TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Approvato dall’Assemblea Generale con deliberazione n. …. in data 03.12.2011
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. 207/2010, dello Statuto consortile, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività negoziale relativa alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Consorzio.
2. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture .
4. Per “ Codice dei Contratti “ si intende il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. lgs n° 163 del 12/4/2006 e successive modificazioni e integrazioni .
5. Per “Regolamento Attuativo” si intende il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Art. 2
Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore dell’appalto
1. In tutti i contratti stipulati dal Consorzio deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
3. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto.
5. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
Art. 3
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi . E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Consorzio.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.
3. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
4. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.
5. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 4, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 5 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
7. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa ai sensi dell’art.117 del Codice dei Contratti.
8. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.
Art. 4
Proroghe e rinnovo del contratto
1. Per proroga del contratto si intende il mero spostamento in avanti del termine della scadenza contrattuale . La proroga è ammessa alle stesse condizioni del contratto originario con provvedimento espresso e motivato, per il tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione.
2. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per la medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'aggiornamento prezzi poiché obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.
3. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del servizio, può provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente esclusivamente nei casi previsti dall’art. 57, comma 3, lett. b) (forniture di beni) e art. 57 comma 5 lett. a (lavori e servizi complementari) e lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (ripetizione di prestazioni analoghe).
4. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
5. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e della facoltà di rinnovo deve essere dato atto nel bando che dovrà porre a base di gara l’importo complessivo, compreso quello dell’eventuale rinnovo dell’appalto da aggiudicare.
TITOLO SECONDO
DESCRIZIONE FASI DEL PROCEDIMENTO :
1. Fase Preliminare:
a) Determinazione a contrarre –Nomina Responsabile del Procedimento - Scelta della modalità – Eventuale Nomina esperti per criteri punteggi – sub-punteggi – sub pesi.
b) Bandi e Pubblicazioni
c) Eventuale Nomina Commissione di Gara per le gare al prezzo più basso
d) Nomina Commissione di Gara dopo la scadenza delle offerte per le gare da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Espletamento della Gara
a) Verbalizzazione Sedute Commissione
b) Controllo a sorteggio sul possesso dei requisiti per il 10% delle offerte presentate.
3. Procedimento di verifica e di esclusione delle Offerte Anomale a cura della Commissione.
4. Verbale Aggiudicazione Provvisoria
a) Commissione provvede al Verbale di Aggiudicazione Provvisoria.
b) Trasmissione Verbale aggiudicazione provvisoria al Responsabile di Settore
5. Verifica dei requisiti per l’aggiudicazione - Entro 10 gg. dalla aggiudicazione provvisoria il Responsabile del Procedimento verifica i requisiti economico-finanziari e tecnico-amministrativi ( casellario etc.) all’aggiudicatario provvisorio e al secondo .
6. Aggiudicazione Definitiva del Responsabile con propria Determina entro 30 gg. dalla Aggiudicazione Provvisoria. Se non interviene un provvedimento espresso di diniego l’aggiudicazione definitiva scatta ope legis.
7. Comunicazione esito efficacia provvedimento di aggiudicazione definitiva entro 5 gg. dalla efficacia della stessa.
8. Stipulazione : Decorso il termine di 35 gg. Dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e non oltre 00.xx. dalla efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, occorre procedere alla stipula.
9. Convocazione formale alla stipula ai fini della decadenza.
10. Stipula del contratto – Inizio delle prestazioni, fatta salva l’esecuzione anticipata dell’appalto nei casi di urgenza previsti dall’art. 11 commi 9 e 12 del Codice dei Contratti.
SEZIONE PRIMA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Art. 5
Determinazione a contrarre – Nomina Responsabile del procedimento
1. E’ competenza del Responsabile del servizio l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. I Responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano Esecutivo di Gestione , nell’ambito delle rispettive competenze e delle risorse assegnate sono abilitati alla adozione di tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero dove nello stesso non sia previsto l’intervento specifico da attuare, il responsabile del servizio, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione del Consiglio Direttivo con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
4. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico viene nominato , ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
Art. 6
Presidenza della Commissione di gara
1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Servizio interessato alla stipulazione del relativo contratto.
2. In caso di vacanza impedimento o assenza si applicano gli automatismi di supplenza previsti negli atti di Organizzazione della Struttura.
3. Il contratto nei modi e nei termini di cui al successivo art. 26 viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Consorzio dal Responsabile che ha presieduto la procedura di gara.
4. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei suoi componenti.
5. Qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente.
Art. 7 Commissione di gara
Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse
1. Qualora il Consorzio utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei Contratti, una Commissione Giudicatrice.
2. Qualora il Consorzio utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, la gara può essere espletata dal Responsabile di Settore coadiuvato da un dipendente con funzione di verbalizzante, oppure il Responsabile può costituire una Commissione di Gara con la stessa
composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui al presente articolo, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l’esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.
3. La commissione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita in numero dispari non superiore a cinque dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti esperti in materia.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
6. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.
7. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando
8. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile del servizio, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui all’art.84 comma 8 Codice dei Contratti.
9. La Commissione è nominata dal Responsabile del Settore che definisce e impegna la spesa per il compenso per gli eventuali esperti esterni
10. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
11. Le sedute della Commissione per la valutazione tecnica delle Offerte non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
12. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’articolo 86 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso Xxxxxx e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
13. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l’esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l’articolo 88, comma 7 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l’aggiudicazione provvisoria.
14. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l’aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell’aggiudicazione provvisoria
SEZIONE SECONDA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 8
Procedure di aggiudicazione
1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta;
b) Procedura ristretta;
c) Procedura negoziata;
d) Dialogo competitivo.
2. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consorzio sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il Consorzio si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4. Per i contratti per i quali derivi un’entrata l’affidamento viene effettuato al prezzo più alto o con offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
5. Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore di cui all’art.140 del Codice dei Contratti operano con riferimento alle fattispecie dei lavori , dei servizi e delle forniture.
Art. 9
Criteri di aggiudicazione
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
c) Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento.
Art. 10
Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini
1. A) Lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria
I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici;
• sul sito informatico della stazione appaltante;
• non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
2. B) Lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro
I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Consorzio e sul sito web del Consorzio.
3. C)Termini di ricezione delle domande e delle offerte
I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo
pretorio on line del Consorzio per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito o dalla pubblicazione del bando
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs 163/2006.
5. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
Art. 11
Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e termini
1. I bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi, ad eccezione di quelli descritti nell’allegato II B del Codice, il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici,
• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,
• sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
• nell’albo della stazione appaltante.
2. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito o dalla pubblicazione del bando.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs 163/2006.
5. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
Art. 12
Procedura negoziata senza bando
1. Il consorzio aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è inoltre consentita nei modi e nei termini previsti dall’art. 57 Codice dei Contratti nel testo vigente.
6. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), del codice dei contratti, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1 del codice dei contratti.
7. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1 del medesimo codice. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3 del codice dei contratti.
8. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
9. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
SEZIONE TERZA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.
Art. 13
Procedure negoziate per l’acquisizione di Beni e Servizi ( Consip – Centrale Regionale Acquisti)
1. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile di Settore competente può disporre, ricorrendone i presupposti di legge, di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art.59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni.
2. Il responsabile può altresì procedere alle acquisizioni attraverso il sistema elettronico della Centrale Regionale Acquisti di cui all’articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e L.R. 27 dicembre 2006, n. 30. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare.
3. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14
Affidamenti in economia
1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Consorzio in conformità ai seguenti principi:
– rispetto del diritto comunitario e nazionale;
– perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;
– realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss. per i servizi le forniture.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei contratti che così statuiscono:
“8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.”
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 15
Interventi in economia - Limiti di valore
1. In esecuzione dell’art. 125 del Codice dei contratti l’affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
a) per i lavori – Euro 200.000,00;
b) per le forniture e i servizi – Euro 193.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L’importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 16, comma 2.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall’art. 125 e dall’art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.
Art. 16
Modalità di esecuzione degli interventi in economia
1. L’esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall’art. 125 del Codice dei Contratti, può avvenire:
– in amministrazione diretta;
– per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l’esecuzione di interventi con personale dipendente dell’ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l’esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l’affidamento a soggetti esterni all’ente.
Art. 17
Sistemi di affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia
1. A maggior specifica di quanto previsto all’art. 125, comma 6 del Codice dei Contratti, che prevede che “I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”;
di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia: Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti;
b) manutenzione di opere o di impianti, fra cui: opere edili volte al mantenimento ripristino o consolidamento di immobili, comprese le recinzioni;
c) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavori quali:
• bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali dannose, ecc);
• realizzazione o manutenzione impianti TV, anche satellitari, allarmi antintrusione, telecamere a circuito chiuso ed accessori (monitor, videoregistratori, ecc.);
• realizzazione o manutenzione nonché messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici a gas, ecc.;
• realizzazione o manutenzione di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, porte blindate ed inferriate;
• realizzazione o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio;
• realizzazione o manutenzione impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza;
• realizzazione o manutenzione di percorsi agevolati per persone diversamente abili, rampe e motoscale;
• realizzazione o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per persone diversamente abili, nonché assolvimento di norme igienico sanitarie;
• realizzazione o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione forzata di ambienti;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, fra cui:
• demolizioni totali o parziali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse;
• interventi di messa in sicurezza di fabbricati pericolanti;
• mantenimento della percorribilità delle strade comunali;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
g) interventi necessari causa nuova utenze (luce, gas, acqua, telefono);
h) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate;
i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
j) manutenzione delle opere relative alla viabilità;
k) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali in uso al consorzio o presi in locazione;
l) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
m) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
n) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
o) lavori relativi ai beni culturali, di cui all’art. 198 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all’importo di 300.000 Euro.
2. In attuazione di quanto previsto all’art. 125, comma 10 del Codice dei Contratti, che prevede che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”;
di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall’art. 125 del Codice, le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia:
a) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d’ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
b) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi;
c) realizzazione o manutenzione di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e riparazione impianti semaforici;
d) realizzazione o manutenzione di sistemi antincendio (idranti, estintori, manichette, impianti di segnalazione);
e) servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento per persone diversamente abili;
f) arredamento e suppellettili per uffici, servizi istituzionali;
g) realizzazione e manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l’infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
h) manutenzione di impianti fognari ed impianti di sollevamento;
i) attrezzature per il servizio di protezione civile e per effettuare interventi volti alla tutela dell’incolumità pubblica;
j) servizi di prestazioni d’opera intellettuale relative a frazionamenti, accatastamenti, pratiche per i pareri dei vigili del fuoco, dell’ASL, della Soprintendenza, per redazioni di perizie di stima, incarichi di collaudo statico o funzionali, incarico per studi di fattibilità, per valutazioni di impatto ambientale, per piani particolareggiati, ecc.;
k) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
l) servizi cimiteriali e di necroforia, servizi complementari ed affini;
m) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
n) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
o) acquisto di generi di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d’ufficio e per l’attività scolastica; spese per il funzionamento di laboratori anche scolastici;
p) acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
q) spese relative ai servizi di pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e servi analoghi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici;
r) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; traduzione e interpretariato; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la
stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
s) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine o altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
t) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti la tenuta degli inventari, dei bilanci e dei bilanci finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;
u) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
v) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
w) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
x) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, salvo quando non sia previsto dalla normativa specifica contenuta nel codice dei beni culturali;
y) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
z) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove; organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale; spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale;
aa) spese di rappresentanza, spese per il funzionamento degli organi collegiali; acquisto di medaglie, coppe, trofei, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di gemellaggi o di specifici eventi;
bb) spese per servizi di somministrazione di lavoro; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l’organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi;
cc) partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; dd) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria;
ee) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, macchine operatrici con o senza conducente, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l’espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;
ff) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
gg) spese per la vigilanza e sorveglianza degli immobili; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l’igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale;sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche;apparecchiature e materiali sanitari;
hh) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani, comprese gite e intrattenimenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani;
ii) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto anche scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
jj) spese per la gestione in genere di servizi sociali;
kk) acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
ll) convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto; acquisti di arredi e attrezzature per cucine comunali;
mm) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;
nn) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; fornitura di attrezzature tecniche, impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
oo) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica, di aggiornamento e di programmazione;
pp) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
qq) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza;
rr) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
ss) servizio di sgombero neve;
tt) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
uu) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
vv) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
ww) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
xx) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
yy) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico; zz) servizi legali, contabili e tributari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
aaa) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l’acquisizione;
bbb) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
ccc) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali o necessari per il funzionamento e l’organizzazione dell’ente o per la gestione diretta di servizi pubblici.
Art. 18
Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia
1. Salvo l’affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
▪ lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all’importo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a),
▪ servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all’importo di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), l’affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell’ente.
2. Salvo l’affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
▪ lavori di importo inferiore a 40.000 Euro,
▪ servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro,
è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente articolo.
4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell’intervento.
5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell’Amministrazione, l’ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all’art. 17, commi 1 e 2, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all’uopo predisposto dall’Ente.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 5 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale l’Ente individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 19.
Art. 19
Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall’elenco di cui all’art. 18, comma 5 del presente Regolamento ovvero dall’indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell’art. 18, comma 6 del presente Regolamento. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti, l’ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.
3. La lettera d’invito deve riportare:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l’indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d’urgenza di cui all’art. 22 del presente Regolamento, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
Art. 20
Scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 125, comma 12, del Codice dei Contratti.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell’art. 331 del Regolamento Attuativo.
4. L’esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell’affidamento un’apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l’art. 84 del Codice dei Contratti, nonché gli artt. 119 e
282 del Regolamento Attuativo di cui al D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico.
6. Il verbale delle operazioni dell’affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice dei Contratti e dal Regolamento Attuativo, è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice dei Contratti.
Art. 21
Forma del cottimo fiduciario
1. I contratti di cottimo fiduciario per l’acquisizione di beni e servizi in economia debbono avere la forma di scrittura privata non autenticata.
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all’art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo.
3. Nel caso di lavori, l’atto di cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
6. I contratti di cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a 30.000,00 euro vengono stipulati in forma pubblica amministrativa con intervento del Segretario dell’ente, ovvero con sottoscrizione autenticata.
7. I contratti di cottimo fiduciario per lavori di importo inferiore a 30.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata.
8. Nel caso di contratti di importo pari o inferiore a 10.000 euro la stipulazione può avvenire, oltre che secondo le modalità di cui al precedente comma, secondo le seguenti modalità:
a) per mezzo di sottoscrizione da parte dell’impresa del provvedimento di affidamento, contenente tutte le indicazioni di cui al precedente comma 5 del presente articolo, e del capitolato prestazionale (o del foglio patti e condizioni);
b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi commerciali. In tal caso il vincolo contrattuale si intende perfezionato nella data di ricevimento da parte del Responsabile del servizio di copia della proposta contrattuale, contenente tutte le indicazioni di cui al precedente comma 5 del presente articolo, controfirmata dall’affidatario.
9. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all’esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all’art. 10, comma 11, del Codice dei Contratti in quanto applicabile.
Art. 22
Lavori d’urgenza e di somma urgenza
1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.
2. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal
Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all’ente per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Art. 23
Piani di Sicurezza - Garanzie
1. Nei casi in cui è previsto in relazione alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo fiduciario deve essere richiamato il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini della stipulazione del contratto e comunque prima della consegna dei lavori l’affidatario redige e consegna all’amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00.
4. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.
Art. 24
Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori
1. L’autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell’ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d’asta sempre nell’ambito dei quadri economici.
2. L’annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
Le firme dell’esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
3. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell’ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è
sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d’ordine delle partite liquidate.
6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l’importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d’opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell’art. 177 del Regolamento Attuativo.
11. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
Art. 25
Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall’art. 338 del Regolamento Attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita con un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall’emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del Regolamento Attuativo.
Art. 26
Servizi tecnici
1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell’esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:
– servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del Codice dei Contratti;
– le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice dei Contratti;
– le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del Codice dei Contratti;
– le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
– i servizi di urbanistica e paesaggistica;
– ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l’ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
4. L’avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Gli incarichi per i servizi tecnici sono interamente soggetti alla disciplina per valore e alla sua ripartizione contenuta nel presente Regolamento per quanto concerne gli affidamenti in economia, ad accezione dei servizi di cui all’art. 91 del Codice dei Contratti che:
- ai sensi dell’art. 267 del Regolamento sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto con il limite di 40.000,00 Euro;
- per importi da oltre 40.000 euro a 100.000 euro sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione tra almeno cinque soggetti idonei in relazione all’oggetto dell’incarico, mediante la procedura individuata dall’articolo 57, comma 6 del Codice dei Contratti.
Art. 27
Notifiche e comunicazioni
1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all’Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l’inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.
Art. 28
Convenzioni con imprenditori agricoli
1. La procedura in economia è applicabile infine per la stipula delle convenzioni con imprenditori agricoli per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad euro 50.000,00 nel caso di imprenditori agricoli e ad euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.
2. I contratti di cui al precedente comma sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L’esecuzione del contratto avviene mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. Il responsabile proponente l’affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 29
Modalità di svolgimento delle gare – Unica offerta
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui il Consorzio abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
Art. 30
Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
1. I Bandi e le lettere d’invito relativi alle gare del Consorzio devono prevedere quale requisito
essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte dei concorrenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore , degli accordi sindacali integrativi , delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti o soci.
2. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
3. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nel Capitolato e quelle previste dal bando o lettera d'invito prevalgono le disposizioni previste da queste ultime.
4. Nel caso in cui la Commissione di gara rilevi che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
5. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
Art. 31
Riapertura e proroga dei termini
1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
Art. 32
Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Consorzio.
2. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
3. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui il Consorzio decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
4. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
Art. 33
Il verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
• la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• i principi che regolano il procedimento di gara;
• l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• la formulazione della graduatoria;
• le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo
quanto precedentemente disposto;
• la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
Art. 34
I rappresentanti delle ditte
1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante.
Art. 35 L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Consorzio, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
Art. 36 Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Consorzio, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l’atto con il quale si individua il migliore offerente con cui l’ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
3. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l’ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e il Verbale di aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione.
5. Il procedimento di gara si chiude con l’aggiudicazione definitiva.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
Art. 37 Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
▪ per atto pubblico con intervento del Notaio;
▪ per atto pubblico - amministrativo con intervento del Segretario dell’ente;
▪ a mezzo di scrittura privata autenticata;
▪ a mezzo di scrittura privata;
▪ nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il segretario dell’ente interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia pari o superiore a 30.000,00 euro vengono stipulati in forma pubblico amministrativa con intervento del Segretario dell’ente, ovvero con sottoscrizione autenticata.
4. I contratti il cui valore sia inferiore a 30.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici e telematici.
5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
6. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
7. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma 5, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
8. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma di scrittura privata non autenticata fatto salvo il caso in cui in cui il valore del contratto superi la soglia fissata per la registrazione obbligatoria. In tal caso si procederà mediante scrittura privata autenticata.
Art. 38
Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo i casi di cui all’art. 10 bis del codice dei contratti.
2. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva quando non sia stato previsto altro termine nel bando di gara o nell’invito ad offrire.
3. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dalla stazione appaltante concedendo il Consorzio allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
4. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Consorzio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria, nonchè di richiedere il risarcimento dei danni.
5. Nel caso in cui il Consorzio non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1 il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
Art. 39
Condizioni generali del contratto Repertorio dei contratti
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella deliberazione o determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il responsabile del servizio competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) durata del contratto;
g) spese contrattuali e oneri fiscali;
h) Rispetto delle norme di cui alla legge n° 68/99( disabili);
i) Tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) modalità di controllo e di collaudo;
b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
d) regolamentazione subappalto;
e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
f) xxxxxxx, rinnovo;
g) revisione prezzi;
h) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
i) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
j) elezione del domicilio;
k) foro esclusivo di Como;
l) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
m) disciplina della riservatezza nel trattamento dei dati personali
5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile del servizio ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
6. Il Consorzio può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria .
7. A cura del Segretario dell’ente è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata autenticata.
8. I Responsabili che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 7, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata all’ufficio contratti, in originale corredato dei relativi allegati.
Art. 40
Originale e copie del contratto
1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti del Consorzio.
2. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
3. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa il Settore competente cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Responsabile stipulante e agli altri Responsabili eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.
Art. 41
Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Consorzio , occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l’inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili obbliga i Responsabili titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all’autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.
Art. 42
Esecuzione del contratto- Termini e modalità di pagamento – Penali – Revisioni e aggiornamento
1. Il contratto sottoscritto dalle parti è pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
3. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l’esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
4. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
5. Possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
6. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 30.
7. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
8. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese.
Art. 43 Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI
SEZIONE PRIMA : Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell’ Allegato II B del Codice dei Contratti
Art. 44 Disposizioni applicabili
1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB del Codice dei Contratti si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso.
2. Il Consorzio sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall’allegato IIB del Codice dei Contratti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Art. 45 Procedure di aggiudicazione
1. L’affidamento degli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato IIB del Codice dei Contratti avviene, indipendentemente dal valore del contratto, mediante procedura negoziata di cui all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito ad almeno 5 concorrenti, se ciò sia compatibile con l’oggetto del contratto.
2. Solo qualora l’appalto riguardi contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, dell’avvenuta aggiudicazione dovrà darsi avviso a norma dell’art. 65 del codice dei contratti.
Art. 35
Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell’allegato IIB del Codice dei Contratti, il Consorzio tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.
Art. 46 Requisiti
1. I requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, i criteri di selezione delle offerte, dovranno essere stabiliti nella determinazione a contrattare ed indicati nella lettera d’invito.
SEZIONE SECONDA: CONTRATTI DIVERSI
Art. 47 CONSIP
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 448/1999, come successivamente modificata, l’ente può ricorrere per l’approvvigionamento di beni e servizi alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti per la stipulazione dei relativi contratti.
SEZIONE TERZA : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TERZO SETTORE
Art. 48
Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore
1. Il Consorzio può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all’articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.p.c.m. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dal Consorzio assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l’affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 40 e 41.
Art. 49
Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo Regionale
1. Il Consorzio può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l’affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Art. 50
Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato
1. Il Consorzio può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Consorzio, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. Il Consorzio può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale o provinciale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione il Consorzio si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. Il Consorzio può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, il Consorzio può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
Art. 51
Convenzioni con associazioni o Enti di volontariato
1. Oltre a quanto previsto nell'art. 41 possono essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo inferiore alla soglia comunitaria , convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti del Consorzio che prevedano, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.
2. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.
SEZIONE QUARTA : ALIENAZIONI E ACQUISTI DI BENI MOBILI E IMMOBILI
Art. 52 Alienazioni mobiliari
1. Il Responsabile competente procede all’alienazione dei beni mobili, anche sulla base di apposita perizia tecnica e di stima ovvero tenendo conto del loro valore di mercato, mediante gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture, macchinari d’uso, fotoriproduttori e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.
Art. 53 Alienazioni immobiliari
1. La presente Sezione disciplina ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Consorzio, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni.
Art. 54
Beni alienabili – Cessazione della destinazione pubblica
1. Sono alienabili:
a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Consorzio;
b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Consorzio per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Consorzio per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a),b) e c).
Art. 55 Acquisti di immobili
Partecipazione del Consorzio ad un’asta – Diritti di prelazione
1. La proposta di vendita all’Ente da parte del proprietario deve contenere l’attestazione della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie .
2. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione . In tal caso il Consorzio ad intervenuta stipula del contratto, ha facoltà di anticipare , prima della ultimazione
dell’opera , quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria , bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o di vizi dell’opera , salva la prova di eventuali maggiori danni.
4. Qualora il Consorzio partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al Responsabile delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta , nell’ambito del prezzo massimo fissato in apposita delibera del Consiglio direttivo.
5. I diritti di prelazione spettanti al Consorzio su beni immobili o beni culturali di cui al DPR 42/04 sono esercitati dall’Assemblea Generale.
Art. 56 Programma di Vendita
Alienazione di beni non compresi nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni
1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente articolo 45 l’assemblea generale approva il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni, predisposto dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.113 che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Consorzio intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.
2. Nel Piano sono indicati:
· i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
· una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
· per ogni singolo bene, il valore di massima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
· la destinazione del ricavato;
· i termini di validità del programma stesso.
3. Il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni è approvato annualmente con deliberazione dell’assemblea generale e allegato del Bilancio di Previsione.
4. Il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze del Consorzio inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
5. Xxxxx restando quanto precede, l’assemblea generale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni.
Art. 57 Prezzo di vendita
1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Servizio Patrimonio e demanio o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare :
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile;
b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
3. Il prezzo di stima, comprensivo delle spese tecniche sostenute o da sostenersi prevedibilmente in seguito (frazionamento, aggiornamento catastale, spese di pubblicità per la diffusione di informazioni relative alla procedura di alienazione prescelta, oneri per eventuali consulenze professionali richieste dal Consorzio, ecc...), costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A. se dovuta.
4. Il prezzo di vendita di immobili non potrà essere, in ogni caso, inferiore al valore di stima determinato in base alle precedenti disposizioni.
Art. 58
Beni vincolati e vendita di beni soggetti a diritti di prelazione
1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, e' preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
2. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.
3. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 59 Procedure di vendita
1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblica;
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
c) trattativa privata diretta;
d) permuta.
Art. 60
Asta pubblica - Offerte
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta determinato ai sensi dell’art. 48 del presente regolamento.
2. In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
3. L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente per il Consorzio.
5. L’aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile.
6. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Xxxxxxxxx consegue alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
7. L’alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d’asta o della trattativa privata previa gara ufficiosa.
8. Sono ammesse offerte per procura anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. Sono ammesse offerte per persona da nominare. L’offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 15 giorni dall’aggiudicazione, la persona per la quale ha agito. Egli comunque è sempre solidalmente obbligato con l’aggiudicatario.
9. Nell’eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
10. Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il procedimento per gli incanti è disciplinato dagli artt. da 63 a 88 del R.D. n.827/1924 e s.m.i. e dal Regolamento del consorzio per la disciplina dei contratti.
12. Il bando di gara deve contenere le seguenti informazioni minime:
a) la descrizione sommaria del bene da vendere;
b) la procedura di gara;
c) il prezzo posto a base di gara;
d) i diritti ed i pesi gravanti sul bene oggetto di alienazione;
e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta, con esclusione della consegna a mano;
f) l'anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara;
g) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni ed attestazioni delle e le modalità di imbustamento e sigillatura;
h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con la P.A.;
i) il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente art. 8;
j) l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire nella misura del 10% dell'importo a base di gara e la misura di un' ulteriore somma, non inferiore al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria del Consorzio, la quale rilascerà quietanza, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.
k) l'indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta;
l) i termini e le modalità di pagamento;
m) eventuali altre garanzie bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell'offerente;
n) per le persone giuridiche, l'iscrizione nel registro delle Imprese; per le società, la composizione degli organi societari con l'indicazione del rappresentante legale pro-tempore;
o) nel caso di società, l'indicazione espressa che negli ultimi cinque anni non si è stati sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
p) il termine entro il quale gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
13. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara:
a) coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) i dipendenti del Consorzio che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito;
c) i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare l'immobile.
d) coloro che presentano domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata, oltre il termine indicato nel bando. Per l' osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l' ora e la data di ricevimento della domanda presso l' Ufficio Protocollo del Consorzio.
Art. 61 Aste deserte
1. Qualora la prima asta vada deserta, il Consorzio ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.
2. Nel caso in cui, nei venti giorni successivi all’espletamento di un’asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, il Consorzio può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell’incanto deserto. Nell’eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
3. Alla seconda asta andata deserta il Consorzio nel caso di completa assenza di interesse, può rideterminare il prezzo in ribasso con idonea motivazione prima di procedere all’indizione di un nuovo esperimento o valutare l’opportunità di sospendere la procedura di alienazione.
Art. 62 Garanzie e cauzione
1. Il Consorzio assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.
3. La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando d’asta, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene trattenuta dal Consorzio come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell’atto. La stessa sarà incamerata dal Xxxxxxxxx se l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.
Art. 63
Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa
1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa nel seguente caso:
- alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 20.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per il Consorzio (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.).
2. In tale ipotesi l’alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dal Consorzio a seguito di Avviso Pubblico di vendita. L’alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile a favore del migliore offerente.
3. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 48, posto a base delle offerte da presentare.
4. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme previste dal successivo art. 57.
5. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 53.
6. La valutazione delle offerte verrà effettuata dal Responsabile del Settore competente che potrà avvalersi di apposita commissione.
7. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Consorzio consegue alla stipula del contratto.
Art. 64 Trattativa privata diretta
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di aste andate deserte secondo quanto stabilito all’art. 52;
b) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che il Consorzio ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
c) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati.
2. In tutte le suddette ipotesi l’alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l’acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 48 .
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Consorzio consegue alla stipula del contratto.
4. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 53.
Art. 65 Permuta
1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro.
3. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell’art. 48 del presente regolamento.
Art. 66 Pubblicità
1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata preceduta da gara informale, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. I bandi delle aste devono essere pubblicati:
a) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all’importo di
€ 500.000,00: in forma integrale all’Albo elettronico e sul sito WEB del Consorzio, per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale e su un quotidiano a diffusione provinciale
b) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia inferiore a € 500.000,00 : in forma integrale all’Albo elettronico e sul sito WEB del Consorzio, per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale.
3. Gli Avvisi di vendita relativi alle trattative private precedute da gara informale devono essere pubblicati:
- in forma integrale all’Albo elettronico e sul sito WEB del Consorzio.
4. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta.
Art. 67 Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è competente all’ adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale; procede pertanto all’ indizione della gara approvandone il relativo bando, la lettera di invito, lo schema di contratto, presiede alla procedura pubblica di gara, ammette i soggetti a partecipare alla gara, approva i risultati della medesima e stipula il relativo contratto.
2. Nel computo dei termini per l’ emanazione del bando di gara, il responsabile del procedimento terrà conto dei tempi di eventuali frazionamenti catastali.
Art. 68
Locazione e affitto di beni immobili
1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.
2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per il Consorzio in relazione al valore del contratto. Per contratti attivi a favore di soggetti pubblici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l’eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.
4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di beni immobili previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nonché dai provvedimenti per la concessione in uso delle sale.
Art. 71
Divieto speciale di comprare
1. Gli amministratori non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni dell’ente, come previsto dall’art. 1471 del codice civile.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72
Verifiche di Regolare esecuzione – Collaudi
1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Responsabile competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.
2. Qualora l’esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Responsabile competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine,
- concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo,
- adottare l’atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l’incameramento della cauzione.
Art. 73 Garanzie per i vizi
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto.
3. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Responsabile competente di affidare a terzi quanto necessario per l’eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all’inadempiente.
Art. 74 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria del Consorzio, la somma necessaria almeno entro 3 giorni precedenti la stipula del contratto.
Art. 75
I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
Art. 76
Imposta di bollo e registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
2. I contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA, altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso.
3. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
4. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Segreteria
Art. 77 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.
Art. 78
Modalità di risoluzione delle controversie
Risoluzione con mediazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
1. Ove possibile, le controversie in ordine all’esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 (transazioni/accordi bonari).
2. Il Consorzio o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, lett. n) del Codice dei Contratti .
Art. 79
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
3. Il Consorzio verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Anche l’impresa subappaltatrice/subfornitrice nell’ambito di qualsiasi appalto. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 80 Accesso agli atti
1. All’accesso agli atti si applicano le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006.
Art. 81 Disposizioni finali
1. Per tutte le fattispecie non espressamente trattate dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamento e agli atti amministrativi in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.