Condizioni generali di vendita
Condizioni generali di vendita
Ultimo aggiornamento: Agosto 2021
1. Ambito di applicazione e forma
1.1. Le presenti Condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i rapporti commerciali in essere fra le società del Gruppo Lenze e i rispettivi acquirenti (di seguito “Acquirente”). Le CGV trovano applicazione unicamente in presenza di un Acquirente assimilabile a un imprenditore, una persona giuridica o persona fisica.
1.2. Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili (di seguito “Merce”), a prescindere dal fatto che detta Merce sia di nostra produzione o acquisita da fornitori. Salvo diversa pattuizione, le CGV trovano applicazione nella versione vigente al momento dell’ordine da parte dell’acquirente ovvero nell’ultima versione scritta a questi trasmessa. Quanto sopra vale altresì per analoghi contratti futuri senza necessità di un rimando specifico alle medesime CGV per ogni singolo caso.
1.3. Le nostre CGV hanno valore esclusivo. Eventuali condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative dell’acquirente diverranno parte integrante del contratto unicamente e nella misura in cui alla loro validità sia stato dato il nostro espresso consenso. Tale obbligo di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche quando, pur conoscendo le CG dell’acquirente, provvediamo alla consegna della Merce senza riserva di sorta.
1.4. I singoli accordi individuali conclusi con l’acquirente (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) sono da intendersi sempre prioritari rispetto alle presenti CGV. Xxxxx prova contraria, per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto scritto ovvero la nostra conferma scritta.
1.5. Eventuali dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti dell’acquirente e inerenti al contratto (quali definizione di scadenza, notifica di vizi, dichiarazione di recesso o di riduzione) necessitano, ai fini della loro validità, della forma scritta (ad es. lettera, e-mail, telefax). Quanto sopra non pregiudica i requisiti formali previsti ai sensi di legge nonché le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante.
1.6. Le indicazioni in merito all’applicazione delle norme di legge sono da intendersi a puro scopo chiarificatore. Anche in assenza di tali precisazioni, si applicano pertanto le norme di legge, purché non direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
1.7. In caso di accordi quadro e rapporti obbligatori continuativi, le eventuali modifiche apportate alle CGV saranno notificate per iscritto all'acquirente. In assenza di obiezioni scritte sollevate da quest’ultimo entro un mese dal ricevimento della suddetta notifica, le modifiche del caso si intenderanno approvate. Al momento della notifica sarà nostra cura fare espresso riferimento a tale conseguenza.
2. Conclusione del contratto
2.1. Le nostre offerte sono da intendersi senza impegno e non vincolanti. Quanto sopra vale altresì in caso di avvenuta trasmissione all’acquirente di cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, schemi, conteggi, calcoli, rimandi a norme DIN) nonché qualsivoglia altra
descrizione del prodotto o documentazione, anche in forma elettronica, rispetto a cui è fatta
riserva del diritto di proprietà e d’autore.
2.2. L’ordine della Merce effettuato a cura dell’acquirente è considerato offerta contrattuale vincolante.
2.3. Salvo diversa indicazione nell’ordine, l’accettazione potrà essere dichiarata per iscritto (ad es. a mezzo conferma d’ordine) o mediante consegna della Merce all’acquirente entro 14 giorni dal ricevimento dell’ordine.
3. Termini di consegna e ritardo
3.1. Il termine di consegna sarà concordato individualmente ovvero indicato da noi in fase di
accettazione dell’ordine.
3.2. Non rispondiamo in caso di impossibilità della consegna o ritardi nella medesima, ove tali circostanze siano imputabili a cause di forza maggiore o eventi diversi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. malfunzionamenti di ogni genere, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, chiusure imposte per legge, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà legate al conseguimento dei necessari permessi da parte delle autorità preposte, misure amministrative o pandemie, consegna tardiva da parte del nostro fornitore, a dispetto del pertinente accordo contrattuale). Ove tali eventi ostacolino sostanzialmente o pregiudichino del tutto la realizzazione della consegna e della prestazione e l’impedimento del caso non abbia durata meramente provvisoria, sarà nostro diritto recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata provvisoria, i termini per la consegna o la prestazione saranno estesi oppure le date previste per la consegna o prestazione saranno posticipate del periodo dell’impedimento in questione, più un periodo ragionevole volto a consentire il ripristino delle attività. Qualora, a seguito del ritardo, l’acquirente non si trovasse nella condizione di poter eseguire il collaudo della consegna o della prestazione, egli sarà autorizzato a recedere dal contratto, previa trasmissione tempestiva di una dichiarazione scritta.
3.3. L’eventuale nostro ritardo nella consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. Resta in ogni caso necessario un sollecito da parte dell’acquirente. In presenza di una nostra consegna tardiva, sarà facoltà dell’acquirente richiedere un risarcimento forfettario per il danno cagionato dal ritardo. Il risarcimento forfettario ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana completa di ritardo, senza tuttavia eccedere il 5% del valore di consegna della Merce fornita in ritardo. Ci riserviamo la facoltà di dimostrare che l’acquirente non abbia subito alcun danno o che il danno sia significativamente inferiore alla somma forfettaria sopra indicata. L’acquirente non potrà vantare alcun diritto a un rimborso superiore per danni cagionati dal ritardo, salvo in presenza di uno dei casi esposti ai punti 8.1.1 o 8.1.3.
3.4. Restano impregiudicati in tal senso i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo).
4. Consegna, trasferimento del rischio, collaudo e ritardo di accettazione
sue spese, la Merce potrà altresì essere spedita a una destinazione diversa (es. vendita a distanza). Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a scegliere il tipo di spedizione (in particolare impresa di trasporti, itinerario, imballaggio).
4.2. Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della Merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita a distanza, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della Merce, così come il rischio di ritardo, passano all’acquirente già al momento della consegna della Merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o entità altrimenti preposta alla spedizione. Qualora sia stato concordato un collaudo, quest’ultimo è rilevante ai fini del trasferimento del rischio. Parimenti, all’eventuale collaudo concordato si applicano altresì le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera. L’eventuale ritardo nell’accettazione da parte dell’acquirente è da considerarsi equivalente alla consegna ovvero al collaudo.
4.3. Xxx l’acquirente ritardi l’accettazione e non mostri alcuna volontà a collaborare oppure qualora vi sia un ritardo nella consegna da parte nostra per motivi diversi e imputabili all’acquirente, sarà nostra facoltà richiedere il risarcimento del danno risultante, ivi inclusi eventuali oneri aggiuntivi (quali spese di magazzinaggio). Per ogni mese di magazzinaggio o parte di esso, addebiteremo le spese pertinenti per un importo pari allo 0,5% del prezzo del prodotto accettato in ritardo, e in ogni caso non oltre il 5% totale del prezzo del prodotto accettato in ritardo, a decorrere dal termine di consegna o, in assenza di esso, dalla notifica di pronta spedizione della Merce.
Quanto sopra non pregiudica la prova di danno maggiore nonché i nostri diritti legali (in particolare il diritto al risarcimento degli oneri aggiuntivi, all’indennizzo ragionevole, alla risoluzione); resta tuttavia inteso che l’importo forfettario andrà detratto da eventuali ulteriori pretese pecuniarie. L’acquirente potrà altresì avvalersi della facoltà di dimostrare che non è stato arrecato alcun danno o che il danno in questione risulta significativamente inferiore al valore della somma forfettaria sopra indicata.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
5.1. Salvo diversa e particolare pattuizione, si applicano i nostri prezzi (xxxxxx xxxxxxxxx) vigenti
al momento della conclusione del contratto più l’imposta di legge sul valore aggiunto.
5.2. In caso di vendita a distanza (punto 4.1), sono a carico dell’acquirente le spese di trasporto franco magazzino nonché i costi di un’eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall’acquirente. Saranno fatturate le spese di trasporto effettivamente sostenute nel caso specifico o sarà concordato un importo forfettario per le spese di trasporto (ad esclusione dell’assicurazione di trasporto). Eventuali dazi, diritti, imposte e altri oneri pubblici sono da intendersi a carico dell’acquirente.
5.3. I costi d’imballaggio, carico, trasporto e assicurazione nonché i costi per il montaggio e la messa in servizio saranno fatturati in via supplementare. Lo stesso dicasi per i software applicativi. I diritti e gli oneri versati per l’ottenimento e l’autenticazione di certificati di origine, fatture consolari, permessi e simili saranno addebitati separatamente all’acquirente.
5.4. Nell’ambito della vendita di attrezzature standard, sono esclusi dalla prestazione standard e dal pertinente prezzo i lavori di progettazione e di integrazione nonché gli ulteriori servizi di ingegneria. La documentazione consta di manuali operativi e schemi elettrici standard. Sono esclusi dalle nostre prestazioni la predisposizione di schemi elettrici e la progettazione per la
specifica applicazione nonché l’alimentazione di rete, il comando di accensione, il controllo
e il collegamento esterni.
5.5. Dal momento della conclusione del contratto siamo vincolati ai prezzi concordati per un periodo di quattro mesi. Ove fossero stati concordati periodi più lunghi per la consegna o la prestazione, sarà nostro diritto, in caso di aumento dei costi del materiale o degli oneri salariali, applicare un supplemento proporzionale al sopravvenuto incremento dei costi, basato sul calcolo del prezzo originario. Quanto disposto al presente punto 5.5 non trova applicazione rispetto a quei prezzi per i quali è stato concordato un supplemento terre rare in ottemperanza al seguente punto 5.6.
Il supplemento terre rare viene addebitato in presenza di un aumento tra il valore base di marzo 2011 e il valore attuale al momento della fatturazione. Vengono messi a confronto il prezzo di marzo 2011 per entrambe le materie prime (per chilogrammi impiegati nel rispettivo motore) e i prezzi in essere al momento dell’emissione della fattura, purché la fatturazione avvenga entro e non oltre 5 giorni dalla consegna, nel qual caso si terrà conto del valore relativo al giorno della consegna del rispettivo motore. Il supplemento terre rare è basato sulle quotazioni dell’Asian Metal (xxx.xxxxxxxxxx.xxx). Gli aumenti di prezzo che si verificano rispetto a marzo 2011 saranno applicati in aggiunta al prezzo concordato contrattualmente, in base al peso delle due materie prime utilizzate nel rispettivo motore.
Per maggiori dettagli sul supplemento terre rare si rimanda alla pagina web xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxx/.
5.7. Il prezzo di acquisto è dovuto ed esigibile entro 14 giorni dalla data della fattura e della consegna ovvero del collaudo della Merce. Anche nell’ambito di una qualsivoglia relazione commerciale in essere, siamo tuttavia autorizzati, in qualsiasi momento, ad effettuare una consegna integrale o parziale unicamente dietro pagamento anticipato. Provvederemo a comunicare la nostra riserva in tal senso al più tardi al momento della conferma d’ordine.
5.8. Allo scadere del suddetto termine di pagamento, l’acquirente sarà considerato moroso. Durante il periodo di mora saranno applicati al prezzo d’acquisto gli interessi di mora al tasso legale vigente. Ci riserviamo il diritto di rivendicare un ulteriore risarcimento dei danni ascrivibili al ritardo.
5.10. Qualora dopo la conclusione del contratto emergesse (ad es. mediante domanda di apertura di una procedura d’insolvenza, superamento reiterato delle scadenze di pagamento, superamento del limite fissato dall’assicuratore del credito) che il nostro diritto sul prezzo d’acquisto risulta compromesso dalla mancata capacità finanziaria dell’acquirente, saremo autorizzati a recedere dal contratto in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di rifiuto della prestazione. Nei contratti afferenti alla produzione di beni infungibili (personalizzati), è nostra facoltà dichiarare immediatamente il recesso dal contratto, fatte salve le disposizioni di legge in materia di dispensabilità della determinazione delle scadenze.
Parimenti siamo autorizzati a rifiutare ogni ulteriore prestazione nonché ad esigere un pagamento anticipato.
6. Riserva di proprietà
6.1. È mantenuta riserva di proprietà della Merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto d’acquisto e da un rapporto commerciale in essere (crediti garantiti).
6.2. Le Merci soggette a riserva di proprietà non possono essere concesse in pegno a terzi né trasferite a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente è tenuto a trasmetterci immediata notifica scritta qualora sia stata presentata domanda per l’apertura di una procedura di insolvenza oppure nel caso in cui soggetti terzi abbiano accesso (ad es. causa pignoramento) alle Merci rientranti nella nostra proprietà.
6.4. L’acquirente è autorizzato, fino alla revoca di cui al punto 6.4.3, a continuare la rivendita e/o lavorazione delle Merci soggette a riserva di proprietà nell’ordinario espletamento delle proprie attività. In tal caso, troveranno applicazione a titolo sussidiario le seguenti disposizioni:
6.4.1. In caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci dell'acquirente o di terzi, acquisiamo la comproprietà in rapporto al valore contabile delle merci lavorate, miscelate o combinate. Inoltre, per il prodotto risultante si applica quanto specificato per la Merce consegnata con riserva di proprietà.
6.4.2. Con decorrenza immediata nonché a titolo di garanzia, l’acquirente cede a nostro favore - e noi accettiamo - tutti i crediti verso terzi, in forma integrale o corrispondente alla nostra eventuale quota di comproprietà (come da punto 6.4.1), derivanti dalla rivendita della Merce o del prodotto pertinente. Gli obblighi dell’acquirente di cui al punto 6.2 trovano altresì applicazione rispetto ai crediti ceduti.
6.4.3. L’acquirente resta, oltre a noi, autorizzato alla riscossione del credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l’acquirente adempierà ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non si configurerà alcuna carenza nella sua capacità finanziaria e non faremo valere la nostra riserva di proprietà come da punto 6.3. Dovesse tuttavia verificarsi quanto sopra esposto, saremo autorizzati a pretendere che l’acquirente ci informi sui crediti ceduti e sui rispettivi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie ai fini della riscossione, consegni la relativa documentazione e informi i debitori (terzi) della cessione. In tal caso avremo altresì la facoltà di revocare l’autorizzazione dell’acquirente a rivendere e lavorare la Merce soggetta a riserva di proprietà.
6.4.4. Qualora il valore di realizzo delle garanzie superasse i nostri crediti di oltre il 10%,
provvederemo su richiesta dell’acquirente allo svincolo delle garanzie di nostra scelta.
7. Diritti dell’acquirente derivanti da vizi
7.1. Ai diritti dell’acquirente derivanti da vizi materiali e vizi giuridici (ivi incluse consegna errata e in difetto, montaggio non idoneo o istruzioni di montaggio imprecise) si applicano le disposizioni di legge, salvo indicato altrimenti nel prosieguo.
7.2. Il fondamento della nostra responsabilità per vizi è costituito principalmente dall’accordo sulla qualità delle merci. Quest’ultimo ricomprende sostanzialmente tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore oggetto del contratto individuale.
7.3. Nella misura in cui la qualità non sia stata concordata, si renderà necessario giudicare sulla presenza o meno di un vizio attenendosi alle disposizioni di legge. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di sorta per le eventuali dichiarazioni pubbliche del produttore o di soggetti terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l’acquirente non abbia richiamato la nostra attenzione in quanto decisive per il suo acquisto.
7.4. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della Merci; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il Venditore abbia dichiarato che le Merci erano esenti da vizi. Nel caso di Xxxxx destinate all’installazione o ad altre lavorazioni successive, dovrà essere effettuato un controllo entro e non oltre il periodo immediatamente antecedente la lavorazione. Laddove si rilevasse un vizio in fase di consegna, di ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo esserne informati immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti dovranno essere notificati in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dalla consegna; per gli eventuali vizi non identificabili in fase di ispezione vige lo stesso periodo di tempo a partire dal momento della loro individuazione. In mancanza di regolare controllo e/o notifica di vizi da parte dell’acquirente resta esclusa la nostra responsabilità per il vizio non notificato, non tempestivamente notificato o non correttamente notificato ai sensi delle disposizioni di legge. Il diritto del compratore alla risoluzione del contratto può essere applicato solo ed esclusivamente nei limiti inderogabili di legge. La garanzia viene a cessare nel caso in cui i guasti dipendano da cattive installazioni o da imperizia nell’uso di quanto fornito.
7.5. In presenza di un bene consegnato con vizi, abbiamo facoltà di scegliere, per l’adempimento successivo, fra l’eliminazione del difetto (rimedio) o la consegna di un prodotto esente da vizi (sostituzione). È fatto salvo tuttavia il nostro diritto di rifiutare un adempimento successivo ai sensi di legge.
7.7. L’acquirente si impegna altresì a concederci il tempo e l’opportunità necessari all’adempimento successivo, in particolare a riconsegnarci la Merce rifiutata ai fini dell’ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l’acquirente sarà tenuto a restituirci l’articolo difettoso in ottemperanza alle disposizioni di legge. L’adempimento successivo non comprenderà né lo smontaggio dell’articolo difettoso né il rimontaggio del medesimo, ove l’obbligo di montaggio non fosse originariamente previsto.
7.8. Qualora dovesse effettivamente sussistere un vizio, le spese necessarie per l’ispezione e il
successivo adempimento, in particolare spese di trasporto, circolazione, manodopera e
materiale, saranno a carico nostro ovvero rimborsate secondo le disposizioni di legge. In caso contrario, sarà nostra facoltà chiedere un risarcimento all’acquirente per i costi sostenuti in relazione all’intervento correttivo ingiustificato (in particolare costi di ispezione e trasporto).
7.9. In casi urgenti, come in presenza di un rischio per la sicurezza operativa oppure al fine di prevenire danni di maggiori proporzioni, l’acquirente avrà il diritto di porre rimedio personalmente al difetto e di richiederci un risarcimento per l’eventuale spesa oggettivamente ritenuta necessaria. Di tale intervento personale dovremo essere immediatamente informati, ove possibile anticipatamente. Il diritto al rimedio personale del difetto non sussiste in presenza della nostra facoltà di rifiutare l’adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge.
7.10. Qualora l’adempimento successivo non riuscisse o il termine ragionevole fissato dall’acquirente per l’adempimento successivo scadesse infruttuosamente o risultasse, conformemente alle disposizioni di legge, superfluo, sarà facoltà dell’acquirente recedere dal contratto o ridurre il prezzo d’acquisto. Non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso nei casi di difetti insignificanti.
7.11. I diritti dell’acquirente al risarcimento del danno ovvero all’indennizzo per spese inutili si
configurano anche nel caso dei vizi previsti al solo punto 8, restando altrimenti esclusi.
7.12. Il diritto di recesso dell’Acquirente trova applicazione nei casi previsti dalla legge.
8. Altre responsabilità
8.1. Salvo disposizione diversa delle presenti CGV, rispondiamo per:
8.1.2. colpa grave da parte dei nostri rappresentanti legali e dipendenti;
8.1.4. danni procurati da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute;
8.1.6. garanzie assunte;
8.1.7. rivendicazioni rivenienti dalla legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; nonché
8.1.8. qualora si configuri per altre ragioni una responsabilità obbligatoria.
8.2. Ad eccezione dei casi contemplati ai punti 8.1.1 e 8.1.3, non rispondiamo per l’eventuale
lucro cessante.
8.3. Ad eccezione dei casi di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.3, non rispondiamo per l’eventuale perdita di
produzione.
8.4. In caso di responsabilità per violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale (punto. 8.1.5), la nostra responsabilità per danno si limita al volume d’ordine del rispettivo ordine individuale e non supera la soglia massima di 1 milione di euro.
8.5. Le disposizioni del presente punto 8 si applicano altresì a una richiesta di rimborso spese.
8.6. La nostra responsabilità è invece esclusa in tutti gli altri casi, a prescindere dal motivo giuridico.
9. Prescrizione
9.1. Il termine di prescrizione generale per reclami derivanti da vizi materiali e giuridici è di 24 mesi dalla consegna. Xxx sia stato concordato un collaudo, il termine di prescrizione decorrerà dallo stesso.
9.2. I termini di prescrizione di cui sopra si applicano altresì al risarcimento danni contrattuale ed extracontrattuale avanzato dall’acquirente per un difetto della Merce. La richiesta di risarcimento danni da parte dell’acquirente, conformemente ai punti 8.1.1 e 8.1.3 nonché in ottemperanza alla legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, cade in prescrizione secondo i termini legali.
10. Diritti di protezione
10.1. In riferimento a tutta la documentazione, gli oggetti e simili che ci vengono trasmessi ai fini della consegna o della prestazione, l’acquirente garantisce, e risponde in caso contrario, che i diritti di protezione di terzi non vengono violati. L’acquirente è tenuto a mantenerci indenni dalle rivendicazioni avanzate da terzi nonché a risarcirci per gli eventuali danni subiti. Qualora ci fosse proibita la prestazione, produzione o consegna da parte di un soggetto terzo in riferimento a un diritto di protezione di sua proprietà, siamo autorizzati, senza esaminare la posizione giuridica, a interrompere il lavoro e richiedere un risarcimento per le spese sostenute. La documentazione, gli oggetti e simili che ci siano stati forniti e non abbiano comportato l’ordine saranno restituiti su richiesta dietro rimborso delle spese. Ove questo non dovesse accadere, siamo autorizzati a distruggere la documentazione e gli oggetti di cui sopra tre mesi dopo la presentazione dell’offerta.
10.2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su tutti i campioni, modelli, disegni, stime dei costi, calcoli e informazioni analoghe di natura materiale o immateriale, anche in formato elettronico. Dette informazioni non possono essere rese accessibili a soggetti terzi. Tutte le informazioni ricevute dall’acquirente in concomitanza con l’avvio del contratto dovranno esserci restituite a titolo gratuito nell’eventualità in cui il contratto in questione non venisse concluso.
10.3. Il software eventualmente installato nella Merce consegnata potrà essere utilizzato dall’acquirente in modo non esclusivo e invariato. Eventuali accordi contrattuali individuali avranno altresì la precedenza.
11. Segretezza
11.1. Per tutta la durata del presente contratto e successivamente, l’acquirente si impegna a garantire l’assoluta segretezza di tutte le informazioni (in particolare dati e documentazione) che ci riguardino (di seguito collettivamente le “Informazioni”) di cui sia venuto a conoscenza verbalmente, per iscritto o in altra forma, anche prima della conclusione del presente contratto e anche da parte di nostri fornitori, nell’ambito della nostra collaborazione. Egli si impegna altresì a non registrare, divulgare a terzi o fare utilizzo proprio di dette Informazioni,
salvo ove obbligatoriamente necessario ai fini dell’esecuzione del presente contratto.
Quanto sopra si applica altresì alle Informazioni di altre società del Gruppo Lenze.
11.2. Il suddetto obbligo di segretezza non trova applicazione rispetto alle Informazioni che:
• erano comprovatamente già note all’acquirente prima della nostra collaborazione e
che non erano assoggettate all’obbligo di segretezza;
• sono o diventano di dominio pubblico senza che l’acquirente ne debba in alcun modo rispondere;
• sono state rivelate all’acquirente da un soggetto terzo in assenza di violazione di un obbligo di riservatezza; oppure che
• devono essere divulgate sulla base di una decisione ufficiale o giudiziaria esecutiva o di una legge. In tal caso, l’acquirente sarà tenuto a darci notifica scritta prima della divulgazione, in modo da avere la possibilità di ottenere un ordine di protezione da parte del tribunale.
L’onere della prova sull’esistenza di una circostanza eccezionale è in capo all’acquirente.
11.3. Quest’ultimo è autorizzato a rivelare a terzi la collaborazione tra le parti, in particolare nominandoci come referenza, unicamente in presenza del nostro previo consenso scritto. I comunicati stampa o altre dichiarazioni al pubblico devono essere previamente concordati con noi. Quanto disposto sopra non si applica se e nella misura in cui sussista un conflitto con le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare in materia di obblighi di pubblicazione previsti ai sensi di legge.
12. Esportazioni
L'acquirente è tenuto a rispettare tutte le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni, in particolare quelle emanate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Germania e dagli Stati Uniti. I prodotti a duplice uso (cd. dual use) elencati non possono inoltre essere importati nelle zone o nei magazzini franchi. Tale obbligo si applica unicamente nella misura in cui non comporti una violazione dei cosiddetti regolamenti anti-boicottaggio sanciti dal diritto dell’UE, dal diritto tedesco o dal diritto italiano.
13. Diritto applicabile e foro competente
13.1. Per le presenti CGV e il rapporto contrattuale in essere tra noi e l’acquirente, si applica il diritto italiano ad esclusione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
13.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in connessione con il contratto di vendita e/o le presenti Condizioni Generali di Vendita sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Milano, salvo il diritto del Venditore, per ogni azione legale che il Venditore decidesse di intraprendere nei confronti del Compratore, di adire, a sua scelta, le autorità giudiziarie competenti nel luogo dove il Compratore ha il suo domicilio.