der öffentlichen Bauherren
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Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Guida alle assicurazioni nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto
Marzo 2020
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
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Indice
1. Scopo della guida 3
2. Contesto 3
3. Coperture assicurative possibili 4
3.1 In generale 4
3.2 Copertura assicurativa per i pianificatori 7
3.3 Copertura assicurativa per l’appaltatore 8
3.4 Garanzia di costruzione 9
3.5 Copertura assicurativa per il committente 9
4. Raccomandazioni relative alla copertura assicurativa dei pianificatori e degli appaltatori 11
4.1 Analisi dei rischi specifici al progetto 11
4.2 Evitare lacune nella copertura 12
Abbreviazioni
CO | Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220) |
LCA | Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (legge sul contratto d’assicurazione, LCA; RS 221.229.1) |
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1. Scopo della guida
La presente guida intende illustrare ai committenti pubblici le coperture assicurative che possono aspettarsi dalle parti con cui concludono contratti per le prestazioni del mandatario o contratti di appalto.
La guida si rivolge principalmente alle persone coinvolte in grandi progetti di costru- zione di valore pari o superiore a 20 milioni di franchi. I principi ivi contenuti valgono però naturalmente anche per le PMI e i cantieri più piccoli.
2. Contesto
Dato che oggigiorno le persone coinvolte nei progetti di costruzione sono sempre più sotto pressione, sia in termini di tempo che di costi, i casi di sinistro e di responsabilità civile tendono ad aumentare. Ciò rende ancora più importante prendere le giuste de- cisioni quando si sceglie il contenuto e la copertura dell’assicurazione.
In caso di danni, tanto il committente pubblico quanto i suoi partner hanno un grande interesse a raggiungere soluzioni consensuali. Spesso la copertura assicurativa è an- che l’unica soluzione rilevante per garantire la copertura dei danni in caso di sinistro. Per questo motivo è importante determinare consapevolmente somme assicurate cor- rette.
È essenziale che tutti i committenti sappiano che gli appaltatori o i pianificatori (man- datari nel relativo contratto) non stipulano separatamente assicurazioni di responsa- bilità civile per ogni commessa (per le eccezioni cfr. n. 3.1 titoli marginali «Partecipa- zione a comunità di lavoro» e «Assicurazione di progetti in caso di comunità di piani- ficatori»). Gli appaltatori o i pianificatori concludono piuttosto con il proprio assicura- tore una polizza di durata pluriennale, che durante questo periodo corrisponde o do- vrebbe corrispondere sempre alla loro esposizione totale al rischio di responsabilità civile (cosa che purtroppo non sempre avviene).
Per legge la responsabilità è illimitata in termini di importo, mentre è previsto un limite massimo per le coperture assicurative. È quindi importante che la somma assicurata scelta sia sufficientemente elevata in modo da garantire che il rischio di responsabilità finanziaria personale sia sempre sostenibile.
Tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere assicurati in funzione dei loro rischi di responsabilità civile legale per il relativo progetto. Sussistono tuttavia diffe- renze sostanziali tra l’assicurazione del pianificatore e quella dell’appaltatore. L’appal- tatore deve fornire al committente un’opera priva di difetti e risponde di qualunque difetto da lui causato. Questa responsabilità corrisponde al suo rischio imprenditoriale e non è compresa nell’assicurazione di responsabilità civile, bensì nella garanzia di costruzione (cfr. n. 3.4). Per contro, il pianificatore è tenuto soltanto all’esecuzione accurata del suo mandato e non alla consegna dell’opera. Nel caso in cui un difetto dell’opera sia imputabile a colpa del pianificatore, le conseguenti pretese di risarci- mento dei danni possono essere adeguatamente assicurate come danni alle costru- zioni.
Introduzione
Destinatari
Aumento dei casi di responsabilità civile
Copertura conforme ai rischi
Durata
Responsabilità e copertura
Ripartizione dei rischi
Assicurazioni di progetti
Copertura assicurativa limitata alle
responsabilità legali
Assicurazioni di progetti
Assicurazioni non legate a un progetto specifico
Sottolimite: principio
Per quanto concerne l’interazione tra le assicurazioni di progetti – in particolare la cosiddetta assicurazione globale per i cantieri – e le assicurazioni di base (assicura- zioni annuali) si rimanda al numero 3.1.
3. Coperture assicurative possibili
3.1 In generale
Nella redazione dei contratti si deve tener presente che le polizze assicurative si rife- riscono generalmente alle responsabilità legali. Ulteriori pretese basate su una re- sponsabilità assunta contrattualmente e che va oltre le prescrizioni legali, come ad esempio le pene convenzionali, non sono generalmente coperte dall’assicurazione di responsabilità civile.
La copertura assicurativa contiene solitamente i seguenti elementi:
• copertura di base per danni alle persone e danni materiali (compresi i possibili danni patrimoniali conseguenti). Copre i danni che sono stati arrecati a terzi (esclusi però i danni subiti dallo stipulante);
• coperture complementari per rischi esclusi dalla copertura di base, ad esempio le pretese di risarcimento per mancato utilizzo non coperte dall’assicurazione (di base) di responsabilità civile aziendale stipulata dall’appaltatore, i costi di mon- taggio e smontaggio, i danni a cose lavorate o in custodia o i danni meramente patrimoniali;
• protezione giuridica (nei procedimenti civili e penali).
Solitamente la somma assicurata (compresi i sottolimiti per le coperture complemen- tari) è a disposizione degli assicurati una sola volta. Le assicurazioni di progetti sono spesso concepite come di una garanzia unica, ciò significa che la somma assicurata è versata una sola volta per progetto assicurato. A seconda degli accordi indivi- duali, in alcuni casi è possibile che la somma assicurata sia versata più volte.
Nel caso delle assicurazioni che non sono legate a un progetto specifico di norma la somma assicurata viene versata una volta all’anno per tutti i sinistri notifi- cati in relazione alla totalità dei progetti dell’assicurato. Dal momento che po- trebbe esaurirsi prima che si verifichi un ulteriore danno, la somma assicurata dal part- ner contrattuale dovrebbe essere abbastanza alta. Un certo grado di protezione è of- ferto anche dalla «doppia garanzia», che consiste nel versamento della somma assi- curata due volte all’anno, ma una sola volta per sinistro. Se nello stesso anno (assi- curativo) si verificano due sinistri e la (prima) somma assicurata è stata esaurita per il primo sinistro, tale garanzia fa sì che per il secondo sia ancora disponibile la (seconda) somma assicurata.
Il sottolimite è una parte della somma assicurata per uno specifico rischio parziale incluso nell’assicurazione. Ad esempio, la somma assicurata per i danni alle costru- zioni nell’assicurazione di responsabilità civile professionale del pianificatore è spesso concepita come sottolimite della somma coperta dall’assicurazione di base (cfr.
n. 3.2.1). Se, ad esempio, per la copertura di base è convenuta una somma di 10 mi- lioni di franchi e per il rischio parziale un sottolimite di 2 milioni di franchi, per tale rischio è disponibile una somma assicurata di 2 milioni di franchi al massimo e per la
totalità dei danni (ovvero compreso il rischio parziale) di 10 milioni di franchi al mas- simo.
In linea di principio i sottolimiti sono previsti per le coperture complementari, ossia per assicurare un rischio che normalmente non sarebbe coperto dall’assicurazione di base. Talvolta i rischi coperti dall’assicurazione di base sono talmente specifici ed elevati che gli assicuratori li escludono da tale assicurazione per motivi attuariali e li assicurano nell’ambito di una copertura complementare a una tariffa speciale. Per il pianificatore o l’appaltatore la presunta copertura complementare costituisce in realtà una limitazione della copertura. Un errore frequente che si commette nel confron- tare diverse condizioni di assicurazione (ad es. anche nelle procedure di aggiudica- zione) consiste nel considerare tutti i sottolimiti, senza un’opportuna differenziazione, una copertura complementare vantaggiosa per l’assicurato, sebbene in ultima analisi una parte dei sottolimiti rappresenti di fatto una limitazione della copertura.
Ciascun stipulante deve valutare attentamente quali coperture complementari (con sottolimiti) gli offriranno dei vantaggi soggettivi (ad es. la copertura delle spese soste- nute per avvertire i clienti del richiamo di un prodotto da parte di un ufficio di pianifica- tori). Le coperture complementari inutili spesso gonfiano la copertura assicurativa oltre il necessario, ovvero fanno sembrare la copertura assicurativa solo apparentemente più completa rispetto ad altre offerte assicurative. Alcune coperture complementari sono invece fondamentali (ad es. la copertura per i danni alle costruzioni di un ufficio di pianificatori, cfr. n. 3.2.1).
In caso di violazione degli obblighi da parte dell’assicurato, come la notifica tardiva di un danno o un comportamento di grave negligenza che comporta la riduzione delle prestazioni, potrebbero risultare lacune nella copertura.
Quando si cambia assicurazione è importante verificare che non vi siano lacune nella copertura. Pur mirando a una soluzione di continuità tra l’entrata in vigore della nuova polizza e la scadenza della precedente, possono comunque verificarsi lacune nella copertura assicurativa a causa dell’applicazione di principi differenti per tale copertura. In particolare, le assicurazioni scelgono di basarsi sui seguenti principi:
• generalmente sul verificarsi del danno. L’assicurazione copre soltanto i danni che si verificano durante il periodo assicurativo;
• piuttosto raramente sulla rivendicazione della pretesa. L’assicurazione copre soltanto i danni che la persona danneggiata dall’assicurato fa valere durante il periodo assicurativo;
• sulla causalità. L’assicurazione copre soltanto i danni la cui causa si verifica durante il periodo assicurativo. Oggigiorno i contratti basati sul principio di cau- salità sono rari e non vengono più proposti sul mercato.
I contratti svizzeri che si basano sul principio del verificarsi del danno o della rivendi- cazione della pretesa coprono generalmente il cosiddetto «rischio precedente», ossia i danni non a conoscenza dell’assicurato che sono stati causati o si sono verifi- cati prima dell’entrata in vigore della polizza. In tal modo si evitano possibili lacune nella copertura. Questi contratti contengono di norma anche una clausola di sussidia- rietà, secondo cui la nuova assicurazione è considerata una copertura complementare a un’eventuale copertura esistente dell’assicuratore precedente. Se un (vecchio) con-
Sottolimite: copertura complementare o limitazione della copertura
Importanza delle coperture complementari
Lacune nella copertura in caso di violazione degli obblighi
Xxxxxx nella copertura a seguito del cambio di assicurazione
Partecipazione a comunità di lavoro
Assicurazioni di progetti in caso di comunità di pianificatori
Doppia copertura
tratto basato sul principio di causalità viene sostituito da un contratto basato sul prin- cipio del verificarsi del danno o della rivendicazione della pretesa, non vi è alcuna lacuna.
I danni provocati da pianificatori e appaltatori facenti parte di una comunità di lavoro non sempre sono assicurati. Gli assicuratori escludono esplicitamente nelle loro con- dizioni generali le pretese di risarcimento legate all’esecuzione di lavori nell’ambito di una comunità di lavoro. Se però l’assicurazione di base prevede una siffatta copertura, il danno è solitamente coperto in proporzione alla quota percentuale detenuta nella comunità di lavoro e non secondo i principi della responsabilità solidale. Per raggiungere il grado di copertura desiderato, occorre concludere un accordo par- ticolare o stipulare un’assicurazione di progetti separata.
In caso di progetti complessi, indipendentemente dalle loro dimensioni, la comunità di pianificatori dovrebbe stipulare un’assicurazione di progetti separata, in particolare se le prestazioni dei singoli membri non possono essere distinte chiaramente le une dalle altre. Senza accordi particolari, la copertura dell’assicurazione di progetti si protrae generalmente per 5 anni dal collaudo dell’opera. Alcune assicurazioni offrono inoltre la possibilità di prolungare questo termine fino a 10 anni.
Oltre alla durata, occorre verificare esattamente la frequenza con la quale viene ver- sata in un dato periodo la somma assicurata. È opportuno ricordare che solitamente le somme delle assicurazioni di progetti vengono versate una sola volta per il periodo assicurativo o la durata del progetto.
La conclusione di un’assicurazione di progetti comporta il rischio di doppie coperture, come accade nel caso delle assicurazioni globali per i cantieri. Fondamentalmente le doppie coperture non sono auspicate né necessarie. L’affermazione isolata e genera- lizzata secondo cui l’assicurato avrebbe il diritto di sospendere la sua polizza di base o di non comunicare all’assicuratore di base la somma dello stipendio, della cifra d’af- fari o dell’onorario è falsa.
In linea di principio, gli stipulanti stessi o i loro intermediari/consulenti assicurativi sono responsabili del corretto coordinamento delle coperture di polizze diverse. In conside- razione delle evidenti questioni giuridiche e pratiche legate alla copertura globale di responsabilità civile nelle polizze di cantiere e per evitare conflitti d’interesse, lacune nella copertura e doppie coperture, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni racco- manda ad esempio quanto segue:
1. nelle polizze di cantiere occorre prediligere un’assicurazione integrativa (ovvero la polizza di cantiere fornisce soltanto una copertura sussidiaria all’assicurazione di base dell’appaltatore) oppure introdurre una clausola di sussidiarietà chiara;
2. i partner di distribuzione dovrebbero informare adeguatamente gli stipulanti e gli assicurati sui problemi legati alle assicurazioni globali;
3. quando si propongono polizze di cantiere sotto forma di assicurazioni globali è consigliabile non sono segnalarlo allo stipulante o all’intermediario, ma anche in- formare dettagliatamente i coassicurati riguardo al tipo e alla portata della polizza di cantiere. Il coordinamento delle coperture va effettuato preferibilmente d’intesa con il rispettivo assicuratore di base.
In occasione della conclusione del contratto, si raccomanda agli stipulanti di contattare le loro assicurazioni, disciplinare in modo chiaro le competenze riguardanti il progetto previsto e comunicare alle assicurazioni l’esistenza di un’assicurazione globale.
3.2 Copertura assicurativa per i pianificatori
3.2.1 Coperture assicurative usuali
I pianificatori concludono un’assicurazione di responsabilità civile professionale che contiene una copertura complementare specifica, ovvero la copertura dei danni alle costruzioni.
L’assicurazione di base garantisce una copertura per le pretese di risarcimento dei danni materiali e alle persone, come pure dei danni patrimoniali conseguenti. La somma assicurata varia generalmente tra i 5 e i 10 milioni di franchi, importo da cui bisogna dedurre la franchigia convenuta. La copertura offerta dalle singole assicura- zioni può differire. Per assicurare somme molto elevate si può ricorrere a una o più assicurazioni (coassicurazione).
Questa importante assicurazione complementare copre i danni a costruzioni e a im- pianti nonché i difetti di questi ultimi dovuti a errori di progettazione o a errori da parte della direzione dei lavori. La somma assicurata si situa generalmente tra 0,5 e 5,0 mi- lioni di franchi; può però raggiungere anche i 15 milioni di franchi, ad esempio in caso di assicurazioni per grandi progetti o assicurazioni collettive. Nel determinare l’am- montare della somma assicurata occorre considerare che questa è generalmente con- cepita come sottolimite della somma della copertura di base. Pertanto, la somma as- sicurata convenuta per l’assicurazione complementare è compresa in quella dell’assi- curazione di base e non viene versata in aggiunta a quest’ultima. Se, ad esempio, per la copertura di base è convenuta una somma di 10 milioni di franchi e per quella com- plementare un sottolimite di 2 milioni di franchi, per la totalità dei danni è quindi dispo- nibile una somma assicurata massima di 10 milioni di franchi. Inoltre, la copertura complementare prevede solitamente una franchigia nettamente più elevata di quella della copertura di base.
A seconda dell’assicurazione sono coperti anche i danni meramente patrimoniali. Quest’assicurazione complementare non copre le pretese di risarcimento per danni alle persone o materiali né per danni alle costruzioni o agli impianti, bensì le pretese di risarcimento del committente nei confronti del pianificatore per un danno patrimo- niale dovuto, ad esempio, alla mancata presentazione di una richiesta di sussidio o a una pianificazione economicamente svantaggiosa. La somma assicurata convenuta è un sottolimite separato oppure è combinata con il sottolimite della copertura dei danni alle costruzioni. Pertanto, la somma assicurata convenuta per l’assicurazione comple- mentare è compresa in quella dell’assicurazione di base e non viene versata in ag- giunta a quest’ultima.
Nel determinare l’ammontare della somma assicurata complessiva si devono consi- derare i possibili danni alle persone e materiali nonché i danni alle costruzioni e agli impianti.
Solitamente né l’assicurazione di base né la copertura dei danni alle costruzioni con- tengono un’assicurazione della protezione giuridica nei procedimenti penali. Una si- mile assicurazione è consigliata in vista del rischio di possibili procedimenti, in parti- colare in caso di danni alle persone. La copertura proposta abitualmente sul mercato assicurativo è di almeno 250 000 franchi.
Assicurazione di responsabilità civile professionale con copertura dei danni alle costruzioni
Copertura di base
Copertura dei danni alle costruzioni
Copertura per danni meramente patrimoniali
Fissazione della somma assicurata
Protezione giuridica nei procedimenti penali
Rischi legati ai danni alle costruzioni
Esempi
Responsabilità civile aziendale
Assicurazioni complementari
Assicurazione della protezione giuridica
Somma assicurata
3.2.2 Particolarità per i pianificatori che assumono la funzione di appaltatore totale o generale
Se un pianificatore assume la funzione di appaltatore totale o generale, l’assicurazione che ha concluso contro i danni alle costruzioni copre di norma soltanto i danni a co- struzioni e impianti nonché i difetti di questi ultimi imputabili a piani, calcoli o misura- zioni errati, documentati per iscritto. Tuttavia, i prodotti assicurativi più recenti garan- tiscono anche una copertura per i danni dovuti a errori nell’esercizio dell’attività di direzione dei lavori, a condizione che la loro causa possa essere comprovata me- diante istruzioni scritte del pianificatore o del direttore dei lavori responsabile.
3.2.3 Esclusioni frequenti dalla copertura
Dalla copertura sono spesso esclusi in particolare:
• i danni dovuti a movimenti del terreno, a condizione che siano state effettuate analisi del suolo adeguate;
• il superamento dei preventivi (dei costi);
• il mancato rispetto dei termini;
• il controllo lacunoso delle liquidazioni finali.
3.3 Copertura assicurativa per l’appaltatore
3.3.1 Coperture assicurative usuali
Gli appaltatori non hanno un’assicurazione di responsabilità civile professionale bensì un’assicurazione di responsabilità civile aziendale. La copertura di base tutela l’appal- tatore contro le pretese di risarcimento per danni alle persone e danni materiali (com- presi i danni patrimoniali conseguenti) avanzate in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile.
Le assicurazioni complementari permettono di assicurare anche altri rischi ragionevoli, ad esempio quelli legati ai costi per l’accertamento e l’eliminazione di danni materiali o i danni patrimoniali dovuti a incidenti nei lavori di costruzione. Queste assicurazioni sono combinate in base alle esigenze dell’appaltatore.
L’assicurazione di responsabilità civile aziendale spesso contiene già una copertura per la protezione giuridica nei procedimenti penali, perlopiù con un sottolimite mas- simo di 250 000 franchi.
La somma assicurata dell’assicurazione di responsabilità civile aziendale viene solita- mente fissata in base alle esigenze specifiche dell’impresa. Si raccomanda una co- pertura compresa tra i 5 e i 20 milioni di franchi per le piccole imprese e tra i 10 e i 50 milioni di franchi per le grandi imprese.
3.3.2 Particolarità per le imprese che assumono la funzione di appaltatore totale o generale
I lavori eseguiti in qualità di appaltatore totale o generale vengono di regola assicurati solo mediante accordi particolari previsti nel contratto.
La responsabilità legale dell’appaltatore totale o generale per i danni causati da su- bappaltatori è coperta dall’assicurazione di responsabilità civile aziendale dell’appal- tatore totale o generale. Occorre precisare, tuttavia, che sono comunque escluse dalla copertura le pretese di risarcimento per danni all’opera o a parti dell’opera nonché per difetti dell’opera o di parti dell’opera che l’appaltatore ha fatto costruire in qualità di appaltatore totale o generale (ovvero indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati eseguiti dall’appaltatore stesso o dal subappaltatore). Inoltre, la responsabilità personale dei subappaltatori (in particolare la loro responsabilità nei confronti dell’ap- paltatore totale o generale) non è coperta dall’assicurazione di responsabilità civile aziendale dell’appaltatore totale o generale.
3.4 Garanzia di costruzione
Si veda la «Guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le pre- stazioni d’opera».
3.5 Copertura assicurativa per il committente
Ai fini di una ripartizione equa dei rischi, è importante che anche il committente sia assicurato adeguatamente contro i rischi a cui è esposto. In virtù di diverse disposi- zioni legali (ad es. quelle relative alla proprietà fondiaria e/o alla proprietà dell’opera) il committente deve rispondere – spesso anche in assenza di colpa – dei danni causati a terzi dall’opera o dalle persone che vi lavorano. Si raccomanda pertanto di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile del committente e inoltre, d’intesa con i pianificatori e gli appaltatori, un’assicurazione per i lavori di costruzione o, in de- terminate circostanze, persino un’assicurazione per i cantieri.
L’assicurazione di responsabilità civile del committente copre i danni materiali e alle persone in relazione alla demolizione, alla costruzione e alla trasformazione dell’opera oggetto del progetto di costruzione. I metodi di costruzione dichiarati costituiscono una base essenziale per l’elaborazione del contratto. Qualsiasi modifica di questi metodi deve essere comunicata tempestivamente all’assicurazione. Diversamente, in deter- minate circostanze vi è il rischio che la copertura possa essere rifiutata in caso di sinistro.
L’assicurazione per i lavori di costruzione è un’assicurazione generalmente stipulata dal committente per una singola opera, con la quale sono coperti i danni causati da incidenti durante i lavori di costruzione, e la cui estensione è definita in funzione dei rischi specifici connessi a un determinato progetto. Dato che l’assicurazione è legata a una singola opera, la somma assicurata corrisponde al valore delle prestazioni edili, compresi tutti i relativi materiali ed elementi di costruzione. È generalmente concepita come una garanzia unica, ma talvolta può essere offerta come «garanzia multipla».
L’assicurazione per i lavori di costruzione copre numerosi costi in caso di sinistro, ad esempio quelli connessi ai danni materiali all’opera, i costi per vari lavori come quelli
Attività di appaltatore totale o generale
Garanzia di costruzione equivalente a una garanzia finanziaria
Ripartizione dei rischi
Responsabilità civile del committente
Assicurazione per i lavori di costruzione
Assicurazione per i cantieri
Partecipazione al premio da parte di pianificatori e appaltatori
di sgombero, recupero, movimento terra, demolizione e rifacimento nonché i costi per lo smaltimento delle macerie. Il contenuto della polizza deve essere convenuto in base al progetto specifico ed eventualmente coordinato con quello delle assicurazioni degli altri attori coinvolti. L’assicurazione per i lavori di costruzione può esercitare il diritto di regresso nei confronti del responsabile del danno se la causa è imputabile a colpa di una persona coinvolta nei lavori di costruzione.
L’assicurazione per i cantieri è un’assicurazione pensata per grandi progetti, che ri- guarda tutti gli attori coinvolti nei lavori di costruzione (committente, appaltatore, pia- nificatore e architetti) e copre i rischi convenuti. Viene stipulata dal committente o dall’appaltatore totale o generale. Di norma l’assicurazione per i cantieri comprende quanto segue:
• assicurazione per i lavori di costruzione;
• assicurazione di responsabilità civile del committente;
• assicurazione di responsabilità civile professionale del pianificatore;
• assicurazione di responsabilità civile aziendale dell’appaltatore;
• assicurazione contro gli infortuni dei visitatori.
L’assicurazione per i cantieri può assumere le forme illustrate di seguito.
• Assicurazione globale («ground-up»): il progetto è coperto integralmente da tutte le assicurazioni di base e complementari, indipendentemente dalle coper- ture esistenti degli attori coinvolti. Le polizze di base di questi ultimi possono essere sospese per il progetto in questione soltanto con il consenso dell’assicu- ratore.
Lo svantaggio di questa soluzione è rappresentato dall’eventualità di una doppia assicurazione, che può provocare un aumento dei premi e, per le persone che non sono parti contraenti, dall’impossibilità di esercitare un controllo sul contenuto del contratto. Per evitare quest’ultimo rischio, il committente pubblico dovrebbe essere una parte contraente.
• Assicurazione integrativa (a copertura dell’eccedenza): la copertura di base è a carico delle assicurazioni dei singoli attori coinvolti. L’assicurazione integrativa serve ad aumentare queste assicurazioni di una somma convenuta, a colmare eventuali lacune nella copertura di base e/o a proteggere dal rischio che il danno non sia incluso nell’assicurazione di base perché la somma assicurata è già stata interamente versata o perché l’assicurato in questione non ha una copertura di base.
Se stipula un’assicurazione per i lavori di costruzione o un’assicurazione per i cantieri, il committente può obbligare i pianificatori e gli appaltatori a farsi carico di una parte del premio. È tuttavia difficile trovare una soluzione equa per la ripartizione del premio. Al fine di garantire la parità di trattamento, si deve trovare una chiave di ripartizione che tenga conto della quota di ciascuno sul valore della commessa nonché dei rischi oggettivi e soggettivi, procedura che può richiedere calcoli complessi. Per questo mo- tivo si raccomanda di non richiedere una partecipazione eccessiva.
4. Raccomandazioni relative alla copertura assicurativa dei pianificatori e degli appaltatori
4.1 Analisi dei rischi specifici al progetto
In primo luogo si devono individuare i rischi specifici al progetto. La somma necessaria per la copertura dei rischi non dipende soltanto dal costo del progetto, bensì dall’intero profilo di rischio del cantiere. Il profilo di rischio dipende da una molteplicità di fattori come
• il numero delle persone che hanno accesso al cantiere;
• gli immobili e gli stabilimenti industriali confinanti;
• le difficoltà legate al terreno destinato alla costruzione;
• la complessità e la novità del progetto.
Nonostante pianificatori e appaltatori abbiano responsabilità in parte differenti, dal punto di vista delle cifre in gioco la loro responsabilità civile è pressoché equivalente. Di conseguenza anche le somme assicurate, malgrado i diversi piani assicurativi, do- vrebbero risultare identiche.
L’ammontare delle somme assicurate di un pianificatore o appaltatore si basa in primo luogo sul rischio che si verifichino danni alle persone o danni materiali. Nel caso di questi ultimi non si deve considerare soltanto il rischio di danni per il committente, bensì anche quello per i vicini e altri terzi.
L’ammontare della somma assicurata (sottolimite) per danni alle costruzioni di un pia- nificatore dovrebbe corrispondere al probabile rischio di danni, ovvero dovrebbe es- sere proporzionato alla parte del costo complessivo dell’opera interessata dalle pre- stazioni del pianificatore o dell’appaltatore (parte esposta al rischio del costo comples- sivo dell’opera).
Esempio
• Un pianificatore nella tecnica della costruzione dovrebbe disporre di una coper- tura assicurativa proporzionata ai costi degli impianti tecnici che intende installare e alla quota dei costi di costruzione delle altre parti dell’edificio indirettamente interessate dalle sue prestazioni.
Se non esiste una polizza specifica per il singolo progetto, la somma assicurata po- trebbe non essere sufficiente per eventuali altri casi di sinistro nello stesso anno. La somma assicurata dell’appaltatore o del pianificatore deve quindi essere considerata anche in relazione alla portata complessiva della loro attività. Per questo motivo, an- che per le piccole commesse, una somma assicurata d’importo esiguo è sufficiente soltanto se anche le altre attività dell’appaltatore in questione sono di portata piuttosto modesta o se la polizza prevede una doppia garanzia per un anno assicurativo.
Per progetti senza rischi particolari valgono i seguenti valori di riferimento:
Analisi dei rischi
Valori di riferimento
Pianificatore | Appaltatore | ||
Costo dell’opera | Danni alle persone e materiali | Danni alle costruzioni (sottolimite) | Danni alle persone e materiali |
fino a CHF 2 mio. | 5 mio. | 0,5 mio. | 5 mio. |
CHF 2-5 mio. | 5 mio. | 2 mio. | 5 mio. |
CHF 5-10 mio. | 10 mio. | 5 mio. | 10 mio. |
CHF 10-50 mio. | 20 mio. | 10. mio. | 20 mio. |
oltre CHF 50 mio. | 30 mio. | 15 mio. | 50 mio. |
Laddove non sia già disponibile, bisogna esaminare l’opportunità di stipulare un’assi- curazione della protezione giuridica nei procedimenti penali per un importo di almeno 250 000 franchi. |
Comunità di lavoro
Coordinamento delle assicurazioni
Copertura adeguata ai rischi
Esempio: assicurazione per i lavori di costruzione
Evitare riduzioni delle prestazioni
Disponibilità della somma assicurata
Se questi valori di riferimento non vengono raggiunti o nel caso di una particolare esposizione ai rischi, può essere opportuno stipulare un’assicurazione complemen- tare per un progetto specifico. In questo caso si dovrebbe prediligere un’assicurazione per i cantieri (assicurazione integrativa) con partecipazione al premio da parte del pia- nificatore e dell’appaltatore (vedi più sopra).
Nel caso delle comunità di lavoro e delle comunità di pianificatori, deve essere stipu- lata un’assicurazione basata sui principi della responsabilità solidale (in luogo della responsabilità proporzionale usuale) o un’assicurazione di progetti che preveda i valori indicati più sopra.
In presenza di grandi progetti complessi, il committente dovrebbe chiedersi se e come coordinare le assicurazioni di tutti gli attori coinvolti ai fini di una più rapida liquidazione dei sinistri. Se, in base a un’analisi dei rischi e malgrado i costi supplementari legati ai premi, il coordinamento delle assicurazioni si rivelasse opportuno, il committente po- trebbe stipulare un’assicurazione per i cantieri.
4.2 Evitare lacune nella copertura
Per ogni progetto si dovrebbe perseguire una copertura proporzionata ai rischi. Se dall’analisi dei rischi di un progetto dovessero emergere rischi particolari che non sono coperti, non lo sono sufficientemente o sono esclusi, si dovrebbe se possibile richie- dere un’assicurazione complementare adeguata a questi rischi oppure concludere un accordo corrispondente.
Se, ad esempio, vi sono elementi che indicano il rischio di movimenti del sottosuolo, il committente deve concludere preferibilmente un’assicurazione per i lavori di costru- zione. La copertura deve tenere conto del valore delle prestazioni edili, compresi i relativi materiali ed elementi di costruzione.
Il committente deve accettare unicamente polizze che non escludono la negligenza grave dello stipulante.
Si deve inoltre badare affinché la somma assicurata non sia messa a disposizione, come di regola, per ogni sinistro, ma sia versata nella sua totalità una sola volta in un anno assicurativo per tutti i progetti dell’assicurato.
Il fornitore delle prestazioni deve impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per la durata del progetto e nei successivi periodi di garanzia previsti dalla legge. Og- gigiorno le assicurazioni offrono talvolta la possibilità di convenire un periodo di ga- ranzia di 10 anni.
Nel caso delle assicurazioni di progetti, a volte vi è la possibilità di prolungare da 5 a 10 anni il termine usuale per la notifica dei danni dal collaudo dell’opera.
La protezione assicurativa può decadere in caso di violazione degli obblighi, come ad esempio in caso di mancato pagamento del premio. I committenti pubblici dovrebbero pertanto obbligare il fornitore delle prestazioni a consegnare, su richiesta (oppure all’atto della conclusione del contratto), i documenti attestanti l’esistenza della coper- tura.
Mantenimento dell’assicurazione
Termine per la no- tifica dei danni dal collaudo dell’opera
Prova del rispetto degli obblighi