Triennio 2021-2023
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO PREINTESA PER Il CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO
AREA DELLA DIRIGENZA
Triennio 2021-2023
Oggi, 21/10/2021, presso la sede della Camera di commercio di Treviso - Belluno si sono incontrati i Signori:
per la parte pubblica
dr. XXXXXX XXXXXX – Segretario Generale e Presidente della Delegazione trattante
per la parte sindacale:
- Dr. Xxxxxxxx DI PACE - DIREL
- Dr. Xxxxx XXXXXX - DIREL
- Dr. Xxxxxx XXX XXXXX - XXXXX
per la sottoscrizione della PREINTESAdelContratto collettivo decentrato integrativo - triennio 2021-2023 - predisposto ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dirigenziale dell’Area “Funzioni locali”.
Preintesa CDI Area Dirigenza – CCIAA di Treviso – Belluno – 00/00/0000
XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXX
PREINTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA
Triennio 2021-2023
Quadro di riferimento
Con deliberazione n. 173 del 3.12.2020 la Giunta camerale deliberava di ricondurre a
n. 3 le posizioni dirigenziali dell’Ente. A fronte del Decreto Ministeriale MISE del 16/2/2018 che prevedeva un organico dirigenziale di n. 4 unità, nella Camera di Commercio di Treviso- Belluno erano in servizio di fatto n. 3 dirigenti, mentre il 4° dirigente risultava in aspettativa non retribuita presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal 2015 - in data antecedente all’accorpamento tra la ex CCIAA di Treviso e la ex CCIAA di Belluno - e successivamente immessa in ruolo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di settembre 2020.
Nel quadro così definito, con successivo provvedimento n. 8 del 29 gennaio 2021, la Giunta camerale ha riassunto gli sviluppi dell’assetto organizzativo dell’Ente dalla costituzione della Camera accorpata ad oggi e, tenendo conto delle disposizioni ministeriali che prevedevano n. 4 dirigenti, ha confermato la decisione dell’Ente di contenere il numero complessivo della dirigenza e di privilegiare una Organizzazione che responsabilizza maggiormente i funzionari con incarico di Posizione Organizzativa.
Con il citato provvedimento n. 8/2021 la Giunta pertanto, aggiorna e articola lo schema organizzativo dell’Ente in n. 3 Aree dirigenziali, quali strutture di massima dimensione e di vertice e ne attribuisce la direzione secondo lo schema che segue:
- Area 1 “Organizzazione e Servizi interni” – Dirigente dr. Xxxxxx Xxxxxx, anche Segretario Generale
- Area 2 “Servizi alle imprese” – Dirigente dr. Xxxxx X’Xxxxxxx, anche Conservatore del Registro delle Imprese
- Area 3 “Sviluppo delle imprese e promozione del territorio” – Dirigente dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, anche Vice Segretario Generale Vicario.
INDICE
Art. 1 – Campo di applicazione e durata (art. 8 CCNL 17.12.2020) Art. 2 – Relazioni sindacali
Art. 3 – Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57
Art. 4 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato Art. 5 – Retribuzione degli incarichi ad interim
Art. 6 – Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge
Art. 7 – Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 Art. 8 – Clausola di salvaguardia
Art. 9 – Welfare Integrativo
Art. 10 - Trattamento economico del dirigente in distacco sindacale Art. 11 – Interpretazione autentica
Art. 1 – Campo di applicazione e durata (art. 8 CCNL 17.12.2020)
1. Il presente contratto collettivo integrativo viene sottoscritto nel rispetto del modello di relazioni sindacali di cui all’art. 2 e dopo aver sostenuto – le fasi di informazione preventiva e di confronto, sulle materie previste. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso la Camera di commercio di Treviso – Bellunocon qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 01.01.2021 – 31.12.2023.
3. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che detti norme incompatibili.
4. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati.
Art. 2 – Sistema delle relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostiene la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica Amministrazione.
3. Per sottolineare il ruolo delle relazioni sindacali si condividono alcune regole per l’effettuazione delle riunioni:
- la convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni
- alla convocazione viene allegata la documentazione oggetto delle materie all’ordine del giorno
- le riunioni sono effettuate in presenza e, su richiesta di una delle parti, anche in modalità mista (in presenza e da remoto).
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- la partecipazione;
- la contrattazione integrativa.
5. La partecipazione. E’ finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Amministrazioni in materia di organizzazione, o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a finalizzate a garantire adeguati diritti, e si articola in:
Informazione. Deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti di cui al precedente comma, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare, ed esprimere osservazioni e proposte. La trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi avviene mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali delle predette XX.XX., almeno 7 gg. lavorativi antecedenti l’eventuale adozione dei relativi atti.
Confronto. Si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali firmatari del presente contratto degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, tra Amministrazione e soggetti sindacali si avvia il confronto se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione, e deve essere calendarizzato non prima di gg. 10 dalla trasmissione della proposta del documento su cui avviare il confronto e tale termine vale anche se la richiesta di confronto proviene dalle parti sindacali. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono oggetto di confronto le materie indicate all’ Art. 44 del CCNL F.L. 2016-2018
0.Xx contrattazione decentrata integrativa
E’ finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa tutte le materie previste all' articolo 45 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.
Art. 3 – Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57 del CCNL (art. 45, comma 1, lett. a) CCNL 17.12.2020)
( comma 3 dell’art. 57: “3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo).
1. L’assegnazione della retribuzione di posizione è definita in base alla specifica metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali adottata con delibera di Giunta n. 48 del 19/7/2016.
Tale Metodologia è stata predisposta sulla base del raffronto delle preesistenti metodologie di valutazione e classificazione delle posizioni dirigenziali dei due soppressi Enti camerali di Treviso e di Belluno (DG. n. 224 del 18.12.2015 della preesistente CCIAA di Treviso).
L’attuale Metodologia in uso è stata condivisa e validata - con nota prot. n. 5975 del 06.7.2016 - dall’OIV che esercita anche le funzioni previste dagli artt. 8 e 35 del D.P.R. 254/2005 in posizione di indipendenza rispetto all’Amministrazione, monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
2. Il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi della Camera di commercio di Treviso- Belluno, affidaalSegretario Generale l’attribuzione degli incarichi dirigenziali il quale si avvale di una specifica istruttoria nella quale vengono osservati, sulla base della natura e delle caratteristiche dei programmi da attuare, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
- le posizioni già ricoperte all’interno dell’amministrazione o presso altre amministrazioni;
- le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati prodotti;
- la competenza professionale e culturale in relazione all’incarico da ricoprire;
- la capacità di stabilire corrette relazioni con l’utenza, per posizioni che implicano tali relazioni;
- la capacità di gestire i cambiamenti organizzativi, le innovazioni e gli obiettivi;
- la capacità di coordinare e sviluppare le risorse umane assegnate in rapporto alle esigenze dell’organizzazione.
- i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati annualmente dagli organi competenti e le relative valutazioni.
3. Qualora vengano apportate modifiche organizzative che incidono solo su alcune posizioni dirigenziali con riferimento alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali interne ed esterne, senza modificare l’assetto strutturale complessivo, la Giunta – nell’ambito dei propri poteri e con i vincoli normativi, delle risorse del Fondo e di bilancio – procede alla pesatura della retribuzione di posizione esclusivamente con riferimento alle posizioni dirigenziali interessate in modo diretto dai cambiamenti organizzativi.
4. Il fondo di cui all’art. 57 del CCNL del 17.12.2020 è destinato per l’anno 2021: alla retribuzione di posizione per una quota complessiva del Fondo pari al 72% alla retribuzione di risultato per la quota del22%
Anno 2022:
alla retribuzione di posizione per una quota complessiva del Fondo pari al 72%
alla retribuzione di risultato per la quota del28%
5. La retribuzione di risultato è erogata previa valutazione positiva della performance individuale dei dirigenti e sulla base di quanto disposto dalla metodologia di valutazione
6. Ai sensi dell’art. 57, comma 3, del CCNL del 17.12.2020, in presenza di risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, vanno incrementate per il medesimo anno le somme utilizzabili per la corresponsione della retribuzione di risultato, anche oltre il valore delle somme destinate ai sensi del comma precedente.
Art. 4 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett. b) CCNL 17.12.2020)
1. L’attribuzione della retribuzione di risultato avviene annualmente sulla base delle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione del personale con qualifica dirigenziale che consegua un giudizio positivo.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Personale è stato adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 91 del 9/7/2019.
2. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigentiè collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva
b) al raggiungimento degli obiettivi di Performance
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi .
Art. 5 – Definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2 del CCNL in ragione dell’impegno richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art 58 del CCNL, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 45, comma 1, lett. c) CCNL 17.12.2020)
1. Gli incarichi ad interim, formalmente conferiti dall’Ente a seguito della temporanea vacanza a qualsiasi titolo di posti dirigenziali a tempo indeterminato o determinato, possono essere retribuiti tramite un incremento della retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione.
2. Il compenso di cui al comma precedente è pari al 30% della retribuzione di posizione annua prevista per il posto temporaneamente vacanteda oltre 30 giorni, rapportato all’effettiva durata dell’incarico.
3. Il compenso relativo agli incarichi ad interim è finanziato direttamente sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, a valere sulle risorse temporaneamente non utilizzate a titolo di retribuzione di posizione.
4. Le parti concordano che l’affidamento a un dirigente dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), non si considera aggiuntivo rispetto alle competenze e responsabilità definite per la posizione ed il ruolo, e non comporta l’incremento della relativa retribuzione di risultato.
Art. 6 – Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60 del CCNL,
nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17.12.2020)
1. Le modalità e i criteri relativi all’erogazione di compensi o incentivi, le cui norme istitutive ne prevedano l’assegnazione anche al personale di qualifica dirigenziale, vanno definiti in norme regolamentari o comunque organizzative dell’ente, nel rispetto delle relazioni sindacali se e in quanto previste.
2. Nel caso in cui il fondo di cui all’art. 57 del CCNL del 17.12.2020 sia integrato da somme derivanti dal principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art 60 del medesimo contratto, una quota dell’80% è riservata al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione di risultato. La somma residuale confluisce nella quota del fondo destinato alla retribuzione di risultato, esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti.
Art. 7 – Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 (art. 45, comma 1, lett. f) CCNL 17.12.2020)
1. Nell’ambito dei servizi pubblici da considerarsi essenziali ai sensi della legge 146/1990, in caso di sciopero è garantita esclusivamente la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
2. L’esercizio del diritto di sciopero, dei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati è regolato dalle norme in materia e in particolare dalla L. n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
I servizi minimi previsti in caso di sciopero sono:
a) rilascio certificati del Registro imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
b) deposito atti di immediata scadenza presso il Registro Imprese
c) documentazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA)
d) documentazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
e) deposito brevetti e marchi;
f) servizi dell'ufficio Stipendi limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento. Tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
3. I tre Dirigenti in organico sono esonerati dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 e secondo quanto previsto dal CCNL del 10.04.1996, secondo il principio di rotazione e con la garanzia di almeno 1 Dirigente in servizio.
Art. 8 – Criteri e risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 31 del CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett. g) CCNL 17.12.2020)
1. Al dirigente che sia destinatario di un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella in godimento, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca del precedente incarico, va riconosciuto un differenziale di retribuzione per il periodo e i valori previsti dall’art. 31, comma 3, del CCNL del 17.12.2020.
2. L’importo attribuito a titolo di differenziale è tale da garantire che il valore complessivo iniziale della retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia pari al 100%della retribuzione di posizione connessa al precedente incarico, solo nel caso in cui il precedente incarico sia stato revocato a seguito di processi di riorganizzazione dell’Ente. Tale importo è riconosciuto fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi il valore originariamente attribuito si riduce di un terzo il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo.
3. La quota di retribuzione di posizione che eccede il valore per così dire ordinario per l’incarico assegnato ai sensi del presente articolo trova comunque finanziamento nel fondo di cui all’art. 57 del CCNL del 17.12.2020, con prioritaria copertura tramite (tenuto conto della temporaneità della situazione in tal modo venutasi a determinare):
a. le somme resesi disponibili a seguito dei processi di riorganizzazione;
b. le somme destinate a retribuzione di posizione risultanti non utilizzate a fine anno;
c. le risorse eventualmente non utilizzate in anni precedenti;
d. qualora le somme di cui alle lett. a), b) e c) non risultino sufficienti, tramite riduzione delle somme destinate a retribuzione di risultato, fermo restando il rispetto del limite minimo di cui all’art. 57, comma 3, del CCNL del 17.12.2020;
La presente disciplina si applica solo per i dirigenti in possesso di un incarico pluriennale coinvolti in mutamenti organizzativi che comportino una riduzione della retribuzione di posizione e solo fino alla data di scadenza dell’incarico ricoperto al momento della variazione organizzativa e riduzione retributiva; non si applica pertanto nel caso di affidamento ai dirigenti di nuovi incarichi da parte del Segretario generale.
Art. 9 - Welfare integrativo
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di rivalutare l’applicazione dell’istituto del welfare alla dirigenza entro 6 mesi dalla definitiva sottoscrizione del presente CCDI, una volta effettuati i dovuti approfondimenti sulla materia.
Art. 10 - Trattamento economico del dirigente in distacco sindacale (art. 45, comma 1, lett. i) CCNL 17.12.2020)
1. L’elemento di garanzia della retribuzione di cui all’art. 61, comma 1, lett. b), del CCNL del 17.12.2020 è quantificato nel 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede il distacco e corrisposte a carico del fondo di cui all’art. 57 del medesimo contratto, al netto di compensi per incarichi ad interim e di quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. La quota di cui al comma precedente erogata con carattere di fissità e periodicità mensile è definita nel 100% di detto elemento di garanzia.
Art. 11 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto collettivo integrativo si applica la disciplina prevista dall’art. 3, comma 6, del CCNL del 17.12.2020 e dall’art. 49 del d.lgs. 165/2001.
2. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.
3. Gli accordi di interpretazione autentica hanno effetto sulle controversie individuali aventi a oggetto le materie da essi regolate.
Firma alla PREINTESA CDI Area della Dirigenza 2021 - 2023 per la parte pubblica
dr. XXXXXX XXXXXX X.xx dr. Romano Tiozzo
Segretario Generale e Presidente della Delegazione trattante per la parte sindacale:
- Dr. Xxxxxxxx DI PACE - DIREL X.xx dr. Xxxxxxxx Di Pace
- Dr. Xxxxx XXXXXX - DIREL X.xx dr. Xxxxx Xxxxxx
- Dr. Xxxxxx XXX XXXXX – FEDIR X.xx dr. Xxxxxx Xxx Xxxxx