dell’Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese
Regolamento d’utenza del Servizio Idrico integrato
dell’Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese
Aggiornamento ottobre 2016
INDICE
1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 6
1.1 Il regolamento 6
1.1.1 Oggetto e finalità del Regolamento 6
1.1.2 Obbligatorietà del Regolamento 6
1.2 L’Autorità d’Ambito e il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) 7
1.2.1 L’Autorità D’Ambito 7
1.2.2 Il Gestore del SII 7
2 REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 8
2.1 Definizioni 8
2.2 Oggetto della fornitura 8
2.2.1 Distribuzione di acqua potabile 8
2.2.2 Dotazione minima acquedottistica 9
2.2.3 Verifica del livello di pressione 9
2.2.4 Qualità delle acque potabili distribuite 9
2.2.5 Interruzioni e limitazioni del servizio 9
2.3 Tipologia di utenza 10
2.3.1 Uso civile domestico 10
2.3.2 Uso civile non domestico - Uso pubblico 10
2.3.3 Uso civile non domestico – Altri usi 10
2.3.4 Uso produttivo 11
2.3.5 Uso temporaneo 11
2.4 Utilizzo dell’acqua potabile 11
2.4.1 Divieti 11
2.4.2 Prelievi abusivi 12
2.4.3 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico 12
2.5 La fornitura dell’acqua potabile 12
2.5.1 Iter tecnico amministrativo per l’erogazione dell’acqua 12
2.5.2 Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione 13
2.5.3 Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione 13
2.6 Allacciamento alla rete idrica 13
2.6.1 Richiesta di allacciamento 13
2.6.2 Preventivo per i lavori di allacciamento di utenze domestiche e domanda di allacciamento 13
2.6.3 Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico 14
2.6.4 Preventivo di allacciamento di utenze non domestiche 14
2.6.5 Opere di allacciamento 14
2.7 Contratto di fornitura 15
2.7.1 Titolari del contratto di fornitura 15
2.7.2 Il contratto di fornitura 15
2.7.3 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura 15
2.7.4 Durata del contratto di fornitura 16
2.7.5 Voltura dell’utenza 16
2.7.6 Subentro nel contratto di fornitura 17
2.7.7 Riattivazione dell’utenza idrica 17
2.7.8 Recesso dal contratto di fornitura 17
2.7.9 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto 18
2.8 Il contatore 19
2.8.1 Il contatore 19
2.8.2 Posizionamento, custodia e manutenzione 19
2.8.3 Guasti agli apparecchi di misura, accessori e perdite occulte dalle derivazioni 20
2.8.4 Verifica dei contatori 21
2.8.5 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore 22
2.9 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche 22
2.9.1 Proprietà 22
2.9.2 Manutenzioni 23
3 NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI 24
3.1 Norme generali 24
3.2 Norme per gli impianti interni di distribuzione 24
3.2.1 Caratteristiche, responsabilità e collaudi 24
3.2.2 Norme per l’installazione di sistemi antiriflusso 25
3.2.3 Prescrizioni per impianti interni 26
3.2.4 Collegamenti di impianti ed apparecchi. 26
3.2.5 Modifiche agli impianti interni. 27
3.3 Impianti speciali 27
3.3.1 Derivazioni antincendio 27
3.3.2 Vigilanza 28
4 SERVIZIO ACQUE REFLUE 29
4.1 Ambito di applicazione 29
4.2 Definizioni 29
4.2.1 Classificazione e regolamentazione degli scarichi 30
4.3 Reflui provenienti da attività domestiche o assimilabili 30
4.3.1 Obbligo di allacciamento 30
4.3.2 Domanda di allacciamento 31
4.3.3 Prescrizioni per impianti interni 31
4.3.4 Scarichi sanitari 32
4.3.5 Immissioni vietate 32
4.4 Reflui provenienti da attività industriali o assimilabili; 33
4.4.1 Reflui provenienti da attività industriali 33
4.4.2 Domanda di allacciamento di insediamenti industriali 33
4.4.3 Condizioni di ammissibilità degli scarichi industriali 33
4.4.4 Assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche 34
4.4.5 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 34
4.4.6 Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali 35
4.4.7 Scarico di reflui con limiti in deroga 35
4.4.8 Scarichi non autorizzati 36
4.4.9 Attivazione dello scarico 36
4.4.10 Limiti di validità dell’autorizzazione allo scarico – Sospensione e revoca autorizzazione 36
4.4.11 Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento 37
4.4.12 Impianti di pretrattamento 38
4.4.13 Sversamenti accidentali 38
4.5 Utenze agricole 38
4.6 Scarico di acque bianche e assimilate 38
4.7 Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 38
4.8 Controlli e analisi 39
4.8.1 Qualifica del personale addetto ai controlli 39
4.8.2 I Controlli 39
4.8.3 Controlli quantitativi degli scarichi 40
4.8.4 Controlli qualitativi degli scarichi 40
4.8.5 Reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga 40
4.9 Approvvigionamento idrico da pozzo privato 40
4.10 Proprietà e manutenzione delle opere di fognatura 41
4.10.1 Competenza e Proprietà delle opere di fognatura 41
4.10.2 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese 41
4.10.3 Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d’allacciamento 42
4.10.4 Passaggio attraverso proprietà privata 42
4.10.5 Scarico tramite sistemi di pompaggio 42
4.10.6 Fognature delle strade e delle piazze private 43
4.10.7 Xxxxx xxxx, fosse settiche, xxxxxx imhoff e manufatti simili 43
4.10.8 Insediamenti temporanei 43
4.10.9 Conferimento di rifiuti liquidi al depuratore tramite autobotte 43
5 TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 45
5.1.1 Fatturazione 45
5.2 La fatturazione dei consumi di acqua potabile 45
5.2.1 Lettura del contatore 46
5.2.2 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze condominiali 47
5.2.3 Irregolare funzionamento del contatore 48
5.3 La fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione 48
5.3.1 Applicazione delle tariffe per scarichi di acque reflue di tipo domestico 48
5.3.2 Applicazione delle tariffe per scarichi di acque reflue da insediamenti industriali 48
5.4 Pagamenti 49
5.4.1 Tariffe 49
5.4.2 La fattura 49
5.4.3 Il pagamento delle fatture 49
5.4.4 Rettifiche di fatturazione 50
5.4.5 Morosità 50
5.5 Rateizzazione 50
5.5.1 Rateizzazione del pagamento delle fatture 50
6 SISTEMA SANZIONATORIO 52
6.1 Sanzioni amministrative 52
6.1.1 Principi generali 52
6.1.2 Superamento dei valori limite 52
6.1.3 Scarico senza autorizzazione 52
6.1.4 Inosservanza delle prescrizioni 52
6.1.5 Inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi 52
6.1.6 Dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi 53
6.2 Sanzioni penali 53
7 DISPOSIZIONI VARIE 53
7.1.1 Vigilanza 53
7.1.2 Infrazioni 53
7.1.3 Identificazione dei dipendenti o incaricati 53
7.1.4 Applicabilità del diritto comune 53
7.1.5 Controversie 54
7.1.6 Obbligatorietà e decorrenza 54
7.1.7 Pubblicità 54
1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il regolamento
1.1.1 Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione dei servizi di acquedotto e di fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell’A.T.O. n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, nel rispetto della vigente legislazione in materia, della regolamentazione adottata dall’Autorità per d’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, della Convenzione Istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato predisposta in conformità alla deliberazione 23.12.2015 n. 656/2015/R/Idr dell’Aeegsi.
In particolare sono oggetto del presente regolamento:
− le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
− le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell’acqua potabile;
− le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
− il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
− il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
− la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio.
Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
L’obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l’esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli Utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs 152/2006 nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e più in generale del territorio dell’ATO 1 Piemonte come previsto dalla normativa vigente in materia.
E’ esclusa dal presente regolamento la disciplina delle derivazioni da acque superficiali e sotterranee normate dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.
1.1.2 Obbligatorietà del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti finali.
Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, verrà reso disponibile sul sito internet del Gestore, con accesso diretto dalla homepage, fatto salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita qualora ne faccia richiesta.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’utente e/o mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.
L’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.
Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall’Autorità d’Ambito n.1 su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi promosso dall’Autorità medesima nonché in relazione alle direttive di volta in volta stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il sistema Idrico.
1.2 L’Autorità d’Ambito e il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII)
1.2.1 L’Autorità D’Ambito
L’Autorità d’Ambito è l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale istituita ai sensi della Legge Regionale 13/1997 e s.m.i., con la quale si stabilisce che gli EE.LL. (Province e Comuni) procedano a riorganizzare le competenze relative ai servizi inerenti la captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua potabile, oltre a quelli di fognatura e depurazione, in un unico servizio integrato e che tale riorganizzazione debba interessare, ai fini dell’omogeneità del servizio, un territorio ampio denominato Ambito Territoriale Ottimale. L’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento per l’Autorità n.1 comprende il territorio delle province di Novara (ad eccezione del Comune di Vinzaglio aderente all’X.X.X. xx0 xxx Xxxxxxxx) x xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
L’Autorità d’Ambito in particolare:
− individua il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato e procede all’affidamento del servizio stesso;
− approva il programma delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione e ne controlla la realizzazione;
− verifica la corretta erogazione del servizio;
− definisce e approva la proposta tariffa del Servizio Idrico Integrato.
1.2.2 Il Gestore del SII
“Gestore” è il soggetto organizzato che, in forza del documento convenzionale stipulato con l’Autorità d’Ambito, eroga il servizio idrico integrato ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nel rispetto delle norme e di quanto convenzionalmente stabilito con l’Autorità d’Ambito stessa, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale.
2 REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO
2.1 Definizioni
Allacciamento alla pubblica rete idrica: insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l’impianto dell’utente finale. L’allacciamento si sviluppa tra il punto individuato dal Gestore sulla rete ed il punto di consegna.
L’allacciamento idrico potabile, dalla rete stradale all’utilizzazione, si può distinguere tra:
1. derivazione acquedotto, condotta idraulica che unisce la rete stradale ai gruppi di misura o misuratore, che a sua volta si divide in:
− derivazione stradale, condotta dall’organo d’intercettazione normalmente in asse alla rete stradale sino alla fine del sedime stradale.
− derivazione interna, condotta dalla fine del sedime stradale ai gruppi di misura o misuratore, questi esclusi.
− gruppo di misura o misuratore, è generalmente ubicato al confine della proprietà privata, costituisce il punto di consegna per la fornitura di acqua potabile. Ad ogni gruppo di misura corrisponde amministrativamente un servizio che darà adito ad una bollettazione.
2. impianto interno di distribuzione, condotta idraulica ed apparecchiature che uniscono il gruppo di misura o misuratore con gli apparecchi ed i rubinetti utilizzatori.
Punto di consegna: delimitazione tra l’impianto di distribuzione dell’utente finale (le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna) e la rete di distribuzione esterna. Il punto di consegna è costituito dal contatore o misuratore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione (art. 2 c. 1, lett. b), X.Xxx.31/2001).
Contatore o misuratore: è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi erogati dal Gestore competente per territorio. Tale apparecchiatura rispetta la normativa EN14154 armonizzata con la M.I.D. (Direttiva Metrologica Europea 2004/22/CE) che sostituisce la precedente direttiva 75/33/CEE.
2.2 Oggetto della fornitura
2.2.1 Distribuzione di acqua potabile
Il presente regolamento disciplina la fornitura di acqua potabile da parte del Gestore del SII ai propri utenti finali nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate nel Regolamento stesso.
La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme del Codice Civile agli artt. 1559 e ss. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna.
L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposito contatore.
Le erogazioni possono essere ordinarie o provvisorie\temporanee e vengono accordate sotto l’osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle che, in casi particolari, possono essere fissate nel contratto di somministrazione. L’acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi.
Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o forza maggiore.
2.2.2 Dotazione minima acquedottistica
La disponibilità giornaliera di acqua, la portata minima erogata, la pressione minima e massima di esercizio garantite dal Gestore sono indicate puntualmente nella Carta del Servizio Idrico allegata.
2.2.3 Verifica del livello di pressione
L’utente può richiedere in qualsiasi momento al Gestore la verifica del livello di pressione. Tale verifica sarà effettuata entro i tempi indicati nella Carta dei Servizi, a patto che nell’arco di tempo intercorrente sia stato possibile concordare un appuntamento con l’utente.
Nel caso in cui le misure risultino corrette, all’utente saranno addebitate le spese di verifica definite nel prezziario vigente.
2.2.4 Qualità delle acque potabili distribuite
La qualità dell’acqua potabile distribuita sarà conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
Il Gestore non è perciò responsabile dell’impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua.
Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di trattamento a salvaguardia del processo produttivo.
2.2.5 Interruzioni e limitazioni del servizio
Il servizio è effettuato 24 ore su 24 con continuità, regolarità e senza interruzioni, salvo quei casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano d’Ambito.
La mancanza del servizio può essere imputabile ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati, ovvero per la garanzia della qualità e sicurezza del servizio.
Per tali motivi è istituito un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per recepire segnalazioni di guasti, con i tempi di intervento stabiliti nella Carta dei Servizi.
Il Gestore si riserva il diritto di limitare in qualunque tempo il consumo dell’acqua per ogni singolo utente, qualora lo ritenesse indispensabile, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minore disturbo all’utenza. Il Gestore si impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Nessun indennizzo sarà dovuto agli utenti per l’interruzione di distribuzione di acqua dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito, e/o nei casi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Pertanto, le utenze che per loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva, rispondente ai requisiti definiti nel presente Regolamento.
In nessuno di tali casi l’utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.
2.3 Tipologia di utenza
2.3.1 Uso civile domestico
È considerata tale, ai fini del presente regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuati all’interno di unità abitative.
Ai fini tariffari le utenze domestiche si suddividono in abitazione principale e secondaria. L’abitazione principale è quella ove ha la residenza anagrafica il titolare del contratto ovvero il fruitore della fornitura idrica.
2.3.2 Uso civile non domestico - Uso pubblico
Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.
Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento di:
− Strutture ed edifici pubblici quali sedi di enti pubblici territoriali, scuole, cimiteri, aziende sanitarie locali ed ospedaliere, stadi comunali, cimiteri, ecc..
− Fontanelle pubbliche
− Bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici
− Impianti destinati al lavaggio delle fognature
− Bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.
Presso i predetti impianti vengono installati idonei contatori, per essere assoggettati a regolare tariffa, nella misura stabilita dall’Autorità d’Ambito in sede di fissazione delle tariffe del SII.
2.3.3 Uso civile non domestico – Altri usi
Rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua nello svolgimento di attività commerciali, industriali, agricole, di allevamento bestiame, per servizio antincendio e per il riempimento di piscine, definite come segue:
Attività commerciali: è considerata fornitura ad uso commerciale l’acqua concessa ed utilizzata per attività di commercio all’ingrosso e al minuto, in pubblici esercizi ed imprese ricettive (bar, ristoranti, alberghi, campeggi ecc…), per uffici ed attività del settore terziario in generale.
Attività agricole: è considerata fornitura di uso agricolo l’acqua concessa ed utilizzata esclusivamente per insediamenti aventi carattere di coltivazione di fondi ed iscritti alla Camera di Commercio come tali.
Attività di allevamento bestiame: compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla
C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all’attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.
Piscine: private e pubbliche, a cui corrisponderà un’utenza ed un autonomo contratto di fornitura di acqua. E’ pertanto prevista l’installazione di un contatore per la misurazione della quantità di acqua erogata alla singola piscina.
I titolari di tali utenze dovranno comunicare e concordare con il Gestore le modalità di riempimento della piscina previste nel contratto di fornitura. In caso contrario saranno soggetti all'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista nel contratto stesso.
Servizio antincendio: E’ considerata fornitura ad uso antincendio l’acqua concessa ed utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi ed installato apposito contatore. Per l’uso antincendio, l’utente finale è tenuto al pagamento dei consumi registrati dal contatore.
Restano distinte, all’interno della proprietà dell’utente, le relative prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse. Le bocche antincendio possono essere situate entro aree private, entro cortili, sui muri esterni degli edifici o in località stabilite in comune accordo tra Gestore e richiedente. L’impianto deve essere realizzato secondo le prescrizioni di legge ed approvato dai VV.FF.
I titolari di tali utenze dovranno comunicare e concordare con il Gestore le modalità di riempimento della vasca previste nel contratto di fornitura. In caso contrario saranno soggetti all'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista nel contratto stesso.
L’utilizzo improprio della derivazione dà luogo all’applicazione di una penale più l’effettivo misurato dal contatore. Sarà addebitata la tariffa industriale comprensiva delle quote di fognatura e depurazione.
Le concessioni di erogazione di acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti; pertanto il Gestore può, per giustificati motivi, vietarne l’uso per altre finalità (attività agricole, commerciali, industriali, artigianali, piscine, ecc.) o comunque concederne l’utilizzo nei limiti della disponibilità della risorsa e delle possibilità tecniche di erogazione.
Per i nuovi insediamenti abitativi, al fine del contenimento dei consumi di acqua potabile, la fornitura viene effettuata per singola unità abitativa per usi civili e con contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.
2.3.4 Uso produttivo
Attività industriali: è considerata fornitura ad uso industriale l’acqua concessa ed utilizzata per attività produttive di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.
2.3.5 Uso temporaneo
Per forniture temporanee si intendono quelle relative a cantieri, impianti provvisori, fiere e manifestazioni e comunque tutte le forniture a carattere saltuario.
Le modalità e prescrizioni per forniture normali si intendono estese a quelle per forniture temporanee.
Le domande di fornitura ad uso temporaneo prevedono l’installazione di un contatore provvisorio, o in alternativa, per forniture inferiori a 7 gg, l’applicazione di un addebito forfetario, da corrispondersi in via anticipata, quantificabile in base al prezziario delle prestazioni vigente.
All’atto della stipula del contratto di fornitura provvisoria, l’utente deve versare, a copertura degli impegni assunti, oltre alle spese contrattuali, ai bolli, alle tasse e alle imposte, un deposito cauzionale infruttifero come specificato nell’allegato prezziario. Il Gestore potrà incamerare parzialmente o totalmente tali depositi, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, qualora l’utente finale sia inadempiente nei pagamenti nei confronti del Gestore. Il deposito cauzionale viene restituito all’utente alla cessazione del contratto dopo che l’utente stesso abbia liquidato ogni debito.
Sono a carico dell’utente temporaneo le spese di allacciamento. Nel caso di utenze temporanee ad uso cantiere, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici.
Con la chiusura del cantiere dovrà essere presentata domanda di recesso dal contratto di somministrazione e, nel caso in cui l’utilizzo debba continuare per altri usi, dovrà essere formulata una nuova domanda di fornitura.
2.4 Utilizzo dell’acqua potabile
2.4.1 Divieti
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata sospensione della fornitura dell’acqua, la successiva risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente ed il pagamento di una penale di cui al prezziario allegato al presente Regolamento.
E’ vietato l’uso di acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata sospensione della fornitura dell’acqua.
2.4.2 Prelievi abusivi
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dallo stesso Xxxxxxx.
L’acqua potabile è usata direttamente dall’utente finale che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente, adeguato alle diverse condizioni. La mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza al Gestore in caso di variazioni comporterà la sospensione della fornitura.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal prezziario allegato al presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente alla tariffa base per tempo vigente.
Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
2.4.3 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico
E' rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici applicando alle bocche tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi da parte di persone autorizzate.
L’accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all’applicazione della penale prevista dal prezziario allegato al presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.
2.5 La fornitura dell’acqua potabile
2.5.1 Iter tecnico amministrativo per l’erogazione dell’acqua
La fornitura dell’acqua potabile è effettuata di norma al termine della seguente procedura:
1. L’utente finale presenta al Gestore domanda di allacciamento alla rete di acquedotto;
2. Il Gestore redige un preventivo sintetico o analitico per la determinazione del contributo da versare per le opere di allacciamento (nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi) e lo sottopone all’utente;
3. All’accettazione del preventivo, l’utente paga il costo del preventivo e, di norma, salvo esigenze/casi particolari, stipula il contratto di fornitura;
4. Il Gestore realizza l’allacciamento e sigilla in posizione chiusa la valvola di intercettazione;
5. Il Gestore verifica la corrispondenza del contratto sottoscritto, applica il contatore, ne effettua la misura, appone i sigilli sulla valvola di intercettazione a monte in posizione aperta e sul contatore stesso ed eroga acqua all’utente. Il Gestore, prima di attivare l’erogazione, ha la facoltà di verificare l’impianto interno dell’utente.
2.5.2 Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione
Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, concede al richiedente la fornitura dell’acqua ed ha il diritto di richiedere il pagamento dei costi sostenuti e di eventuali altri oneri e contributi a fondo perduto per la realizzazione dell’allacciamento.
La derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore è eseguita esclusivamente dal Gestore e l’onere relativo alla costruzione dell’allacciamento e di eventuali contributi è a carico dell’utente.
2.5.3 Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione
Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità dei propri impianti e compatibilmente con il programma di interventi previsti nel Piano d’Ambito.
Il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato e/o del Gestore stesso che, in funzione del programma degli interventi vigente, potrà contribuire in misura massima pari a:
• 10 ml di tubazione ogni nucleo famigliare servito per utenze civili;
• 10 ml di tubazione ogni 5 addetti per utenze diverse dal civile.
2.6 Allacciamento alla rete idrica
2.6.1 Richiesta di allacciamento
L’utente avrà a disposizione, presso gli uffici della Società di gestione o sul portale internet della stessa e dell’Autorità d’Ambito, apposita modulistica per la presentazione della richiesta di allacciamento. La richiesta di allacciamento sarà considerata ad ogni effetto ricevibile ove presentata dal proprietario del bene immobile da servire.
La richiesta di allacciamento alla rete idrica potrà essere presentata direttamente al Gestore anche a mezzo fax o per corrispondenza, come meglio indicato nella Carta dei Servizi.
Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato dal Gestore non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 90 giorni solari.
2.6.2 Preventivo per i lavori di allacciamento di utenze domestiche e domanda di allacciamento
Il preventivo per i lavori di allacciamento di utenze domestiche viene rilasciato nei tempi previsti dalla Carta dei servizi allegata al presente documento.
Nell’accogliere la richiesta di allacciamento il Gestore, se necessario, fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.
Successivamente, nei tempi indicati il Gestore sottopone all’utente il preventivo per i lavori di allacciamento.
Per le utenze domestiche, il preventivo sarà predisposto sulla base del prezziario allegato al presente regolamento.
Sulla base del preventivo stipulato dal Gestore, l’utente sarà tenuto a sottoscrivere la domanda di allacciamento, contenente apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento che possono anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il pagamento rateale.
Inoltre, la domanda di allaccio riporta l'indicazione degli eventuali adempimenti e della documentazione che l’utente deve predisporre per dar luogo all'intervento, nonché l'indicazione del tempo massimo standard di effettuazione dei lavori di allacciamento come da Carta del Servizio.
Le domande di allacciamento, firmate dall’interessato o da un suo delegato rappresentante, dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione ed autorizzazioni, fermo restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta.
2.6.3 Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico
La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dell’amministrazione richiedente, a fronte della stipula di contratto di utenza.
I consumi di tali utenze sono misurati da contatori.
2.6.4 Preventivo di allacciamento di utenze non domestiche
In occasione della richiesta di una nuova fornitura di tipo non domestico, Il preventivo viene rilasciato nei tempi previsti dalla Carta dei servizi allegata al presente documento.
Nell’accogliere la domanda di allacciamento il Gestore, se necessario, fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.
Successivamente, nei tempi indicati il Gestore sottopone all’utente il preventivo per i lavori di allacciamento.
Il preventivo per gli allacci di utenze non domestiche sarà redatto sulla base del prezziario approvato dall'Autorità d'Ambito.
2.6.5 Opere di allacciamento
Previo pagamento da parte dell’utente del costo di allacciamento definito nel preventivo di allacciamento (o della prima rata del medesimo, nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale) il Gestore, in prima persona o per mezzo di installatori da esso autorizzati, eseguirà i nuovi allacciamenti con l’esecuzione delle seguenti opere, secondo le definizioni riportate nel paragrafo 2.1:
1 derivazione acquedotto completa di scavo e ripristino unicamente per il tratto ubicato sul sedime stradale. Tutte le demolizioni, scavi e ripristini in proprietà privata eseguite per la posa delle condotte idriche a monte del gruppo di misura sono a cura e spese dell’utente finale.
2 gruppo di misura dell’acqua potabile ubicato sul confine della proprietà. Il pozzetto, nicchia o qualsiasi alloggiamento del contatore, dimensionato secondo le specifiche del Gestore, compresi chiusure e coibentazioni sono di competenza e a carico dell’utente finale.
E’ facoltà dell’utente scegliere di eseguire gli scavi e ripristini su sedime stradale di cui al precedente punto 1, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune competente e attenendosi alle prescrizioni del Gestore con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza; nel caso in cui l’utente scegliesse di eseguire gli scavi ed i ripristini il Gestore formulerà un preventivo relativo alla sola parte idraulica mentre sarà onere dell’utente richiedere l’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico con tutti gli oneri connessi. In questo caso l’utente si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi.
Qualora l’esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi documentati dall’utente, oltre i 3 mesi dall’accettazione del preventivo, sarà facoltà del Gestore ritenere decaduta la richiesta dell’utente.
I lavori saranno effettuati entro il termine massimo stabilito dalla Carta dei Servizi.
La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna il Gestore alla fornitura, che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.
2.7 Contratto di fornitura
2.7.1 Titolari del contratto di fornitura
L’erogazione dell’acqua potabile è effettuata di regola ai proprietari degli stabili, agli Enti Pubblici e Xxxxxxx, potrà però essere concessa agli inquilini e agli affittuari previo ottenimento di una delega da parte del proprietario dell’immobile. La delega sarà rilasciata su apposito modulo predisposto dal Gestore, che prevede l’obbligo da parte del proprietario di dare tempestiva comunicazione al Gestore di eventuali variazioni dell’utilizzatore a qualunque titolo dell’immobile.
Le domande di fornitura sono firmate dall’interessato o suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di utenza è stipulato dall’Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio d’Utenza o della Società. Nel caso di edifici, non costituiti in condominio, serviti da un unico punto di consegna, il contratto di fornitura deve essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali.
2.7.2 Il contratto di fornitura
La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura. Le modalità di fornitura e le classificazioni delle utenze sono disciplinate dalla legge, dal presente Regolamento, nonché dalle condizioni fissate dai contratti di fornitura.
Non sono ammessi nuovi contratti per utenze promiscue.
Qualora all’atto della domanda di allacciamento non fosse già stato indicato l’uso della fornitura dell’acqua, tale dichiarazione dovrà essere resa al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura.
Il contratto potrà, nel caso di usi non civili, contenere l’indicazione dell’attività specifica, il grado di rischio corrispondente e identificare l’eventuale uso di sistemi di pompaggio nell’impianto interno.
Il contratto di utenza consente l’attivazione della fornitura, la stipula del contratto può essere contestuale all’allacciamento, ovvero disgiunta. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento.
Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni utenza finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare.
Le domande dovranno essere presentate al Gestore, nelle modalità previste dalla Carta del Servizio, complete della necessaria documentazione, fermo restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’utente.
L’utente si obbliga a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione relativa all’intestatario dell’utenza. In caso contrario l’utente che non ha dato disdetta risponderà in proprio dei pagamenti dei canoni per tutta la durata del contratto, così come l’utente subentrato irregolarmente nell’Utenza.
2.7.3 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Il contratto di fornitura è stipulato sotto forma di scrittura privata, firmata dall’utente finale o dal suo legale rappresentante e dal legale rappresentante del Gestore o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia d’imposta di bollo, in doppio originale di cui uno rimarrà presso il Gestore e l’altro verrà consegnato all’utente finale.
L’utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente le spese della scrittura, oltre il bollo, nella misura definita nel prezziario allegato al presente Regolamento.
E’ pure a carico esclusivo dell’utente qualsiasi spesa per l’eventuale registrazione della scrittura nonché per qualunque ulteriore imposta, tassa o contributo relativi alla scrittura.
Ogni contratto sarà registrato dal Gestore con numerazione progressiva per anno (n/anno) su idoneo supporto informatico.
Il presente regolamento verrà reso disponibile sul sito internet del Gestore, con accesso diretto dalla
homepage, fatto salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita qualora ne faccia richiesta.
All’atto della stipula del contratto di fornitura ed in caso di interruzione del servizio di domiciliazione bancaria, verrà richiesto un deposito cauzionale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell’utente. Il valore del deposito cauzionale è determinato in relazione ai criteri previsti dall’Aeegsi con deliberazione 86/2013/R/IDR come modificata dalla delibera n.643/2013/R/Idr e successivi provvedimenti.
Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 45 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.
Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all’atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato.
Il Gestore è esente da qualsiasi responsabilità in merito all’idoneità dell’impianto di distribuzione interna ai fini del rispetto del mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua fornita, delle norme di sicurezza e di quelle relative al presente Regolamento. Il Gestore ha facoltà di richiedere al proprietario una dichiarazione che attesti l’idoneità dell’impianto di distribuzione interna al mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua fornita ed al rispetto delle norme di sicurezza.
E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio allegata.
2.7.4 Durata del contratto di fornitura
I contratti di fornitura sono di norma validi per un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e sono prorogabili tacitamente di anno in anno, salvo esplicita richiesta di recesso da parte dell’utente o del Gestore. Il rinnovo s’intende effettuato in base alle norme e alle condizioni del Regolamento ed alle tariffe che saranno vigenti alla data del rinnovo stesso.
2.7.5 Voltura dell’utenza
Si ha voltura in caso di richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo senza interruzione dell'erogazione del servizio.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza, comunicando al Gestore l’autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il cedente e lettura iniziale per il nuovo utente.
L’utente che cede l’immobile ha l’obbligo di provvedere alla disdetta del contratto di fornitura.
In caso contrario lo stesso utente sarà responsabile del consumo effettuato da chi ha in uso l’immobile e di tutte le altre possibili conseguenze, fino all’effettiva disdetta e chiusura e/o rimozione del contatore.
La disdetta potrà essere effettuata anche dal proprietario dell’immobile con comunicazione scritta al Gestore, nel caso in cui il conduttore/affittuario titolare del contratto risultasse irreperibile. In tale ipotesi la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall’utente subentrante, sotto la sua esclusiva responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all’utilizzo dell’immobile entro 30 gg solari dall’effettiva titolarità.
Il nuovo proprietario o utilizzatore a qualunque titolo di un immobile, in cui è già in essere un contratto di fornitura, deve stipulare un nuovo contratto.
Tale procedura dovrà essere seguita anche in caso di fusione di società e di variazione di ragione sociale per imprese o ditte. I nuovi titolari dell’Utenza sono tenuti al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di voltura, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura di acqua potabile prevedendo l’applicazione di una penale prevista dal prezziario allegato per “usi impropri”.
La voltura dell’Utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo, dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale.
La voltura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto è riservata al coniuge, o altri eredi ed affini residenti nell’unità immobiliare in cui è legato il punto di consegna. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti, e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo, senza il pagamento di alcun diritto di voltura.
Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
2.7.6 Subentro nel contratto di fornitura
Il subentro è la richiesta di riattivazione della fornitura da parte di un nuovo utente finale, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, in seguito alla cessazione del contratto dell’utente precedente.
Il Gestore provvede alla lettura e alla chiusura del contatore ed alla fatturazione dell’acqua utilizzata dall’utente cedente.
Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
2.7.7 Riattivazione dell’utenza idrica
L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
2.7.8 Recesso dal contratto di fornitura
L’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione al Gestore, tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato Il Gestore, una volta ricevuta la disdetta, provvederà ad eseguire la lettura del contatore e la chiusura o rimozione dello stesso.
In mancanza di comunicazione, l’utente resta direttamente responsabile verso il Gestore dei corrispettivi per consumi di acqua, delle quote fisse, ecc., e di qualsiasi eventuale danno che venisse riscontrato sul contatore, sugli impianti e sugli accessori.
Il Gestore non potrà accettare la disdetta del contratto da parte del proprietario dell’immobile presso cui viene effettuata la fornitura contro la volontà dell’utente finale.
La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore sia ubicato internamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire al personale del Gestore l’accesso al contatore.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. La mancata comunicazione comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
2.7.9 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
Come disciplinato nei precedenti paragrafi, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o variazioni;
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) prelievi abusivi;
d) cessione dell’acqua a terzi;
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore;
h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell’utente di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e h).
Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R inviata all’utente, contenente la richiesta di restituzione del contatore.
Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:
a) nei giorni prefestivi o festivi;
b) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all’utente;
c) in presenza di eccezioni mosse dall’utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate;
d) per quelle utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
e) nei altri casi previsti dalla normativa/regolamentazione vigente in materia.
2.8 Il contatore
2.8.1 Il contatore
Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo dell’apparecchio di misura, o contatore, collocato presso l’utenza finale.
Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Gestore: il tipo ed il calibro di ciascuno sono stabiliti dalla Società stessa in relazione al tipo della fornitura e alla tipologia d’uso che l’utente è tenuto a denunciare all’atto della domanda.
Il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale.
I contatori saranno forniti ed installati in ogni singola unità abitativa esclusivamente dal Gestore.
Tutti i contatori sono piombati dal Gestore e provvisti di apposito sigillo di garanzia. Qualora il piombo o il sigillo risultino rimossi o manomessi, l’utente sarà soggetto a sanzione pecuniaria nella misura definita nel prezziario allegato e alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, fatte salve le conseguenze di ordine penale.
Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga necessario e comunque nel rispetto della normativa vigente relativa agli strumenti di misura.
In caso di opposizione o di ostacolo alle operazione di installazione e posa del contatore, il Gestore si riserva di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quanto le operazioni siano state eseguite e sia stata accertata la perfetta regolarità del servizio, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore.
Nel caso di variazioni di diametro o di tipo, richieste dall’utente, il Gestore si riserva di addebitare all’utente le spese relative.
2.8.2 Posizionamento, custodia e manutenzione
Il contatore deve essere posizionato ai limiti della proprietà, al confine tra suolo pubblico e privato. L’utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari
all’allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.
Nell’alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente e concordate con il Gestore stesso. L’utente inoltre ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e la nicchia dove si trovano installati i contatori d’acqua.
All’atto dell’installazione del contatore viene redatto un verbale di posa, su apposito modulo predisposto dal Gestore nel quale sono menzionati il tipo dell’apparecchio, il numero di matricola e la lettura del misuratore stesso.
Copia di tale verbale sarà consegnata all’utente, se presente al momento dell’installazione e in ogni caso, dovrà essere comunicata all’utente l’avvenuta esecuzione della prestazione.
Il Gestore provvede alla manutenzione e ordinaria sostituzione dei contatori di sua proprietà nel caso di guasto la cui causa non sia attribuibile all’utente.
L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi. In caso di comprovata denuncia presentata dall’utente per atti vandalici, il Gestore non addebita all’utente il costo della riparazione o del cambio contatore.
In particolare, l’utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell’utente.
La manomissione del contatore da parte dell’utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore possono dar luogo ad azione giudiziaria contro di esso, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura.
L’utente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Gestore, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi, di eventuali manomissioni riscontrate sul contatore.
Il Gestore ha facoltà di imporre a spese dell’utente il cambiamento della posizione del contatore qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o all’intervento, sia in ordinaria che straordinaria manutenzione.
Nel caso in cui l’immobile collegato alla rete idrica fosse interessato da interventi di manutenzione e/o ristrutturazione, è fatto obbligo all’utente di richiedere l’adeguamento dell’installazione del contatore in base alle modalità indicate nel presente paragrafo.
Per i contatori esistenti la cui installazione non è rispondente alle modalità indicate nel presente paragrafo, o in caso di non adeguamento del contatore a seguito di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione, il Gestore si riserva la facoltà di richiederne l’adeguamento a suo insindacabile giudizio; le spese conseguenti alla ricollocazione del contatore saranno a totale carico dell’utente.
2.8.3 Guasti agli apparecchi di misura, accessori e perdite occulte dalle derivazioni
Nel caso di guasti al contatore o agli impianti, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questi possa provvedere alla sostituzione.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
L’utente è responsabile di eventuali perdite di acqua dal tratto di tubazione prima del contatore all’interno della proprietà privata.
L’utente ha quindi l’obbligo di avvertire tempestivamente il Gestore qualora, per qualunque causa, si verificasse una dispersione di acqua. Nel caso di perdita occulta a valle del contatore, previa presentazione di idonea documentazione di avvenuta riparazione della stessa, all’utenza sarà fatturato un volume presunto, determinato sulla base del consumo stimato (Cs) di cui al successivo punto 5.2, ovvero, in mancanza di questo, in base al valore di riferimento della tipologia d’utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore, al quale sarà applicato il sistema tariffario vigente, oltre ad un importo relativo alla perdita, calcolato applicando la sola tariffa base acquedotto all'intero volume eccedente il consumo stimato.
Qualora l’utente ometta o ritardi di avvisare il Gestore della presenza di perdite nel tratto di derivazione prima del contatore all’interno della proprietà privata, sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali danni, anche a terzi, derivanti da tale omissione o ritardo, e sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria, come definita nell’allegato al presente regolamento. Nel caso in cui lo stesso utente causi impedimenti ai lavori di riparazione alle suddette perdite, verrà applicata dal Gestore una sanzione pecuniaria come stabilita nel prezziario allegato.
2.8.4 Verifica dei contatori
Qualora un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere la verifica del funzionamento dello stesso, con domanda scritta da presentarsi su apposito modulo disponibile attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore.
L’utente può richiedere che la verifica sia eseguita da personale del Gestore presso il proprio laboratorio, qualora attivo, o in alternativa da parte di un laboratorio esterno certificato; il costo è quello indicato dal Prezziario delle prestazioni approvato dall’Autorità d’Ambito, costo che in caso di insussistenza del danno lamentato verrà addebitato all’utente. L’utente può inoltre richiedere di presenziare all’esecuzione delle prove e indicare se intenda accettare la prova strumentale o se richieda anche la verifica meccanica.
Nel caso in cui la verifica sia effettuata dal Gestore, lo stesso si impegna a condurla entro i tempi indicati nella Carta dei Servizi allegata.
Preliminarmente alla verifica del contatore l’utente verrà contattato, secondo le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi, per l’esecuzione di un sopralluogo presso l’utenza, per eseguire le verifiche del contatore in loco volte a confermare la necessità di una verifica completa. Nel caso sussista la necessità il contatore verrà inviato, secondo le indicazioni dell’utente, al laboratorio destinato ad eseguire le prove di misura.
Qualora l’operazione sia stata condotta senza contraddittorio, il gestore è tenuto a garantire la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito, per i 90 giorni solari successivi alla data di verifica.
In fase di verifica periodica del contatore in servizio (contatori meccanici: entro 10 anni - Contatori statici e venturimetrici: entro 13 anni), prevista dalla normativa in materia di controlli metrologici (DM 155/2013 e smi), l’errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i volumi compresi tra la portata di transizione (Q2) compresa e la portata di sovraccarico (Q4) è ± 4% (quattro), per volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la portata di transizione (Q2) esclusa è ± 10% (dieci).
Diversamente, in sede di controlli casuali, gli errori massimi tollerati sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui sopra, ovvero:
(Q2 ≤ Q ≤ Q4) ± 6%
(Q1 ≤ Q < Q2) ±15%.
Se le misure del contatore risultano effettivamente errate, il Gestore provvede alla ricostruzione dei consumi sulla base del consumo stimato (Cs) di cui al successivo punto 5.2 ovvero, in base al valore di riferimento della tipologia d’utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
Qualora lo strumento non superi il controllo, oppure l’errore dello strumento risulta compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e verificazione casuale, il Gestore provvede alla sostituzione definitiva dello strumento a proprie spese.
2.8.5 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore
In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all’atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore il personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale delle operazioni compilando un apposito modulo predisposto dal Gestore. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.
L’utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. Il Gestore è tenuto ad effettuare tali rilevazioni alla presenza dell’utente, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard fissati dalla Carta del Servizio.
In caso di assenza al momento dell’effettuazione dell’operazione di sostituzione o rimozione del contatore da parte del personale del Gestore, l’utente avrà a disposizione 15 giorni di tempo, durante i quali il contatore sarà conservato presso il Gestore, per verificare i consumi riportati sul verbale.
Nei casi di sostituzione programmata il Gestore deve inviare all’utente una comunicazioni, anche tramite avviso in bolletta, precisando il periodo di sostituzione del contatore, le modalità con cui l’utente stesso verrà a sapere la data precisa di sostituzione e di come verrà ripianificato l'intervento nel caso in cui non andasse a buon fine alla data inizialmente indicata. Inoltre, in tale comunicazione deve precisare che la sostituzione del contatore o il suo spostamento per esigenze del Gestore non comporta costi a carico dell’utente.
Nei casi di sostituzione o rimozione diversa dall’operazione programmata e da quella che può avvenire a seguito di richiesta del cliente, il Gestore, oltre a redigere il verbale delle operazioni di sostituzione o rimozione, deve garantire la corretta conservazione del gruppo di misura per i 45 giorni solari successivi alla data di sostituzione o rimozione, nonché informare il cliente finale che ha la facoltà di richiedere la verifica del gruppo di misura entro 15 giorni solari dalla data di sostituzione o rimozione.
Nell’espletamento delle suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza o meno dell’utente, il Gestore è tenuto ad acquisire mediante documentazione fotografica evidenza della misura espressa dal contatore, resta sempre salva la facoltà dell’utente di richiedere la verifica del gruppo di misura.
In caso di opposizione o di ostacolo alle operazione di verifica, sostituzione, spostamento o rimozione del contatore, il Gestore si riserva di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quanto le operazioni siano state eseguite e sia stata accertata la perfetta regolarità del servizio, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore.
Qualora l’utente non ottemperasse a queste norme il Gestore potrà a suo insindacabile giudizio rescindere il contratto.
2.9 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche
2.9.1 Proprietà
Gli allacciamenti, sia per le parti di presa e sia di derivazione, anche se costruite con contributo o a totale carico degli Utenti, entrano a far parte della rete gestita dal Gestore per la parte compresa tra la rete idrica principale ed il punto di consegna.
Il punto di consegna del servizio acquedotto è sempre identificato:
− nel contatore, ove posizionato;
− in assenza di contatore, nel limite della proprietà privata del singolo utente finale.
Il contatore deve essere posizionato al limite della proprietà privata dell’utente. Qualora tale soluzione non fosse tecnicamente possibile o conveniente, l’utente proporrà al Gestore, per approvazione, le soluzioni possibili all’interno della proprietà.
Le condotte poste a valle del punto di consegna sono di proprietà dell’utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
2.9.2 Manutenzioni
I lavori di manutenzione su suolo pubblico sono a carico del Gestore.
I lavori di manutenzione all’interno di proprietà privata non aperta al pubblico sono a carico:
− dell’utente
o per la parte post punto di consegna, integralmente;
o per la parte ante punto di consegna, relativamente agli scavi ed ai ripristini
− del Gestore per la parte ante-punto di consegna relativamente ai lavori idraulici I lavori di manutenzione su suolo privato aperto al pubblico sono a carico:
− del Gestore per la parte insistente sul sedime stradale;
− dell’utente per la parte insistente all’esterno del sedime stradale
o per la parte ante-punto di consegna, relativamente agli scavi ed ai ripristini
o per la parte post-punto di consegna, integralmente La realizzazione dei lavori è a cura esclusiva:
− del Gestore
o sino al limite della proprietà privata dell’utente, integralmente
o sino al contatore, qualora questo fosse posizionato all’interno della proprietà privata del singolo utente, relativamente alla parte idraulica;
− dell’utente oltre il punto di consegna.
L’utente e/o il Proprietario hanno l’obbligo, su richiesta del Gestore, di eseguire a proprio carico tutti gli interventi necessari per l’esecuzione di riparazioni, manutenzioni e verifiche delle tubazioni nel tratto di propria competenza (individuato secondo le modalità di cui sopra).
In caso di inadempienza dell’utente e del Proprietario vale quanto previsto al punto 2.8.5 ultimo paragrafo.
Nel caso in cui la derivazione di un’utenza attraversi la proprietà privata di terzi, se questi ultimi dovessero vietare l’accesso alla loro proprietà per l’esecuzione di verifiche o lavori di riparazione e manutenzione, il Gestore richiederà al Sindaco l’emissione di un’ordinanza nei confronti degli interessati. Resta inteso che tutti i costi relativi alle verifiche, ai lavori ed al ripristino dei luoghi sono a carico dell’utente finale e/o del Proprietario servito dalla predetta derivazione.
3 NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI
3.1 Norme generali
Ogni fabbricato o gruppi di fabbricati attigui, costituenti una sola proprietà, potranno avere un’unica derivazione con uno o più gruppi di misura.
Saranno concesse due o più derivazioni per la stessa proprietà solamente in casi particolari concernenti l’ubicazione e l’ampiezza della stessa, il differente uso dell’acqua o altro.
Anche agli affittuari, che hanno ottenuto la concessione dell’acqua, può essere accordata una sola derivazione.
I richiedenti di nuovi allacciamenti, anche quando hanno ottenuto una sola derivazione, sono in ogni caso obbligati alla separazione fisica degli impianti interni, a valle del gruppo di misura, destinati ad attività commerciali o industriali (negozi, officine ed esercizi pubblici, ecc) dagli impianti destinati ad usi civili (domestici) generalmente intesi.
L’acqua fornita è erogata e misurata mediante uno o più gruppi di misura raggruppati ed installati in corrispondenza della derivazione acquedotto, nella proprietà servita, presso il confine con il sedime stradale. L’esatta collocazione sarà determinata dal Gestore, in pozzetto coperto, nicchia coperta o locale apposito, purché in luogo tecnicamente idoneo e facilmente accessibile ad insindacabile giudizio del Gestore stesso.
3.2 Norme per gli impianti interni di distribuzione
3.2.1 Caratteristiche, responsabilità e collaudi
Gli impianti interni di distribuzione dell'acqua (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autoclavi, valvole e simili) hanno inizio dopo il punto di consegna (intercettazione a valle del contatore) come specificato nel paragrafo 2.1.
Il Gestore assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna compresa tra i seguenti valori:
− Pressione minima di esercizio: pressione minima di esercizio di 0,5 kg/cm2, corrispondente ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
Eventuali deroghe ai sopraindicati valori sono ammessi solo in casi particolari e comunque dichiarati dal Gestore nel contratto di fornitura. In particolare il contratto dovrà specificare la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare; per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, la predisposizione degli impianti idonei a portare i valori di pressione in eccesso o in difetto entro i limiti utili, sono a carico dell’Utente.
− Pressione massima di esercizio: pressione massima di esercizio di 7 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale.
Il Gestore non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell’utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione nei limiti indicati. I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.
L’utente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui messa in opera è a sua totale cura e spesa e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica.
Qualora l'impianto, anche in parte, non risultasse idoneo, il Gestore potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.
3.2.2 Norme per l’installazione di sistemi antiriflusso
Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell’acqua in circolo, occorre installare a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra impianto esterno (rete e derivazione d’utenza) e impianto interno di utilizzazione (Delibera comitato dei Ministri 04/02/77 allegato 3 punto 2.4 e Decreto ministero della Sanità n. 443 dl 21/12/90 Art. 3 comma 4 e s.m.i.).
Per stabilire l’apparecchiatura più adatta a tale scopo, sono definite due categorie di utenza:
1. Categoria ad alto rischio: sono le utenze inerenti ad attività agricole, commerciali, industriali, artigianali, servizi pubblici, antincendio il cui uso è inerente alle seguenti attività:
− laboratori fotografici, autorimesse, carrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili;
− allevamenti bestiame e pollame, approvvigionamento idrico di serre e simili;
− impianti di depurazione acque, di trattamento rifiuti, laboratori chimici, dotati di impianti centrali di condizionamento d’aria o di raffreddamento funzionanti con l’acqua fornita;
− attività rientranti nelle categorie insalubri a norma di legge, che comprendano cicli di produzione e controllo che prevedono l’impiego dell’acqua potabile in trattamenti di fumi, di rifiuti solidi o liquidi, per raffreddamenti, per preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la salute;
− utenze civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili).
2. Categoria a basso rischio di contaminazione: sono le utenze domestiche o assimilabili mono uso o condominiali o quelle ad uso attività commerciali ed industriali, non elencate precedentemente, il cui ciclo produttivo non prevede alcun uso dell’acqua fornita.
A tutti i nuovi Utenti che si allacceranno alla rete idrica:
a) nel caso di utenze a basso rischio saranno installate, a cura del Gestore e con contributo a carico dell’utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, la valvola di non ritorno con, a monte, rubinetto di prova.
b) nel caso di utenze ad alto rischio le stesse utenze sono tenute ad installare a proprie spese un sistema di disconnessone idraulica capace di invertire l’inversione di flusso tra rete generale esterna e quella interna. Il disconnettere idraulico deve essere omologato alla norma UNI EN 12729:2003 e della sua installazione, certificazione e verifica periodica dovrà essere data comunicazione al Gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.
c) per utenze antincendio saranno installate valvola di non ritorno con a monte rubinetto di prova o, nel caso di utenze ad alto rischio su autonoma valutazione del Gestore, gruppo disconnettore idraulico omologato UNI 9157, completo di filtro a monte dello stesso, qualora non siano previste vasche di accumulo con funzione di disgiunzione idraulica.
Le utenze ad alto rischio già allacciate all’Acquedotto, sono tenute ad installare a proprie spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, pre-autoclave, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l’inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna. Il disconnettore idraulico deve essere omologato alla norma UNI EN 12729:2003 e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione al Gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. In caso di mancata installazione da parte dell’utente entro il termine fissato dal Gestore l’adeguamento sarà eseguito dal Gestore a spese dell’utente.
Per gli Utenti già allacciati rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (Utenti domestici in genere) l’installazione di idoneo sistema di non ritorno dell’acqua nella rete esterna, sarà effettuato da incaricati del Gestore in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzioni di contatori.
3.2.3 Prescrizioni per impianti interni
− Per impianti idrici interni nuovi o rinnovati è richiesta la separazione fisica tra le parti d’impianto destinate ai servizi domestici globalmente intese e quelle destinate ad attività commerciali - industriali (negozi, officine ed esercizi pubblici, ecc.);
− Si raccomanda l’uso nei servizi di vasi a cassetta con valvola a galleggiante piuttosto che utilizzare scarichi rapidi, che, oltre a consumi più elevati, determinano repentine variazioni di portata e pressione nelle tubazioni;
− All’utente non è consentito collegare direttamente senza l’inserzione di valvola di non ritorno le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee;
− Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.
In caso di violazione delle prescrizioni previste potranno applicarsi a discrezione del Gestore le sanzioni del prezziario allegato al presente regolamento, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto.
− Impianti di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori).
E’ sempre vietata l’aspirazione diretta dalla rete distributiva per impianti di sopraelevazione della pressione. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere eventuali deroghe a tale disposizione, sulla base delle dimensioni della rete, a tutela delle situazioni critiche. Sarà fatto obbligo al proprietario di installare uno o più serbatoi di accumulo (pre-autoclavi) in modo da rendere più uniforme e meno intensa la chiamata dell'acqua durante le ore di maggior richiesta ed evitare quindi forti depressioni nelle tubazioni di rete che danneggerebbero i servizi posti a valle. Tale serbatoio deve avere capacità almeno pari a quella dell’autoclave o almeno pari a 1/10 della portata caratteristica oraria del contatore installato, comunque mai inferiore a l. 300, avere la presa d’aria ed il troppo pieno protetti con dispositivi anti contaminazione, essere costruito in materiali conformi all’uso potabile dell’acqua contenuta ed avere la bocca di erogazione al di sopra del livello massimo di accumulo.
Nel caso di installazione condominiale con gruppi di misura per ogni singola unità abitativa, il gruppo di sollevamento può essere installato prima della batteria di contatori, nello stesso locale all’uopo predisposto che deve essere ad uso esclusivo dell’alimentazione idrica. L’autoclave deve avere valvole di intercettazione a monte e valle e deve essere munita di by pass onde consentire comunque la continuità di erogazione. I collegamenti alle apparecchiature, intercettazioni e gruppi di misura devono essere realizzati all’interno del locale interamente a vista. In tal caso le tubazioni e le apparecchiature facenti parte del gruppo di sollevamento pur a monte dei gruppi di misura, sono considerate facenti parte dell’impianto interno di distribuzione con tutte le conseguenze derivanti. La pressione massima di esercizio non dovrà superare i 6 bar.
Le installazioni per l'eventuale impianto di sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie ed opportune e di verificare gli impianti idraulici e di sopraelevazione della pressione facenti parte della distribuzione interna prima che questi siano posti in servizio e quando lo creda opportuno, al fine di accertare l'idoneità alle presenti norme.
3.2.4 Collegamenti di impianti ed apparecchi.
All’utente non è consentito collegare direttamente le condutture dell’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee come pure collegare i tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile sopra il livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E’ sempre vietata l’aspirazione diretta dalla rete distributiva per impianti di sopraelevazione della pressione. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere eventuali deroghe a tale disposizione, sulla base delle dimensioni della rete, a tutela delle situazioni critiche.
Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Gestore che può prescrivere eventuali modifiche.
Nel caso si renda indispensabile l’accumulo d’acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo.
3.2.5 Modifiche agli impianti interni.
Fermo quanto previsto dai precedenti punti, il Gestore può ordinare in un qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l’utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengano prescritti.
Da parte sua l’utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il gruppo di misura.
In caso di inadempienza il Gestore si riserva di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quanto le operazioni siano state eseguite e sia stata accertata il perfetto funzionamento dell’impianto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore.
Qualora l’utente non ottemperasse a queste norme il Gestore potrà a suo insindacabile giudizio rescindere il contratto.
3.3 Impianti speciali
3.3.1 Derivazioni antincendio
Il Gestore in seguito a richiesta può concedere a privati ed a pubbliche amministrazioni l’impianto di derivazione ad uso antincendio da collocarsi nella proprietà dei singoli richiedenti, mediante il pagamento delle annualità tariffarie previste.
I titolari di tali utenze dovranno comunicare e concordare con il Gestore le modalità di riempimento della vasca di accumulo previste nel contratto di fornitura. In caso contrario saranno soggetti all'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista nel contratto stesso.
Per i nuovi servizi antincendio, al solo fine del controllo delle perdite e/o prelievi ingiustificati, si installerà un contatore di tipo “Woltmann” con un dispositivo di non riflusso installato a valle del contatore stesso, oltre alle due valvole di intercettazione poste a monte ed a valle del gruppo.
I vecchi impianti antincendio già allacciati all’Acquedotto verranno uniformati quanto prima, a spese del Gestore, a quanto sopra scritto. L’utente è tenuto a procedere celermente, su richiesta del Gestore, alla eventuale modifica dei pozzetti ed alloggiamenti del gruppo di consegna del servizio antincendio in modo da poterlo agevolmente adeguare.
Se l’utente non permette nei fatti l’adeguamento del servizio e la possibilità da parte del Gestore di controllarne i consumi, si potrà procedere alla sospensione del servizio e disdetta del contratto con relativa segnalazione al comando VV.FF.
L’impianto interno antincendio deve essere isolato e indipendente da ogni altro.
La fornitura e messa in opera delle tubazioni di derivazione antincendio sarà eseguita secondo i criteri riportati ai precedenti e seguenti punti riguardanti gli allacciamenti idrici per usi igienici e sanitari.
Il punto di consegna può essere ubicato entro aree private, entro cortili, sulle mura esterne degli edifici od in località stabilite in comune accordo tra Gestore e richiedente.
L’utente è autorizzato all’uso dell’acqua in caso d’incendio, nel qual caso sarà tenuto a darne avviso al Gestore o per la prova semestrale degli apparecchi antincendio.
In quest’ultimo caso si fissa in 100 mc / anno il limite massimo annuo occorrente alle prove.
Nel caso di superamento di tale limite, accertata l’assenza di una perdita sull’impianto interno ed in mancanza di notifiche di interventi antincendio, previa notifica all'utenza del consumo anomalo riscontrato, si darà corso all’applicazione di una penale più l’effettivo misurato dal contatore (sarà la tariffa industriale comprensiva delle quote di fognatura e depurazione), oltre al rimborso delle spese di accertamento e dei relativi incombenti, fatta salva la facoltà di denuncia per frode all’Autorità competente.
In caso di recidività si procederà alla sospensione del servizio con segnalazione al comando VV.FF. per i provvedimenti conseguenti.
Il Gestore potrà procedere in ogni momento ad ispezioni e verifiche nei luoghi dove sono installati i punti di consegna e l’utente non potrà mai, per ragione alcuna impedire o ritardare tali visite ed ispezioni.
Gli Utenti hanno diritto di usufruire dell’acqua nei casi di incendio usando la quantità e la pressione consentita dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta dalla quale esse derivano.
Nel caso di incendio, al fine di consentire alle squadre del Vigili del Fuoco di operare allo spegnimento delle fiamme mediante acqua prelevata dagli idranti, è fatto obbligo a tutti gli Utenti della zona circostante l'evento di non usare acqua di rete e di non operare alcuna manovra sui rubinetti e sulle saracinesche dell’impianto interno.
La mancata comunicazione dell’uso delle prese antincendio e l’utilizzo improprio, non autorizzato, comporteranno il pagamento dell’acqua consumata nonché una sanzione pecuniaria (come definita nell’Allegato al presente regolamento), salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Gestore.
3.3.2 Vigilanza.
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare dai propri dipendenti o da incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata.
I suddetti, muniti di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere, previa autorizzazione rilasciata dall’utente o dal proprietario, nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi e comunque di assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore avrà il diritto di sospendere l’erogazione, previa diffida scritta, (fatti salvi i casi di urgenza per i motivi di sicurezza degli impianti e della pubblica incolumità) fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte dell’utente. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.
4 SERVIZIO ACQUE REFLUE
4.1 Ambito di applicazione
L’ambito dell’applicazione delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell’inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti nella pubblica fognatura e alle caratteristiche qualitative dei medesimi, nonché ai casi di deroga ammissibili.
4.2 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
acque bianche: le acque meteoriche, le acque superficiali, quelle provenienti da falde idriche sotterranee, da fossi irrigui, canali superficiali e superfici coltivate;
acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti, da piscine con valori di cloro attivo residuo inferiore a 0,2 mg/l, o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006 e riferiti agli scarichi in acque superficiali;
acque nere: le acque usate per le varie attività dell’uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, servizi igienici, cucine, lavanderie, ecc.);
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche; sono da considerarsi assimilabili agli scarichi di acque domestiche quelle che presentano le caratteristiche di cui all’art. 101, comma 7, del D. Lgs n. 152/06 (art.74, c.1, lettera g), X.Xxx. 152/2006) ) e di cui all’art. 2 del DPR 227/2011 s.m.i.;
acque reflue industriali: art.74, c.1, lettera h), D.Lgs. 152/2006): qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse:
⬝ dalle acque reflue domestiche;
⬝ dalle acque che presentano i requisiti per essere assimilati alle acque reflue domestiche;
⬝ dalle acque meteoriche, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento
acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale (art.74, c.1, lettera dd), X.Xxx. 152/2006);
fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (art.74, c.1, lettera ee), D.Lgs. 152/2006);
fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete per le acque bianche e nere;
utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti di acque reflue domestiche e/o industriali alla fognatura;
impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che garantisca, mediante applicazione di idonee tecnologie, il rispetto dei valori limite di emissione;
impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico dei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l’immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito condotto nel corpo idrico superficiale;
titolare dello scarico: è il soggetto autorizzato dalle autorità competenti allo scarico delle acque reflue in fognatura;
fabbricati esistenti: quelli per cui sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
fabbricati nuovi: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
pozzetto d’ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla tubazione di scarico dell’insediamento ed a valle del quale non vi siano altri allacciamenti;
pozzetto d’ispezione di processo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a valle dell’unità operativa o reparto che s’intende controllare;
pozzetto di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni delle condotte fognarie, utile per l’ordinaria manutenzione delle stesse;
pozzetto stradale d’ispezione (camera d’ispezione): manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi di manutenzione delle fogne;
punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale; identificato in un pozzetto posto al limite della proprietà privata;
stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs.152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico (art.74, c.1, lettera nn) D.Lgs.152/06);
4.2.1 Classificazione e regolamentazione degli scarichi
Ai fini del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica fognatura sono classificati nelle seguenti categorie:
▪ reflui provenienti da attività domestiche o assimilabili;
▪ reflui provenienti da attività industriali o assimilabili;
▪ scarico di acque bianche e assimilate;
▪ acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
4.3 Reflui provenienti da attività domestiche o assimilabili
4.3.1 Obbligo di allacciamento
Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell’osservanza del presente Regolamento, sono sempre ammessi.
Gli insediamenti civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in base alle norme tecniche prescritte dal Gestore.
Tutti gli scarichi civili (con l’esclusione degli scarichi vietati di cui al paragrafo 4.3.5) devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura.
A tal proposito il Gestore manda notifica di allacciamento all'utente in obbligo e lo assoggetta automaticamente alla quota di tariffa di fognatura e depurazione. Qualora non adempia all'obbligo di allacciamento il Gestore lo segnala all’Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza.
Il mancato allacciamento all’esistente fognatura comunale, per fatto ascrivibile all’utente, non dà diritto all’esenzione dal pagamento della quota di fognatura e depurazione.
Eventuali deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e dalla X.X.X. 00/00/0000 x. 0/XXX (pubblicata nel B.U. 3 giugno 1992, n. 23)
I fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria, venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno essere allacciati alla rete fognaria comunale.
Nel caso di eventuali convenzioni tra soggetti attuatori di aree di nuovo impianto ed il Comune, i soggetti dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio “parere tecnico” al Comune entro 30 gg. dalla presentazione del progetto.
Gli impianti di fognatura all’interno delle proprietà devono essere eseguiti secondo le vigenti normative di legge in materia e nel rispetto delle norme tecniche elencate nel seguito.
4.3.2 Domanda di allacciamento
La domanda di allacciamento alla fognatura dei nuovi insediamenti o di quelli in ristrutturazione, dovrà essere presentata dal proprietario dello stabile; nel caso particolare in cui l’edificio sia costituito da un Condominio, la domanda sarà presentata dall’Amministratore, liberamente scelto dai condomini quale loro rappresentante (Art. 1131 c.c.). In caso di variazione dell’Amministratore, il Gestore dovrà esserne informato per iscritto entro i 30 giorni successivi alla nomina.
Nel caso di edifici, non costituiti in condominio, serviti da un unico punto di consegna, la domanda di allacciamento dovrà essere presentata da uno dei proprietari su delega scritta degli altri proprietari.
Nel caso di domande da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante o da persona delegata.
La domanda deve essere presentata nelle modalità previste dalla Carta dei Servizi, su apposito modulo reperibile presso le sedi del Gestore oppure scaricabile dal sito internet del Gestore stesso.
4.3.3 Prescrizioni per impianti interni
L’utente, al fine di ottenere l’allacciamento in fognatura, deve predisporre il proprio impianto di scarico in modo da rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto apposito pozzetto di controllo pubblico posto al limite della proprietà (pozzetto finale o d’unione).
2. Il pozzetto di cui al punto 1 dovrà essere sifonato allo scopo di evitare il ritorno di cattivi odori provenienti dalla fognatura; in alternativa, è consentita l’installazione di un sifone ispezionabile di tipo “Firenze”.
3. Nel progetto della rete fognaria dello stabile bisogna tenere conto dell’ubicazione e, se disponibili, degli imbocchi predisposti nella fognatura comunale; le informazioni relative saranno fornite dal Gestore ogni qualvolta sia richiesto.
4. Non è consentita nessuna immissione nella rete interna dello stabile che risulti ad una quota inferiore all’estradosso della fognatura comunale. In casi particolari possono essere concesse deroghe alle seguenti condizioni:
− che siano adottati provvedimenti atti ad evitare rigurgiti ed a garantire continuità e regolarità di scarico;
− che il proprietario dello stabile rilasci dichiarazione scritta con la quale esenti il Gestore da ogni responsabilità per danni che, nonostante le precauzioni prese, possano derivare allo stabile od a terzi per rigurgiti od altro.
5. Per i nuovi edifici e per quelli con ristrutturazione degli scarichi, gli impianti di raccolta delle acque bianche (meteoriche) e delle acque nere devono essere sempre divisi sino al limite di proprietà. Qualora la rete fognaria comunale sulla quale è previsto l’allacciamento sia di tipo “misto”, le linee interne saranno riunite in un pozzetto d’unione dal quale partirà un'unica tubazione di allacciamento.
In qualsiasi caso dovrà esserci la possibilità di sdoppiare gli allacciamenti nel momento in cui sia disponibile una fognatura comunale di tipo “separato”.
6. Il Gestore qualora lo reputi necessario, può richiedere i calcoli idraulici effettuati per il dimensionamento delle condotte degli impianti fognari interni.
7. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche sugli impianti.
8. Dove esiste fognatura mista e dove risulta tecnicamente possibile, ad esclusione dei centri storici, è fatto obbligo prevedere pozzi perdenti dove vengano convogliate le acque meteoriche delle gronde.
9. Nelle aree di rispetto circostanti le opere di captazione (pozzi, sorgenti, prese superficiali) di acque destinate al consumo umano, inserite nello strumento urbanistico vigente, valgono le disposizioni previste dall’art.6 del Regolamento Regionale n.15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.
Nel caso in cui il Gestore rilevi allacciamenti fognari esistenti aventi carenze tali da non permettere il regolare deflusso dei reflui in fognatura, provvede a darne comunicazione al titolare dell’autorizzazione all’allacciamento affinché si provveda ad eseguire quanto necessario per la regolarizzazione dell’allacciamento.
4.3.4 Scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalità definite in apposite prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico integrato. (art.18 L.R. 13/1990).
4.3.5 Immissioni vietate
Non è consentito immettere in pubblica fognatura sostanze che possano, in qualsiasi modo, danneggiare i manufatti, provocare ostruzioni dei condotti, arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle reti fognarie ed al processo depurativo dell’impianto centralizzato o che siano pericolose per il personale preposto.
In particolare è vietato scaricare in pubblica fognatura:
− qualsiasi liquido di natura combustibile, infiammabile ed esplosiva;
− qualsiasi liquido contenente sostanze tossiche non compatibili con i sistemi di trattamento presenti;
− sostanze solide vischiose o materiali grossolani che possano provocare ostruzioni nelle canalizzazioni fognarie o nelle apparecchiature costituenti l’impianto di depurazione;
− sostanze in grado di solidificare o diventare viscose a temperatura tra 0° e 30°C;
− acque derivanti da fossi irrigui, canali superficiali e superfici coltivate;
− effluenti aeriformi provenienti da lavorazioni.
− rifiuti solidi urbani, anche se trattati mediante l’installazione di apparecchi dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili;
− qualsiasi tipo di rifiuto liquido o solido generato da attività domestiche o commerciali o di produzioni di beni.
Restano comunque valide le limitazioni allo scarico disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006.
La violazione di tale prescrizione comporterà la chiusura dello scarico e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Gestore, nonché la denuncia alla Pubblica Autorità nei casi previsti dalla legge.
4.4 Reflui provenienti da attività industriali o assimilabili;
4.4.1 Reflui provenienti da attività industriali
Si definiscono attività classificate industriali quelle che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Le attività non rientranti in tale classificazione, qualora sussistano particolari condizioni dipendenti dalla qualità o dalla quantità delle acque scaricate, o dalla tipologia di lavorazioni effettuate, potranno essere classificate, a insindacabile giudizio del Gestore, “insediamenti industriali” e assoggettate alla normativa prevista nella presente sezione.
4.4.2 Domanda di allacciamento di insediamenti industriali
Gli stabilimenti industriali, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura e che non provvedono autonomamente ad effettuare lo scarico dei reflui in acque superficiali, si allacciano alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
Analogamente agli insediamenti civili, le domande devono essere presentate dai proprietari degli immobili o nel caso di società dal Titolare, dal legale rappresentante o da chiunque munito di opportuna delega.
L’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento non implica l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4.4.3 Condizioni di ammissibilità degli scarichi industriali
Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione e che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo scarico da parte dell’autorità competente.
Detti scarichi sono assoggettati al rispetto dei limiti imposti dal Gestore e devono comunque rispettare la Tab. 3 dell’allegato 5 del X.X.xx n. 152/2006.
I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo o bianche ed assimilate.
Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, purché convogliate con collettori distinti da quelli dell’attività industriale, sono sempre ammesse alla fognatura.
Nel caso di insediamenti diversi dalla civile abitazione che ricadono in aree di salvaguardia di opere di captazione (pozzi, sorgenti, prese superficiali) in cui lo scarico per quantità o qualità può dare origine a problematiche alla rete fognaria esistente e che vengono inviate dai Comuni per il parere di competenza Arpa e Autorità d'Ambito, quest’ultima potrà richiedere parere allo stesso Gestore. In particolare tale parere, nel rispetto del Regolamento vigente, sarà vincolante per quanto riguarda i volumi scaricati sia di acque meteoriche che nere nelle condotte fognarie esistenti o nuove realizzate secondo i dettami del Regolamento Regionale n.15/R art. 6 comma 3.
4.4.4 Assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, aventi come recapito la fognatura, sono ammessi nel rispetto delle condizioni di assimilabilità definite nel Dlgs 152/06 s.m.i. e del DPR 227/2011 s.m.i..
Allo scopo, qualsiasi insediamento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali deve presentare apposita autocertificazione, con le modalità definite Gestore.
4.4.5 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Le domande di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali devono essere presentate dal Titolare o Legale Rappresentante dell'insediamento produttivo nel quale sono effettuate le lavorazioni che danno origine agli scarichi di acque tecnologiche.
Per gli insediamenti nuovi ed esistenti, la domanda di autorizzazione allo scarico, ricompresa nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi della normativa vigente in materia – DPR n.59/2013 e smi, deve essere presentata unicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio dal Titolare o Legale Rappresentante dell'insediamento produttivo nel quale sono effettuate le lavorazioni che danno origine agli scarichi di acque tecnologiche, prima dell’attivazione dello scarico stesso.
I titolari degli scarichi derivanti da insediamenti industriali devono presentare la domanda di autorizzazione completa degli elaborati tecnici richiesti; Il Gestore del servizio di depurazione potrà richiedere, tramite il SUAP, eventuali integrazioni alla documentazione presentata ove lo ritenga opportuno.
L’Autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale misuratore allo scarico, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché nei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limiti di emissione e da quanto richiesto dal Gestore del servizio di depurazione.
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda di autorizzazione allo scarico deve altresì indicare:
− La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
− Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. Il Gestore dell’impianto di depurazione addebita al richiedente, preliminarmente all’istruttoria ed in via provvisoria, un contributo, come definito nel prezziario allegato, che costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Completata l’istruttoria, lo stesso provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base del tariffario allegato al presente regolamento.
4.4.6 Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali (ivi comprese le acque di dilavamento e le acque di lavaggio nei casi consentiti) aventi come recapito la fognatura, sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti nell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006 e devono essere esplicitamente autorizzati ai sensi della legge stessa per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico si intende attribuita al titolare dell’attività da cui origina lo scarico (art. 124 c.2 D.Lgs. 152/06)
In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
La validità della citata autorizzazione è condizionata al rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni tecniche indicate in fase di rilascio del documento autorizzativo.
L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio; almeno sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto a cura del titolare il rinnovo, presentando la relativa documentazione. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione
Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto.
Qualora nel corso dell’esercizio intervengano modificazioni di dati amministrativi in difformità a quanto indicato nella domanda di autorizzazione (denominazione dell’attività produttiva, ragione sociale, ecc..), il titolare dello scarico autorizzato ha l’obbligo di segnalare tali modificazioni al Gestore competente, entro 30 giorni dalla loro variazione, al fine di consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata.
L’attivazione o riattivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell’autorizzazione.
Nel caso in cui nell’area dell’attività produttiva vi sia uno o più locali adibiti ad abitazione, lo scarico di origine domestica di detti locali dovrà essere separato dall’attività produttiva e dovrà essere allacciato alla fognatura secondo le norme del presente Regolamento.
Se lo scarico di origine domestica dell’unità abitativa e quello derivante da attività produttiva non sono separati, lo scarico sarà considerato un unico scarico di tipo produttivo industriale.
4.4.7 Scarico di reflui con limiti in deroga
Il Gestore, compatibilmente alla funzionalità delle fognature e dell’impianto di depurazione terminale e sulla scorta di adeguata motivazione, potrà concedere, agli insediamenti industriali richiedenti, una deroga ai limiti di scarico imposti dalle vigenti leggi.
La regolamentazione ed i corrispettivi relativi alla presenza di parametri in deroga saranno determinati con apposita convenzione tra il titolare dello scarico ed il Gestore.
Le tariffe saranno stabilite sulla base della quantità e qualità dello scarico.
In ogni caso, per specifiche necessità legate all’effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il Gestore potrà sospendere la deroga e chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando
con il titolare dell’insediamento un congruo termine per il rientro nei limiti di scarico imposti dalle vigenti leggi o entro termini più restrittivi.
4.4.8 Scarichi non autorizzati
Qualsiasi scarico non autorizzato o non autocertificato come assimilato alle acque reflue domestiche di cui al punto 4.4.4 è considerato abusivo ed il Gestore procederà alle denunce alle Autorità competenti ed alla chiusura immediata dello scarico senza pregiudizio delle relative sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/2006.
La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione, in difetto della quale viene mantenuta la chiusura dello scarico e dei relativi manufatti; ogni onere e spesa per gli interventi di cui al comma precedente, resta a carico dell’inadempiente.
4.4.9 Attivazione dello scarico
Ogni scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell’autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni.
L’attivazione dello scarico degli insediamenti industriali è condizionato alle prescrizioni tecniche riportate sull’autorizzazione allo scarico.
Il contratto di utenza stipulato tra Gestore e utente titolare di scarico industriale dovrà prevedere la stipula di una fideiussione escutibile a prima richiesta o un deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle somme dovute.
4.4.10 Limiti di validità dell’autorizzazione allo scarico – Sospensione e revoca autorizzazione
Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti, il Gestore applicherà il ricalcolo della tariffa in funzione dei parametri riscontrati oltre ad eventuali penalità previste nel contratto. Salva ogni riserva di esperire ogni altra azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in vigore, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’Autorità competente procederà, secondo la gravità dell’infrazione (art.130, D.Lgs.152/06):
x. Xxxx diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b. Alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l’ambiente e per il buon funzionamento dell’impianto di depurazione;
c. Alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Il Gestore potrà procedere a sospendere l’autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:
1. superamento dei limiti di scarico non derogabili, non dovuti a cause accidentali, non prevedibili o evitabili e comunque eliminabili entro 48 ore dall’evento, e gli stessi non siano di grave nocumento per gli impianti e per l’ambiente;
2. qualora gli interventi necessari per rientrare nei limiti richiedano un tempo superiore e gli scarichi superino i limiti derogabili e siano di grave nocumento per gli impianti di fognatura e di depurazione, e per l’ambiente;
3. superamento ripetuto dei limiti di scarico che rientrino nei limiti derogabili, dovuto a comportamento non doloso.
Nel caso di sospensione del servizio, lo stesso sarà riattivato non appena l’utente avrà eliminato tutti i vizi che comportavano tale superamento.
Nei casi previsti ai punti 1 e 2, prima che l’utente possa riprendere a scaricare si dovrà procedere a verifica da parte del Gestore con controlli che, in base alla gravità, potranno essere ripetuti con cadenza settimanale. I suddetti controlli saranno a carico dell’utente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Nel caso previsto al punto 3, l’utente potrà ottenere l’autorizzazione allo scarico se provvederà a modificare la propria autorizzazione e relativo contratto per scarico di reflui con limiti in deroga disciplinata al paragrafo
4.4.6 del presente Regolamento.
L’autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora vengano accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ed in particolare nei seguenti casi:
1. ripetuto superamento dei limiti di scarico in fognatura;
2. superamento dei limiti che possono pregiudicare la capacità di trattamento del sistema depurativo anche a seguito di comportamento doloso;
3. mancata osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
4. modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, non comunicate al Gestore.
In tutti i casi previsti dal presente articolo il Gestore applicherà inoltre le sanzioni e le penali stabilite dal Regolamento.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico si intende attribuita al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.
In caso di revoca o decadenza della titolarità dell’autorizzazione a norma dei commi precedenti, l’impresa che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.
Qualora si ravvisino situazioni di pericolo o danno, con la revoca dell’autorizzazione potrà essere disposta ed attuata anche la chiusura dello scarico.
4.4.11 Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento
Tutti gli scarichi allacciati alla fognatura devono essere dotati di tubazioni esclusivamente destinate allo scopo e di idonei pozzetti per ispezioni e/o prelievi delle acque di scarico, secondo le norme tecniche elencate nel seguito e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
Gli allacciamenti fognari provenienti da insediamenti industriali sono soggetti a quanto indicato per gli insediamenti domestici ed inoltre devono rispettare le seguenti prescrizioni:
1. In qualsiasi caso, come previsto dalle normative vigenti, l’insediamento dovrà essere dotato al limite di proprietà di un pozzetto d’ispezione terminale ove poter accedere per il prelievo di campioni di liquame da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) sempre e comunque accessibile a tutti gli organi di controllo.
2. Gli insediamenti industriali che dispongono al proprio interno di alloggi ad uso abitativo (es. casa custode) devono avere un punto di scarico delle acque nere distinto da quello dell’attività.
3. Per i nuovi insediamenti e per quelli con ristrutturazione degli scarichi, gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione (es. servizi igienici) devono avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella dell’attività.
Per gli insediamenti esistenti, in cui la trasformazione degli impianti di scarico non sia compatibile con la coesistenza di altri insediamenti (es. condominio), occorre avere la possibilità di campionare le acque di scarico dell’attività prima che si miscelino con reflui di altra natura (ad es. provenienti da servizi igienici).
4. Eventuali disposizioni particolari verranno imposte dal Gestore in base alla tipologia dell’attività richiedente.
5. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche sugli impianti.
4.4.12 Impianti di pretrattamento
Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti industriali sono raggiunte anche mediante l’installazione di opportuni impianti di trattamento.
Di questi, resta esclusivo responsabile l’utente, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto delle normative vigenti. L’utente dovrà trasmettere annualmente la documentazione dello smaltimento del rifiuto, qualora richiesto dal Gestore.
Detti impianti devono risultare conformi alle documentazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica, l’utente è tenuto a fornire preventivamente le relative documentazioni integrative al Gestore.
Nell’eventualità di disservizi dell’impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l’impresa deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.
Il Gestore ha la facoltà di accedere all’area dell’impianto e all’impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche con le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
4.4.13 Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine dell’adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente accorso.
I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente dal Gestore.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla Provincia ed alla struttura provinciale ARPA competenti per territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
4.5 Utenze agricole
Alle utenze agricole, così come specificato nel presente regolamento, non viene applicato il canone di fognatura e depurazione, per quanto riguarda l’attività agronomica.
Qualora l’azienda agricola sia dotata di servizi igienici è tenuta a stipulare il contratto anche ad uso domestico.
4.6 Scarico di acque bianche e assimilate
Le acque bianche e assimilate, qualora non vi siano le condotte delle acque bianche, devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in recapito diverso dalla fognatura mista.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli insediamenti civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Gestore.
4.7 Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
Sono soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n.1/R., recante la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, le acque
di prima pioggia e di lavaggio qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
a) Le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59;
b) Le attività di distribuzione del carburante;
c) Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
d) I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
e) I depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
f) Le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali.
L’immissione nella pubblica rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio da parte dei soggetti indicati nel capoverso precedente è soggetta all’adozione ed al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni dell’Allegato A del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n.1/R. ed approvati, con le prescrizioni del caso, dall’Autorità competente al controllo degli scarichi.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l’inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall’autorità competente è perseguibile penalmente ai sensi dell’art.137, c.9 D.Lgs.152/06.
L’immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall’Autorità d’Ambito sulla base della valutazione delle altezze di pioggia nel territorio di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.
4.8 Controlli e analisi
4.8.1 Qualifica del personale addetto ai controlli
Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore, il Gestore ha la facoltà di richiedere che agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D.Lgs. 152/06 venga riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 101, 128 e 129 del D.Lgs. 152/06.
4.8.2 I Controlli
Il Gestore effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Per gli scarichi in fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla convenzione di gestione. (art. 128 D.Lgs. 152/06)
Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. (art.129 D.Lgs.152/06)
4.8.3 Controlli quantitativi degli scarichi
Il Gestore si riserva la facoltà di far installare a cura e spese dell’utente uno strumento di misura e registrazione delle portate, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell’utente; in tal caso il volume scaricato verrà considerato pari a quello indicato dall’apparecchio.
L’utente ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.
In caso di mancata segnalazione, accertata dal Gestore, all’utente verrà addebitata una quantità di liquame scaricato pari alla totalità dell’approvvigionamento idrico a decorrere dall’ultima lettura effettuata o in alternativa verrà applicata una sanzione amministrativa valutata in base alle portate scaricate dall’attività nei periodo precedenti.
4.8.4 Controlli qualitativi degli scarichi
Il Gestore ha inoltre la facoltà di imporre l’installazione di apparecchiature e strumenti di misura, campionamento, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spesa a carico dell’utente.
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di cui sopra sono definite dal Gestore.
Il Gestore esegue il controllo dello scarico dell’insediamento a sua discrezione, prelevando un “campione istantaneo” o un “campione medio composito” tale da poter verificare la qualità dei reflui immessi in fognatura; tali campionamenti potranno essere effettuati manualmente o tramite campionatore automatico. Sul verbale di campionamento verrà riportata l’ora e il giorno di inizio dell’analisi in modo da consentire al titolare dello scarico di presenziare all’apertura del campione ed agli accertamenti successivi. Nel caso di scarichi eccedenti i limiti imposti in fase di autorizzazione allo scarico, il Gestore diffiderà l’utente a provvedere agli interventi necessari per il rientro nei limiti.
Il controllo per verificare il rientro nei limiti sarà a carico dell’utente. Nel caso di superamento dei limiti si procederà a norma del paragrafo 6.1.2. Inoltre saranno applicate le penali previste dal regolamento e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Tutti i valori riscontrati saranno utilizzati dal Gestore per il calcolo dalla tariffa.
L’utente potrà richiedere la trasformazione del contratto esistente con quello in deroga, ove applicabile.
4.8.5 Reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga
Appartengono a questa categoria gli scarichi provenienti da attività industriali o produttive alle quali vengono concessi limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in fognatura, ovvero con limiti in deroga alla Tab. 3 (riferita agli scarichi in fognatura) e nel rispetto della Tab. 3/A dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006.
Il Gestore provvede alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità e quantità degli scarichi e la conformità al contratto convenzionato previsto. A tal fine saranno effettuati almeno 2 controlli annuali da parte del Gestore a carico dell’utente. Nel caso di superamento dei limiti si procederà a norma del paragrafo 6.1.2 ed all’applicazione delle penali e sanzioni previste dal regolamento.
4.9 Approvvigionamento idrico da pozzo privato
Tutti gli insediamenti che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico e che originano uno scarico in fognatura, devono specificarlo nelle domande di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico in fognatura.
Il rilevamento dei consumi avverrà mediante contatori sulla fonte di approvvigionamento idrico. Il Gestore può sempre accedere all’insediamento per le opportune verifiche. I contatori dovranno essere installati a cura e spese dell’utente su indicazioni espresse del Gestore. L’Utente finale sarà responsabile del loro regolare funzionamento.
L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura potrà prevedere l’obbligo in capo all’utente di autolettura mensile del contatore del pozzo privato.
Il Gestore si riserva la facoltà di far installare a cura e spese dell’utente dei contatori anche sugli scarichi in fognatura.
4.10 Proprietà e manutenzione delle opere di fognatura
4.10.1 Competenza e Proprietà delle opere di fognatura
La costruzione e l’esercizio delle opere fognarie, comprese le condotte di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta ed esclusiva competenza del Gestore.
Entrano a far parte della rete gestita dal Gestore tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di allacciamento e dei punti di consegna sia privati che pubblici eseguiti dallo stesso dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento è eseguita dal Gestore secondo i criteri di cui alle precedenti sezioni 2.9.1 e 2.9.2.
La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.
Il Gestore potrà prescrivere all’utente l’esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente, con l’indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d’ufficio, ponendo a carico dell’utente inadempiente i relativi costi
Gli allacciamenti già esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, asserviti agli scarichi degli stabili che si estendono in sede stradale comunale fino al punto di allacciamento alla pubblica fognatura compreso il pozzetto di allacciamento risultano di proprietà dell’utente che pertanto se ne accolla l’onere della manutenzione, sia su suolo pubblico che privato. Qualora l’utente intenda cedere la proprietà dell’allacciamento al Gestore, questo si prenderà carico dell’opera solo a seguito del versamento di un contributo per l’eventuale sua messa in sicurezza ovvero per il completo rifacimento dell’allacciamento secondo le norme tecniche stabilite dal Gestore stesso.
4.10.2 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, l’esecuzione di ogni nuovo allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene eseguito dal Gestore in base alle norme tecniche per gli allacciamenti alla fognatura definite nel presente Regolamento.
Per ogni nuovo allacciamento alla Rete Fognaria dovrà essere versato un contributo determinato sulla base del listino prezzi allegato al presente regolamento.
E’ facoltà dell’utente scegliere di eseguire gli scavi e ripristini su sedime stradale previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del comune e attenendosi alle prescrizioni del Gestore con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza; nel caso in cui l’utente scegliesse di eseguire gli scavi, il Gestore formulerà un preventivo relativo alla sola parte idraulica mentre sarà onere dell’utente richiedere l’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico con tutti gli oneri connessi. In questo caso l’utente si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi.
In ogni caso l’utente dovrà presentare richiesta di intervento al Gestore, che entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi, redigerà il preventivo, che dovrà essere formalmente accettato dall’utente per dare avvio alle procedure di realizzazione dell’opera.
Gli allacciamenti eseguiti dalla condotta stradale al punto di consegna, che rimane definito nel pozzetto di allacciamento al limite della proprietà privata, entrano in ogni caso a far parte della rete gestita dal Gestore.
Sono esclusi in ogni caso i nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura delle caditoie stradali, la cui realizzazione e manutenzione sono a cura ed a carico dei Comuni competenti, l’immissione (foratura delle condotte) dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Gestore e nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore stesso.
In ogni caso le opere idrauliche sono di esclusiva competenze del Gestore.
4.10.3 Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d’allacciamento
I manufatti d’allacciamento realizzati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, ubicati in suolo pubblico e facenti parte della rete gestita dal Gestore, sono sottoposti a manutenzione ordinaria (inclusi gli interventi di pulizia) e straordinaria da parte del Gestore, con spese a carico di quest’ultimo.
Gli interventi di manutenzione degli allacciamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che non rientrano nella rete gestita dal Gestore, saranno a carico dell’utente, che dovrà comunque ed in ogni caso informare tempestivamente e in via preventiva il Gestore riguardo la sopravvenuta necessità di dover dar corso agli stessi; il Gestore proporrà all’utente il completo rifacimento dell’allacciamento dietro il versamento di un contributo determinato con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo, in seguito al quale l’allacciamento in questione potrà passare in capo al Gestore.
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata oltre il punto di consegna, rimangono comunque a carico degli Utenti che debbono provvedervi a propria cura e spesa.
Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da un uso difforme alle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo pubblico e privato.
Pertanto, ogni e qualsiasi intervento di manutenzione pulizia e riparazione, anche su condotte gestite dal Gestore, che dovesse essere causato da un uso difforme alle norme del presente regolamento o delle vigenti leggi e normative da parte dell’utente, verrà addebitato all’ utente.
E’ facoltà del Gestore fare segnalazione al Comune per l’emissione di un’opportuna ordinanza nei confronti degli utenti per l’esecuzione di eventuali lavori di manutenzione, pulizia e riparazione che si reputino necessari per il ripristino della normale funzionalità dello scarico con l’indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvede d’ufficio, ponendo a carico dell’utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 25%.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su tratti di condotta pubblica che ne prevedano il completo rifacimento, il Gestore provvederà, se lo riterrà opportuno, al rifacimento degli eventuali allacciamenti esistenti con versamento da parte dell’utente di un contributo ed il contestuale passaggio della gestione del manufatto in capo al Gestore.
4.10.4 Passaggio attraverso proprietà privata
Nel caso in cui l'obbligo di allacciamento alla fognatura comporti per il soggetto interessato il passaggio delle condutture di collegamento alla rete fognaria pubblica attraverso fondi di altrui proprietà, si ritiene, in caso di mancato assenso del fondo servente, che sussistano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva ai sensi degli artt. art. 1043 e 1037 cod. civ. (Suprema Xxxxx xx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx XX - Xxxxxxxx 0 ottobre 2013, n. 22990)
4.10.5 Scarico tramite sistemi di pompaggio
Quando le acque di scarico non possono confluire in fognatura per caduta naturale devono essere sollevate mediante pompe (D.P.C.M. 4.3.1996 – Supp. Ord. Alla G.U. 14.3.1996, n. 62), la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno (sistemi di non ritorno) anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente.
L’impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
L’immissione dei liquami a mezzo di pompaggio deve avvenire nella fognatura per caduta libera per evitare la messa in pressione della condotta principale (utilizzo di pozzetti di decompressione).
Nel caso di allacciamenti esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, realizzati in maniera difforme alle norme del presente Regolamento e delle norme tecniche del Gestore, il proprietario dell’utenza allacciata alla fognatura è tenuto ad eseguire le modifiche del caso.
In ogni caso gli oneri derivanti dall’installazione e dalla gestione dell’impianto di sollevamento saranno a carico dell’utente.
4.10.6 Fognature delle strade e delle piazze private
Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell’ambito delle zone servite dalla fognatura.
I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.
Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l’approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare; per le acque bianche il lottizzatore dovrà ottenere l’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente preposto alla tutela del corpo ricettore.
4.10.7 Xxxxx xxxx, fosse settiche, xxxxxx imhoff e manufatti simili
Quando l’utenza (nuova costruzione o ristrutturazione) viene allacciata alla fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l’uso di xxxxx xxxx, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
I titolari degli scarichi esistenti già dotati dei sistemi di trattamento di cui sopra, che sono allacciati alla fognatura recapitante all’impianto di depurazione finale, devono by-passare e mettere fuori uso i manufatti previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
La modifica dell’allaccio, che non comporti interventi in suolo pubblico, deve essere comunque comunicata preventivamente al Gestore.
Il Gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui al primo capoverso del presente paragrafo.
4.10.8 Insediamenti temporanei
Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni o allestimenti per lo svolgimento temporaneo di manifestazioni, fiere, ecc., devono essere autorizzati e muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che nel primo caso può coincidere con l’allacciamento definitivo alla fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
Deve essere inoltre presentata domanda di allacciamento provvisorio alla fognatura, nel caso vengano installati impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio (wel-point o cantieri similari).
Per tali insediamenti sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione.
4.10.9 Conferimento di rifiuti liquidi al depuratore tramite autobotte
Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso l’impianto di depurazione, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine “domestica”, condotti, pozzetti e caditoie stradali delle pubbliche reti fognarie.
Oltre ai rifiuti liquidi e materiali di cui al precedente capoverso, possono essere conferiti altri rifiuti liquidi soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, autorizzati preventivamente da parte della Provincia.
Le autorizzazioni e le modalità e per il conferimento dei rifiuti liquidi sono disciplinate dal Gestore con la stipula di un’apposita convenzione con gli Utenti che ne faranno richiesta.
5 Tariffe e modalità di pagamento
5.1.1 Fatturazione
La frequenza delle fatture è differenziata in funzione dei consumi medi annui, come segue:
a) 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione è determinata in base alla media aritmetica dei consumi medi annui (Ca) relativi alle ultime tre annualità.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del consumo medio annuo (Ca) procede alla revisione della periodicità di fatturazione.
Alla fine di ciascun periodo l’utente s’impegna a pagare quanto fatturato dal Gestore, in relazione all’articolazione tariffaria vigente secondo il criterio dei consumi pro-die, in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa, dei canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dalla tariffazione del servizio idrico integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.
5.2 La fatturazione dei consumi di acqua potabile
Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell’utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato (Cs) a partire dal consumo medio annuo (Ca), eventualmente corretto dal tasso di variazione del consumo annuo (D%), e rapportato all’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns).
Il Consumo medio annuo (Ca) è definito per ciascun utente finale come segue:
- Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di mis1 e mis2;
- mis2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
- mis1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a mis2, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che Xx sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari;
- D% è il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all’anno precedente nell’ATO di competenza.
Il Consumo stimato (Cs) è definito per ciascun utente finale come segue:
dove:
- Ca è il consumo medio annuo valido per l’anno corrente;
- Ns rappresenta l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente Ca, i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore.
Il gestore è tenuto a effettuare la determinazione del coefficiente Ca, a valere per l’anno a+1, per ciascun utente finale una volta all’anno entro il 31 luglio.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio provvisorio, o un conguaglio definitivo su consumo base annuale, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva.
In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici avviene sempre, salvo errori ed omissioni, ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
5.2.1 Lettura del contatore
Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo:
a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica del consumo medio annuo (Ca) degli ultimi tre anni.
Qualora non fossero disponibili tre coefficienti Ca, il gestore utilizza:
i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili;
ii) l’ultimo coefficiente Ca, se l’unico disponibile.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura le utenze condominiali sono considerate una utenza finale singola.
Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
Il gestore è tenuto a effettuare:
i) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, entro 30 giorni solari dal secondo tentativo effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;
ii) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura il Gestore è tenuto a:
i) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione, da intendersi riferita ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente;
ii) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, in caso di misuratore accessibile, tramite comunicazione in bolletta;
iii) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo, tramite nota cartacea lasciata in prossimità dell’abitazione;
iv) dotarsi di modalità che permettano l’accertamento, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione mediante adeguata documentazione fotografica.
In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa:
− del fallimento del tentativo di raccolta;
− della possibilità dell’autolettura mediante almeno le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di editing sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
− dell’invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite per le necessarie informazioni preliminare di cui sopra.
Il gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
Il gestore fornisce riscontro all’utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utente ovvero attraverso le modalità di contatto comunicate dall’utente stesso.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del consumo medio annuo (Ca) procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura.
Qualora l’impossibilità di eseguire la lettura del misuratore per fatto imputabile all’utente si verifichi per tre volte di seguito, potrà essere disposta la chiusura dell’utenza, previa diffida scritta. La riapertura del contatore potrà in tal caso effettuarsi soltanto dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese.
5.2.2 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze condominiali
Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni e delle
tariffe previste e del numero delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale, in genere coincidenti con le singole unità immobiliari.
Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.
In difetto di ottemperanza di tale prescrizione sarà facoltà del Gestore di applicare sull’intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa relativa all’uso non domestico.
Nei condomini serviti da un unico contatore generale, ove non sia possibile la gestione diretta dei singoli contatori divisionali, il Gestore contrattualizzerà esclusivamente il contatore generale e su richiesta del condominio interessato potrà svolgere il servizio di lettura e ripartizione degli addebiti. Il Gestore darà informazione agli utenti potenzialmente interessati sull’avvio, i tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio indicato.
5.2.3 Irregolare funzionamento del contatore
In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l’utente dovrà segnalare immediatamente il fatto al Gestore, che provvederà all’immediata sostituzione delle apparecchiature ed effettuerà un addebito sulla base del consumo stimato (Cs) ovvero, in base al valore di riferimento della tipologia d’utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore.
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa dell’utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo esso sarà determinato dal Gestore in base al valore di riferimento della tipologia d’utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore maggiorato del 50%. L’utente sarà inoltre soggetto a sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal presente regolamento, fatte salve le conseguenze di ordine penale.
5.3 La fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione
5.3.1 Applicazione delle tariffe per scarichi di acque reflue di tipo domestico
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto e da altre eventuali fonti di approvvigionamento privato, salvo diversa previsione specifica.
La tariffa non è dovuta se l’Utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte della competente autorità.
La tariffa di fognatura e depurazione sarà applicata a tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica ivi comprese le utenze tenute all’obbligo di allacciamento di cui al precedente punto 4.3.1.
L’utente dovrà comunque rispettare le disposizioni del presente Regolamento relative agli scarichi in pubblica fognatura.
Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, che originano scarichi in fognatura, viene presentata al Gestore, da parte dell’utente (entro i termini stabiliti ovvero entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della denuncia) una denuncia del volume d’acqua prelevato l’anno precedente a quello in corso su modulo prestampato fornito dal Gestore e scaricabile dal sito internet dello stesso e dell’Autorità d’Ambito.
5.3.2 Applicazione delle tariffe per scarichi di acque reflue da insediamenti industriali
Gli Utenti titolari di scarichi di insediamenti industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia sulla qualità e quantità delle acque scaricate nei termini stabiliti dal Gestore entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della denuncia, mediante compilazione del prestampato fornito dal Gestore.
Se vengono introdotte delle modificazioni che possano influire sulla qualità delle acque scaricate, l’evento dovrà essere segnalato al Gestore entro 30 giorni dal suo accadimento.
La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà effetto per il periodo successivo alla comunicazione ed eventuale verifica da parte del Gestore.
Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate. In caso di allacciamento all’acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata. Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di misuratore secondo quanto previsto dal presente regolamento. L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura potrà prevedere l’obbligo in capo all’utente di autolettura mensile del contatore del pozzo privato. Nel caso di prelievo da corpi d’acqua superficiali di qualsiasi natura, in assenza di contatore la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.
L’utente dovrà comunque rispettare le disposizioni del presente Regolamento relative agli scarichi in pubblica fognatura.
Per le utenze con contratti in deroga, le condizioni contrattuali che regolano l’erogazione del servizio ed il corrispettivo sono stabiliti annualmente dall’Autorità d’Ambito.
5.4 Pagamenti
5.4.1 Tariffe
La tariffa del servizio idrico integrato è definita su proposta dell’Autorità d’Ambito in funzione del metodo tariffario vigente determinato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.
5.4.2 La fattura
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall’utente.
La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.
Le fatture sono emesse almeno 20 giorni prima della scadenza del pagamento.
5.4.3 Il pagamento delle fatture
Il pagamento delle fatture è possibile con le seguenti modalità:
− Contanti, presso gli sportelli bancari convenzionati, gli uffici postali e/o gli sportelli del Gestore
− Assegni circolari o bancari
− Carta bancaria e/o carta di credito
− Domiciliazione bancaria e/o postale
− Bollettino postale
− On-Line con carta di credito
Per gli oneri di contratto e le prestazioni accessorie sarà consentito anche il pagamento a mezzo bonifico bancario.
5.4.4 Rettifiche di fatturazione
Può accadere che l’utente segnali delle inesattezze in una o più fatture a lui recapitate. In tal caso il Gestore deve eseguire le opportune verifiche e, se la segnalazione dell’utente risulta esatta, provvedere ad aggiornare i dati dell’archivio, annullare le fatture sbagliate ed emettere le corrispondenti fatture corrette.
I tempi necessari all’esecuzione delle rettifiche sono quelli indicati nella Carta del Servizio.
Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta successiva non consenta il rispetto dei termini necessari all’esecuzione delle rettifiche (60 giorni dalla richiesta), il credito dovrà essere erogato all’utente finale tramite rimessa diretta.
In deroga a quanto previsto sopra, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui l’importo da rimettere direttamente all’utente sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Decorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, la stessa si dà per accettata da parte dell'utente e pertanto non sarà più soggetta ad annullo o modifiche. Tale indicazione deve essere riportata nella bolletta stessa.
5.4.5 Morosità
In caso di ritardato pagamento oltre il 5° giorno rispetto ai tempi di scadenza sarà applicata una penalità del 6% sull’importo complessivo della bolletta per i pagamenti che avverranno nei successivi 15 giorni.
Decorso inutilmente tale termine verrà inoltre applicato l’interesse di mora, pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (BCE), maggiorato dello 0.30%, con arrotondamento al mese per i periodi superiori ai 15 giorni e senza conteggiare i periodi inferiori. In caso di ritardato pagamento oltre il 30° giorno dalla scadenza della fattura, all’Utente viene inviato un messaggio di sollecito, contenente il riepilogo dei dati essenziali relativi alla fattura scaduta, con invito a saldare il debito.
Se anche il sollecito si rivela inefficace, decorsi 20 giorni solari dalla data di ricevimento o compiuta giacenza dello stesso, il Gestore avviserà l’Utente tramite raccomandata che provvederà alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile decorsi 20 giorni solari dal ricevimento da parte dell’utente della raccomandata stessa o della compiuta giacenza.
Non appena l’utente provvede a saldare il corrispettivo dovuto (comprendente gli oneri relativi alla chiusura e alla riattivazione del servizio), il servizio di erogazione dell’acqua potabile viene riattivato entro 2 giorni feriali, calcolati dal momento in cui l’utente finale dimostra di aver provveduto al pagamento, salvo i casi in cui l’interruzione comporti lavori sull’impianto.
L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell’erogazione.
In nessun caso verrà addebitata all’utente subentrante la morosità pregressa.
5.5 Rateizzazione
5.5.1 Rateizzazione del pagamento delle fatture
Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione.
In tale situazione il gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE);
b) degli interessi di mora previsti dal presente regolamento solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al primo comma sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
6 Sistema sanzionatorio
6.1 Sanzioni amministrative
6.1.1 Principi generali
Le sanzioni amministrative relative agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane previste dalla normativa nazionale o regionale di settore sono irrogate dal Gestore del Servizio Idrico integrato, in conformità ai principi ed alle disposizioni emanati dall’Autorità d’Ambito (art. 58, c.3, L R. 44/2000).
Per quanto riguarda le modalità applicative delle sanzioni amministrative valgono, in particolare, le disposizioni della L. 689/81.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della L. 689/81. (art.135, c.4 D.Lgs.152/2006)
Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste nella presente sezione sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere rassegnate alle unità revisionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. (art.136 D.Lgs.152/2006).
6.1.2 Superamento dei valori limite
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro. (art.133 c.1)
6.1.3 Scarico senza autorizzazione
Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza la prescritta autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento a tremila euro. (art. 133 c.2)
6.1.4 Inosservanza delle prescrizioni
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 6.1.2 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro (art. 133 c.3).
6.1.5 Inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue nelle acque superficiali dolci o salmastre previsto dall’articolo 127, comma 2 D.Lgs.152/2006, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a sessantamila euro (art. 133 c.6).
6.1.6 Dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi
Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto (art. 133 c.8).
6.2 Sanzioni penali
In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell’art. 133 del D. Lgs 152/06 che prevedono l’applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
7 Disposizioni varie
7.1.1 Vigilanza
Il Gestore ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione/produzione/raccolta/scarico dell’acqua all’interno della proprietà privata.
I suddetti, muniti di tessere di riconoscimento, previa autorizzazione rilasciata dall’utente o dal proprietario, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi e comunque per assicurarsi circa la regolarità dell’impianto.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore avrà diritto di sospendere il servizio, previa diffida scritta, (fatti salvi i casi di urgenza per i motivi di sicurezza degli impianti e della pubblica incolumità) fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte dell’utente. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura o revocare la concessione di scarico, e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.
7.1.2 Infrazioni
Gli incaricati del Gestore provvederanno a verbalizzare eventuali infrazioni alle norme di buona conservazione degli impianti, di corretto utilizzo del servizio, della sicurezza in genere e del presente Regolamento.
Ogni violazione alle norme del presente Regolamento comporterà l’applicazione delle penali e delle sanzioni da esso previste, oltre al diritto per il Gestore di procedere alla sospensione o alla risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata è presunta non inferiore ad una dotazione media di 250 l/ab*g.
L’inosservanza delle prescrizioni del Regolamento sugli scarichi in pubblica fognatura è punita secondo le disposizioni del Titolo V del D.Lgs. n. 152/06.
7.1.3 Identificazione dei dipendenti o incaricati
I dipendenti o incaricati del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire all’atto dell’espletamento delle loro funzioni.
7.1.4 Applicabilità del diritto comune
Nel caso di contestazione tra privati ed il Gestore, saranno osservate le disposizioni delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme legislative, i regolamenti e gli usi vigenti.
7.1.5 Controversie
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione del presente Regolamento e che non sia stato possibile definire in via amichevole attraverso anche l’Attività di Conciliazione svolta dall’Autorità d’Ambito ovvero dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, si riconosce competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’utente.
7.1.6 Obbligatorietà e decorrenza
Le presenti Norme sono obbligatorie per tutti i nuovi utenti finali e si applicano anche alle utenze in atto, laddove compatibili. Esse dovranno intendersi come accettate e come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale sottoscrizione. L’utente riceverà una copia gratuita del Regolamento di fornitura all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo.
7.1.7 Pubblicità
L’Autorità d’Ambito ed il Gestore assicurano la più ampia divulgazione del presente Regolamento. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del presente Regolamento.