ASSESSORATO DEI TRASPORTI SCHEMA di CONTRATTO
ASSESSORATO DEI TRASPORTI SCHEMA di CONTRATTO
Contratto di fornitura di un servizio di locazione finanziaria di durata decennale per un importo complessivo di Euro _,00 ( /00) Iva esclusa finalizzato all’acquisto di autobus nuovi di fabbrica da assegnare alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico. C.U.P. E29E09000150002 - C.I.G. 0385971158.
L’anno duemilanove il giorno del mese di _, presso la sede dell’Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via Caprera, n. 15;--------------------------
tra
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in
persona del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell’Assessorato dei Trasporti, , nato a il
_, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna – di seguito denominata per brevità “Regione”;
e
- _, nato a _ il ,
residente in , via _ _, n. , codice fiscale
_, nella sua qualità di _ _ legale rappresentante
della , con sede in
(prov. ), via , c.f./Partita IVA n.
, ovvero (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o GEIE) di mandatario/capogruppo della
_ , con sede in (prov. __), xxx , x.x./Xxxxxxx XXX x. , xxxxxx atto
costitutivo/mandato collettivo speciale con rappresentanza Rep. N. in data
, registrato presso _ col n. _ in data , di seguito denominata per brevità “Aggiudicatario”;
PREMESSO CHE:
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 39/50 del 15 luglio 2008, ha approvato un “Programma di investimenti relativo a materiale rotabile” su gomma da destinarsi al rinnovo del parco rotabile esistente presso le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico in ambito urbano;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 25/13 del 26 maggio 2009, in conseguenza dell’Accordo procedimentale stipulato in data 28.04.2009 con le quattro aziende di trasporto pubblico urbano (CTM Cagliari, ATP Sassari, ATP Nuoro, ASPO Olbia) allegato alla medesima delibera, ad integrazione della delibera n. 39/50 sopra citata, ha autorizzato la spesa finalizzata all’acquisto ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto, anche in leasing, ed ha consentito la stessa modalità di acquisto anche a valere sulle assegnazioni disposte allo stesso fine in anni precedenti (UPB S 07.06.002), stimando un investimento di circa 85.000.000,00 di Euro per il decennio;-----------------------------
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 34/32 del 20 luglio 2009, ha approvato un “Programma di investimenti relativo a materiale rotabile. Finanziamento materiale rotabile su gomma per Aziende private di trasporto pubblico”, come da Accordo stipulato in data 25.06.2009 tra l’Assessorato dei Trasporti e le aziende private di trasporto pubblico locale, mediante ricorso al contratto di leasing di durata decennale con oneri a carico dell’amministrazione regionale, stimando un investimento di circa 34.000.000,00 di Euro per dieci anni;----------------------------------
- in esecuzione dei sopracitati atti è stata disposta l’indizione di apposite procedure
per l’acquisizione di varie tipologie di autobus per le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano operanti sul territorio regionale;---------------------------------------
- al fine di consentire più vantaggiose condizioni economiche, i soggetti suindicati hanno previsto che la provvista finanziaria per il successivo acquisto degli autobus avvenga ad opera della Regione con il ricorso allo strumento della locazione finanziaria con le condizioni ed i tempi previsti nei suindicati Accordi;-------------------
- la procedura aperta indetta con determinazione del Direttore del Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica n. 538 del 22.07.2009, per l’affidamento del servizio di locazione finanziaria per l’acquisizione di autobus da destinare alle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano operanti sul territorio regionale, si è conclusa senza aggiudicazione per non convenienza dell’unica offerta presentata, come da Determinazione n. 809 del 21.10.2009 del Direttore del Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
- con determinazione del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto n. 820 del 28.10.2009, è stato disposto l’affidamento del predetto servizio di locazione finanziaria per l’acquisizione di autobus da destinare alle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano operanti sul territorio regionale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, con base d’asta pari ad € 119.000.000,00 (centodiciannovemilioni/00), al netto dell’IVA e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del suindicato Decreto e dell’art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. n. 5/2007, senza che fossero modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali della precedente procedura aperta;
- con determinazione del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di
trasporto n. _ del _ , è stato disposto, in esito al procedimento di gara di cui sopra, l’affidamento del servizio a favore di
_ , per l’importo pari a Euro
( ), Iva esclusa; per l’effetto, il medesimo Aggiudicatario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- che il presente contratto è strettamente connesso e collegato con i contratti di fornitura sottoscritti o da sottoscriversi dalle aziende di trasporto e dai Fornitori aggiudicatari degli appalti di fornitura dei mezzi oggetto di finanziamento;-------------
- che l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla lettera d’invito e dal Capitolato speciale definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell’offerta;
- che l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro __ ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;----------------------------------------------
- l’importo necessario per il pagamento della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di spesa U.P.B. S del Bilancio regionale per
l’anno .
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse del presente contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione e l’Offerta Economica presentati in sede di gara.---------------
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
Il presente contratto ha ad oggetto l’impegno a stipulare singoli contratti di locazione finanziaria per l’acquisizione di ogni autobus, così come descritti nei singoli contratti di fornitura sottoscritti e da sottoscriversi dalle aziende di trasporto e dagli operatori economici aggiudicatari degli appalti di fornitura dei mezzi oggetto di finanziamento citati nelle premesse. La Regione, come sopra rappresentata, affida pertanto all’Aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, la fornitura di un servizio di locazione finanziaria finalizzato al successivo acquisto di autobus nuovi di fabbrica da assegnare alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Sardegna.---------------------------------------------------
Il servizio dovrà essere fornito secondo le specifiche tecniche di cui alla lettera d’invito ed al Capitolato speciale sulla base dei quali si è proceduto all’aggiudicazione del servizio stesso.
La Regione, nel corso della durata del Contratto, si riserva di richiedere
all’Aggiudicatario di incrementare le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, anche ai sensi dell’art. 344 della Legge 20 marzo 1865, n 2248, All. F, dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 56, comma 5, della L.R. n. 5/2007 alle medesime condizioni e termini contrattuali.--------
La Regione, nel corso della durata del Contratto, si riserva, inoltre, di richiedere all’Aggiudicatario di diminuire le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, anche ai sensi dall’art. 344 della Legge 20 marzo 1865, n 2248, All. F, dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 56, comma 5, della L.R. n. 5/2007 alle medesime condizioni e termini contrattuali. La Società di leasing non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.----------------------------------------
ART. 3 – DURATA ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il presente Contratto ha durata fino alla sottoscrizione dell’ultimo singolo contratto di locazione finanziaria stipulato per l’acquisizione dell’ultimo veicolo consegnato. I singoli contratti di locazione finanziaria, invece, hanno durata dalla data di accettazione della fornitura oggetto del contratto, ad avvenuto collaudo del/i veicolo/i, e cessano di avere efficacia decorsi centoventi mesi (dieci anni) da tale data.
Il perfezionamento e l’efficacia della locazione finanziaria sono subordinati alla accettazione della fornitura dei Veicoli da parte dell’azienda di trasporto utilizzatrice.
ART. 4 – DISCIPLINA DELL’INCARICO ED OBBLIGAZIONI SPECIFICHE.
Le attività afferenti il servizio dovranno essere espletate dall’Aggiudicatario nell’integrale rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l’attività di intermediazione creditizia, nonché, di tutte le norme e disposizioni speciali contenute negli atti di gara già citati.
L’Aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in costante raccordo con il Responsabile del procedimento obbligandosi a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.--------------
L’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l’esatto espletamento del servizio e delle prestazioni accessorie ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal Capitolato speciale.
Dichiara, inoltre, di conoscere e di ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di intermediazione creditizia, con particolare riferimento alla locazione finanziaria oggetto del presente contratto.
(nel caso di raggruppamento temporaneo)
L’Aggiudicatario attesta infine che il mandatario rappresenterà i componenti del raggruppamento di fronte all’Amministrazione Committente in tutti i rapporti derivanti dal contratto. Al capogruppo spetta la rappresentanza del raggruppamento per tutti gli atti dipendenti dal presente Contratto, fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia la Regione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei singoli soggetti componenti. In caso di fallimento di un componente del raggruppamento, si applicherà l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibile.------------------------
L’Aggiudicatario /capogruppo/responsabile:
- curerà che i servizi cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al Capitolato speciale ed al presente contratto e garantirà il coordinamento e la supervisione di tutte le attività;
- è obbligato ad assicurare la massima tempestività nell’adempimento di quanto previsto con il presente contratto, la regolarità nell’esecuzione della prestazione ed il rigoroso rispetto dei termini contrattuali di realizzazione e della normativa vigente in materia.
- Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 8 del presente atto, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato speciale e nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.------------------------------------
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, che non riguardino l’utilizzo e la circolazione del mezzo e le imposte e tasse non legate agli obblighi del concedente, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario per il periodo di locazione finanziaria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 8. L’Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione o delle aziende di trasporto utilizzatrici dei veicoli, assumendosene ogni relativa alea.
- L’Aggiudicatario ha l’obbligo di non opporsi nel caso di subentro di altro soggetto utilizzatore in caso di cessazione del servizio pubblico da parte dell’azienda di trasporto assegnataria del bene, previa comunicazione formale allo stesso.
La Regione è in facoltà di controllare e verificare la corretta osservanza, da parte dell’Aggiudicatario di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del presente Contratto. L’Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.-----------------------------------------------------
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.--------------------------------------------
ART. 5 – ACQUISTO DEI VEICOLI.
L’Aggiudicatario provvederà all’acquisto dei veicoli e di ogni eventuale allestimento previsto nei rispettivi capitolati speciali in conformità alle indicazioni delle aziende di trasporto ed accettando l’”offerta di vendita” dei singoli fornitori. A seguito dell’acquisto da parte dell’Aggiudicatario la Regione si impegna a che le aziende di trasporto ricevano i veicoli in locazione finanziaria per la durata di dieci anni.
ART. 6 – ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA REGIONE E DELLE AZIENDE DI TRASPORTO
Le aziende di trasporto utilizzatrici avranno l’impegno inderogabile di ricevere in uso il Veicolo per la durata prevista nell’articolo 3, “Durata ed esecuzione della fornitura”, del presente Contratto, accollandosi, sia nei confronti dell’Aggiudicatario che dei terzi, ogni rischio, onere e responsabilità connessi con tale veicolo, proprietà, detenzione, impiego e custodia dello stesso, anche per gli eventi derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi, loro inadempienza o insolvenza, provvedimento della Pubblica Autorità, etc., a partire dal momento in cui tali rischi cesseranno di fare carico ai singoli Fornitori.----------------------------------------
La Regione e le aziende di trasporto non potranno, pertanto, imputare alcuna responsabilità all’Aggiudicatario, salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per le obbligazioni assunte con il presente Contratto, né potranno recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, e segnatamente dall’obbligo di effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze stabilite, neppure in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo e di ogni allestimento, loro perdita, distruzione o sottrazione, totale o parziale,
inutilizzabilità temporanea o definitiva, a qualsiasi cause dovute, anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, mancanza delle qualità richieste, mancata omologazione o non rispondenza del veicolo, dell’allestimento o di parte dello stesso alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni, revocatoria e similari. In tutte le indicate ipotesi ed in ogni altra analoga, come per i sinistri che abbiano a colpire il veicolo od abbiano ad essere da questo causati a persona o cose delle aziende o di terzi, le aziende saranno inoltre responsabili per il risarcimento dei danni subiti dall’Aggiudicatario e saranno tenute a manlevare ed indennizzare il medesimo Aggiudicatario per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa o penale.-----------------------------
La responsabilità gravante sulle aziende ai sensi della presente clausola permarrà anche in caso di danno per il quale sia prevista o sussista una copertura assicurativa, nonché oltre i limiti della stessa.-------------------------------------------------
In caso di legittimo rifiuto alla presa in consegna dei beni da parte delle aziende, così come nel caso in cui il fornitore non provveda alla consegna come previsto nell’ordine, il presente contratto di locazione finanziaria si intenderà privo di ogni effetto con completo esonero per l’Aggiudicatario.--------------------------------------------
In caso di perdita totale dei beni oggetto del singolo contratto di locazione finanziaria, questo si intenderà automaticamente risolto con liberazione dall’obbligo di restituzione dei beni. Gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto, o altri eventi) sono sempre a carico delle aziende di trasporto anche se non imputabili alle medesime.
ART. 7 – CONSEGNA DEI VEICOLI, IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AL PRA, COLLAUDO
Le aziende di trasporto saranno tenute ad ottenere sotto la propria responsabilità la consegna dei veicoli e dell’eventuale allestimento da parte di ciascun fornitore.----
Le aziende dovranno certificare l’accettazione dei veicoli e degli eventuali allestimenti, mediante sottoscrizione di apposito verbale con cui daranno atto, sotto la propria esclusiva responsabilità di aver accertato che il veicolo si trova a loro disposizione, che è stato regolarmente collaudato e che sono state espletate le pratiche relative alla sua immatricolazione.-------------------------------------------------
Ai fini di quanto previsto nell’art. 3 “Durata”, l’uso del veicolo da parte delle aziende si intenderà comunque iniziato il giorno del mese nel quale le stesse avranno ricevuto e preso in consegna il bene, lo avranno collaudato ed accettato. --------------
Le aziende nel provvedere all’accettazione del veicolo da parte di ciascun fornitore dovranno altresì controllare, sotto la propria responsabilità, anche nell’interesse del proprietario Aggiudicatario, che il veicolo stesso è conforme a quello ordinato e risulta in regola con le norme sulla circolazione e sul suo impiego.---------------------
Le aziende di trasporto hanno l’obbligo di chiedere, tramite il fornitore, l’autorizzazione alla circolazione, immatricolazione e formalità necessarie per l’iscrizione nei pubblici registri, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale.----------------
L’Aggiudicatario, ai fini dell’immatricolazione ed iscrizione al P.R.A. del veicolo, conferirà alla società aggiudicataria della fornitura dei mezzi mandato speciale con rappresentanza, a titolo gratuito, al fine di presentare in nome e per conto dell’Aggiudicatario medesimo, la domanda di immatricolazione. Il veicolo sarà quindi immatricolato ed iscritto al P.R.A., a nome dell’Aggiudicatario ed a spese e sotto la responsabilità esclusiva del fornitore, ai sensi della vigente normativa.------------------
ART. 8 – IMPORTO DELL’APPALTO.
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario per l’esatto e puntuale adempimento del
servizio oggetto del presente contratto sarà versato mediante canoni mensili posticipati a trenta giorni data fattura, il cui importo è fissato, in _
( / ), Iva esclusa, come da offerta economica formulata dall’Aggiudicatario in sede di gara, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”. Si intendono compensati senza eccezione alcuna, quanto previsto dal Capitolato speciale e dalla lettera d’invito, le garanzie e qualunque altra spesa per dare completamente ultimato e finito a regola d’arte il servizio e le altre prestazioni accessorie formanti oggetto del presente contratto. I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto. ---------------------------------------------------
Il corrispettivo costituente la quota di riscatto al termine dei contratti di locazione finanziaria è determinato in misura fissa all’uno per cento del valore capitale iniziale.
ART. 9 - Pagamenti.
I pagamenti relativi alle attività oggetto del presente contratto, saranno corrisposti dalle aziende utilizzatrici dei beni a seguito della ricezione di regolare fattura, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale. Il canone di locazione finanziaria sarà fatturato in 120 rate mensili posticipate a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa attestazione di insussistenza delle condizioni previste per il blocco del pagamento di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. n. 262/2006, convertito in legge dalla L. n. 286/2006, e acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle aziende di trasporto secondo la normativa vigente e bonificato sul conto corrente n. intestato all’Aggiudicatario
presso IBAN _ __. Le spese del bonifico sono a carico delle aziende di trasporto che pertanto non le potranno decurtare dall’importo a favore dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario corrisponderà il prezzo dei veicoli oggetto dei contratti di locazione finanziaria ai soggetti all’uopo individuati in base ai rapporti contrattuali definiti tra le due parti.
ART. 10 – Assicurazione.
Le aziende di trasporto hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione incendio e rischio terzi, per il primo anno il valore assicurato sarà pari a quello di acquisto, e negli anni successivi sarà adeguato al fisiologico deprezzamento commerciale; il rischio furto e atti vandalici e quant’altro previsto dall’art. 9 del Capitolato speciale sarà assunto in proprio dalle suddette aziende secondo le modalità stabilite nel medesimo articolo.
ART. 11 – Uso del veicolo, manutenzione.
Le aziende di trasporto saranno costituite custodi dei veicoli e saranno tenute sotto la propria responsabilità e con esonero dell’Aggiudicatario da ogni onere e rischio a curare che il veicolo venga correttamente consegnato dal fornitore e venga immatricolato ed iscritto al PRA a nome dell’Aggiudicatario, a servirsi dei veicoli con la diligenza del buon padre di famiglia utilizzandoli esclusivamente nelle linee loro concesse, autorizzate o per le quali sottoscriveranno apposito contratto di servizio, a provvedere con le proprie risorse finanziarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli locati, nonché a tutte le spese di riparazione, sostituzione, accessorie, ordinarie e straordinarie che eventualmente si rendessero necessarie e a quant’altro previsto dall’art. 8 del Capitolato speciale.--------------------------------------
ART. 12 Garanzia definitiva
L’Aggiudicatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha
costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 garanzia fidejussoria definitiva di Euro: pari al % dell’importo contrattuale, ridotta del 50% ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del succitato D.Lgs. n. 163/2006 a mezzo di polizza fidejussoria n. _ emessa dalla , in
data _, in atti.
La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste all’art. 113 sopra citato. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.------------
La Regione può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Regione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’Aggiudicatario.----------------------------
ART. 13 - RITARDI, PENALI
Qualora, avvenuta la consegna, il collaudo e l’accettazione di un veicolo oggetto di un singolo contratto di locazione, si determinasse un ritardo nella messa in operatività su strada del veicolo stesso, a fronte del mancato pagamento del prezzo del bene al fornitore da parte dell’Aggiudicatario, la Regione potrà sanzionare l’Aggiudicatario inadempiente con una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore netto contrattuale del singolo mezzo per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati alla Regione. L’importo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento utile.
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
Per ogni attività direttamente svolta dall’Aggiudicatario, la Regione rimane sollevata a termini di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dall’Aggiudicatario in esecuzione del contratto.-----------
L’Aggiudicatario è obbligato, prima della sottoscrizione del presente contratto, a nominare un Responsabile del servizio, il quale dovrà tenere i rapporti con la Regione. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione alla Regione.----
L’invio di comunicazioni alla Regione dovrà avvenire a cura dell’Aggiudicatario incaricato seguendo le procedure ufficiali ed il protocollo generale dell’Ente.----------
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Aggiudicatario non provveda all’esecuzione del servizio nei modi e tempi prefissati, o si renda colpevole di gravi inadempienze, la Regione si riserva il diritto di risolvere il contratto, a spese ed in danno dell’Aggiudicatario stesso. In particolare in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la Regione ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod civ, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
In ogni caso, si conviene che la Regione è in facoltà di risolvere di diritto il Contratto
anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod civ, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a/r., di ritenere definitivamente la
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
- superamento del limite massimo di applicazione delle penali all’Aggiudicatario, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ai sensi del precedente art. 13;------
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;------------------------------------------------
- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;---------------------
- mancata informativa alla Regione in ordine ai subcontratti stipulati;--------------------
- altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente Contratto.-----------------
Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Regione rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. I maggiori oneri dipendenti dalla stipula di un nuovo contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario.---------------------------------------
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata, ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento
dell’ulteriore danno.
ART. 16 – RECESSO
L’Aggiudicatario non è titolato ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Regione, salva giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest’ultima, in coerenza con l’entità del quale la stazione appaltante si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti dell’Aggiudicatario.
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r . In tali casi, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto. È escluso il diritto dell’Aggiudicatario ad ogni eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.------------------------
La Regione è in facoltà di recedere dal Contratto nei casi di:------------------------------
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Aggiudicatario;-----------------
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario;-------------------------------
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, o sia intervenuta l’emanazione di un
provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;-----------------------------
- per grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei
datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro.-------------
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
A partire dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione ed alle aziende di trasporto; infatti, in detti casi l’Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità deI servizio in favore della Regione e delle aziende di trasporto.
In caso di recesso della Regione ai sensi del presente articolo, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei corrispettivi periodici scaduti e non pagati e tutto quant’altro specificatamente previsto dal presente Contratto fino alla data di chiusura del contratto.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l’applicazione dell’art. 2237 e collegati del codice civile.
ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI.
L’Aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. vigenti anche se l’impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.
ART. 18 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nell’ambito dei termini di legge e secondo le modalità della normativa vigente in materia di pubblici servizi.-----------------------------------------
L’Aggiudicatario non intende / intende avvalersi del subappalto, conformemente alla dichiarazione resa in sede di gara ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, allegata alla determinazione del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto n° _ del . --- -------------------------------------------
L’Aggiudicatario può affidare in subappalto ad altra Società di Leasing, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. --------------------
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al precedente comma, la Regione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. ------------------------------
La “REGIONE” non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori
l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite ed è pertanto fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Aggiudicatario al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.--------------------------------
ART. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Dalle informazioni acquisite presso ………………. in data …………., risulta che l’Aggiudicatario è ottemperante alle norme di cui alla L. n° 68 del 12/03/1999. --------
ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione all'oggetto del contratto, anche successive alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione. Eventuali divergenze insorgenti tra la Regione e l’Aggiudicatario circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al Giudice Ordinario con foro competente in Cagliari.------------------
È escluso, in ogni caso, il ricorso alla competenza arbitrale.------------------------------
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle tributarie, di bollo, copia e registrazione del presente atto.
ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
La Regione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, informa l’Aggiudicatario che tratterà i dati personali inerenti l’affidamento del servizio esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.--------------------------------
ART. 24 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; -------------------------------------
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. N. 231/2001, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.-------------------------
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e la Regione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, dagli atti di gara suindicati, si applica quanto previsto dalla normativa e dalle ulteriori disposizioni in materia vigenti e, in difetto, dal Codice Civile.-------------------------------------------------
Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Cagliari, _ .
la Regione l’Aggiudicatario
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