AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA
Prot.: 9578 Firenze, 15/03/2023
AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA
Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 23.7.1980, n. 384 e successive modificazioni della rivendita, di nuova istituzione nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) da ubicarsi nella zona così delimitata:
“Tutti i locali commerciali idonei della frazione Colonnata siti in Piazza Xxxxxxxxx dal civico 8 al civico 18 compresi e di via Ginori dal civico 2 al civico 36 compresi lato numeri pari e numeri civici 21 e 23 compresi lato numeri dispari, ubicati a distanza non inferiore a metri 250 dalla rivendita più vicina.”.
Questo Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede di Firenze, visto l'esito dell’asta di cui all'avviso pubblicato in data 25/11/2022 per l’assegnazione della rivendita da istituirsi nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della citata Xxxxx. Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in € 45.854,00 (euro quarantacinquemilaottocentocinquantaquattro/00) la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.
I - OGGETTO, DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO
L’aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita suindicata.
L’appalto avrà la durata di anni tre dalla data di rilascio della gerenza provvisoria.
Gli obblighi ed i diritti dell’appaltatore sono contenuti nel Capitolato d’Oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso il deposito fiscale locale di Calenzano (FI) e presso L’Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede di Firenze appaltante.
II – AGGIUDICAZIONE
L’appalto della rivendita sarà aggiudicato a chi corrisponderà la somma di denaro più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata.
III - NORME PER PARTECIPARE ALLA GARA
Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta con apposta marca da bollo da €. 16,00 conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita da istituirsi nel Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI)”
Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede di Firenze – xxx X. X. Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, dovrà pervenire entro il 20/04/2023.
L’offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l’esercizio, precisandone l’ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest’ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, a distanza non inferiore a 250 metri dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all’interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l’impianto della rivendita. Ai sensi della circolare n. 04/615000 del 16/05/1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l’indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità.
L’offerta deve contenere la dichiarazione che l’offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti degli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all’art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell’aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all’art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall’assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all’ Ufficio dei Monopoli per la Toscana competente presso la quale è in corso di trattazione la relativa pratica e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall’Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957. L’offerente deve inoltre dichiarare l’eventuale sussistenza a proprio carico di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’erario o verso l’Agenzia della riscossione di importo, singolo o cumulativo, superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (pari attualmente a € 5.000) definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili (somme dovute a titolo di tributi erariali ovvero debiti di natura assistenziale e previdenziale divenuti definitivi ed esigibili). In presenza di carichi fiscali superiori alla soglia minima di cui sopra, all’eventuale aggiudicazione potrà seguire la stipula dell’atto di concessione solo previa regolarizzazione degli stessi. Per regolarizzazione si intende il pagamento integrale del debito, l’esistenza di un piano di rateazione regolarmente approvato, ovvero la sospensione giudiziale o amministrativa del carico medesimo.
Non è valida l’offerta condizionata, né quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti.
Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale, di cui appresso.
Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.
L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma in euro che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l’Agenzia.
All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, la ricevuta del deposito provvisorio di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per la rivendita generi da istituirsi in Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI).
Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l’offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell’apertura della busta contenente l’offerta.
I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall’Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede di Firenze; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.
A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui xxxxxxx.
Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d’asta depositati presso questo Ufficio.
IV - ESCLUSIONE DALLA GARA
Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.
V - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:
a) l’atto comprovante la piena disponibilità del locale proposto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistico-edilizia dello stesso, nonché la relativa destinazione d’uso commerciale e propriamente:
1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell’atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
b) il documento comprovante l’effettuato deposito cauzionale definitivo di €. 2.018,05 (euro duemiladiciotto/05) a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall’appalto in concessione della rivendita tabacchi;
c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.
d) entro i sei mesi successivi all’aggiudicazione, l’assegnatario dovrà conseguire, a pena di decadenza, il certificato di idoneità professionale di cui all’art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78, e far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all’Ufficio dei Monopoli per la Toscana presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.
All’atto dell’aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella Legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché, nel Capitolo d’oneri per l’appalto delle rivendite.
VI - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, gli importi di tali spese debbono essere versati dall’appaltatore, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE. L’attestato del
versamento deve essere consegnato all’Ufficio per essere allegato al contratto.
VII – DECADENZA
L’aggiudicatario decadrà dall’assegnazione della rivendita qualora:
a) le dichiarazioni fatte nell’offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all’aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall’Agenzia ovvero, anche prima dell’approvazione del contratto o dell’immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l’Agenzia provvederà all’incameramento dell’intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell’appalto;
b) il locale indicato nell’offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite;
c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.
In tutti questi casi l’Agenzia ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l’esercizio, contro l’inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare;
d) nei sei mesi successivi all’avvenuta aggiudicazione non depositi all’Ufficio dei Monopoli per la Toscana –competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell’art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.
e) venga accertata la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, non regolarizzate come sopra indicato.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso gerarchico in bollo indirizzato alla Direzione Interregionale Toscana Sardegna e Umbria sede di Firenze – Piazza Indipendenza n. 25 ang. Xxx X. Xxxxxxxxxx 0-0/ X– 00000 Xxxxxxx o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
Il Direttore dell’Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xx Xxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
MODELLO DELL'OFFERTA
(da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da €. 16,00 )
Io sottoscritto (nome) …….. (cognome)…….. nato a ………….il ……….. (C.F… )
residente nel comune di …………………in Via/Piazza…………n. ……
tel……………………… e-mail …………………… posta elettronica certificata (PEC) ……..
mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l’esercizio della rivendita generi di monopolio
n. ……….. del comune di , sotto la stretta osservanza delle condizioni in
vigore, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all’atto del conferimento, della somma di € ........ (Euro ).
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di assegnazione potrò disporre del locale (*) sito in via/piazza …........ n. ..... del Comune di ove intendo ubicare la rivendita
suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge
n. 1293 del 22 dicembre 1957 (1) o nella situazione di cui all’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980(2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall’Agenzia ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
Dichiaro che non sussistono a mio carico violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’erario o verso l’Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili (salvo che siano stati già estinti o concordati con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione dei piani di rientro).
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all’art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell’assegnazione, impegnandomi a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all’ Ufficio dei Monopoli per la Toscana – sede di Firenze presso la quale è in corso di trattazione la relativa pratica.
(Firma)
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(*) L’indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all’interno di un centro commerciale, occorre indicare nell’offerta, oltre all’indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all’interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all’offerta, una planimetria della struttura che evidenzi il locale proposto.
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(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all’esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l’industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell’Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 9 bis) non abbia conseguito, entro 6 mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione dei Monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
(2) Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. L’incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, l’interessato ne abbia rimosso la causa.