RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
Municipalita’ 9 Pianura - Soccavo Direzione
U.O. Attività Tecniche
“Accordo Quadro per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità 9.
C.U.P.:B67H22004120004 C.I.G.:9378646F80
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
PREMESSA
Il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 2005 e modificato con successivi provvedimenti Del. CC n.47/2006 e n.20/2006, ha individuato le funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di manutenzione delle strade secondarie che ricadono sul territorio della Municipalità.
Allo stato attuale, lungo le strade di competenza municipale, vengono effettuati solo interventi puntuali mediante lo strumento della piattaforma SAPIS della Napoli Servizi. In realtà si riscontrano sulle arterie stradali di competenza le seguenti criticità:
• lo stato di ammaloramento diffuso della pavimentazione del solido stradale e dei marciapiedi;
• l'assenza di percorsi pedonali protetti.
RISORSE DISPONIBILI
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 04.08.2022 è stato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Per la manutenzione straordinaria delle strade è prevista la seguente disponibilità di spesa complessivamente pari ad € 487.000,00, così ripartita sulle annualità:
codice di bilancio | cap. | art. | Denominazione | Anno 2022 da impegnare | Anno 2023 da impegnare | Anno 2024 da impegnare |
10.05-2.02.01.09.012 | 248251 | 9 | DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - fin oneri concessori | € 157 000,00 | € 165 000,00 | € 165 000,00 |
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Per l'esecuzione degli interventi manutentivi richiesti, l’Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità, sentito il Presidente della Municipalità, nei limiti annuali degli stanziamenti assegnati ha individuato nella procedura dell’accordo quadro con unico operatore, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 24 mesi, lo strumento più idoneo a garantire la flessibilità di intervento.
Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 del D.lgs 50/2016, previsto obbligatoriamente per lavori e/o servizi di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che l'esatta misura ed entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte senza dover attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente; l’elemento chiave dell’accordo quadro rimane sempre l’impegno di spesa per cui ciò che rileva è che per l’attivazione dei contratti specifici o per l’invio degli ordinativi sia presente la copertura finanziaria per poi procedere ai diversi affidamenti.
Il presente Accordo disciplina le condizioni generali per l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità 9 e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo). Il contratto applicativo potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dall’Accordo Quadro, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
Più specificamente, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire lavori aventi la medesima finalità
ed oggetto su tutti le strade di competenza dell’Ente, sulla base di situazioni o necessità che emergeranno nel corso di esecuzione dei contratti.
PROGETTO GENERALE
Gli interventi si effettueranno su strade di competenza municipale, di proprietà comunale e aperte al pubblico passaggio.
Gli interventi consistono prevalentemente in:
• Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;
• Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura;
• Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti e piastrelle di porfido, lastre in granito, cubetti di marmo);
• Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;
• Sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
• Sostituzione cordoni di marciapiedi;
• Rifacimento parziale di marciapiedi;
• Installazione di paletti parapedonali;
• Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano.
Il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, tale da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità, prevede la rimozione, mediante fresatura, dell’attuale strato di conglomerato, al fine di ottenere una superficie livellata e adeguatamente grezza adatta a ricevere lo strato di conglomerato bituminoso (binder) ove necessario ed il secondo strato superficiale di usura (tappetino), che sarà adeguatamente costipato e collegato allo strato sottostante per dare il lavoro finito e pronto a regola d’arte onde evitare eventuali scorrimenti fra i vari strati. Tale lavorazione garantisce una migliore trasmissione dei carichi in particolare quelli dinamici, e un'aderenza adeguata alla velocità dei veicoli anche in condizioni di bagnato.
Verranno eseguiti interventi sui marciapiedi laterali alle strade dove si prevede la sostituzione puntuale della pavimentazione e dei cordoni danneggiati.
Verranno inoltre collocate secondo le indicazioni dettate dalla Direzione lavori le segnaletiche orizzontali e verticali.
INTERFERENZE
Gli interventi a farsi essendo superficiali non prevedono interferenze con gli impianti in sottosuolo. Tuttavia prima degli interventi di scarificazione sarà necessario l'individuazione di chiusini, saracinesche e pozzetti di linee elettriche, gas, acquedotto, fognatura, per evitare il contatto con le macchine operatrici (fresatrice o rullo compressore). Non si ritiene necessaria un'ulteriore redazione di studio in quanto la presenza di pozzetti dà evidenza delle infrastrutture esistenti.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO
Considerata la natura degli interventi e l’imprevedibilità delle situazioni che possono presentarsi su strade pubbliche, non si possono escludere ulteriori lavorazioni finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi per sopravvenute situazioni di pericolo.
CATEGORIE E CLASSICIA DELLE LAVORAZIONI DA REALIZZARE
La categoria dei lavori oggetto dell'appalto è OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari – CLASSIFICA II.
ELENCO PREZZI UNITARI E COMPUTO METRICO
I prezzi adottati sono integralmente quelli del “Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2022” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 28.6.2022. Nel caso di prezzi non desumibili dalla tariffa, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi.
TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro.
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA E FINANZIAMENTO
Il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro è pari all'importo a base di gara pari ad € 440.280,91 (compresi € 8.730,91 per costi di sicurezza ed € 20.550,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI | ||
A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € 411.000,00 | |
di cui Oneri di Manodopera | € 164.400,00 | |
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 8.730,91 | |
A3)Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso | € 20.550,00 | |
Totale A) | € 440.280,91 | |
B) SOMME A DISPOSIZIONE | ||
B1) IVA al 10% su A1) + A2) | € 41.973,09 | |
B2) IVA al 22% su A3) | € 4.521,00 | |
B3) Contributo AVCP | € 225,00 | |
Totale B) | € 46.719,09 | |
TOTALE (A + B) | € 487.000,00 |
Napoli, 24 Agosto 2022 Il RUP
xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Municipalita’ 9 Pianura - Soccavo Direzione
U.O. Attività Tecniche
“Accordo Quadro per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria delle xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx 0”.
C.U.P.:B67H22004120004 C.I.G.: 9378646F80
INDICE GENERALE
CAPO I – CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell’ Accordo Quadro Art. 2 – Durata dell'accordo quadro
Art. 3 - Definizione economica dell’appalto
Art. 4 - Definizione tecnica dell’oggetto di ciascun appalto derivante dall’accordo quadro Art. 5 - Qualificazione
Art. 6 - Interventi con modifiche al piano stradale e apertura varchi di accesso
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 – Forma dell'accordo quadro e dei contratti applicativi Art. 8 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 9 - Documenti che fanno parte di ciascun contratto di appalto
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti Art. 11 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
Art. 12 – Fallimento dell'appaltatore
CAPO III – GARANZIE
Art. 13 – Cauzione provvisoria Art. 14 – Garanzia definitiva
Art. 15 – Garanzia della rata di saldo
Art. 16 – Anticipazione e relativa fideiussione Art. 17 – Assicurazioni a carico dell'impresa
CAPO IV - SUBAPPALTO
Art. 18 - Subappalto
Art. 19 - Responsabilità in materia di subappalto Art. 20 - Pagamento dei subappaltatori
CAPO V – ESECUZIONE E TERMINE DEI LAVORI
Art. 21 – Consegna dei lavori e documentazione propedeutica
Art. 22 – Direzione lavori, ordini di servizio e ordinativi di esecuzione Art. 23 – Lavoro notturno e festivo
Art. 24 – Sospensioni
Art. 25 - Contestazioni e riserve Art. 26 – Proroghe
Art. 27 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
Art. 28 – Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore e responsabilità tecnica Art. 29 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Art. 30 - Ultimazione dei lavori
Art. 31 - Presa in consegna dei lavori ultimati Art. 32 – Certificato di regolare esecuzione Art. 33 - Norme di sicurezza
Art. 34 - Sinistri Art. 35 – Penali
Art. 36 – Risoluzione dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio Art. 37 – Recesso dall'accordo quadro e dai contratti derivanti
CAPO VI – ACCORDO XXXXXXX E CONTROVERSIE
Art. 38 – Accordo bonario e transazioni Art. 39 – Definizione delle controversie
CAPO VII – NORME TECNICHE E PREZZI
Art. 40 – Invariabilità dei prezzi
Art. 41 – Contabilizzazione dei lavori a misura Art. 42 – Forniture a piè d'opera
Art. 43 – Elenco prezzi unitari
Art. 44 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
CAPO VIII – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 45 – Pagamenti in acconto
Art. 46 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 47 – Conto finale e saldo
CAPO IX - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 48 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
CAPO I – CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Il presente capitolato fa riferimento all’Accordo Quadro per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità 9”. L’accordo quadro sarà suddiviso in un unico lotto nell’ambito delle competenze della Municipalità 9 del Comune di Napoli , ed affidato ad un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, gli interventi di cui sopra.
2. L’accordo quadro avente durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, è finalizzato a consentire l’esecuzione, a misura, di interventi di manutenzione straordinaria, non programmabili e predeterminabili nel numero xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx della Municipalità 9.
3. Il presente accordo quadro assume la qualifica di “contratto normativo” e stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, la durata dell'accordo quadro e il tetto complessivo di spesa entro cui possono essere affidate le prestazioni individuate, contiene pertanto la disciplina generale inerente l’esecuzione dei lavori che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi contratti applicativi o ordini di servizio.
4. I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.
5. Saranno compresi in ciascun contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro, termini e modalità di attivazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singola commissione.
6. Per le lavorazioni di cui ai seguenti commi saranno utilizzati i prezzi inseriti nel prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Campania 2022. Su detti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, per la quota al netto della sicurezza generale indicata nel suddetto Prezzario. Qualora tale importo non fosse indicato, verrà considerata quale sicurezza generale una percentuale del 2% del prezzo di riferimento. Gli importi per la sicurezza generale e speciale verranno definiti di volta in volta nei singoli contratti applicativi.
7. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La stipula dell'accordo quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell'aggiudicatario. L'appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo quadro, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
8. Gli articoli del presente capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.
9. La firma del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.
10. I prezzi nel biennio faranno riferimento al Prezzario della Regione Campania 2022 per tutta la durata dell'accordo quadro. E' esclusa la revisione dei prezzi.
11. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore.
Art. 2 – Durata dell'accordo quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 3.
Art. 3 - Definizione economica dell’appalto
1. Il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro è pari all'importo a base di gara pari ad € 440.280,91 (compresi € 8.730,91 per costi di sicurezza ed € 20.550,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione per complessivi € 487.000,00.
2. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei lavori richiesti all'operatore economico.
3. L'importo è da intendersi a misura.
4. L'Importo dei lavori di cui al comma 1, posto a base dell'affidamento, è definito come segue: in merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e smaltimento e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di un Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati e redatti dalla Stazione Appaltante in base alla tipologia dell'intervento da eseguire. Per la sicurezza generale si procederà secondo quanto indicato all'art. 1 comma 6. Trattandosi di accordo che riguarda lavori, l'importo sopra indicato è complessivo e la ripartizione tra le due fattispecie dipenderà dalle concrete esigenze valutate ad ogni intervento, pur rimanendo all'interno degli importi annuali massimi suddetti.
5. L’importo dell’accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.
6. Gli oneri di cui ai precedenti punti sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 nonché delle disposizione normative in tema di contenimento della diffusione del Covid-19 (Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e successive disposizioni), e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
7. L’ammontare della stima dei costi della sicurezza speciale sarà liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando a ogni pretesa per quello non attuato.
8. L’importo dell’accordo quadro resta fisso e invariato.
9. Il ribasso offerto sarà applicato sull’elenco prezzi unitari. (rif. art. 1 comma 6).
10. Nell’ipotesi in cui eventuali norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate, ai sensi di legge dalle competenti autorità governative che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, ciò non consentirà all’Appaltatore di accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione appaltante.
Art. 4 - Definizione tecnica dell’oggetto di ciascun appalto derivante dall’accordo quadro.
1. L’importo di ciascun contratto applicativo può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
3. Successivamente all’accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
4. Gli interventi potranno riguardare:
• Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;
• Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura;
• Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti e piastrelle di porfido, lastre in granito, cubetti di marmo);
• Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;
• Sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
• Sostituzione cordoni di marciapiedi;
• Rifacimento parziale di marciapiedi;
• Installazione di paletti parapedonali;
• Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano.
5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, ed eventualmente ulteriormente specificato nei singoli contratti applicativi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
7. Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ufficiali vigenti in materia; qualora non esistano, l’Appaltatore, su richiesta della Direzione sui lavori, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, sono raccomandate dai competenti organi tecnici. L’osservanza di tutte le Norme sopra indicate, in maniera sia applicata che generica, che riguardino l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quanto altro attinente ai lavori, si intende estesa a tutte le Leggi, Decreti, Disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori.
8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
9. L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade che dovessero, in futuro, entrare a far parte delle competenze della Municipalità 9.
10. Il numero degli interventi sarà determinato a seconda delle necessità e delle priorità, attraverso la stipula di contratti applicativi o ordini di servizio, in conseguenza anche delle eventuali indicazioni pervenute dagli uffici Comunali, durante la durata del presente accordo quadro.
11. L’Amministrazione appaltante fornirà, se si rendessero necessari in considerazione dell’entità e/o della specificità degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi e delle eventuali specifiche tecniche e prescrizioni esecutive.
Art. 5 - Qualificazione
1. L'accordo quadro riguarda interventi di manutenzione non quantificabili nel numero a priori.
2. Con riferimento all’affidamento dell’appalto i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti b) e c) comma 1 art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010.
3. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” per la manutenzione della rete stradale come da Allegato A di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, in quanto non abrogato Classifica II.
4. Oltre alla categoria prevalente sono previste lavorazioni che superano il 10% dell'importo complessivo del contratto di accordo quadro e per le quali è possibile lo scorporo ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. oo-ter) del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 - Interventi con modifiche al piano stradale e apertura varchi di accesso
1. Durante il periodo di manutenzione contrattuale qualunque intervento, seppur ordinato dalla stazione appaltante, che comporti modifiche e/o alterazioni della sede stradale, dovrà essere opportunamente e preventivamente concordato dall’impresa appaltatrice con il Direttore dei Lavori il quale, dopo intese con i vari servizi comunali interessati, comunicherà alla stessa i termini e le modalità di tali modifiche, autorizzandola all’intervento. Nel caso specifico di aperture di varchi di accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli cioè l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato (passo carraio), la realizzazione dei relativi manufatti ovvero le relative modifiche al piano stradale dovranno essere realizzate dall’impresa appaltatrice secondo le modalità costruttive e con l’impiego dei materiali indicati dal Direttore dei Lavori, al fine di non alterare la tipologia di pavimentazione nonché i decori e gli stili già in essere in quella zona oggetto di intervento. Il Direttore dei Lavori consegnerà all’impresa appaltatrice copia della concessione di passo carraio corredata dei grafici esecutivi secondo i quali dovrà essere realizzato, nonché uno specifico computo metrico estimativo con visto di congruità, che conterrà le voci di elenco prezzi rappresentative nonché il costo complessivo che il soggetto concessionario dovrà sostenere e pagare direttamente all’impresa appaltatrice. All’ultimazione dei lavori l’impresa rilascerà certificato di collaudo delle opere realizzate che saranno comunque verificate e validate dal Direttore dei Lavori. In caso di difformità delle opere realizzate rispetto a quelle ordinate l’impresa appaltatrice è obbligata in ogni caso a ripristinare il varco secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori e dei grafici e del computo metrico precedentemente consegnati. La stessa procedura dovrà essere seguita anche nel caso di modifica di un passo carraio esistente ovvero di chiusura dello stesso per scadenza/revoca della concessione o altra motivazione. Resta inteso che anche in tali circostanze il certificato di collaudo sarà consegnato al Direttore dei Lavori per consentire altresì la corretta definizione/archiviazione della pratica di concessione e l'eventuale svincolo cauzionale del concessionario.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 – Forma dell'accordo quadro e dei contratti applicativi
1. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Art. 8 – Modalità di stipulazione del contratto
1. Ciascun contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), e dell’art. 59 comma 5-bis del codice di contratti.
2. In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari compresi nel Prezzario ufficiale 2022 in materia di Lavori Pubblici della regione Campania.
4. L’importo del contratto resta fisso ed invariabile.
Art. 9 - Documenti che fanno parte di ciascun contratto di appalto.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale di ciascun contratto d’appalto applicativo o ordine di servizio, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;
- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”;
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Quadro Economico;
- i piani di sicurezza eventualmente previsti secondo le norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e i., inclusi i Protocolli condivisi per il contenimento della diffusione da Covid-19;
- l'Elenco prezzi unitari della Regione Campania anno 2022;
- i computi metrici estimativi appositamente redatti;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
- i) le polizze di garanzia.
2. Fanno parte del contratto di Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;
- il presente capitolato speciale;
- l'Elenco prezzi unitari del prezzario ufficiale 2022 in materia di Lavori Pubblici della Regione Campania.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art. 217 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
4. Non si allegano i piani di sicurezza al presente capitolato in quanto, trattandosi di lavori non precisamente definiti, si
provvederà se necessario all’occasione, a redigere i relativi piani. Prima di effettuare le singole lavorazioni l’impresa dovrà depositare il relativo piano operativo di sicurezza. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di cui all’art. 99 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827.
5. In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara/Invito - Capitolato generale d’Appalto – Elaborati costituenti l'Accordo Quadro.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti.
1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di affidamento dei singoli contratti applicativi senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione delle opere.
3. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante l'esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ABC, FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
4. Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’accordo quadro e alla stipula dello stesso.
5. All'interno dell'accordo quadro, i singoli lavori sono affidati mediante contratti di appalto applicativi, che possono anche essere costituiti da ordini di servizio e che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro.
6. I singoli contratti e/o ordini di servizio conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire, l'importo, i tempi di consegna dei lavori, la durata dell'esecuzione, il computo metrico nonché la localizzazione dell'intervento.
7. Il tempo previsto per l’esecuzione di ogni intervento sarà stabilito di volta in volta e indicato nel relativo contratto applicativo.
8. I singoli contratti applicativi possono avere una durata massima differente da quella dell'accordo quadro, purché sottoscritti entro la durata dello stesso.
9. Su richiesta della Direzione Lavori l’appaltatore è tenuto a dare inizio ai lavori entro 24 ore (rif. Art. 32 comma 8 come modificato dall'art. 8 c.1 lett. a) D.L. n.76/2020 conv. in L.120/2020) e portarli a termine entro la scadenza fissata. In particolari casi l'ordine potrà essere impartito dalla Direzione Lavori, previa autorizzazione del R.U.P., telefonicamente/via e-mail e formalizzato secondo le modalità espresse nel seguente capitolato entro i primi due giorni lavorativi successivi.
10. L'impresa appaltatrice dovrà indicare al momento dell’aggiudicazione definitiva un esatto recapito postale (fisico ed elettronico), telefonico e aziendale in Napoli o provincia, ed essere sempre reperibile, anche nelle ore notturne e comprese le giornate festive.
11. L'ultimazione delle opere relative al singolo contratto applicativo verrà certificata dalla Direzione Lavori, previo verifica dei necessari riscontri, mediante verbale o certificato di fine lavori, sottoscritto anche dall’Appaltatore.
12. Il contratto applicativo può comprendere uno o più interventi, da eseguire anche in siti diversi, anche preliminarmente definiti da apposita progettazione fornita allo scopo, inoltre l'Impresa dovrà essere attrezzata per soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee.
13. E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi. Resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per la contemporaneità di più cantieri.
14. Durante la vigenza del presente accordo quadro l'Amministrazione potrà procedere all'approvazione di progetti esecutivi o definitivi per l'appalto, anche sotto forma di perizia tecnica da porre alla base dei contratti applicativi. Sarà sua esclusiva facoltà affidare l'esecuzione delle opere all'aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo. In tal caso verrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara relativa al presente accordo quadro. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza qualora necessario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 11 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore è tenuto ad eleggere il domicilio a cui è possibile effettuare tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2-3-4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore al suo rappresentante.
Art. 12 – Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO III – GARANZIE
Art. 13 – Cauzione provvisoria
1. L’offerta non richiede la garanzia provvisoria come definito dall’art.1 comma 4 del DL 76/2020, in deroga all’art.93 del Codice.
Art. 14 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore
4. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
5. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà permanere sino alla fine dei lavori che sono stati affidati entro il periodo di validità dell'accordo quadro, il termine dei lavori sarà dimostrato con relativo certificato.
9. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
10. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia.
Art. 15 – Garanzia della rata di saldo
1. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016,Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 16 – Anticipazione e relativa fideiussione
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo potrà essere corrisposto all’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo, un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati nel corso dei lavori, in percentuale del 30% sull'importo di ogni SAL.
Art. 17 – Assicurazioni a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della stipula
del primo contratto applicativo e comunque entro la prima consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ovvero per:
• danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori e per danni alle strutture preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad € 500.000,00;
• danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
• Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.).
2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla consegna della polizza così come stabilita al comma 1 e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo lavoro svolto o comunque decorsi dodici mesi dalla dati di ultimazione dell'ultimo lavoro eseguito risultante dal relativo certificato.
4. Le stesse polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione appaltante, il Direttore dei lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione appaltante, sono considerati terzi tra loro.
6. Qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO IV - SUBAPPALTO
Art. 18 - Subappalto
1. Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. In particolare:
• l'affidamento dei lavori in subappalto è consentito solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante o al trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista dalla normativa succitata;
• i concorrenti devono aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare, la mancata dichiarazione inerente il subappalto preclude tale possibilità;
• il subappalto inoltre può essere affidato purché rispetti le condizione poste al comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fermo restando quanto già previsto in materia di subappalto all’interno dello schema di contratto, l’affidamento di lavori in subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, comporta i seguenti obblighi a carico degli esecutori dei lavori:
• nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
• le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto di subappalto.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono venti giorni, oppure dieci, nel caso di subaffidamenti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del Codice dei contratti, senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.
8. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
Art. 19 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione:
• agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.;
• all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sia dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti;
• all'osservanza degli adempimenti del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.
6. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:
• dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
• elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
• dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
• dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
7. L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
8. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano i seguenti commi, in materia di tessera di riconoscimento:
• Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
• Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
Art. 20 - Pagamento dei subappaltatori
1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante. I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
• all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
• alle limitazioni derivanti da documentazione risultata incompleta o irregolare.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
CAPO V – ESECUZIONE E TERMINE DEI LAVORI
Art. 21 – Consegna dei lavori e documentazione propedeutica
1. La consegna dei lavori è disciplinata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”.
2. L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 32 comma 8 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del relativo contratto applicativo; il Direttore dei Lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Con riferimento a ciascuna consegna dei lavori, all’atto della stessa, l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti e la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.
5. Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Art. 22 – Direzione lavori, ordini di servizio e ordinativi di esecuzione
1. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo.
2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico- contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al
direttore dei lavori.
4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono specifico controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste dal comma 5 del dell'art.101, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .
5. L’ordine di servizio o contratto applicativo è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti digitalmente e trasmessi via pec, oppure in due copie, in entrambi i casi sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
7. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 23 – Lavoro notturno e festivo
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del D.M. 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'appaltatore e in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
Art. 24 – Sospensioni
1. Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, nonchè dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai commi 1-2-3-4-6-7.
2. Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che portano alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.
10. Il verbale di sospensione deve contenere:
• i riferimenti temporali
• l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori
• l'adeguata motivazione a cura della D.L.
• l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi
11. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il R.U.P. non si pronuncia nel termine stabilito, il verbale si intende accettato dalla Stazione Appaltante.
12. Non appena cessate le cause di sospensione, il D.L. redige il verbale di ripresa che deve essere controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.
Art. 25 - Contestazioni e riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli vien presentato, in occasione di ogni stato di avanzamento.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro.
4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non sia possibile al momento della formulazione della stessa, egli deve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare la riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità.
5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
6. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non riconfermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che a essi si riferiscano.
7. Il Direttore dei Lavori dovrà, entro i successivi quindici giorni, scrivere nel registro le proprie controdeduzioni motivando.
Art. 26 – Proroghe
1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 5 e dalla normativa vigente. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con domanda motivata, la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Art. 27 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei singoli lavori riferiti ai contratti applicativi, e comunque prima
dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del Decreto M.I.T. n. 49/2018 elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con il programma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.
Art. 28 – Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore e responsabilità tecnica
1. L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della stazione appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.
2. Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori. Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.
3. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore.
4. Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’accordo quadro.
5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Il personale che l’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza.
Art. 29 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
1. L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sarà obbligata a prestarsi in ogni
tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
2. L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
Art. 30 - Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore, ne redige apposito verbale e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori.
4. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 31 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Nei soli casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Nel periodo intercorrente tra l’ultimazione lavori e la presa in consegna automatica l’appaltatore rimane responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di eventuale ulteriore manutenzione.
Art. 32 – Certificato di regolare esecuzione
1. Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 102 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione dell’importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, verrà emesso al termine del periodo di riferimento del singolo contratto applicativo.
2. Ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a
40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
Art. 33 - Norme di sicurezza
1. In considerazione della natura dell’appalto, l’esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verificherà la necessità dell’intervento.
2. L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., tenuto conto dei protocolli condivisi per il contenimento del contagio da Covid-19, il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.
3. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
4. L’appaltatore è obbligato in particolare ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, prestando attenzione alle fattispecie e agli adempimenti di cui agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
5. Prima della stipula di ciascun contratto applicativo, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito “safety” con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
6. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile della stazione Appaltante prima dell’attivazione dei singoli cantieri.
7. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
8. In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a)siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b)non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
d) prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
9. Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
10. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
11. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle autorità competenti.
12. E’ obbligo dell’Impresa esecutrice trasmettere alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. È fatto obbligo all’Impresa, altresì, di trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal RUP ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.
13. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ai Protocolli specifici per il contenimento della diffusione del COVID-19 per il periodo di loro efficacia, nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
14. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
15. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al RUP, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
16. Qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., prima
della consegna dei lavori l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto nel rispetto di tutte le normative vigenti, inclusi i protocolli per la limitazione della diffusione del Covid-19.
17. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
19. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando il Comune di Napoli, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
20. L’appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti all’interno del cantiere al fine di rendere, in ipotesi di più imprese subappaltatrici, i rispettivi piani da quest’ultime redatti, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese l’obbligo permane all’impresa mandataria, in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane l’ obbligo incombe al consorzio.
21. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.
22. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Napoli.
23. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.
24. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formando parte integrante del contratto di appalto, fanno si che eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 34 - Sinistri.
1. Ai sensi degli artt. 11 e 24 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 l’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Sono considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
2. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. L'Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati dal personale dipendente. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.
4. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di intervenire all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione interverrà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale costatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto.
5. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in tal caso le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa.
6. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’evento. L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
7. L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le occorrenti
riparazioni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
Art. 35 – Penali
1. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’uno per mille (10/ 00) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
2. Ai sensi della lett. z) comma 1) dell'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ancora in vigore per effetto dell’art.217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Il mancato intervento dell'appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni adempimento ordinato e consente al Direttore lavori di far eseguire d'ufficio ad altra ditta l'intervento addebitando i costi sostenuti all'appaltatore inadempiente. L'applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente contestata da parte del Direttore lavori con e mail.
7. Nel caso di quattro violazioni nell'arco di validità del contratto per ritardato o mancato adempimento, fermo restando l'applicazione della penale coma sopra definita, il Comune di Napoli, previa contestazione può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo dover alcunché all'appaltatore.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 36 – Risoluzione dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio
1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi normati all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Oltre che nei casi suddetti, la risoluzione del contratto potrà aver luogo nei seguenti casi:
- gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza;
- reiterato e mancato rispetto dei termini contrattuali.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
B)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.
7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine suddetto, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
8. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato, o sospendesse i lavori, ed in generale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.
Art. 37 – Recesso dall'accordo quadro e dai contratti derivanti
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a sue spese.
CAPO VI – ACCORDO XXXXXXX E CONTROVERSIE
Art. 38 – Accordo bonario e transazioni
1. Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii..
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui al presente capitolato è parte integrante spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 39 – Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 e l’Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro competente di Napoli.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
CAPO VII – NORME TECNICHE E PREZZI
Art. 40 – Invariabilità dei prezzi
1. I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e on è ammessa la loro revisione, essi comprendono tutte le
opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d’arte tutte le opere appaltate.
2. Il prezzi unitari scaturiranno dall’offerta dell’Impresa aggiudicataria a ribasso sul prezzario di riferimento, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, e si intendono fissi ed invariabili.
3. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:
a)tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti all’impiego;
b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori, compresi nell’opera.
Art. 41 – Contabilizzazione dei lavori a misura
1. La contabilizzazione dei lavori è a misura ed è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del Decreto
M.I.T. n. 49/2018 -Titolo II capo IV – Controllo Amministrativo Contabile e del presente capitolato speciale d’appalto e delle vigenti normative.
2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia quegli oneri ed obblighi che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, necessari al compimento dei lavori in ogni loro parte e per lo scopo cui sono destinate.
3. Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e i lavori in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere e/o i lavori appaltati completi e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
4. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore lavori e dal RUP.
6. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. I prezzi per i materiali a piè d’opera servono per la formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.
7. Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure. La Direzione dei Lavori potrà procedere in ogni momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute.
8. Le quantità saranno determinate con i metodi adeguati secondo quanto previsto nel computo metrico dei lavori da eseguire.
9. Tutte le opere e le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa.
10. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 42 – Forniture a piè d'opera
1. Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre alla fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.
Art. 43 – Elenco prezzi unitari
1. Nell’elenco prezzi allegato, facente parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le somministrazioni ed i servizi oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi, di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno,anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
2. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 44 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora il Comune di Napoli, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto. Qualora la D.L. disponga categorie di lavorazioni o materiali i cui prezzi non sono inclusi nell'elenco prezzi regionale Campania 2022, si procederà alla formazione di nuovi prezzi come disposto dall'art. 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018. I nuovi prezzi stabiliti saranno sottoposti al ribasso di gara contrattuale.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo del Decreto M.I.T. n. 49/2018.
CAPO VIII – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 45 – Pagamenti in acconto
1. Per quanto attiene ai lavori di manutenzione, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il valore di € 40.000,00 al netto del ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle opere e delle lavorazioni per la sicurezza.
2. Qualora il contratto applicativo sia di importo inferiore ad € 40.000,00 il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione al termine della conclusione dei lavori e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale.
4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione; ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera (a), con indicazione della data di emissione.
c) la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme contabilizzate entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 244/2007 e del D.M. 55/2013.
Art. 46 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 47 – Conto finale e saldo
1. Il conto finale viene redatto a norma dell'art. 14 lett. e) del D.M. del MIT n. 49/2018, con gli allegati previsti al comma 5 dell'art. 14 del suddetto D.M.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro un termine assegnato non superiore a trenta giorni, qualora ciò non accada x xxxxxxx il termine sopraindicato, il conto finale si considera definitivamente accettato dall'appaltatore.
3. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria ai sensi del presente capitolato “Capo III- Garanzie” e dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016. Il suo pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
CAPO IX - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 48 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
2. L'Appaltatore è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti.
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
2. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui appresso, oltre quelli di cui al Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:
a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
c) all’allestimento di un locale, anche in uno esistente indicato dalla Direzione Lavori, ad uso ufficio di cantiere;
d) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori;
e) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
f) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
g) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito;
h) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
i) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Locale;
j) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
k) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
l) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
m) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
n) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
o) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero a insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;
p) alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
q) alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
r) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di Direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti;
s) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
t) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
u) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
v) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell’appaltatore.
w) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di conformità” obbligatoria per le opere eseguite;
x) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 01.03.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37;
y) a denunciare, ove previsto dal X.Xxx. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
z) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
aa) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
ab) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.
ac) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
ad) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse al presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
ae) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
af) al rilievo “as-built” delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti, ecc.). Il rilievo comprenderà la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
ag) relativamente agli interni al rilievo “as-built” dei lavori eseguiti, comprensivo degli elaborati grafici con l'indivi- duazione del tracciato esatto delle linee impiantistiche e la localizzazione degli elementi metallici installati.
ah) a fornire le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le schede tecni - che di tutti i materiali/elementi utilizzati, e quanto altro indispensabile per la presentazione della pratica antin- cendio. In particolare sugli elaborati grafici dovranno essere riportati i codici di riferimento che rimandino alle schede dei prodotti, comprese le singole porte antincendio.
ai) a fornire certificazioni delle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso o similari realizzati a secco.
aj) Per tutti i sistemi di pareti, contropareti, controsoffitti, altri sistemi a secco comunque realizzati, a fornire scheda tecnica del prodotto che deve essere accettata preventivamente dalla D.L.. La scheda tecnica del prodotto deve essere accompagnata per ogni singolo pacchetto da una planimetria che indvidua dove sarà installata e da una relazione di calcolo ai sensi del cap. 7.2.3 criteri di progettazione di elementi strutturali “secondari” ed elementi non strutturali del DM 14 gennaio 2008 per garantire le prestazioni antisismiche.
ak) A fornire le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di tutti i materiali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento EU n. 305/2011, recepito dalla normativa nazionale con il Decreto Legislativo n. 106 del 16
giugno 2017.alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale delle opere e degli interventi eseguiti nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);
al) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
am) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore;
an) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
ao) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie, acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti nell’ambito del cantiere;
ap) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;
aq) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;
ar) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
as) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o dichiarati tali dalla D.L.;
at) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;
au) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
av) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
aw) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);
ax) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc.
oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali;
ay) a spostare e successivamente ricollocare, a sua cura e spese, i contenitori di raccolta dei rifiuti eventualmente presenti nelle aree interessate dai singoli interventi, tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta;
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.
2. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal Direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.
5. Particolarmente verrà fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario edito dalla Regione Campania, documento facente parte integrante del contratto come indicato all’articolo “documenti che fanno parte del contratto” del presente capitolato.
Napoli, 24 Agosto 2022
Il RUP
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