CONVENZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO COSTIERO ED INSULARE
CONVENZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO COSTIERO ED INSULARE
L’anno il giorno del mese di nella sede comunale, avanti a me Dr. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx Segretario Generale del Comune di San Xxxxxxxx, autorizzato a rogare atti in cui è parte il Comune, ai sensi dell’art. 17, comma 68, della legge n. 7/97, senza l’assistenza dei testimoni per avervi, i comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, sono convenuti:
- Il Dott. Dirigente del del Comune di San Xxxxxxxx, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale C.F. e P.I. 00235500493;
- Il sig. nato a il
residente in Via a CAP
Prov. ( ) C.F. il quale interviene al presente atto in qualità di della ditta con sede in via a CAP Prov. ( ) X.Xxx
comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo; Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n° del / /2018 sono state approvate le previsioni per la concessione di aree pubbliche destinate alla collocazione di manufatti al servizio di attività turistiche.
che con determinazione dirigenziale n° del è stata indetta la gara per l'assegnazione delle suddette aree ed è stata approvata la presente convenzione
che con determinazione dirigenziale n° del
procedure di gara, dalle quali è risultata assegnataria la suddetta ditta
sono state approvate le
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO
La presente convenzione disciplina le modalità di concessione dell’area comunale situata in Piazza della Guardia Costiera angolo calata Xxxxxx Xxxxxxxxx, per l’installazione di un chiosco al servizio dell'attività.
Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se materialmente non allegato, quanto stabilito dal bando pubblico e dal progetto presentato in sede di gara.
ART. 2 DURATA
La presente convenzione ha validità di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per altri 6 sei. La richiesta di rinnovo deve essere presentata al Comune almeno sei mesi prima della sua scadenza ed è tacitamente rinnovata a meno che il Comune non decida diversamente, riservandosi la facoltà di rinnovare la concessione compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza della concessione. L’eventuale rinnovo sarà regolato dalle medesime condizioni della concessione originale, nessuna esclusa, purché compatibili con la normativa vigente, fatto salvo gli adeguamenti istat dell'offerta.
La concessione per l'occupazione del suolo pubblico si intende rilasciata ed efficace, tramite l'atto unico del SUAP per la collocazione dei manufatti
ART. 3 CARATTERISTICHE
Il chiosco non deve superare la superficie massima di metri quadrati 5,00 (cinque) e deve essere destinato esclusivamente alle attività indicate nel bando e nel progetto, con le finalità per cui si procede alla concessione del suolo pubblico.
La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi con quanto previsto dal bando di gara.
La superficie massima occupabile, del suolo pubblico, compreso eventuali aggetti del chiosco e/o espositori, non potrà superare i metri quadrati 8,00 (otto)
I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del Concessionario.
ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario ha l’obbligo di:
Provvedere a proprie spese all’installazione del chiosco avente le caratteristiche tecniche indicate nel bando di partecipazione
Assumersi in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell’area affidata in concessione
Garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione Garantire il periodo di apertura proposto nel progetto.
Non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all’area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione Comunale.
Corrispondere il canone offerto in sede di gara per complessive euro
comprensivo del canone aree pubbliche (C.O.S.A.P.).
Ripristinare l’area a proprie spese, qualora dall’occupazione di suolo pubblico derivino danni all’area oggetto di occupazione
Restituire l’area oggetto di concessione alla scadenza del termine rimuovendo il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell’area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario;
Restituire l’area oggetto di concessione rimuovendo il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell’area nei casi di cui al successivo art. 8; nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.
Sono a carico del concessionario gli allacciamenti ai servizi tecnologici e quant'altro utile e necessario per il buon andamento del servizio.
ART. 5 ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO
La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio del corrispondente titolo abilitativo, da richiedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'area e comunque dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La realizzazione del chiosco e l'avvio dell'attività devono avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto unico del SUAP, conseguente alla richiesta di cui al punto precedente.
Il mancato rispetto dei termini suddetti, prorogabili unicamente per gravi e documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dall’assegnazione.
In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l’Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.
l’aggiudicazione dell’area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 6 SUBINGRESSO
E’ consentito il subingresso all’attività e di ogni altro diritto e dovere derivante dalla convenzione solo in caso di trasferimento (per atto tra vivi o causa di morte), dell’azienda o del suo ramo imprenditoriale pertinente ovvero il caso di mutamento della ragione sociale, fermo restando lo scopo.
La comunicazione di subingresso, nei casi previsti dal comma precedente, deve essere completa, a pena di nullità, di tutte le certificazioni e possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di assegnazione dell’area e della espressa dichiarazione da parte del subentrante di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi e condizioni della convenzione. Il trasferimento si intende autorizzato a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto subentrante previo adempimento degli oneri previsti dal successivo art. 7.
ART. 7 GARANZIA FIDEIUSSORIA E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il Concessionario ha costituito una polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, di euro
(due annualità del canone offerto in sede di gara) tramite polizza n. della compagnia
La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti ed in particolare per quanto attiene il regolare pagamento dei canoni, delle tariffe dovute, e degli eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale nonché della rimozione del chiosco e rimessa in pristino stato al termine della concessione.
La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l’Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.
Lo svincolo della garanzia viene disposto al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà. comunali.
Il Concessionario ha inoltre stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) tramite la compagnia in data n.
Il Concessionario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa.
ART. 8 REVOCA E RECESSO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti ed in particolare in caso di: motivi di pubblico interesse;
Omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa, disordine o degrado della struttura realizzata e dell’area limitrofa;
Modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
Mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti;
Mancato rispetto degli orari di apertura, o del periodo di apertura, indicati nel progetto presentato in sede di gara;
Perdita dei requisiti richiesti.
Mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
Il recesso dalla convenzione o la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’A.C. dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell’area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.
Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’A.C. provvederà direttamente addebitando al Concessionario le relative spese ed oneri.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
ART. 9 PENALI
Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell’area affidata in concessione, all’apertura, alla pulizia ed alla manutenzione
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempienza e/o all’eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00. E’ espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto.
ART. 10 ONERI A CARICO
Per l'anno 2019 il canone annuo offerto in sede di gara è stato corrisposto in data
con quietanza n.
Per gli anni successivi il canone annuo di euro offerto in sede di gara, deve essere versato con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.
Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del Concessionario.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto valgono le norme in materia di occupazione del suolo pubblico. Per le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Livorno.