SCHEMA DI
SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO TRA
L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (UPB) E
L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
PER DISCIPLINARE LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI MODELLI DI PREVISIONE MACROECONOMICA E MODELLI DI MICROSIMULAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE FISCALI
L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (C.F. 97806450587), con sede in Xxxx,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, successivamente indicato come “UPB”, rappresentato per la firma del presente accordo dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di Presidente dell’UPB, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;
E
l’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (C.F. 80111810588), con sede in Roma, via
Xxxxxx Xxxxx 16, successivamente indicato come “ISTAT”, rappresentato per la firma del presente accordo dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Presidente dell’ISTAT, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;
VISTO
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, i sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 15 che disciplina i compiti dell’ISTAT;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento di riordino del medesimo Istituto;
- l’articolo 7, comma 18, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto la soppressione dell’Istituto di Studi e di Analisi Economica (ISAE) e ne ha affidato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le relative funzioni al Ministero dell’economia e delle finanze e all’ISTAT;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che, all’articolo 18, Funzioni dell’Ufficio, comma 1, prevede che l’UPB “anche attraverso
l’elaborazione di proprie stime”, effettui “analisi, verifiche e valutazioni in merito”, in particolare, a “le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; l’impatto macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo; gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l’osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo”;
- l’articolo 18, comma 6, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi del quale l’UPB, per l’esercizio delle sue funzioni, “corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’articolo 15, Accordi fra pubbliche amministrazioni, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
CONSIDERATO CHE
- la nomina del Consiglio dell’UPB è intervenuta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 30 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2014, e sono attualmente in corso le attività volte a rendere operativo l’Ufficio attraverso la predisposizione dei regolamenti interni e l’acquisizione del personale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- la Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia, adottata dalla Commissione europea il 2 giugno 2014 (COM(2014)413/final), raccomanda che l’Italia adotti provvedimenti nel periodo 2014-2015 al fine, in particolare, di “garantire l’indipendenza e la piena operabilità dell’Ufficio parlamentare di bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico di bilancio 2015”;
- l’UPB, nella presente fase di avvio dell’attività, anche al fine di rispettare la predetta raccomandazione della Commissione europea, è interessata ad utilizzare i modelli per le previsioni macroeconomiche e di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali sviluppati dall’ISTAT, nonché ad avvalersi del supporto dell’ISTAT per realizzare previsioni macroeconomiche, per simulare scenari alternativi e per sviluppare moduli ad hoc per la finanza pubblica nell’ambito dei predetti modelli;
- l’ISTAT ha messo a punto propri modelli di previsioni macroeconomiche e di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali e dispone di dati e di capacità analitica utili a supportare l’UPB in tali materie in questa fase di avvio dell’attività anche per ciò che concerne la simulazione di scenari alternativi e lo sviluppo di moduli ad hoc per la finanza pubblica nell’ambito dei predetti modelli;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente accordo disciplina la collaborazione fra l’UPB e l’ISTAT finalizzata a sviluppare la capacità dell’UPB, nella fase di avvio dell’attività, di effettuare previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e di sviluppare analisi di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese.
ARTICOLO 2
(Modalità della collaborazione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’UPB è autorizzato a utilizzare i dati e i modelli per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e i modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese sviluppati dall’ISTAT indicati nell’allegato al presente accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. L’allegato potrà essere aggiornato previo accordo tra le Parti, secondo la procedura adottata per stipula del presente accordo e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
2. L’ISTAT supporta l’UPB nell’utilizzo dei propri modelli di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nella simulazione di scenari alternativi, nonché di analisi di microsimulazione sugli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese.
3. L’UPB, con il supporto metodologico dell’ISTAT, sviluppa, nell’ambito dei modelli di cui al comma 1, moduli specifici in materia di finanza pubblica e altri avanzamenti di carattere metodologico.
4. L’UPB ha la disponibilità dei dati e delle analisi forniti dall’ISTAT in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salva la titolarità dei dati da parte dell’ISTAT, e, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico, può utilizzarli per la predisposizione di documenti citando la fonte ISTAT.
5. I risultati - in termini di affinamento dei modelli, di sviluppo di nuovi moduli e di acquisizione di nuovi strumenti di analisi e verifica - dell’attività svolta in attuazione del presente accordo potranno essere utilizzati da entrambe le Parti nello svolgimento della propria attività istituzionale, specificando che essi sono stati conseguiti nell’ambito della collaborazione tra l’UPB e l’ISTAT. Le Parti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di cui al presente comma.
ARTICOLO 3
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di assicurare l’attuazione del presente accordo, è istituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ogni Parte.
2. Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria, designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.
3. Il Comitato provvede, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:
a) monitorare lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo e i risultati conseguiti;
b) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lettera a).
4. Il Comitato si riunisce di norma 2 volte l’anno e ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia richiesta.
5. La partecipazione al Comitato e alla segreteria non comporta oneri a carico delle Parti.
ARTICOLO 4
(Recesso)
1. L’UPB ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso all’ISTAT mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso, con determinazione assunta secondo il proprio ordinamento.
2. L’ISTAT ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso all’UPB mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora ciò consegua a modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei propri compiti istituzionali.
ARTICOLO 5
(Riservatezza, protezione dei dati personali e segreto statistico)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza acquisiti nel corso delle attività previste dal presente accordo.
2. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione ed alla comunicazione di eventuali dati personali che vengano in rilievo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le attività poste in essere in esecuzione del presente accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I dati e le analisi di cui all’ articolo 2, comma 4, sono forniti dall’ISTAT e successivamente utilizzati dall’UPB nel rispetto della normativa di cui al comma precedente, ove applicabile, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con particolare riguardo all’articolo 9.
ARTICOLO 7
(Durata)
1. Il presente accordo, redatto in numero di due originali, ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Al termine del periodo di vigenza, il Comitato di cui all’articolo 3 riferirà ai vertici istituzionali delle Parti in merito all’attuazione dell’accordo, al fine di consentire alle stesse Parti di definire le modalità attraverso le quali proseguire la collaborazione istituzionale ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della legge n. 243 del 2012.
ARTICOLO 7
(Oneri finanziari)
1. Il presente accordo non comporta oneri finanziari per alcuna delle Parti.
Roma,
Per l’UPB Per l’Istat
Il Presidente Il Presidente
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx