CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
RITTAL S.p.A.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0/0 X-00000 Xxxxxxxxx (XX)
+39 (0)2 95930.1
x00 (0)0 00000.000
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Disposizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”) disciplinano tutte le vendite di prodotti e servizi eseguite da Rittal S.p.A. (di seguito “RITTAL”), direttamente o tramite terzi subappaltatori, a favore del cliente. I termini e le condizioni di cui alle presenti CGV trovano applicazione, a tutti i fini di legge, sul presupposto che il cliente è un soggetto giuridico che agisce nel contesto di un’attività imprenditoriale. Una volta sottoscritte dal cliente, le presenti CGV si applicano a tutti gli acquisti successivamente effettuati dal cliente. Non è pertanto necessario procedere alla specifica sottoscrizione delle presenti CGV da parte del cliente, né richiamarne espressamente l’applicazione, in occasione di ciascun successivo acquisto di prodotti e/o servizi.
1.2 Eventuali disposizioni diverse dalle presenti CGV, tra cui quelle contenute nelle condizioni generali di acquisto o negli ordini del cliente, o in qualsiasi altro documento, non trovano applicazione, salvo nel caso in cui siano state espressamente accettate per iscritto da RITTAL. Pertanto, le presenti CGV annullano e sostituiscono qualsiasi diversa pattuizione esistente tra RITTAL e il cliente riguardo alla vendita di prodotti e/o servizi.
1.3 Nel caso in cui il cliente intenda utilizzare software Rittal (di proprietà di Rittal GmbH & Co. KG) tramite download dal sito xxx.xxxxxx.xxx, accessibile anche mediante link disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx, la relativa licenza d’uso è soggetta al contratto di licenza d’uso tra il cliente e Rittal GmbH & Co. KG riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx.
2. Specifiche dei prodotti e servizi - Modalità di conclusione del Contratto
2.1 Le specifiche dei prodotti dei servizi offerti da RITTAL sono riportate nei cataloghi, brochures, documentazione tecnica e/o sul sito internet di RITTAL. Tali documenti non sono vincolanti per RITTAL in presenza di diverse specifiche riportate, di volta in volta nei documenti contrattuali. RITTAL è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le specifiche dei suoi prodotti e/o servizi. Tali modifiche non si applicano ai prodotti e ai servizi oggetto di contratti già conclusi, salvo diverso accordo tra le parti.
2.2 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1.2, un contratto di acquisto di prodotti e/o di fornitura di servizi (di seguito “Contratto”) si intende concluso solo a seguito della conferma scritta da parte di RITTAL dell’ordine di acquisto inviato dal cliente che corrisponda integralmente a detto ordine oppure, in mancanza di una conferma d’ordine scritta da parte di RITTAL, a seguito della sua esecuzione dell’ordine del cliente. Nel caso in cui la conferma d’ordine, da parte di RITTAL, contenga modifiche rispetto all’ordine del cliente, essa vale come nuova proposta. In tal caso il Contratto s’intende concluso, oltre che nel caso di accettazione espressa della nuova proposta da parte del cliente, anche nel caso in cui il cliente non comunichi per
iscritto a RITTAL la sua volontà di non accettare tale nuova proposta entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nuova proposta (silenzio assenso).
2.3 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1.2, in caso di offerta da parte di RITTAL, il Contratto si intende concluso a seguito dell’accettazione integrale dell’offerta da parte del cliente tramite l’emissione di un ordine. Nel caso in cui l’ordine del cliente contenga modifiche rispetto all’offerta di RITTAL, esso vale come nuova proposta. In tal caso il Contratto si intende concluso a seguito della conferma scritta da pare di RITTAL dell’ordine di acquisto inviato dal cliente che corrisponda integralmente a detto ordine, oppure a seguito dell’esecuzione da parte di RITTAL dell’ordine del cliente. I termini e le condizioni di cui all’offerta di RITTAL valgono per il periodo in essa indicato, dopodiché decadono automaticamente.
2.4 Il cliente è chiamato ad accettare le presenti CGV contestualmente alla conclusione del primo Contratto, restituendole a RITTAL debitamente sottoscritte. In mancanza di tale accettazione, il Contratto non si intenderà concluso e RITTAL non darà esecuzione al relativo ordine di acquisto senza che da ciò derivi alcuna responsabilità a suo carico.
Successivamente alla loro accettazione, le presenti CGV resteranno in vigore per i futuri acquisti di prodotti e servizi effettuati dal cliente così come disciplinato dall’art. 1.1.
3. Prezzi – Diritto al pagamento - Condizioni di pagamento – Interessi per ritardato pagamento
3.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi dei prodotti standard sono quelli riportati nell’offerta di volta in volta sottoposta al cliente. I prezzi dei prodotti non standard sono concordati di volta in volta con il cliente. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA (applicabile nella misura di volta in volta vigente alla data di fatturazione) e di qualsiasi altro costo tra cui, a titolo di esempio, costi di trasporto, costi di imballaggio, costi di assicurazione, costi di installazione e formazione, oneri doganali, ecc..
3.2 I prezzi si intendono per prodotti resi xxxxxx xxxxxxxxx. Nel caso di consegne franco destino, RITTAL si riserva la facoltà di addebitare al cliente i costi di spedizione e consegna. Nel caso di consegne all’estero, i costi di spedizione e consegna sono ripartiti tra le parti come da accordi di volta in volta conclusi tra le stesse. Gli oneri doganali e le imposte doganali, inclusa la gestione delle formalità necessarie per l’importazione dei prodotti, sono sempre a esclusivo carico del cliente.
3.3 Salvo diverso accordo scritto, qualora il termine di consegna dei prodotti o di prestazione dei servizi sia per qualsiasi motivo posteriore di 12 (dodici) mesi rispetto alla data di conclusione del Contratto, RITTAL si riserva il diritto, dopo averne informato tempestivamente il cliente e prima di eseguire la prestazione, di adeguare il prezzo dei prodotti e/o dei servizi nella misura necessaria in considerazione dell'andamento generale dei prezzi al di fuori del suo controllo (ad esempio, oscillazioni dei cambi, modifiche dei regolamenti valutari, variazioni dei dazi doganali, aumento dei costi dei materiali o di produzione) o a causa dell’eventuale cambiamento dei subfornitori. In caso di consegne di prodotti o di prestazioni di servizi eseguite entro 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione del Contratto, è da ritenersi valido il prezzo vigente alla data di conclusione del Contratto. In caso di accordi quadro contenenti disposizioni sui prezzi, il periodo di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di accettazione di ciascun ordine di acquisto oggetto dell’accordo quadro..
3.4 Il diritto di RITTAL al pagamento matura:
a) al momento della consegna dei prodotti nel caso di contratti di vendita che non prevedono l’esecuzione di servizi;
b) al termine dell’installazione dei prodotti, o alla fine dei lavori, nel caso di contratti di vendita che prevedono l’esecuzione di servizi di commissioning e/o installazione;
c) al momento del collaudo dell’opera con esito positivo nel caso di contratti di appalto.
Per i contratti di vendita di cui alla lettera b) che prevedono l’esecuzione di servizi di commissioning e/o installazione, RITTAL produrrà al termine dell’installazione dei prodotti, o alla fine dei lavori, una dichiarazione di fine lavori. Considerato che l’approntamento del cablaggio e degli apparati di rete, di computazione e di storage del sito del cliente, incluse le relative opere infrastrutturali, è a carico del cliente, tale dichiarazione di fine lavori può non includere i seguenti servizi:
i. configurazione apparati attivi e di monitoraggio (PDU, CMC, DET-AC, LCP, Chiller, LCU, UPS e altri apparati attivi in genere);
ii. installazione e programmazione software DCIM di monitoraggio Rizone.
Pertanto, la suddetta dichiarazione di fine lavori si intenderà valida ed efficace anche in assenza dell’esecuzione delle attività di cui ai suddetti punti i) e ii), che RITTAL si impegna comunque a completare entro 30 (trenta) giorni dalla data di approntamento dell’infrastruttura di rete e computazionale da parte del cliente.
Nel caso in cui il rapporto tra RITTAL e il cliente si configuri quale appalto, e fatto salvo quanto diversamente stabilito nello specifico contratto di appalto eventualmente stipulato tra le parti, il collaudo verrà eseguito da RITTAL, mediante suoi incaricati o subappaltatori e in contraddittorio con il cliente, entro 30 (trenta) giorni dal completamento dell’opera.
Al termine del collaudo, RITTAL e il cliente sottoscriveranno un verbale di collaudo nel quale daranno conto dell’esito dello stesso e nel quale il cliente potrà fare presenti le sue eventuali riserve sull’esecuzione dell’opera.
Considerato che l’approntamento del cablaggio e degli apparati di rete, di computazione e di storage del sito del cliente, incluse le relative opere infrastrutturali, è a carico del cliente, eventuali riserve da parte del cliente sull’esecuzione dei seguenti servizi non faranno venir meno l’esito positivo del collaudo::
i. configurazione apparati attivi e di monitoraggio (PDU, CMC, DET-AC, LCP, Chiller, LCU, UPS e altri apparati attivi in genere);
ii. installazione e programmazione software DCIM di monitoraggio Rizone.
Nel caso in cui (a) a seguito del collaudo il cliente sottoscriva il verbale di collaudo senza sollevare riserve sull’esecuzione dell’opera, o (b) a seguito del collaudo il cliente sottoscriva il verbale di collaudo sollevando riserve solo sull’esecuzione dei servizi di cui ai suddetti punti i) e ii), o (c) a seguito del collaudo il cliente non sottoscriva il verbale di collaudo entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione dello stesso da parte di RITTAL, o (d) RITTAL, per mezzo dei suoi incaricati e/o fornitori, non possa eseguire il collaudo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento dell’opera per cause imputabili al cliente, il collaudo si intenderà concluso con esito positivo e l’opera si intenderà accettata da parte del cliente con conseguente maturazione del diritto di RITTAL al pagamento.
Nel caso in cui, dopo aver sottoscritto un separato contratto di appalto o dopo aver effettuato un ordine che si configura come appalto, il cliente non consenta a RITTAL di iniziare o di proseguire nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e tale situazione perduri per almeno 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del contratto di appalto o dall’ordine che si configura come appalto, ovvero dalla interruzione delle opere di cui all’appalto, per cause imputabili al cliente, RITTAL avrà il diritto di fatturare al cliente i prodotti di cui
RITTAL si è nel frattempo approvvigionata per l’esecuzione dell’appalto e che essa non ha potuto installare per i motivi suddetti.
3.5 Salvo diverso accordo scritto, il cliente deve eseguire il pagamento del prezzo convenuto, senza operare trattenute e/o compensazioni, come da indicazioni di RITTAL e nel termine di 30 (trenta) giorni, fine mese, decorrente dalla data di emissione della fattura. Scaduto tale termine, il cliente sarà automaticamente considerato in mora ai sensi dell’art. 1219,
2° comma n. 3) c.c..
3.6 In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali di mora su base giornaliera in misura pari al tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino alla data dell’effettivo pagamento.
4. Spedizione - Resi - Imballo
4.1 La spedizione dei prodotti avviene franco destino presso il sito di consegna indicato dal cliente (il punto di consegna), ovvero xxxxxx xxxxxxxxx presso il magazzino RITTAL o presso qualunque altro magazzino gestito in outsourcing da società partner di RITTAL (il punto di raccolta). Nel caso di spedizione in modalità franco destino, il rischio di perimento, perdita o danneggiamento dei prodotti si trasferisce al cliente con la loro messa a disposizione del cliente per lo scarico presso il punto di consegna che si intende avvenuta con la firma del documento di trasporto. Nel caso di spedizione in modalità franco magazzino, il rischio di perimento, perdita o danneggiamento dei prodotti si trasferisce al cliente con la messa a disposizione degli stessi al vettore o al cliente presso il punto di raccolta.
4.2 Salvo diverso accordo scritto, si accettano resi solo di prodotti standard, con esclusione quindi dei resi di prodotti speciali o fuori listino. I resi sono possibili solo se preventivamente autorizzati da RITTAL per iscritto e con spedizione a cura e spese del cliente presso il luogo indicato da RITTAL. I prodotti resi devono essere completi dell’imballo originale RITTAL. Al cliente sarà addebitato un onere forfetario pari al 20% (venti per cento) del prezzo dei prodotti resi a titolo di rimborso dei costi di controllo, movimentazione e amministrativi sostenuti da RITTAL in relazione ai prodotti resi.
4.3 Salvo diverso accordo scritto, tutti i prodotti sono spediti con imballo in cartone standard. Tutti gli accessori complementari alla spedizione, tra cui, ad esempio, pallet o casse di legno, devono essere restituiti a RITTAL nei tempi e nei modi concordati e, se non diversamente specificato, saranno addebitati al cliente in caso di mancata
restituzione entro 30 (trenta) giorni dalla consegna. Eventuali richieste specifiche del cliente circa le modalità di imballaggio dei prodotti saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con costi a carico del cliente. In ogni caso, Il cliente è tenuto a ispezionare l’imballaggio dei prodotti al momento della consegna e a denunciare immediatamente al vettore eventuali danni dello stesso mediante annotazione di riserva scritta sul DDT. In mancanza i prodotti si intendono accettati, fatta salva l’applicazione della garanzia di cui al successivo art. 7.
5. Termini di consegna e di prestazione di servizi – Consegne ripartite - Forza maggiore
5.1 Salvo che non sia stata espressamente pattuita per iscritto la loro essenzialità, i termini concordati di consegna e/o di prestazione dei servizi sono solo indicativi. Nel caso di prodotti speciali e/o di progetti, il loro rispetto è subordinato alla puntuale fornitura nei confronti di RITTAL da parte dei suoi subfornitori. La decorrenza di ciascun termine pattuito di consegna e/o di prestazione dei servizi presuppone, in ogni caso,
l’accordo tra RITTAL e il cliente su tutte le questioni di carattere tecnico, nonché l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi del cliente funzionali a consentire la consegna
e/o la prestazione dei servizi.
5.2 Qualora un termine di consegna, che non sia stato espressamente pattuito per iscritto come essenziale, non sia osservato per cause non imputabili a RITTAL (ad es. mancata, incompleta o ritardata fornitura da parte del suo subfornitore) i tempi di consegna devono intendersi prorogati per un tempo idoneo, a seconda delle circostanze, a consentire l’esecuzione della fornitura. Nel caso in cui l’impedimento, che non sia a imputabile a RITTAL, non abbia natura temporanea, ciascuna parte è autorizzata a risolvere il Contratto con effetto immediato con riguardo alla parte di prodotti e/o servizi non fornita e senza alcuna responsabilità di RITTAL nei confronti del cliente con riguardo alla parte della fornitura non eseguita.
5.3 In caso di consegne frazionate o parziali, laddove queste siano state espressamente concordate o si rendano necessarie in base alle circostanze, RITTAL si riserva il diritto di emettere fatture parziali in corrispondenza delle consegne di volta in volta effettuate.
5.4 Nel caso in cui RITTAL non sia in grado di consegnare i prodotti e/o di prestare i servizi per cause di "forza maggiore" (ad es. scioperi o serrate, intervento delle autorità, divieti di legge, eventi naturali, disastri o altre circostanze al di fuori del suo controllo), i termini di consegna dei prodotti e/o di prestazione dei servizi si intenderanno prorogati per la durata dell'impedimento e per un ragionevole periodo preparatorio successivo alla sua cessazione (complessivamente il ”Periodo di Sospensione") senza che per ciò RITTAL possa essere considerata inadempiente. RITTAL comunicherà immediatamente al cliente l’esistenza di tali impedimenti e, se possibile, la relativa durata prevista. Qualora l’evento di forza maggiore perduri ininterrottamente per più di 3 (tre) mesi, il Contratto si risolverà di diritto ed entrambe le parti saranno libere dai rispettivi obblighi.
6. Obblighi di collaborazione e di informazione del cliente
6.1 Il cliente è tenuto a informarsi autonomamente in merito alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto del Contratto e si assume il rischio della loro eventuale inadeguatezza alle sue esigenze e/o necessità.
6.2 Il cliente ha l’esclusiva responsabilità di allestire un ambiente hardware e software funzionante e dotato di dimensioni sufficienti in considerazione dei prodotti oggetti del Contratto.
6.3 Prima dell'uso, il cliente è tenuto ad esaminare accuratamente i prodotti per assicurarsi che non siano danneggiati, che corrispondano ai quanto ordinato e che possano essere utilizzati nella configurazione richiesta.
6.4 Il cliente è tenuto a osservare le indicazioni fornite da RITTAL per l'installazione e il funzionamento dei prodotti. Il cliente è tenuto ad acquisire con regolarità sul sito web di RITTAL le informazioni aggiornate sui prodotti e a tenerne conto durante il funzionamento.
6.5 Laddove esistano a carico di RITTAL ulteriori obblighi di prestazione, oltre la messa a disposizione dei prodotti oggetti del Contratto, il cliente sarà tenuto a collaborare, a titolo gratuito e nella misura necessaria, mettendo a disposizione, a titolo di esempio, personale, locali di lavoro, hardware e software, dati e apparecchiature di telecomunicazione, ecc..
6.6 Il cliente dovrà garantire a RITTAL l'accesso ai prodotti oggetto del Contratto ai fini della risoluzione di eventuali problemi e dell’esecuzione degli interventi ai sensi della garanzia RITTAL sui prodotti. RITTAL è
autorizzata a verificare che i prodotti oggetto del Contratto siano utilizzati in conformità con le modalità concordate e/o con le disposizioni del Contratto. A tale scopo RITTAL può chiedere informazioni al cliente, in particolare in merito al periodo e al livello di utilizzo dei prodotti. Ai fini suddetti deve essere accordato a RITTAL l'accesso ai locali commerciali del cliente durante i normali orari lavorativi.
6.7 Il cliente si farà carico degli inconvenienti e dei costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi.
7. Garanzia
7.1 RITTAL garantisce l’assenza di vizi e il possesso delle qualità promesse dei prodotti oggetto del Contratto, nonché il loro buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 c.c., per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna dei medesimi (a tal fine fa fede la data riportata nel DDT). Sono fatte salve eventuali estensioni della durata della garanzia in conformità ai termini e alle condizioni di volta in volta stabiliti da RITTAL. Il cliente decade dal diritto alla garanzia per vizi e mancanza delle qualità promesse e alla garanzia di buon funzionamento se non denuncia i vizi o il cattivo funzionamento entro i termini di decadenza di cui rispettivamente all’art. 1495 c.c. e all’art. 1512 c.c..
7.2 In caso di vizi, mancanza delle qualità promesse o malfunzionamento dei prodotti, e a condizione che ciò sia tempestivamente contestato dal cliente per iscritto entro i termini di legge, RITTAL provvederà, a sua discrezione, alla loro riparazione o sostituzione. Ciò costituirà l'unica responsabilità di RITTAL e il solo ed esclusivo rimedio a favore del cliente in esecuzione della garanzia.
7.3 Ai prodotti software si applicano i termini e le condizioni della garanzia di cui al contratto di licenza d’uso tra il cliente
e Rittal GmbH & Co. KG riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx.
7.4 La garanzia opera solo a condizione che:
a) il prodotto sia chiaramente identificabile dal numero di serie;
b) il vizio, la mancanza di qualità promesse o il malfunzionamento non sia dovuto a cause esterne quali, ed esempio, incendio, atti vandalici, interventi non autorizzati da RITTAL, elevate temperature, normale usura, etc.;
c) il prodotto sia stato visionato esclusivamente da personale autorizzato RITTAL o da service partner RITTAL;
d) il prodotto sia installato e impiegato esclusivamente secondo le istruzioni di montaggio e di impiego RITTAL;
e) l’installazione, il service, la riparazione e la manutenzione del prodotto avvengano in conformità con le direttive di RITTAL, vale a dire che:
i) l’installazione e il montaggio avvengano in conformità alle istruzioni di montaggio e di impiego RITTAL e ad opera di personale qualificato;
ii) la riparazione in garanzia sia eseguita esclusivamente da personale o service partner RITTAL;
iii) il prodotto sia collegato esclusivamente a prodotti con esso compatibili;
f) il danno non sia stato causato da personale non autorizzato da RITTAL.
7.5 Gli interventi in garanzia non comprendono:
a) la riparazione di prodotti accessori, l’esecuzione di modifiche, l’installazione di altri dispositivi;
b) gli interventi elettrici non inclusi nei prodotti service;
c) gli interventi di manutenzione in condizioni ambientali non contemplate nella documentazione fornita.
7.6 Gli interventi in garanzia sono eseguiti in via preferenziale e, se possibile, presso RITTAL o presso il service partner certificato. Nel caso in cui ciò non sia possibile, essi sono eseguiti presso il cliente o, se necessario, presso luoghi diversi dai precedenti (ad es. sito end-user sul territorio nazionale o internazionale, ecc.). In ogni caso sono a carico di RITTAL i costi della manodopera e dei ricambi, mentre sono a carico del cliente i costi di uscita (rimborso chilometrico, ore di viaggio, vitto, etc.) e tutti gli oneri accessori non espressamente indicati nella presente garanzia.
7.7 RITTAL si riserva il diritto di non eseguire alcun intervento, sia in garanzia sia fuori garanzia, nel caso in cui il cliente non abbia provveduto al pagamento di tutte le fatture scadute, incluse le fatture relative a forniture di servizi, senza che ciò generi alcuna responsabilità di RITTAL nei confronti del cliente.
8. Fornitura dei servizi – Obblighi del cliente
8.1 RITTAL si riserva il diritto di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del Contratto (ad es. installazione, creazione dell’infrastruttura, manutenzione, assistenza tecnica, ecc.).
8.2 Il cliente dovrà prestare la massima collaborazione al fine di consentire al personale RITTAL, o al personale delle ditte terze da questa incaricate, di fornire i servizi oggetto del Contratto nel modo più appropriato, completo e sicuro. A tal fine, il cliente dovrà, tra l’altro, conformarsi a sue spese a quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), inclusa la valutazione dei rischi da interferenza.
8.3 Il cliente dovrà eseguire, a sua cura e spese e in tempo utile, tutti i lavori necessari a consentire la fornitura dei servizi che esulano dalle attività e competenze di RITTAL. Inoltre, il cliente dovrà fornire per tempo gli specialisti e il personale di supporto, i materiali e gli strumenti di costruzione, i beni di consumo necessari per l’installazione e lo start-up dei prodotti, tra cui, ad esempio, le impalcature, i dispositivi di sollevamento e altri strumenti, i carburanti e i lubrificanti, gli allacciamenti alla corrente elettrica e all’acqua, il sistema di riscaldamento e di illuminazione nel luogo di utilizzo, ecc..
8.4 Il cliente dovrà assicurare il deposito, presso il sito di installazione, dei materiali, delle macchine, delle attrezzature e degli strumenti necessari per l’assemblaggio e l’installazione dei prodotti. A tal fine, il cliente sarà inoltre obbligato a rendere disponibile uno spazio adatto, sufficientemente grande, asciutto e avente la possibilità di essere chiuso a chiave. Il cliente dovrà fornire anche uno spazio sufficiente per le pause del personale che provvederà all’esecuzione dei servizi. Il cliente dovrà infine fornire l’abbigliamento e gli strumenti di protezione del personale (D.P.I.) che si rendano necessari a causa di particolari condizioni del sito di installazione.
8.5 Prima dell’avvio dei servizi di installazione e/o di creazione dell’infrastruttura, il cliente dovrà fornire le informazioni necessarie sulla posizione dei condotti sotterranei di elettricità, telecomunicazione, gas e acqua o di qualsiasi apparecchiatura danneggiabile, nonché sulla posizione dei muri portanti.
8.6 Se l’esecuzione dei servizi è rimandata per circostanze che non sono di responsabilità di RITTAL, il cliente dovrà sostenere tutti i costi aggiuntivi conseguenti ai periodi di attesa e/o a qualsiasi ulteriore viaggio effettuato dal personale RITTAL a causa del rinvio.
8.7 Nel caso in cui il cliente ometta di pagare il corrispettivo concordato per la fornitura dei servizi, RITTAL o il terzo incaricato saranno autorizzati a sospendere l’erogazione del servizio fino alla
eventuale ripresa dei pagamenti, ferma restando la facoltà di RITTAL di risolvere il Contratto in forza del successivo art. 13 lettera a).
9. Limitazione di responsabilità
9.1 Fatti salvi i diritti del cliente in forza della garanzia di cui all’art. 7, RITTAL non sarà in nessun caso responsabile, nei confronti del cliente, per danni che non derivino dai prodotti e/o servizi oggetto del Contratto, né per qualsiasi perdita, danno, pretesa o costo indiretto ovvero incidentale, per qualsiasi danno consequenziale, per mancato guadagno o perdita di profitti, per danno risultante da interruzione dell’attività commerciale, o per violazione di obblighi di diligenza o pretese di terzi, anche qualora RITTAL fosse stata avvisata della possibilità di tale perdita, danno, pretesa o costo. Le limitazioni e le esclusioni che precedono si applicano nella misura massima consentita dalla legge. La responsabilità complessiva di RITTAL con riguardo alla fornitura di prodotti e servizi sarà limitata alla somma corrisposta dal cliente per l’acquisto del prodotto e/o del servizio che dia origine alla responsabilità. Nella misura in cui la responsabilità di RITTAL è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
9.2 La summenzionata limitazione di responsabilità non trova applicazione laddove il danno sia conseguenza di dolo o colpa grave di RITTAL e in caso di danno alla persona.
9.3 Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto di RITTAL a far valere il concorso di colpa del cliente.
9.4 Il diritto del cliente a far valere la responsabilità di RITTAL è soggetto ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
10. Trattamento dei dati personali
10.1 RITTAL quale Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, informa il cliente che i dati personali e le informazioni concernenti il cliente e i suoi dipendenti e/o collaboratori verranno trattate per adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto, nonché per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini della sua esecuzione. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la riservatezza, la integrità e la disponibilità degli stessi. Il conferimento dei dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori è facoltativo. Un eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete, avrebbe tuttavia come possibili conseguenze:
a) l’impossibilità di dar corso al Contratto, ovvero di garantirne la regolare e tempestiva esecuzione;
b) la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.
10.2 Possono venire a conoscenza dei dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento, nominati da RITTAL, esclusivamente i dirigenti, gli amministratori, gli addetti alla contabilità, amministrazione, alla gestione operativa, i consulenti esterni. I dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori potranno da RITTAL essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, oltre che a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra il cliente e RITTAL, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari. Potranno, inoltre, essere da
RITTAL comunicati a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, per finalità connesse allo svolgimento delle attività̀ di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
10.3 Il trasferimento di dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche temporaneo verso un Paese non appartenente all’Unione Europea potrà avvenire solo se necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal Contratto del quale il cliente è parte o per adempiere, prima della conclusione del Contratto, a specifiche richieste del cliente, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore del cliente;
10.4 I dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non saranno diffusi.
10.5 I dati personali del cliente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori verranno trattati per tutta la durata contrattuale e anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Al termine del periodo di conservazione obbligatoria della documentazione, le informazioni saranno cancellate dai nostri supporti informatici oppure distrutte.
10.6 Il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, il cliente e i suoi dipendenti e/o collaboratori hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Le richieste vanno rivolte:
a) via e-mail, al Responsabile della Protezione dei Dati di RITTAL: xxxxxxx@xxxxxx.xx
b) oppure via posta, a Rittal S.p.A., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0/0 · 00000 Xxxxxxxxx (XX).
10.7 Il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, il cliente e i suoi dipendenti e/o collaboratori, che ritengano che il trattamento che li riguarda violi la normativa privacy di riferimento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, segnatamente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
11. Segretezza
11.1 RITTAL e il cliente non divulgheranno a terzi, né useranno per propri scopi commerciali, le informazioni aziendali e/o commerciali dell’altra parte che siano state espressamente individuate come confidenziali, senza l’autorizzazione scritta della parte titolare delle stesse. RITTAL e il cliente imporranno il medesimo obbligo anche ai loro dipendenti, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, ditte terze, società controllanti e società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c..
11.2 L’obbligo di segretezza non si applica alle informazioni che, al momento della divulgazione:
a) siano già conosciute dalle parti al di fuori del vincolo contrattuale; o
b) siano auto-prodotte dalle parti o siano legittimamente ottenute presso terze parti; o
c) siano già di pubblico dominio; o
d) siano state rilasciate dal partner contrattuale che le ha originate.
11.3 Al termine del Contratto ogni parte restituirà di sua iniziativa le informazioni confidenziali appartenenti all’altra parte, se in forma tangibile o digitale, o distruggerà o eliminerà tali informazioni nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.
12. Proprietà intellettuale
12.1 Il cliente riconosce espressamente che i brevetti, il know-how, i diritti di autore, i marchi, i nomi di commercio o gli altri segni distintivi apposti sui prodotti o relativi agli stessi sono di esclusiva proprietà di RITTAL o delle sue consociate e non possono essere copiati, utilizzati, alterati, modificati, rimossi o cancellati in alcun modo. Il cliente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o di altri segni distintivi di proprietà di RITTAL o delle sue consociate al solo fine di utilizzare i prodotti oggetti del Contratto nell’esercizio della sua attività e comunque in modo pienamente conforme a qualsiasi ulteriore pattuizione in essere tra RITTAL, o le sue consociate, e il cliente in virtù di accordi stipulati o stipulandi (ad es. contratti di distribuzione, ecc.). Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di RITTAL o delle sue consociate da parte del cliente, se non espressamente autorizzato da RITTAL o dalle sue consociate per iscritto, costituirà violazione da parte del cliente dei predetti diritti esclusivi di RITTAL o delle sue consociate, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale, e sarà propriamente perseguito.
12.2 I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) rappresentativi di, e/o comunque relativi a, diritti di proprietà intellettuale di RITTAL o delle sue consociate, che dovessero essere consegnati al cliente, non possono essere riprodotti dal cliente senza l’autorizzazione scritta di RITTAL o delle sue consociate e sono in ogni caso soggetti agli obblighi di segretezza di cui al precedente art. 11 in quanto espressamente costituenti informazioni confidenziali ai fini di detto articolo .
13. Clausola risolutiva espressa
RITTAL avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
mediante semplice comunicazione scritta della volontà di avvalersi di tale facoltà in caso di:
a) mancato o incompleto pagamento, entro i termini pattuiti, di qualsiasi importo previsto dal Contratto;
b) compensazione da parte del cliente dei crediti del cliente con suoi debiti nei confronti di RITTAL;
c) mancata accettazione delle presenti CGV da parte del cliente;
d) inosservanza da parte del cliente della disposizione di cui all’art. 6.2;
e) violazione da parte del cliente di uno degli obblighi di cui agli artt. da 8.2 a 8.7;
f) violazione da parte del cliente degli obblighi di segretezza di cui all’art. 11;
g) violazione da parte del cliente degli obblighi sulla proprietà intellettuale di cui all’art. 12.
14. Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti che debba essere effettuata per iscritto ai sensi del Contratto o delle presenti CGV si intende propriamente eseguita se inviata con una delle seguenti modalità che consentono la prova della avvenuta ricezione: i) posta elettronica certificata (PEC), ii) raccomandata A/R, iii) fax. Tali comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo della sede legale o operativa o numero di fax della parte destinataria riportato nel Contratto o successivamente comunicato dalla parte stessa con le suddette modalità.
15. Legge applicabile – Foro competente - Varie
15.1 L’esecuzione e l’interpretazione del Contratto, delle presenti CGV e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo intercorrente tra le parti in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto del Contratto sono disciplinate dalle leggi della Repubblica Italiana.
15.2 Per qualsiasi controversia concernente il Contratto, le CGV e qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo intercorrente tra le parti in relazione ai prodotti e/o servizi oggetto del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
15.3 Eventuali rapporti intercorrenti tra il cliente e le consociate di RITTAL (ad es. il contratto di licenza d’uso del software tra il cliente e Rittal GmbH & Co. KG) sono disciplinati dalle leggi, e soggetti alla giurisdizione, di volta in volta richiamate nei relativi contratti.
15.4 Qualora singole disposizioni delle presenti CGV dovessero essere dichiarate nulle e/o invalide per intero o in parte, l'efficacia delle restanti disposizioni rimarrà impregiudicata. In tal caso le parti concorderanno una disposizione efficace in
luogo di quella nulla e/o invalida, che si avvicini il più possibile dal punto di vista economico e giuridico all’intento originario delle parti. Lo stesso vale in presenza di una lacuna. Nel caso di un termine inammissibile trova applicazione la misura massima consentita dalla legge.
15.5 Qualsiasi modifica alle presenti CGV o alle disposizioni di ciascun Contratto sarà valida e vincolante tra le parti solo se eseguita per iscritto e sottoscritta da entrambe.
Pioltello, 19 Giugno 2019
Rittal S.p.A. (Timbro e firma cliente)
Il rappresentante legale Il rappresentante legale Xxxxx Xxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso e di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle presenti CGV: art. 1.1 (validità temporale delle CGV); art. 1.2 (inefficacia di disposizioni in deroga alle CGV); art. 2.1 (specifiche dei prodotti e servizi); art. 2.2 (silenzio assenso); art.
2.4 (non conclusione ed esecuzione del Contratto in caso di mancata accettazione delle CGV); art. 3.3 (facoltà di modifica dei prezzi per consegne oltre i 12 (dodici) mesi); art. 3.4 (maturazione del diritto di RITTAL al pagamento); art. 5 (termini di consegna e di prestazione dei servizi); art. 8.7 (sospensione dei servizi e risoluzione del Contratto in caso di mancato pagamento); art. 9 (limitazione di responsabilità); art. 11 (segretezza); art. 12 (proprietà intellettuale); art. 13 (clausola risolutiva espressa); art. 15.2 (Foro esclusivamente competente).
Luogo e data:
(Timbro e firma cliente)