REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi del c. 2 art 45 D. I. 129 / 2018
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/05/2021 con delibera n. 135
Con l’avvento dell’autonomia, le Istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e, di conseguenza, la possibilità di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
L’art. 43 della Legge n. 449/97 dispone che, “al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni”.
L’art. 45, c. 2b, del D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica) stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.
Lo stesso D.I. precisa: “è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola”.
Vista la L. n. 59/1997, art. 21 Vista la L. n. 449/1997, art. 43 Visto il D.I. n. 129/2018 art. 45
CF 93018860150 - CM MIIC836006 - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
il Consiglio di Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di cui l’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Turbigo intende avvalersi, al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione
dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare contributi economici per
migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
ART. 1- DEFINIZIONE
Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo o marchio, a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente
scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d’Istituto.
La gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto viene regolata
mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
d) la durata del contratto e l’eventuale sua rinnovabilità;
e) il corrispettivo;
f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
g) le responsabilità e gli impegni reciproci;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
ART. 2 – OGGETTO
Possono essere oggetto di sponsorizzazione:
- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista)
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche ecc.
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati o con BES)
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione
ART. 3 – FORME DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici: lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente all’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.
- cessione gratuita di beni e/o servizi: le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.
- compartecipazione economica diretta: lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite.
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è, eventualmente, rinnovabile.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc…)
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario.
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Xxxxx.
ART.5 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONI
l’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Turbigo si riserva la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazione, quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere di eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi;
- messaggi o immagini che pubblicizzano cibo considerato malsano a causa del suo bassissimo valore nutrizionale e dell'elevato contenuto di grassi o zuccheri (junk food).
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
- recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
- avviso pubblico, sul Sito Web della Scuola, delle iniziative da sponsorizzare ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
In quest’ultimo caso, l’avviso deve contenere i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor
b) l’esatta determinazione dell’offerta per la pubblicità
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione
In ambedue i casi l’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, di
regola:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare
b) l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso o esplicitate negli incontri con il Dirigente Scolastico
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/81 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non corrispondenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale (o dei legali) rappresentante.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
ART. 7 – FACOLTA’ DI RECESSO
E’ prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine dell’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Turbigo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
ART. 8 - PRIVACY
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Turbigo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento, né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali, ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne
consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Turbigo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR del 2016. Titolare del trattamento è
l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti. Utilizzando il seguente link al sito istituzionale
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx è possibile visionare la Privacy Policy completa.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.