COMUNE DI OLBIA
COMUNE DI OLBIA
Provincia Olbia Tempio
CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 765 DEL 6 AGOSTO 1967.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE OLBIAMARE IN LOCALITÀ "SA MARINEDDA"- ZONAC1.7. SECONDA VARIANTE RIALLOCATIVA
L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di in Olbia, nel Palazzo
Comunale in Via Dante,1 davanti a me in qualità di Segretario Generale del Comune di Olbia, senza testimoni alla cui assistenza hanno i comparenti d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato, sono presenti:
da un lato:
_, nato a _ il _ residente a
_ (OT), il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del COMUNE DI OLBIA - Codice Fiscale 91008330903 - che qui rappresenta nella sua qualità di Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica, al presente atto autorizzato in forza del decreto del Sindaco _ del ;
e dall'altro:
• la società “IMMOBILIAREUROPEA S.P.A.” con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 0,
C.F. e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09708980157, che interviene in persona di [•] in qualità di [•] a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di [•];
• la società “MARINA DI OLBIA S.R.L.” con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 0, C.F. e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 10914730154, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società ImmobiliarEuropea S.p.A., che interviene in persona di [•] in qualità di [•] a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di [•];
• la società “EURODOMOS S.R.L.” con sede in Xxxxxx, Xxx Xx Xxxxxx 00, C.F. e n. d’iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 10512820159, che
interviene in persona di [•] in qualità di [•] a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di [•];
• la società “Gallerie Commerciali Sardegna S.r.l.”, con sede a Rozzano-Milanofiori (MI), Strada 8 Palazzo N, C.F. e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano- Monza Brianza-Lodi 09617580965, che interviene in persona di [•] in qualità di [•] a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di [•];
tutti in appresso denominati anche “Proponenti o Lottizzanti”
PREMESSO CHE
i. in data 12/02/2002 con atto di Proroga di convenzione e cessione di standards a rogito Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, di Olbia, rep. n.111424 - racc. n.24.047, registrato a Tempio Pausania in data 04/03/2002 al n. 534 e trascritto a Tempio Pausania il 01/03/2002 ai nr.2390/1917, contestualmente alla proroga della Convenzione stipulata con il Comune di Olbia, la Società IMMOBILIAREUROPEA S.p.A. ha ceduto in proprietà senza corrispettivo al Comune di Olbia, che ha accettato, aree con destinazione a standards, per complessivi mq. 121.692,00 in attuazione della convenzione urbanistica stipulata in data 23/09/1996 a rogito Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Olbia, rep. 157221, registrato a Tempio Pausania l’8/10/1996 al n. 2056 Mod. 1;
ii. con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 18/02/2004, al fine di conseguire una migliore localizzazione delle volumetrie di progetto e degli standard, nonché per adeguare le previsioni progettuali relative alla viabilità, è stata approvata definitivamente la variante alla lottizzazione convenzionata con atto a rogito notaio Xxxxxxxx stipulato in data 23/09/1996; la stessa variante è stata pubblicata sul BURAS n. 10 del 08/04/2004;
iii. che in data 14/05/2004, tra il Comune di Olbia e la società ImmobiliarEuropea spa è stata stipulata la Convenzione di lottizzazione relativa al piano di lottizzazione “Olbiamare” con atto a rogito Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Olbia, - rep. 193678 Racc. 33517, registrato ad Olbia in data 31/05/2004 al n. 1420 mod. 1 e annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio in data 09/08/2004 al n. 6278, Convenzione sostitutiva a tutti gli effetti delle previgenti convenzioni, fatti salvi gli effetti prima di allora prodottisi;
iv. che in data 04/04/2005 con atto a rogito del dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in
Olbia, rep. 198197/35339 registrato a Olbia il 28/04/2005 al n. 1653 e trascritto a Tempio Pausania il 29/04/2005 ai nn. 4636/2899, la Soc. Eurodomos S.r.l. si è resa acquirente di area in Olbia rientrante nell’ambito della lottizzazione di che trattasi, identificata in catasto al Fg.43 mapp. 1222 di mq 1.342;
v. che in data 13/07/2009 con atto a rogito del dr. Xxxxxxx Xxxxx, già Notaio in Cagliari, rep. 180559/46560 registrato a Cagliari 21/07/2009 al n. 6769 e trascritto a Tempio Pausania il 03/08/2009 ai nn. 8754/6032, la Soc. Marina di Olbia S.r.l. si è resa acquirente di aree ricadenti nell’ambito di operatività nella convenzione urbanistica di cui al punto iii. che precede;
vi. che con verbale in data 09/12/2009 venivano definitivamente collaudate le OO.UU.PP. del P.d.L.;
vii. che con determinazione n. 124 del 22/03/2010 il Dirigente del Settore Urbanistica, nel prendere atto del succitato collaudo, disponeva la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune di Olbia;
viii. che con atto in data 06/05/2010, a rogito Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Olbia, rep. 213329 Racc. 44603, registrato a Olbia l’11/05/2010 al n. 1346 Mod. 1E, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania il 14/05/2010 nn. 5111/3102, la Soc. ImmobiliarEuropea S.p.A., ad integrazione delle aree già cedute al medesimo Comune con gli atti richiamati nelle precedenti premesse, ha ceduto in proprietà, senza corrispettivo, al Comune di Olbia, che ha accettato, tutte le aree destinate a viabilità;
ix. che è stata presentata in data 20/04/2011 prot. n. 35866 al Comune di Olbia istanza per l'approvazione di una Variante per lo "Spostamento e Riallocazione" delle Volumetrie private;
x. che con delibera del Consiglio Comunale n.° 26 del 08/04/2013, al fine di conseguire una migliore localizzazione delle volumetrie di progetto e degli standard, nonché per adeguare le previsioni progettuali relative alla viabilità, è stata approvata definitivamente la variante alla lottizzazione e preso atto delle determinazioni Ufficio Tutela del Paesaggio ai sensi degli artt. 20 e 21 L.R. n.45/89;
xi. con domanda in data 16/12/2014 prot. n.° 123542, le società Marina di Olbia S.r.l., ImmobiliarEuropea S.p.A. ed Eurodomos S.r.l. con socio Unico, Società in allora proprietarie dei comparti privati, BC1 (lotti 105-106-107), D (lotto 111) e A6 (lotto 50) del Piano di Lottizzazione, hanno presentato istanza per l’approvazione di una
Variante per lo “Spostamento e Riallocazione” delle Volumetrie private ricadenti all’interno dei comparti interessati dalla variante;
xii. successivamente alla presentazione di detta istanza, Gallerie Commerciali Sardegna
S.r.l. (nel prosieguo anche “GCS”) è subentrata alla Società ImmobiliarEuropea
S.p.A nella proprietà delle aree costituente il comparto C per effetto dell'atto di scissione parziale proporzionale - a rogito notaio Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx in Milano in data 06.09.2016 n° rep. 20096 e racc. 10691, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 13.09.2016 al n. 30021 serie 1T e trascritto a Tempio Pausania in data 14/09/2016 al n. 7021 Reg. Gen. e n. 4937 Reg. Part.
xiii. La variante richiesta di cui al punto xi. interessa i comparti privati e le proprietà di seguito elencate:
SOC. MARINA DI OLBIA SRL
COMPARTO D (lotto 111):
F. 43 mappale 1101 MQ 37
F. 43 mappale 1109 MQ 251
F. 43 mappale 1111 MQ 275
F. 43 mappale 1113 MQ 14
F. 43 mappale 1114 MQ 78
F. 43 mappale 1117 MQ 66
F. 43 mappale 1119 MQ 641
F. 43 mappale 1121 MQ 19
F. 43 mappale 1273 MQ 4890
F. 43 mappale 1389 MQ 3374
F. 43 mappale 1390 MQ 9145
F. 43 mappale 1275 MQ 684
Totale comparto D (lotto 111) MQ 19.474
COMPARTO BCl (lotto 105-106-107):
F. 43 mappale 246 MQ 2.000
F. 43 mappale 822 MQ 165
F. 43 mappale 823 MQ 33
F. 43 mappale 824 MQ 3
F. 43 mappale 718 area urbana censito al N.C.E.U MQ 5.883
F. 43 mappale 1508 MQ 248
F. 43 mappale 1511 MQ 27
F. 43 mappale 1516 MQ 4.441
(F. 43 mappale 1507 e 1515 di complessivi MQ 28 – CABINE ELETTRICHE CEDUTE)
Totale comparto BC1 (lotto 105-106-107) MQ 12.800
SOC. GCS s.r.l. (avente causa per atto di scissione ad ImmobiliarEuropea S.p.A.)
COMPARTO C (lotto 110):
F. 43 mappale 1174 MQ 48.550
Nel medesimo comprato insistono altresì:
- unità immobiliare destinata ad ipermercato, distinta al Foglio, 43 mappale 1174, sub 47, 54, 55, 68 di proprietà Auchan S.p.A.
- unità immobiliare destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, distinta al F. 43 mappale 1174, sub. 73;
SOC. EURODOMOS SRL
COMPARTO A 6 (lotto 50):
F. 43 mappale. 1222 MQ 1.342
xiv. che le suddette aree sono classificate nel vigente P.d.F. in zona “C1.7” e sono assoggettate alla disciplina urbanistica delle norme di attuazione del P.di.F. medesimo.
xv. che la richiesta variante è funzionale alla realizzazione di:
a) un fabbricato ad uso commerciale da allocarsi nel nuovo Lotto 112 del Comparto C, prospicente il lotto 110 del medesimo comparto, su cui insiste l’esistente fabbricato ad uso commerciale per la grande distribuzione organizzata (Centro Commerciale). La nuova volumetria commerciale prevista, pari a mc 5.105, non implica alcun incremento dei volumi commerciali già attribuiti dal piano attuativo, ma deriva dallo sfruttamento parziale della volumetria residua espressa dal Comparto C, pari a mc 5.505;
b) un fabbricato destinato a “Multisala cinematografica”, con connesse attività commerciali, nell’area prospicente il xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 000 e 107, con l’obiettivo di promuovere e vivacizzare l'area portuale e prolungare la stagione turistica;
xvi. che la variante al piano di lottizzazione è costituita dalle seguenti tavole e elaborati
che formano parte integrante e sostanziale della seguente convenzione e vengono allegati sotto le lettere “_”:
• Norme tecniche di attuazione;
• Relazione;
• Tav. 1 - Pianta stato di fatto
• Tav. 2 - Pianta variante;
• Tav. Unica – Planivolumetrico identificazione catastale
• All. 0 percorso area verde
• Tav. 01 lotto S4-29 Planimetria segnaletica
• Tav. 02 lotto S4-29 planimetria illuminazione pubblica particolari costruttivi;
• Elaborato C01 computo metrico
• Elaborato C02 elenco prezzi
• Elaborato C03 Analisi prezzi
• Elaborato C04 Cronoprogramma
xvii. che il Consiglio Comunale ha adottato la variante al Piano di lottizzazione di cui alla presente Convenzione con Deliberazione n. 30 del 27/03/2016; che di tale adozione è stato dato adeguata pubblicità secondo quanto disposto dall’art. 20 della Legge Regionale n. 45/89 mediante pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale (L’Unione Sarda), manifesti murali e Albo Pretorio del Comune dal 14/04/2015 per 30 giorni consecutivi;
xviii. che con Determinazione del Segretario generale dell’Autorità di bacino n. 9826 del 16/09/2015, è stato approvato, in osservanza dell’art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI, lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, relativo al “Piano di Lottizzazione Olbiamare in Loc. Sa Marinedda – zona C – Variante per lo spostamento e riallocazione di volumetria, redatto dall’Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx e Geol. Xxxxxx Xxxxxx;
xix. che a seguito della redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica riferito ad un comparto di zona C compreso tra il quartiere di Poltu Cuadu e le aree della lottizzazione Sa Marinedda, interessato da piano di lottizzazione presentato dalla soc. I Giardini del Porto e più (approvato definitivamente con delibera CC 95/2012) è emersa la necessità di procedere preventivamente alla mitigazione del
rischio idraulico con adeguate opere che dovranno essere poste a carico dei lottizzanti le cui aree ricadono nel bacino idrografico di riferimento;
xx. che con Determinazione n. 46 del 21/01/2016, la Provincia di Olbia – Settore 5 Ambiente e sostenibilità, ha escluso dalla procedura di valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di Variante per lo spostamento e riallocazione di volumetria al Piano di Lottizzazione Olbiamare in Loc. Sa Marinedda – zona C, alle condizioni ivi indicate;
xxi. che con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 22/02/2017 il piano di Lottizzazione è stato definitivamente approvato con pubblicazione del relativo avviso su B.U.R.A.S n del (parte III)
xxii. che con la deliberazione da ultimo citata si rimandava alla definizione del costo delle opere di mitigazione e delle relative quote, a seguito della predisposizione di apposito studio progettuale;
xxiii. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07.03.2018 è stato preso atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico, il cui costo complessivo è stato determinato in € 850.000,00;
xxiv. che la Società ImmobiliarEuropea S.p.A., nella propria qualità di originaria lottizzante e dante causa delle Società Marina di Olbia s.r.l., GCS S.r.l. ed Eurodomos s.r.l, con nota pec trasmessa in data 11.09.2018 - richiamata nota pec prot n. 69999 del 28.07.2017, precedentemente inviata - confermava la propria disponibilità a contribuire economicamente alle opere di mitigazione, in pieno spirito di liberalità, nella misura determinata in seno alla sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 2018, pari al 17,74% dei costi complessivi stimati, e in ogni caso nella misura massima di € 150.790,00.
Detto contributo verrà corrisposto a condizione che le opere di mitigazione vengano avviate e completate entro 5 anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con le modalità ed i termini stabiliti nella nota trasmessa da ImmobiliarEuropea S.p.A, in due soluzioni di pari importo di cui la prima durante la realizzazione dell’intervento e la seconda al collaudo delle opere;
xxv. che la Soc. Marina di Olbia S.r.l. ha assunto nei confronti del medesimo Comune di Olbia l’impegno di destinare una parte dei terreni di attuale proprietà della stessa a standard – verde attrezzato.
L’area da destinarsi come sopra è estesa mq. 5.405 ed è identificata in catasto al Fg. 43 mapp. 1273 di mq. 4.890 e mapp. 1.389 sub. 65 di mq. 515, area compresa nel comparto D ed identificata con la lettera G1 e la sigla S3/19 nelle tavole grafiche allegate alla richiesta di variante di cui al precedente punto xxi.
Detta area, viene ceduta senza corrispettivo al Comune di Olbia nel contesto della presente convenzione, per gli effetti del successivo art.10. La presa in carico della medesima da parte del Comune avverrà in seguito al positivo collaudo delle opere per la medesima previste, come meglio stabilito all’art. 7 che segue.
La Società Marina di Olbia S.r.l. assume l’impegno alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area suddetta per la durata di 20 (venti) anni decorrenti dal momento del trasferimento in proprietà dell’area stessa al Comune di Olbia;
xxvi. che la Soc. Xxxxxx di Olbia S.r.l., come sopra rappresentata, intende assumere, come assume, il ruolo di unico attuatore della variante di Piano di Lottizzazione di cui al presente atto, assumendone ogni relativo onere ed impegno, mentre le società Gallerie Commerciali Sardegna S.r.l., Eurodomos S.r.l. e ImmobiliarEuropea S.p.A. assumono il ruolo di aderenti alla variante stessa, salvo quanto di spettanza di ciascuno di detti aderenti in relazione alle aree di rispettiva titolarità e, quanto a ImmobiliarEuropea S.p.A., in relazione a diritti di retrocessione, di cui meglio in seguito, e all’obbligo di contribuzione di cui in premessa xxii e xxiii.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli allegati sono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Attuazione del Piano di Lottizzazione.
Marina di Olbia S.r.l., come sopra rappresentata, in qualità di unico attuatore, con il consenso, per quanto occorra, delle società aderenti, si impegna nei confronti del Comune di Olbia ad attuare la variante al Piano di Lottizzazione a valere sulle aree in premessa meglio descritte, in conformità alle norme della presente convenzione e secondo le previsioni contenute negli elaborati e nelle tavole del Piano di lottizzazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 3 - Ripartizione delle caratteristiche insediative
Si dà atto che il Piano di lottizzazione prevede, ai sensi delle norme di attuazione allegate al progetto di variante, la suddivisione delle caratteristiche insediative secondo le seguenti zone:
DATI GENERALI
- COMPARTO A Isolato A6 lotto 50 (proprietà Soc. Eurodomos S.r.l.) Superficie Lotto mq. 1342 – Indice fondiario Mc/Mq 1,37109
Altezza massima m. 12 - Volume consentito mc 1.840,00
- COMPARTO BC1 Lotto 000-000-000
Superficie Lotto 12.827 - Indice fondiario mc/mq 3
Altezza massima m.12,00 - Volume consentito mc 38.481,00
- COMPARTO D lotto 111
Superficie Lotto 14.069 - Indice fondiario mc/mq 2,3239 Altezza massima m.18,00 - Volume consentito mc 32.695,00
- COMPARTO C lotto 110
Superficie Lotto 46.835 - Indice fondiario mc/mq 2,33005 Altezza massima m.18,00 - Volume consentito mc 109.128
- COMPARTO C lotto 112
Superficie Lotto 2.460 - Indice fondiario mc/mq 2,23780 Altezza massima m.18,00 - Volume consentito mc 5.505,00
Art. 4 - Opere di urbanizzazione.
Marina di Olbia S.r.l., quale unico attuatore della variante di Piano di Lottizzazione di cui alla presente convenzione, si impegna a realizzare a propria cura e spese, tutte le seguenti opere di urbanizzazione, meglio definite ed illustrate negli elaborati grafici allegati alla presente:
a) realizzazione di una nuova area a verde attrezzato da allocarsi nella parte nord del comparto D, estesa per mq 5.405 ed identificata con la lettera G1 e la sigla S3/19, nelle tavole grafiche allegate;
b) realizzazione di percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra il porto turistico di competenza di Marina di Olbia S.r.l. e il Teatro Xxxxxxxxxx, come da allegati grafici;
c) realizzazione di parcheggio pubblico su aree di proprietà comunale come da elaborati allegati.
Art. 5 - Modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione.
a) Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 risultano definite dal progetto esecutivo allegato alla presente; per la realizzazione di dette opere verrà rilasciato correlativo atto di approvazione al nome di Xxxxxx di Olbia S.r.l.;
b) eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'U.T.C. per necessità di adeguamento a sopravvenute novità normative e/o regolamentari, anche locali, ovvero da esigenze tecnologiche emerse nel contempo, non si riterranno tali da costituire modifiche alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del soggetto attuatore, risultasse non superiore al 20 % del costo stimato necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
Il soggetto attuatore si impegna pertanto a soddisfare eventuali richieste dell'ufficio tecnico in tal senso ed entro il limite sopra stabilito.
Nel caso in cui le modificazioni richieste comportino un onere superiore all'incremento percentuale concordato, il soggetto attuatore si impegna a soddisfare le richieste dell'U.T.C., previo accordo con il Comune in ordine al ristoro, da parte del Comune stesso, della maggiore spesa definita sulla base dei preventivi fomiti dalle Ditte esecutrici delle opere stesse.
c) Tutte le opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere ultimate entro e non oltre anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Art.6 - Affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
Ai sensi del all'art. 16 del DPR 380/2001 comma 2-bis, l’esecuzione delle Opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 4 in conformità alle prescrizioni e direttive dell'Ufficio tecnico, è a carico del titolare della concessione edilizia e non trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Il contenuto del contratto d'appalto e relativi capitolati d'appalto sono liberamente
determinati dal soggetto attuatore, nel rispetto dei principi generali del codice civile. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dal soggetto attuatore, comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico del soggetto attuatore.
Art 7 - Poteri di controllo dell'amministrazione Comunale – verifica della regolare esecuzione e presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare in tempo utile al Comune le date di inizio di tutti i lavori di cui al precedente art. 4. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Amministrazione Comunale eserciterà ogni tipo di controllo necessario e ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
Ultimate le opere di urbanizzazione, su richiesta del soggetto attuatore, inviata al Comune a mezzo PEC, si procederà in contraddittorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, alla verifica di regolare esecuzione delle stesse ad opera del direttore lavori.
La verifica della regolare esecuzione è effettuata su tutte le opere di urbanizzazione realizzate e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto ai progetti esecutivi ed alle eventuali modifiche in corso d’opera formalmente condivise ed approvate dal Comune medesimo.
Marina di Olbia si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione e assistenzaal Direttore dei lavori in termini di consegna e/o produzione della documentazione di cui alla vigente normativa, relativa ai lavori oggetto di verifica, oltre a quanto altro richiesto dallo stesso, nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.
In caso di inadempimento dell’impegno di cui sopra, oppure qualora il Direttore dei lavori riscontri delle difformità tali da dover dichiarare la “non regolare esecuzione” di tutte o parte delle opere di cui all’art. 4, si procederà con conseguente escussione della fideiussione di cui all’articolo 9 della presente convenzione, in misura proporzionale al valore dell’opera, o di parte di essa, non collaudabile.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione comporta la conseguente presa in
carico da parte del Comune di tutte le opere realizzate.
La presa in carico da parte del Comune delle opere comporterà l‘attribuzione allo stesso delle responsabilità civili e penali conseguenti all’uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere, con contestuale liberazione del soggetto attuatore e delle società aderenti da ogni responsabilità ed onere di custodia e manutenzione; resta fermo l’impegno di Xxxxxx di Olbia alla manutenzione ventennale dell’area verde attrezzata di cui all’art. 4, lett. a).
Non appena emesso il certificato di regolare esecuzione il Comune si impegna a restituire alla Marina di Olbia gli originali delle polizze fideiussorie relative alle opere collaudate ovvero, in difetto, le stesse perderanno efficacia anche senza la materiale restituzione con la produzione del verbale di collaudo favorevole.
Art. 8 - Oneri di urbanizzazione secondaria.
Il soggetto attuatore e/o i richiedenti del singolo titolo edilizio si impegnano, ciascuno per quanto spetti, a versare gli oneri nei tempi del rilascio delle singole concessioni, con le modalità previste dalle norme in vigore, in relazione alle volumetrie oggetto dei rispettivi titoli autorizzativi edilizi.
Art. 9 - Garanzie fidejussorie
A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e i suoi allegati, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4 che precede, il soggetto attuatore consegna al Comune di Olbia, alla stipula della presente, le polizze fidejussorie di seguito descritte, rilasciate nell’interesse del soggetto attuatore (Marina di Olbia S.r.l.) e precisamente:
1. polizza fidejussoria n. [•] rilasciata da [•], in data [•], per un importo pari ad
€ 120.114, 22, a garanzia della realizzazione del percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra il porto turistico di competenza della Soc. Marina di Olbia S.r.l. e il Teatro Xxxxxxxxxx;
2. polizza fidejussoria n. [•] rilasciata da [•]., in data [•], per un importo di € 211.554,75 a garanzia della realizzazione del parcheggio (S4/29) e della una nuova area a verde attrezzato da allocarsi nella parte nord del comparto D, estesa per mq 5.405 ed identificata con la lettera G1 e la sigla S3/19, nelle
tavole grafiche allegate.
Resta inteso che dette garanzie conserveranno la propria validità fino alla integrale esecuzione e successiva verifica di regolare esecuzione di tutte le opere.
Non appena perfezionate con esito favorevole le verifiche delle regolare esecuzione ed emesso il relativo certificato, il Comune si impegna a restituire alla Marina di Olbia gli originali delle polizze fideiussorie relative alle opere collaudate ovvero, in difetto, le stesse perderanno efficacia anche senza la materiale restituzione con la produzione del certificato di regolare esecuzione.
Il Comune avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento in proprio favore delle somme che ritenesse dovute in relazione ad eventuali difformità delle opere rispetto alle prescrizioni del progetto esecutivo, sempre che dette difformità siano state segnalate dal Comune al soggetto attuatore e che il medesimo soggetto attuatore non abbia provveduto al ripristino delle stesse nei termini indicati.
Il fideiussore è obbligato a soddisfare l'obbligazione effettuando il pagamento a favore del Comune a semplice richiesta di questo e per l'importo occorrente, entro il limite della somma garantita, senza necessità di preventiva escussione del soggetto attuatore e con esclusione espressa delle norme di cui agli artt. 1944, 2° comma e 1957 del c.c.
Art. 10 - Cessioni e Retrocessioni di aree.
a) Retrocessioni in favore di ImmobiliarEuropea S.p.A.
Il Comune di Olbia, come sopra rappresentato, con il consenso delle Società aderenti, Marina di Olbia S.r.l., Eurodomos S.r.l. e Gallerie Commerciali Sardegna S.r.l. retrocede, alla società "ImmobiliarEuropea S.p.A." - originaria cedente in virtù delle cessioni effettuate in seno alla “Proroga di convenzione e cessione di standards” a rogito Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, di Olbia, rep. n.111424 - racc. n.24.047, di cui al punto i delle premesse, ed alla successiva “Convenzione di lottizzazione” di cui all’atto a rogito Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Notaio in Olbia, - rep. 193678 Racc. 33517, meglio indicata al punto ii delle premesse - che come sopra rappresentata accetta, la piena e perfetta proprietà di:
• una porzione dell’area attualmente individuata nelle tavole grafiche di
lottizzazione con la sigla “S4/2”, estesa per mq 2.460 e definita “comparto C-lotto 112” negli allegati alla presente convenzione.
Detta porzione è distinta in Catasto al Foglio 43, mappali 1036 di mq 1625 e 1524 di mq 835, come risulta dal frazionamento Prot.n. 2018/SS0057258 del 19/06/2018:
• una porzione dell’area attualmente individuata nelle tavole grafiche allegate alla presente convenzione con la sigla “H” - estesa per mq 2.864 e definita Lotto 113 Comparto BC1, negli allegati alla presente convenzione.
Detta porzione è distinta in Catasto al Foglio 43, mappale 1522, come risulta dal frazionamento Prot.n. 2018/SS0057257 del 19/06/2018.
Coerenze:
[•]
Le aree di cui sopra hanno la destinazione urbanistica risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciati in data [•], dichiarando il retrocedente che tale destinazione non è mutata, certificato che si allega sotto la lettera [•].
b) Cessioni in favore del Comune di Olbia
Marina di Olbia S.r.l., come sopra rappresentata, cede senza corrispettivo al Comune di Olbia, che come sopra rappresentato accetta, la piena e perfetta proprietà dell’area attualmente individuata nelle tavole grafiche allegate alla presente convenzione con la sigla “G1” - estesa per mq5.405 e definita “S3/19” negli allegati alla presente convenzione.
Detta area è distinta in Catasto Foglio 43, mappali 1273 di mq 4890 e 1389 sub.65, Cat. F01, cl. U, di mq 515.
Coerenze:
[•]
L’area di cui sopra ha la destinazione urbanistica risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciata in data [•], , certificato che si allega sotto la lettera [•]
Le parti garantiscono vicendevolmente la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree in cessione e retrocessione, ne garantiscono, inoltre, la piena libertà da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli, apparenti e non apparenti, di qualsiasi tipo e natura, fatte salve le servitù
eventualmente derivanti dalla presenza di sottoservizi tecnologici di cui la variante di piano non preveda la rimozione o lo spostamento.
La presa in carico delle suddette aree sarà effettuata con appositi verbali di consegna.
Art. 11 - Xxxxx generali e clausole particolari
Marina di Olbia si obbliga a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 20 anni, con oneri e spese a proprio carico, la nuova area a verde attrezzato posta nella parte nord del comparto D, estesa esattamente per mq 5.406, ceduta al Comune di Olbia ai sensi dell’art.10, lett.b) che precede.
Art. 12 - Spese.
Le spese del presente atto ed altre conseguenti ed eventuali sono a carico del soggetto attuatore, si richiede l’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dal secondo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 601 del
29.9.73 in base al disposto dell'art. 19 della legge 29.1.1977 n. 10 e leggi precedenti, in quanto, con riferimento all'art. 28 della legge 17.8.1942, n. 1150, atto necessitato e d'obbligo al Piano di fabbricazione ed al regolamento Edilizio del Comune di Olbia.
Art. 13- Riferimento a norme di legge.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa applicazione alle leggi regionali e statali e regolamenti vigenti in materia, con riferimento particolare al regolamento edilizio e le norme di attuazione dello strumento urbanistico del Comune di Olbia.
Art. 14 - Esecuzione della Convenzione.
Per l'esecuzione, la precisa applicazione e la normale interpretazione della seguente Convenzione, anche in ordine a eventuali variazioni non sostanziali, tali cioè da non alterare l'impostazione complessiva del piano di lottizzazione, le parti faranno riferimento alla persona del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio Edilizia Privata e Pubblica. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre conformarsi nell'esecuzione della lottizzazione, a tutte le prescrizioni e gli obblighi indicati nella presente Convenzione, facendo sì che gli eventuali aventi causa vi si conformino.
Art. 15 - Trascrizione della Convenzione.
Le parti autorizzano il Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte con esonero dello stesso Conservatore di ogni responsabilità al riguardo.
[NOTA: Rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale in relazione alle cessioni/retrocessioni ed esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Occorre indicare un valore “fiscale” alle aree in cessione e/o retrocessione]
Art. 16 - Controversie.
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania.
Art. 17 – Durata
La presente convenzione ha efficacia per il termine di dieci anni dalla sua stipulazione