune di Godega di Sant’Urbano.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee a non arrecare danni a terzi.
Art. 17
Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all’esercizio dell’attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito,serre, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall’alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi secondo quanto previsto dalla normativa stessa.
Art. 18
Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
Nelle zone agricole, l’allevamento a carattere familiare di animali da reddito deve essere comunicato all’Azienda ULSS competente per territorio. Il detentore deve riportare nella dichiarazione all’Azienda ULSS competente, sotto la propria responsabilità, il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere e che l’allevamento:
a) è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
b) è strutturalmente adeguato per la detenzione degli animali delle varie specie;
c) applichi una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti;
d) non prevede la detenzione di animali in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
e) è dotato di impianti ed attrezzature adeguate per la gestione degli effluenti d’allevamento ed in particolare di pavimentazioni, platee e canaline di scolo ben connesse, a tenuta, con pendenze adeguate, di pozzetti e vasche a tenuta dimensionati sulla base del numero e della tipologia degli animali allevati.
Art. 19
Volatili d’affezione o da compagnia
1. L’allevamento di volatili d’affezione o da compagnia dovrà rispettare le seguenti specifiche:
a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Xxxxxx poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;
e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per il territorio.
Art. 20
Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l’allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n. 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n. 233), dalla L.R. 23 aprile 2004, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, dovranno essere realizzati in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed alle altre specifiche normative di settore.
3. Ai fini di una corretta gestione sanitaria, non possono essere allevati animali con qualifiche sanitarie diverse pena lo scadimento della qualifica sanitaria maggiore verso la qualifica sanitaria minore.
4. E’ vietato detenere o permettere l’intrusione di volatili nei ricoveri adibiti all’allevamento di ovini, bovini, caprini, suini e bufalini.
5. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
6. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune, che la rilascia previo parere favorevole del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l’idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti e previo parere dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura, ai sensi della L. R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 che definisce gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo e quelli privi di tale connessione e stabilisce le modalità di realizzazione degli
allevamenti e le distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento anche in relazione alla qualità e quantità degli effluenti prodotti.
Art. 21
Divieto di attivazione di allevamenti
E’ vietato attivare allevamenti ove non espressamente previsto dalle norme vigenti.
Art. 22
Nuovi recinti per gli animali
1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l’eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l’emanazione di odori molesti, la presenza di insetti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale. Per quanto riguardante i recinti fissi e/o provvisori, nonché l’eventuale lettiera in prossimità di corsi d’acqua demaniali, va rispettata la distanza minima di metri 4.00 dal ciglio o dal piede dell’argine di campagna.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 23
Detenzione e trattamento degli animali
1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi specie di animale, in qualunque parte del territorio comunale , compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere: deve quindi provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.
4. E’ fatto assoluto divieto di maltrattare o comunque mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche; è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; è altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse e costrizioni fisiche ed addestrarli per combattimenti.
5. E’ vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione;
• tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado da consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l’eliminazione delle deiezioni;
• qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano un rifugio dove nascondersi;
• gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati;
• i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
Art. 24
Cani e strutture di ricovero
1. E’ fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto sono:
Peso del cane in kg | Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2 | Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane | |
fino a 3 cani: m2 per ciascun cane | oltre 3 cani: m2 per ciascun cane | ||
fino a 10 Kg | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
da 11 a 30 Kg | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
oltre i 30 Kg | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
I box per cani, comprese le aree di pertinenza recintate, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 10 metri lineari dalle abitazioni. È consentito detenere, transitoriamente e per il periodo di tempo strettamente necessario, cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
3. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base del recinto non deve essere inferiore alle misure previste per i box di cui al comma 2, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile di almeno metri quadri 2.
4. In caso di detenzione permanente dell’animale all’interno di una recinzione, le dimensioni di cui al comma 3 dovranno essere aumentate nella misura indicata nella sopra riportata tabella, per consentire all’animale un’adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
5. In materia di tutela dell’incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si osservano le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
6. I cani da guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
Art. 25
Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l’allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di vietare l’insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti…).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l’allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell’Autorità Competente e comunicazione all’Azienda ULSS territorialmente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all’Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
a) che l’allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
Art. 26
Depositi di foraggi e insilati
1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, devono essere realizzati nel rispetto delle normative e distanze previste dalle normative edilizie e urbanistiche.
2. Per i depositi di insilati è fatto obbligo di adottare idonee misure per ridurre nel modo maggiore possibile l’emanazione di odori molesti che possono creare disturbi ed il percolamento di liquidi.
3. E’ vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
4. In presenza di corsi d’acqua demaniali va rispettata la distanza minima di metri 4.00 dal ciglio del canale o piede dell’argine a campagna, salvo diversa distanza prevista dalla strumentazione urbanistica vigente.
Art. 27
Stalle, concimaie e fienili
1. Le stalle e le concimaie debbono essere costruiti e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene e previste dalle normative edilizie e urbanistiche.
2. E’ vietato lasciare giacenze di rifiuti solidi urbani ed assimilabili in prossimità dell’abitazione, delle unità di allevamento e delle pertinenze (fienili, depositi). I rifiuti industriali compresi i rifiuti sanitari possono essere stoccati in un unico luogo per un tempo utile fino allo smaltimento mediante ditte autorizzate che deve avvenire secondo norma.
3. La gestione degli effluenti d’allevamento, compreso il trasporto, dovrà avvenire secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per lo spargimento dei liquami, dei letami zootecnici e di altri materiali a prevalente matrice organica e delle norme speciali in materia.
Art. 28
Depositi di esplosivi e infiammabili
Per la costruzione e la gestione di depositi o magazzini destinati alla conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da utilizzare per lavori agricoli, l’interessato deve sottostare alle norme speciali dettate in materia.
Art. 29 Incameramento delle acque piovane
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico.
Art. 30 Servizi igienici
Ogni casa deve essere fornita di servizio igienico che a mezzo di condotti impermeabili, sbocchi negli impianti tecnologici previsti dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della Delibera C.M. 04/02/77, nel rispetto delle aree di salvaguardia di cui al DPR 236/88 (200 metri da opere o prese di acquedotti pubblici e privati): ove tecnicamente possibile è fatto obbligo l’allaccio alla pubblica fognatura.
TITOLO V°
Regime delle Acque
Art. 31
Libero deflusso delle acque
1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate, il regolare e libero deflusso delle acque piovane si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l’introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.
3. Per fossi e canali si intendono i corsi d’acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l’acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l’opera e ne beneficia. In conseguenza degli eventi atmosferici sempre più consistenti le manutenzioni degli accessi carrai con sostituzione delle tubazioni e in generale per interventi che riguardano la sostituzione di tubazioni posizionate su fossati in genere, è necessario posizionare una tubazione adeguata alle nuove esigenze che, in generale comportano una tubazione di più grandi dimensioni di quella esistente e comunque è preferibile utilizzare degli scatolari di dimensioni complessivamente maggiori.
5. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.
6. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l’acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
7. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l’Amministrazione Comunale provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.
8. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere espurgati quando sia necessario qualora sussista responsabilità degli stessi.
9. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l’esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.
10. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
11. E’ vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l’idoneità all’uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
12. Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l’Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l’utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..
Art. 32
Espurgo fossi lungo strade comunali
1. L’intervento di pulizia ed eventuale espurgo di fossi a servizio delle strade comunali, ossia delle opere che hanno lo scopo di regolamentare lo scolo delle acque della strada è di competenza comunale; qualora i lavori eseguiti vadano a diretto vantaggio del proprietario / conduttore del fondo limitrofo al fosso di scolo interessato, il Comune potrà chiedere la compartecipazione alle spese da sostenere, in misura proporzionale al vantaggio conseguito dal terzo interessato.
2. In ogni caso, il privato ha l’obbligo della pulizia e della regolare sagomatura della sezione e della sponda dei fossi sul proprio lato di proprietà.
Art. 33
Distanze per fossi, canali, alberi e siepi
1. Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti; tale distanza è misurata secondo il disposto dell’art. 891 C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui al comma 1 va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall’art. 3 del Codice della Strada; in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.
3. Per la distanza degli alberi dal confine, ai sensi dell’art. 892 del Codice Civile, si devono osservare le seguenti distanze:
• Tre metri per gli alberi di alto fusto.
• Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
• Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore a due metri e mezzo.
4. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
5. Le disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze, sono quelle fissate dal X.X. 0 maggio 1904, n. 368, in ogni caso deve essere considerata una fascia di rispetto di almeno 10 (dieci) metri dal sedime demaniale.
6. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all’esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a
completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all’interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall’articolo 892 del C.C.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, lungo il confine del demanio stradale, all’esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall’articolo 26, commi 7 e 8, del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; all’interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall’articolo 892 del C.C.
8. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi, i fossi e canali di scolo o di irrigazione.
Art. 34 Irrigazione
1. L’irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L’irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l’irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti che hanno l’onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
Art. 35 Terebrazione di Pozzi
1. Il proprietario di un fondo, previa autorizzazione del Genio Civile, può provvedere ad estrarre ed utilizzare, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla Legge, nonché le norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
2. Ai sensi dell’art. 93 del R.D. 1775/1933, è ritenuto uso domestico delle acque sotterranee l’irrigazione di orti e giardini a servizio del conduttore del fondo e della propria famiglia, nonché l’abbeveraggio del bestiame.
3. Nei periodi di siccità o comunque di scarsità delle risorse idriche, il Sindaco provvede con propria ordinanza alla regolamentazione dei prelievi, anche attraverso l’individuazione di orari di prelievo o di modalità di utilizzo delle risorse.
Art. 36 Scarico nei fossi
Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi adiacenti alle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
Art. 37
Recisioni di rami protesi e radici, presenza di foglie e manutenzione delle siepi
1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine della proprietà demaniale, impedendo la libera visuale. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di manenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
2. Quando per impeto di vento o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale, nei canali di scolo o di irrigazione alberi, rami d’albero o foglie da alberi piantati nei terreni privati, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulita la cunetta e i fossi da fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro provenienti da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normalità visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettono la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
Art. 38
Aratura dei terreni e rispetto distanza dalle strade
1. E’ vietato occupare le strade pubbliche con trattici o macchine agricole per l’effettuazione di manovre attinenti le attività agro-pastorali.
2. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare la regolare capezzagna per volgere l’aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi, e comunque mantenendo senza lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a mt. 1.50 quale misura minima di rispetto dal confine al fine che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale.
3. Le distanze di rispetto per l’aratura previste dal comma 2 per presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
Art. 39
Canali demaniali ed opere consortili
1. Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e il regolamento del Consorzio di Bonifica, comunque lasciando sgombera su entrambi i lati una fascia di metri 4.00 per il passaggio dei mezzi addetti al controllo ed alle manutenzioni.
2. Per tutti i corsi d’acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di m 10 da ambo i lati. Ogni opera all’interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell’Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).
TITOLO VI°
Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all’ agricoltura
Art. 40
Difesa contro le malattie delle piante e obblighi nella difesa fotoiatrica
Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
a) nell’evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all’agricoltura, l’autorità comunale, d’intesa con i competenti Uffici regionali e/o provinciali per l’agricoltura e con l’Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con X.X. 00 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con X.X. 0 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al competente Ufficio regionale e/o provinciale per l’agricoltura o all’Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo indicati;
c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non si potrà trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico competente per il territorio;
d) è fatto obbligo dell’esecuzione degli interventi di difesa o dell’adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.
Art. 41
Difesa contro i parassiti delle piante
I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:
a. Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
- il cancro colorato del platano;
- la processionaria del pino.
b. Xxxxx consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
- il bruco americano;
- il cancro del cipresso;
- la grafiosi dell’olmo.
Art. 42
Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante
1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:
a. Vendita di piante e sementi
I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica;
b. Trattamenti fito-sanitari
L’uso di prodotti fito-sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione: il simbolo di pericolo di morte, tossicità e nocività (Croce di S. Xxxxxx), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l’Agricoltura.
2. E’ prescritto inoltre l’impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all’ambiente e a terzi.
3. E’ imposta in ogni caso l’osservanza delle regole di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento.
Art. 43
Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d’acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati. In tutti gli allevamenti di animali, nell’area di relativa pertinenza, nelle concimaie e nei cumuli si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente in materia. Pertanto le aziende devono predisporre all’inizio anno un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche, da annotare su apposito registro; sullo stesso registro devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati (i prodotti utilizzati e date e modalità di esecuzione), i prodotto impiegati e le dosi di impiego e di ogni prodotto dovrà essere conservata la scheda tecnica di sicurezza. Tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.
Art. 44 Disciplina dell’apicoltura
La disciplina dell’apicoltura è regolamentata dalla Legge 24.12.2004, n. 313 la quale riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. E’ considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
Art. 45
Denuncia delle malattie delle api – divieti
1. E’ fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, le malattie diffuse accertate o sospette (L.R. 18.04.1994, n. 23 art. 8/1).
2. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle culture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura ( L.R. 18.04.1994, n. 23 art. 9/4).
Art. 46
Distanze minime per gli apiari
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strada di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private, fatte salve tutte le altre indicazioni riportate dall’art. 896 bis del Codice Civile.
Art. 47
Uso di esche avvelenate
1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, quali rodonticidi, limacidi, ecc, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «esche avvelenate» o simile.
2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l’igiene degli alimenti per l’uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.
Art. 48 Danni da deriva
Nell’eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.
Art. 49
Diserbante o dissecante sulle ripe stradali e dei fossi
Lungo le ripe stradali e dei fossi pubblici / privati, è vietato l’utilizzo di prodotti per diserbo- dissecante.
TITOLO VII°
Malattie del Bestiame
Art. 50
Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, di seguito U.L.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l’obbligo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d’acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’U.L.S.S..
Art. 51 Smaltimento di animali morti
1. L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, o di specifiche norme di Polizia Veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.
3 Lo smaltimento di animali morti deve avvenire di norma mediante invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE e successive modifiche.
4 In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforma parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. competente può acconsentire l’interramento degli animali morti.
Art. 52 Obbligo di denuncia
I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità e successive modifiche.
Art. 53
Igiene degli animali nelle stalle
1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
3. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.
TITOLO VIII°
Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui
Art. 54
Colture Agrarie – Limitazioni
1. Ciascun proprietario di terreni potrà svolgere l’attività senza creare pericolo od incomodo per i vicini e nell’osservanza delle norme di legge previste per speciali culture.
2. Qualora si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti riguardanti gli allevamenti di bestiame e le colture agrarie.
Art. 55 Accensione di fuochi
1. E’ vietato in tutto il territorio comunale accendere fuochi per incenerire materiali di produzione e provenienza industriale, artigianale, sanitaria ed agricola.
2. E’ vietato bruciare ogni tipo di rifiuto, di origine urbana, industriale e agricola, comprese ramaglie, stoppie, trinciature di vite, ecc. e materiali secchi e ingombranti.
Art. 56
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo
1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla- osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell’evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l’organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.
2. E’ fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.
TITOLO IX°
GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Art. 57
Definizione di liquami zootecnici
1. Si definisce liquame zootecnico l’effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall’attività di allevamento:
a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fine di stoccaggio;
b) i liquidi di sgrondo percolati da cumuli di letame;
c) le frazione non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento degli effluenti zootecnici;
d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
Art. 58
Norme per l’utilizzazione agronomica effluenti di allevamento e delle acque reflue
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, liquami …., e delle acque reflue aziendali è soggetta alle norme e alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e della Provincia e in particolare del DM 07.04.2006, dell’allegato A alla DGR n. 2495/2006 per i criteri generali, e dell’allegato A alla DGR n. 1150/2011, pertanto è ammessa l’utilizzazione sul suolo d’uso agricolo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità e limiti imposti con la regolamentazione nazionale e regionale (D.M. 7 aprile 2006 e D.G.R.V. n. 2495 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e D.G.R. V. 2439 del 2007).
2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente;
c) delle colture pratiche e loro fase vegetativa.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle processioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione bel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
c) la massima efficienza agronomica nell’utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) l’uniformità di applicazione degli effluenti;
e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
Art. 59
Caratterizzazione costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sotto vento, che distino almeno 25 mt dalle abitazione di terzi ed ad almeno 50 mt da pozzi per prelievo di acqua non potabile e per cisterne di acqua potabile, ed ad almeno 200 mt per pozzi con prelievo di acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. Che devono essere comunque protetti e provvisti di adeguati parapetti.
Art. 60
Definizioni di effluenti di allevamenti palabili
Si definisco effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sottoforma di prodotto trasformato in grado se, disposti in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica mantenuta (letame, pollina e stallatico.
Art. 61
Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate da idoneo cordolo perimetrale e da adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con le modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
Art. 62
Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
1. Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di prodotto, anche involontaria, lungo il percorso e a minimizzare l’immissione di odori molesti.
2. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente le informazioni previste dall’art. 19 della DGRV n. 2495/2006 e tale documentazione deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
Art. 63 Accumulo temporaneo
L’accumulo temporaneo di stallatico e letame, e dei reflui sia palabili che non palabili, esterni ai locali di allevamento e diversi dalla concimaia, da realizzare ai fini del successivo smaltimento in loco sul suolo ad uso agricolo, deve essere adeguato in conformità a quanto disposto dalla
D.G.R.V. n. 2495 del 07/08/2006 e della D.G.R.V. n. 1150 del 26/07/2011. Inoltre, nel formare l’accumulo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
Art. 64
Divieti e limiti per l’accumulo e lo spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
Oltre a quanto riportato nell’art. 4 D.G.R. n. 2495/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, è inoltre vietato nelle seguenti situazioni:
a) la domenica, nei giorni festivi e durante le feste paesane;
b) nell’area di rispetto delle singole abitazioni ed edifici pubblici con raggio di mt 30, con possibile riduzione del raggio previo assenso scritto di tutti gli interessati;
c) nell’area di rispetto dagli edifici di culto con raggio di mt 100;
d) nell’area di rispetto dagli impianti sportivi, aree a verde pubblico attrezzato mt 50;
e) nelle aree di cave non ripristinate all’uso agricolo, fascia di rispetto di raggio pari a mt 20;
f) nei giorni di pioggia e sui terreni allagati, saturi d’acqua o ghiacciati;
g) presso i corsi d’acqua, fascia di rispetto di mt 10 per lato;
h) presso i canali in terra incassati, fascia di rispetto di mt 10 per lato;
i) zone A, B, C, e D a norma del P.R.G./P.A.T. con fascia di rispetto di mt 50 dal limite di inizio;
l) presso la viabilità statale, provinciale e comunale, fascia di rispetto mt 10 per lato;
m) nel periodo dal 10 luglio al 15 settembre.
TITOLO X°
Sanzioni
Art 65
Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio, quando incorrono gli estremi di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’esecuzione d’ufficio è a spese degli interessati.
Art 66 Sanzioni
1. Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La polizia locale e gli altri organi di vigilanza, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati a far rispettare il presente regolamento.
2. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 689/1981 possono stabiliti importi diversi per le sanzioni alle violazioni di cui al presente regolamento.
3. Per l’accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO XI°
Norme Finali
Art. 67 Norme abrogate
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, si intende integralmente abrogati: il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05 settembre 1960 e il regolamento “Norme per lo spandimento dei liquami, dei letami zootecnici e di altri materiali a prevalente matrice organica e misure contro la proliferazione delle mosche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 28.05.2004.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono altresì abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti, esplicitamente i implicitamente.
Art. 68
Entrata in vigore del regolamento
Ai sensi dell’art. 75 dello Statuto Comunale il presente Regolamento entra in vigore subordinatamente ai seguenti adempimenti:
▪ approvazione in Consiglio Comunale;
▪ ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.