DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Avviso pubblico contenente criteri e modalità di selezione dei soggetti attuatori della misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di cui all’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, nonché modalità attuative e gestionali della misura stessa
SOMMARIO
QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO 2
PARTE I - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 3
1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI 3
4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 4
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 6
6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 7
7. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE 12
8. IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE 12
PARTE II - MODALITA’ ATTUATIVE E GESTIONALI DELLA MISURA E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 14
1. PRESA IN CARICO CONGIUNTA 14
2. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA 14
4. PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO ED ELABORAZIONE DEL PAI 16
5. INCONTRI PERIODICI DI MONITORAGGIO 16
6. REVISIONE DEL PAI E MODIFICHE DELL’IMPUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 17
7. DURATA DEL PERIODO DI PRESA IN CARICO CONGIUNTA 17
8. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ OGGETTO DEL PAI 18
10. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA A) 19
11. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C) 20
12. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C) 21
13. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 21
14. DISPOSIZIONI PROCEDURALI 22
ALLEGATO A – modello di OFFERTA DI LAVORO (paragrafo 11, capoverso 3) 23
1. L’articolo 48 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) prevede, nel quadro degli interventi per fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale, la promozione di misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione finalizzate alla presa in carico di lavoratrici e di lavoratori provenienti da determinate situazioni di crisi aziendale individuate dalla Giunta regionale. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2021, n. 99, (di seguito anche “DPReg 99/2021”) individua, tenendo conto dei requisiti e delle condizioni fissate dalla legge, i soggetti beneficiari e le modalità attuative di tale Misura. L’intervento delineato dalla normativa in questione prevede il coinvolgimento, nella fase di presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici e nella successiva attuazione delle misure finalizzate alla ricollocazione, accanto ai Servizi pubblici per l’impiego regionali dipendenti dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, dei soggetti accreditati dalla Regione per i servizi al lavoro, attuando in tal modo un modello che - al di là della concorrenza e della delega - vuole caratterizzare il rapporto fra soggetto pubblico e soggetti privati accreditati in chiave di collaborazione fra pari.
2. La Misura di ricollocazione – il cui meccanismo è stato già sperimentato negli anni scorsi in attuazione della previsione di cui all’articolo 13 della legge regionale 7/2017 - intende accrescere l’occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, rafforzando la loro capacità di ricerca occupazionale e di reimpiego, anche in via autonoma. Il contributo riconosciuto ai soggetti accreditati è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Il presente Avviso è finalizzato a individuare un soggetto attuatore disponibile a svolgere, a livello regionale ma con articolazione territoriale, l’intervento di presa in carico congiunta con le strutture pubbliche competenti per territorio dei lavoratori provenienti dalle situazioni di crisi aziendale individuate dalla Giunta regionale.
4. Il DPReg. 99/2021 prevede che l’ Avviso pubblico disciplini sia i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati coinvolti nell’attuazione della misura sia le modalità attuative e gestionali della stessa, ivi comprese le modalità di rilevazione dell’avvenuta ricollocazione, nonché le modalità di riconoscimento del contributo economico a favore del soggetto attuatore. Per tale ragione, il presente Avviso pubblico si compone di due parti:
a) nella PARTE I sono definite le procedure per la selezione dei soggetti attuatori;
b) nella PARTE II sono dettagliate le modalità attuative e di gestione della Misura, le modalità di rilevazione dell’avvenuta ricollocazione e quelle riconoscimento del contributo economico.
QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO
1. Il quadro normativo degli atti regionali cui il presente Avviso fa riferimento è il seguente:
b) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
c) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 marzo 2009, n. 72 (Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
d) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 giugno 2021, n. 99 (Regolamento per l’attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
PARTE I - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI
1. Attraverso il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia (di seguito anche “Direzione centrale”) intende selezionare un soggetto accreditato per i servizi al lavoro, o un raggruppamento di soggetti accreditati, che realizzi sull’intero territorio regionale, in stretta cooperazione con le strutture della Direzione centrale stessa che forniscono servizi all’impiego, un intervento di presa in carico congiunta di lavoratrici e di lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendale, individuate, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale emanato con DPReg 7 giugno 2021, n. 99, dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I contenuti e le modalità di presa in carico congiunta sono dettagliate nella parte II dell’Avviso.
2. Le strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con cui il soggetto che sarà individuato dal presente Avviso è tenuto a collaborare nell’erogazione dei servizi di ricollocazione sono le seguenti:
STRUTTURE e AREE TERRITORIALI |
HUB GIULIANO, comprendente il Centro per l’Impiego di TRIESTE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste |
HUB ISONTINO, comprendente i Centri per l’Impiego di GORIZIA E MONFALCONE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Sagrado, San Xxxxxxxx del Collio, San Xxxxxxx Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco |
HUB UDINE E BASSA FRIULANA, comprendente i Centri per l’Impiego di CERVIGNANO DEL FRIULI, CIVIDALE DEL FRIULI, LATISANA e UDINE ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni Buttrio, Chiopris - Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Prepotto, San Xxxxxxxx al Natisone, San Xxxxxxxx, San Xxxxxx al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Ud, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis, Rivignano Teor, Xxxxxx del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Xxxx al Torre, Santa Xxxxx la Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco |
HUB MEDIO E ALTO FRIULI, comprendente i Centri per l’Impiego di CODROIPO, GEMONA DEL FRIULI, PONTEBBA, SAN XXXXXXX DEL FRIULI, TARCENTO e TOLMEZZO ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Xxxxxxx del Friuli, San Xxxx di Fagagna, Treppo Grande, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Varmo |
HUB PORDENONESE, comprendente i Centri per l’Impiego di PORDENONE, MANIAGO, SACILE, SAN XXXX AL TAGLIAMENTO ed avente competenza territoriale per i seguenti comuni: Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro, Vajont, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Xxxx d'Asio, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Xxxxxxx al Tagliamento, San Xxxx al Tagliamento, Sesto al Reghena |
3. Nel caso in cui la presa in carico congiunta riguardi lavoratori aventi diritto al collocamento mirato cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) sono coinvolte altresì le seguenti strutture:
a) Struttura del collocamento mirato di Gorizia, operante nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Struttura del collocamento mirato di Pordenone, operante nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Struttura del collocamento mirato di Trieste, operante nel territorio provinciale di Trieste;
d) Struttura del collocamento mirato di Udine, operante nel territorio provinciale di Udine.
4. Nel seguito dell’ Avviso, le strutture di cui ai capoversi 2 e 3 sono denominate anche “strutture regionali”.
5. Il soggetto accreditato che sarà individuato assumerà il ruolo di Xxxxxxxx attuatore della Misura, in collaborazione con le strutture regionali sopra individuate, sull’intero territorio regionale.
1. La Misura di cui al presente Avviso ha inizio dal giorno di adozione del decreto di impegno delle risorse economiche, a seguito dell’approvazione dell’esito della selezione.
2. Il termine finale per la presa in carico congiunta dei lavoratori beneficiari è fissato in tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione dell’esito della selezione. Tale data costituisce il limite entro cui possono essere iniziati periodi di affidamento congiunto secondo quanto previsto nella parte II, paragrafi 1, 4 e 7; pertanto successivamente a tale data potranno essere effettuate le attività previste dal presente Avviso esclusivamente a favore dei soggetti beneficiari che alla medesima data risultano ancora in condizione di presa in carico congiunta. Il termine finale per la presa in carico congiunta di cui al primo periodo può essere prorogato di un ulteriore anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro.
3. L’attuazione della Misura può concludersi anticipatamente in caso di eventuale esaurimento delle risorse di cui al paragrafo 9. La Direzione centrale comunica tempestivamente al Soggetto attuatore l’eventuale intervenuto esaurimento, nel corso della durata della Misura, della disponibilità finanziaria.
1. Possono presentare richiesta di partecipazione alla presente selezione i soggetti accreditati per i servizi al lavoro di cui all’articolo 24 della legge regionale 18/2005, iscritti, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro del Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento regionale emanato con DPReg 20 marzo 2009, n. 72, di seguito denominati “soggetti accreditati”. Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione anche soggetti non ancora accreditati e quindi non ancora iscritti nell’Elenco regionale ma che abbiano già presentato domanda di accreditamento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 6, capoverso 3, lettera b).
2. Ciascun soggetto accreditato può partecipare alla selezione in forma singola o aggregata. In caso di presentazione della proposta da parte di raggruppamenti, tutti i soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di ammissibilità richiesti per la partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
3. È consentita la presentazione di candidature anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di esito favorevole della selezione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo - mandatario - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di approvazione dell’esito della selezione.
4. Non è consentito ai soggetti che intendono prendere parte alla selezione di partecipare in più di un raggruppamento ovvero di partecipare anche in forma singola qualora partecipino in forma di raggruppamento. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il soggetto partecipante sia il raggruppamento di cui esso fa parte.
5. Il mancato possesso dei requisti di cui ai capoversi 1, 2, 3 e 4, anche da parte anche di uno solo dei partecipanti in caso di raggruppamenti, è causa di non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura.
4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
1. Tenuto conto della articolazione delle azioni previste dalla presente misura, al fine di garantire le attività di coordinamento e l’omogeneità organizzativa a livello regionale, ciascuna candidatura deve dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle attività promosse.
2. A tal fine la proposta progettuale della candidatura deve:
a) prevedere un referente unico di progetto a livello regionale, figura professionale che costituisce il referente unico nei confronti della Direzione centrale, con funzione di:
- curare, in raccordo con le strutture regionali, centrali e territoriali, l’attuazione e il raccordo metodologico, organizzativo e gestionale complessivo delle attività previste;
- garantire la qualità delle attività, verificandone periodicamente l’efficacia;
- sovrintendere alle questioni di carattere generale afferenti l’avanzamento dell’iniziativa e la sua gestione;
b) prevedere, a livello regionale, un referente per l’attività di gestione amministrativa e di rendicontazione
attraverso cui garantire:
- la cura e il coordinamento degli aspetti di gestione amministrativa;
- la cura e il coordinamento degli aspetti relativi alla rendicontazione;
c) prevedere - in ciascuna area territoriale di competenza delle cinque strutture “Hub” come individuate nel paragrafo 1, capoverso 2 - una struttura organizzativa territoriale di realizzazione delle attività, attraverso cui garantire l’erogazione dei servizi ai lavoratori ed il raccordo con le strutture regionali del territorio, avente la seguente composizione minima:
1) almeno 1 operatore con funzione di preselettore;
2) almeno 2 operatori con funzione di tutor;
3) almeno 1 operatore con funzione di addetto ai contatti con le realtà imprenditoriali del territorio. Ciascun operatore può far parte della struttura organizzativa territoriale operante presso una sola Hub.
d) prevedere - in ciascuna area territoriale di competenza delle cinque strutture “Hub” come individuate nel paragrafo 1, capoverso 2, - la presenza di almeno una sede operativa territoriale, attraverso cui garantire l’erogazione dei servizi ai lavoratori beneficiari;
e) evidenziare la metodologia e l’articolazione delle azioni con cui si intende dare attuazione alle attività previste dal presente Avviso in particolare per quanto riguarda:
1) le modalità con cui, tenendo conto delle caratteristiche dei potenziali lavoratori beneficiari dell'intervento, si intendono promuovere le attività della tipologia C “accompagnamento intensivo al lavoro” prevista dalla Parte II, paragrafo 8, capoverso 8, evidenziando in particolare come si intende realizzare il raccordo con la rete dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali), con particolare riferimento al sistema regionale della formazione professionale e come si intende attuare l’attività di ricerca delle opportunità occupazionali, di preselezione dei candidati, la promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei lavoratori beneficiari presso il sistema imprenditoriale;
2) le forme di collaborazione che si intendono adottare con le strutture regionali presenti sul territorio;
3) la proposizione di servizi innovativi, anche con riferimento alle modalità di presa in carico a distanza dei lavoratori beneficiari della Misura;
f) evidenziare l’eventuale svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di iniziative di ricollocazione di natura similare: per iniziative di ricollocazione di natura similare si intendono gli interventi di accompagnamento alla ricollocazione che abbiano comportato la presa in carico di almeno 5 lavoratori licenziati da un singolo datore di lavoro all’esito di una o più procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 ovvero la presa in carico di almeno 5 lavoratori in forza ad un datore di lavoro interessato dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di CIGS, ivi compreso l’assegno di solidarietà.
3. La proposta progettuale deve indicare distintamente:
a) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera a), un referente in possesso di un’esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo);
b) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera b), un referente in possesso di un’esperienza almeno biennale di gestione amministrativa;
c) in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3), l’esperienza delle figure professionali individuate per ciascuna funzione.
4. La proposta progettuale può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al capoverso 2, lettera c), che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso.
5. Xxxx la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, l’esperienza delle figure professionali di cui ai capoversi 2, lettere a), b) e c), e di cui al capoverso 4 va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae di ciascuna di esse, predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall’interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
6. Tenuto conto dell’importanza dei compiti affidati alle figure professionali di cui al capoverso 2, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Ai fini della presentazione della candidatura il soggetto proponente deve inoltrare la seguente documentazione, in formato pdf:
a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx, nella sezione Bandi e avvisi;
b) formulario descrittivo della proposta progettuale, sulla base del modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx, nella sezione Bandi e avvisi;
c) i curricula scansionati delle figure professionali di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a), b) e c) e delle eventuali figure professionali di cui di cui al paragrafo 4, capoverso 4;
d) nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti, la volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare il raggruppamento temporaneo di imprese ad avvenuta comunicazione dell’esito favorevole della selezione, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione della compagine ovvero l’atto costitutivo, qualora il raggruppamento temporaneo di imprese sia costituito;
e) documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, che evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
f) per i soggetti non accreditati ai sensi del regolamento regionale emanato con DPReg. 72/2009 alla data di presentazione della candidatura, comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale.
2. Xxxx la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, la documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e d) nel caso di presentazione della manifestazione della volontà, deve essere sottoscritta con le modalità di cui al capoverso 3 dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo delegato (va allegato l’atto di delega esplicita, anch’esso sottoscritto). Nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti non ancora costituiti in RTI, la documentazione in questione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o da suo delegato (va allegato l’atto di delega esplicita, anch’essa sottoscritta). Xxxx la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, per ogni sottoscrittore va allegato un documento attestante i poteri di firma all’atto della presentazione della candidatura.
3. Xxxx la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura, la documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e d) nel caso di presentazione della manifestazione della volontà, è sottoscritta in forma digitale.
4. La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere presentata dal soggetto interessato, ovvero, nel caso di presentazione della domanda da parte di raggruppamenti, dal soggetto individuato quale capofila, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente Avviso, anche se festivo. Il mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione della candidatura è causa di non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura.
5. Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l’ultima pervenuta entro il termine consentito.
6. La PEC di cui al capoverso 4 deve contenere il seguente oggetto del messaggio, pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura: “Avviso attuazione misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione”.
7. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un’unica PEC, è consentito l’invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata. In questo caso, l’oggetto del messaggio va integrato aggiungendo alla locuzione elaborata secondo quanto previsto nel capoverso 6, a titolo esemplificativo, “prima parte”, “seconda parte”, ecc.
6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Le proposte di candidatura vengono selezionate secondo una procedura valutativa articolata nelle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità;
b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l’applicazione dei criteri riportati al capoverso 4.
2. La fase istruttoria, a cura del responsabile dell’istruttoria, è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità generale alla valutazione della candidatura:
Requisito di ammissibilità | Cause di non ammissibilità generale | |
1 | Rispetto dei termini di presentazione | − Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 5, capoverso 4 |
2 | Rispetto delle modalità di presentazione | − Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della proposta di candidatura previste al paragrafo 5, capoversi 4 e 6 |
3 | Correttezza e completezza della documentazione | − Mancato utilizzo del modello e del formulario previsti al paragrafo 5, capoverso 1, lettere a) e b) − Mancata presentazione della manifestazione di volontà o dell’atto costitutivo dell’ATI di cui al paragrafo 5, capoverso 1, lettera d) − Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà ai sensi del paragrafo 5, capoversi 2 e 3 − Mancata indicazione, nella proposta progettuale, dei referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a) e b) o mancata allegazione del loro curriculum vitae ai sensi del paragrafo 4, capoverso 5 − Mancata indicazione, nella proposta progettuale, del numero minino dei referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera c) o mancata allegazione del loro curriculum vitae ai sensi del paragrafo 4, capoverso 5 − Mancata indicazione nella proposta progettuale del numero minimo di sedi operative territoriali di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera d) |
4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente | − Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 3, capoversi 1, 2, 3 e 4 − Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui al paragrafo 5, capoverso 2 |
5 | Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa | − Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 5, capoverso 1, lettera f) (per i soggetti non |
ancora accreditati) − Mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo, capoverso 3 |
3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa:
a) per i soggetti già accreditati ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
b) per i soggetti non ancora accreditati, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all’accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un soggetto o da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l’individuazione del soggetto attuatore della Misura rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento, in attesa del suo buon esito.
4. La fase di selezione, secondo la modalità di valutazione comparativa, è svolta da una Commissione costituita da un numero dispari di componenti con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, con l’applicazione dei criteri e dei sottocriteri di seguito riportati:
Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. Punteggio massimo: 15 punti | ||
Sottocriterio | Indicatore | Punteggio massimo |
A1. Modalità di organizzazione e strutturazione | Completezza e qualità del gruppo di lavoro proposto e delle modalità con cui si intende assicurare il raccordo organizzativo tra le risorse, umane e logistiche, messe a disposizione dal proponente | 5 |
A2. Disponibilità di personale ulteriore nelle strutture organizzative territoriali | Numero di operatori che si intendono mettere a disposizione nell’ambito delle strutture organizzative operanti a livello di Hub per le attività da realizzarsi sul territorio, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera c) | 5 |
A3. Disponibilità di sedi operative ulteriori nelle aree territoriali delle Hub | Numero di sedi operative territoriali che si intendono mettere a disposizione nell’ambito delle aree territoriali delle Hub, ulteriori rispetto a quelle minime di cui al paragrafo 4, capoverso 2, lettera d) | 5 |
Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche Punteggio massimo: 10 | ||
Sottocriterio | Indicatore | Punteggio massimo |
B1 Competenze specifiche | Competenza ed esperienza, in coerenza con | 5 |
relativamente alle professionalità messe a disposizione per le attività previste | l’oggetto del presente Avviso, dei curricula dei referenti indicati al paragrafo 4, capoverso 2, lettere a) e c) e delle eventuali ulteriori professionalità messe a disposizione, di cui al paragrafo 4, capoverso 4 | |
B2. Competenze specifiche in termini di iniziative di ricollocazione di natura similare | Numero di iniziative di ricollocazione di natura similare realizzate negli ultimi cinque anni | 5 |
Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività Punteggio massimo: 25 punti | ||
Sottocriterio | Indicatore | Punteggio massimo |
C1. Qualità della proposta in termini strutturali e funzionali | Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del modello proposto e delle strategie che si intendono promuovere per la promozione dell’attività e per la relazione con l’utenza di riferimento | 10 |
C2. Qualità della proposta relativamente al raccordo con le strutture regionali territoriali | Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del modello proposto, attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci e pertinenti funzionali alla realizzazione degli interventi | 8 |
C3. Qualità della rete con il tessuto produttivo locale e del sistema regionale della formazione professionale accreditata | Capacità di stabilire un rapporto strutturato con il sistema produttivo e socio economico del territorio e con i soggetti operanti sul territorio attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci | 7 |
5. L’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, agli elementi qualitativi, avverrà secondo le regole di seguito descritte. A ciascun sottocriterio di cui al capoverso 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri A2 e A3, B1 e B2, verrà attribuito dalla Commissione un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante. Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun sottocriterio.
Scala di giudizio | Coefficiente |
Eccellente Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 1,00 |
Ottimo Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 0,90 |
Molto Buono Descrizione: | 0,80 |
Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | |
Buono Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste. | 0,70 |
Discreto Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste. | 0,60 |
Sufficiente Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati. | 0,50 |
Parzialmente adeguato Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati. | 0,40 |
Insufficiente Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti. | 0,20 |
Non valutabile Descrizione: Gli aspetti previsti dal sottocriterio/indicatore non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti. | 0 |
6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore A2 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:
Scala di giudizio | Descrizione |
5 punti | 9 o più operatori aggiuntivi |
4 punti | da 7 a 8 operatori aggiuntivi |
3 punti | da 5 a 6 operatori aggiuntivi |
2 punti | da 3 a 4 operatori aggiuntivi |
1 punto | da 1 a 2 operatori aggiuntivi |
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti. |
7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore A3 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:
Scala di giudizio | Descrizione |
5 punti | 5 o più sedi ulteriori |
4 punti | 4 sedi ulteriori |
3 punti | 3 sedi ulteriori |
2 punti | 2 sedi ulteriori |
1 punto | 1 sede ulteriore |
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti. |
8. Con riferimento al sottocriterio/indicatore B1 della Tabella di cui al capoverso 4, ciascun curriculum vitae dei referenti ivi previsti sarà punteggiato con un giudizio sintetico (espresso dai valori numerici 0, 1, 2 o 3) per esprimere il valore di ciascuna professionalità e la sua coerenza con il ruolo proposto, secondo la seguente scala di valutazione:
0 = professionalità non idonea; 1 = professionalità idonea;
2 = professionalità adeguata;
3 = professionalità più che adeguata.
Il giudizio relativo al sottocriterio/indicatore B1 sarà espresso attraverso la Media Aritmetica dei punteggi attribuiti ai Curriculum Vitae (MACV) di ciascuna proposta progettuale, nel modo seguente:
Scala di giudizio | Descrizione |
5 punti | 2,51 ≤ MACV ≤ 3,00 |
4,5 punti | 2,01 ≤ MACV ≤ 2,50 |
4 punti | 1,51 ≤ MACV ≤ 2,00 |
3,5 punti | 1,01 ≤ MACV ≤ 1,50 |
3 punti | 0,51 ≤ MACV ≤ 1,00 |
2,5 punti | 0,41 ≤ MACV ≤ 0,50 |
2 punti | 0,21 ≤ MACV ≤ 0,40 |
1 punto | 0,01 ≤ MACV ≤ 0,20 |
In caso di MACV = 0, il punteggio assegnato è pari a 0 punti. |
9. La scala di giudizio riferita al sottocriterio/indicatore B2 della Tabella di cui al capoverso 4 si articola nel modo seguente:
Scala di giudizio | Descrizione |
5 punti | 13 o più iniziative |
4 punti | da 10 a 12 iniziative |
3 punti | da 7 a 9 iniziative |
2 punti | da 4 a 6 iniziative |
1 punto | da 1 a 3 iniziative |
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti. |
10. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a 50 punti.
11. La soglia minima di punteggio utile per l’inserimento in graduatoria è fissata in 30 punti.
12. Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in
considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la priorità temporale della data di presentazione della candidatura.
13. Le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.
7. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia adotta un decreto con il quale:
a) approva l’elenco delle candidature escluse dalla valutazione;
b) approva l’elenco delle candidature che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio per l’inserimento in graduatoria di cui al paragrafo 6, capoverso 10;
c) approva la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 6, capoverso 10. La graduatoria contiene l’indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito diviene Soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso.
2. Il decreto di cui al paragrafo 1 è notificato, a mezzo PEC, ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
3. Nel caso di candidature proposte da raggruppamenti non ancora costituiti, condizione per l’impegno delle risorse da parte della Regione è la formalizzazione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), che deve intervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di cui al capoverso 1.
4. Successivamente all’approvazione del decreto di cui al capoverso 1 e all’eventuale formalizzazione del RTI, la Direzione centrale provvede, con decreto, all’impegno delle risorse economiche.
8. IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il soggetto selezionato si impegna per tutta la durata dell’attuazione della misura a:
a) promuovere le attività di cui al paragrafo 1, capoverso 1, come specificato nella parte II del presente Avviso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
b) attivare in ciascuna area territoriale (Buh) le attività previste e assicurare il servizio senza soluzione di continuità durante tutto l’arco temporale previsto;
c) assicurare attraverso i referenti di cui al paragrafo 4, capoverso 2, il raccordo ed il coordinamento con le strutture regionali, centrali e territoriali;
9. RISORSE ECONOMICHE
1. La Misura di cui al presente Avviso ha una disponibilità finanziaria di euro 800.000 (ottocentomila), di cui euro
200.000 (duecentomila) a valere sull’anno 2021, euro 300.000 (trecentomila) a valere sul 2022 ed euro 300.000 (trecentomila) a valere sul 2023. Subordinatamente alla disponibilità di risorse aggiuntive della dotazione di bilancio, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di integrare la disponibilità finanziaria, anche in relazione al numero delle situazioni di crisi aziendale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti beneficiari della Misura.
1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione centrale sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR).
2. I dati saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei e saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
- selezione del soggetti attuatori della misura;
- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
- gestione del procedimento contributivo;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche.
3. Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 si segnala che:
- il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. e–mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
- il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. e–mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Xxx X. Xxxxxxxxx x’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx tel + 00 000.0000.000; fax + 00 000 0000 000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx
1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Xxxxxx Xxxxxxx (040 3775247 xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx).
2. I responsabili dell’istruttoria e persone di contatto sono:
- Xxxx Xxxxxx (040 3775146 xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx);
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (040 3775129 xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx).
PARTE II - MODALITA’ ATTUATIVE E GESTIONALI DELLA MISURA E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
1. La Misura di accompagnamento intensivo di cui al presente Avviso è finalizzata ad accrescere l’occupabilità e a favorire la ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali aventi i requisiti di cui al paragrafo 2 attraverso la realizzazione di un percorso personalizzato (denominato anche “presa in carico congiunta”) definito in maniera integrata dal tutor della struttura regionale competente per territorio e dal tutor del soggetto individuato dall’Avviso (di seguito denominato anche “Soggetto attuatore”) e formalizzato in un documento denominato Piano di Azione Individuale (di seguito denominato anche “PAI”).
2. Attraverso la presa incarico congiunta, la Misura di accompagnamento intensivo persegue l’obiettivo di potenziare e mettere in sinergia le competenze, le risorse e le relazioni proprie delle strutture regionali e del Soggetto attuatore a favore di ciascun lavoratore beneficiario, valorizzando il risultato occupazionale conseguito come risultato dell’attività di sistema svolta e coordinata da entrambi.
3. La realizzazione delle attività programmate nel PAI è concordata dai tutor e la sua attuazione può avvenire con mezzi e strumenti di appartenenza a ciascuna organizzazione. La realizzazione delle attività è registrata sul sistema informativo utilizzato dalle strutture regionali e resa visibile, per la parte di interesse, al soggetto attuatore su un apposito applicativo informatico raggiungibile attraverso la rete internet, messo a disposizione dall’Amministrazione regionale. Le attività svolte a favore del lavoratore sono oggetto di incontri periodici di monitoraggio tra il tutor della struttura regionale e quello del Soggetto attuatore.
2. SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA
1. Ai sensi dell’articolo 4 del DPReg. 99/2021, possono beneficiare della Misura di ricollocazione di cui al presente Avviso i soggetti (di seguito anche “lavoratori”) che, alla data di sottoscrizione del PAI, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) si trovano, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:
1) sono disoccupati a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all’articolo 46 della legge regionale 18/2005 (Si tratta dei soggetti disoccupati che hanno perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile a una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 18/2005:
- licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
- risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all’adesione all’accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
- risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
- dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall’omesso versamento dei contributi previdenziali);
2) sono soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all’articolo 46 della legge regionale 18/2005 (si tratta dei soggetti che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ivi compreso l’assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 18/2005);
b) sono residenti sul territorio regionale;
c) non rientrano fra i beneficiari dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché di altre misure di politica attiva analoghe, erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali ovvero nell’ambito di progetti o programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo o da altri fondi europei. Ai fini della presente misura debbono intendersi non rientranti tra i beneficiari dell’assegno di ricollocazione ovvero delle altre misure di politica attiva analoghe, coloro che presentino o abbiano eventualmente già presentato richiesta di assegno di ricollocazione o di misura analoga, fino al termine del servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione ad essi connesso.
2. L’adesione alla Misura di cui al presente Avviso da parte di ciascun lavoratore beneficiario è volontaria.
3. Ciascun lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPReg. 99/2021, può aderire alla presente Misura esclusivamente per una volta.
4. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in particolare attraverso i Servizi pubblici per l’impiego regionali, svolge attività promozionale ed informativa finalizzata a favorire la partecipazione da parte dei lavoratori aventi diritto alla Misura. Alla realizzazione delle attività informative può collaborare, in raccordo con i Servizi pubblici per l’impiego competenti, anche il Soggetto attuatore.
5. La verifica del possesso dei requisiti di cui al capoverso 1 è effettuata dal Centro per l’impiego competente in relazione al domicilio del lavoratore.
1. Ciascun lavoratore che aderisce alla Misura è seguito nel proprio percorso di ricollocazione da due tutor, individuati rispettivamente dalla struttura regionale competente per territorio e dal Soggetto attuatore.
2. I tutor affiancano il lavoratore e seguono l’attuazione del percorso di ricollocazione per tutta la durata della presa in carico congiunta. In caso di variazione della figura del tutor trova applicazione il paragrafo 6, capoverso 3.
4. PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO ED ELABORAZIONE DEL PAI
1. Il primo colloquio di orientamento si svolge presso la sede del Centro per l’impiego in cui è domiciliato il lavoratore ovvero con le altre modalità definite d’intesa tra Soggetto attuatore e Centro per l’impiego competente per territorio. Nel corso del primo incontro, il tutor della struttura regionale ed il tutor del Soggetto attuatore effettuano congiuntamente, assieme al lavoratore beneficiario, un colloquio di prima verifica e di orientamento finalizzato ad approfondire il suo profilo personale di occupabilità, tenendo in considerazione anche il valore dell’indice di profilazione individuato dal portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2015.
2. All’esito del primo colloquio di orientamento, per ciascun lavoratore, è concordato il PAI, che declina puntualmente le attività da realizzare per favorire la sua ricollocazione, nell’ambito delle tipologie previste al paragrafo 8. Il PAI è registrato sul sistema informativo in uso agli uffici della Direzione centrale a cura del tutor della struttura regionale e reso disponibile al soggetto attuatore sull’apposito applicativo informatico raggiungibile attraverso la rete internet. Il PAI è sottoscritto congiuntamente dal lavoratore, dal tutor della struttura regionale e dal tutor del soggetto attuatore. Copia del PAI è rilasciata al lavoratore e al soggetto accreditato. Con la sottoscrizione del PAI il lavoratore aderisce formalmente alla Misura; la data di sottoscrizione del PAI determina altresì l’inizio del periodo di presa in carico congiunta.
3. In sede di redazione del PAI, il tutor della struttura regionale ed il tutor del soggetto attuatore individuano d’intesa quale sarà il soggetto erogatore di ciascuna attività prevista dal PAI. L’assegnazione dell’attività al soggetto erogatore è registrata sull’applicativo informatico.
4. In occasione della sottoscrizione del PAI viene effettuata la profilazione quantitativa del lavoratore di cui al capoverso 1, ovvero viene aggiornata nel caso in cui fosse già stata elaborata in precedenza. Il valore dell’indice di profilazione elaborato per il singolo lavoratore alla data di sottoscrizione iniziale del PAI costituisce riferimento per la determinazione della misura dell’eventuale riconoscimento per l’avvenuta ricollocazione come previsto dal paragrafo 12, capoverso 2.
5. La gestione del PAI è informatizzata e consente ad entrambi i tutor di operare registrando le attività di volta in volta svolte e di produrre stampe aggiornate del PAI stesso. Sul PAI e sul relativo supporto informatico sono riportate, in particolare le seguenti informazioni:
a) le generalità del lavoratore;
b) riferimenti dellla struttura regionale e del soggetto accreditato che hanno effettuato la presa in carico congiunta, con l’indicazione della sede operativa di ciascuno di essi;
c) il nome e cognome del tutor assegnato dalla struttura regionale ed i recapiti dello stesso;
d) il nome e cognome del tutor assegnato dal Xxxxxxxx attuatore ed i recapiti dello stesso;
e) la data iniziale di presa in carico congiunta, corrispondente alla data di sottoscrizione del PAI;
f) la data finale prevista del periodo di presa in carico congiunta;
g) a quale tipologia, tra quelle previste dal paragrafo 8, capoverso 1, appartiene ciascuna attività prevista;
h) le attività previste, con l’indicazione per ciascuna di esse del soggetto erogatore;
i) per le attività di cui alla tipologia A del paragrafo 8, l’indicazione della durata espressa in ore, con arrotondamento alla mezz’ora;
l) l’indice di profilazione del lavoratore elaborato alla data di sottoscrizione iniziale del PAI;
m) il valore dell’importo dell’eventuale compenso per l’avvenuta ricollocazione.
5. INCONTRI PERIODICI DI MONITORAGGIO
1. Nel corso del periodo di presa in carico congiunta, il tutor della struttura regionale e il tutor del Soggetto attuatore concordano ed effettuano, a cadenza almeno bimestrale, incontri periodici di esame congiunto dello stato di avanzamento delle attività previste nel PAI. L’avvenuto svolgimento di ciascun incontro è registrato, per ciascun lavoratore, sull’apposito applicativo informatico a cura del tutor della struttura regionale.
6. REVISIONE DEL PAI E MODIFICHE DELL’IMPUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Nel corso del periodo di affidamento, i tutor della struttura regionale e del Soggetto attuatore ed il lavoratore interessato, al fine di meglio orientare il percorso di ricollocazione, possono concordare di apportare modifiche delle attività precedentemente previste nel PAI. La revisione del PAI è registrata sull’applicativo informatico a cura del tutor della struttura regionale. Il PAI modificato è nuovamente sottoscritto secondo le modalità previste dal paragrafo 4, capoverso 2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7, capoverso 2, lettera a), la revisione dei contenuti del PAI inizialmente definito non modifica la durata del periodo di presa in carica congiunta.
2. Nel corso del periodo di affidamento del lavoratore beneficiario, la struttura regionale ed il Soggetto attuatore possono concordare il cambiamento della persona del tutor ovvero pattuire una diversa ripartizione delle attività da realizzare tra struttura regionale e Soggetto attuatore. Tali modifiche non comportano una revisione del PAI, ma sono tracciate sull’applicativo informatico a cura del tutor della struttura regionale.
7. DURATA DEL PERIODO DI PRESA IN CARICO CONGIUNTA
1. ll periodo di presa in carico congiunta di ciascun lavoratore beneficiario ha inizio dalla data di sottoscrizione del PAI e ha una durata di 240 giorni consecutivi.
2. Il periodo di presa in carico congiunta di cui al capoverso 1 è prorogato oltre il termine ivi previsto nei seguenti casi:
a) di 180 giorni, qualora tra le attività del PAI sia prevista la realizzazione di un’attività formativa appartenente alla Tipologia B di cui al paragrafo 8 e tale attività formativa abbia una durata prevista non inferiore a 15 giorni. In tal caso, esclusivamente in data successiva all’inizio dell’attività formativa, i tutor della struttura regionale e del Soggetto attuatore ed il lavoratore interessato possono concordare di prorogare la durata del periodo di presa in carico congiunta di ulteriori 180 giorni rispetto alla scadenza al momento prevista, fermo restando il limite temporale massimo di cui al paragrafo 4. La proroga è indipendente dall’esito e dalla durata effettiva del corso.
b) fino a un massimo di ulteriori 240 giorni nel caso di instaurazione, durante il periodo di presa in carico congiunta, di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata inferiore a 6 mesi, pari a 180 giorni, anche in regime di somministrazione. La proroga è pari alla durata prevista dei contratti di lavoro aventi i requisiti di cui al periodo precedente ed è computata in giorni.
3. Ai fini della proroga di cui al capoverso 2, lettera b), non si tiene conto:
a) dei contratti di lavoro intermittente, con o senza obbligo di disponibilità;
b) con riferimento ai lavoratori a rischio di disoccupazione, dei contratti di lavoro intercorsi con medesimo datore di lavoro risultante al momento della sottoscrizione del PAI.
4. Nel caso in cui durante il periodo di presa in carico di un lavoratore si verifichino sia le condizioni di cui alla lettera a) che quelle di cui alla lettera b) del paragrafo 2, la durata della presa in carico congiunta non può, in ogni caso, eccedere il 240° giorno successivo a quello di cui al capoverso 1, data in cui il periodo di presa in carico ha in ogni caso termine.
5. Le proroghe di cui al capoverso 2 sono rese operative:
a) nel caso di cui alla lettera a), attraverso un’operazione di revisione del PAI effettuata con le modalità di cui al paragrafo 6, capoverso 1;
b) nel caso di cui alla lettera b), sulla base informazioni rese disponibili dal sistema informativo relative alle comunicazioni obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro e tenendo conto di eventuale altre documentate informazioni. In tale caso le proroghe sono tracciate sul sistema informativo a cura del tutor della struttura regionale.
6. Il periodo di presa in carico congiunta del lavoratore beneficiario si conclude anticipatamente nei seguenti casi:
a) qualora intervenga, a favore dello stesso lavoratore, un risultato occupazionale che presenta le caratteristiche di cui al paragrafo 11, capoverso 1, lettera a);
b) in caso di rinuncia del lavoratore a proseguire nella misura di ricollocazione, debitamente formalizzata; in tal caso restano ferme le valutazioni da parte delle strutture competenti in ordine alla eventuale applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dalla normativa applicabile in materia.
7. Il verificarsi, nel corso del periodo di presa in carico congiunta, di una condizione che non consente la prosecuzione del percorso di ricollocazione da parte del lavoratore beneficiario (ad esempio per motivi di salute, sopravvenuta ripresa di attività lavorativa, altre cause di forza maggiore) non comporta né la conclusione anticipata del periodo di presa in carico congiunta, né la sua proroga.
8. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ OGGETTO DEL PAI
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPReg. 99/2021, le attività da realizzare nei confronti di ciascun lavoratore, dettagliate nel PAI, rientrano in una o più delle seguenti tipologie:
a) tipologia A: attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;
b) tipologia B: attività formative, ove ritenute necessarie all’esito della realizzazione delle attività di cui alla tipologia A;
c) tipologia C: attività di accompagnamento intensivo al lavoro.
2. Le attività di cui alla tipologia A, erogabili in forma individuale o collettiva, comprendono - in via esemplificativa - le seguenti:
a) orientamento di base;
b) colloqui di gruppo finalizzati alla definizione di un progetto professionale, erogati in modalità laboratoriale;
c) colloqui individuali di orientamento specialistico (finalizzati - in via non esaustiva - all’accompagnamento al lavoro, all’elaborazione del curriculum vitae, alla rilevazione dei fabbisogni formativi o all’individuazione delle aspirazioni);
d) consulenza orientativa specialistica individuale / bilancio di competenze.
3. Tra le attività ricomprese nel capoverso 2 rientra il primo colloquio di orientamento di cui al paragrafo 4, che si conclude con la sottoscrizione del PAI. A tale colloquio, effettuato obbligatoriamente per ciascun lavoratore beneficiario, è attribuita convenzionalmente, al fine della determinazione del compenso a favore del soggetto accreditato ai sensi del paragrafo 10, la durata di un’ora intera per ciascun lavoratore beneficiario.
4. Tra le attività ricomprese nel capoverso 2 rientrano altresì i colloqui perodici di monitoraggio di cui al paragrafo 5. A ciascuno di tali colloqui è attribuita convenzionalmente, al fine della determinazione del compenso a favore del soggetto accreditato ai sensi del paragrafo 10, la durata di mezz’ora per ciascun lavoratore beneficiario.
5. Le attività di cui al capoverso 2 diverse dal primo colloquio di orientamento sono facoltative. Le attività attuate collettivamente quali i “colloqui di gruppo finalizzati alla definizione di un progetto professionale personale, erogati in modalità laboratoriale” sono erogabili in classi ad almeno 5 (cinque) persone effettivamente partecipanti.
6. Ai fini della registrazione nell’applicativo informatico e della rendicontazione, le attività di cui alla tipologia A sono quantificate in ore, con arrotondamento alla mezz’ora; le frazioni orarie inferiori alla mezz’ora non sono prese in considerazione.
7. Le attività di cui alla tipologia B comprendono le attività formative strumentali all’inserimento lavorativo, realizzate anche nell’ambito di iniziative sostenute dal Fondo sociale europeo o di altri canali formativi messi a disposizione dalla Regione ovvero di canali formativi messi a disposizione dal soggetto attuatore della Misura. Tra tali attività rientrano anche i tirocini extracurriculari.
8. Le attività di accompagnamento intensivo al lavoro cui alla tipologia C comprendono tutte le attività di “consulenza e ricerca impiego”, diverse da quelle di cui alla tipologia A, finalizzate alla promozione dei profili delle competenze e delle professionaliltà dei lavoratori presso il sistema imprenditoriale e al supporto all’inserimento lavorativo, quali, in via esemplificativa:
a) ricerca delle offerte di lavoro;
b) incrocio domanda/offerta;
c) invio di curriculum vitae a potenziali datori di lavoro;
d) attività di supporto alla candidatura.
9. Le attività di cui al capoverso 1, sulla base di quanto concordato d’intesa tra Soggetto attuatore e struttura regionale competente, possono essere svolte sia in presenza sia con modalità a distanza.
10. La struttura regionale competente ed il Soggetto attuatore, ciascuno per le attività di cui sono attuatori, sono tenuti a riportare sull’apposito applicativo informatico, con riferimento a ciascun lavoratore beneficiario:
a) lo svolgimento o meno delle attività previste dal PAI, con la relativa durata temporale, ove prevista;
b) se del caso, le motivazioni per la mancata presentazione del lavoratore e il mancato svolgimento di attività concordate, con l’indicazione della relativa documentazione a supporto.
1. A favore del Soggetto attuatore, con riferimento a ciascun lavoratore beneficiario preso in carico, viene riconosciuto un contributo nei termini ed alle condizioni definiti dal presente paragrafo e dai paragrafi 10, 11, 12 e 13:
a) una quota per lo svolgimento delle attività della tipologia A di cui al paragrafo 8, riconosciuta indipendentemente dall’avvenuta ricollocazione del lavoratore intervenuta nel corso del periodo di presa in carico congiunta;
b) una quota per lo svolgimento delle attività della tipologia C di cui al paragrafo 8, riconosciuta esclusivamente in caso di avvenuta ricollazione del lavoratore intervenuta nel corso del periodo di presa in carico congiunta.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia B non è oggetto di contributo.
10. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA A)
1. Con riferimento a ciascun lavoratore preso in carico, la quota di contributo riconosciuta al soggetto accreditato per le attività della tipologia A per le quali risulta dal PAI soggetto erogatore è quantificata nei termini che seguono, fino a un limite massimo complessivo di euro 600,00 (seicento/00) per lavoratore beneficiario:
a) un importo di 35,50 (trentacinque/50) euro/ora, per le attività erogate individualmente;
b) un importo di 9,00 (nove/00) euro/ora, per le attività attuate collettivamente ai sensi del paragrafo 8, capoverso 5;
c) un importo di 25,00 (venticinque/00) euro orari per le attività di incontro periodico di monitoraggio di cui al paragrafo 5, riconoscibile fino a un limite massimo di euro 62,5 (sessantadue/50) per lavoratore beneficiario.
2. Per la determinazione dei valori orari di cui al capoverso 1, sono presi a riferimento:
a) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera a), l’UCS definita dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 con riferimento al costo orario previsto per il cd. orientamento specialistico o di II livello nell’ambito del Programma operativo nazionale Iniziativa per l’occupazione giovanile (PON IOG), nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo;
b) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera b), l’UCS 9 (Orientamento) prevista nell’allegato B del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, emanato con DPReg. 203/2018;
c) per il valore orario di cui al paragrafo 1, lettera c), l’UCS 29 (Attività di carattere tecnico/amministrativo) prevista nell’allegato B del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018- 2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, emanato con DPReg. 203/2018.
3. In ogni caso, in relazione a quanto previsto dal capoverso 1, lettera b), per le attività attuate collettivamente ai sensi del paragrafo 8, capoverso 5, al soggetto attuatore non può essere complessivamente erogato un compenso orario superiore a quello previsto dal capoverso 1, lettera b, pari a 49,00 (quarantanove/00) euro per ciascuna ora erogata, indipendentemente dal numero dei partecipanti all’attività.
4. Ai fini del riconoscimento della quota di contributo di cui al presente paragrafo, l’effettiva realizzazione delle attività è attestata dalla redazione della scheda riassuntiva dei servizi erogati, elaborata dall’applicativo informatico, sottoscritta dal lavoratore e dal tutor del soggetto accreditato, che riporta, in coerenza con quanto indicato nel PAI, la natura e la durata delle attività svolte.
11. CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C)
1. Nel caso in cui nel corso del periodo di presa in carico congiunta sia accertata l’avvenuta ricollocazione del lavoratore beneficiario, è riconosciuta al soggetto attuatore una quota di contributo ulteriore rispetto a quella di cui all’articolo 10, a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) la ricollocazione sia avvenuta secondo una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in regime di somministrazione, compreso l’apprendistato;
2) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 (sei) mesi, pari a 180 giorni, anche in regime di somministrazione;
b) la data di assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), sia ricompresa nel periodo di presa in carico congiunta;
c) la durata effettiva del rapporto di lavoro ovvero, in caso di somministrazione, della missione attivata nel periodo di presa in carico sia pari ad almeno 6 (sei) mesi, pari a 180 giorni;
d) nei confronti del lavoratore beneficiario sia stata effettuta almeno un’attività della tipologia C;
e) l’attività di cui alla lettera d) sia causalmente ricollegabile all’avvenuta ricollocazione.
2. La sussistenza della condizione di cui al capoverso 1, lettera d), è attestata dalla redazione della scheda riassuntiva dei servizi erogati, elaborata dall’applicativo informatico, sottoscritta dal lavoratore e dal tutor del soggetto accreditato, che riporta, in coerenza con quanto indicato nel PAI, la natura delle attività svolte.
3. La sussistenza della condizione di cui al capoverso 1, lettera e), è attestata allegando alla rendicontazione l’“offerta di lavoro”, elaborata secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta dal lavoratore beneficiario e da un rappresentante del soggetto accreditato.
4. Qualora non ricorra la condizione di cui al capoverso 1, lettera e), la quota di contributo di cui al presente paragrafo viene ugualmente riconosciuta purché a favore del lavoratore risultino essere state erogate attività di cui alla tipologia A) di durata complessiva non inferiore a 5 (cinque) ore.
5. La quota di contributo di cui al presente paragrafo è riconosciuta anche a fronte di rapporti di lavoro in somministrazione eventualmente attivati dal soggetto attuatore.
6. La quota di contributo di cui al presente paragrafo non è riconosciuta nei seguenti casi:
a) in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro attraverso contratti di lavoro intermittente, con o senza obbligo di disponibilità, ancorché stipulati a tempo indeterminato;
b) con riferimento ai lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, ovvero con il datore di lavoro che al momento dell’assunzione presenta aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che ha effettuato il licenziamento ovvvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
7. La quota di contributo di cui al presente paragrafo non è riconosciuta in caso di instaurazione di un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, pari a 180 giorni; tuttavia la quota di contributo è riconosciuta in caso di eventuale proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto originariamente stipulato per un periodo inferiore a sei mesi, pari a 180 gioni, che comporti il superamento della durata minima prevista, esclusivamente nel caso in cui la trasformazione o la proroga siano intervenute nel corso del periodo di presa in carico congiunta.
8. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la quota di contributo di cui al presente paragrafo è riconosciuta solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro. Tale percentuale rimane ferma anche nei casi in cui il contratto collettivo di settore prevede una percentuale minima di part time inferiore al 50%.
9. Ai fini del presente paragrafo:
a) la durata dei contratti è computata in giorni;
b) tipologia contrattuale effettivamente instaurata è rilevata dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro ovvero dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti;
c) per la determinazione della data di assunzione si tiene conto della data effettiva di inizio attività, quale risultante dalla comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro.
12. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA TIPOLOGIA C)
1. La misura della quota di contributo di cui al paragrafo 11 è determinata in relazione all’indice di profilazione del lavoratore beneficiario determinato alla data di sottoscrizione del PAI e alla tipologia del contratto con cui lo stesso è assunto.
2. Posto che l’indice di profilazione di ciascun lavoratore è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), l’importo della quota di contributo riconosciuta a seguito dell’avvenuta ricollocazione è calcolato come segue:
a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
b) per i valori di p superiori a 0,5, l’algoritmo è il seguente: Valore della quota di contributo = m + (p-0,5) * 2 * (M-m) dove:
p indice di profilazione
m importo minimo della quota di contributo per la specifica tipologia contrattuale M importo massimo della quota di contributo per la specifica tipologia contrattuale.
3. Gli importi minimi e massimi della quota di contributo di cui al paragrafo 11 sono definiti come segue:
Tipologia contrattuale | Valore minimo quota di contributo (in euro) | Valore massimo quota di contributo (in euro) |
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (paragrafo 11, capoverso 1, lettera a), numero 1) | 1.500 | 3.000 |
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesi (paragrafo 11, capoverso 1, lettera a), numero 2) | 600 | 1.200 |
4. Per la determinazione dei valori minimi e massimi della quota di contributo di cui al capoverso 3 sono presi a riferimento i valori definiti dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 con riferimento alla Misura 3 nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa per l’occupazione giovanile (PON IOG), nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
5. In caso di contratto a tempo parziale, l’importo è pari all’ammontare della quota di contributo previsto per il contratto in questione dalla tabella di cui al capoverso 3, moltiplicato per la percentuale di part-time.
6. In caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto originariamente stipulato per un periodo inferiore a 6 mesi si tiene conto della percentuale di part-time definita all’atto della proroga o della trasformazione del contratto.
7. L’importo della quota di contributo di cui al presente paragrafo è arrotondata all’euro.
13. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1. Il contributo è erogato al termine del periodo di presa in carico congiunta di ciascun lavoratore.
2. Il soggetto attuatore la rendicontazione delle attività svolte per ciascun lavoratore utilizzando le funzionalità e la modulistica previste dall’apposito applicativo informatico.
3. La rendicontazione delle attività è presentata singolarmente per ciascun lavoratore nel periodo compreso tra il termine del periodo di presa in carico congiunta e i 120 giorni successivi. La rendicontazione presentata dopo tale termine non è ammissibile. La rendicontazione è trasmessa, attraverso il format messo a disposizione sull’applicativo informatico, sia al Centro per l’impiego competente per il lavoratore che all’ufficio competente per la liquidazione del contributo.
4. Il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
a) in relazione al riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia A, dalla scheda riassuntiva dei servizi erogati al lavoratore, elaborata dall’applicativo informatico sulla base delle attività tracciate sul PAI, completa con il dettaglio dell’attività effettuate e della loro durata temporale, sottoscritta dal lavoratore interessato e dal tutor del soggetto accreditato;
b) in relazione al riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia C:
1) dall’indicazione degli estremi della comunicazione obbligatoria di avvenuta assunzione, da cui risultino data di assunzione, tipologia contrattuale, durata del contratto e eventuale percentuale di part-time, ovvero, in alternativa, dalla copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti;
2) dalla scheda attività individuale del lavoratore, elaborata dall’applicativo informatico sulla base delle attività tracciate sul PAI, con il dettaglio dell’attività C effettuata, sottoscritta dal lavoratore interessato e dal tutor del soggetto accreditato;
3) dall’ “offerta di lavoro” elaborata secondo le indicazioni di cui al paragrafo 11, capoverso 3, ovvero, in alternativa, da una dichiarazione che riscontri la circostanza che a favore del lavoratore interessato sono state erogate attività di cui alla tipologia A di durata complessiva non inferiore a cinque ore.
5. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero, nel caso sussistano le condizioni per il riconoscimento della quota di contributo per lo svolgimento delle attività di cui alla tipologia C, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica del raggiungimento della durata minima effettiva del rapporto di lavoro o della missione prevista dal paragrafo 11, capoverso 1, lettera c).
6. Il decreto di erogazione è emanato entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto; i suoi estremi e l’entità della somma erogata sono comunicati al Soggetto attuatore.
1. Qualora nel corso dell’attuazione della Misura il Soggetto attuatore sia costretto a sostituire uno o più referenti indicati in fase di presentazione della candidatura di cui alla Parte I, paragrafo 4, capoverso 2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura.
2. Il Soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall’adozione, da parte della Direzione centrale, degli atti amministrativi di concessione ed erogazione del contributo: nel caso di Soggetto attuatore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti sono effettuati a favore del soggetto individuato quale capofila, per conto del raggruppamento. Il contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973. All’iniziativa è assegnato il codice CUP D29J21005380002.
3. Nel corso dell’attuazione della Misura la Direzione centrale può fornire indicazioni operative per il miglior raccordo operativo tra Soggetto attuatore e strutture regionali coinvolte nella attuazione della Misura.
ALLEGATO A – modello di OFFERTA DI LAVORO (paragrafo 11, capoverso 3)
DATI SOGGETTO E SEDE OPERATIVA CHE FA LA PROPOSTA
Denominazione: [DENOMINAZIONE SOGGETTO ACCREDITATO] |
Denominazione: [DENOMINAZIONE SEDE OPERATIVA] |
Sede [INDIRIZZO SEDE OPERATIVA] |
Recapiti [TELEFONO e EMAIL SEDE OPERATIVA] |
Tutor [NOMINATIVO TUTOR e RECAPITI] |
DATI DESTINATARIO OFFERTA DI LAVORO
Nome: [NOME DESTINATARIO] | COGNOME: [COGNOME DESTINATARIO] |
Codice fiscale [COD_FISCALE DESTINATARIO] |
ESTREMI OFFERTA DI LAVORO |
DATORE DI LAVORO | |
Denominazione [RAGIONE SOCIALE] | |
Codice fiscale/Partita Iva [COD_FISCALE] | Attività/settore [ATTIVITÀ/SETTORE]: |
Sede legale in [INDIRIZZO SEDE LEGALE] | |
Recapiti [TELEFONO e EMAIL SEDE LEGALE] |
CON SEDE OPERATIVA – LOCALITA’ DI IMPIEGO DEL LAVORATORE |
Sede operativa in [INDIRIZZO SEDE OPERATIVA] |
Recapiti [TELEFONO e EMAIL SEDE OPERATIVA] |
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO RICHIESTO |
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE OFFERTO |
Grado/Qualifica |
Livello |
CCNL applicato |
Il rapporto di lavoro avrà inizio dal |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: □ TEMPO INDETERMINATO □ TEMPO DETERMINATO per giorni/mesi □ APPRENDISTATO □ LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE |
ORARIO DI LAVORO □ TEMPO PIENO □ PART-TIME % (orario previsto da CCNL per tempo pieno ) □ ORARIO SU DUE TURNI (6-14 / 14-22 □ ORARIO SU TRE TURNI (TURNO DI NOTTE) □ LAVORO IL SABATO □ LAVORO LA DOMENICA |
LIVELLO RETRIBUTIVO PROPOSTO |
data
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ACCREDITATO FIRMA DEL DESTINATARIO (PER PRESA VISIONE)