Saturno
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Assicurazione di Responsabilità Civile Autovetture e altre garanzie
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: WAKAM ASSICURAZIONI
Data: 01/2023
Il presente DIP è l’ultima versione disponibile pubblicata
Prodotto: SATURNO RCA
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (delle Autovetture) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato e gli infortuni del conducente e le spese legali conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato.
Che cosa è assicurato?
GARANZIA BASE RCA
Wakam risarcisce i danni fino all’importo massimo stabilito in polizza per:
La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche, ad esse equiparate e private;
La Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione; WAKAM Assicurazioni risarcisce i danni fino al massimale minimo di legge per sinistro pari a
€6.450.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a €1.300.000 per i danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione nelle aree aeroportuali civili e militari, esclusivamente nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012,
n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) dove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
GARANZIE AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)
Garanzia Infortuni per il conducente del veicolo assicurato
Garanzia Tutela Legale (spese conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato)
Garanzia Assistenza stradale Garanzia Furto & Incendio
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione RCA:
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
Limitatamente ai soli danni a cose non sono coperti dall’assicurazione RCA e quindi risarcibili:
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio;
il locatario di veicolo in leasing;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
i parenti e affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
gli oggetti presenti sul veicolo come anche le merci trasportate
Ci sono limiti di copertura?
WAKAM Assicurazioni, relativamente all’assicurazione di Responsabilità Civile Auto, ha diritto ad agire in rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate ai terzi danneggiati, principalmente nei seguenti casi:
ai sensi dell’articolo 124 del Codice delle Assicurazioni Private, per la partecipazione del veicolo a gare oppure competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
in caso di conducente al quale è già stato comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, oppure se l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ex artt. 186, 186‐bis e 187 del Codice della strada;
per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata;
nello svolgimento delle funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla normativa vigente; in conseguenza dell’inopponibilità prevista dall’art.144 del Codice delle Assicurazioni Private;
In caso di spese legali per fatti dolosi o intenzionali delle persone assicurate.
WAKAM Assicurazioni applica per le garanzie aggiuntive opzionali Infortuni del conducente, Tutela Legale, Assistenza stradale scoperti (espressi in % del danno indennizzabile) e/o franchigie (espresse in cifra fissa) che sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione e nel DIP Aggiuntivo che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione di Responsabilità Civile Auto è operante su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Albania, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da WAKAM Assicurazioni, non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto e dalla normativa europea.
La garanzia Infortuni per il conducente del veicolo assicurato è operante nell’ambito territoriale sopra indicato per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.
La garanzia Tutela Legale opera in caso di incidente stradale avvenuto in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea.
La garanzia Assistenza stradale opera in Italia e negli altri Paesi dell’UE che non sono barrati sulla Carta Verde e in tutti gli altri Paesi indicati nel Dip Aggiuntivo.
Che obblighi ho?
Sotto pena di nullità del contratto di assicurazione o di assenza di garanzia:
Quando si stipula il contratto
• Rispondere esattamente alle domande poste dall'assicuratore, in particolare nel modulo di dichiarazione dei rischi, per permettergli di valutare i rischi che si assume,
• Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti dall'assicuratore,
• Pagare il premio (o parte di esso) indicato nel contratto.
Nel corso del contratto
• Dichiarare qualsiasi nuova circostanza che possa aggravare i rischi coperti o crearne di nuovi.
In caso di reclamo
• Dichiarare qualsiasi sinistro che possa comportare una copertura nelle condizioni e nei termini previsti e allegare tutti i documenti utili alla valutazione del sinistro,
• Informateci di qualsiasi copertura stipulata per gli stessi rischi in tutto o in parte con altri assicuratori, così come di qualsiasi rimborso che potreste ricevere in relazione a un sinistro,
• In caso di furto, presentare una denuncia entro 24 ore alle autorità competenti e fornire l'originale della denuncia.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale. Il premio può essere pagato solo con carta di credito ed è comprensivo di imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha durata annuale (un anno o un anno più frazione di anno) dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato. Diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
L’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. In questi casi, il Contraente deve inviare tempestiva comunicazione a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx per la Compagnia Assicurativa WAKAM in Italia e ha diritto al rimborso della parte di
R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo del S.S.N.
Saturno
Assicurazione di Responsabilità Civile Autovetture e altre garanzie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: WAKAM ASSICURAZIONI
Data: 01/2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile pubblicata
Prodotto: SATURNO RCA
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute neldocumento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
WAKAM SA Sede legale:120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – FranceIscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133 Iscrizione all’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N. 4020259. Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA - Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 00000 Xxxxxx -Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960 Capitale sociale: €4.452.016 - Sito ufficiale: xxx.xxxxx.xxx |
Wakam – Compagnia assicurativa di diritto francese costituita sotto forma di Société Anonyme (SA) avente sede legale e direzione generale 000-000, xxx Xxxxxxx - XXX 00000 - 75083 Xxxxxx Xxxxx 00 – Francia. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution con il n. 4020259. Wakam è stata autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero II.01133. Sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/ e-mail (PEC) xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx. L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2018, è pari a 32,9 milioni di euro, di cui capitale sociale 4,5 milioni di Euro e altre riserve patrimoniali 28,5 milioni di Euro. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Wakam disponibile sul sito internet della Compagnia xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxx-Xxxxxxxx-xxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxx-0000.xxx) e si riportano qui di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 33,1 mln; - del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 8,3 mln; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 46,7 mln; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 31,8 mln. L’indice di solvibilità di Wakam, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 141%. |
Al contratto si applica la vigente normativa italiana |
Che cosa è assicurato? | |
Wakam Assicurazioni risarcisce i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite del massimale convenuto, indicato nella scheda di polizza. Wakam Assicurazioni, qualora siano operanti la garanzia Infortuni per il conducente e/o la garanzia di Tutela Legale e/o la garanzia Assistenza stradale, in aggiunta alla garanzia RC Auto, indennizza i danni subiti o presta l’assistenza al veicolo nel limite della somma e/o del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia RC Auto? | |
Massimali | Il massimale assicurato è quello indicato nella scheda di polizza. |
Tipo di guida | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: − GUIDA LIBERA Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Legge. − GUIDA ESPERTA La guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro. − GUIDA ESCLUSIVA La guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraente e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia Infortuni del conducente (opzionale)? È possibile attivare una delle seguenti due opzioni come viene indicato nella scheda di polizza. | |||||
Garanzia Infortuni del conducente Opzione 1 | Wakam Assicurazioni indennizza i danni che il conducente del veicolo assicurato può subire, conseguenti alla circolazione del veicolo stesso, con le seguenti somme assicurate e limitazioni di garanzia (scoperto): Garanzia Somma assicurata Scoperto Morte 75.000€ - - IP accertata fino al 3%: nessun indennizzo Invalidità Permanente 75.000€ - IP accertata superiore al 3%: Scoperto del 3% (IP) - In caso di mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture), viene applicato uno scoperto del 30% Qualora l’Assicurato, a causa dell’infortunio subito, deceda successivamente al pagamento dell’indennizzo di Invalidità Permanente, la somma assicurata per il caso di Morte non è più dovuta. L’accertamento della percentuale di Invalidità Permanente riportata a seguito dell’infortunio viene effettuato utilizzando le tabelle ANIA. | ||||
Garanzia Infortuni del conducente Opzione 2 | Wakam Assicurazioni indennizza i danni che il conducente del veicolo assicurato può subire, conseguenti alla circolazione del veicolo stesso, con le seguenti somme assicurate e limitazioni di garanzia (scoperto): | ||||
Garanzia | Somma assicurata | Scoperto | |||
Morte | 250.000 € | - | |||
Invalidità permanente | 400.000 € | - IP accertata fino al 3%: nessun indennizzo - IP accertata superiore al 3%: Scoperto del 3% - In caso di mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture), viene applicato uno scoperto del 15% | |||
Indennità di ricovero e indennità gesso | 100 € al giorno | - L’indennità è dovuta qualora il ricovero e/o l’ingessatura si protraggano per più di 7 giorni ed è dovuta per un massimo di 30 giorni - L’indennità per ricovero è cumulabile con l’indennità |
Garanzia Infortuni | gesso - La garanzia è operante per un massimo di 2 eventi per ciascun anno assicurativo | ||||
del conducente | |||||
5.000 € | |||||
Indennità di | L’indennità non è cumulabile con quanto indennizzato a | ||||
Opzione 2 | assistenza sanitaria | seguito dell’infortunio dagli Enti Previdenziali Pubblici | |||
(Segue) | Qualora l’Assicurato, a causa dell’infortunio subito, deceda successivamente al pagamento dell’indennizzo di | ||||
Invalidità Permanente, la somma assicurata per il caso di Morte non è più dovuta. | |||||
L’accertamento della percentuale di Invalidità Permanente riportata a seguito dell’infortunio viene effettuato | |||||
utilizzando le tabelle ANIA. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia Tutela legale (opzionale)? È possibile attivare una delle seguenti due opzioni come viene indicato nella scheda di polizza. | |
Xxxxxxxx | Xxxxx Assicurazioni rimborsa le spese legali e i relativi oneri per la difesa degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione a eventi connessi con la circolazione del veicolo. La garanzia è prestata nel limite del massimale come indicato nel riquadro sottostante: Garanzia Massimale Limitazioni di garanzia Tutela Legale 6.000 € La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 300€ Spese extragiudiziarie 600 € - |
Tutela Legale | |
Opzione 1 | |
Garanzia | Wakam Assicurazioni rimborsa le spese legali e i relativi oneri per la difesa degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione a eventi connessi con la circolazione del veicolo. La garanzia è prestata nel limite del massimale come indicato nel riquadro sottostante: Garanzia Massimale Limitazioni di garanzia Tutela legale 20.000 € La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 300€ Spese extragiudiziarie 1.000 € - |
Tutela Legale | |
Opzione 2 |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia Assistenza stradale (opzionale)? È possibile attivare una delle seguenti due opzioni come viene indicato nella scheda di polizza. | |
Assistenza Base Opzione 1 | Wakam Assicurazioni garantisce le seguenti prestazioni: − Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) − Soccorso stradale − Recupero difficoltoso − Servizio di accompagnamento |
Assistenza Base e Auto sostitutiva Opzione 2 | Wakam Assicurazioni garantisce le seguenti prestazioni: − Tutte le prestazioni dell’Assistenza Base − Auto sostitutiva |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia Incendio (opzionale)? | |
Incendio | − Wakam Assicurazioni si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nelle forme, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente contratto, per i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, esplicitamente identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma, incendio causato da fenomeno naturale, scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo. − Importo del veicolo assicurato: valore del veicolo secondo la perizia (l'importo massimo pagato sarà |
in ogni caso non superiore a 40.000 euro). Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato: 10% del danno (con un minimo di 500 euro), |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare per la garanzia Furto (opzionale)? | |
Furto | − Wakam Assicurazioni si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nelle forme, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente contratto, per i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, esplicitamente identificato in polizza, oggetto di furto oppure rapina, sia tentati che consumati, compresi i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato nella esecuzione del reato ma anche nel tentativo di commetterlo. Sono compresi anche i danni subiti dal veicolo assicurato causati dalla circolazione successiva al furto o alla rapina. − La garanzia copre anche i danni causati al veicolo assicurato per il furto, tentato oppure consumato, di cose non assicurato, presenti all'interno del veicolo. − In caso di furto totale con ritrovamento del veicolo assicurato, la Compagnia WAKAM rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il trasporto e la successiva custodia disposta dalle autorità, dal giorno di ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del rinvenimento del bene. La Compagnia WAKAM rimborsa all'Assicurato anche le eventuali spese necessarie per il rifacimento dei documenti in seguito a furto totale del veicolo assicurato. − Importo del veicolo assicurato: valore del veicolo secondo la perizia (l'importo massimo pagato sarà in ogni caso non superiore a 40.000 euro). Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Assicurato: 10% del danno (con un minimo di 500 euro), |
Che cosa NON è assicurato? | |
Garanzia RC Auto | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Garanzia Infortuni del conducente | L’assicurazione non comprende i danni a seguito di (esclusioni principali): − Dolo o attività illecita dell’Assicurato − Utilizzo del veicolo non in conformità con le disposizioni di legge o contro la volontà del proprietario − Conducente privo dell’abilitazione alla guida − Conducente di età superiore a 75 anni − Partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive − Guida in stato di ebbrezza alcolica o uso di stupefacenti − Comportamenti dell’Assicurato collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, etc. |
Garanzia Tutela Legale | Le garanzie non operano per i sinistri conseguenti o relativi a (esclusioni principali): − Materia fiscale o amministrativa − Tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di vandalismo o terrorismo, etc. − Fatti dolosi o colposi delle persone assicurate − Veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RC Auto − Casi in cui il Conducente non è abilitato alla guida − Partecipazione a gare o competizioni sportive − Vertenze con Wakam |
Garanzia Assistenza stradale | Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da (esclusioni principali): − Atti di guerra, tumulti popolati, atti di vandalismo, terrorismo, etc − Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, etc − Dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri − Conduzione del veicolo da persona non autorizzata o sprovvista della patente di guida − Conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci − Circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale o di percorsi fuori strada non raggiungibili da un mezzo di soccorso − Xxxxxxx non assicurato per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi |
Altre garanzie danni (Incendio, Furto) | Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da (esclusioni principali): − Auto storiche e d'epoca − Veicoli del trasporto pubblico, società di autonoleggio, taxi, car pooling − Veicoli intestati a società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing − Auto appartenenti alle forze armate, di pubblica sicurezza e di primo soccorso |
− Veicoli utilizzati in ambito aeroportuale − Veicoli adibiti al trasporto pubblico di merci − Macchinari e attrezzature ad uso industriale − Le parti non stabilmente fissate sul veicolo − Gli oggetti presenti sul veicolo come anche le merci trasportate |
Ci sono limiti di copertura? | |
Garanzia RC Auto | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base |
Garanzia Infortuni | Invalidità permanente: − IP accertata fino al 3%: nessun indennizzo − IP accertata superiore al 3%: Scoperto del 3% − In caso di mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture), viene applicato uno scoperto del 30% se la somma assicurata è di 75.000 € oppure uno scoperto del 15% se la somma assicurata è di 400.000€ Indennità di ricovero e indennità gesso − L’indennità è dovuta qualora il ricovero e/o l’ingessatura si protraggano per più di 7 giorni ed è dovuta per un massimo di 30 giorni − L’indennità per ricovero è cumulabile con l’indennità gesso − La garanzia è operante per un massimo di 2 eventi per ciascun anno assicurativo |
Garanzia Tutela Legale | La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 300€ |
Garanzia Assistenza stradale | Soccorso stradale: l’impresa tiene a suo carico i costi fino a 150€ per sinistro Recupero difficoltoso: l’impresa tiene a suo carico i costi fino a 200€ per sinistro Servizio di accompagnamento: l’impresa tiene a suo carico i costi complessivamente fino a 50€ per sinistro Auto sostitutiva (ove sia prestata la garanzia): Periodo massimo 3 gg, auto sostitutiva con cilindrata massima 1.600 c.c. L’assicurazione Assistenza è valida in tutti i Paesi dell’UE che non sono barrati sulla Carta Verde e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx. |
Altre garanzie danni (Incendio, Furto) | Sono inoltre esclusi: − danni indiretti e immateriali subiti dal veicolo; − danni causati da usura, difetti di manutenzione, meccanici se non contestuali a danni alla carrozzeria e che avrebbero potuto essere evitati dall'Assicurato prestando l’ordinaria diligenza; − dolo dell’Assicurato e/o delle persone alle quali è affidato a qualsiasi titolo in custodia il veicolo assicurato; − nella garanzia furto, la colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone alle quali è affidato a qualsiasi titolo in custodia il veicolo assicurato; − nella garanzia furto e incendio, l'assicurazione non copre l'incendio con sviluppo di fiamma per atto doloso di terzi; − nella garanzia incendio, i danni non causati da sviluppo di fiamma, come ad esempio onde di calore e singole bruciature; − appropriazione indebita, furto o rapina commessi da dipendenti dell’Assicurato e di qualsiasi persona di cui l'Assicurato deve rispondere, compresi i minori; − atti di guerra, insurrezioni, tumulti, occupazioni militari, sviluppo di energia nucleare ed emissioni di radioattività; − gli oggetti presenti sul veicolo come anche le merci trasportate; − danni causati dalla partecipazione a corse, gare, relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; − spese di riparazioni che prevedono delle migliorie al veicolo assicurato. Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato: 10% del danno (con un minimo di 500 euro) |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | ||
Il sinistro di Responsabilità Civile Auto deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato entro 3 giorni inviando una email a xxxxxxx@xxxxxxx.xx o chiamando il numero 02.465488700 | ||
Per la denuncia del sinistro può essere utilizzato il Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). | ||
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private a seconda delle modalità di accadimento del sinistro. La procedura di Risarcimento Diretto è prevista se: | ||
• la collisione è avvenuta in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; | ||
• la collisione coinvolge solo due veicoli (entrambi identificati e regolarmente assicurati); | ||
Garanzia RC Auto | • abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%); | |
• l’Assicurato non sia responsabile o lo sia solo in parte. | ||
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. | ||
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Nel caso in cui il veicolo di controparte non sia identificato e identificabile oppure non sia assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada presso la CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Rimborso del sinistro per evitare il malus | |
In caso di sinistro con responsabilità, l'Assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Informazioni complete sul sito xxx.xxxxxx.xx. | ||
Denuncia di sinistro: | ||
Garanzia Infortuni | Il Contraente o l’Assicurato, se persona diversa, ha l’obbligo di denunciare il sinistro alla Compagnia entro 3 giorni da quando è avvenuto o da quando ne abbia avuto conoscenza, inviando la comunicazione a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx. | |
Xxxxxxxx Xxxxxx Legale | Denuncia di sinistro: Il Contraente o l’Assicurato, se persona diversa, ha l’obbligo di denunciare il sinistro alla Compagnia tempestivamente da quando ne abbia avuto conoscenza, inviando apposita comunicazione alla società Acclaims S.r.l., con sede in Xxx X. Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx. | |
Denuncia di sinistro: | ||
Garanzia Assistenza | L’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro deve richiedere assistenza direttamente alla centrale operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000, Xxxx; contattando i seguenti numeri telefonici: 800.113858 dall’Italia | |
06.42115966 dall’estero | ||
Denuncia di sinistro: | ||
Altre garanzie danni (Incendio, Furto) | Entro 3 giorni dall'evento, e comunque da quando ne ha conoscenza, l'Assicurato deve produrre denuncia scritta a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx; fornendo le informazioni essenziali per aprire il sinistro, come la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento, indicare la presenza di eventuali testimoni presenti al fatto, precisando dove e quando sia possibile ispezionare il veicolo danneggiato, chiaramente ad esclusione del furto totale. |
In caso di furto, o incendio, l’Assicurato deve sporgere formale denuncia all’autorità giudiziaria competente segnalando che il veicolo è assicurato contro questi rischi. In caso di danno parziale dove sono interessate solo alcune parti e/o componenti del veicolo assicurato, è necessario allegare alla denuncia un elenco preciso e dettagliato. Per ogni singola garanzia l’Assicurato deve sempre consegnare all'assicurazione la seguente documentazione: Furto: Denuncia sporta alle autorità in originale, oppure copia autentica. Per i furti subiti all'estero è necessaria la doppia denuncia, sia nel Paese dove è avvenuto il reato sia nel Paese di residenza. Incendio: denuncia sporta alle autorità, in originale oppure copia autentica, ed eventuale verbale delle autorità intervenute sul luogo dell'evento. Furto e incendio totale del veicolo assicurato: la denuncia deve essere corredata anche di: a) estratto cronologico storico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso; b) tutte le chiavi originali del veicolo assicurato, precisando se siano mai stati richiesti duplicati prima del furto; c) certificato di proprietà CDP con annotazione perdita di possesso; d) fattura di acquisto del veicolo assicurato, in originale oppure copia autentica, anche nel caso fosse stato regalato ed oggetto di liberalità; e) copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; f) limitatamente alla garanzia furto, l'Assicurato deve produrre una procura notarile a vendere per consentire e autorizzare la Compagnia WAKAM e qualsiasi soggetto da questa incaricato di disporre del veicolo per provvedere alla sua eventuale alienazione in caso di ritrovamento. Furto totale con ritrovamento L'Assicurato è obbligato a informare tempestivamente la Compagnia WAKAM, provvedendo all’invio del verbale di ritrovamento redatto dall'autorità giudiziaria a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx; appena riceva notizia da qualsiasi soggetto del ritrovamento del veicolo e/o del recupero da parte delle autorità competenti. Nel caso il recupero sia successivo al pagamento dell’indennizzo, l'Assicurato deve produrre una procura notarile a vendere per consentire e autorizzare la Compagnia WAKAM e qualsiasi soggetto da questa incaricato di disporre del veicolo per provvedere alla sua eventuale alienazione. L’Assicurato può chiedere la restituzione del veicolo previa valutazione del danno, sottraendo dall’importo del danno originariamente accertato il valore del veicolo recuperato procedendo con gli eventuali conguagli rispetto all’indennizzo precedentemente liquidato. Danno parziale Prima di procedere alla riparazione dei danni, l'Assicurato deve attendere il perito incaricato dalla Compagnia per valutare e stimare i danni, sempreché le riparazioni non siano necessarie per rendere il veicolo utilizzabile. Gli accessori stabilmente fissati sul bene assicurato possono essere liquidati solo se indicati in polizza e previo invio della fattura, originale oppure copia autentica, che comprovi l’acquisto. Dichiarazioni inesatte o reticenti Le dichiarazioni dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Obblighi dell’Impresa Per i danni parziali la Compagnia WAKAM si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni da quando l'Ufficio Sinistri abbia ricevuto l’intera documentazione richiesta. Per i danni totali, la Compagnia WAKAM si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruzione del fascicolo di sinistro. | ||
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni ex Codice Civile. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa deve formulare una congrua e motivata offerta oppure contestare le richieste di indennizzo o di risarcimento entro i tempi previsti dalla vigente normativa: relativamente alla garanzia RC Auto entro 30 giorni per danni a cose dalla richiesta oppure entro 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio in caso di lesioni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, Assicurati, Contraenti e danneggiati hanno il diritto di prendere visione dei relativi atti ex Art. 146 CAP. In caso di contenzioso il diritto è sospeso, mentre è negato nel caso emergessero tentativi fraudolenti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Rimborso | Garanzia R.C. Auto : In caso di annullamento del contratto si ha diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N. Altre garanzie : L’Assicurato può chiedere rimborso del premio solo ed esclusivamente per recesso a seguito di sinistro: la Compagnia WAKAM, riconosce la parte di premio pagato e non fruito al netto delle imposte relativo al periodo assicurativo non goduto. In caso di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, danno totale e rottamazione del veicolo assicurato, solo ed esclusivamente in assenza di sinistri pagati o riservati, la Compagnia WAKAM, riconosce la parte di premio pagato e non fruito - al netto delle imposte - relativo al periodo assicurativo non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Come posso disdire la polizza? | |
Contratto senza tacito rinnovo | Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | È previsto il diritto del Contraente al ripensamento dopo la stipula del contratto se sottoscritto a distanza. |
Risoluzione | Si ha il diritto di risolvere il contratto, ad esempio in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, come previsto dalle norme del CAP. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
È un prodotto assicurativo rivolto: − a chi vuole avere una copertura per i danni che potrebbero essere causati a terzi durante la circolazione del proprio veicolo − a chi, in aggiunta alla copertura di Responsabilità Civile per i danni causati a terzi durante la circolazione del proprio veicolo, vuole assicurare contro gli infortuni il conducente − a chi, in aggiunta alle suddette coperture assicurative, desidera essere assicurato per eventuali spese legali conseguenti a una vertenza causata da un incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo assicurato − a chi desidera essere assicurato con la garanzia Assistenza così da poter fruire di un aiuto tempestivo resosi necessario a seguito del verificarsi di un sinistro. − a chi desidera essere assicurato per i danni (Incendio, Furto) al proprio veicolo. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione (il compenso corrisposto al distributore che effettua la vendita del prodotto) − Il costo medio di intermediazione per la garanzia RC Auto è circa del 14% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte e del Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale). − Il costo medio di intermediazione per le altre garanzie è circa del 40% del premio assicurativo (al netto delle imposte). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi a un contratto oppure un servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all’Ufficio Gestione Reclami scrivendo a: MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, dopo 45 giorni si può scrivere all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx - fornendo copia del reclamo già inoltrato a WAKAM Assicurazioni e il relativo riscontro. Il reclamo può essere realizzato anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS - xxx.xxxxx.xx - alla sezione per i Consumatori ‐ Reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzionedelle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). ATTENZIONE. Obbligatoria solo per le garanzie aggiuntive, ma non per la garanzia RCA. |
Negoziazione assistita | È possibile attivare la procedura, tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo, rivolgendo a WAKAM Assicurazioni un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento. ATTENZIONE. Obbligatoria solo per la garanzia RCA, ma non per le garanzie aggiuntive. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato (solo per la garanzia RC Auto) | È possibile accedere alla procedura rivolgendosi a una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA e allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. |
Saturno
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie complementari
Questo fascicolo, che forma parte integrante del set informativo insieme al Dip e al Dip aggiuntivo, contiene il Glossario e le Condizioni generali di assicurazione
Ultimo aggiornamento: gennaio 2023
GLOSSARIO
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul veicolo come normale dotazione di serie senza supplemento di prezzo.
Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate sul veicolo non di serie.
Antifurto: dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.
Appendice di Polizza: atto accessorio ma integrante del contratto, prodotto contestualmente oppure successivamente all’emissione della Polizza per modificare, integrare, precisare informazioni contrattuali. Nel caso queste ultime incidano sul rischio assunto, possono comportare un aumento oppure diminuzione del Premio di polizza.
Appropriazione indebita: ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale, reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito appropriandosi di un bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso a una molteplicità di veicoli, persone e animali senza selezioni e discriminazioni. Es. Parcheggio privato di un centro commerciale.
Aree private: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso soltanto a veicoli autorizzati. Es. Parcheggio azienda privata riservato ai dipendenti.
Assicurato: soggetto protetto dall’Assicurazione sia essa una garanzia diretta oppure per la responsabilità civile.
Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Attestato di Rischio: documento elettronico, adesso completamente dematerializzato, nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati che le Imprese di Assicurazione devono alimentare con i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Box: luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria RCA per i danni eventualmente provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per circolare nei Paesi dell’Unione Europea, essendo direttamente già efficace il contratto RCA.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121 – 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.
Classe di merito: classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni. La classe di CU è sempre indicata nell’Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito di Compagnia: classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall’Impresa.
Codice della Strada (C.d.S.): D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 con successive modifiche e integrazioni.
Codice delle Assicurazioni: Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209 con successive modifiche e integrazioni.
Compagnia: società assicuratrice che emette la polizza assicurativa.
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI): modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione: reato dove non rileva l’elemento psicologico di dolo e colpa di chi lo ha commesso.
Cristalli: tutte le parti non lamierate delimitanti il perimetro del veicolo, anche non trasparenti, come il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i finestrini, fissi e mobili, delle fiancate laterali, il tettuccio apribile e l’eventuale tetto panoramico.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto provocato da un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
Danni indiretti: danni collegati all’evento che origina il sinistro, ma che non incidono direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro.
Danni materiali e diretti: danni che incidono direttamente sul valore e l’integrità della cosa assicurata, derivanti dall’azione diretta dell’evento che origina il sinistro.
Danno totale: perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l’Assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado d’uso: deprezzamento del valore del veicolo o di singole parti dovuto all’uso nel tempo.
Delegataria: impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, per esempio, provvede all’emissione del contratto assicurativo e all’incasso del Premio.
Delitto: reato più grave della contravvenzione commesso con dolo ma anche con colpa. Si distinguono: Delitto colposo se viene commesso involontariamente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; Delitto doloso quando viene commesso volontariamente e con la consapevolezza e l’accettazione delle conseguenze. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Denuncia sinistro: comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.
Disdetta: comunicazione che il Contraente deve inviare all’Assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto di Assicurazione, per evitarne la tacita proroga, se prevista, e comunque mai operante per le polizze di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt.186 e 186-bis del Nuovo Codice della Strada.
Effetto: termine iniziale dell’efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica e che si propaga con elevata velocità.
Eurotax: pubblicazione dell’editore Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi e usati.
Familiari: persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, incluso il convivente more uxorio.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge attraverso un comportamento che non rispetti i diritti comuni e/o i singoli diritti soggettivi.
Franchigia: importo fisso detratto dal valore del danno indennizzato che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: ai sensi dell’art.624 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque sottragga la cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio. Non sono considerati guasti: errore carburante, esaurimento carburante, gelo carburante, rottura e/o smarrimento chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, tentato furto o furto parziale. Sono invece considerati guasti: rottura o foratura dello pneumatico, esaurimento batteria, furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: combustione con necessario sviluppo di fiamma.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Indennizzo: in caso di sinistro, somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche.
Intermediario Assicurativo: persona fisica o giuridica, diversa dall’Impresa di Assicurazione, che svolge a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
Invalidità permanente: nel danno biologico, diminuzione dell’integrità psicofisica di una persona. Nelle polizze assicurative, riduzione oppure perdita, definitiva o temporanea, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.
Lesioni personali colpose: ai sensi dell’art.590-bis CP, chi involontariamente provoca lesioni personali stradali gravi o gravissime e/o lesioni personali colpose ex art.590 CP.
Locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Compagnia in caso di sinistro.
Minimo di Scoperto: importo minimo percentuale sulla somma complessiva del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
Negoziazione Assistita: procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (RC Auto), a pena di improponibilità dell’azione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Periodo di osservazione: per i sinistri con responsabilità principale, Prima annualità inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; Annualità successive inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per i sinistri con responsabilità paritaria, il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel “quinquennio” dell’Attestato di Rischio.
Polizza: documento probante la stipula del contratto di Assicurazione. Contiene i dati relativi al contratto e all’Assicurato, comprese le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del Codice Civile art.1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico detenuto dall’ACI.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l’acquisto di una polizza, comprensiva di imposte ed
eventuali oneri di legge.
Prezzo d’acquisto: prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato.
Proprietario: persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è omologo al proprietario per determinare il premio a livello assuntivo.
Quattroruote: rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Valore Infocar”.
Quietanza: ricevuta di pagamento del premio di polizza con alcuni dati relativi al contratto, ma anche l’atto emesso in relazione alla liquidazione di un danno.
Rapina: ai sensi dell’art.628 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque si impossessi di cose mobili altrui mediante l’uso di violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto. L’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle Assicurazioni e istituita dalla Legge 990 del 1969.
Reato: violazione delle norme penali che contemplano esplicitamente un comportamento. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti in base al tipo di pena prevista dalla legge.
Reclamante: soggetto titolato a vantare un diritto attraverso reclamo nei confronti dell’impresa di Assicurazione e dell’Intermediario Assicurativo.
Reclamo: dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una Impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo. Si distinguono tra reclami aziendali e quelli sporti all’IVASS quando siano trascorsi 45 gg senza che il reclamante si senta soddisfatto della risposta ricevuta. Le richieste di informazioni e di risarcimento danni non hanno valore di reclamo.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Richiesta di risarcimento danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’Assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio Assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Xxxxxxx: possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
Risarcimento: importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Risarcimento diretto: La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o risarcimento diretto art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private).
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e degli Assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: percentuale del valore del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio: repentina esplosione dell’impianto di alimentazione.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spese di giustizia: spese processuali inerenti alla resistenza ed eventualmente alla soccombenza. Nei procedimenti penali, il condannato le paga allo Stato e alle eventuali parti civili. Nelle cause civili, invece, sono le spese pagate dalle parti. Il soccombente è condannato a rifonderle.
Surroga: diritto della Compagnia che ha indennizzato il sinistro di sostituire l’Assicurato per rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro.
Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della
Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
Tariffa: importo delle garanzie prestate dalla Compagnia in vigore al momento della stipula del contratto. Transazione: accordo tra le parti che, con reciproche concessioni, compongono bonariamente una vertenza. Usura: deterioramento di qualsiasi materiale e parte meccanica determinato dall’uso prolungato nel tempo.
Valore assicurato: valore del bene, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o di listino o di fattura.
Valore commerciale: valore del bene comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli a motore, corrisponde a quello in vigore sul mercato dell’usato, riportato dai mercuriali adottati. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada. Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull’ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipula del contratto oppure, in caso di sinistro, in base all’ultima quotazione.
Valore della lite: valore del contendere.
Valore di fattura: prezzo di acquisto di un bene, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto.
Valore di listino: prezzo di listino a nuovo di un bene comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli corrisponde a quello riportato dai mercuriali. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada e dall’Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende l’autoveicolo:
• ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 x.xx;
• destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a noleggio a breve termine, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito all’esistenza, alla validità, all’esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti in caso di inadempimento delle relative obbligazioni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME COMUNI
1.1. Pagamento del premio e perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio annuale pagato in un’unica soluzione da parte del Contraente.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente, comprovando l’efficacia della garanzia assicurativa, come attestato dal certificato di Assicurazione e dall'atto di quietanza che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il premio viene determinato in base a quanto dichiarato dal Contraente rispetto ai parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa di Compagnia e si riferisce sempre a un periodo assicurativo annuale. La Compagnia Wakam non commercializza in Italia polizze RCA temporanee.
Il premio potrà essere pagato esclusivamente con carta di credito. Il sistema di acquisto con carta di credito attraverso Internet è effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign.
1.2. Decorrenza e durata del contratto
Salvo quando non sia diversamente indicato, l’Assicurazione ha validità dalle ore 24.00, del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. Verificato il pagamento, la Compagnia invia al Contraente la quietanza di pagamento del premio. La polizza RCA Saturno Wakam ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto, non è necessaria una preventiva formale disdetta. L’Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Ai sensi dell’art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia manterrà tuttavia operante la sola garanzia afferente la Responsabilità Civile fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo dalla data di scadenza. La Compagnia Wakam avvisa il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e mantiene operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
1.3. Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto assicurativo concluso a distanza, il Contraente può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN. Per esercitare il diritto di recesso, il Contraente deve inviare alla Compagnia, o eventualmente all’Intermediario che ha venduto la polizza, una comunicazione via PEC oppure Raccomandata A/R in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso. Alla richiesta dovrà allegare la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione dei documenti richiesti, la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.
1.4. Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
• l’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
• la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita; pertanto, può essere richiesto tanto un rimborso quanto una integrazione del premio;
• è escluso il rimborso di xxxxx e oneri già pagati nella polizza sostituita;
• in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza previo pagamento dell’integrazione.
1.5. Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
1.6. Foro competente
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.7. Rinvio alle norme di legge
Il contratto è disciplinato dalla vigente normativa italiana alla quale si rimanda per quanto non espressamente regolato e non diversamente specificato.
2. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA
DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
2.1. Consegna e controllo dei documenti
Per quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile e per contrastare eventuali comportamenti fraudolenti ex art. 642 del Codice Penale, la Compagnia Wakam si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche di consulenti ed, eventualmente, di investigatori privati dotati di regolare licenzia prefettizia, oltre all'interrogazione delle banche dati istituzionali, nei limiti e nelle forme previste dall’art.132 del Codice delle Assicurazioni e dalla normativa secondaria in materia. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrasie, anomalie e irregolarità oppure mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile. Nel caso il Contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato in classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006. Nel caso le discrasie, le anomalie e le irregolarità siano scoperte dopo la sottoscrizione del contratto, salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, la Compagnia si riserva di informare le pubbliche autorità se ricorrono le condizioni di frode assicurativa ai sensi dell'art. 642 del Codice Penale.
2.2. Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere
Nel caso dalla verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità, secondo quanto previsto dagli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento per i danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli è sempre dovuto per la non opponibilità al terzo di clausole contrattuali, ma la Compagnia si impegna a rivalersi:
• in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato, in mancanza di dolo o colpa grave;
• integralmente in caso di dolo o colpa grave.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli artt.132, 133, 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle Imprese di
Assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Ai sensi dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia Wakam eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
2.3. Aggravamento del rischio
Ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, il Contraente ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento del rischio, ma anche la variazione degli elementi di determinazione della tariffa raccolti in fase di preventivazione e riportati in polizza. Il Contraente ha l’obbligo di inviare i documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia che, in caso necessario, comporteranno la sostituzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere oggetto di rivalsa, totale o parziale, nei confronti del contraente ai sensi di Legge. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un’appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In questo caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un’appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, la Compagnia Wakam si riserva il diritto di impugnare il contratto oppure di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e di non inviare i documenti definitivi di polizza nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.
2.4. Conservazione della classe di merito maturata
Secondo quanto previsto dalla Legge 40/2007, il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato.
Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della classe di CU il proprietario di un veicolo già assicurato, oppure di un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo.
Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche:
• in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto;
• sul veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
2.5. RCA FAMILIARE
Ai sensi dell’art. 134 comma 4-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come modificato dal D.L. 124 del 2019 in vigore dal 16 febbraio 2020, l’Assicurato, se persona fisica, può acquisire la classe di
merito CU di un contratto RCA in corso di validità, maturata da un altro veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, se intestato al medesimo proprietario oppure da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare.
La classe di merito CU può essere acquisita:
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA;
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un Attestato di Xxxxxxx esente da sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l’anno corrente.
2.6. Richiesta duplicati
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, la Compagnia provvederà a emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
2.7. Invio documentazione
Il rilascio della documentazione precontrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene mediante posta elettronica (e-mail), ai sensi dell’art. 75 del Regolamento IVASS n. 40 e successive modifiche. La trasmissione della documentazione e delle comunicazioni avviene tramite posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione.
2.8. Attestazione dello stato di rischio
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’avente diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione dello stato di rischio mediante posta elettronica.
In caso di sospensione del contratto, l’attestazione dello stato di rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l’attestazione dello stato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.
La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l’attestazione dello stato di rischio dall’apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato di rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato di rischio nella Banca Dati tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione. In caso di frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo
periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al Cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un nuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per inutilizzo del veicolo.
2.9. Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente dovrà scegliere tra:
• Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo
In caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato, il contratto di Assicurazione può essere trasferito su un nuovo veicolo della stessa tipologia e a condizione che il proprietario sia lo stesso oppure il suo coniuge in regime di comunione dei beni. Questa operazione comporta necessariamente l’emissione del contratto di sostituzione e la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza comprensiva del contributo alle spese di lavorazione.
• Cessione del contratto di assicurazione
Contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può decidere di cedere il contratto di Assicurazione al nuovo acquirente che diventa così cessionario del contratto. La cessione del contratto implica la sostituzione della polizza e la relativa intestazione al nuovo proprietario del veicolo. Il nuovo contratto di Assicurazione sarà assegnato alla classe di Bonus/Malus 14 e avrà la medesima scadenza del contratto originario. La Compagnia invierà al nuovo Contraente il contrassegno provvisorio e i nuovi documenti.
• Risoluzione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:
• cessazione del rischio;
• consegna del veicolo in conto vendita;
• furto.
In caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia riceverà la documentazione completa e la richiesta del Contraente di voler risolvere il contratto. Come prevede il comma 3 dell'art.122 del Codice delle Assicurazioni, in caso di furto il contratto è risolto dalle 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
3. BENI ASSICURABILI
Possono essere assicurate col presente contratto solo ed esclusivamente le autovetture ad uso privato immatricolate in Italia che al momento della stipula del contratto assicurativo siano stabilmente presenti in Italia.
Il presente contratto assicurativo non assicura i seguenti enti:
• auto storiche e d'epoca;
• veicoli del trasporto pubblico, società di autonoleggio, taxi, ambulanze, car pooling;
• veicoli intestati a società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing;
• auto appartenenti alle forze armate, di pubblica sicurezza e di primo soccorso;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli adibiti al trasporto pubblico di merci;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• le parti non stabilmente fissate sul veicolo;
• gli oggetti presenti sul veicolo come anche le merci trasportate.,
• autoveicoli militari e di Pubblica Sicurezza.
4. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
4.1. Oggetto dell’Assicurazione
Ai sensi dell’art.122 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia Wakam assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione della Responsabilità Civile Auto su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, ma anche in aree private, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali minimi indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni causati a terzi e ai loro aventi diritto.
L'impresa assicura anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione così come definita dal punto 9 dell’art. 3 del Codice della Strada, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo dove è strettamente prevista la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali)
Per sinistri causati con dolo del conducente, la Compagnia si rivarrà nei confronti di quest'ultimo per quanto integralmente liquidato ai danneggiati a titolo di capitale, onorari per legali, consulenti e tecnici, comprese tutte le eventuali spese di giudizio. Nessuna esclusione alla rivalsa è prevista nemmeno a pagamento.
4.2. Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti
Ricorso terzi da incendio in aree private. L’Assicurazione RCA Wakam copre i danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino a un massimo di
€100.000.
Entro i limiti dei massimali indicati in polizza l’Assicurazione copre anche:
• la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti);
• la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
• i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato e che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle norme di legge.
4.3. Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, il conducente del veicolo responsabile del sinistro è l’unico a non aver diritto ai benefici derivanti dal contratto di Assicurazione.
Limitatamente ai danni alle cose, non risultano garantiti i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a);
c) nel caso in cui l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).
4.4. Esclusioni e rivalse
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro tre mesi dalla data del sinistro oppure il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
• in caso di trasporto di materiali esplosivi, liquidi infiammabili, sostanze chimiche, beni pericolosi e/o gas in qualsiasi stato (compresso, liquido o gassoso);
• in caso di danni, derivanti direttamente o indirettamente da reazioni o radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente dall’eventuale contributo di altre cause;
• in caso di danni derivanti da atti di guerra, guerra civile, insurrezioni, occupazioni o operazioni militari, invasioni, ostilità, usurpazioni di potere, confische, sequestri, distruzioni o danni alla proprietà relativi a qualsiasi governo e/o autorità pubblica e/o autorità locale;
• in caso di danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
• in caso di xxxxx conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso;
• nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
• nel caso di veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza oppure il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
• nel caso i danni siano cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art.214 del vigente Codice della Strada regolarmente notificato all'Assicurato, salvo che non provi con documentazione probante di non esserne a conoscenza;
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione ai sensi dell’art.80 Codice della Strada;
• nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
• se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata in polizza;
• per i danni di Responsabilità Civile causati dalla circolazione del veicolo assicurato nelle aree aeroportuali compresi:
a) i danni ai veicoli in servizio aeroportuale in tali aree;
b) i danni diretti e indiretti agli aeromobili;
c) i danni ai veicoli utilizzati nelle aree aeroportuali in cui il pubblico non può circolare;
• in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati. Ai sensi dell’art.124 del Codice delle Assicurazioni vale la polizza RC dell’organizzatore;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Ai sensi dell’art. 124 del Codice delle Assicurazioni vale la polizza RC dell’organizzatore;
• in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• per i veicoli su rotaia e non su strada.
Nel caso la Compagnia sia chiamata a risarcire i danni, eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Nel rispetto della normativa vigente, in tutti i casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà integralmente il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto liquidare in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario a eccezione delle ipotesi previste dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Limite massimo di rivalsa. Limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza oppure se al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 186-bis del Codice della Strada e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di €2.500.
4.5. Disciplina della forma Bonus/Malus
La garanzia Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni oppure maggiorazioni di premio in base all’assenza oppure alla presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Le classi di merito previste dalla Compagnia sono quelle universali CU.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito è così definito:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze, la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU.
Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella di riferimento.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime cinque complete (a eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente:
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
• in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di riferimento a seconda che la Compagnia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia, nell’attestazione sullo stato di rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro oppure di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
4.6. Recupero classi di merito
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione dello scatto peggiorativo della classe di merito e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, in qualsiasi momento l'assicurato, ma anche solo il contraente se diverso dall'assicurato, può chiedere alla Compagnia Wakam, di conoscere l'importo complessivo liquidato ai danneggiati nei sinistri con responsabilità maggioritaria del veicolo assicurato, contattando MSA Multi Serass S.r.l. allo 00.000.000.000, per valutare se corrispondere all'impresa l'intero importo per riscattare totalmente le classi di merito. In caso affermativo l'assicurato dovrà versare in un'unica soluzione l'intero importo effettuando un bonifico all'IBAN che sarà comunicato dalla compagnia. Una volta incassato l'impresa comunicherà al cliente il recupero della classe di merito antecedente al pagamento del sinistro.
4.7. Bonus Protetto
Quando la garanzia è chiaramente richiamata in polizza, dal primo rinnovo di polizza sempre con la
Compagnia WAKAM eventuali sinistri causati con responsabilità principale oppure responsabilità paritaria e conseguente pagamento del sinistro durante il periodo di osservazione non incideranno sul premio RCA, salvo le regole generali che governano la formula tariffaria “Bonus/Malus” e la corretta indicazione dei sinistri sull'attestato di rischio. Possono beneficiare di questa garanzia solo ed esclusivamente gli assicurati RCA WAKAM da almeno un anno assicurativo con un attestato di rischio privo di sinistri e senza “NA” o “ND” e con una classe CU uguale o inferiore alla 6.
4.7. Formule di guida
La garanzia RCA può prevedere le seguenti tipologie di guida:
• guida esclusiva: la guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraete e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo;
• guida esperta: la guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro;
• guida libera: il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
Rivalsa con limite di franchigia
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, se il conducente possiede requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicati in polizza, in caso di risarcimento a seguito di sinistro, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro.
Esclusione azione rivalsa
La Compagnia, invece, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
• il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
• l’uso del veicolo è legato a forza maggiore, stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali puntualmente documentate;
• la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
4.8. Validità territoriale della polizza RCA
La garanzia Responsabilità Civile Auto vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e direttamente, senza obbligo di Carta Verde, in tutti gli Stati dell’Unione Europea che non sono barrati sulla Carta Verde, nonché in Albania, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Svizzera (Stati non barrati sulla Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni della presente polizza ed entro i limiti delle normative UE e/o delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile in vigore nello Stato di accadimento al momento del sinistro.
La Carta Verde è valida per il periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
4.9. Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali nei confronti di terzi, in qualunque sede e grado di giudizio si discuta del risarcimento del danno, compresi tutti gli organismi di mediazione presenti e futuri, designando, se necessario, legali, tecnici e consulenti.
Può provvedere alla difesa dell’Assicurato anche in sede penale, sino all’atto della tacitazione civile
dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali, tecnici e consulenti che non siano stati da essa designati e non risponde di multe, ammende e contravvenzioni né delle spese di giustizia penale.
5. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Nei limiti della somma assicurata, quando la garanzia è richiamata nella scheda di polizza, la Compagnia WAKAM si obbliga a indennizzare gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato subisca:
a) in conseguenza della circolazione;
b) in caso di fermo per avaria, per rimettere il veicolo in condizioni di marcia o spostarlo dal flusso di traffico;
c) in occasione della salita e della discesa dal veicolo assicurato.
Sono compresi gli infortuni subiti in conseguenza di malessere e quelli causati da colpa, imperizia e negligenza dell’Assicurato.
5.1. Somma assicurata e limiti di garanzia
Wakam indennizza i danni che il conducente del veicolo assicurato può subire, conseguenti alla circolazione del veicolo stesso, con le seguenti somme assicurate e limitazioni di garanzia (scoperto):
Opzione 1
Garanzia | Somma assicurata | Scoperto |
Morte | 75.000€ | - |
Invalidità Permanente (IP) | 75.000€ | - IP accertata fino al 3%: nessun indennizzo - IP accertata superiore al 3%: Scoperto del 3% - In caso di mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture), viene applicato uno scoperto del 30% |
Opzione 2
Garanzia | Somma assicurata | Scoperto |
Morte | 250.000 € | - |
Invalidità permanente | 400.000 € | - IP accertata fino al 3%: nessun indennizzo - IP accertata superiore al 3%: Scoperto del 3% - In caso di mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture), viene applicato uno scoperto del 15% |
Indennità di ricovero e indennità gesso | 100 € al giorno | - L’indennità è dovuta qualora il ricovero e/o l’ingessatura si protraggano per più di 7 giorni ed è dovuta per un massimo di 30 giorni - L’indennità per ricovero è cumulabile con l’indennità gesso - La garanzia è operante per un massimo di 2 eventi per ciascun anno assicurativo |
Indennità di assistenza sanitaria | 5.000 € | L’indennità non è cumulabile con quanto indennizzato a seguito dell’infortunio dagli Enti Previdenziali Pubblici |
Qualora l’Assicurato, a causa dell’infortunio subito, deceda successivamente al pagamento dell’indennizzo di Invalidità Permanente, la somma assicurata per il caso di Morte non è più dovuta sia nell’opzione 1 che nella opzione 2.
5.2. Esclusioni relative alla garanzia infortuni del conducente
La Compagnia WAKAM non indennizza gli infortuni:
a) se il veicolo assicurato non è utilizzato in conformità alle attuali disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione oppure all’uso dichiarato dal Contraente in sede di stipula della polizza;
b) se il veicolo è utilizzato contro la volontà del proprietario;
c) durante lo scarico e il carico di merci e bagagli e comunque quando il conducente non sia effettivamente presente all'interno dell'abitacolo del veicolo ad eccezione della sola salita e discesa dal veicolo assicurato;
d) se il conducente è privo dell’abilitazione alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro tre mesi dalla data del sinistro oppure il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
e) se il conducente è di età superiore a 75 anni;
f) in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove da chiunque organizzate;
g) in caso di circolazione in piste o circuiti privati anche in assenza di competizione, con esclusione dei corsi di guida sicura;
h) in seguito a dolo e/o delitti dolosi commessi o tentati dal conducente;
i) se il conducente che ha determinato e subito l’infortunio si trova in stato di alterazione psicofisica come ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti;
j) se derivanti da atti di guerra, guerra civile, insurrezioni, occupazioni oppure operazioni e invasioni militari;
k) in caso di danni derivanti direttamente o indirettamente da reazioni o radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, quali trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche;
l) in seguito a interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio indennizzabile;
m) in seguito ad azioni o comportamenti del conducente direttamente collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
5.3. Patologie pregresse
La Compagnia WAKAM indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, escludendo condizioni fisiche e psicofisiche patologiche pregresse all’infortunio, emerse anche durante l'istruzione del fascicolo disposta dalla Compagnia Wakam, riconoscendo sempre e comunque quella quota integrativa di danno imputabile al sinistro come da relazione del medico legale della Compagnia, salvo facoltativamente demandare eventuali controversie tra le parti a un arbitrato irrituale composto da un Collegio di tre medici nominati rispettivamente dall’Assicurato, dalla Compagnia e il terzo di comune accordo tra le parti oppure, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici del comune più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Xxxxxx sostiene le spese del proprio medico, mentre il costo del Presidente del Collegio è ripartito tra la Compagnia e l’Assicurato.
6. GARANZIA TUTELA LEGALE
6.1. Oggetto dell’assicurazione
Wakam assicura nei limiti del xxxxxxx Xxxxxxxxxx indicato nella scheda di polizza, per ciascun sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, le spese relative alla Tutela Legale, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato indicato nella scheda di polizza, compresi i relativi oneri a carico dell’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per:
a) l’esercizio di pretese di risarcimento dei danni da circolazione stradale subiti per fatti illeciti di Xxxxx, di cui all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, sia per danni materiali a cose, sia per lesioni a persone, compresi i terzi trasportati.
La garanzia opera in caso di incidente stradale avvenuto in Italia e negli altri paesi della UE che non sono barrati sulla Carta Verde.
b) La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi a incidente stradale.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
c) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti a incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione come reato colposo, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
d) Assistenza legale nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a incidente stradale.
e) Assistenza legale verso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata a seguito di incidente stradale e connessa allo stesso.
6.2. ASSICURATI
Gli Assicurati sono il proprietario e i conducenti autorizzati indicati nella scheda di polizza.
Gli Assicurati sono inoltre il Contraente come persona fisica, il coniuge o il partner convivente del Contraente.
Qualora insorgano vertenze tra gli Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono operanti esclusivamente a favore del Contraente.
6.3 Massimale assicurato e limitazioni di garanzia
Wakam rimborsa le spese legali e i relativi oneri per la difesa degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale con i seguenti massimali e limitazioni di garanzie:
Opzione 1
Garanzia | Massimale | Limitazioni di garanzia |
Tutela Legale | 6.000 € | La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 300€ |
Spese extragiudiziarie | 600 € | - |
Opzione 2
Garanzia | Massimale | Limitazioni di garanzia |
Tutela legale | 20.000 € | La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il valore della controversia sia pari o superiore a 300€ |
Spese extragiudiziarie | 1.000 € | - |
6.4. Spese comprese nelle garanzie di polizza
Wakam assicura, quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza conseguente a quanto indicato nell’oggetto dell’assicurazione, nel limite massimo indicato nella scheda di polizza:
• i compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza, comprese le spese per una eventuale negoziazione assistita;
• le spese sostenute per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
• le spese del legale di controparte a seguito di xxxxxxxxxxx poste a carico dell’Assicurato a conclusione di un giudizio;
• le spese di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
• le spese dell’organismo di mediazione nel caso in cui la mediazione sia obbligatoria;
• le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
• le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi;
• le spese per il consulente tecnico d’ufficio, per il consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale;
• le spese di giustizia e le spese processuali nel processo penale.
Le spese legali sono garantite per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
6.5. Spese non comprese nelle garanzie di polizza
Xxxxx non assicura le seguenti spese:
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
• spese legali per fatti dolosi o colposi delle persone assicurate;
• altre spese preventivamente non concordate con Xxxxx.
6.6. Esclusioni relative alla garanzia tutela legale
Le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) alla materia fiscale o amministrativa;
2) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3) a eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;
4) a fatti dolosi o colposi delle persone assicurate;
5) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
6) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione;
7) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA;
8) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro;
9) a casi di condanna con sentenza passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
10) a casi di condanna con sentenza passata in giudicato per omissione di soccorso;
11) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
12) all’adesione ad azioni di “class action”;
13) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalle autorità preposte in caso di guida in stato di ebrezza alcolica;
14) a vertenze con Xxxxx.
Viene inoltre applicato sulla garanzia tutela legale un periodo di carenza di 1 (un) mese successivo alla sottoscrizione della copertura. Ciò significa che non verranno risarciti sinistri che avvengono nel primo mese di copertura della tutela legale.
7. GARANZIA ASSISTENZA AUTOVEICOLI
7.1 Estensione territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Madera, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
7.2 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
7.3 Prestazioni garantite
7.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dèpannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
7.3.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento. L’impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro. Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per i veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro. Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza.
Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Si specifica che:
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
7.3.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
7.3.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento. L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri). Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
7.3.5 Auto Sostitutiva (garanzia valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 6 (sei) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• di cilindrata max 1.600 c.c.
Si specifica che:
• sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta dell’Impresa, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
7.4 Esclusioni relative alla garanzia Assistenza al Veicolo
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
6) Xxxxx risultanti da una dichiarazione di emergenza sanitaria, inclusa una pandemia o epidemia, comprendente ma non limitata al Coronavirus (Covid-19) e/o alla sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 (Sars-Cov-2), e/o qualsiasi mutazione o variazione dello stesso.
La Compagnia non è obbligata a fornire una copertura, una prestazione a qualsiasi titolo e a pagare un sinistro nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga la Compagnia stessa a una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
8. DESCRIZIONE DELLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
8.1. INCENDIO
Quando la garanzia è richiamata nella scheda di polizza, la Compagnia WAKAM si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nelle forme, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente contratto, per i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, esplicitamente identificato, compresi
gli accessori, a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma, incendio causato da fenomeno naturale, scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo.
Importo del veicolo assicurato: valore del veicolo secondo la perizia (l'importo massimo versato sarà in ogni caso non superiore a 40.000 euro)
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato: 10% del danno (con un minimo di 500 euro).
8.2. FURTO
Quando la garanzia è richiamata nella scheda di polizza, la Compagnia WAKAM si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nelle forme, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente contratto, per i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, esplicitamente identificato, oggetto di furto oppure rapina, sia tentati che consumati, compresi i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato nella esecuzione del reato ma anche nel tentativo di commetterlo. Sono compresi anche i danni subiti dal veicolo assicurato causati dalla circolazione successiva al furto o alla rapina.
La garanzia copre anche i danni causati al veicolo assicurato per il furto, tentato oppure consumato, di cose non assicurate, presenti all'interno del veicolo.
In caso di furto totale con ritrovamento del veicolo assicurato, la Compagnia WAKAM rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il trasporto e la successiva custodia disposta dalle autorità, dal giorno di ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del rinvenimento del bene. La Compagnia WAKAM rimborsa all’Assicurato anche le eventuali spese necessarie per il rifacimento dei documenti in seguito a furto totale del veicolo assicurato.
Importo del veicolo assicurato: valore del veicolo secondo la perizia (l'importo massimo versato sarà in ogni caso non superiore a 40.000 euro)
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato: 10% del danno (con un minimo di 500 euro).
8.3. ESCLUSIONI RELATIVE ALLE COPERTURE PER INCENDIO E FURTO
Per la sola garanzia “Furto e Incendio”, l'assicurazione non copre:
a) i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone alle quali è affidato il Xxxx Xxxxxxxxxx (solo per la garanzia Furto);
b) il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (es: atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del Bene Assicurato con sviluppo di fiamma.
Per la sola garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”, l'assicurazione non copre:
a) i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso dell’Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Bene Assicurato;
b) i danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
9. ESCLUSIONI GENERALI
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni provocati o agevolati da dolo dell’Assicurato e/o delle persone alle quali è affidato il veicolo assicurato.
b) i danni provocati da atti di guerra, guerra civile (dichiarata o meno), da epidemia, da pandemia, nonché da ogni altro evento socio-politico diverso da quanto previsto dalla garanzia “Atti Vandalici”;
c) i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
d) i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti
compresi) per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici indipendentemente dalla loro causa; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
e) le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo Assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
f) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
g) i xxxxx xxxxxxxxx (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
h) i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
i) i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
j) i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
k) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
l) l’appropriazione indebita;
m) il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato;
n) il caso in cui il Veicolo Assicurato, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
o) da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autoveicolo;
p) causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o inescusabile da parte sua e dei suoi familiari conviventi;
q) i danni causati alla merce trasportata dal Veicolo Assicurato.
r) il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (es: atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del Veicolo Assicurato con sviluppo di fiamma.
Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato a Wakam in sede di stipula del contratto, Wakam stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
10. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
10.1. Norme per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli (RCA)
10.1.1. Denuncia di sinistro
Il Contraente oppure l'Assicurato, se persona diversa, e comunque ogni altro avente diritto è obbligato a denunciare il sinistro alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro è avvenuto oppure dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato oppure ogni altro avente diritto ne abbia avuto conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto
come previsto dall'art.1915 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente, l'Assicurato oppure altri aventi diritto possono denunciare il sinistro (non relativo ad eventi coperti dalla tutela legale) sono le seguenti:
• telefonando al numero x00 00.000.000.000;
• inviando una mail a xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
• Esclusivamente per la denuncia di un sinistro coperto dalla tutela legale, il Contraente, l’Assicurato oppure altri aventi diritto possono denunciare il sinistro con le seguenti modalità: telefonando al numero + 39 0461 270401
• inviando una mail a xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro.
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell’incidente;
6. le generalità di eventuali feriti;
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
10. la documentazione medica delle eventuali lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso, visite specialistiche; ricette e spese medicinali, eventuale perizia medico legale ed eventuale fattura);
11. la dichiarazione ex art. 142 Codice delle Assicurazioni di avere /non avere diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie in caso di lesioni fisiche;
12. la documentazione attestante l’attività lavorativa svolta e il proprio reddito, in caso di lesioni fisiche.
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Nel caso di responsabilità dell’Assicurato, questi dovrà informare la Compagnia di eventuali richieste di risarcimento ricevute dal danneggiato. In tal caso, salve comprovate cause di forza maggiore, ove non venga presentata la denuncia di sinistro o non venga inviata la documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per l’eventuale pregiudizio che ne sia derivato. Alla denuncia di sinistro devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In tema di accertamento peritale e di
procedure liquidative si rinvia a quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 8.2 che precede.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia Wakam, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ai sensi dell’art. 25 del Codice delle Assicurazioni Private, il Rappresentante per la gestione dei sinistri RCA è MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
10.1.2. Sinistri esteri
Sinistri RCA causati in Italia da veicolo estero
Per i sinistri auto causati in Italia da veicolo immatricolato all'estero, l’Assicurato danneggiato dovrà inviare all' U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), una lettera raccomandata A/R allegando una richiesta danni con tutti i dati obbligatori:
a) data e località del sinistro;
b) nazionalità e targa del veicolo estero;
c) descrizione del veicolo estero:
a. tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
b. marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
d) breve descrizione dell’incidente;
e) copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID);
f) estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
L’U.C.I. si occuperà di identificare il corrispondente nominato in Italia dalla Compagnia estera del Responsabile Civile per la gestione della pratica di risarcimento.
Sinistri RCA avvenuti all'estero
Secondo quanto previsto dalla Quarta direttiva Auto 2000/26/CE, i cittadini italiani che subiscono un sinistro in uno dei paesi UE che non sono barrati sulla Carta Verde causato da un veicolo estero immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo (i 27 paesi UE oltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono rivolgere la richiesta danni alla Compagnia mandataria designata in Italia dall'Assicuratore della Responsabile Civile per la gestione dei sinistri RCA. Per conoscere il nome della mandataria è necessario rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, e-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Nulla vieta ai danneggiati di richiedere il risarcimento dei danni direttamente al Responsabile Civile oppure alla rispettiva Compagnia assicurativa.
10.1.3. Sinistri RCA con veicoli non assicurati non identificati e altre ipotesi
In caso di sinistro con veicolo:
• non assicurato;
• non identificato;
• assicurato da Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• in circolazione contro la volontà del proprietario;
• spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
10.1.4. Diritto accesso agli atti sinistri RCA
Ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni, i Contraenti, gli Assicurati e i Danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, formalizzando la richiesta nella forma e nei modi previsti dalla normativa in vigore.
La Compagnia, che dovrebbe solo consentire la visione dei documenti, si impegna invece a inviare, a scelta del richiedente, via e-mail oppure via PEC copia dei documenti, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale MISE n.191/2008 in materia di accesso agli atti RCA.
Nel caso, invece, ricorressero le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia comunica al Cliente gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta.
10.2 Norme per la garanzia Infortuni del conducente
CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Compagnia WAKAM indennizza l'invalidità permanente riconosciuta dal medico legale della Compagnia applicando sempre la franchigia assoluta, mai derogabile, del 3% per qualsiasi invalidità riconosciuta. Qualora non siano stati utilizzati i presidi di sicurezza obbligatori viene applicata una franchigia assoluta del 30% per “l’Opzione 1” e del 15% per “l’opzione 2”. L’indennizzo per l'invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata indicata in scheda di polizza, in modo direttamente proporzionale al grado d’invalidità accertato dal medico legale della Compagnia che si esprimerà solo ed esclusivamente in base alle percentuali della sottostante tabella ANIA.
Tipologia di sinistro | Percentuale di invalidità permanente | |
Destro | Sinistro | |
Perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% |
Perdita della mano o di un avambraccio | 60% | 50% |
Perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
Perdita di un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | 50% |
Perdita di un piede | 40% | 40% |
Perdita del pollice | 18% | 16% |
Perdita di una falange del pollice | 9% | 8% |
Perdita dell’indice | 14% | 12% |
Perdita del mignolo | 12% | 10% |
Perdita del medio | 8% | 6% |
Perdita dell’anulare | 8% | 6% |
Perdita di una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Perdita di un alluce | 5% | 5% |
Perdita di una falange dell’alluce | 2,5% | 2,5% |
Perdita di un altro dito del piede | 3% | 3% |
Perdita di una falange di altro dito del piede | 1% | 1% |
Sordità completa di un orecchio | 10% | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | 25% |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale | 12% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale | 5% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della 12a vertebra dorsale | 10% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura del sacro | 3% | |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza | 10% |
Si procederà per analogia, similitudine e comparazione nel caso l'invalidità permanente riportata dal conducente non sia chiaramente specificata dalla tabella ANIA. La totale perdita, sia anatomica sia funzionale, di arti e organi comporta sempre la somma delle singole percentuali di invalidità permanente per ciascuna lesione, senza mai poter superare, per alcun motivo, il 100%.
10.3 Norme per la garanzia Tutela Legale
10.3.1. Società incaricata della gestione sinistri
La gestione dei sinistri è affidata alla società Acclaims (MSA). ACCLAIMS S.r.l. con sede a Trento, via X. Xxxxxxxx 75, capitale sociale di € 70.000,00 iscritto al Registro Trento con C.F. e Partita IVA 07555800965, rappresentato dal suo Direttore aziendale, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
10.3.2. Denuncia del sinistro
a) La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente a Wakam quando l’Assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
b) La denuncia deve comunque pervenire a Wakam nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente da Wakam senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
c) L’Assicurato deve informare Wakam in modo completo e veritiero, fornire idonea documentazione, indicare l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio.
10.3.3. Gestione del sinistro e scelta del legale
1) Ricevuta la denuncia del sinistro, Wakam verifica la copertura assicurativa e l’operatività delle garanzie contrattuali relativamente ai fatti denunciati.
2) La fase stragiudiziale è gestita dalla società Acclaims che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di proprio personale interno oppure affidandone la gestione a un avvocato di propria scelta.
3) Per la fase giudiziale, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’Albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, Acclaims indica l’avvocato domiciliatario.
4) L’incarico all’avvocato e al perito che operano nell’interesse del proprio cliente è conferito direttamente dall’Assicurato; pertanto, Wakam e Acclaims non sono responsabili del loro operato.
5) Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da Acclaims.
6) Wakam può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che Wakam assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
7) Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, Wakam rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
8) Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione, in ogni caso, della congruità dell'importo richiesto.
10.3.4. Clausola arbitrale
a) In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e Wakam, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
b) Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
c) In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
d) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con Wakam.
10.4 Norme per la garanzia assistenza
Obblighi in caso di sinistro di assistenza al veicolo
Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri telefonici:
N. 800 113858 dall’Italia
N. 06 42115966 dall’estero
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre l’Assicurato dovrà presentarsi come “ASSICURATO …..” e comunicare:
• cognome e nome;
• numero di targa e tipo/marca del veicolo;
• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON SARANNO RIMBORSATE.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.
10.5 Norme per la garanzie incendio e furto
10.5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO
Entro 3 giorni dall'evento, e comunque da quando ne ha conoscenza, l'Assicurato deve produrre denuncia scritta a Acclaims (MSA) fornendo le informazioni essenziali per aprire il sinistro, come la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento, indicare la presenza di eventuali testimoni presenti al fatto, precisando dove e quando sia possibile ispezionare il veicolo danneggiato, chiaramente ad esclusione del furto totale.
In caso di furto o incendio l’Assicurato deve sporgere formale denuncia all’autorità giudiziaria competente segnalando che il veicolo è assicurato contro questi rischi. In caso di danno parziale dove sono interessate solo alcune parti e/o componenti del veicolo assicurato, è necessario allegare alla denuncia un elenco preciso e dettagliato.
Per ogni singola garanzia l’Assicurato deve sempre consegnare all'assicurazione la seguente documentazione:
Furto:
Denuncia sporta alle autorità, in originale oppure copia autentica. Per i furti subiti all'estero è necessaria la doppia denuncia, sia nel Paese dove è avvenuto il reato sia nel Paese di residenza.
Incendio:
denuncia sporta alle autorità, in originale oppure copia autentica, ed eventuale verbale delle autorità intervenute sul luogo dell'evento.
Furto e incendio totale del veicolo assicurato: la denuncia deve essere corredata anche di:
a) estratto cronologico storico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
b) tutte le chiavi originali del veicolo assicurato, precisando se siano mai stati richiesti duplicati prima del furto;
c) certificato di proprietà CDP con annotazione perdita di possesso;
d) fattura di acquisto del veicolo assicurato, in originale oppure copia autentica, anche nel caso fosse stato regalato ed oggetto di liberalità;
e) copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
f) limitatamente alla garanzia furto, l'Assicurato deve produrre una procura notarile a vendere per consentire e autorizzare la Compagnia WAKAM e qualsiasi soggetto da questa incaricato di disporre del veicolo per provvedere alla sua eventuale alienazione in caso di ritrovamento.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.
Furto totale con ritrovamento:
L'Assicurato è obbligato a informare tempestivamente la Compagnia, comunicando a Acclaims (MSA) appena riceva notizia da qualsiasi soggetto del ritrovamento del veicolo e/o del recupero da parte delle autorità competenti, provvedendo all’invio del verbale di ritrovamento redatto dall'autorità giudiziaria. Nel caso il recupero sia successivo al pagamento dell’indennizzo, l'Assicurato deve produrre una procura notarile a vendere per consentire e autorizzare la Compagnia e qualsiasi soggetto da questa incaricato di disporre del veicolo per provvedere alla sua eventuale alienazione. L’Assicurato può chiedere la restituzione del veicolo previa valutazione del danno, sottraendo dall’importo del danno originariamente accertato il valore del veicolo recuperato procedendo con gli eventuali conguagli rispetto all’indennizzo precedentemente liquidato.
10.5.2 LIQUIDAZIONE DEL DANNO
DANNO TOTALE
La Compagnia rimborsa il valore del veiculo assicurato determinato secondo il Valore Assicurato dello stesso al momento del sinistro (l'importo massimo versato sarà in ogni caso non superiore a
40.000 euro), ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del Relitto stabilito in sede di perizia.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor Valore Assicurato. In caso di perdita totale derivante da furto, resta inteso che la Compagnia applicherà lo scoperto (con il relativo minimo) indicato alla colonna “Rete” così come riportato all’art. 6 delle Condizioni di assicurazione. Si considera Xxxxx Totale del veiculo assicurato i danni subiti dallo stesso che siano superiori all’80% del Valore Assicurato al momento del Sinistro.
DANNO PARZIALE
Riparazione in Rete: Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i primi cinque (5) anni di età dalla data di immatricolazione del veiculo Assicurato, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del Valore Assicurato al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veiculo Assicurato. L’indennizzo non può comunque superare il Valore Assicurato del veiculo Assicurato al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
Riparazione Fuori Rete: Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del Valore Assicurato degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veiculo Assicurato.
L’indennizzo non può comunque superare il Valore Assicurato del veiculo Assicurato al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro. Qualora l’assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, la Compagnia applicherà gli scoperti e le franchigie previsti dall’Assicurazione per le riparazioni effettuate fuori rete. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal veiculo Assicurato che non superino l’80% del Valore Assicurato al momento del Sinistro.
Qualora il veiculo assicurato sia da considerarsi Relitto, la Compagnia ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro e la gestione dello stesso è a carico dell’Assicurato. A richiesta della Compagnia, l’Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del Veiculo Assicurato dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veiculo Assicurato per rottamazione. Nel caso in cui l’Assicurato non cedesse il Relitto alla Compagnia, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall’importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Compagnia al netto dello Scoperto e/o Franchigia.
10.5.3. CLAUSOLA ARBITRALE
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e
dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d) procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
e) i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
DETTAGLI E INFORMAZIONI SOCIETARIE
Sede legale:120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – France Iscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133
Iscrizione all’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N. 4020259
Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA - Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 20132 Milano
- Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960 Capitale sociale: €4.452.016