Allegato 1- Direttiva Europea, Accordo Quadro e Legge 185/90 a confronto
Allegato 1- Direttiva Europea, Accordo Quadro e Legge 185/90 a confronto
PROPOSTA DIRETTIVA | ACCORDO QUADRO | LEGGE 185/1990 |
Articolo 5 Licenze generali di trasferimento 1.Gli Stati membri emettono licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori che rispondono ai requisiti indicati nella licenza a effettuare più trasferimenti di più prodotti destinati alla difesa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro, almeno nei casi seguenti: (a)il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro; (b)il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 9. 2.Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione interstatale concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti destinati alla difesa possono emettere una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, necessari per la realizzazione di quest'ultimo. |
Articolo 6 Licenze globali di trasferimento 1.Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. 2.Gli Stati membri precisano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa a cui essa si riferisce, i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati e la durata di validità della licenza. La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno tre anni. | Articolo 16 1.Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i Trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato. 2.Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dei certificati internazionali d’importazione per i Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d’uso della società. | Articolo 13 Autorizzazione 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni: a) previste dall'articolo 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5. |
Articolo 8 Informazioni comunicate dai fornitori 1.Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. 2.Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. 3.Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: (a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa; (b) la quantità del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; (c) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; (d) l'impiego finale e l'utilizzatore finale del prodotto destinato alla difesa, se noti; (e) la prova che il destinatario dei prodotti destinati alla difesa è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. 4.I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i tre anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. | Articolo 13 3.Le procedure ed i principi specificati di seguito regoleranno la istituzione e la revisione delle destinazioni consentite per l’Esportazione: (a) La determinazione delle destinazioni consentite per le Esportazioni ed ulteriori aggiunte rientrano nelle responsabilità delle Parti partecipanti al Programma di Armamento in Cooperazione. Tali decisioni saranno prese sulla base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni. Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l’altro, le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle Parti, l’adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i criteri del codice di condotta dell’Unione Europea e la tutela degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione di una base industriale europea per la difesa forte e competitiva. Se in seguito l’industria richiede l'aggiunta di una destinazione consentita, essa dovrà al più presto sottoporre la questione alle Parti interessate al fine di avvalersi delle procedure definite nel presente Articolo. (b) Una destinazione consentita per le Esportazioni può essere eliminata solo nel caso di cambiamenti significativi della sua situazione interna, ad esempio una guerra civile su larga scala o un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se il suo comportamento rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità regionale o internazionale, ad esempio in seguito ad una aggressione o minaccia di aggressione nei confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma non sono in grado di raggiungere un consenso a livello operativo sull’eliminazione di una destinazione consentita per le Esportazioni, la questione sarà sottoposta ai Ministri ai fini della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi dal momento in cui viene proposta per la prima volta l’eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni. Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria delle Esportazioni del prodotto verso la destinazione in questione per tutta la durata dei processo. Alla fine di tale periodo, la destinazione sarà eliminata da quelle consentite, a meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla. 4. Una volta raggiunto l’accordo sui principi per le Esportazioni specificati nel paragrafo 2, la responsabilità di rilasciare un’autorizzazione di Esportazione per le destinazioni consentite spetta alla Parte nella cui giurisdizione rientra il contratto di Esportazione. 5.Le Parti che non partecipano al Programma di Armamento in Cooperazione otterranno l’approvazione delle Parti partecipanti al suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle non - Parti di Articoli per la Difesa prodotti in base a quel programma. | Articolo 11 Domanda di autorizzazione 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza; c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c); e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili; g) eventuali impegni per compensazioni industriali; h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. |
Articolo 9 Certificazione 0.Xx certificato contiene le seguenti informazioni: (a) l'autorità competente che rilascia il certificato; (b) nome e indirizzo del destinatario; (c) una dichiarazione circa la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 1; (d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato. La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. 4.I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative a: (a) la comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri comuni; (b) la sospensione o la revoca del certificato. | Articolo 13 6. Le Parti si impegneranno ad ottenere assicurazioni dagli end-users (utenti finali) per le Esportazioni di Articoli per la Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le Parti interessate nell’eventualità di una richiesta di riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non è tra le destinazioni consentite, si applicheranno a tali consultazioni le procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a). 7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere caso per caso gli esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione e gli impegni relativi agli attuali Programmi di Armamento in Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo, ove possibile, per applicare ai suddetti programmi i principi e le procedure sottolineati nell’Articolo 12 e nel presente articolo. | Articolo 11 Domanda di autorizzazione 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7- bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9 commi 4 e 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185. |
Articolo 11 Cooperazione doganale 1. Gli Stati membri dispongono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti destinati alla difesa presso l'ufficio doganale competente per trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. 2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2913/92, uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a 30 giorni, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto destinato alla difesa escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che: (a) Le informazioni circa le restrizioni all’esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; (b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. 3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali. 4.Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. | Articolo 18 La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i consensi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilità di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo. | Articolo 13 Autorizzazione 6.Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente. |