ACCORDO
Il giorno 23 ottobre 2012, in Firenze
Tra FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche “Banca” e/o “Azienda”
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA DIRCREDITO, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA
premesso che
- in data 02/07/2003, tra l’Azienda e le XX.XX. è stato stipulato un accordo relativo all’avvio di una fase di sperimentazione volta ad assicurare ai partners commerciali i servizi di assistenza telematica nell'arco dell'intera settimana, in linea con gli orari di apertura degli stessi partners commerciali;
- allo scopo di realizzare tale obiettivo è stata individuata la struttura aziendale centralizzata denominata Call Center Piattaforma Telematica;
- in data 23/11/2004, terminata la fase sperimentale della durata di un anno, tra l’Azienda e le XX.XX. è stato stipulato un accordo volto a rendere stabile l’attività del Call Center Piattaforma Telematica;
- le nuove esigenze commerciali espresse dalla realtà di mercato, nonché la necessità di presidiare in maniera continua il mercato della distribuzione e dei veicoli, aggiunti all’attuale contesto di forte crisi economica, fanno prospettare la necessità di rinnovare i citati accordi, per adeguarli alle mutate esigenze;
- le Parti convengono di evidenziare il valore strategico del Call Center Piattaforma Telematica, quale struttura che realizza un’attività che garantisca continuità di servizio commerciale, esclusivamente a supporto ed integrazione delle strutture di rete, c.d. “Centri Studio di Zona”;
- le Parti convengono che il presente accordo sostituisca, integralmente, tutti i precedenti accordi relativi alla stessa materia;
tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue :
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
Art. 2 (Impegni)
L’Azienda, al fine di soddisfare le nuove esigenze di mercato, fornendo il servizio di assistenza telematica con la maggior copertura possibile, si attiverà per rendere operativo, entro novembre 2012, quanto evidenziato negli articoli successivi del presente accordo.
Art. 3 (Mission)
L’Azienda provvederà ad aggiornare la mission dell’unità organizzativa, in coerenza con le attuali necessità produttive, così come evidenziate in premessa.
Art. 4 (Modello organizzativo e posizioni di lavoro)
L’Azienda aggiornerà le posizioni di lavoro, in coerenza con il modello organizzativo adottato.
In particolare, la piattaforma sarà ristrutturata, sia dal punto di vista dell’organizzazione delle attività, sia dal punto di vista degli orari, a supporto ed integrazione dei Centri Studio di Zona.
Per quanto concerne l’organizzazione:
✓ cambio della denominazione in “Piattaforma Studio Centralizzato”;
✓ la struttura della nuova Piattaforma Studio Centralizzato sarà dotata di un Responsabile;
✓ sarà creato un NOA che curi le attività di Front-Office Centralizzato ai venditori, direttamente in staff al Responsabile Piattaforma, con un Senior;
✓ saranno creati due Team Studio, con relativi Responsabili ( team manager ) e Senior.
• Attuale organizzazione
• Nuova organizzazione
Art. 5 (Formazione)
Le Parti condividono l’importanza strategica della formazione in Azienda ed, in particolare, nella Piattaforma Studio Centralizzato, per la crescita professionale del singolo lavoratore e per favorire una migliore organizzazione del lavoro all’interno della struttura e così facilitando una job rotation, in ingresso ed in uscita, relativamente a questa particolare struttura.
L’Azienda, a tal proposito, si impegna, inoltre, a verificare la possibilità, per le nuove assunzioni a tempo determinato, di allungare la durata media dei contratti, per consentire una formazione sempre più adeguata.
Art. 6 (Orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale)
L’azienda si impegna a favorire, compatibilmente con gli sviluppi delle attività della struttura in esame, l’incremento dell’orario settimanale dei due gruppi di risorse part time, attualmente fissato in 20 ore e 28/30 ore, fino a 26,5 ore, per i tempi determinati, e 32 ore, per i tempi indeterminati, attualmente in forza.
L’azienda conferma di adottare, all’interno della Piattaforma Studio Centralizzato, un orario finalizzato alla copertura di una fascia oraria massima dalle 08.30 alle 22.00, dal lunedì alla domenica, come già previsto dal precedente accordo del 02/07/2003.
Le articolazioni orarie, fissate, preventivamente, dalla Banca, saranno strutturate così da garantire al lavoratore a tempo indeterminato, con part time a 32 ore, un fine settimana (sabato e domenica) libero ogni tre di calendario, oltre ad una domenica libera ogni tre di calendario ed ai lavoratori a tempo determinato, con part time a 26,5 ore, un fine settimana (sabato e domenica) libero ogni quattro di calendario, oltre ad una domenica libera ogni quattro di calendario. Si conferma, per quanto concerne i suddetti lavoratori a tempo parziale, che le settimane saranno di cinque giorni lavorativi.
Si allega al presente accordo un tabulato relativo agli orari di lavoro della suddetta Piattaforma, c.d. “Tabulato orari relativo ai lavoratori a tempo parziale”.
Le Parti concordano sulla necessità di incontrarsi, in futuro, qualora, l’Azienda ritenga opportuno, per esigenze tecnico od organizzative o produttive di modificare l’impianto orario indicato nell’Allegato “Tabulato orari relativo ai lavoratori a tempo parziale”.
Art. 7 (Inquadramenti)
Anche alla luce delle nuove figure, le parti convengono, concordemente, di rinviare l’analisi dell’inquadramento del personale della Piattaforma Studio Centralizzato, al momento in cui tale tematica verrà affrontata per tutto il personale della Banca.
In tale struttura, comunque, l’azienda garantisce i seguenti ruoli minimi d’ingresso:
Ruolo | Inquadramento | Schema orario |
Responsabile Piattaforma Studio Centralizzato | QD1 | 6x6 LUN – SAB 15:00 – 21:00 |
Responsabile Team Studio Centralizzato | 3A4 | 6x6 LUN – VEN 15:00 – 21:00, un SAB 09:00 -15:00, l’altro SAB 15:00-21:00 |
Senior | 3A3 | DA DEFINIRE |
Art. 8 (Indennità)
Art. 8.1 (Indennità domenicale)
Per i lavoratori che svolgono un orario part time sino a 32 ore settimanali
Premesso che
- l’art. 101 del CCNL 08/12/2007, rinnovato con l’Accordo del 19/01/2012, prevede, per la prestazione lavorativa effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 20%;
- il menzionato accordo del 02/07/2003, prevedeva per la prestazione lavorativa effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 25%, in luogo del 20%, previsto dal CCNL;
- il citato accordo del 23/11/2004, prevedeva per la prestazione lavorativa effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 35%, in luogo del 20%, previsto dal CCNL;
tutto ciò premesso,
le parti convengono che, a decorrere dal 01/11/2012, al personale addetto alla Piattaforma Studio Centralizzato con orario part time complessivo sino a 32 ore settimanali, venga erogata, in caso di prestazione effettuata la domenica, una maggiorazione della paga oraria pari al 60%, in luogo del 20%, previsto dal CCNL. Resta inteso che tale maggiorazione, al momento in cui le risorse interessate arrivino a
svolgere un orario part time pari a 32,5 ore settimanali o un full time, tornerà ad essere quella prevista da CCNL.
Art. 8.2 (Indennità preserale e serale)
Premesso che
- in data 19 dicembre 2002, tra l’Azienda e le XX.XX. è stato sottoscritto un accordo volto a riconoscere, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, il seguente trattamento :
✓ Un’indennità “preserale” per ciascun giorno di presenza in cui l’orario di lavoro termini oltre le 18,15 ed entro le 19,30;
✓ Un’indennità “serale” per ciascun giorno di presenza in cui l’orario di lavoro termini oltre le 19,30 ed entro le 22,00;
Tali indennità saranno corrisposte a ciascun lavoratore interessato in misura proporzionale alla percentuale Part Time del proprio orario settimanale, secondo la seguente tabella di riferimento :
Indennità preserale | Valore di riferimento : Euro 3,62 |
Indennità serale | Valore di riferimento : Euro 4,24 |
tutto ciò premesso,
le parti convengono che, a decorrere dal 01/11/2012, al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, assegnato alla Piattaforma Studio Centralizzato, spetta il seguente trattamento :
- Un’indennità “preserale” per ciascun giorno di presenza in cui l’orario di lavoro termini oltre le 18,15 ed entro le 19,30;
- Un’indennità “serale” per ciascun giorno di presenza in cui l’orario di lavoro termini oltre le 19,30 ed entro le 22,00;
Tali indennità saranno corrisposte a ciascun lavoratore interessato in misura proporzionale alla percentuale Part Time del proprio orario settimanale, secondo la seguente tabella di riferimento :
Indennità preserale | Valore di riferimento : Euro 5,50 |
Indennità serale | Valore di riferimento : Euro 6,00 |
Le suddette indennità non verranno rivalutate nel periodo di validità del presente accordo, in quanto le stesse sono da intendersi, in misura forfettaria, già comprensive di eventuali rivalutazioni previste dal CCNL in vigore.
Il presente accordo, pertanto, annulla e sostituisce quanto previsto dall’accordo del 19 dicembre 2002, in merito alle indennità per il personale Part Time, solo in relazione al personale assegnato alla Piattaforma Studio Centralizzato.
Art. 8.3 (Indennità festività)
Premesso che
- il contesto di forte crisi economica ha deteriorato i dati della produzione, specie dei mercati auto e distribuzione;
- l'Azienda ha la necessità di presidiare tali mercati, ritenuti strategici, per difendere le attuali quote di mercato e, dunque, manifesta l’esigenza di un presidio minimo garantito, anche durante alcune festività;
- l’art. 101 del CCNL 08/12/2007, rinnovato con l’Accordo del 19/01/2012, prevede, che nei casi di prestazione lavorativa effettuata nei giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, maggiorata del 30%;
tutto ciò premesso,
- le parti convengono che, a decorrere dal 01/11/2012, al Personale della Piattaforma Studio Centralizzato che effettuerà la prestazione nei giorni festivi del 1° novembre e 08 dicembre, sarà prevista la corresponsione della paga oraria, calcolata secondo i criteri indicati dal CCNL, maggiorata, complessivamente, del 30%, con la previsione del recupero delle ore lavorate durante la festività attraverso lo strumento della banca ore;
- in alternativa alla corresponsione della suddetta indennità del 30% e del recupero delle ore lavorate, le Parti concordano che sia prevista la possibilità, per il singolo lavoratore, di chiedere un’indennità dell’80%.
Le Parti, inoltre, concordano che l’Azienda, dapprima debba procedere chiedendo tali prestazioni su base volontaria e, solo nel caso in cui, con le adesioni volontarie non si riesca ad assicurare la necessaria copertura lavorativa di tali festività, individui, per la suddetta prestazione, massimo n. 10 lavoratori (compresi i volontari), per la giornata del 1° novembre e massimo n. 16 lavoratori (compresi i volontari), per quella dell’8 dicembre. In tali ultime ipotesi, l’Azienda si impegna ad individuare il personale tra quello con minore anzianità di servizio, per non più di una volta all’anno.
Art. 9 (Job posting)
L’azienda si impegna ad attivare iniziative di job posting mediante strumenti di informazione al personale (intranos), al fine di favorire una maggiore mobilità volontaria da e verso la struttura stessa.
Art. 10 (Durata)
Il presente accordo avrà validità dal 1° novembre 2012, sino alla data del 31/12/2013, con tacito rinnovo annuale, salvo disdetta delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre di ogni anno.
Letto, confermato e sottoscritto Firenze, 23 ottobre 2012.
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
DIRCREDITO FABI FIBA CISL FISAC CGIL UILCA
NOTA A VERBALE DELL’AZIENDA
Qualora l’Azienda chieda, esclusivamente su base volontaria, di effettuare la prestazione lavorativa nelle giornate in cui ricadano festività quali, ad esempio, il 25 aprile, 1° maggio e il 02 giugno, riconoscerà quanto previsto dal presente accordo per le festività del 1° novembre e 08 dicembre.
NOTA A VERBALE DELLE XX.XX.
Le XX.XX. chiedono all’Azienda di sensibilizzare, ulteriormente, i lavoratori della struttura al rispetto delle previsioni del D. LGS 81/2008, in tema di “pause video terminalisti”.
Tabulato orari relativo ai lavoratori a tempo parziale :
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 09,00-13,30 | 14,30-18,30 | 15,00-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 09,00-13,30 | 14,30-18,30 | 15,00-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 09,00-13,30 | 14,30-18,30 | 15,00-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 09,00-13,30 | 14,30-18,30 | 15,00-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 09,00-13,30 | 14,30-18,30 | 15,00-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 15,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 15,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 15,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 15,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,30-21,00 | 15,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 14,30-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 09,00-14,00 | 15,00-18,30 | 09,00-15,00 | |||
17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 09,00-14,00 | 15,00-18,30 | 09,00-15,00 | |||
17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 09,00-14,00 | 15,00-18,30 | 09,00-15,00 | |||
17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 09,00-14,00 | 15,00-18,30 | 09,00-15,00 | |||
15,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
15,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 17,00-21,00 | 11,30-14,30 | 15,30-21,00 | |||
17,00-21,00 | 15,00-21,00 | 16,30-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
17,00-21,00 | 15,00-21,00 | 16,30-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
17,00-21,00 | 15,00-21,00 | 16,30-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
17,00-21,00 | 15,00-21,00 | 16,30-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | ||||
15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 | 15,00-21,00 |