Norme che regolano il contratto
Norme che regolano il contratto
Mod. 201/AB – ed. 1/2006
INDICE
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Definizioni pag. 5
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Definizioni pag.
Norme Generali pag.
1.1 Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio pag.
1.2 Aggravamento del rischio
Norme che regolano le garanzie Responsabilità Civile pag
ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Definizioni pag.
Norme Generali pag.
Norme che regolano le garanzie Incendio, Furto, Rapina pag.
Norme che regolano le garanzie Guasti pag.
Norme che regolano le garanzie Globale Complementari pag.
ASSICURAZIONE DEL CONDUCENTE
Definizioni pag.
Norme che regolano le garanzie Infortuni pag.
Documentazione contrattuale pag.
La liquidazione del danno pag.
L’assicurazione in generale
Definizioni
Nel testo di polizza si intendono per:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: i documenti che provano l’assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Proprietario: l’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni,
ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose
XXXX: XXXX assicurazioni spa
Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Parte Prima – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
Definizioni
Nel testo di polizza si intendono per:
Legge: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private
Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Franchigia: l’importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato a seguito di un sinistro, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX
Norme Generali
1.1 Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.
I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l’esercizio totale o parziale da parte di XXXX del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall’art. 18 della Legge, nonché la cessazione dell’assicurazione.
1.2 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati in base ai quali è stato determinato il premio.
La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell’avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell’art. 1898 C.C. l’esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall’art. 18 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.
1.3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, XXXX è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.4 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a XXXX l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 C.C.
1.5 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da XXXX.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da XXXX recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di XXXX al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
1.6 Adeguamento del premio
Qualora XXXX intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente presso l’Agenzia a cui è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Il termine previsto dall’art. 1901 C.C. secondo comma non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di XXXX o del Contraente.
1.7 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.8 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a SARA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
L’Assicurato ha altresì l’obbligo di trasmettere a XXXX, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all’evento dannoso in cui sia stato coinvolto.
1.9 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.11 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Norme che regolano le garanzie responsabilità civile
2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)
XXXX assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.2.
XXXX inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.
XXXX, inoltre, assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. Sono esclusi i danni da inquinamento dell’ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.2 Esclusioni e rivalsa L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l’osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
- nel caso di autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, XXXX eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da XXXX detto certificato e ne sia stato pagato il relativo premio.
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento “NATO” (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da XXXX detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
2.4 Forme assicurative
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
2.5 Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti: cessione del contratto di assicurazione (caso A), risoluzione del contratto (caso B), ovvero conservazione del contratto per altro veicolo di sua proprietà (caso C).
Relativamente al:
caso A) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente
- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a SARA e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
- SARA, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. XXXX non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio;
caso B) risoluzione del contratto: la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno, e l'eventuale Carta Verde. XXXX restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
caso C) conservazione del contratto per altro veicolo di proprietà dell’alienante
previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo ceduto, la polizza è resa valida per altro veicolo di proprietà dell’alienante, XXXX, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Detta facoltà viene riservata all’Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere.
2.6 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all’art. 5, settimo comma, del D. Lgs. n. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e XXXX restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula di contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la cessazione del rischio sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.
In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario, XXXX procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.
2.7 Sospensione in corso di contratto
Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:
- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori, quadricicli trasporto cose, rimorchi ed autocaravan
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione XXXX rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di SARA, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da XXXX.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.
2.8 Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, XXXX rilascia al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria una attestazione che contiene: - la denominazione dell'Impresa;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria del contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, compresa quella di Conversione Universale di cui alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/5/2005;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, l’applicazione del Pejus in relazione al verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, l’aumento previsto in base al numero di sinistri accaduti;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- eventuali importi delle franchigie, richieste dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall’Assicurato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria. XXXX non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- cessione del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare a XXXX l’attestazione dello stato di rischio all’atto del rinnovo o della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che la ha rilasciata.
2.9 Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.10 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 Dlgs 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, XXXX ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro.
2.11 Gestione delle vertenze
XXXX assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
XXXX non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.
2.12 Furto del veicolo
In caso di furto del veicolo l’assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle Imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ovvero alla conservazione del contratto per altro veicolo a condizione che resti invariato il proprietario e previo eventuale conguaglio di premio. . Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria XXXX xxxxxxxx, entro 15 giorni, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
2.13 Condizioni speciali
I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus)
Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.
K) Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco
Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.
M) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus.
Se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 2.9 vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali XXXX abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con XXXX si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2.8 essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da XXXX entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al P. R. A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P. R. A.;
c) veicolo assicurato in precedenza con forma franchigia.
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
XXXX, infine, qualora il sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario, nel caso di contratti di leasing.
N) Franchigia fissa e assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
XXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici
Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.
2.14 Condizioni aggiuntive
B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
C) Rimorchio
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
D) Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
XXXX assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
J) Deroga alla tacita proroga
A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.
X) Deroga alla tacita proroga
A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.
Sarà applicata a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo la data di scadenza del contratto.
S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, XXXX esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, per un importo massimo di € 500.
T) Xxxxx trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. 2.2
XXXX, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.
W) Carta Verde
La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, XXXX risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagata.
La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a XXXX; XXXX eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.
PARTE SECONDA – Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile
Definizioni
Nel testo di polizza si intendono per:
- Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- Valore commerciale: il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori montati dall’origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d’acquisto, nonché dell’IVA (salvo che l’Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del veicolo
- Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- Sinistro totale: perdita anche temporanea del veicolo
- Danno totale: la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell’Assicurato
Norme Generali
3.1 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all’atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C.
3.2 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati in base ai quali il premio è determinato.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da XXXX possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C. C.
3.3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, XXXX è tenuta a ridurre il premio delle rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
3.4 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a XXXX l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.
3.5 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da XXXX. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto contro rilascio di quietanze emesse da XXXX, recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di XXXX al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
3.6 Adeguamento del premio
Qualora XXXX intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente presso l’Agenzia a cui è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.
Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Il termine previsto dall’art. 1901 C.C. secondo comma non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di XXXX o del Contraente.
3.7 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
3.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a SARA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. L’Assicurato ha altresì l’obbligo di trasmettere a XXXX, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all’evento dannoso in cui sia stato coinvolto
3.9 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
3.10 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
3.11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
3.12 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Norme che regolano le garanzie incendio, furto, rapina
4.1 Rischi assicurati
XXXX si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza ed alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza degli eventi assicurati dalle garanzie indicate nella scheda di polizza (mod. 201/A) e rientranti fra quelle sottoriportate.
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell’eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A), costituisce anche l’importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, viene ridotta di un importo corrispondente all’indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
GARANZIE:
a) Incendio – La garanzia riguarda i danni conseguenti a:
- incendio;
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- azione del fulmine;
XXXX, inoltre, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso. Non sono considerati terzi l’Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; nel caso in cui l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore. Sono esclusi i danni:
- conseguenti ad inquinamento o da contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- risarcibili con polizza di assicurazione R.C.A.
b) Furto e Rapina- La garanzia riguarda i danni conseguenti a:
- furto (consumato o tentato);
- rapina.
Sono compresi i danni materiali e diretti causati agli accessori aggiuntivi, a condizione che siano saldamente fissati al veicolo, che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato.
Esclusivamente per le apparecchiature audio-fono-visive, l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
f) concernenti:
- apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno del veicolo;
- accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel veicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
- dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato.
4.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
4.4 Scoperto e franchigia relativo alla garanzia Furto
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione dello scoperto con il minimo indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
4.5 Garanzie aggiuntive alla garanzia Incendio
(Operanti soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)
U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali
A parziale deroga dell'art. 4.2 lettera a), la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. L’assicurazione non opera per i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili.
Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine
A parziale deroga dell'art. 4.2 lettera a), la garanzia Incendio comprende i danni conseguenti ad atti di vandalismo e da caduta di grandine.
Per le garanzie indicate alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità - ove ne ricorrano i presupposti inoltrando a XXXX copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa - o direttamente a XXXX, la quale corrisponderà l’indennizzo, per i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi sociopolitici, naturali e grandine, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 100; per i danni conseguenti ad atti di vandalismo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto uno del 10% con il minimo di € 255.
4.6 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi sociopolitici o atto vandalico e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.
4.7 Determinazione dei danni indennizzabili
Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.8 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907 C.C..
4.8 Non applicabilità del degrado
XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:
a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.
Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per veicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), risulta superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.
4.9 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- in caso di incendio: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di furto totale senza recupero del veicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il veicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di XXXX, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto totale con recupero del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di furto parziale, incendio per eventi sociopolitici: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.
XXXX, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.7, il controvalore.
In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.
Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l’Assicurato deve rilasciare a XXXX procura per la vendita del veicolo rubato.
4.10 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 4.6 e 4.9;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
4.11 Ritrovamento e recupero del veicolo rubato
L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a XXXX e di collaborare con la stessa per il recupero.
In tal caso XXXX procederà al recupero del veicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.
Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero del veicolo rubato sommato all’indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale del veicolo stesso, XXXX non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.
Qualora l’Assicurato proceda direttamente al recupero del veicolo, XXXX risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però, il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A).
Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da XXXX ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.
L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di XXXX di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.
4.12 Estinzione dell’assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall’art. 4.1.
4.13 Vincolo a favore di terzi
Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, XXXX si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.
Norme che regolano la garanzia guasti
5.1 Rischi assicurati
XXXX si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza ed alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, durante la circolazione, in conseguenza di:
a) collisione con veicoli identificati ;
b) danni accidentali conseguenti a:
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento;
- fuori uscita di strada.
Le garanzie sono prestate a valore intero.
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell’eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A), costituisce anche l’importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, viene ridotta di un importo corrispondente all’indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.
5.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
l) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
n) avvenuti durante la guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n.285;
o) conseguenti a xxxxxxx a spinta o a mano o a circolazione “fuoristrada”
5.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
5.4 Scoperto e franchigia relativo alla garanzia Guasti
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione dello scoperto con il minimo indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
5.5 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.
5.6 Determinazione dei danni indennizzabili
Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.7 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907. C.C..
5.7 Non applicabilità del degrado
XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.6, non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:
a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.
Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per veicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), risulta superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.
5.8 Liquidazione del danno
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione.
XXXX, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.6, il controvalore.
5.9. Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.5;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
5.10 Estinzione dell’assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall’art. 5.1.
5.11 Vincolo a favore di terzi
Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, XXXX si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.
Norme che regolano le garanzie globale complementari
Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie, Rottura cristalli, Rinuncia all’azione di rivalsa, Xxxxxxx xxxxxx, Indennità Xxxxxx patente
6.1 Xxxxxx assicurati Fermo macchina
XXXX corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.
L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.
In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata a XXXX denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.10) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.
R.C. trasportati
XXXX si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A..
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) per la garanzia R.C.A.
Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.
Perdite pecuniarie
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:
a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il veicolo assicurato;
b) il parcheggio e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per il veicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del veicolo stesso.
e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo.
Rottura cristalli
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature).
Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 100.
Non si fa luogo all’applicazione dello scoperto se l’Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro specializzato, convenzionato con XXXX, per la riparazione e sostituzione di cristalli.
Rinuncia all’azione di rivalsa
XXXX rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:
a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
b) in possesso di patente di guida scaduta. L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:
- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.
Perdita chiavi
XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza di € 155 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:
- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.
Indennità Ritiro patente
XXXX, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso al veicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di € 26 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo sopra indicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:
- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada) ovvero un veicolo per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non superiore a x.xx 35, escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- il veicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- l'Assicurato dia prova di avere presentato ricorso avverso il provvedimento di sospensione e abbia dato a XXXX immediato avviso della restituzione della patente.
6.2 Garanzia aggiuntiva incendio
Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
XXXX si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del veicolo.
6.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
g) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.
6.4 Estensione territoriale
L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.
6.5 Formule
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).
Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 520 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Xxxxxxx chiavi; Xxxxxx patente.
Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e) dell’art. 6,1, con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Xxxxxxx xxxxxx; Xxxxxx patente.
Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e) dell’art. 6,1, con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo.
6.6 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.
In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.
Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di XXXX. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
6.7 Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a XXXX da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:
- per Fermo macchina: copia della denuncia di sinistro presentata a XXXX della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.;
- per Perdite pecuniarie: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.;
- per Rottura cristalli: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- per Xxxxxxx xxxxxx: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
- per Dissequestro veicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato;
- per Ritiro patente: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
6.8 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da XXXX e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto a quanto indicato all’art. 6.6 e 6.7;
b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di XXXX e dell'Assicurato in parti uguali.
6.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.
Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo d’assicurazione in corso.
Norme che regolano le garanzie globale complementari
Dissequestro veicolo e Ritiro patente
6.10 Rischi assicurati Dissequestro del veicolo
XXXX assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.
È condizione essenziale, ai fini della operatività della garanzia, che il veicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.
Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
- di scegliere il legale tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nella istanza per il dissequestro del veicolo, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con XXXX;
- di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con XXXX in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 6.8)
Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 0,13, oltre le imposte.
Ritiro patente
XXXX, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso al veicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa.
È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:
- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada) ovvero un veicolo per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non superiore a x.xx 35, escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- il veicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di XXXX e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- sia stato tempestivamente restituito firmato dall'Assicurato al patrocinatore incaricato da XXXX il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato a XXXX immediato avviso della restituzione della patente.
Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
- di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera avvalersi per la tutela dei suoi interessi nel ricorso per la restituzione della patente sospesa;
- di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con XXXX in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 6.8).
Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 3,62 oltre le imposte.
Assicurazione del conducente
Definizioni
Nel testo di polizza si intendono per:
- Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo-indennità: la somma dovuta da XXXX in caso di sinistro.
Norme che regolano le garanzie infortuni
7.1 Oggetto e delimitazione della garanzia – Esclusioni
L'assicurazione concerne esclusivamente gli infortuni da circolazione subiti dal conducente.
È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.
Qualora per effetto della garanzia di Responsabilità Civile, XXXX fosse tenuta a risarcire il danno conseguente ad Infortunio, che dia diritto ad una indennità in base alla presente polizza, tale indennità sarà imputata al risarcimento dovuto in sede di responsabilità civile; ove il danneggiato o i suoi aventi causa avessero promosso azione legale e poi avessero receduto o fossero rimasti in essa soccombenti, l'indennità sarà liquidata sotto deduzione delle spese sostenute per resistere alla predetta azione.
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o d'incoscienza da qualunque causa determinati, nonché quelli conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo (comprese quelle discali), da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del secondo comma, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.
L'assicurazione comunque non vale per le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcoolismo, tossicomanie, diabete o da altre infermità o mutilazioni gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
XXXX rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del C.C., salvo che per le spese di cura e rette di degenza.
7.2 Criteri di indennizzabilità
XXXX corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art.
7.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
7.3 Controversie - Arbitrato irrituale
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 7.2 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
7.4 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.
7.5 Morte e invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, XXXX xxxxxxx ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.
In difetto di designazione, SARA liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, XXXX liquida la somma assicurata se si tratta di invalidità totale oppure, se si tratta di invalidità parziale, una indennità corrispondente alla percentuale della somma assicurata corrispondente al grado di invalidità determinato in base alla tabella allegata al “Testo unico” delle disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro (D.P.R. 30/6/1965, n. 1124), senza peraltro applicare la franchigia contemplata dall'art. 74 della legge stessa.
La perdita totale od irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerato come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.
L'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennità per invalidità permanente sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, XXXX paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto.
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, XXXX corrisponderà agli aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
7.6 Rimborso spese di cura
Concerne, sino alla concorrenza dei massimali indicati, il rimborso delle spese rese necessarie da un infortunio indennizzabile a norma di polizza e sostenute per:
a) onorari dei medici e dei chirurghi, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche e spese farmaceutiche, queste ultime entro il limite del 10% del massimale assicurato per dette prestazioni;
b) rette di degenza in ospedale o clinica per ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo per un periodo massimo di 50 giorni.
Il rimborso viene effettuato da XXXX a guarigione clinica ultimata su presentazione di documenti giustificativi (notule del medico, ricevute dal farmacista, dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica, ecc.).
In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.
La domanda per il rimborso, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata a XXXX, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Qualora l'Assicurato fruisca di assicurazione sociale, la garanzia è prestata per le spese o l'eccedenza di spese da questa non rimborsate.
7.7 Indennità di degenza
L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero (degenza con pernottamento) in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.
La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.
7.8 Casi e somme assicurate – Formule
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza mod. 201/A.
Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;
- xxxxxxxx xxxxxxxx spese di cura, € 1.600.
Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno.
Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno.
Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000.
Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 26.000.
Documentazione contrattuale
Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:
a) un proprio documento d’identità;
b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell’intestatario al P.R.A. o, qualora trattasi di ciclomotore, del possessore del bene, se persona diversa dal Contraente.
c) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Inoltre il Contraente deve fornire a XXXX i documenti di seguito indicati.
A. Consegna della documentazione
La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.
Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l’annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:
a) ricevuta prevista dall’art. 7 della legge n. 264/1991 (ricevuta conforme al modello approvato con Decreto 8/2/1992 dal Ministero dei Trasporti, rilasciata da impresa o società regolarmente autorizzata a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
b) copia della carta di circolazione del veicolo precedente all’annotazione;
c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) dell’autoveicolo precedente all’annotazione;
d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), contenente l’impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.
B. Contratti di nuova stipula Xxxxxxx assicurati per la prima volta
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
a) carta di circolazione del veicolo;
b) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore;
c) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Inoltre, se dalla data della voltura (o d’acquisto in caso di ciclomotore) o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura (o d’acquisto in caso di ciclomotore) o della scadenza contrattuale a quello della stipula.
Qualora il contratto sia stipulato nella forma assicurativa bonus/malus e l’Assicurato intenda godere della classe di merito maturata sul veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento, e non sia trascorso più di un anno dalla data del furto, il Contraente dovrà consegnare anche l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo oggetto di furto, ed esibire e consegnare copia dell’ultima polizza ovvero quietanza di premio pagata, nonché della denuncia di furto.
Se il contratto è relativo ad un veicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di veicoli.
Veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all’anno.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) carta di circolazione del veicolo.
c) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
d) certificato di proprietà (o foglio complementare).
Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.
La disciplina del presente articolo si applica anche ai veicoli precedentemente assicurati con XXXX, qualora il contratto venga risolto e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula.
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato all’estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell’assegnazione ad una classe di merito o livello di Pejus diversi da quelli d’ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Veicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l’attestazione dello stato del rischio perché le è stata vietata l’assunzione di nuovi affari oppure perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il contratto stipulato con detta Impresa;
b) l’ultima quietanza di premio pagata.
Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all’Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
c) carta di circolazione del veicolo.
d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
e) certificato di proprietà (o foglio complementare)
Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l’Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.
C. Variazioni su contratti in corso con XXXX Xxxxxxx precedentemente assicurati con XXXX
Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con XXXX e non vi è soluzione di continuità nel
rapporto assicurativo, al rinnovo il Contraente deve restituire l’originale dell'attestazione dello stato del rischio rilasciata da XXXX.
Cessione di contratto
Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l’alienante chiede la cessione del contratto all’acquirente, è tenuto a consegnare, in originale: il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.
Se l’acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i veicoli assicurati per la prima volta.
Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà
Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l’alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) carta di circolazione del veicolo alienato ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di veicoli;
c) carta di circolazione dell'altro veicolo;
d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
e) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell’altro veicolo.
Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio
Se a seguito di distruzione, e demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero l’alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per demolizione.
c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo assicurato è un ciclomotore.
Se a seguito di vendita il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto.
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita.
Sostituzione con altro veicolo a seguito cessazione del rischio
Se a seguito di distruzione, e demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero l’alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato. Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo assicurato è un ciclomotore
d) carta di circolazione dell'altro veicolo.
e) certificato di proprietà (o foglio complementare)
Sospensione del contratto
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:
a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato.
Riattivazione del contratto
Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
a) carta di circolazione del veicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l’attività di compravendita di veicoli; oppure:
b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
c) carta di circolazione dell'altro veicolo;
d) certificato di proprietà (o foglio complementare)dell’altro veicolo.
Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è richiesta ulteriore documentazione.
La liquidazione del danno
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di XXXX, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione amichevole di incidente (che è opportuno tenere sempre in auto) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a SARA.
L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).
In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx XX).
Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali da diritto al rimborso di parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.
Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.
Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata (Incendio, Furto, Guasti, ecc.);
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.
Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:
- in caso di incendio: la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;
- in caso di furto totale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.); il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero del veicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta di XXXX, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento, rilasciati rispettivamente dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto parziale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di guasti: la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti e del loro ammontare;
- in caso di eventi sociopolitici e di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di eventi naturali: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- in caso di fermo macchina: la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativa alla riparazione dei danni;
- in caso di perdite pecuniarie: la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta delle spese di demolizione e radiazione; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;
- in caso di rottura dei cristalli: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- in caso di xxxxxxx xxxxxx: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- in caso di infortunio: la certificazione medica;
- in caso di sequestro veicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato;
- in caso di ritiro patente: copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.