COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
Provincia di Gorizia
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA, IN BOCCIONI E NOLEGGIO DI COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA, PRESSO STABILI DI PROPRIETA’ E DI PERTINENZA COMUNALE.
PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2024
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.
Art. 1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO Art. 2 FINALITA’
Art. 3 DURATA, PROROGA E RINNOVO
Art. 4 CANONI E PAGAMENTI PER LA CONCESSIONE
Art. 5 REVISIONE CANONE CONCESSORIO - ADEGUAMENTO PREZZI Art. 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 7 AMMONTARE STIMATO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D’ACQUA PER DISPENSER E BOTTIGLIE D’ACQUA MINERALE DA 50 cl.
Art. 8 CONSEGNA, MODALITA’ E TERMINI PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D’ACQUA PER DISPENSER, DI BOTTIGLIE DI VETRO D’ACQUA MINERALE, INSTALLAZIONE DI COLONNINA EROGRATRICE DI ACQUA REFRIGERATA
Art. 9 PREZZI PER LA FORNITURA D’ACQUA IN BOCCIONI PER DISPENSER ED IN BOTTIGLIE, BICCHIERI E NOLEGGIO COLONNINA EROGATRICE D’ACQUA.
Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Art. 13 OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Art. 14 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO – Art. 17 PERSONALE
Art. 18 SICUREZZA SUL LAVORO Art. 19 SUBAPPALTO
Art. 20 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE Art. 21 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
Art. 22 COPERTURE ASSICURATIVE Art. 23 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 24 PENALITA’
Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e RECESSO Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 27 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE Art. 28 CONTROVERSIE
Art. 29 NORME DI RINVIO Art. 30 DOMICILIO
Art. 31 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto un appalto misto di concessione e fornitura come segue:
- l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde e fredde e di cibi (snack), da collocare presso edifici di proprietà/pertinenza comunale.
- l’installazione e la manutenzione dei dispenser (in comodato d’uso) nonché la fornitura di boccioni d’acqua da 18 lt.
- l’installazione e la manutenzione di colonnine erogatrici di acqua refrigerata (mediante collegamento ad impianto idrico esistente)
- fornitura di acqua minerale in singole bottiglie da 50 cl.
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.
L’appalto, di tipo misto, si basa su un accordo quadro / contratto aperto in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016.
Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per i futuri Ordinativi di fornitura di beni e servizi.
La stipula dell’accordo quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA.
La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione del Comune di Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati dei beni in oggetto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia.
L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto.
L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del materiale richiesto (tipologia-descrizione, quantitativo ecc..), l’indirizzo e la tempistica di consegna.
L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via PEC oppure e-mail, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta.
Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
Art. 2 FINALITA’
Gli spazi per l’installazione di distributori di bevande e di cibi sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio del personale dell’Amministrazione, degli Istituti Scolastici e delle rispettive utenze.
La fornitura di boccioni d’acqua, compresa la sanificazione, e la fornitura di singole bottigliette d’acqua è finalizzata ad evadere richieste di servizi specifici quali teatro comunale, consiglio comunale, ufficio tributi, biblioteca, cimitero e scuola in presenza di problematiche impianto idrico.
Art. 3 DURATA, RINNOVO E PROROGA
Durata
La durata dell’accordo quadro è di anni 4 (quattro), a decorrere dal 01.01.2021, ovvero dalla data di stipula del contratto se successiva, e fino al 31.12.2024
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Successivamente alla scadenza dell’accordo quadro non possono essere emessi contratti applicativi.
Rinnovo
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’opzione di rinnovo, quale clausola prevista ad origine dalla documentazione di gara e conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
Proroga tecnica
Il contratto può essere prorogato, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi. Resta inteso che in caso di proroga la gestione proseguirà agli stessi patti, prezzi e condizioni.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
Art. 4 CANONI E PAGAMENTI PER LA CONCESSIONE
II concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione concedente un canone annuale calcolato sul corrispettivo offerto in sede di gara per ogni tipologia di distributore.
Il concessionario si obbliga a corrispondere il canone annuo in due rate semestrali, entro 30 giorni dall’emissione delle fatture da parte del servizio contabilità fiscale ed economica dell’Ente. Sul canone di concessione dovrà essere corrisposta l’I.V.A. prevista per legge.
Il corrispettivo annuo è dovuto per la concessione degli spazi e per l’installazione dei distributori automatici di bevande e cibi ed è comprensivo del rimborso delle spese per il consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia locali e raccolta rifiuti.
L’importo del corrispettivo potrà variare per l’istallazione o la disinstallazione di distributori, come previsto dal presente capitolato. In tal caso il corrispettivo annuo offerto in sede di gara per il distributore in questione verrà calcolato sulla base degli effettivi giorni d’installazione. Nella fatturazione successiva verrà effettuato il relativo conguaglio.
Art. 5 REVISIONE CANONE CONCESSORIO - ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Il canone di concessione sarà annualmente aggiornato, decorso un anno dall’attivazione del appalto, nella misura del 100% delle variazioni in aumento accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di gennaio.
Il Concessionario gestisce direttamente il servizio di somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici, facendone proprio l’incasso.
I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di un anno dall’inizio del servizio. Decorso il primo anno detti prezzi potranno essere soggetti ad aggiornamento ISTAT. L’aggiornamento decorrerà previa autorizzazione del concedente, dal mese successivo.
Art. 6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE
Punti di erogazione e numero delle macchine distributrici di bevande ed alimenti Le sedi dove dovranno essere ubicati i distributori sono indicativamente le seguenti
Postazione | caldo grande | caldo piccola | bibite snack | cialde |
Ex Pretura | 1 | 1 | 1 | |
Municipio | 1 | 1 | 1 | |
Servizi sociali Ambit | 1 | |||
X. Xxxxxxxx | 1 | 1 | 1 | |
Anagrafe | 1 | 1 | ||
Tributi | 1 |
Biblioteca x Xxxxxxx | 1 | 1 | ||
Istruz / stamp | 1 | |||
Pol. Municip | 1 | 1 | ||
Magazz. Comunale | 1 | 1 | ||
Sc. Giacich | 1 | 1 | ||
Sc. Duca D'aosta | 1 | 1 | ||
Sc. Battisti | 1 | |||
Sc. Randaccio | 1 | 2 | ||
Sc. X.xx Xxxxxx | 0 | 0 | ||
Xxxxxx Xxxxxxx | 0 | 1 | ||
Centro Giovani | 1 | 1 | ||
Cimitero | 1 | |||
Casa Albergo | 1 | 2 | 2 | |
Totali | 3 | 17 | 16 | 4 |
Per un totale complessivo presunto di 40 distributori.
Il numero dei distributori sopra indicato è rapportato alle reali esigenze dell’Amministrazione comunale al momento della stesura del presente capitolato.
Il Comune, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero – variazioni in aumento ed in diminuzione - e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico della ditta installatrice.
Modalità e tempi d’installazione dei distributori automatici, adempimenti connessi.
La ditta concessionaria dovrà effettuare a regola d’arte, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Provveditorato, fermo restando la verifica della fattibilità tecnica.
La ditta dovrà istallare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenute inidonei allo scopo.
A carico della ditta concessionaria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori ed un’ottimale condizione igienica degli stessi.
In caso di segnalazione (a mezzo telefono, fax o mail) per guasto o per esaurimento materiali la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro il tempo offerto in gara, dalla segnalazione medesima.
Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall’avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire la macchina distributrice entro le 48 ore successive, a proprio carico e spese, con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche.
Il Concessionario s’impegna ad assicurare la regolare esecuzione del servizio dal 02/01/2021.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale vi fossero delle richieste di nuovi distributori da parte dei servizi Comunali, il Concessionario, verificata la fattibilità tecnica dell’ubicazione scelta, s’impegna ad installare il distributore entro 15 giorni dalla richiesta scritta.
Il Concessionario s’impegna ad evadere la richiesta di disinstallazione di un distributore, per sopravvenute esigenze, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l’Ente le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini in modo graduale affiancando almeno per 30 giorni l’eventuale nuova ditta subentrante, allo scopo di arrecare il minor danno possibile.
La Ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l’Amministrazione; il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.
Caratteristiche dei distributori automatici
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
a) bevande calde: caffe’, caffe’ decaffeinato, caffe’ d’orzo, te’, cappuccino, cappuccino al cioccolato, cioccolata, latte,….
b) bevande fredde in lattina o tetrapak,: acqua minerale, bibite in lattina, succhi di frutta,…
c) Prodotti da forno, freschi e snacks in monoporzioni.
Le macchine distributrici dovranno essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa in vigore antinfortunistica e di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita ai sensi del D. Lgs. n. 17/2010 la dichiarazione di conformità della macchina.
Tutti i distributori devono essere conformi alle prescrizioni vigenti e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41.
Le apparecchiature dovranno rispettare la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
In ogni caso, l’IMPRESA si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.
Le macchine distributrici del freddo devono rientrare nella classe energetica A o A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP.
L’impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.
I distributori automatici, inoltre, dovranno:
• essere marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
• essere dotati di un sistema di alimentazione dell’acqua attraverso taniche o, ove fattibile, tramite allaccio delle apparecchiature alla rete idrica;
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
• avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolciumi;
• essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
• riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza/referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
• essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni per fasce di prezzo;
• essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-resto;
• essere dotati di sistema di pagamento con monete e di "lettore" per strumenti elettronici " cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile e cc.., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
• prevedere l’uso di chiave elettronica di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall’impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell’utilizzatore;
• segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
• i distributori di bevande calde dovranno inoltre fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
Descrizione dei prodotti di consumo
I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.
Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in commercio degli stessi, all’Ufficio Provveditorato del Comune, così come ogni variazione od adeguamento.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna l'erogazione.
I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG.1229/2003 e 1830/2003) la ditta affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
L’Impresa dovrà essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 26.05.1997, n. 155.
Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
L’Amministrazione Comunale non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei confronti dei fornitori.
Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento e la data di scadenza;
La ditta s’impegna ad erogare i prodotti sotto elencati per tutta la durata contrattuale; eventuali variazioni dovranno essere concordate con l’ufficio provveditorato.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di fare effettuare, dalle autorità sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.
Caratteristiche minime dei prodotti e Listino prezzi
I prezzi dei prodotti in vendita sono quelli offerti in sede di gara e dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di un anno dall’inizio del servizio, successivamente si provvederà all’aggiornamento Istat in accordo con le parti.
I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche minime sotto indicate ovvero quelle migliorative offerte in sede di gara.
PRODOTTO | DESCRIZIONE |
CAFFE’, TE’, ORZO | Cialde preconfezionate con grammatura standard Compresa fornitura di zucchero in bustine monodose |
CAFFE’ ESPRESSO O DECAFFEINATO | In grani macinati all’istante, con percentuale di qualità arabica non inferiore all’85%.- Grammatura minima 7 gr. di caffè cad. erogazione |
LATTE | Grammatura minima 8 gr. di latte in polvere cad. erogazione |
TE’ | Almeno 14 gr. di tè in polvere cad. erogazione |
CIOCCOLATO | Almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione |
CAFFE’ D’ORZO | Almeno 3 gr. di orzo solubile |
ACQUA OLIGOMINERALE | Naturale e frizzante – in bottiglia PET da 50 cl. |
BEVANDA IN LATTINA | Lattina da 33 cl. di bevande analcoliche |
BEVANDE IN BOTTIGLIA | Bottiglie PET da 50 cl. di bevande analcoliche |
BEVANDE IN TETRAPAK | Succhi di frutta da 200 ml. Minimo 70% frutta |
SNACK dolci e salati | merendine dolci e salate, patatine, noccioline, cioccolato, crackers e prodotti similari, monoporzione. |
PANINI TRAMEZZINI | Confezionamento in atmosfera protetta, farciture varie, |
La ditta aggiudicataria dovrà produrre, in sede di offerta, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca.
I prezzi di vendita dei prodotti devono essere chiaramente esposti e devono essere uguali per tutti i distributori installati nelle varie sedi di proprietà e pertinenza comunale.
Art. 7 AMMONTARE STIMATO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D’ACQUA PER DISPENSER E BOTTIGLIE D’ACQUA MINERALE DA 50 CL.
L’importo complessivo presunto annuo dell’appalto è stato determinato sulla base del trend di consumi, come sotto riportato:
PER FORNITURE
Fornitura Bottiglie Acqua Naturale e frizz.-0,5 lt. quantitativo annuo stimato n. 1500 bottiglie Boccioni d’acqua da 18 lt. quantitativo annuo stimato n. 50 boccioni
Fornitura bicchieri in Pla o carta quantitativo annuo stimato n. 10.000 bicchieri Colonnina erogatrice acqua 1 colonnina per mesi 12
Ammontare complessivo annuo stimato euro 2.195,00 IVA X. Xxxxxxxxx complessivo stimato per 48 mesi euro 8.780,00 IVA E.
Ammontare complessivo stimato per eventuale rinnovo, pari a mesi 24, euro 4.390,00 IVA E.
CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Come da allegate tabelle è stato redatto un piano economico - finanziario di massima (Tabella 6) dal quale si desume la sostenibilità ed il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario. Dai conteggi risulta in particolare che ai sensi degli artt. 167 (metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.lgs. 50/2016 il valore della presente concessione ammonta ad € 449,016,75 (periodo complessivo 48 mesi + 24 mesi).
L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'area propria della fattispecie di contratto in questione
CANONE RICOGNITORIO
L’Ammontare complessivo annuo del canone di concessione da corrispondere all’Amministrazione è stato stimato in euro 6.325,00 IVA E., come definito nello schema di offerta economica.
Totale complessivo stimato per il periodo massimo previsto di mesi 48 + 24 mesi euro 37.950,00 IVA Il canone effettivo da corrispondere all’Amministrazione sarà quello offerto in sede di gara
Art. 8 CONSEGNA, MODALITA’ E TERMINI PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D’ACQUA PER DISPENSER, DI BOTTIGLIE DI VETRO D’ACQUA MINERALE, INSTALLAZIONE DI COLONNINA EROGRATRICE DI ACQUA REFRIGERATA
Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura consegnate presso la sede del servizio richiedente, indicata con l’ordine.
Le consegne dei boccioni d’acqua, dei bicchieri necessari al consumo e delle bottiglie d’acqua, dovranno essere effettuate entro i termini offerti in sede di gara .
Per la fornitura di acqua in bottiglia sarà previsto il servizio di ritiro e smaltimento del vetro.
Punti di erogazione e numero dei dispenser
Le sedi dove dovranno essere ubicati i dispenser e i consumi stimati, sono indicativamente i seguenti
- Ufficio Tributi 1 dispenser consumo annuo stimato n. 24 boccioni monouso in PET acqua minerale naturale da lt. 18
- Cimitero 1 dispenser consumo annuo stimato n. 26 boccioni monouso in PET acqua minerale naturale da lt.
18
- Teatro Comunale 1 dispenser consumo annuo stimato 24 boccioni monouso in PET acqua minerale naturale da lt. 18
Il Comune, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero – variazioni in aumento ed in diminuzione - e la collocazione dei dispenser: gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico della ditta installatrice.
Tipologia e manutenzione dei dispenser
Dispenser con porta bicchieri integrati, capacità dei boccioni 18 lt., in grado di erogare acqua a temperatura ambiente o refrigerata
Fornitura dei bicchieri, di tipo eco compatibile no plastica, compresa nel prezzo d’offerta Intervento di manutenzione ordinaria e sanificazione dei dispenser ogni 4 mesi.
Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41.
Assistenza tecnica e sostituzione dei dispenser in caso di guasti Ritiro dei boccioni vuoti
Punto d’installazione di una colonnina erogatrice di acqua refrigerata
- Palazzo Municipale, allacciata a rete idrica esistente
Tipologia e manutenzione della colonnina erogatrice di acqua refrigerata
Il dispenser per l’erogazione di acqua micorfiltrata – senza cloro (cosiddetta colonnina), delle dimensioni indicative L28 x P43x 123H (compresa base), in cm.
Tale dispenser dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
- Essere collegato alla rete idrica (impianto di collegamento a cura dell’Ente)
- Acqua trattata fredda e temperatura ambiente
- Gruppo di filtrazione a norma DM 25/2012
- Gruppo germicida UVc a LED (per sanificazione beccuccio erogatore)
- Dispenser porta bicchieri
- Erogatore che permette l’uso di bicchieri o borracce Intervento di manutenzione ordinaria ogni 4 mesi.
Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41.
Assistenza tecnica e sostituzione della colonnina in caso di guasti
Fornitura dei bicchieri, di tipo eco compatibile no plastica, al prezzo unitario offerto in sede di gara
Fornitura annua stimata di bottigliette d’acqua minerale
Teatro Comunale 400 bottiglie (Vetro) d’acqua minerale naturale/gassata da 50 cl. Biblioteca Comunale 250 bottiglie (Vetro) d’acqua minerale naturale/gassata da 50 cl. Consiglio Comunale 400 bottiglie (Vetro) d’acqua minerale naturale/gassata da 50 cl. Protezione Civile 450 bottiglie (PET) d’acqua minerale naturale/gassata da 50 cl.
Sia le bottiglie che i boccioni d’acqua devono riportare la data di scadenza / imbottigliamento, con scadenza non inferiore a quattro mesi dalla data di consegna.
Fornitura annua stimata di bicchieri 5.000 pezzi (PLA / Carta)
Modalità e tempi d’esecuzione della fornitura, adempimenti connessi.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a regola d’arte, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine dispenser fornite in comodato d’uso per i dispenser con boccioni ed a noleggio per le colonnine erogatrici nei punti che le verranno assegnati, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Provveditorato, fermo restando la verifica della fattibilità tecnica.
La ditta dovrà istallare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento di bottiglie e bicchieri in plastica, sostituirli qualora divenute inidonei allo scopo.
A carico della ditta aggiudicataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei dispenser ed un’ottimale condizione igienica degli stessi.
In caso di segnalazione (a mezzo telefono, fax o mail) per guasto o per esaurimento materiali la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro 24 ore lavorative (dalle ore 08:00 alle ore 14:00) dalla segnalazione medesima.
Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall’avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire la macchina distributrice entro le 48 ore successive, a proprio carico e spese, con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche.
Il Concessionario s’impegna ad assicurare la regolare esecuzione del servizio dal 02/01/2021.
Art. 9 PREZZI PER LA FORNITURA D’ACQUA IN BOCCIONI PER DISPENSER ED IN BOTTIGLIE, BICCHIERI E NOLEGGIO COLONNINA EROGATRICE D’ACQUA
I prezzi dei prodotti sono quelli offerti in sede di gara, che dovranno rimanere invariati per l’intero periodo di vigenza del contratto.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto, carico e scarico dei prodotti presso le sedi indicate, d’installazione, comodato d’uso, manutenzione, ritiro dei boccioni esausti e delle bottiglie in vetro.
Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il pagamento delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine 30 gg. Fine mese, decorrenti dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione, con ordinanza di liquidazione.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa sopra indicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante)
apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Si applica quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ nulla la cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.
In caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.
Art. 13 OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa deve svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all’art. 1, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
Domicilio del concessionario
L’impresa deve eleggere e mantenere a Monfalcone il domicilio, presso il quale l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale dell’Impresa;
Protezione dati personali
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati e gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“( General Data Protection Regulation).
Indicazione del Referente dell’Impresa
E' fatto obbligo all’impresa di nominare un “referente unico” avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione della prestazione del servizio oggetto del presente capitolato.
Si precisa che il nominativo di un referente unico può essere inteso come “unico punto di raccolta delle segnalazioni” ferma restando l’indicazione di un referente con il quale dialogare in caso di chiarimenti di ordine tecnico o commerciale.
Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al suddetto servizio, sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate.
Dovrà essere reperibile dal Comune in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
17.30 e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste. L’impresa dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.
I dati del “referente unico” dovranno essere comunicati al servizio Provveditorato, via mail a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, e dovranno contenere:
nominativo/i - recapito telefonico - recapito fax - indirizzo di posta elettronica - cellulare
Regolarità fornitura del servizio
a) Garantire la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali) da comunicarsi tempestivamente al servizio.
b) fornire, entro 30 giorni dall’installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato degli stessi distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati; tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni;
c) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
d) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
e) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, bottiglie, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
f) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
g) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Art. 14 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
1.L’Amministrazione deve:
a) comunicare all’Impresa aggiudicataria il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del servizio;
b) dare l’INFORMATIVA PRIVACY, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), come sotto riportato.
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
c) fornire l’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici / dispenser, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.
d) provvedere allo smaltimento dei rifiuti, ove non espressamente previsto il ritiro da parte dell’Impresa.
2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 15 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO –
Il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il Dirigente dell’U.O. Provveditorato.
Il Direttore dell’Esecuzione, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Aggiudicatario nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, la qualità complessiva delle forniture rese.
Art. 17 PERSONALE
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate, munito di divisa e D.P.I. previsti, nonché di tessera di riconoscimento.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”.
Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
Art. 18 SICUREZZA SUL LAVORO
1.L’Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso delle forniture e servizi accessori, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normative di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, è stato rilevato che:
- sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI. Nel citato documento è stato precisato che, rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, il costo per i rischi di interferenza è pari a zero. Si ritiene, inoltre, che eventuali costi derivanti dall’applicazione del D.lgs. 81/2008, facciano parte degli oneri generali dell’IMPRESA (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.)
2. l’Impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
3. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nel corso dell’installazione dei macchinari e in ogni altra attività inerente lo svolgimento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai
lavori che dell’utenza. e dovrà altresì adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
4. Nell’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’Impresa si obbliga, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con l’Amministrazione concedente (o dirigente delegato nella persona de Dirigente del Servizio) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
5. L’Impresa deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolge il servizio.
Art. 19 SUBAPPALTO
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, come stabilito al comma 2 del su citato Articolo. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di fornitura. L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 20 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
L’impresa dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
Art. 21 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
1. L’Impresa è responsabile dell’esatto adempimento del contratto, di conseguenza risponderà nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. La gestione delle attività oggetto del presente capitolato è effettuata dall’aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
3. L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o da proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto del contratto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all’Impresa di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L’Impresa, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo contrattuale, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
6. L’impresa risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti e/o dalle attrezzature installate per l’espletamento del servizio e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’Impresa. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’Impresa possa sollevare eccezione alcuna.
8. L’Impresa dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d’energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
E’ altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.
Art. 22 COPERTURE ASSICURATIVE
È a carico dell’Impresa ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’Amministrazione Concedente è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d’energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Parimenti l’Amministrazione Concedente declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l’esecuzione del servizio
Il concessionario deve dimostrare, all’atto della concessione, la stipulazione a propria cura e spese di un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (contro danni a cose o persone nell’esercizio dell’attività in concessione, determinati dai macchinari, dai prodotti distribuiti o dall’operato dei suoi dipendenti).
Tale polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.- per ogni sinistro.
Art. 23 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli oneri ed obblighi del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva (detta garanzia definitiva) secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n.50/2016.
La garanzia definitiva può essere presentata, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione.
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.
Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di svincolo.
Art. 24 PENALITA’
1 Il Comune si riserva la facoltà di comminare all’impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui al presente capitolato d’oneri, le penali di seguito specificate:
a) nel caso di ritardata installazione delle macchine e prestazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore o determinate da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature, verrà applicata una penale pari a € 50,00.- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di effettiva consegna il Comune avrà anche il diritto di risolvere il contratto.
b) € 30,00.- per ogni prodotto di cui sia stata verificata la difformità rispetto a quanto indicato nel presente capitolato.
c) € 30,00.- per prezzi non conformi, non espressamente autorizzati
d) da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni disservizio riscontrato, in base alla gravità dell’inadempimento, nel caso in cui dovessero emergere disservizi imputabili a responsabilità dell’Impresa (a titolo di esempio: mancato approvvigionamento protratto per oltre 24 ore, mancato rispetto della manutenzione e igienizzazione).
e) per installazione macchine non conformi all’offerta presentata verrà applicata una penale pari ad euro 200,00 per macchina, con l’obbligo di aggiornare la macchina stessa entro il termine di gg. 30 dall’accertata contestazione
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il dieci per cento del valore complessivo del contratto.
2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
5. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
6. Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999.
E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del C.C.
Art. 27 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio comprese, tutte le spese contrattuali e conseguenti.
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di gara, al fine della chiusura
della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
Art. 28 CONTROVERSIE
Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
Art. 29 NORME DI RINVIO
La fornitura, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni tecniche e generali del bando MEPA di riferimento (SERVIZI – Servizi di ristorazione – Distributori automatici).
La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Art. 30 DOMICILIO
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
Art. 31 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, del
presente capitolato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
dr. Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente con l’atto d’indizione della procedura)
Operatore Economico, legale rappresentante
(documento da firmare per accettazione digitalmente in sede di gara, con la presentazione della busta amministrativa)