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Proyin⁄ia Di Padova
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REGOLAMENTO
dei
CONTRATTI
Approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 8 del 23.4.2003
SOMMARIO
Art. 1 Principi generali
CAPO I
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali Art. 3 Campo di applicazione
Art. 4 Definizioni
CAPO II
LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI NEL CAMPO DEGLI APPALTI
Art. 5 Le competenze dell’Assemblea dell’Unione
Art. 6 Le competenze del Consiglio di Amministrazione Art. 7 Le competenze del Sindaco
Art. 8 Le competenze del Segretario Comunale Art. 9 Le competenze dei dirigenti
Art. 10 Le competenze del Direttore Generale
Art. 11 Le competenze del responsabile del procedimento Art. 12 La programmazione
Art. 13 La Conferenza dei servizi Art. 14 L’accodo di programma
CAPO III
LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 15 La progettazione
Art. 16 La redazione dei progetti
Art. 17 L’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
CAPO IV
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 18 I sistemi di affidamento
Art. 19 L’asta pubblica o pubblico incanto-Definizione e modalità attuative Art. 20 La pubblicazione dell’avviso di asta pubblica
Art. 21 Licitazione privata – Definizione e modalità attuative Art. 22 Licitazione privata semplificata
Art. 23 Trattativa privata
Art. 24 Trattativa privata- modalità
Art. 25 Appalto concorso – Definizione e modalità operative Art. 26 Appalto integrato
Art. 27 L’esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di beni immobili Art. 28 Appalto congiunto
Art. 29 Realizzazione dei lavori senza oneri per l’ente appaltante Art. 30 Project Financing
Art. 31 Partenariato pubblico-privato
Art. 32 La manutenzione come “Servizio”
Art. 33 Contratti di terziarizzazione (global service)
Art. 34 La durata del contratto, le tipologie, le forme di pagamento
Art. 35 Il verbale di gara nei sistemi dell’appalto concorso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 36 Gli adempimenti dell’Amministrazione appaltante
Art. 37 Nomina, composizione e competenze della Commissione Giudicatrice Art. 38 Adempimenti e modalità operative della Commissione
Art. 39 L’aggiudicazione Art. 40 Concorso di idee Art. 41 La concessione Art. 42 Lavori in economia
CAPO V
LA RICERCA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Art. 43 Le imprese da ammettere alle gare Art. 44 Requisiti per la partecipazione
Art. 45 Le domande di partecipazione
Art. 46 Termini da rispettare per la ricezione delle richieste di partecipazione Art. 47 Prequalificazione delle imprese da invitare
CAPO VI
BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 48 Il bando o la lettera di invito – Natura giuridica Art. 49 Il bando o la lettera di invito – Contenuti
Art. 50 I soggetti titolati a partecipare alle gare Art. 51 Estensioni dei bandi o delle lettere di xxxxxx
Art. 52 Visione e rilascio della documentazione interessante l’appalto Art. 53 Modalità di compilazione e contenuti delle offerte
Art. 54 Termini da concedere per la presentazione delle offerte Art. 55 L’inoltro o la presentazione delle offerte
Art. 56 Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti Art. 57 Validità temporale delle offerte
Art. 58 Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara
CAPO VII L’ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 59 Modalità operative
Art. 60 Lettera invito – Formulazione equivoca
Art. 61 Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito Art. 62 Il verbale di gara
Art. 63 Le competenze del Presidente, del segretario e dei testimoni Art. 64 La partecipazione di imprese in forma associata o consorziata Art. 65 Le offerte risultanti uguali
Art. 66 Comportamenti in sede di gara per i lavori da sub-appaltare Art. 67 La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere
Art. 68 Criteri per l’individuazione dell’anomalia dell’offerta
CAPO VIII
GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE APPALTANTE
Art. 69 Annullamento della gara Art. 70 Revoca di una gara
Art. 71 Approvazione degli atti di aggiudicazione Art. 72 Comunicazione dell’aggiudicazione
CAPO IX
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE
Art. 73 Spese contrattuali
Art. 74 Deposito cauzionale provvisorio Art. 75 Deposito cauzionale definitivo Art. 76 Esonero dalla cauzione
Art. 77 Ulteriori garanzie e coperture assicurative Art. 78 Documentazione antimafia
Art. 79 Conformità del contratto con l’atto deliberativo Art. 80 Pubblicazione dei risultati di gara
Art. 81 La stipulazione del contratto Art. 82 Il rogito a mezzo del Segretario Art. 83 I diritti di rogito
Art. 84 Consegna dei lavori
Art. 85 Le anticipazioni ed i pagamenti
CAPO X L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 86 I termini per la esecuzione dei lavori Art. 87 L’esecuzione d’ufficio
Art. 88 Il divieto di cessione del contratto; il sub appalto; il cottimo; i noli a caldo; i lavori in economia ed urgenza Art. 89 Le varianti in corso d’opera
Art. 90 La direzione dei lavori Art. 91 Il collaudo
Art. 92 Risoluzione del contratto Art. 93 Recesso del contratto
Art. 94 Accordo bonario e definizione delle controversie
CAPO XI
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE
Art. 95 Norme di garanzia
Art. 96 L’interpretazione dei contratti Art. 97 Abrogazione di norme pendenti Art. 98 Disposizioni transitorie e finali
Allegato 1 - Schema di accordo di programma
ALLEGATI
Allegato 2 - Elenco dei siti delle sezioni regionali e della sezione centrale dell'osservatorio
Allegato 3 - Criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Allegtao 4 - Riepilogo ipotesi di trattativa privata (art. 24 legge n. 109/1994, coordinate con quelle previgenti)
CAPO I
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Principi generali
1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per l’Unione o, comunque, riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dalla legge.
2. I provvedimenti relativi all’approvazione dei progetti o delle iniziative, alla scelta delle procedure idonee, così come delle modalità da seguire per raggiungere nel migliore dei modi l’obiettivo, saranno adottati nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la efficacia, la efficienza, la economicità, la snellezza operativa, l’imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.
4. Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni, come sopra assunte dagli organi collegiali dell’Ente, dovranno essere scrupolosamente osservati.
Art. 2
Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
1. Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture. Potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
2. Si considerano integrativi della presente regolamentazione:
Nel caso di lavori pubblici:
- il capitolato speciale d’appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415 modificativa ed integrativa della L. 11 febbraio 1994, n. 109;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), per la parte non abrogata dal D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554;
- Il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554;
- Il D.P.R. del 25 gennaio 2000, n. 34; Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell’appalto e dell’esecuzione di opere pubbliche che, l’appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi “antimafia” 13 settembre 1982, n. 646; 23 dicembre 1982, n. 936; 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
Nel caso invece di forniture o di servizi:
- i disciplinari predisposti dall’amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economali predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti dello Stato o di altri enti pubblici, anche di valenza comunitaria, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.
3. Nel primo e nel secondo caso sono, altresì, applicabili le norme già emanate ed i regolamenti in corso di emanazione tendenti a disciplinare i comportamenti da tenere in conseguenza dell’introduzione
dell’euro, con particolare riferimento alla indicazione nel regime transitorio dei valori finanziari tanto in lire quanto in euro.
Art. 3
Campo di applicazione
1. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, alle concessioni, all’affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la costituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.
Art. 4 Definizioni
1. All’interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:
a) Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni dei Colli Euganei con i termini di: “Amministrazione, o Ente, o stazione appaltante o concedente”;
b) Per quanto riguarda il privato contraente con i termini di: “appaltatore, o impresa, o concorrente, o aggiudicatario, o concessionario”.
c) Per quanto riguarda la definizione generica di “Regolamento”, ove non seguita da ulteriori precisazioni, va interpretata come il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
d) Per quanto riguarda il termine “determinazione” sta ad indicare un provvedimento adottato dal dirigente o da un responsabile del Servizio;
e) Per quanto riguarda il termine di “deliberazione” viene individuato l’atto amministrativo emanato da un organo collegiale di una pubblica amministrazione;
f) Per quanto riguarda il termine di “Capitolato generale” viene individuato il nuovo strumento approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.
CAPO II
LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI NEL CAMPO DEGLI APPALTI
Art. 5
Le competenze dei Assemblea dell’Unione
1. Appartiene alla competenza dell’Assemblea dell’Unione, su proposta del C.d.A.:
a) Procedere all’approvazione del programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio, predisposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni;
b) Determinare, conseguentemente, con tale strumento, le opere da eseguire, l’ordine di priorità da accordare, le modalità di finanziamento ed i tempi di attuazione;
c) Approvare le convenzioni per la concessione di pubblici servizi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
d) Deliberare l’assunzione di eventuali mutui ove le opere da realizzare non siano già previste negli atti di programmazione;
e) Deliberare sugli acquisti, alienazioni, permute immobiliari, appalti e concessioni che non siano stati già previsti in atti fondamentali e, conseguentemente, già esaminati dal Consiglio stesso.
Art. 6
Le competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Compete al Consiglio di Amministrazione il compito di adottare gli atti amministrativi per consentire l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dettati dal Assemblea dell’Unione e conseguentemente:
Nel caso di lavori pubblici:
a) L’approvazione dei progetti delle opere da realizzare;
b) La nomina delle commissioni giudicatrici, ove previste o necessarie;
c) L’approvazione definitiva dell’aggiudicazione, così come dell’eventuale annullamento nei casi in cui l’affidamento si configura come approvazione di un progetto o di varianti sostanziali apportate a quello proposto dall’ente appaltante (appalto concorso);
d) L’adozione dei provvedimenti necessari, ove si sia in presenza, di perizie di varianti e suppletive, se comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico approvato.
e) La nomina del responsabile del procedimento4 e del collaudatore5;
f) L’assunzione delle determinazioni in ordine alle proposte degli accordi bonari di cui all’art. 149 del regolamento.
Nel caso di forniture o servizi:
a) Gli atti già elencati per i lavori che si rendono necessari per le forniture od i servizi che dovessero comunque essere affidati all’esterno.
Art. 7
Le competenze dei Sindaco
1. Il Presidente dell’Unione, nell’esercizio delle funzioni di sopraintendenza sugli uffici e sul servizi, oltre ad adottare i provvedimenti di incentivazione e di stimolo dell’attività, incide in modo diretto ed
immediato sul risultato della stessa attraverso le competenze che gli sono attribuite dall’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, che consente allo stesso:
a) Di nominare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale;
b) Di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
c) Di definire gli incarichi dirigenziali;
d) Di affidare collaborazioni esterne e, quindi, di utilizzare professionalità specifiche non disponibili all’interno dell’ente.
Art. 8
Le competenze del Segretario dell’Unione
1. In assenza del Direttore Generale, Il Segretario dell’Unione, quale coordinatore dell’attività dei dirigenti, nel campo degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, è tenuto, qualora richiesto, a fornire la propria consulenza giuridico-amministrativa al fine di garantire che venga assicurato il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari, e di ogni atto, procedura o provvedimento che viene posto in essere per raggiungere lo scopo.
2. Oltre a questa funzione, che può considerarsi di carattere generale, viene, nella specifica materia, investito di tutta una serie di adempimenti e conseguenti responsabilità, che possono essere così riassunti:
a) Esercizio del controllo sugli adempimenti posti in essere dall’Ufficio Contratti, in ogni fase del procedimento;
b) Esclusiva competenza nell’approvazione dello schema di contratto qualora questo venga stipulato per atto pubblico;
c) Rogito dei contratti nei quali l’Ente sia parte, nel rispetto delle norme che regolano la materia ed, in particolare, della legge notarile;
d) Esercizio delle altre funzioni che al medesimo dovessero essere attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o per determinazione degli organi dell’Ente.
Art. 9
Le competenze dei dirigenti
1. La figura del dirigente ha assunto una valenza importantissima nella gestione degli enti pubblici in generale e degli appalti in particolare dopo l’avvento della legge 8-6-1990, n. 142.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano infatti al dirigente tutti i compiti gestionali dell’appalto dalla fase della proposizione a quella della completa esecuzione e quindi:
a) Redazione della proposta di intervento ed espressione del parere di regolarità tecnica;
b) Iniziative in merito alle conferenze di servizio;
c) Sottoscrizione degli accordi di programma, nei limiti della delega ricevuta;
d) Individuazione dei metodi di gara ed aggiudicazione;
e) Sottoscrizione dei bandi od avvisi di gara;
f) Selezione delle imprese da invitare alla eventuale gara;
g) Approvazione, con determinazione, dell’elenco delle ditte da invitare alle gare;
h) Nomina, con propria determinazione, della commissione di gara o di concorso;
i) Presidenza della commissione di gara o di concorso;
j) Approvazione, con determinazione, dell’aggiudicazione definitiva nel caso di affidamenti effettuati con procedimenti di gara di tipo meccanico;
k) Stipula del relativo contratto;
l) Gestione della esecuzione del contratto;
m) Autorizzazione sub-appalto, ove prevista dall’offerta;
n) Proposizione del direttore dei lavori;
o) Proposizione dei responsabili del procedimento interni all’Ente;
p) Emissione dei decreti di occupazione temporanea;
q) Approvazione degli stati di avanzamento e finali;
r) Liquidazione fatture e sottoscrizione dei mandati;
s) Concessioni proroghe per ultimazione dei lavori;
t) Approvazione degli altri atti necessari per conseguire l’obiettivo previsto;
u) Svincolo delle polizze provvisorie e definitive;
v) Gli atti ad essi attribuiti dallo Stato, dai regolamenti ed in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Negli Enti nei quali non esistono le figure dirigenziali, tali competenze sono attribuite ai responsabili degli Uffici o dei servizi.
Art. 10
Le competenze del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, assume una valenza importante al fini del conseguimento di risultati legati alla efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa anche nella disciplina degli appalti e dei contratti, in quanto le sue competenze possono essere riassunte nelle seguenti:
a) Vigila sull’attuazione degli indirizzi ed obiettivi fissati dagli organi volitivi dell’Ente nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
b) Sovrintende e coordina il lavoro dei dirigenti al fine di ottenere tali livelli di efficienza ed efficacia;
c) Predispone il PEG quale strumento preordinato al raggiungimento di tali risultati.
d) Adotta tutti i provvedimenti che si rendono opportuni o necessari per il miglioramento della funzionalità dell’ente.
Art. 11
Le competenze del responsabile del procedimento
1. Poiché il Responsabile del procedimento assume una valenza importantissima nella gestione degli appalti ed essendo di difficile elencazione le funzioni ed i compiti che la legge gli attribuisce, si ritiene preferibile operare un rinvio agli art. 7 e 8 del Regolamento ed alle altre disposizioni in esso contenute, dove le funzioni stesse sono analiticamente descritte per quanto concerne la proposizione, affidamento e gestione degli appalti dei lavori.
Art. 12
La programmazione
1. L’attività dell’Unione è improntata alla programmazione che assume una particolare importanza per la realizzazione delle opere pubbliche.
2. In tale settore operativo si seguiranno scrupolosamente le linee ed i principi sanciti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dal Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.
3. Elaborati gli studi per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, si provvederà alla redazione degli studi di fattibilità che si renderanno necessari per la predisposizione del programma.
4. Si procederà quindi alla approvazione del programma stesso individuando i singoli interventi per tipologia ed evidenziando l’ordine di priorità, le finalità, le localizzazioni, l’impatto paesistico, urbanistico ed ambientale, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
5. Il programma triennale, può essere annualmente aggiornato entro il 30 settembre di ciascun anno, ed approvato unitamente al bilancio pluriennale.
6. Nel programma annuale debbono essere evidenziati, seppure in via sommaria, i lavori da eseguire in economia.
7. Per quanto riguarda la predisposizione del programma l’iter procedurale e le condizioni da rispettare per giungere dalla fase della proposta a quella della definitiva approvazione; si fa rinvio a quanto analiticamente stabilito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 13
La Conferenza dei servizi
1. Al fine di ottenere la massima efficacia nella realizzazione dei programmi dell’Ente, l’Unione intende utilizzare, per tutti i settori operativi, l’istituto della Conferenza dei Servizi (art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241).
2. Particolare rilevanza assume tale istituto nella realizzazione delle opere pubbliche, specie in quei casi nei quali la esecuzione ottimale dell’intervento interessa più enti pubblici e privati, o il lavoro risulti composito e, si renda quindi necessario concertare e programmare la esecuzione degli interventi da parte di più soggetti.
3. In tali situazioni si attiveranno le procedure previste dalla legge per la convocazione della Conferenza dei Servizi, rispettando scrupolosamente le modalità da seguire ed i criteri di pubblicità da osservare, così come previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento attuativo della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 14 L’accordo di programma (1)
1. L'accordo di programma può essere definito come un contratto di diritto pubblico, che ha lo scopo di coordinare l'azione di diversi soggetti pubblici di volta in volta coinvolti, in virtù delle loro attribuzioni istituzionali, nella realizzazione di opere, di interventi ovvero di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti (art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. Con l'accordo di programma, concludente l’attività relativa ad una u più conferenze di servizio, vengono puntualmente definite:
a) le attività e gli interventi da realizzare;
b) i tempi e modalità d'attuazione,
c) la riduzione degli adempimenti procedurali;
d) individuati i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi
1() Vedi schema (Allegato “1”)
e) gli impegni relativi ai singoli soggetti responsabili dell'attuazione;
f) il soggetto a cui competono poteri sostitutivi in caso di xxxxxxx, ritardi o inadempienze;
g) le procedure ed i responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
h) i procedimenti di conciliazione qualora sorgono conflitti tra i diversi soggetti che partecipano all'accordo, le risorse finanziarie che occorrono per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche tramite finanziamenti privati.
3. L'accordo programma quadro, una volta sottoscritto, diviene vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.
CAPO III
LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 15
La progettazione
1. La progettazione ha lo scopo di consentire la realizzazione di un intervento tecnicamente e qualitativamente valido, nel rispetto di un rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
2. Viene predisposta sulla base di un documento preliminare nel quale sono individuati gli approfondimenti tecnici ed amministrativi graduati in rapporto alla entità, tipologia e categoria dell’intervento.
3. Gli elementi da tenere in considerazione, gli accorgimenti da adottare; la documentazione ritenuta essenziale; i criteri e le norme tecniche da rispettare per la redazione; i contenuti dei quadri economici, nonché le modalità da seguire dal progettista per la sottoscrizione, sono quelli analiticamente descritti dagli artt. 15, 16 e 17 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
4. La progettazione si articola nei seguenti tre livelli successivi:
A) Progettazione preliminare, che consiste in una relazione illustrativa delle ragioni che inducono l’ente alla scelta della soluzione prospettata; alla sua fattibilità tanto sotto gli aspetti tecnici e ambientali e all’utilizzazione dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio; alla possibilità di finanziamento delle opere ed alla individuazione, di larghissima massima, delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa. Nel regolamento attuativo della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, al quale si rimanda per l’applicazione dei criteri da seguire, sono previste le condizioni da rispettare in ordine:
• Ai documenti componenti il progetto preliminare (art. 18);
• Alla relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19);
• Alla relazione tecnica (art. 20);
• Allo studio di prefattibilità ambientale (art. 21);
• Agli schemi grafici del progetto preliminare (art. 22);
• Al calcolo sommario della spesa (art. 23);
• Al capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
B) Progettazione definitiva, con la quale, sulla base dell’acquisizione dei necessari studi e pareri, si individuano più compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal progetto preliminare. Consiste quindi in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali; delle caratteristiche dei materiali che saranno impiegati; dell’inserimento delle opere sul territorio; dello studio di impatto ambientale, se previsto; della individuazione delle principali caratteristiche dell’opera; delle superfici; dei volumi da realizzare e degli studi ed indagini preliminari condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Le norme da rispettare per la realizzazione del progetto definitivo, espressamente previste dal regolamento, sono quelle di cui ai seguenti articoli:
• Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25);
• Relazione descrittiva del progetto definitivo; (art. 26)
• Relazione geologica, geotecnica, idrologica ed idraulica (art. 27);
• Relazioni tecniche specifiche (art. 28);
• Studio di impatto e di fattibilità ambientale (art. 29);
• Elaborati grafici del progetto (art. 30);
• Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (art. 31);
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 32);
• Piano particolare di esproprio (art. 33);
• Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni (art. 34);
C) Progettazione esecutiva, la quale determina invece in ogni dettaglio i lavori da appaltare ed il relativo costo, in quanto è realizzata con uno sviluppo talmente dettagliato da consentire che ogni elemento che contribuisce a formare il progetto sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto esecutivo comprende lo sviluppo del progetto definitivo e quindi le relazioni; i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; gli elaborati grafici, realizzati su scala; i particolari costruttivi; il capitolato speciale; il computo metrico e l’eventuale elenco dei prezzi unitari. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da un piano di manutenzione dell’opera da redigere nel rispetto dei termini e modalità previste dal regolamento. La progettazione dovrà infine essere effettuata in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo presente il contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, al problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. Le condizioni da rispettare, sono previste dal regolamento nei seguenti articoli:
• Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35);
• Relazione generale (art. 36);
• Relazioni specifiche (art. 37);
• Elaborati grafici (art. 38);
• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39);
• Piano di manutenzione (art. 40);
• Piani di sicurezza e coordinamento (art. 41);
• Cronoprogramma (art. 42);
• Elenco dei prezzi unitari (art. 43);
• Computo metrico e quadro economico (art. 44);
• Schema di contratto e di capitolato (art. 45).
5. Le progettazioni eseguite, nel rispetto di dette norme, saranno soggette a verifica e validazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Regolamento nonché ai pareri ed alle approvazioni di cui all’art. 49.
6. Nel caso l’attività di progettazione dovesse interessare i beni culturali si dovrà fare riferimento a quanto disposto dagli articoli dal n. 213 al 219 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 16
La redazione dei progetti
1. Per la redazione dei progetti di ogni ordine e grado dovrà essere data puntuale applicazione al disposto di cui all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Conseguentemente:
a) I progetti dovranno essere redatti, con assoluta priorità, dagli Uffici Tecnici dell’Ente o dagli organismi tecnici di cui l’Ente può avvalersi;
b) Tali progetti dovranno essere firmati dai dipendenti iscritti negli albi, professionali od abilitati; (L’eventuale onere per l’iscrizione graverà a carico dell’amministrazione);
c) I tecnici diplomati possono firmarli anche in assenza dell’abilitazione se sono dipendenti dell’Amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico per almeno cinque anni presso altra Amministrazione, risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto attività di progettazione;
d) Graveranno altresì a carico dell’Ente gli oneri per la copertura, con polizza assicurativa. Dei rischi di natura professionale, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento.
e) Dovrà essere costituito un fondo rappresentato dall’1,5% del costo preventivato dell’opera, da ripartire, quale incentivo, tra il personale dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione ed il responsabile del procedimento.
3. La possibilità di affidamento all’esterno della progettazione può essere seguita solo in caso:
a) di carenza in organico di personale tecnico;
b) della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
c) di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica od ambientale;
d) di progetti che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze.
e) la presenza di tali situazioni deve essere accertata e certificata dal responsabile del procedimento;
4. L’affidamento all’esterno, e quindi, a liberi professionisti singoli, associati o consorziati, alle società di professionisti ed a quelle di ingegneria dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e di quelle di cui al titolo IV del Regolamento attuativo;
5. Nella predisposizione dei progetti dovranno essere tenuti presenti e scrupolosamente osservati, oltre ai criteri di carattere generale, previsti dall’art. 15 del regolamento, anche tutte le altre indicazioni o disposizioni operative con particolare riferimento agli adempimenti previsti; ai documenti componenti il progetto, agli elaborati grafici, ai calcoli esecutivi, ai piani di manutenzione e di sicurezza, ai computi metrico-estimativi, ai requisiti degli affidatari, alle verifiche, previste dagli articoli del 16 al 49 del Regolamento.
6. Si richiamano, sommariamente i principi di maggiore interesse:
• Non può essere subordinata la corresponsione dei compensi all’ottenimento del finanziamento dell’opera. Per la determinazione dei corrispettivi, fino a che le aliquote non saranno determinate dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dei LL.PP., si applicheranno le tariffe professionali in vigore.
• Sussiste il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti, alle concessioni di lavori pubblici ed agli eventuali subappalti e cottimi anche a mezzo di soggetti controllati, controllanti o collegati, per i lavori o le opere oggetto della progettazione;
• Nel caso di affidamento della progettazione all’esterno dell’Amministrazione, l’attività di direzione dei lavori deve essere affidata, prioritariamente, al progettista incaricato, rispetto ad altri professionisti.
• Nel caso di progettazione di particolare importanza e rilevanza sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, potrà essere valutata la possibilità di esperire un concorso di progettazione.
• È fatto divieto di far ricorso al subappalto, salvo che per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni; alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche. La responsabilità farà comunque carico al progettista.
7. Le progettazioni definitiva ed esecutiva vengono di norma affidate allo stesso soggetto, salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabili del procedimento. Nel caso che i progettisti siano diversi, il nuovo progettista deve accettare la progettazione già svolta.
8. La progettazione esecutiva deve essere preceduta dall’approvazione, da parte della amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo.
9. Per quelli di importo inferiore al 40.000 Euro, gli affidamenti potranno essere effettuati nei confronti dei liberi professionisti o di società di professionisti, di fiducia dell’amministrazione appaltante. Al fini della individuazione degli importi stimati, il conteggio deve tener presenti tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, ove ne sia previsto l’affidamento.
10. Nel caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, potrà essere seguita la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
Art. 17
L’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, ove non sia possibile, previa certificazione del responsabile del procedimento, l’esecuzione delle progettazioni all’interno dell’ente, queste possono essere affidate ai soggetti esterni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. I sistemi per la individuazione di tali soggetti sono quelli previsti dalla legge e dal Regolamento di attuazione e quindi il concorso di idee; i concorsi di progettazione ed i metodi di aggiudicazione conseguiti con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le modalità da seguire per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori, sono, per i casi appena espressi, le seguenti:
■ Per importi pari o superiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi (controvalore in Euro di 200.000 DSP), si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni:
a) Concorso di idee – Viene affidato con il sistema del pubblico incanto ed è regolato, per quanto riguarda il valore oltre il quale può essere applicato, le modalità da rispettare per l’espletamento della gara, la valutazione delle offerte ed i contenuti del bando, dagli artt. 57 e 58 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
b) Concorsi di progettazione – Vengono affidati con il sistema del pubblico incanto e, se sussistono particolari ragioni, con quello della licitazione privata. Le modalità di espletamento della gara; le varie possibilità operative; i contenuti del Bando; i tempi da accordare ai partecipanti, nonché il sistema di valutazione delle proposte, sono previste dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento. L’ente appaltante, potrà, al verificarsi delle situazioni particolari ipotizzate dalla legge, utilizzare le varianti al sistema normale, previste dall’art. 59, commi 6 e 7, del Regolamento e, conseguentemente, articolare il concorso nei due gradi ipotizzati;
c) Licitazione privata o pubblico incanto espletati nel rispetto della normativa comunitaria relativa ai servizi e quindi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni. Le modalità da osservare; i requisiti per la partecipazione; i contenuti dei bandi o delle lettere di invito e le verifiche da effettuare sono quelle di cui agli articoli dal 65 al 70 del regolamento.
■ Per incarichi il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi:
Il sistema di affidamento previsto è quello della licitazione privata, o in alternativa con la procedura del pubblico incanto, da espletare con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle prescrizioni; condizioni e modalità previste dagli articoli 62, 63 e 64 del Regolamento, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico
■ Per incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro
L’Ente, per il tramite del responsabile del procedimento, procederà all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
CAPO IV
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 18
I sistemi di affidamento
1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture e servizi si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.
2. Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:
a) L’asta pubblica o pubblico incanto, nelle sue diverse articolazioni, ovvero procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
b) La licitazione privata, ovvero procedura ristretta alla quale possono partecipare solo le imprese invitate dalla Amministrazione, nelle forme previste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, per i lavori, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
c) L’appalto concorso, ovvero procedura ristretta nella quale il candidato redige un progetto relativo alle prestazioni richieste sulla base delle esigenze della Amministrazione aggiudicatrice proponendo le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l’appalto, così come previsto e regolato dall’art. 4 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440; dagli artt. 40 e 91 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e dall’art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
d) La trattativa privata: ovvero la procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta e con essa/esse negozia i termini del contratto.
e) L’appalto integrato: nell'appalto integrato il progetto preliminare viene fornito dalla P.A. appaltante e posto a base di gara e l'oggetto del contratto consiste nell'obbligo di predisporre (successivamente alla gara) la progettazione esecutiva e di eseguire i lavori progettati, previa approvazione del progetto ad opera dell'amministrazione appaltante (ad eccezione dei lavori di manutenzione e degli scavi archeologici), ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
f) L’appalto lavori congiunto alla acquisizione di immobili: particolare modalità procedurale per l'affidamento di lavori pubblici, quella del cosiddetto "appalto-congiunto”, introdotta dall’art. 19, comma 5-ter, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla Legge 415/1998,;
g) Il project financing, (concessione di costruzione e gestione) tecnica finanziaria volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso piuttosto che sulla capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa in quanto l’opera si «autofinanzia».
h) Il partenariato pubblico-privato in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un'opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento - in tutto o in parte - siano affidati al settore privato.
i) I contratti di terziarizzazione (global service): sistema innovativo, anche normativo (tra cui basta ricordare le norme UNI 10145, 10146, 10147, 10604, 10685, 10874, 10951), che consiste nell’introdurre il concetto di “manutenzione come servizio”, che può comportare “anche” l’esecuzione di “lavori” fra tutte le attività che la compongono.
3. Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale:
a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
1) mediante il sistema di cui offerta dei prezzi unitari;
2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato
dall’Amministrazione;
b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa(2) determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l’appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera che i concorrenti si impegnano a fornire. La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara. E’ da considerare illegittimo il comportamento dell’ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.
c) La trattativa privata(3), quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.
d) Il concorso di idee, che viene richiamato, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d’appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.
4. I sistemi di affidamento previsti dalla normativa comunitaria comprendono:
- la procedura aperta (o pubblico incanto);
- la procedura ristretta (licitazione privata ed appalto concorso);
- la procedura negoziata (o trattativa privata).
Art. 19
L’asta pubblica o pubblico incanto - Definizione e modalità attuative
1. E’ il sistema di gara attraverso il quale l’ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.
2. Si svolge, in linea generale, attraverso i seguenti metodi:
a) Il metodo della candela vergine, previsto dall’art. 74 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
b) Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 75 del
X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
c) Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 76 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
d) Il metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo, al sensi degli artt. 65, punto 9, ed 84 e
seguenti del X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
e) Il metodo del pubblico banditore, di cui all’art. 79 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
3. Le modalità operative per l’individuazione dell’aggiudicatario sono le seguenti:
Metodo della candela vergine
- Si accendono una dopo l’altra tre candeline;
- Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi “vergine” la gara è dichiarata deserta;
- Se invece, durante l’ardere delle tre candele, sono state presentate offerte, si accendono, una dopo l’altra, altre candeline fino a che l’ultima non si spenga senza la presentazione di offerte;
- L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine;
- Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.
2() Vedi criterio di calcolo offerta economicamente più vantaggiosa (allegato “3”)
3( )Vedi riepilogo ipotesi di affidamento lavori a trattativa privata (Allegato “4”)
Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta
- Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
- Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l’appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l’amministrazione.
- Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.
Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d’asta
- Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l’appalto all’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d’asta.
- Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.
Metodo del pubblico banditore
- Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all’ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.
־ Il Presidente, compiuto il primo esperimento d’asta, procede all’aggiudicazione provvisoria. Pubblica, con le stesse modalità dell’originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati, a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati “Fatali”, una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il 5%.
־ Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Sì ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2' esperimento e sì aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella risultata comunque la migliore negli esperimenti precedenti a seguito dì mancata presentazione di offerte in quelli successivi.
4. Nel caso di appalti che per valore sono soggetti alla normativa comunitaria la procedura aperta sarà applicata, per quanto concerne le forniture ed i servizi, nel rispetto delle prescrizioni di cui:
▪ all’art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche del bando di gara di cui all’allegato 4 lett. A delle medesime disposizioni;
▪ all’art. 6 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche e del bando di gara di cui all’allegato 4, lett. B), della medesima disposizione, per i servizi.
5. L’aggiudicazione provvisoria viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell’art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo dei prezzo della intervenuta aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione dirigenziale.
7. Le norme procedurali da seguire sono previste dagli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
8. In presenza di gare per l’appalto di lavori pubblici potranno essere utilizzati soltanto i sistemi previsti dalla legge 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Art. 20
La pubblicazione dell’avviso di asta pubblica
1. Essendo rimasto in vigore il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sono da ritenere ancora vigenti, le norme che regolavano il sistema di pubblicità per quanto concerne però soltanto le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria in quanto:
- Per i lavori di qualsiasi importo la materia è regolata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
- Per le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
358 l e successive modificazioni e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e successive modificazioni.
2. Pertanto, per gli appalti di lavori, di forniture e servizi inferiori si dovrà procedere nel modo seguente:
APPALTO LAVORI
Art. 80 comma 2, 3 4 e 5 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554
1) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di D.S.P. bando da pubblicarsi su:
▪ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
▪ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);
▪ Pubblicità telematica (4).
2) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 1.000.000 di D.S.P.
bando da pubblicarsi su:
▪ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);
▪ Pubblicità telematica.
3) appalti aventi un importo compreso fra 500.000 ed 1.000.000 di EURO : bando da pubblicarsi su:
▪ Bollettino Ufficiale della Regione ;
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione provinciale (estratto);
▪ Pubblicità telematica.
4) appalti aventi un importo inferiore a 500.000 EURO :
bando da pubblicarsi su:
▪ Albo Pretorio della stazione appaltante;
▪ Pubblicità telematica;
APPALTO SERVIZI
(art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 così come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000)
1) appalti avente un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.P.S.:
Bando da pubblicarsi su:
▪ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
▪ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
▪ Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);
▪ Pubblicità telematica.
2) appalti avente un importo inferiore a 100.000 Euro
4() Il nuovo servizio di Xxxxxx.xx nasce per semplificare e rendere più snella l'informazione all'interno della P.A. L'articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (sulla semplificazione amministrativa), ci ha sicuramente aiutato a rendere operativo questo servizio, stabilendo come obbligo, per le Pubbliche Amministrazione, la pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici. A fronte di questa previsione legislativa, abbiamo così creato uno spazio ad-hoc nel quale, in modo semplice ed immediato, possono essere inseriti e visualizzati - istantaneamente - i bandi di gara pubblicati da tutte le P.A.
Vedi “Elenco dei siti delle sezioni regionali e della sezione centrale dell'osservatorio” (Allegato “1”)
da pubblicarsi su :
▪ Albo pretorio del Unione appaltante;
▪ Pubblicità telematica.
APPALTI DI FORNITURA DI BENI
(art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 258 come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402)
1) appalti aventi un importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.P.S., Bando da pubblicarsi su:
▪ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
▪ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
▪ Almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
▪ Almeno uno dei principali quotidiani a diffusione regionale (estratto);
▪ Pubblicità telematica.
2) appalti il cui importo non supera i 200.000 EURO:
(art. 6 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 573) (5)
bando da pubblicarsi su:
▪ Bollettini della Amministrazione appaltante
▪ Gazzetta della Repubblica Italiana;
▪ Due quotidiani a diffusione nazionale (estratto).
Art. 21
Licitazione privata - Definizione e modalità attuative
1. E’ quel sistema di gara mediante il quale l’Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto e di una propria documentazione tecnica si rivolge alle imprese che hanno avanzato richiesta di partecipazione ed hanno dimostrato il possesso dei requisiti, invitandole a presentare la loro offerta per l’acquisizione di un appalto, una fornitura o per l’affidamento di un servizio.
2. L’affidamento verrà effettuato in favore della migliore offerta, comunque inferiore al prezzo base, realizzata con il sistema del massimo ribasso o dell’offerta dei prezzi unitari, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa ove sia scelto o debba applicarsi questo ultimo criterio.
3. Nel primo caso il presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all’apertura delle stesse, e verificate le condizioni praticate dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all’impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l’Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base.
4. Nel secondo, i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezziario predisposto dalla pubblica amministrazione, indicano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.
5. Questi sono pertanto tenuti a restituire l’apposito modulo già debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unicamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria dei lavori, tanto l’indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l’unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.
5() NB: Quest’ultima norma è da alcuni ritenuta incongrua, perché sottopone le Amministrazioni ad una forma di pubblicità eccessivamente onerosa rispetto ad altre categorie di appalti pubblici. Per tali motivi la maggior parte degli Enti preferisce applicare le disposizioni previste per gli appalti di opere pubbliche (lavori), aventi un importo non superiore a 500.000 Euro, ovvero preferisce procedere con la sola pubblicazione all’Albo Pretorio del Unione
6. In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il valore complessivo dell’offerta.
7. Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente ed il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo base e formerà una graduatoria delle offerte proponendo l’aggiudicazione della gara all’offerta che, in base alla entità del ribasso percentuale espresso in lettere, risulterà la migliore.
8. Nel terzo caso, previsto dall’art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dall’art. 16, lett. B), del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall’art. 23, lett. B), del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 157 a seconda che trattasi di lavori, forniture o servizi, l’offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell’appalto ed attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell’opera che i concorrenti si impegnano a fornire o realizzare.
9. In presenza di questo sistema di aggiudicazione, tanto nel capitolato d’oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.
10. La valutazione delle offerte, per la proposta di definitiva aggiudicazione, è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi oggetto di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.
11. Gli elementi da tenere in considerazione sono:
♦ per i lavori: quelli di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
♦ per i servizi: quelli di cui all’art. 23 lett. b del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ;
♦ per le forniture: quelli di cui all’art. 16 lett. B del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
12. Il valore complessivo di tali elementi deve essere rapportato a 100 ed essere inserito nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Analogamente dovrà procedersi nel caso di utilizzazione, in sede di valutazione, di sub-pesi o sub- elementi.
Art. 22
Licitazione privata semplificata
1. È il metodo di aggiudicazione inserito nell’ordinamento nazionale con la Legge 18 novembre 1998,
n. 415 con la quale si integra l’art. 23 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. È data facoltà di applicazione della procedura di cui sopra per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ai 750.000 Euro, IVA esclusa.
3. L’art. 223 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 504, al 1° comma ne prevede la utilizzazione anche per l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali.
4. Possono essere invitati a partecipare alle gare non meno di 30 concorrenti che vengono scelti, a rotazione, tra quelli che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1-ter del sopra richiamato art. 23 e delle condizioni ivi previste, abbiano presentata apposita domanda corredata della certificazione circa il possesso dei requisiti richiesti.
5. Sulla scorta delle domande presentate entro il 15 dicembre, saranno predisposti, entro la data del 31 dicembre e, previo sorteggio reso pubblico mediante avviso da pubblicare sul bollettino regionale ove ha sede la stazione appaltante, gli elenchi di imprese distinti per importo e per categoria di iscrizione.
6. Da tali elenchi saranno estratte le 30 ditte da invitare, adottando, ove siano in numero maggiore, il criterio della rotazione, inteso come, nel caso di presenza di un secondo appalto, di attingimento dalla graduatoria fino al suo esaurimento per poi iniziare nuovamente, per le imprese necessarie a completare il numero minimo richiesto, dalla prima dell’elenco stesso.
7. Nel caso lo specifico elenco comprenda un numero di imprese inferiore a 30, l’invito potrà essere
esteso a quelle contenute nell’elenco, purchè non inferiore a 10.
Art. 23
Trattativa privata (6)
1. Per quanto riguarda i lavori pubblici l’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 stabilisce, al comma 1, i casi in cui è ammesso l’affidamento di lavori a trattativa privata e aggiunge l’avverbio “esclusivamente”, indicativo della tassatività dei casi previsti.(7)
2. Anche le ipotesi del ricorso alla trattativa privata nell'ambito della legge di recepimento della Direttiva servizi sono assai limitate. L'art. 7 (art. 7, comma 1, del D.Lgs 157/1995) di detta legge distingue due ipotesi:
a) la prima nella quale la procedura negoziata e preceduta da1la pubblicazione di un bando ricorrendo i seguenti casi:
▪ in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19, e da 22 a 25 purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
▪ in casi eccezionali quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare o globale del prezzo;
▪ in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base a1le norme de11e procedure aperte o ristrette.
b) la seconda nella quale si procede ad aggiudicazione a trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando.
Art. 24
Trattativa privata - modalità
1. Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.
2. In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell’evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.
6 () I soggetti esclusi dalla trattativa privata possono impugnare sia l’esclusione in senso stretto che la scelta del modulo della trattativa privata rispetto alle altre procedure di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 454 del 22.3.1995).
Con la partecipazione alla trattativa privata non è più possibile, però, impugnare la decisione della P.A. di ricorrere a tale sistema di scelta del contraente, perché il soggetto partecipante versa in una situazione di acquiescenza alla procedura stessa (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 703 dell’8.7.1995).
7 ()“In ordine alla scelta della trattativa privata, la motivazione dell’urgenza di provvedere risponde ad un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo per evidente illogicità o travisamento”.(Consiglio di Stato, Sez. V,
n. 6764 del 9 dicembre 2002)
“La deliberazione di affidamento di un appalto di servizi mediante trattativa privata è illegittima, laddove non indichi analiticamente il motivo per cui ricorrono i presupposti di legge per tale forma di affidamento a carattere eccezionale” ( Consiglio di Stato, sez. V, n. 3208 del 10 giugno 2002)
◗ Vedi tabella riepilogativa (Allegato “3”)
3. Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell’accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:
♦ in forma verbale o telefonica; nei casi del tutto eccezionali in cui ricorra l’imperiosa urgenza di provvedere, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità (In tali casi dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della congruità, della serietà e della trasparenza del procedimento seguito);
♦ in forma scritta, mediante la presentazione di un’offerta nel rispetto delle procedure dettate dall’Ente appaltante.
4. È esclusa la presentazione di offerte in forma telegrafica, come sancito dall’art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
5. Nel caso poi debbano essere affidati a trattativa privata gli appalti di lavori pubblici, si rende necessario rispettare le procedure di cui al regolamento comunale per i lavori in economia, ovvero le prescrizioni di cui al combinato disposto dall’art. 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e dall’art. 78 del Regolamento che sanciscono la possibilità del ricorso a questa forma di affidamento nei seguenti casi:
a) lavoro di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro;
b) lavoro di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini, imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
6. In questo ultimo caso occorre peraltro rispettare le condizioni particolari previste dalla disposizione su richiamata che possono essere riassunte nelle seguenti:
- Obbligo di motivazione del ricorso a questo sistema e della comunicazione all’Osservatorio;
- Necessita del possesso dei requisiti richiesti per assumere l’appalto;
- Obbligo, per l’affidamento delle opere di cui al punto b), dell’espletamento di una gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 concorrenti od, al limite, tutti quelli in grado di eseguire l’appalto che si propone salvo il caso di affidamenti di lavori che soltanto una impresa è in grado di eseguire, per i quali, indipendentemente dal loro importo, si dovrà andare necessariamente all’affidamento diretto senza l’espletamento della gara;
- Individuazione delle imprese da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato;
- Invito rivolto con lettera contenente gli elementi essenziali;
- Negoziazione del contratto con l’impresa che ha praticato le condizioni più vantaggiose;
- Possibilità di adottare la procedura della gara informale anche nei casi non previsti dalla legge anche con un numero di offerte minore di quello previsto dalla legge, purchè non inferiore a cinque.
- Divieto di suddivisione dell’appalto in lotti per evadere la normativa;
- Divieto di utilizzare il sistema dell’affidamento a trattativa privata di un ulteriore lotto, se il precedente è stato concesso a trattativa privata;
7. Per le gare relative agli affidamenti di forniture e servizi soggette per importo alla normativa comunitaria la trattativa privata assume la denominazione di procedura negoziata e sarà assoggettata alle prescrizioni previste dalle seguenti disposizioni:
▪ per le forniture di beni: art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni;
▪ per le forniture di servizi: art. 9 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.
Art. 25
Appalto concorso - Definizioni e modalità operative
1. L’appalto concorso è il sistema mediante il quale l’Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
2. È regolato dall’art.4 del X.X. 00 novembre 1923, n.2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui all’art. 21 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni se si è in presenza di lavori di qualsiasi importo, e dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nel caso l’appalto stesso ed i servizi interessino la fornitura e siano soggetti, per valore, alle norme comunitarie.
3. Si realizza estendendo l’invito alle ditte che, rispondendo ad un preavviso di gara, abbiano dimostrato di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione.
4. La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l’ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l’inoltro delle offerte stesse.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 2 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli elementi variabili da prendere in considerazione ai fini della individuazione della migliore offerta, per quanto riguarda i lavori, sono i seguenti:
♦ 1° Prezzo;
♦ 2° Valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
♦ 3° Tempo di esecuzione dei lavori;
♦ 4° Costo di utilizzazione e di manutenzione;
♦ 5° Ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
6. Il valore complessivo di tali elementi deve essere rapportato a 100 ed essere inserito nel bando di gara o nella lettera di invito.
7. Analogamente dovrà procedersi, nel caso di utilizzazione, in sede di valutazione, di sub-pesi o sub- elementi.
Art. 26 Appalto integrato
1. Il testo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni all’art.19, comma 1, lett. b), dispone è ammesso il ricorso all’appalto integrato per la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:
a) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
b) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 % del valore dell’opera;
c) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
d) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro”.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, detta procedura di gara può essere utilizzata, a seguito di motivate giustificazioni e previo parere vincolante del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, solo per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
3. È un sistema di gara mediante il quale viene bandito l’appalto sulla scorta di un progetto definitivo e
le imprese concorrenti, nel partecipare, assumono l’impegno ad eseguire i lavori e la progettazione esecutiva.
4. Può essere attivato soltanto per i lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per un valore superiore al 50% dell’intera opera, o per quelli di manutenzione restauri e scavi archeologici.
5. Espletata la gara ed acquisita la migliore offerta, applicando, se ne ricorrono le condizioni, la ricerca della anomalia, si procederà ad una aggiudicazione provvisoria la cui definitività si intenderà vincolata alla presentazione, da parte della ditta che ha praticato la migliore offerta, entro i termini stabiliti, del progetto esecutivo che risulti, a giudizio del responsabile del procedimento, attuativo di quello definitivo.
6. I sistemi di gara che possono essere utilizzati sono tanto quello della procedura aperta che ristretta, riferiti comunque a metodi che portino alla aggiudicazione all’impresa che offra le migliori condizioni economiche conseguite con le forme del ribasso percentuale o dell’offerta dei prezzi unitari.
Art. 27
L’esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di beni immobili
1. È una procedura di gara che si attua nel caso in cui l’ente appaltante voglia utilizzare, per il finanziamento totale o parziale dell’opera da realizzare, il valore di un bene da trasferire in proprietà all’appaltatore.
2. In questo caso il sistema di gara da favorire è quello della procedura aperta ed il bando, dovrà prevedere la possibilità per i concorrenti, di partecipare con offerte che prevedano alternativamente:
a) Il prezzo per la sola acquisizione del bene;
b) Quello per la esecuzione dei lavori;
c) Quello congiunto per l’acquisizione del bene e la esecuzione dei lavori.
3. I concorrenti dovranno indicare con chiarezza all’esterno delle buste contenenti le offerte a quali delle tre soluzioni sono riferite.
4. Al momento dell’espletamento della gara, se il Presidente dovesse accertare che nessuna di queste ha ad oggetto l’acquisizione del bene, dichiarerà la gara deserta, venendo a mancare il presupposto del corrispettivo per la esecuzione dell’opera.
5. Se invece le offerte dovessero interessare esclusivamente l’acquisizione del bene, tale gara sarà aggiudicata al migliore offerente.
6. Se, infine, l’offerta dovesse interessare congiuntamente l’acquisizione del bene e l’esecuzione dei lavori, l’appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta congiunta, salvo il caso che, offerte disgiunte relative alla sola acquisizione del bene ed alla sola esecuzione delle opere, non conducano a condizioni più favorevoli per l’ente appaltante.
7. In questo ultimo caso l’aggiudicazione dovrà essere effettuata alle migliori offerte formulate per l’acquisizione del bene, e per la esecuzione dei lavori.
8. Per quanto riguarda le modalità da seguire per la valutazione degli immobili da trasferire, così come per la eventuale modifica dei vincoli di destinazione degli immobili stessi, si rinvia al disposto di cui all’art. 83 del regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 28 Appalto congiunto
1. Con l’appalto di lavori congiunto all’acquisizione di immobili (art. 19, comma 5-ter, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed art. 83 del Regolamento), le somme costituenti corrispettivo dell’appalto, oltre che nelle modalità ordinarie (fondi propri o finanziamenti tramite mutuo), possono essere procurate inserendo nel bando di gara il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice:
2. I beni immobili, per essere ceduti quale corrispettivo dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni:
▪ essere ed indicati nel programma triennale;
▪ essere ed indicati nell’elenco annuale con il corredo di tutta la documentazione catastale ed ipotecaria;
▪ devono aver perso la loro funzione di assolvere l’interesse pubblico.
3. Il trasferimento potrà avvenire solo ad approvazione del certificato di collaudo, anche se sarà possibile prevedere che il possesso venga trasferito in momento antecedente.
4. Nel bando di gara, pertanto, la stazione appaltante dovrà indicare, oltre al prezzo massimo per l’esecuzione dei lavori posto a base della gara, l’importo minimo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene.
5. Il criterio per la determinazione del valore verrà determinato dal Responsabile del procedimento (art. 83, comma 6, del Regolamento) “sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali” (8)
6. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, comma 5-quater, della Legge, i concorrenti potranno presentare alternativamente offerte aventi ad oggetto:
a) il prezzo per l’acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
7. È fatto, comunque, divieto di presentare più offerte ed è indispensabile che i soggetti offerenti diano indicazione della modalità prescelta nella busta contenente l’offerta, pena l’esclusione dalla gara.
8. Nell’ipotesi in cui pervengano esclusivamente offerte per l’acquisizione del bene, non si darà luogo alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, ma unicamente a quella per la vendita del bene medesimo. Ovviamente, l’aggiudicazione avverrà nei confronti del migliore offerente, e quindi all’offerta più alta.
9. la gara, pertanto, potrà riguardare alternativamente (9):
8 () Si rileva incidentalmente come il riferimento sia tutt'altro che chiaro, tenuto conto che svariate sono le disposizioni in materia fiscale che ritengono rilevante il dato del valore degli immobili posseduti.
9() Ipotesi esemplificativa
Nell’ipotesi in cui vi siano sia offerte relative all’acquisizione del bene che all’esecuzione dei lavori, l’amministrazione provvederà ad aggiudicare all’offerta più vantaggiosa relativa a ciascun oggetto.
In tal caso, quindi, si saranno semplicemente esperite due procedure di gara, una di vendita e l’altra d’appalto, tra loro intimamente collegate (e, per una parte, fuse).
Nel caso in cui siano state presentate anche offerte congiunte, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta solo nel caso in cui essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate.
1) la migliore offerta congiunta preveda:
- un’offerta per l’esecuzione dei lavori pari a €. 1.000.000,00;
- un'offerta per la compravendita del bene pari a €. 800.000,00;
2) le due offerte separate siano:
- quella per l’esecuzione dei lavori pari a €. 900.000,00;
- quella per la compravendita del bene pari a €. 650.000,00;
l’aggiudicazione dovrebbe avvenire nei confronti dell’offerta congiunta, più vantaggiosa delle due migliori offerte distinte per €. 50.000,00.
▪ 1.000.000,00 + 800.000,00 = - 200.000,00
▪ 900.000,00 + 650.000,00 = - 250.000,00
Nel caso, invece, in cui:
1) la migliore offerta congiunta preveda:
- un’offerta per l’esecuzione dei lavori pari ad €. 1.000.000,00;
◗ la sola acquisizione dei beni;
◗ la sola esecuzione dei lavori;
◗ congiuntamente, l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni.
10. L’amministrazione ha due modalità opzionali per espletare la gara:
a) aggiudicare alla migliore offerta congiunta, relativa alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei beni;
b) aggiudicazione alle migliori due offerte separate relative all’acquisizione dei beni ed all’esecuzione dei lavori (modalità è utilizzabile qualora l’amministrazione la rilevi più conveniente rispetto alla prima).
11. La gara deve essere dichiarata deserta qualora non vi siano offerte per l’acquisizione del bene.
Art. 29
Realizzazione dei lavori senza oneri per l’ente appaltante
1. La realizzazione di opere senza oneri per l’ente appaltante può essere concretizzata attraverso il promotore, che è quel soggetto titolato a presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
2. I requisiti previsti per il promotore sono quelli analiticamente descritti dall’art. 99 del regolamento attuativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Per quanto riguarda le modalità da seguire, i termini da rispettare per i vari adempimenti; la valutazione delle proposte; il sistema di gara da utilizzare per la individuazione del concessionario; la possibilità di costituzione di società di progetto; la emissione di obbligazioni accordata a tali società; l’eventuale subentro di altri soggetti per evitare la ipotesi di risoluzione del contratto e la utilizzazione del privilegio sui crediti, si fa rinvio a quanto previsto dagli articoli dal 37-bis al 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni.
Art. 30 Project Financing
1. L'utilizzo del Project Financing comporta alcune specifiche implicazioni dal punto di vista organizzativo e contrattuale. Il finanziamento, infatti, non è diretto ad un'impresa pre-esistente bensì va a beneficio di una società di nuova costituzione ("società di progetto" o anche "SPV" - Special Purpose Vehicle) la cui esclusiva finalità è la realizzazione e la gestione del progetto stesso.
2. La società di progetto è un'entità giuridicamente distinta da quella del/i promotore/i del progetto, con la conseguente separazione dei flussi generati dal progetto da quelli relativi alle altre attività del promotore. Il duplice risultato é che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi
- un’offerta per compravendita del bene pari a €. 800.000,00;
2) le due offerte separate siano:
- quella per l’esecuzione dei lavori pari a €. 1.000.000,00 ed €. 50.000;
- quella per la compravendita del bene pari a €. 900.000,00;
l’aggiudicazione dovrebbe avvenire nei confronti delle due migliori offerte separate, complessivamente più vantaggiose della migliore offerta congiunta di lire 50 milioni.
▪ 1.000.000,00 + 800.000,00 = - 200.000,00
▪ 1.050.000,00 + 900.000,00 = - 150.000,00
su beni del promotore diversi da quelli di proprietà della società di progetto e, simmetricamente, in caso di fallimento del promotore la società di progetto continuerà ad esistere perseguendo le proprie finalità.
3. La costituzione di una SPV consente agli enti finanziatori l'applicazione di formule di controllo molto stringenti e l'imposizione di vincoli contrattuali e societari necessari alla strutturazione di un'operazione di Project Financing.
4. Le principali caratteristiche del Project Financing possono essere sintetizzate come segue:
a) il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente (ma non esclusivamente) per la sua capacità di generare flussi di cassa;
b) i flussi di cassa, connessi alla gestione del progetto, costituiscono la fonte primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio;
c) al fine di isolare i suddetti flussi di cassa dalle altre attività degli azionisti è costituita un'apposita Società di Progetto che ha il compito di sviluppare l'iniziativa e di beneficiare delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione;
d) la fase di gestione dell'opera costituisce elemento di primaria importanza (al pari della sua costruzione), in quanto soltanto una gestione efficace e qualitativamente elevata consente di generare i flussi di cassa necessari a soddisfare banche ed azionisti;
e) le principali garanzie connesse all'operazione sono di natura contrattuale piuttosto che di natura reale;
f) la struttura dell'operazione è definita a seguito di un processo di negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (azionisti, banche, controparti commerciali) in merito alla ripartizione dei rischi dell'iniziativa tra i diversi partecipanti.
5. La realizzazione di un'operazione di Project Financing può essere generalmente disaggregata in tre specifiche fasi:
a) Progettazione e costruzione: in questa fase i soggetti finanziatori mettono progressivamente a disposizione del Progetto le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione.Normalmente la maggior parte delle risorse finanziarie è messa a disposizione da un pool di banche finanziatrici attraverso appositi contratti di finanziamento nei quali sono previste rigorose procedure che di volta in volta consentono l'erogazione di singole tranche del finanziamento.
b) Start-up: in questa fase si verifica se il Progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. In questa fase, vengono, pertanto, attivati un serie di test volti, in particolare, a verificare la capacità del progetto di funzionare secondo le modalità previste nel contratto di costruzione e, pertanto, di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i debiti contratti con i soggetti finanziatori. Qualora il Progetto non esprima i livelli di performance attesi dovranno essere attivati tutta una serie di azioni volta a riportare il progetto nelle condizioni di erogazione di prestazioni previsti dal contratto di costruzione.
c) Gestione operativa: una volta completata la fase di start-up, il Progetto inizia a generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i finanziamenti. E' in questa fase che potrà essere realmente verificata la capacità del Progetto di far fronte ai finanziamenti contratti per la sua realizzazione attraverso il flusso di cassa generato.
6. Da un punto di vista strettamente finanziario è possibile classificare le strutture di Project Financing in funzione della tipologia di rivalsa dei soggetti finanziatori sugli azionisti della Società di Progetto. In particolare, è possibile identificare:
♦ operazioni "senza rivalsa" (without recourse): operazioni di Project Financing in cui è esclusa la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti; in questo caso le banche operano secondo logiche non tradizionali accollandosi rischi vicini a quelli imprenditoriali, alternativamente, esistono soggetti terzi che forniscono singolarmente o in modo combinato appropriate garanzie;
♦ operazioni con "rivalsa limitata" (limited recourse): operazioni di Project Financing in cui la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti è limitata:
▫ nel tempo
▫ nell'ammontare
▫ nella qualità
♦ operazioni con "rivalsa piena" (total recourse): operazioni di Project Financing in cui la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti della Società di Progetto è totale.(10)
Art. 31 Partenariato pubblico-privato
1. Il partenariato pubblico-privato (PPP) esprime un concetto più ampio, che ricomprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.
2. I progetti realizzabili attraverso interventi di PPP possono essere identificati in tre principali tipologie:
1. Progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza: i ricavi commerciali prospettici di tali progetti consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione. In tale tipologia di progetti, il coinvolgimento del settore pubblico si limita ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure autorizzative;
2. Progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione: è il caso di tutte quelle opere pubbliche - carceri, ospedali, scuole - per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione su base commerciale (11);
3. Progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica: è il caso di iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per se stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura. Tali esternalità giustificano l'erogazione di una componente di contribuzione pubblica.
3. Il ricorso al PPP si attua, fondamentalmente, per due ordini di motivi:
a) il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità, ottenendone un ritorno economico. La fase di gestione dell'opera, che rappresenta il necessario risultato di una corretta progettazione e costruzione, costituisce elemento di primaria importanza, in quanto soltanto una gestione efficiente e di qualità consente di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito contratto e remunerare gli azionisti;
b) il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, dalla presenza dei privati, attraverso una riduzione del proprio impegno finanziario complessivo e, più in generale, da un miglioramento della qualità di servizi erogati.
4. Elementi essenziali del partenariato pubblico-privato sono:
◗ la partecipazione attiva del settore privato in tutte le fasi della realizzazione dell'infrastruttura e dell'erogazione dei relativi servizi;
◗ la trasparenza e la tutela della concorrenza nella gestione delle procedure di gara;
◗ l'ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (value for money), da intendersi non solo come costo effettivo di realizzazione dell'infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei servizi da prestare all'utenza;
10 () In questo caso vengono a cadere i presupposti del Project Financing anche se non viene a mancare la capacità del settore privato di intervenire nella costruzione, finanziamento e gestione delle iniziative.
11 () Iniziative di questo tipo impongono all'amministrazione di prestare particolare attenzione alla rispondenza dei costi dei servizi da acquistare a ben determinati parametri di mercato. Occorre tuttavia rilevare che l'ordinamento vigente in materia di lavori pubblici non sembra consentire la realizzazione di tale tipo di iniziative. L'art 19, comma 2 della legge 109/94 impone, infatti, il limite del 50% dell'importo totale dei lavori alla contribuzione pubblica.
◗ il trasferimento di livelli di rischio al settore privato, identificando il soggetto più idoneo a sopportarne gli effetti e in funzione dell'ottimizzazione della loro gestione.
Art. 32
La manutenzione come “Servizio”
1. I contratti di terziarizzazione (outsorcing) o di gloal service consistono nell’affidamento dei servizi di manutenzione immobiliare verso strutture esterne specializzate, rappresentate principalmente da società di servizi, in grado di fornire un servizio globale di progettazione, programmazione, organizzazione, gestione ed esecuzione di attività manutentive, richiamando la definizione di manutenzione contenuta nella norma UNI 9910 “Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio”, che definisce la manutenzione come: “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”
2. I vantaggi più evidenti della “delega” ad un unico soggetto esterno della “gestione unica” di molteplici servizi manutentivi devono tendere alla:
◆ riduzione drastica del personale di riserva, o disponibile, altrimenti necessario in un servizio di tipo frammentario;
◆ riduzione dei guasti, del degrado degli impianti e quindi della necessità di rinnovo nel tempo di componenti e apparecchiature, spesso ad alto costo;
◆ ottimizzazione dello stock delle parti di ricambio, e dimensionamento degli approvvigionamenti sulle reali esigenze d’esercizio;
◆ riduzione del 20-30 % del solo onere economico sostenuto per il personale operativo, rispetto ad una situazione di servizio frammentato;
◆ riduzione della gestione contrattuale dei rapporti tra committenza e imprese, per il ruolo di intermediazione svolto dalla società di servizi.
Art. 33
Contratti di terziarizzazione (global service)
1. La definizione data dalla norma UNI 10685 “Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (Global Service)”, definisce il Global Service di manutenzione come un “Contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell’assuntore.”
2. L’acquisizione dei servizi esternalizzati deve avvenire attraverso idonei contratti di terziarizzazione, con cui andrà disciplinata la fornitura di un servizio da parte di un Assuntore qualificato ad un costo prestabilito, possibilmente a forfait ovvero in forma di canone periodico, il tutto attraverso opportuni capitolati d’oneri e capitolati tecnici, che definiranno gli oneri a carico dell’Assuntore, le modalità di erogazione del servizio, gli standard di qualità minimi da garantire.
3. Inoltre per una più agevole gestione delle imprese esterne, nonché per il necessario controllo dei costi e la loro ottimizzazione, è fondamentale introdurre la manutenzione secondo precisi programmi temporali a cui associare un importo forfetario.
Ai fini delle responsabilità reciproche i capitolati devono contenere precisi dettagli sulle forme degli interventi, le loro caratteristiche, le frequenze e le scadenze.
Art. 34
La durata del contratto, le tipologie, le forme di pagamento
1. I contratti di “Global Service” possono prevedere un primo periodo dedicato all’acquisizione delle informazioni di base, che si attua attraverso il progressivo rilevamento del patrimonio immobiliare e l’osservazione delle anomalie che si verificano, che sono utili alla conoscenza e alla migliore comprensione del funzionamento dei sistemi edilizi ed impiantistici. Inoltre, spesso vengono assunti gli eventuali contratti in atto, e monitorati, al fine di valutare la loro efficienza operativa e le strategie da intraprendere allo scadere degli stessi.
2. Alla scadenza del periodo istruttorio di osservazione il fornitore del global service avvia o perfeziona le strategie ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione concordati con il committente.
3. La messa a regime delle conoscenze acquisite sul patrimonio e la verifica delle strategie intraprese da parte dell’Assuntore, dovrà fornire garanzia di efficacia ed efficienza del servizio per tutta la durata del contratto che sarà almeno triennale o quinquennale.
Le tipologie
4. I settori che possono essere gestiti in maniera unitaria possono essere i più disparati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ manutenzione del patrimonio edilizio;
▪ manutenzione delle strade;
▪ manutenzione del verde;
▪ manutenzione della pubblica illuminazione;
▪ manutenzione della illuminazione votiva;
▪ manutenzione dei cimiteri;
▪ manutenzione della segnaletica.
5. Per ciascuno di questi settori omogenei si individuano una serie di attività che hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi del global services, e se ne fa l’oggetto di appalti intesi a trovare un partner che sia in grado di essere non un mero esecutore di lavori, ma di fungere da responsabile della fornitura di tutti quei servizi che costituiscono la manutenzione, oltre che a curare l’esecuzione degli interventi.
Le forme di pagamento
6. La forma più completa di Global Service prevede un pagamento a canone (ad esempio annuale a fronte di una prestazione globale: ad esempio il pagamento di £.1000/mc x anno per riparare tutto quello che si rompe in un insiemi di immobili).
7. Il canone è pagabile ad esempio in 4 rate trimestrali, non si deve fare la contabilità, ogni volta che si ordina l’intervento l’appaltatore deve provvedere ad intervenire in tempi prefissati.
Art. 35
Il verbale di gara nei sistemi dell’appalto concorso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa(12)
1. In tali sistemi le offerte pervenute vengono sottoposte all’attenzione della Commissione della gara, composta ai sensi di quanto disposto dall’articolo n. 82, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal Presidente, da due testimoni e dal segretario che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in seduta pubblica, all’esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:
1) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;
2) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;
3) Estrazione a sorte delle offerte da sottoporre a verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma
12() Vedi Allegato “2”
1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
4) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;
5) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse e di quelle escluse con la evidenziazione, fra queste ultime, dei motivi della esclusione;
6) Verbalizzazioni delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dai presenti, che abbiano attinenza con l’operazione della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
7) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unicamente alla documentazione ed alle offerte economiche ancora sigillate ritenute valide, e comunque controfirmata da almeno due membri della Commissione, all’Amministrazione per l’affidamento, da parte di questa, alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta, tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.
8) Operata la valutazione delle offerte in sedute segrete da parte della Commissione, ai sensi del disposto di cui all’art. 91 comma 3° del regolamento, si procederà, in seduta pubblica, a dare lettura dei valori attribuiti alle offerte tecniche ed alla apertura delle buste contenenti quelle economiche e datane lettura, si individuerà quella economicamente più vantaggiosa. La pubblicità della seduta potrà essere assicurata o fornendone comunicazione diretta alle imprese ammesse, ovvero, qualora il numero sia molto elevato, provvedendovi con apposito avviso pubblico.
Art. 36
Gli adempimenti dell’Amministrazione appaltante
1. L’Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinchè si provveda ai seguenti adempimenti:
• alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
• alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati;
• alla trasmissione alla commissione dì tutte le offerte ammesse ai fini della loro valutazione.
Art. 37
Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice nei casi dell’appalto concorso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all’Amministrazione, per l’aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti gli elementi di valutazione predeterminati.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall’Ente con provvedimento motivato.
3. La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all’art. 21 comma 5 della Legge 11 febbraio 1994, 109 e successive modificazioni, da un funzionario o ad un responsabile del servizio in quanto accertata l’assenza di figure dirigenziali.
4. Ove comunque all’interno dell’Ente non dovesse esistere, anche per la particolare natura ed importanza dell’appalto, un dirigente idoneo ad esplicare tale delicata funzione, l’incarico può essere conferito a soggetto esterno comunque appartenente ad una pubblica amministrazione.
5. Nel caso di affidamento di lavori pubblici, tale commissione, deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con determinazione del Responsabile di settore, e si compone, in base al tipo di lavoro da appaltare, di un numero dispari da 3 (tre) a 5 (cinque) membri esperti nella specifica materia; scelti tra le categorie professionali con le modalità previste dall’art. 21, 6° comma, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste da tale articolo.
6. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che fungerà da segretario ed avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
7. Nell’espletamento del complesso e delicato compito ad essa attribuito la Commissione si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
8. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.
9. È consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all’ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.
10. Nel caso di affidamenti effettuati in base al regolamento per i lavori in economia od al Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia che si svolgono mediante gara ufficiosa la commissione può essere composta da un numero minimo di membri rappresentati: dal Dirigente del servizio incaricato della esecuzione o funzionario dallo stesso delegato; da un tecnico del servizio interessato e da altro soggetto che funga anche da Xxxxxxxxxx.
11. Qualunque sia il sistema seguito per la ricezione delle offerte, ai fini di assicurare la massima trasparenza, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale risultino i nominativi dei soggetti interpellati; le offerte presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell’aggiudicatario.
12. Ove non ostino motivi di urgenza o, comunque, altre situazioni che ne giustifichino la
inapplicabilità, alle operazioni di apertura anche delle gare ufficiose dovrebbero essere ammessi a partecipare i diretti interessati.
Art. 38
Adempimenti e modalità operative della Commissione
1. Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l’unica interprete delle esigenze dell’Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. La sua attività deve essere, quindi, improntata a contemperare l’esigenza di un confronto delle proposte presentate dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali cronologicamente così individuate:
a) Presa d’atto delle offerte pervenute al protocollo sia in tempo utile che, eventualmente oltre i termini;
b) Presa d’atto delle offerte ritenute valide e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
c) Presa d’atto dei valori attribuiti agli elementi di valutazione degli eventuali sub-pesi e, sulla scorta dei criteri di valutazione prestabiliti, delle offerte con opportuna individuazione preventiva, delle possibili ipotesi che possono presentarsi;
d) Xxxxx analitico delle soluzioni prospettate ed applicazione dei criteri predeterminati.
4. Nell’espletamento della funzione la Commissione, nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà e doveri:
♦ richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall’Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
♦ chiedere, prima della decisione circa l’aggiudicazione, modifiche al progetto, purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;
♦ proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
♦ proporre l’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione dell’appalto alla offerta ritenuta migliore. Le proposte con le quali si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione piuttosto che ad altra, così come l’eventuale provvedimento di esclusione, debbono essere motivate;
♦ trasmettere gli atti all’Amministrazione appaltante per l’adozione delle definitive determinazioni.
5. Nel caso di appalto di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento le competenze della Commissione per la valutazione delle offerte sotto l’aspetto tecnico, debbono essere effettuate in seduta segreta, mentre l’apertura dell’offerta economica e la individuazione dell’aggiudicatario, in seduta pubblica.
6. Nel caso previsto dal comma precedente si applicherà la procedura già prevista dall’art. 91 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 39 L’aggiudicazione
1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del procedimento.
2. La determinazione con cui il Responsabile del procedimento procede all’aggiudicazione definitiva, facendo propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice, non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
3. È invece obbligatoria una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
Art. 40 Concorso di idee
1. Il concorso di idee è il sistema attraverso il quale l’Ente tende a risolvere problematiche complesse, ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.
2. Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perchè è finalizzato al solo scopo di acquisire l’idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è, di norma, rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3. Nel caso la prestazione richiesta riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, il concorso di idee può essere utilizzato nel rispetto delle modalità e condizioni già previste dall’art. 16 del presente regolamento.
4. Anche se, con l’attribuzione del premio, l’Ente acquisisce il diritto pieno e, conseguentemente, la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell’opera.
5. Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell’Ente di acquisire il progetto o l’idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti, a partecipare.
6. Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anzichè con il nominativo dei concorrenti.
7. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo9 e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.
8. Il parere da questa espresso, attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l’adozione da parte dell’organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull’esito del concorso di idee stesso.
9. Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l’eventuale comportamento dell’ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.
Art. 41
La concessione
1. Si ha il rapporto di concessione quando il Unione affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all’impegno, il compito di realizzare e gestire l’opera.
2. In questo caso la controprestazione consiste quindi unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere.
3. Soltanto nel caso in cui nella gestione dell’opera sono previsti prezzi e tariffe amministrate o controllate, l’ente concedente può assicurare al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli interventi e della gestione anche mediante un prezzo che non può superare il valore del 50% dell’importo totale delle opere, importo da corrispondere, comunque, dopo effettuato il collaudo, in un’unica soluzione od a rate costanti o variabili.
4. L’affidamento può essere effettuato solo in base ad un progetto definitivo.
5. Il sistema di aggiudicazione, che, stando al disposto di cui all’art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni deve essere effettuato mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Gli elementi variabili, che possono essere tenuti in considerazione dalla commissione, sono i seguenti:
a) Il valore economico e finanziario della contro prestazione;
b) Il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
c) Il tempo di esecuzione dei lavori;
d) Il rendimento;
e) La durata della concessione, che nel caso di lavori non può essere superiore ai 30 anni;
f) Le modalità di gestione ed il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
g) Ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
7. È consentito all’ente appaltante apportare variazioni al progetto presentato.
8. Verificandosi scostamenti in favore del concedente o del concessionario si andrà ad una revisione del rapporto con rideterminazione delle condizioni.
9. Il contratto deve essere accompagnato dal piano economico finanziario di copertura degli investimenti e prevedere le specificazioni del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchè l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione. Se nel corso della durata della concessione dovessero variare le condizioni di base per effetto di modifiche tariffarie, legislative e regolamentari che determinano una variazione di segno positivo o negativo del piano, si
procederà al suo riequilibrio sulla base di quanto disposto dall’art. 19, comma 2/bis, della Legge 18 novembre 1998, n. 415 modificativa ed interpretativa della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
10. Se il concessionario dovesse recedere dal contratto si applicherà la previsione di cui all’art. 37/septies della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazione ed integrazioni.
11. Nel caso di esecuzione di lavori in concessione, spetta al responsabile del procedimento esercitare anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, onde verificare il rispetto della convenzione.
12. In questo sistema di aggiudicazione i termini ordinari previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 79 del Regolamento e quindi quelli relativi alla domanda di partecipazione ed alla presentazione delle offerte, debbono essere maggiorati di 15 giorni.
13. Per i contenuti del bando di gara, del contratto e della offerta, si fa rinvio alle prescrizioni di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 42 Lavori in economia
1. In sede di predisposizione del programma annuale dei lavori pubblici, dovranno essere individuati, seppure con una indicazione sommaria, quelli che potrebbero essere eseguiti in economia.
2. Gli stanziamenti destinati a tali interventi debbono, nel bilancio di previsione, essere distintamente individuati a seconda che appartengano a quelli prevedibili o non prevedibili.
3. Per quanto riguarda le categorie alle quali possono appartenere tali lavori, e la possibilità di anticipazione dei fondi al responsabile del procedimento, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 88 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
4. La distinzione della esecuzione in amministrazione diretta e in cottimo; le autorizzazioni da concedere; le ipotesi nelle quali debba effettuarsi l’esecuzione d’urgenza o di somma urgenza e la possibilità del ricorso a perizie suppletive in presenza di maggiori spese, trovano la loro esplicitazione negli articoli dal 142 al 148 del Regolamento.
CAPO V
LA RICERCA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Art. 43
Le imprese da ammettere alle gare
1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell’appalto concorso si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti, tanto in campo nazionale che comunitario, la specifica materia a seconda che si tratti di affidamenti di lavori, forniture o servizi.
2. Nel caso di procedure ristrette, le imprese, segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Unione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, costituiranno l’elenco delle ditte che, previa determinazione dirigenziale, saranno invitate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
3. La mancata estensione dell’invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.
4. Nel caso di affidamento di lavori pubblici con il sistema della licitazione privata, giusta il disposto di cui all’art. 23 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti prescritti.
5. Dovranno naturalmente essere applicate le disposizioni contenute nel regolamento e tese a trattare situazioni del tutto particolari, quali si rilevano dagli articoli 51, 63 comma 3, 67, 77 e 78.
6. In presenza di una gara di licitazione privata semplificata, dovranno essere invitati i concorrenti inseriti nella apposita graduatoria seguendo comunque i criteri e le modalità di cui al precedente art. 21.
Art. 44
Requisiti per la partecipazione
1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici e quelli di cui al regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827 per le forniture e servizi inferiori alla soglia comunitaria, del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
2. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell’offerta più rispondente alle esigenze dell’ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.
Art. 45
Le domande di partecipazione
1. Le ditte che sono interessate all’appalto, e che siano in possesso dei requisiti richiesti, debbono presentare le domande di partecipazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) Redatte in carta da bollo del valore vigente al momento della presentazione.
2) Contenere tutte le notizie richieste dal bando e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da persona delegata a provvedervi.
3) Corredate di tutti i documenti richiesti e che risultino validi tanto in ordine alla loro predisposizione che per il rispetto dei termini.
Art. 46
Termini da rispettare per la ricezione delle richieste di partecipazione
1. I termini di rispettare per la ricezione delle richieste di partecipazione sono così individuati:
a) per gli appalti soggetti a regime comunitario: 37 gg. decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, nei casi ordinari.
b) per le procedure accelerate: 15 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale;
c) per gli appalti di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5 milioni di DSP: 19 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale.
2. Le richieste debbono essere inoltrate con lettera raccomandata, all’esterno della quale deve essere indicata la gara per la quale si richiede la partecipazione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Stazione appaltante.
3. Le domande di partecipazione possono essere presentate anche mediante telegramma, telescritto o telefax.
4. In tali ipotesi la richiesta deve essere però confermata con lettera formale, spedita nel rispetto delle modalità e dei termini di scadenza previsti per la presentazione della richiesta, e quindi entro il termine fissato per la ricezione delle domande stesse.
Art. 47
Prequalificazione delle imprese da invitare
1. L’operazione di prequalificazione delle ditte da invitare sarà effettuata dal dirigente competente per materia, se del caso coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Contratti o appalti.
2. L’elenco delle ditte in possesso dei requisiti, e quindi da ammettere, dovrà essere formalizzato con determinazione dirigenziale, nella quale dovranno essere inseriti anche i nominativi delle ditte escluse e le motivazioni della esclusione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 4° del regolamento, dovranno essere comunicati, entro 15 giorni dalla formulazione di apposita richiesta, alle imprese interessate, i motivi della mancata ammissione.
CAPO VI
BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 48
Il bando (o la lettera di invito) - Natura giuridica
1. Il bando di gara (o la lettera di xxxxxx), per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l’ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione, solo dopo la stipula del formale contratto.
2. Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l’Ente, in presenza di un interesse pubblico, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.
Art 49
Il bando (o la lettera di invito) - Contenuti
1. Il bando (o la lettera di xxxxxx),. rappresentando la “lex specialis” della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:
A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che, come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell’Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione dalla gara;
B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.
2. Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.
3. Il bando di gara, predisposto e firmato dal dirigente deve, a cura dell’Ufficio competente, essere pubblicato ai sensi di legge e con oneri, giusta il disposto di cui all’art. 29, comma 2 della legge 11-2- 1994, n. 109 e successive modificazioni a carico della stazione appaltante utilizzando le somme a disposizione previste dal quadro economico del progetto.
4. Quanto ai contenuti deve rispettare, tenuta presente la natura dell’affidamento che si propone, le prescrizioni dettate in proposito dal regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e previste, per i casi particolari richiamati, dai seguenti articoli:
▪ 58 - per il concorso di idee in materia di progettazione;
▪ 60 - per i concorsi di progettazione;
▪ 63 - per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore al controvalore in Euro di
200.000 D.S.P.
▪ 67 e 69 per quelli di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP;
▪ 85 per l’affidamento e gestione di lavori pubblici in concessione.
Art. 50
I soggetti titolati a partecipare alle gare
1. Possono partecipare alle gare oltre alle imprese singole, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane, quelle riunite in associazione, in consorzio od in consorzi stabili costituiti, questi ultimi, nel rispetto della normativa di cui all’art. 12 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. Si ritengono applicabili per quanto concerne i requisiti richiesti per la partecipazione; la definizione dei rapporti e delle responsabilità fra le varie imprese; le modalità ed i tempi di costituzione del rapporto e, le competenze esecutive, le norme previste dalle leggi che regolano i particolari istituti.
3. Non è consentita la partecipazione in forma singola ed associata o consorziata. I consorzi
partecipanti alla gara debbono indicare quali sono le imprese per le quali si impegnano e che quindi eseguiranno l’appalto.
Art. 51
Estensione dei bandi o delle lettere di invito
1. Il bando di gara, per le aggiudicazioni a mezzo di pubblico incanto di forniture e servizi dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827 e successive modificazioni. ed integrazioni.
2. Ove l’appalto interessi i lavori o, per le forniture ed i servizi sia soggetto all’applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità:
◗ per i lavori di cui all’artt. 79 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
◗ per le forniture di cui all’art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni;
◗ per i servizi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni.
3. Nel caso di affidamenti di lavori in concessione i termini, tanto per la domanda di partecipazione che per la presentazione delle offerte, debbono, ai sensi del disposto di cui all’art. 84 del regolamento, essere maggiorati di 15 giorni.
4. Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell’appalto concorso, così come dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.
5. Gli altri sistemi di estensione dell’invito, quali la forma telefonica, telegrafica, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e, comunque, con provvedimento motivato.
Art. 52
Visione e rilascio della documentazione interessante l’appalto
1. Le ditte interessate all’appalto possono prendere visione della documentazione, presso l’ufficio indicato nell’avviso di gara che sarà tenuto a fornire ogni e qualsiasi informazione che dovesse essere reputata utile per la partecipazione.
2. Ai rappresentanti delle ditte invitate deve essere rilasciata, su richiesta e previo versamento del rimborso delle spese come determinato dall’amministrazione e comunque limitato alla copertura dei costi reali della documentazione richiesta, copia degli elaborati tecnici od amministrativi.
3. Il pagamento dovrà essere suffragato da apposita ricevuta.
4. Xxxxxxx sul personale a ciò preposto l’obbligo della conservazione del segreto d’ufficio in ordine alle imprese che hanno richiesto, ottenuto o comunque visionata la documentazione.
Art. 53
Modalità di compilazione e contenuti delle offerte
1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.
2. Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all’esterno delle buste, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all’Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.
3. I contenuti, ritenuti indispensabili per la sua validità, possono essere così riepilogati:
♦ Indicazione con chiarezza e con espressione in cifre ed in lettere del ribasso o, comunque, del prezzo offerto;
♦ Indicazione, nel caso della utilizzazione dell’istituto del subappalto, di tutte le notizie previste dall’art.
34 della Legge. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
4. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l’offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l’ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.
5. In presenza di aggiudicazioni legate al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto concorso e di ogni altra forma che preveda la valutazione della proposta , sia sotto il profilo tecnico che economico, l’offerta nel suo complesso dovrà essere confezionata utilizzando, oltre a quella di carattere generale, altre due buste contenenti rispettivamente la proposta tecnica e quella economica.
6. Si può procedere alla apertura delle buste contenenti le offerte solo dopo avere verificato il possesso dei requisiti e conseguentemente l’ammissibilità per tutte le imprese partecipanti, cosi come previsto dal successivo art. 47.
Art. 54
Termini da concedere per la presentazione delle offerte
1. Agli appalti per l’affidamento di lavori pubblici si applicheranno i termini previsti dall’art. 79 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che, in presenza di concessioni debbono intendersi maggiorati di 15 giorni, ed, in caso di procedure accelerate, quelli di cui all’art. 81 del medesimo regolamento.
2. L’art. 79 del Regolamento prevede i seguenti termini minimi (ordinari) decorrenti dalla data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea:
• 52 gg. per la ricezione delle offerte (asta pubblica)
• 19 gg. per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di partecipazione alle licitazioni (37 gg. per le gare sopra soglia comunitaria);
• 20 gg.dalla data di invio, da parte della Pubblica Amministrazione, dell’invito per la presentazione delle offerte nella licitazione (40 gg. per le gare sopra soglia comunitaria)
3. Nel caso di appalti di forniture e servizi soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e 9 e 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, o quelli diversi fissati dalla direttiva comunitaria 97/52/CEE, ove questa risulti applicabile.
4. Nel caso di ricorso alle procedure d’urgenza, vanno indicate nel bando di gara le relative motivazioni. Il ricorso a tale procedura non è comunque consentito quando le ragioni dell’urgenza siano imputabili a colpa dell’amministrazione.
5. Il computo dei termini, per le gare soggette al regime comunitario, sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento CEEM n. 1/82/71 approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 3 giugno 1971.
Art. 55
L’inoltro o la presentazione delle offerte
1. La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.
2. In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell’inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato espresso.
Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell’Ente, da prendere con provvedimento motivato.
3. Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l’inoltro delle offerte quali la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.
4. E’ assolutamente esclusa, giusta il disposto dell’art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.
5. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l’offerta viaggia a rischio e pericolo dell’offerente.
6. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.
7. I soggetti titolati a ricevere le offerte debbono rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui all’art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 del l’e successive modificazioni.
8. L’ente appaltante, in presenza di servizi regolati dal D.Lgs. 25 febbraio2000, n. 65, potrà avvalersi, prevedendolo nel bando di gara, della facoltà di utilizzare il sistema della consegna dell’offerta anche in forma diretta.
Art. 56
Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti
1. Ai sensi del disposto di cui all’art. 75, comma 8, del X.X. 00 maggio 1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l’offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l’offerta principale.
2. Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l’ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.
Art. 57
Validità temporale delle offerte
1. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l’impresa proponente.
2. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento
successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
3. In presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è pertanto opportuno, prima di procedere all’esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.
4. La decorrenza di tale termine può quindi giustificare l’azione di recesso e l’applicazione, in tale caso del disposto di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 109 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 58
Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara
1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha indetto la gara. Pertanto, ove tale adempimento, in situazioni del tutto particolari sia sottratto alla sua competenza, od il dirigente od il responsabile del servizio, per motivi di urgenza abbiano dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all’organo competente, per la sanatoria.
2. Tale sanatoria deve intervenire prima dell’espletamento della gara.
CAPO VII ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 59 Modalità operative
1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di xxxxxx, si procederà, in seduta pubblica, all’espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l’aggiudicazione.
2. L’operazione è riservata ad apposita Commissione che è composta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827, dal Presidente, da due testimoni e da un segretario della commissione.10
3. Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, giusto il disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad un dirigente, o ad un Responsabile del servizio con preferenza per quello che ha predisposto la proposta e conseguentemente curato quel particolare affidamento.
4. La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell’offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.
5. Queste operazioni verranno espletate in due fasi:
a) La prima tendente ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità per la predisposizione ed inoltro dell’offerta e la presenza e la regolarità dei documenti richiesti per la partecipazione. Compiuta tale operazione ed accertata la possibilità di ammissione, le buste contenenti le offerte vengono conservate sigillate e depositate sul tavolo.
b) La seconda, nella apertura delle buste contenenti le offerte ammesse per le quali si dà lettura delle condizioni dalle medesime previste ed, applicate le eventuali procedure per la individuazione della anomalia, si ricava il nominativo della impresa provvisoriamente aggiudicataria.
6. Tale aggiudicazione, acquista definitività con l’adozione, da parte del responsabile del procedimento, della determinazione di aggiudicazione definitiva.
7. In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l’appalto concorso, od il concorso di idee, o l’offerta economicamente più vantaggiosa, in questa fase la Commissione si limita:
a) ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità operative prescritte per le presentazione delle offerte;
b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali e dei rilievi che dovessero essere sollevati in sede di gara;
c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.
8. In tal caso, tanto la busta sigillata contenente l’offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o alterazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.
9. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse, per effetto dell’accertamento di irregolarità in qualsiasi fase del procedimento, saranno consegnate al segretario per le successive comunicazioni ed eventuali restituzioni alle ditte interessate.
Art. 60
Lettera invito - Formulazione equivoca
1. Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l’ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati, in armonia con le ampie e consolidate posizioni giurisprudenziali e nel senso più favorevole per l’ammissione degli aspiranti in
quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione ed il rispetto della “par condicio dei concorrenti”.
Art. 61
Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito
1. Al fine di evitare possibili contrasti tra le norme inserite nei documenti che riguardano l’appalto, è opportuno richiamare nel documento finale che le eventuali disposizioni contenute nei documenti di gara (capitolati, clausole operative, elaborati, contratto, ecc.) che possono essere in contrasto con il bando o con le norme integrative si intendono da questi ultimi documenti sostituite.
2. Nel caso possa, comunque, accadere che in alcune situazioni si pongano in essere, nei diversi documenti che interessano l’appalto, delle norme che si trovano in contraddizione tra di loro, e che pertanto occorre interpretare, si agirà nei modi previsti dai successivi commi.
3. Ove il contrasto intercorra tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.
4. Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l’intera procedura.
5. Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l’esito della gara, è legittimo il comportamento dell’amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l’annullamento della procedura e l’indizione di una nuova gara.
Art. 62
Il verbale di gara
1. Il verbale è l’atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l’esito della stessa, che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell’esperimento.
2. Il verbale è un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e riportate le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell’interesse generale della gara.
3. Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
• la data, l’ora ed il luogo ove si svolge la gara;
• gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
• le norme che regolano il particolare procedimento;
• l’elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
• l’elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
• la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
• la semplice presa d’atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito, ovvero l’inoltro delle offerte stesse ove, per il particolare procedimento, debbono, essere valutate da apposite commissioni;
• la descrizione di tutte le operazioni che in casi particolari debbono essere compiute e le dichiarazioni, denuncie o contestazioni che vengono sollevate dai concorrenti;
• la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario degli altri membri della Commissione.
Art. 63
Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni
1. Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell’esperimento.
2. Egli dovrà quindi:
1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l’ammissione alla gara;
3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge, dall’invito o dal bando per l’espletamento della gara;
4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell’esperimento, precisando se questo deve ritenersi provvisorio o definitivo;
5) Xxxx inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
6) Nel caso di semplice presa d’atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed agli altri membri. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente la propria consulenza, ove richiesta;
8) trasmettere copia del verbale al soggetto titolato a compiere l’aggiudicazione definitiva.
3. I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.
Art. 64
La partecipazione di imprese in forma associata o consorziata
1. Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituito.
2. Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere, in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:
1) E’ inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata o consorziata. I consorzi, i consorzi tra società cooperative ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
2) L’istituto dell’associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 8 agosto 1977, n. 584 regolante gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
3) L’impresa invitata individualmente ha la capacità di presentare offerta e di trattare per se o quale capogruppo di imprese riunite;
4) La prescrizione che vieta l’associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara” deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell’associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata nè durante, nè dopo l’espletamento della stessa.
5) E’ consentita la presentazione di offerte da parte delle associazioni di imprese e dei consorzi anche se tali organismi non sono stati formalmente costituiti. In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, questa, previa formale costituzione dell’associazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
6) Le imprese riunite in associazione debbono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
7) I requisiti delle imprese singole o riunite; la soluzione delle ipotesi di fallimento di una delle imprese; le formalità richieste per la costituzione; i rapporti che si instaurano tra le imprese associate; la possibilità di costituire una società tra le imprese riunite, trovano la loro consacrazione negli articoli 94, 95 e 96 del regolamento;
8) In presenza di consorzi stabili di imprese, le norme relative alla qualificazione; all’affidamento della esecuzione ai consorziati; ai rapporti che si instaurano tra le singole imprese; alla riattribuzione dei requisiti economico finanziari, e tecnico-organizzativi, nel caso di scioglimento del consorzio, sono quelle previste dall’art. 97 del regolamento.
Art. 65
Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso che due o più concorrenti, risultanti aggiudicatari, abbiano presentato offerte uguali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l’appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati, si procederà alla individuazione dell’aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
Art. 66
Comportamenti in sede di gara per i lavori da sub-appaltare
1. L’art. 34, 1° comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, prescrive la necessità della sussistenza di determinate condizioni affinché dall’Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.
2. Tali condizioni sono le seguenti:
▪ Che i concorrenti abbiano indicati, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di questi che intendono subappaltare;
▪ Che l’importo dei lavori da sub-appaltare sia contenuto all’interno della quota che può essere affidata in tal modo, giusta le determinazioni adottate con il regolamento;
▪ Che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
▪ Che al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore trasmetta anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei richiesti requisiti;
▪ Che il subappaltatore non si trovi in uno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
3. Ai fini dei comportamento da tenere in sede di gara si precisa che la mancata indicazione nell’offerta della volontà di avvalersi del sub appalto, non deve essere interpretata come una carenza della stessa, e quindi come motivo di esclusione, ma come espressione di volontà di non volersi avvalere dell’istituto del subappalto.
4. Il Regolamento, all’art. 141, inserisce le seguenti ulteriori precisazioni:
1) Che la percentuale di lavori sub-appaltati appartenenti alla categoria prevalente è fissata nella misura del 30% dell’importo della categoria;
2) Che il sub-appaltatore, può a sua volta subappaltare la posa in opera delle strutture od impianti speciali di cui all’art. 72, comma 4, lettera c, d ed l del regolamento;
3) Che l’appaltatore che intende avvalersi del sub-appalto deve presentare istanza alla stazione appaltante allegando la necessaria documentazione;
4) Che l’affidamento a propri consorziati non costituisce sub-appalto.
Art. 67
La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere
1. Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell’art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1294, n. 827, viene ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
2. Ove però, in una gara espletata con il metodo dell’offerta dei prezzi, la discordanza dovesse interessare il singolo prezzo; quello complessivo od il valore derivante dalla trasformazione del prezzo complessivo in ribasso percentuale, ai sensi del disposto di cui all’art. 90 del regolamento approvato con
D.P.R. 21.12.1999, n. 554, si ritiene preferibile la indicazione espressa in lettere.
3. Nel caso comunque di evidente contrasto tra il prezzo espresso in cifre e quello rappresentato in lettere, seguendo una linea giurisprudenziale consolidata, potrà essere adottata la soluzione che si ritiene più aderente alla realtà del caso.
Art. 68
Criteri per l’individuazione dell’anomalia dell’offerta
1. L’anomalia delle offerte sarà determinata applicando la normativa vigente.
2. Nelle gare soggette al regime comunitario si adotterà conseguentemente il metodo del contraddittorio.
3. In quelle soggette per valore alla normativa nazionale, dovrà essere applicato il sistema della individuazione meccanica od automatica, basata sul taglio delle ali; sulla ricerca del valore medio delle offerte restate che, incrementato del valore della ulteriore media degli scostamenti o scarti, tra la media originaria e le offerte che si collocano al di sopra di tale valore così come previsto dall’art. 21, comma 1/bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, porta ad individuare il limite oltre il quale le offerte saranno considerate anomale.
4. Nel caso di applicazione automatica dell’individuazione delle offerte anomale dovranno essere tenuti presenti anche i seguenti altri principi:
- in presenza di offerta in ribasso ed in aumento, si prenderanno in considerazione, ai fini della individuazione della media e del numero minimo necessario per applicare il criterio della ricerca automatica dell’anomalia, solo quelle in ribasso;
- la procedura di esclusione non si applicherà in presenza di un numero di offerte valide inferiori a 5;
- Nella rilevazione degli scarti delle offerte che si sono collocate al di sopra della media, si prenderanno in considerazione soltanto quelle che avevano partecipato a formare la prima media, con esclusione quindi di quelle tagliate od eliminate perché appartenenti alle ali.
- Nel caso di offerta di prezzi unitari sarà tenuto in considerazione, ai fini della individuazione della anomalia, soltanto il ribasso percentuale indicato in lettere, senza operare in sede di gara i controlli circa la corrispondenza di tale valore rispetto a quelli dell’importo posto a base della gara e del prezzo complessivo offerto. Ove si dovesse accertare, dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del
contratto, in sede di controllo una situazione anomala, si procederà con il criterio previsto dall’art. 90, comma 7, del regolamento.
CAPO VIII
GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE APPALTANTE
Art. 69 Annullamento della gara
1. L’annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta
aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere giustificato solo dalla tutela dell’interesse pubblico.
2. Di conseguenza ne deriva il fatto che l’annullamento di una gara non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.
3. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà affidando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
4. È riservata comunque alla stazione appaltante, ove da tale provvedimento dovessero derivare danni gravi o possa ipotizzarsi la possibilità di ottenere migliori risultati dalla ripetizione della gara, la discrezionalità di operare in tal senso.
5. Nel caso in cui l’annullamento intervenga per colpa imputabile all’appaltatore, in presenza di lavori già eseguiti perché iniziati con le riserve di legge, questi avrà diritto, al solo pagamento dei lavori realizzati.
Art. 70 Revoca di una gara
1. Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici “inviti ad offrire” è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.
2. Dal che ne deriva che il provvedimento potrà essere adottato soltanto in presenza di una seria e valida motivazione.
Art. 71
Approvazione degli atti di aggiudicazione
1. I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, si configurano come provvedimenti provvisori che acquistano la loro definitività soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. La competenza per l’aggiudicazione definitiva appartiene al dirigente od al responsabile del procedimento, salvo il caso in cui si proceda a mezzo di gara di appalto concorso, nella quale tale competenza è attribuibile alla Giunta, configurandosi l’atto di aggiudicazione come approvazione del progetto.
3. Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di validità delle offerte come indicato dal bando di gara od, in assenza di tali indicazioni, entro trenta giorni dalla data dell’espletamento della gara, trascorsi i quali l’aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.
4. Qualora in sede dì esame della proposta di aggiudicazione, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse essere negata l’approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.
Art. 72 Comunicazione dell’aggiudicazione
1. Intervenuta l’approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva, il dirigente incaricato del perfezionamento del rapporto contrattuale (stipulazione), ne comunicherà l’esito all’aggiudicatario ed all’altro concorrente che segue in graduatoria.
2. Inviterà quindi l’aggiudicatario a presentare, entro il termine che sarà stabilito con la comunicazione, la documentazione prescritta dalle diverse disposizioni a seconda che l’appalto, per valore, sia soggetto alle normative nazionali o comunitarie.
3. Il mancato adempimento nei termini previsti, potrebbe comportare la revoca della aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e l’affidamento alla impresa che segue in graduatoria.
4. Resta salvo, in tal caso, il diritto della Stazione appaltante di agire sul deposito cauzionale provvisorio, costituito a garanzia della serietà dell’offerta.
5. Inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 3, del Regolamento attuativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare, su espressa richiesta, ai candidati ed alla Comunità Europea, ove per l’importo dell’appalto proposto dovesse essere interessata, le decisioni assunte in ordine alla aggiudicazione, alla mancata aggiudicazione od alla determinazione di avviare una nuova gara di appalto.
6. Analogamente deve procedersi, nei 15 giorni successivi al ricevimento della domanda, nei confronti del concorrente escluso, comunicando allo stesso sia i motivi che hanno condotto alla mancata ammissione od sua esclusione, sia quelli che hanno portato alla scelta dell’offerta vincente.
CAPO IX
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE
Art. 73 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali necessarie, tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di
ordine fiscale cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno, di xxxxx, poste a carico del privato contraente.
2. Il privato contraente sarà, pertanto, invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
3. Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, sì procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all’interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto, con invito a riscuotere l’eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.
4. Qualora le spese contrattuali siano, in tutto od in parte, assunte a carico del Unione si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l’Ufficio economato.
5. Nel caso che, in carenza od insufficienza dell’apposito deposito contrattuale il Unione dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l’altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero.
6. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, sì attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dal X.X. 00 aprile 1910, n. 639, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi dì quanto disposto dagli artt. 16-bis e 16-ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con X.X. 00 n novembre 1923, n. 2440, come introdotti con l’art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 74
Deposito cauzionale provvisorio
1. Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, tale garanzia è dovuta e fissata, giusto quanto disposto dall’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nella misura del 2% dell’importo dei lavori.
3. Per i contratti di fornitura di beni o servizi di importo compreso tra la fascia d'importo superiore ai
130.000 e fino ai 200.000 Euro, l'offerta da presentare per l'affidamento della fornitura dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta.
4. Per i contratti di fornitura di beni o servizi di importo inferiore ai 130.00 Euro la previsione della cauzione provvisoria, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara, in ragione della tipologia della fornitura.
5. La costituzione del deposito cauzionale provvisorio potrà avvenire unicamente in uno dei seguenti modi:
❑ contanti (in numerario) con il versamento dell’importo previsto presso la Tesoreria Comunale, allegando l’originale della ricevuta rilasciata dal tesoriere;.
❑ titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Sezione della Tesoreria Comunale.
❑ fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma b, della legge 10.6.1982 n. 348;
❑ fidejussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, come previsto dall'art. 1, comma c, della legge 10.6.1982 n. 348.
❑ Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari (società di leasing)
6. In nessun caso saranno accettate cauzioni provvisorie prestate in contanti o mediante vaglia bancari o assegni circolari trasferibili o intrasferibili intestati al Unione.
7. Ove il deposito cauzionale provvisorio venga prestato mediante fidejussione bancaria od assicurativa o da intermediari finanziari deve essere accompagnato dall’impegno a prestare anche il deposito cauzionale definitivo ove il concorrente risulti aggiudicatario.
8. Tale fidejussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
9. La cauzione provvisoria sarà svincolata, da parte del Responsabile competente:
▪ all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura;
▪ ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’intervenuta aggiudicazione.
10. La cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto pertanto, la mancata sottoscrizione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione provvisoria in favore della stazione appaltante.
Art. 75
Deposito cauzionale definitivo
1. Per l’affidamento delle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale definitivo, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. L’impresa affidataria di una fornitura o di un servizio, salvo il caso dell’esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.
3. Prima della stipula del contratto, pertanto, dovrà essere prestata la cauzione definitiva con le modalità stabilite dal comma 5 del precedente art. 76.
4. Nel caso dell’affidamento dei lavori tale cauzione è fissata in un ammontare pari al 10% delle opere appaltate.
5. Se il ribasso accordato in sede di gara dovesse essere superiore al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta misura.
6. Qualora invece l’impresa aggiudicataria risulti certificata, i depositi cauzionali provvisorio e definitivo sono ridotti del 50%.
7. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.
9. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le condizioni previste dall’art. 30, comma 2, della legge 109/1994, n. e successive modificazioni, che prescrivono l’obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena effettuato il collaudo provvisorio ed emesso il certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 76 Esonero dalla cauzione
1. Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l’esonero dal versamento della cauzione definitiva che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
2. Nel caso di esonero dalla prestazione della cauzione, il contraente si obbliga a concedere un
miglioramento del prezzo non inferiore al cinque per cento annuo dell'importo della cauzione non versata, in ragione del tempo per il quale questa deve rimanere vincolata.
Art. 77
Ulteriori garanzie e coperture assicurative
1. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà, inoltre, munirsi delle seguenti coperture assicurative:
a) Una polizza assicurativa che salvaguardi l’amministrazione aggiudicatrice dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ad esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi nel corso della esecuzione dei lavori e fino al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio;
b) Una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza per responsabilità civile presso terzi, sempre di durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ove l’importo dei lavori superi gli ammontari stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
c) Una garanzia bancaria od assicurativa atta a coprire l’importo dell’anticipazione, ove questa sia prevista, maggiorato dal tasso di interesse legale applicato per il periodo previsto per il recupero.
d) Una polizza assicurativa che copra i rischi professionali dei progettisti dipendenti, limitatamente al maggior costo delle varianti.
2. I progettisti incaricati della progettazione esecutiva, al momento dell’approvazione del progetto esecutivo, debbono costituire una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza dovrà:
a) Coprire, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione dovrà sostenere per le varianti che si renderanno necessarie in corso di esecuzione.
b) Essere prestata per un massimale non inferiore:
◗al 10% dell’importo dei lavori progettati, qualora il limite dei lavori stessi non superi l’importo di 1 milione di Euro, I.V.A. esclusa;
◗al 20% dell’importo dei lavori progettati, qualora il limite dei lavori stessi non superi l’importo di 2 milioni e 500 mila Euro, I.V.A. esclusa;
3. La mancata prestazione di tale fidejussione esonera l’ente appaltante dal pagamento della parcella professionale.
4. Per quanto concerne le modalità da seguire e le condizioni da rispettare si fa rinvio agli articoli dal 100 al 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 78 Documentazione antimafia
1. L’ente appaltante dovrà acquisire, prima della stipulazione dei contratti, la certificazione prescritta dalla normativa antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
Art. 79
Conformità del contratto con l’atto approvativo
1. Il contenuto del contratto, salvo elementi integrativi o di dettaglio o modificazioni non sostanziali, deve essere aderente alle condizioni previste nello schema approvato con determinazione dell’ufficiale rogante, se stipulato in forma pubblica amministrativa, o con l’eventuale disciplinare richiamato ed approvato con atto deliberativo o determinazione del Responsabile del servizio, se stipulato nelle altre forme.
2. Le disposizioni di contenuto diverso da quello indicato nei documenti sopra richiamati, sono da considerarsi annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall’Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due procedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.
3. Non sono da consideransi disposizioni cogenti ed inderogabili quelle indicate nello schema e modificate o completate con l’atto definitivo che riguardino disposizioni di dettaglio o che sino correttive di eventuali errori materiali o di completamento o di ulteriore precisazione dell’atto stesso
4. Non sono, inoltre, da considerarsi norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali
previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.
Art. 80 Pubblicazione dei risultati di gara
1. In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29, punto 1, lett. f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.
2. Ove ricorra il caso di cui al punto 1, lett. f/bis), del su richiamato articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la spesa da sostenere per le pubblicazioni relative ai motivi giustificativi della avvenuta ultimazione dei lavori con un ritardo superiore ai sei mesi, saranno poste a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario.
3. In analoga situazione si troveranno le parti soccombenti ai fini della pubblicazione delle pronunce previste dal punto 1, lett. f-ter), dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. Per gli appalti di forniture o di servizi soggetti alle norme comunitarie si riterranno applicabili le prescrizioni di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
Art. 81
La stipulazione del contratto
1. La stipulazione dei contratti può avvenire in tre diverse forme:
a) in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
b) in forma pubblica amministrativa, cioè con l’intervento obbligatorio del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
c) per scrittura privata autenticata, quando il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del contratto tra le parti e la necessità di intervento del pubblico ufficiale per l’autenticazione delle sottoscrizioni;
d) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.
2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa (sia essa per atto pubblico o scrittura privata autenticata) rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale, per cui, il ricorso a tali forme eccezionali, dovrà essere sufficientemente motivato.
3. L’adempimento della stipulazione, per gli appalti di lavori pubblici deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni nel caso di aggiudicazione a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, ed entro quello di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’accettazione dell’offerta, nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario.
4. Decorsi inutilmente tali termini per colpa dell’appaltatore, l’amministrazione potrà considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l’incameramento della cauzione provvisoria, nonchè l’adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
5. Se invece la stipula del contratto non avviene nei termini sopra espressi per colpa della stazione appaltante, l’impresa può sciogliersi da ogni impegno e quindi recedere dal contratto mediante atto notificato all’ente appaltante.
6. Se l’istanza di recesso viene accolta, l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
7. Se invece l’istanza non viene presentata, alla impresa aggiudicataria non spetta alcune indennizzo.
8. Se i lavori sono stati consegnati in via di urgenza, l’impresa ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti e delle opere provvisionali.
9. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs.18 agosto2000, n. 267, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Dirigente del Servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.
10. In presenza di forniture il rapporto può considerarsi perfezionato anche con atto separato di obbligazione attraverso la semplice sottoscrizione della lettera offerta da parte del venditore, o con lo scambio di corrispondenza, secondo l’uso commerciale.
Art. 82
Il rogito a mezzo del Segretario
1. I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopo, nonchè tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell’autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata e quindi rogati o ricevuti dal Segretario dell’Unione che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.
2. I contenuti dei contratti saranno quelli previsti dal regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
3. L’ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata autenticata, nonchè a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l’iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.
4. L’ufficiale rogante provvederà ad iscrivere a repertorio anche gli atti stipulati per scrittura privata non autenticata consegnatigli dagli uffici, rimanendo, per altro, in capo ai responsabili degli uffici che hanno stipulato tali atti, la responsabilità per eventuali ritardi.
5. L’ufficiale rogante provvederà, inoltre, a mantenere un repertorio separato per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 83
I diritti di rogito
1. Sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all’art. 40 della legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la lavoro natura tributaria, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall’art. 19-ter della legge 29 ottobre 1987, n. 440, per tutti gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Unione.
2. Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell’atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.
3. La quota spettante all’ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito in legge 25 febbraio 1982, n. 51 e successive modifiche, con la periodicità prevista e previa determinazione dirigenziale.
CAPO X L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 84 Consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori dovrà essere effettuata, dal direttore dei lavori previa autorizzazione del responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all’art. 129 del Regolamento.
2. Nei casi di urgenza potrà essere seguita la regola della consegna dei lavori sotto le riserve di legge e quindi non appena intervenuta l’aggiudicazione, giusto il disposto di cui all’art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F).
3. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini utili per la esecuzione delle opere.
4. Le operazioni da eseguire, gli atti da predisporre; le procedure da rispettare e le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato adempimento sono regolate dagli artt. 129, 130 e 132 del Regolamento attuativo approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 85
Le anticipazioni ed i pagamenti
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140 non è più consentito concedere, sotto qualsiasi forma, anticipazioni di prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, salvo il caso in cui le attività siano cofinanziate da parte dell’Unione Europea.
2. In tale ultimo caso l’entità della anticipazione si intenderà fissata nel valore dei 5% dell’importo contrattuale giusta le prescrizioni di cui agli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i lavori e del decreto 3 gennaio 1997, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18.1.1997 per le forniture ed i servizi.
3. Potranno essere previste anticipazioni sul prezzo contrattuale qualora l’altra parte contraente sia una pubblica amministrazione, nel qual caso l’eventualità deve risultare da un preciso accordo di programma.
4. Per quanto riguarda i casi della ritardata erogazione e della revoca, in presenza di esecuzione di lavori pubblici, si rinvia al disposto di cui all’art. 113 del Regolamento.
5. I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle norme contrattuali, dando comunque atto che, nel caso di lavori pubblici, ove si sia provveduto al finanziamento delle spese con mutuo contratto con la cassa DD.PP., si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. 29 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 25 aprile 1983, n. 131.
6. Qualora l’intervento sia finanziato con fondi provenienti da contributi garantiti dalla Regione Veneto, i pagamenti verranno effettuati in conformità ai tempi ed alle forme di erogazione poste in essere dall’Ente finanziatore.
7. Si applicheranno inoltre, nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, le prescrizioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata ed integrata dalla L. 18 novembre 1998, n. 415 e dell’art. 116 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
8. Il pagamento della rata di saldo, dietro presentazione di garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione.
9. L’anticipazione potrà essere revocata se l’esecuzione dei lavori non procede nel rispetto dei tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 86
I termini per la esecuzione dei lavori
1. I termini per la esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi sono previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, o dalla lettera di invito, o dal contratto.
2. Tali termini, essendo norma contrattuale, possono essere prorogati solo in presenza di apposito giustificato provvedimento della Pubblica Amministrazione, che, necessariamente, sarà oggetto di contratto integrativo.
3. Nel caso di appalto di lavori pubblici, l’amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori in presenza di cause di forza maggiore dipendenti dalla sussistenza di condizioni del tutto eccezionali, quali quelle climatologiche o di altra natura che possono impedire, in via temporanea, la esecuzione a regola d’arte delle opere. I tempi intercorrenti tra la sospensione e la ripresa dei lavori non verranno considerati ai fini dell’eventuale proroga.
4. Nel caso di ritardo nella esecuzione per colpa dell’appaltatore, sarà applicata nei confronti di questi, la penalità prevista a tale titolo dal Capitolato speciale d’appalto.
5. Ove poi il ritardo nella esecuzione dovesse risultare superiore a sei mesi si renderà necessaria la pubblicazione delle ragioni giustificative di tale ritardo, con onere a carico dell’affidatario, così come previsto dall’art. 29 punto f/bis della legge, 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Art. 87 L’esecuzione d’Ufficio
1. In presenza di negligenza grave o inadempimento agli obblighi contrattuali che possano compromettere il buon esito dell’opera, giusto quanto disposto dall’art. 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), potrà procedersi alla esecuzione dei lavori d’ufficio in danno dell’impresa.
2. In tal caso l’ente appaltante, dopo una diffida a provvedere entro termini perentori, in carenza di adempimento, potrà procedere in tal senso eseguendo i lavori in economia od affidandoli in appalto.
3. Ai fini di assicurare ogni possibile garanzia circa la tutela economica dell’appaltatore inadempiente, dovranno essere esperite, compatibilmente con l’urgenza di provvedere, procedure per la individuazione dell’affidatario, improntate alla trasparenza ed alla concorrenzialità e nel rispetto delle norme del regolamento.
4. Gli eventuali maggiori oneri che l’ente dovrà sopportare per la esecuzione saranno recuperati operando in primo luogo sul deposito cauzionale ed, ove non sufficiente, adottando tutte le altre azioni consentite dalla legge.
Art. 88
Il divieto di cessione del contratto; il sub appalto; il cottimo; i noli a caldo; i lavori in economia ed urgenza
1. Essendo le imprese tenute ad eseguire in proprio le opere appaltate, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’affidamento in sub-appalto di tutto od in parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto, deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, su documentata richiesta dell’impresa appaltatrice, semprechè sussistano le condizioni e siano rispettate le procedure previste dall’art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e l’art. 141 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Per i lavori in economia, siano essi eseguiti in amministrazione diretta od in cottimo fiduciario, realizzati in presenza di urgenza, si rinvia al disposto di cui agli articoli dal 142 al 148 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo.
Art. 89
Le varianti in corso d’opera
1. L’appaltatore non può introdurre variazioni al lavoro assunto, in assenza di un ordine scritto da parte del direttore dei lavori.
2. Il ricorso alle varianti potrà essere consentito solo in presenza di una delle motivazioni e nel rispetto delle regole e delle procedure previste dall’art. 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
3. Non sono considerate varianti le variazioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al dell’art. 25, comma 3, della su richiamata Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. Il ricorso alle varianti dovrà essere consentito solo in presenza di una delle motivazioni e nel rispetto delle regole e delle procedure previste dall’art. 26, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
5. Tutte le modifiche al contratto originale, derivanti da varianti anche non suppletive, saranno oggetto di contratto integrativo (atto di sottomissione).
6. Nel caso le varianti dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto si procede alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato a partecipare anche l’aggiudicatario iniziale.
7. Verificandosi tale situazione l’affidatario dei lavori avrà diritto al pagamento di quelli eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai 4/5 dell’importo dell’appalto.
8. Per le competenze e le modalità operative si rinvia al disposto di cui agli articoli 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e 10 ed 11 del Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
Art. 90
La direzione dei lavori
1. L’ufficio della direzione dei lavori deve essere istituito prima dell’espletamento della gara, utilizzando, di norma e per quanto possibile, professionisti appartenenti agli uffici tecnici dell’ente.
2. Soltanto nel caso in cui le amministrazioni non possono assolvere a tale incombenza per carenza di organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’attività di direzione dei lavori può essere affidata, nell’ordine, ad uno dei seguenti soggetti:
a) Ad altra amministrazione pubblica, previa una intesa realizzata ai sensi del Capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) Al progettista incaricato;
c) Ad altri professionisti scelti nel rispetto delle regole e con le procedure previste dalla legge per l’affidamento di tali incarichi.
3. Ove la dimensione, tipologia e categoria dell’intervento lo giustifichino, il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo ed ispettore di cantiere, dipendenti o collaboratori del direttore dei lavori.
4. Le funzioni attribuite al direttore dei lavori ed ai suoi collaboratori, ove istituiti, sono quelle analiticamente richiamate dagli articoli 123, 124, 125, 126 e 127 del Regolamento di esecuzione della legge n. 109/1994 e successive modificazioni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 91 Il collaudo
3. I lavori e le forniture di beni e/o servizi realizzate a mezzo di pubblico appalto sono soggette a collaudo od attestazione di regolare esecuzione o fornitura, secondo il disposto dei relativi capitolati.
4. Il collaudo dei lavori pubblici, tanto per quanto concerne le operazioni tecniche, quanto per la scelta e nomina dei professionisti incaricati, così come per le incompatibilità degli stessi, è regolato dalle prescrizioni di cui all’art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dalle prescrizioni di cui al titolo XII (articoli dal 187 al 210) del Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Se trattasi di collaudo in corso d’opera, i tecnici saranno nominati all’interno delle strutture dell’ente, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla consegna o dalla fornitura, salva la ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
6. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro i termini previsti dal regolamento e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
7. Qualora l’intervento sia di notevole sviluppo dimensionale, può essere prevista anche una forma di collaudo da effettuarsi in corso d’opera,.
8. L’art. 29, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 prevede i casi in cui si rende necessario procedere in tal senso.
9. Nel caso di lavori di importo sino ai 500.000 Euro(13) il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Ove l’importo stesso sia compreso tra i 500.000 ed il milione di Euro è riservata alla discrezionalità della stazione appaltante la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
10. Il certificato di regolare esecuzione deve essere comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
11. Per quanto riguarda le spese di collaudo si fa riferimento all'art. 93 del Regolamento ed all'art. 37 del Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
Art. 92 Risoluzione del contratto
13() L.R. 16 agosto 1984, n. 42 - Art. 57. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500.000 euro si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e approvato entro i successivi tre mesi.
Per le opere di competenza degli Enti locali la scelta del collaudatore o delle Commissioni di collaudo dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi dei collaudatori istituiti con la legge regionale 30/1976 e con la presente legge.
Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro i termini indicati nel comma precedente e nell'art. 53, ultimo comma, e salvo non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta, alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 47, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.
1. L’ente appaltante si riserva il diritto di rescindere(14) o risolvere(15) il contratto di appalto di lavori pubblici e di provvedere all’esecuzione d’ufficio con le maggiori spese a carico dell’appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I casi di risoluzione possono essere così classificati:
a) Risoluzione generata da perizie di varianti derivanti da errore di progettazione;
b) Risoluzione derivante da reati accertati. Si applicherà, tanto per gli aspetti procedurali che economici quanto analiticamente disposto dall’art. 118 da regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554;
c) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, irregolarità o ritardo. Si applicheranno le procedure analiticamente individuate dall’art. 119 del Regolamento sopra citato.
d) Risoluzione per inadempimento dei contratti di cottimo. Si procederà nel rispetto del disposto di cui all’art. 120 del Regolamento. I provvedimenti conseguenti alla risoluzione sono quelli richiamati dall’art. 121 del Regolamento stesso.
e) Si farà inoltre luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, quando le varianti di cui al comma 1, lett. d), del medesimo articolo (e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua esecuzione), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. La risoluzione comporterà l’applicazione del disposto di cui al successivo comma 5 e quindi: il pagamento dei lavori eseguiti; dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all’ammontare massimo del 4/5 dell’importo del contratto.
Art. 93 Recesso del Contratto
1. Ove per motivi particolari dovesse rendersi necessario fare ricorso all’istituto del recesso dal contratto, si applicherà per quanto concerne la definizione dei rapporti tra l’ente appaltante e l’appaltatore, sia per la parte procedurale quanto per quella economica, il disposto di cui all’articolo 122 del Regolamento, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 94
Accordo bonario e definizione delle controversie
1. Nel caso in cui l’appaltatore abbia provveduto ad iscrivere negli atti contabili riserve per un importo che comporti una variazione sostanziale dell’ammontare del contratto comunque non inferiore al 10%, può essere attivato il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, nel rispetto dei tempi, modalità ed adempimenti previsti dall’art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell’articolo 14 del regolamento.
2. Ove non si raggiunga un accordo bonario e vengano conseguentemente confermate le riserve, la
14() La rescissione (scioglimento del contratto) è un rimedio che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste. L'ordinamento giuridico nei contratti a prestazioni corrispettive presuppone l'equivalenza delle prestazioni: presuppone corrispettivo giusto quello liberamente determinato dalle parti. Può accadere, però, che una parte approfitti dello stato di pericolo o di bisogno dell'altra e imponga condizioni contrattuali inique o visibilmente sproporzionate. In tali ipotesi il contratto può essere rescisso.
15() Mentre la rescissione si verifica per cause sorte contemporaneamente alla conclusione del contratto (si parla di difetto genetico), la risoluzione si verifica per fatti sopravvenuti, cioè per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto stesso, determinandone lo scioglimento.
Il codice penale prevede tre casi di risoluzione:
▪ per inadempimento;
▪ per impossibilità sopravvenuta;
▪ per eccessiva onerosità.
definizione delle controversie e attribuita ad un arbitrato, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
3. I verbali dell’accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell’accordo, sono trasmessi all’Osservatorio.
4. In caso di contenzioso viene esclusa la competenza arbitrale(16) per cui la definizione di qualsiasi controversia dovrà essere proposta avanti al giudice ordinario.
5. Nell’ipotesi che per la definizione delle controversie a mezzo di arbitrato, ove tale soluzione sia prevista negli atti contrattuali od in un compromesso, il giudizio è demandato ad arbitri nominati dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici e si applicano, in combinato disposto, le norme di cui all’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall’articolo 150 del Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le spese per il ricorso al collegio arbitrale saranno comunque anticipate dalla parte che a proposto il ricorso.
CAPO XI
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE
Art. 95 Norme di garanzia
16() "Appalti - Competenza arbitrale - Facoltà di deroga - Limiti imposti all'art. 16 L. 741/81 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Facoltà di deroga alla competenza arbitrale - Ripristino - Richiamo negoziale alla disciplina costituzionalmente illegittimità - Rilevanza - Condizioni e limiti - Distinzione tra appalti dello Stato e appalti pubblici - Necessità - Conseguenze" Legge 741/81; Dpr 1063/62 (Cassazione Sezione I civile, 17 gennaio 2001, n. 563)
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalle diverse leggi interessanti le varie tipologie di appalti, dal presente regolamento, dai capitolati e dagli avvisi di gara sono da considerare inderogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte, e quelle relative alla completezza della documentazione.
3. Sono altresì motivo di nullità tutte le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
Art. 96 L’interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall’Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1352 e seguenti del Codice Civile, attinenti all’interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la Unione volontà delle parti non risultasse certa, chiara ed immediata si farà riferimento agli atti preliminari che hanno portato alla conclusione dell’accordo ed alle lettere di conferimento o di affidamento dell’appalto.
3. Non si ritiene applicabile il principio di cui all’art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.
Art. 97 Abrogazione di norme pendenti
1. Sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti contrattuali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle varie normative vigenti nelle specifiche materie con particolare riferimento per la esecuzione di lavori pubblici, ai disposti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed al Regolamento attuativo approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 98 Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l’applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.
2. Nel caso dell’appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F); e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il regolamento attuativo, il Capitolato generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nonchè le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l’impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.
3. Particolare attenzione dovrà essere riservata dall’appaltatore:
◗ agli impegni nuovi scaturenti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, anche per quanto concerne la fase esecutiva dell’appalto e le prescrizioni innovative in materia di piani di sicurezza fisica dei lavoratori e degli adempimenti relativi alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
◗ al rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo Capitolato generale dello Stato, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
ALLEGATO 1
REGIOVE VENETO • COMUNE DI ……. • ENTE ….., • SERVIZIO ,
--==ooOoo==--
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE VENETO, IL COMUNE DI ….,
L’ENTE ED IL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN INTERVENTO DI……………………………….
(art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
^^^^^^^
In data................ presso la sede del Comune di ……………. xxxx in piazza …………. n. 1, sono presenti:
1. per la Regione Veneto, il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., giusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n………
del…………...
2. per il Comune di …………..il Sig …………., il quale agisce nella sua qualità di E Legale
rappresentante dell’Ente Comune di …………., giusta delega del Sindaco n…….
del……………………
3. per l’Ente …………. il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., giusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n………
del…………...
4. per il Servizio …………… il Sig……………………………… il quale agisce nella sua qualità di………………………………., giusto incarico ricevuto con (delibera, decreto, delega, ecc.) n……….. del……………
Premesso
- che con conferenza di servizi promossa dal Sindaco del Comune di ………… sig in data
……….., i soggetti indicati in epigrafe hanno verificato la possibilità di attuare un intervento di
………………………………. ed hanno perciò concordato di addivenire alla stipula del presente accordo di programma per la realizzazione del progetto di “ ” secondo quanto risulta dagli elaborati
xxxxxxx al presente accordo qui di seguito descritti:
a) Ducumento preliminare (o progetto preliminare, o definitivo, o esecutivo) costituito da n…..
elaborati redatto in data …………., dal Servizio …………… di (All. sub. “A”);
- che le aree interessate dalla realizzazione delle opere relative agli interventi oggetto del presente accordo, ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di , risultano classificate secondo il
vigente P.R.G. parte in zona ………. – parte in Z.T.O. ………… e secondo il P.R.G. adottato in data
…………… come Z.T.O ;
- che l’intervento di progetto è compatibile sia con la destinazione di P.R.G. vigente che con la desti azione di P.R.G. in Variante adottato
- che il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 in quanto ha per oggetto la riqualificazione di un’area di interesse comune, di competenza dell’Amministrazione Comunale di , con intervento di altri enti territoriali e di servizio che partecipano alla realizzazione con
finanziamento o con attuazione diretta;
Tutto ciò premesso e ritenuto tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Art. 2 Soggetti interessati
Le parti espressamente si danno atto che al presente accordo potranno aderire anche altri soggetti eventualmente interessati a vario titolo alla realizzazione di parte del progetto ed in particolare per quanto riguarda i lavori ricadenti sull’area di proprietà del ..................................
Art. 3 Progetto
La redazione dei vari livelli di progettazione (o del progetto preliminare, o definitivo, o esecutivo) dell’intervento di cui all’oggetto, ricadente nel territorio del Comune di ……………., è di competenza del……………………………….
I diversi gradi di progettazione verranno approvati dal Comune di con deliberazione della Consiglio
di Amministrzione
Art. 4 Approvazione
I1 presente accordo verrà approvato a norma dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decreto del Sindaco di ………………….
Art. 5
Variazione dello strumento urbanistico
Poichè l’accordo comporta la variazione dello strumento urbanistico vigente, l’adesione del Comune di
………………. dovrà essere ratificata dal Assemblea dell’Unione a pena di decadenza. (Ovvero dare atto che l’accordo non comporta variazioni dello strumento urbanistico)
Art. 6 Finanziamento dell’intervento
Le opere e gli interventi previsti dal presente accordo per un importo di €. ……….. (……………) che saranno realizzate dal Servizio , saranno finanziate nel modo seguente:
▪ €.…….( ) da parte della Regione Veneto
▪ €.…….(…………..) da parte del Comune di ……………………
▪ €……..(…………..) da parte dell’Ente ecc.
Art. 7 Attuazione dell’intervento
L'attuazione degli interventi stessi si svolgerà secondo le seguenti modalità:
▫ Il Servizio ………………………. provvederà all’attuazione dell’intervento, secondo le modalità contenute nel computo metrico, limitatamente all’area …………………….., compresa nel primo ambito di intervento segnato in giallo nella planimetria allegata (All. sub “…”);
▫ La Regione Veneto provvederà all’erogazione al Servizio della quota di partecipazione di
€………….. (…………), dopo l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori e l’avvenuta sottoscrizione del presente accordo, da parte degli enti cointeressati di cui in premessa;
▫ Il Comune di ……………. provvederà all’erogazione al Servizio ………….. della quota di partecipazione di €………….. (…………), dopo l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori e l’avvenuta sottoscrizione del presente accordo, da parte degli enti cointeressati di cui in premessa;
▫ L’Ente ……………….. provvederà al versamento al Servizio della propria quota di
cofinanziamento pari a €………….. ( ), secondo le modalità stabilite
I1 programma degli interventi di cui sopra e delle sue eventuali integrazioni o modificazioni potrà subire variazioni su proposta di ciascuna delle parti e l'esame di ogni proposta sarà effettuata dal collegio di vigilanza di cui al successivo art. 8.
Art. 8 Collegio di vigilanza
Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio di Vigilanza formato da:
- Delegato del Comune di (con funzioni di Presidente);
- Delegato della Regione veneto srg………………………
- Presidente o suo delegato dell’Ente ……………………..
- Dirigente del Servizio ……………….. di ………………..
A1 Collegio di Vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati;
b) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma;
c) disporre, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui sarà assegnato congruo termine per adempiere, gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili, ove gli stessi possano essere finanziati con i mezzi acquisiti dalle garanzie prestate o messi a disposizione - salvo recupero - da uno o più dei firmatari del presente accordo;
d) applicare le sanzioni previste dal successivo art. 11.
I1 suddetto Xxxxxxxx, che nella prima seduta successiva a quella di insediamento, provvederà con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, a disciplinare la propria attività, potrà avvalersi di eventuale struttura di coordinamento composta dai Responsabili del procedimento di ciascuna Amministrazione firmataria del presente accordo.
La disciplina dell'attività del Collegio dovrà comunque prevedere che ciascun componente possa chiedere la convocazione del Collegio stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i venti giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 9 Obblighi delle parti
L'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 5 richiede l'azione coordinata e integrata di ciascuna delle parti (Comune, Ente Parco Colli Euganei e Servizio Forestale Regionale), le quali pertanto si impegnano rispettivamente a:
1. Regione Veneto
a) Ad effettuare il versamento al Servizio ……………… della quota di cofinanziamento di €
……………….. secondo le modalità stabilite all’art. 7;
2. Comune di ……………………..:
a) Ad effettuare il versamento al Servizio Forestale Regionale della quota di cofinanziamento di €
…………….. secondo le modalità stabilite all’art. 7;
b) A rendere disponibile l’area oggetto di intervento nonché a fornire la collaborazione organizzativa al Servizio ………….
3. Ente ……………………: a ad effettuare il versamento al Servizio …………….. della quota di cofinanziamento di € secondo le modalità stabilite all’art. 7;
4. Servizio …………………..: ad attuare il progetto esecutivo approvato dal Comune di entro il
termine e con le modalità di cui all’art. 7.
Art. 10 Garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo di programma da parte degli Enti partecipanti è previsto..................................
Art. 11 Penalità
A fronte dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla parti in accordo a norma degli articoli precedenti sono stabilite le seguenti sanzioni:…………………………………………..
…………………………………………..
Art. 12 Termini
Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.
Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere dalla data di detta stipulazione salvo che il dies a quo sia diversamente indicato per uno specifico adempimento. L'accordo così approvato produrrà gli effetti di cui al quarto comma del ricordato art. 34.
L'approvazione del presente atto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a norma dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
I termini iniziali e finali per le occupazioni espropriazioni (Eventuali) sono fissati rispettivamente in giorni………… quanto ai termini iniziali e in giotni quanto ai termini finali.
I termini iniziali e finali per lavori sono fissati rispettivamente in giorni………… quanto ai termini iniziali e in giotni quanto ai termini finali, decorrenti dal verbale di consegna lavori.
Art. 13 Durata
I1 presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.
I1 presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo e dalle sue integrazioni o modificazioni.
(Data e luogo)
sottoscrizione dei soggetti stipulanti (indicare nome, cognome con la carica ricoperta)
ALLEGATO 2
ELENCO DEI SITI DELLE SEZIONI REGIONALI
E DELLA SEZIONE CENTRALE DELL'OSSERVATORIO
(Per la trasmissione on line dei dati selezionare la sezione competente per territorio)
TABELLA "DOMINI" |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.xx |
Osservatorio Regionale Piemonte |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx\gar |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.xx |
Osservatorio Regionale Valle DʹAosta |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.xx (☻) |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxx.xx |
htp://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx |
ALLEGATO 3
Criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuata con il metodo aggregativo- compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi ∗ V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione attraverso:
▪ la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
▪ la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
▪ ovvero
▪ un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell’offerta i con riferimento all’elemento di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell’offerta j con riferimento all’elemento di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di valutazione k;
pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k; n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
Σ nk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
fkij = aki – akj per aki > akj nonché i ≠ j
gkij = aki – akj per aki > akj nonché i ≠ j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:
k=1
cij = Σ n (fkij / sk) ∗ pk (indice di concordanza ) con i ≠ j
dij = Σ nk=1 (gkij / sk) ∗ pk (indice di discordanza ) con i ≠ j
(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j
q∗ij = 1 + (qij / qij max) ∗ 99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma
di valori da 1 a 100) con i ≠ j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:
Pij = Σ rk=1 qij Pij = Σ rk=1 q∗ij
ALLEGATO 4
RIEPILOGO DELLE IPOTESI DI TRATTATIVA PRIVATA DI CUI ALL'ART. 24 LEGGE N. 109 DEL 1994, COORDINATE CON QUELLE PREVIGENTI
solo fino a 300.000 Euro | ||||
articolo 9, decreto legislativo n. 406 del 1991 (abrogato dall'art. 231 del D.P.R. n. 554 del 1999) | articolo 41, R.D. n. 827 del 1924, richiamato dall’art. 24, lett. a), legge n. 109 del 1994 | |||
comma 1 | lett. a) | in caso di offerte irregolari o inaccettabili in una precedente procedura di aggiudicazione con gara di evidenza pubblica (1) | num. 1 | quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte; |
lett. b) | lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una reddittività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo | num. 2 | per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte (2) | |
lett. c) | in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi | num. 6 | in genere in ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme delle gare di evidenza pubblica (3) | |
comma 2 | lett. a) | in mancanza di offerte o di un’offerta appropriata a seguito di gara di evidenza pubblica, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano modificate | num. 1 | quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte; |
lett. b) | per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato | num. 3 | quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti (2) | |
lett. c) | nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle stazioni appaltanti | num. 5 | quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione | |
lett. d) | per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecu-zione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale | num. 6 | in genere in ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme delle gare di evidenza pubblica (3) |
lett. e) | per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di evidenza pubblica | (nessuna possibilità) | ||
anche oltre i 300.000 Euro | ||||
articolo 9, decreto legislativo n. 406 del 1991 | art. 24, lett. b), legge n. 109 del 1994 | |||
comma 2 | lett. c) | nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle stazioni appaltanti (4) | nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti |
(1) se le offerte irregolari hanno portato alla dichiarazione di gara deserta
(2) ipotesi molto limitate nel settore dei lavori pubblici
(3) con obbligo di specifica e puntuale motivazione
(4) con le condizioni aggiuntive di cui all’articolo 24, lettera b), della legge n. 109 del 1994
RIEPILOGO DEI CASI DI AMMISSIBILITA' DELLA TRATTATIVA PRIVATA
ipotesi di trattativa privata | importi in Euro | fino a 200.000 | fino a 300.000 | oltre 300.000 | |
a | nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato | quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte | |||
quando l’urgenza dei lavori sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione | |||||
(art. 41 R.D. n. 827 del 1924) | in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme del pubblico incanto o dell’appalto-concorso | ||||
di cui: in economia | |||||
b | ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal responsabile del procedimento, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento | ||||
di cui: in economia | |||||
c | restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge n. 1089 del 1939 | ||||
di cui: in economia |
Ammissibile
Non ammissibile