INDICE
Allegato parte integrante
Criteri attuativi Misura 123.1 del PSR
INDICE
1. INTRODUZIONE DSCRIZIONE DELLA MISURA E APPLICAZIONE TERRITORIALE
2. BENEFICIARI E LORO REQUISITI
3. REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE
7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
10. MISURA DELL’INTERVENTO PUBBLICO
11. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA – LIMITI MINIMI E MASSIMI
12. SPESE AMMISSIBILI
13. SPESE NON AMMISSIBILI
14. INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE
15. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI
16. ANTICIPAZIONI ED ACCONTI
17. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
18. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE
19. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI
20. MODALITÀ DI PAGAMENTO
21. GESTIONE DELLE VARIANTI
22. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI
23. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI
24. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
25. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. DESCRIZIONE DELLA MISURA E APPLICAZIONE TERRITORIALE
La presente deliberazione riporta indicazione delle disposizioni operative inerenti alla presentazione delle domande a valere sulla misura 123.1 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (di seguito denominato “Programma”), al finanziamento delle stesse (istruttoria) nonché delle prescrizioni cui debbono attenersi i beneficiari. Le indicazioni di cui alla presente deliberazione costituiscono, ai sensi del punto 11 del Programma, una disposizione attuativa del medesimo, che deve in ogni caso essere rispettato.
La misura 123.1 viene applicata sull’intero territorio provinciale (Area A e D).
2. BENEFICIARI E LORO REQUISITI
Possono beneficiare dell'aiuto le imprese, singole o associate, del solo settore produttivo lattiero caseario, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato.
Il sostegno previsto dalla presente misura è limitato alle micro, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione. Per le imprese che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di euro e non supera i 200 milioni di euro (denominate “intermedie”) l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.
Nell’ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l’attuazione dell’approccio LEADER possono beneficiare degli aiuti le iniziative ricadenti nell’area individuata.
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di:
a) iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
b) regolarità dei versamenti previdenziali;
c) esistenza di rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario. Le imprese devono dimostrare:
a) autonomia finanziaria nonché capacità reddituale;
b) la sostenibilità economica dell’investimento, intesa quale capacità di fronteggiare gli oneri conseguenti all’investimento stesso sia con mezzi propri che di terzi senza compromettere la propria situazione patrimoniale, autonomia finanziaria e capacità reddituale;
c) il miglioramento del “rendimento globale”, come definito al successivo par. 3 (“Requisiti degli investimenti”);
Il Servizio competente verifica il rispetto della complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione come previsto al punto 10 del P.S.R. della P.A.T.
In ogni caso il soggetto richiedente può far valere nel corso dell’istrutturoia, prima della concessione del contributo, eventuali modifiche dimensionali deerivanti da mutamenti nella compagine sociale intervenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
3. REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI
Il sostegno previsto dalla presente misura è concesso per investimenti materiali e immateriali:
a) diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa; la condizione si intende assolta qualora l’investimento proposto – fermo restando il miglioramento o comunque il
mantenimento nel medio/lungo termine dei livelli di redditività, autonomia patrimoniale e finanziaria - garantisca il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
- consolidare o comunque mantenere il livello occupazionale;
- ottenere livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
- ottenere livelli di sicurezza e/o condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria.
b) riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti;
c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all’investimento interessato; gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese i difficoltà (GU C 244 dell’ 1.10.2004, pag. 2).
4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo per l’anno 2013, devono essere presentate alla struttura competente in materia di agricoltura a partire dal giorno 29 aprile 2013 fino al 31 maggio 2013.
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall’amministrazione provinciale e disponibile sui siti xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per ogni beneficiario è prevista la possibilità di presentare una sola domanda, contenente eventualmente più iniziative.
La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione di seguito indicata, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.
Per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico. La domanda contiene le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti:
• che l’impresa è iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. della provincia di Trento, precisando il numero di iscrizione;
• che l’atto costitutivo e lo statuto sono depositati presso il medesimo ente;
• che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali I.N.P.S.;
• che esistono rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario;
• solo nel caso di società cooperativa: che la cooperativa è composta in prevalenza da imprenditori agricoli;
• solo nel caso di società cooperativa: che la cooperativa è iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008, specificando la sezione e la categoria di appartenenza;
• che l’impresa non ha beneficiato, per l’iniziativa preventivata, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
• il fatturato relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato.
Alla domanda di contributo deve essere altresì allegata, pena l’inammissibilità della stessa, la seguente documentazione:
A. copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l’organo statutariamente competente approva l’iniziativa;
B. relazione tecnica riguardante la valutazione del rendimento globale dell’investimento così come definita nei successivi capoversi;
C. attestazione di sostenibilità economica dell’iniziativa oggetto di finanziamento pubblico, così come definita nei successivi capoversi;
D. dichiarazione relativa alla classe dimensionale dell’impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE sulla base del modulo in allegato 4.
La relazione tecnica di cui al punto B) deve attestare i seguenti elementi informativi:
a) situazione tecnico/organizzativa antecedente alla realizzazione dell’investimento, ove deve essere dato risalto alle situazioni tecniche, organizzative, economiche e/o sociali e/o ambientali che caratterizzano la realtà aziendale (pre - investimento) nonché le ragioni che sottendono all’investimento oggetto di finanziamento pubblico;
b) descrizione dell’investimento, ove deve essere dato risalto alle caratteristiche tecniche dell’intervento oggetto di finanziamento pubblico, alle sue finalità ed al costo complessivo;
c) sostenibilità economica dell’investimento, intesa quale capacità di fronteggiare gli oneri conseguenti all’investimento stesso sia con mezzi propri che di terzi senza compromettere la propria situazione patrimoniale, autonomia finanziaria e capacità reddituale. L’investimento deve essere valutato tenuto conto dell’ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda; la valutazione deve fornire indicazioni puntuali ed esplicite riguardo ai maggiori o minori costi e/o maggiori o minori ricavi conseguenti all’investimento e comunque evidenziare le motivazioni di tipo economico a giustificazione della sua realizzazione;
d) ricadute ambientali conseguenti alla realizzazione dell’investimento (maggiori/minori emissioni, maggiori/minori consumi energetici, maggiori/minori costi di trasporto, etc.).
e) ricadute sociali conseguenti alla realizzazione dell’investimento (incremento/decremento e/o mantenimento del livello occupazionale, miglioramento delle condizioni di lavoro del personale occupato ovvero qualsiasi altra situazione ritenuta importante dal punto di vista sociale).
Quale conclusione delle valutazioni sopra esposte, dovrà essere riportato in modo espresso e sintetico il miglioramento del rendimento globale stimato a seguito della realizzazione degli investimenti preventivati.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e dal rappresentante dell’Associazione di categoria o da un dottore commercialista o revisore contabile iscritti all’ordine che hanno predisposto la relazione stessa.
L’attestazione di sostenibilità economica di cui al punto C) deve specificare che:
a) l’impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
b) l’impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali che potrebbero sfociare nel breve/medio termine in situazioni di cui alla lett. a);
c) l’impresa svolge normalmente l’attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
d) l’impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
e) eventuali società controllanti e/o controllate rispondono anch’esse ai precedenti punti;
f) l’investimento oggetto di finanziamento pubblico è sostenibile economicamente da parte del soggetto proponente stante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria riscontrata nell’ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.
L’attestazione deve essere sottoscritta dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti (qualora soggetta a Revisione legale dei conti ai sensi della L.R. 5/2008) ovvero da un revisore contabile o da un dottore commercialista iscritto all’ordine (qualora non soggetta a revisione legale conti); l'attestazione va controfirmata dal presidente dell’Organo di controllo interno (collegio sindacale, comitato di controllo sulla gestione o consiglio di sorveglianza) qualora presente.
Ai fini della concessione o meno del contributo i soggetti firmatari della relazione tecnica e dell’attestazione di cui ai Punti B) e C) si rendono responsabili della veridicità e dell’attendibilità dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni rese.
6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE
Le domande presentate entro i termini previsti nei presenti criteri vengono inserite in una graduatoria e finanziate nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Giunta provinciale per tali finalità in base al punteggio assegnato alle stesse nel rispetto dei sottoindicati criteri di selezione:
L’assegnazione dei punteggi è strutturata in 3 ambiti operativi (ricaduta economica, settore di riferimento/tipo intervento, qualità dell’investimento e valenze sociali ed ambientali). A ciascun ambito è stato assegnato un “peso” differente, come di seguito indicato: ricaduta economica max 20% del punteggio totale; settore di riferimento/tipo intervento: max 30% del punteggio totale; qualità dell’investimento e valenze sociali ed ambientali: max 50% del punteggio totale. E’ stato attribuito il peso maggiore alla “qualità dell’investimento” intesa sia in termini tecnici che sociali ed ambientali. Tale riparto è stato valutato al fine di rispettare le priorità e le strategie indicate nel Piano di sviluppo rurale. All’interno di ciascuno dei tre ambiti operativi è stata effettuata un’ulteriore attribuzione di punteggio al fine di diversificare – per quanto possibile – le varie tipologie di intervento. A parità di punteggio si è ritenuto di adottare quale criterio discriminante il fatturato aziendale inteso quale voce di “Ricavi delle vendite” contabilizzate nell’esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento. Ciò al fine di privilegiare, a parità di ogni altro requisito e relativo punteggio, le realtà minori.
Nell’Allegato 1 ai presenti criteri sono riportati in modo puntuale i punteggi assegnati per le diverse tipologie di imprese beneficiarie e di investimenti preventivati nella domanda.
La graduatoria delle domande deve essere approvata con determinazione del dirigente del Servizio competente entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
Alle domande inserite nella graduatoria di priorità e che risultano finanziabili in relazione ai fondi messi a disposizione dalla Giunta provinciale, è assegnato un termine perentorio di 45 giorni per la presentazione della seguente documentazione, necessaria ai fini della concessione del contributo:
A Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti/adeguamenti di strutture edili
a) relazione tecnica a cura del progettista;
b) dichiarazione semplice a cura del progettista:
• attestante la congruità dei prezzi esposti con riferimento al prezzario provinciale o, per le voci non ricomprese nel prezzario, al criterio di stima seguito;
• attestante l’eventuale assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla predisposizione del “Progetto sicurezza”;
c) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
d) computo metrico estimativo dei lavori;
e) copia della concessione ad edificare, o altro atto a valenza autorizzativa previsto dalle normative vigenti per i lavori contemplati nella domanda, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, attestante la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00; in alternativa, dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi e la data di rilascio della concessione ad edificare, o originale della documentazione medesima;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di proprietà della/e particella/e o della/e struttura/e direttamente interessata/e all’iniziativa; in alternativa, copia dell’estratto tavolare o del contratto definitivo di compravendita accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, attestante la conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00. Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente, questi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il titolo d’uso dei terreni e/o delle strutture prevede una durata di almeno 10 anni, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 203/1982 in materia di patti agrari.
B Acquisto terreno
a) copia del preliminare di compravendita, debitamente registrato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00, o in alternativa, originale dello stesso;
b) estratto mappa della/e particella/e oggetto di acquisto;
c) copia della dichiarazione del Comune relativa alla destinazione urbanistica dei terreni acquistandi, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00, attestante la conformità della
stessa all’originale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi e la data di rilascio della dichiarazione di destinazione urbanistica da parte del Comune;
d) perizia asseverata con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non risulta essere superiore all’effettivo valore di mercato.
C Acquisto di fabbricati o strutture edili
a) copia del preliminare di compravendita, debitamente registrato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00, o in alternativa, originale dello stesso;
b) estratto mappa delle particelle interessate all’acquisto;
c) perizia asseverata con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
Nel caso di acquisto da aste, l’estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al contratto preliminare di compravendita e analogamente il decreto di trasferimento equivale al contratto definitivo di compravendita.
Nel caso in cui l’iniziativa sia conseguente al trasferimento dello stabilimento a seguito di un interesse pubblico con esproprio la documentazione di cui sopra dovrà essere completata con copia degli atti dimostranti l’attivazione della procedura di esproprio. A tal fine si ritiene sufficiente l’approvazione, da parte dell’ente espropriante, del progetto definitivo e del relativo piano di esproprio che coinvolge le strutture ed i terreni interessati.
D Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici
a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
b) tre preventivi di spesa, per ogni singolo bene;
c) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato che xxxxxxxxxxx, sulla base di elementi tecnico economici, il preventivo prescelto tra quelli forniti dalle ditte poste in concorrenza; tale relazione non è richiesta qualora l’importo della fornitura non superi i 15.000,00 Euro e si intende scegliere il preventivo di importo inferiore; tale circostanza deve essere dichiarata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
La mancata presentazione della documentazione prevista dai punti A, B, C e D entro il termine indicato comporta il rigetto della domanda.
8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande con spesa preventivata inferiore a Euro 2.000.000,00 si conclude con la redazione, da parte del responsabile a cui è affidato il procedimento, del verbale tecnico- amministrativo con il parere sull’iniziativa. Al verbale segue la concessione del contributo mediante determinazione del dirigente.
Qualora la spesa preventivata nella domanda sia pari o superiore all’importo di Euro 2.000.000,00 la concessione del contributo è subordinata all’acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo (C.T.S.A.) di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 in
conformità a quanto previsto dall’art. 10 terzo comma della medesima legge. In tal caso il Servizio competente provvede a predisporre una relazione istruttoria per il C.T.S.A. sull’iniziativa da esaminare. Sono soggette al parere del Comitato Tecnico per il Settore Xxxxxxxx, con le modalità previste al successivo Punto 21 (Gestione delle varianti), anche le varianti di opere originariamente approvate dallo stesso, qualora le stesse siano ritenute di particolare complessità. A seguito dell’espressione del parere del C.T.S.A. il Servizio competente redige un “verbale aggiuntivo” con cui si da atto del parere espresso dal Comitato e si precisano le modalità a cui attenersi per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori nonché la documentazione da produrre in sede di verifica per la liquidazione dei benefici.
Alla stesura del verbale aggiuntivo segue la concessione del contributo mediante determinazione del dirigente:prima dell’adozione della determinazione del dirigente, per le domane con spesa preventivata superiore a 300.000,00 €, è richiesta la presentazione di una dichiarazione da parte di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all’investimento oggetto della domanda di importo almeno parti al 50% della spesa prevista.
Nella determinazione del dirigente vengono specificati, tra l’altro:
a) Il beneficiario;
b) la spesa ammessa;
c) la percentuale di contributo;
d) l’ammontare del contributo;
e) i termini per l’esecuzione delle iniziative con riferimento al punto 24.
Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi “Criteri di selezione” ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della documentazione per la concessione del contributo prevista al Punto 7.
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Nei limiti delle risorse assegnate si provvederà al finanziamento delle domande presenti in graduatoria sia con l’impiego di aiuti cofinanziati a valere sul FEASR che di aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia.
L’agevolazione è concessa nella forma di conto capitale.
10. MISURA DELL’INTERVENTO PUBBLICO
Il sostegno è limitato ai casi di seguito specificati:
a) Micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE:
• per gli investimenti promossi nel settore lattiero-caseario, 40% della spesa ritenuta ammissibile;
• Imprese non comprese nel precedente punto a) che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia superiore a 50 e non superiore a 200 Ml di euro: 20% della spesa ritenuta ammissibile.
11. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA – LIMITI MINIMI E MASSIMI
Ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle spese oggetto di finanziamento viene preso a riferimento il documento predisposto dal Mipaaf “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono essere comprovate da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, intendendosi ogni documento che comprovi che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
In ogni caso, fatte salve le spese di progettazione (spese tecniche), e l’eventuale corresponsione di caparre confirmatorie nei casi di acquisti di terreni o strutture, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento l’importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento e/o variante deve essere pari ad almeno Euro 30.000,00.
Il limite massimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento è pari a Euro 25.000.000,00.
12. SPESE AMMISSIBILI
Il sostegno previsto dalla presente misura è destinato ai soli investimenti realizzati dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario la cui attività è volta alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato della CE, esclusi i prodotti della pesca e agli investimenti di cui al comma 1 dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss. mm. ed ii.
Nella valutazione delle iniziative proposte, nell’ambito del settore lattiero caseario, assume una rilevanza particolare, ai fini della concessione del finanziamento, la presenza di investimenti rivolti all’introduzione, alla salvaguardia o al potenziamento di produzioni biologiche.
Le azioni previste per questo settore sono riservate alle produzioni rispettose del regime sulle quote latte. L’attenzione quindi non è rivolta ad interventi che si riferiscono all’aumento delle produzioni, bensì al settore ambientale, igienico sanitario e sulla qualità dei prodotti.
Gli investimenti previsti hanno lo scopo di rinnovare e conformare strutture ed attrezzature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie comunitarie in materia (Dir. 92/64/CEE), nonché a ridurre gli effetti delle lavorazioni sull’ambiente.
L’adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle vigenti norme igieniche e sanitarie potrà essere finalizzato anche alla introduzione di metodi di produzione e di prodotti di qualità internazionalmente riconosciuti. Gli interventi previsti sono intesi, nel pieno rispetto delle quote latte gestite dalle singole cooperative, ad ammodernare le preesistenti strutture
cooperative onde permettere una lavorazione del prodotto più razionale e rispettosa dell’ambiente ed il raggiungimento di una migliore qualità dei sistemi di produzione e dei prodotti stessi. Verranno così raggiunti una maggiore produttività aziendale, nello stretto e rigoroso rispetto delle quote latte previste per i soci agricoltori, ed un ridotto impatto ambientale.
Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
a) realizzazione, acquisto, ampliamento, ammodernamento di: strutture adibite alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività nonché quelli volti allo smaltimento e depurazione dei reflui;
b) miglioramento e ottimizzazione, dal punto di vista della resa quantitativa e qualitativa, delle metodologie di trasformazione e confezionamento dei prodotti zootecnici attraverso l’impiego di tecnologie innovative;
c) introduzione di sistemi innovativi di gestione e controllo della qualità del prodotto.
Sono altresì ammissibili a finanziamento le seguenti spese se direttamente correlate alle operazioni, tra quelle sopra elencate, previste dal progetto:
1) spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi, laddove prescritti;
2) spese propedeutiche all’acquisizione della certificazione di prodotto e processo, ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali;
3) spese per la realizzazione di siti internet per la commercializzazione di prodotti e servizi aziendali;
4) spese per l’acquisto di brevetti e licenze ad esclusiva condizione che tali oneri siano collegati ad investimenti materiali. Tali spese potranno essere riconosciute fino ad un massimo del 25% del costo delle operazioni, fermo restando il limite massimo del 12% per le spese tecniche comprensive degli imprevisti e generali;
5) acquisto di terreni: le spese relative all’acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata.
In ogni caso, l’acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
• attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
• esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un periodo minimo di destinazione.
12.1 Investimenti materiali
Disposizioni specifiche relative all’ammissibilità degli investimenti sono contenute nell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.
Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dell’Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo è necessario
che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di 15.000,00 Euro IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, nel caso in cui lo stesso scelga l’acquisto di cui al preventivo di costo inferiore. E’ fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più ditte in concorrenza, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
In ogni caso, l’acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente. Inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto.
12.2 Acquisto di beni immobili
L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione.
A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato che dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
b) l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti al momento di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.
13 SPESE NON AMMISSIBILI
In ogni caso ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle spese relative agli investimenti previsti, saranno rispettate le condizioni specifiche contenute all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.
Non sono inoltre ammissibili a finanziamento:
a) gli acquisti di attrezzature usate;
b) gli acquisti in leasing;
c) gli interventi di demolizione;
d) gli interessi passivi;
e) l’IVA, nel caso in cui sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
f) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
g) le spese per lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
h) l’apprestamento di locali da destinarsi ad uso ufficio e sale riunioni in strutture che già ne dispongono, salvo nei casi in cui la dotazione di nuovi uffici e sale riunioni sia conseguenza di radicali ristrutturazioni o di comprovata inadeguatezza delle strutture esistenti; in ogni caso non sono ammesse spese relative all’arredamento;
i) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
j) i carrelli elevatori, casse, cassoni, pallets, muletti e qualsiasi tipo di imballaggio;
k) le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
l) le spese per iniziative già finanziate a strutture cooperative e richieste da soci appartenenti a nuove società costituitesi a seguito di fuoriuscita degli stessi dalla rispettiva cooperativa originaria di appartenenza.
Non sono ammissibili le spese relative all'avvio di nuove iniziative per la produzione di latte alimentare e yogurt in considerazione delle elevate capacità produttive già presenti in ambito provinciale. L’inammissibilità non si applica ad attrezzature volte alla lavorazione di modeste quantità di latte, per la produzione di prodotti freschi e yogurt, ad integrazione delle referenze presenti presso il punto vendita del caseificio ed indirizzate pertanto alla vendita al dettaglio.
Non sono ammissibili investimenti di sostituzione, ad eccezione di quanto precisato nel successivo punto 14.
14 INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE
Gli investimenti di sostituzione - a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. - sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente come ad esempio l’adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali.
Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.
Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:
14.1 Immobili
Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:
a) ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
b) recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell’intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
c) lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
d) lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
e) ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
f) acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
g) acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.
14.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)
Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/ trasformazione/ commercializzazione cui l’investimento è funzionale.
Sono considerati altresì investimenti di sostituzione quelli intesi alla semplice sostituzione di macchinari e impianti di lavorazione obsoleti a fine ciclo, senza l’introduzione di tecnologie innovative volte al miglioramento della qualità del lavoro e dei prodotti (ad esempio la sostituzione di pompe per la movimentazione del vino in cantina a fine ciclo non è ammissibile).
Non è considerato investimento di sostituzione l’acquisto di una macchina o di un’attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.
Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di 3 anni.
E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.
E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno il 15%.
15 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI
Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l’applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano riferite a più attività.
15.1 Lavori
Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all’elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige vanno ridotti del 5 %.
La riduzione del 5% si applica anche alle voci di costo inserite nei computi metrici estimativi, giustificate dal progettista e che non derivano direttamente dall’elenco prezzi provinciale, calcolandola sull’importo totale risultante dalla somma di tutte le categorie di spesa considerate nei lavori od opere a base d’asta.
Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè giustificati dal progettista.
15.2 Somme a disposizione del soggetto appaltante
Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:
a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
b) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa,
c) le somme per imprevisti.
15.3 Imprevisti
In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%.
15.4 Spese tecniche
Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale.
16. ANTICIPAZIONI ED ACCONTI
16.1 Erogazione di anticipi
In caso di contributo in conto capitale possono essere erogati anticipi nel limite massimo del 20% del contributo concesso.
L’erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:
a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente o legale rappresentante attestante la data di inizio lavori e /o perfezionamento degli acquisti;
c) garanzia fidejussoria a favore dell’Organismo Pagatore pari al 110% dell’importo liquidato nel caso di aiuti cofinanziati o garanzia fidejussoria a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell’importo liquidato nel caso di aiuti aggiuntivi.
Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all’importo per cui è stata richiesta la liquidazione.
16.2 Erogazione di acconti (stati di avanzamento)
Gli acconti (stati di avanzamento) possono essere richiesti relativamente al contributo concesso in conto capitale; possono essere erogati al massimo 2 acconti per lavori in corso d'opera e/o acquisti, tenuto conto dell’eventuale anticipo già liquidato e comunque entro il limite massimo dell’80% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:
a) domanda a firma del presidente o del legale rappresentante;
b) dichiarazione del direttore lavori attestante l’ammontare dei lavori eseguiti;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, accompagnata dalle relative fatture quietanzate con una distinta di avvenuto pagamento da parte dell’Istituto di credito.
Nel rispetto della vigente normativa comunitaria è previsto lo svolgimento di una visita in situ.
17. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata.
17.1 Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili
a) copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l’organo statutariamente competente approva l’aggiudicazione dei lavori nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate solo nel caso in cui siano stati affidati lavori di importo superiore alla soglia di cui al punto 12., soggetti pertanto ad una procedura di gara.
b) libretto delle misure e disegni di contabilità redatti e firmati dal direttore lavori;
c) stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore lavori ;
d) certificato di regolare esecuzione redatto e firmato dal direttore lavori, che dovrà comprendere:
• ditta aggiudicataria e importo di contratto;
• la data di consegna, inizio e fine lavori;
• la dichiarazione circa l’assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali;
• dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto approvato ai fini della concessione del contributo
• descrizione di eventuali varianti eseguite in corso d’opera;
• dichiarazione che quanto realizzato è conforme alle vigenti normative in ambito urbanistico come attestato dalle eventuali autorizzazioni ottenute (autorizzazioni vigili del fuoco, agibilità, autorizzazioni allo scarico, etc.).
e) copia semplice delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00; copia semplice dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l’avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia semplice, l’originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione.
f) in sede di verifica, qualora risultino eseguite delle varianti, potrà essere richiesto un quadro di raffronto e il verbale nuovi prezzi.
Qualora l’importo complessivo di una singola categoria di lavori risulti inferiore a 15.000,00 Euro, la documentazione è limitata alle lettere c), d) ed e).
17.2 Acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati):
a) copia conforme del contratto definitivo di compravendita; in alternativa, copia semplice del contratto preliminare di compravendita accompagnata da dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00;
b) dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta intavolazione della proprietà dei beni immobili acquistati (il servizio competente provvederà d’ufficio, sulla base dei dati dichiarati, a verificare l’avvenuta intavolazione della proprietà dei beni immobili acquistati).
17.3 Acquisto e fornitura in opera di macchine, di attrezzature e di impianti specialistici
a) copia semplice delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00, che attesta la conformità delle stesse all’originale; copia semplice dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l’avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia semplice, l’originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione;
b) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l’importo di contratto, l’importo fatturato, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.
Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, è previsto lo svolgimento di una visita in situ.
Ai fini del calcolo dell’importo da liquidare si dovrà tener conto di quanto previsto dal REG CE 65/2011 e dalle relative note APPAG con riguardo alle eventuali riduzioni da calcolare nei casi ivi contemplati di spese non ammissibili riscontrate.
18. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE
Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché abbiano avuto inizio (lavori) ovvero siano stati effettuati (acquisti) dopo la presentazione della domanda e questa risulti completa della documentazione prevista. Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, l’iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. L’avvio anticipato non vincola in alcun caso l’amministrazione alla concessione del relativo contributo.
19. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI
19.1 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali fino a Euro 250.000,00
E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo stimato non superiore a Euro 250.000,00.
19.2 Affidamento di lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a Euro 250.000,00
Il committente deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.
La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.
Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l’altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.
Il criterio di affidamento é di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara con l’esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.
Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.
In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.
Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.
E’ data facoltà al committente di stabilire modalità per l’esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall’art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.
Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.
19.3 Mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione
L’inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%, applicata limitatamente all’importo di contributo previsto per la tipologia di lavoro interessata dall’inosservanza.
20. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento equivalente. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti; il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.
21. GESTIONE DELLE VARIANTI
Per varianti si intendono le modifiche apportate all’iniziativa approvata, oggetto di concessione del contributo.
Per essere ammissibili, le varianti devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell’intervento.
Sono ammissibili solo le varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.
Qualora siano direttamente connesse al progetto approvato ed integrative e funzionali allo stesso, possono essere approvate in sede consuntiva, diversamente devono essere approvate preventivamente. Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente, in base alla tipologia e alla complessità della variante, esprimerà un parere in merito all’ammissibilità di quanto proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi conseguiti in sede di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture. Ai fini dell'approvazione, in considerazione della complessità della variante proposta, potrà essere richiesto un parere al CTSA qualora lo stesso abbia espresso parere in sede di approvazione della domanda iniziale.
La documentazione da allegare alla domanda di variante è, in linea di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.
22. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI
La concessione delle agevolazioni di cui alla presente misura comporta l’obbligo di non alienare, cedere o distogliere - anche a seguito di mancato utilizzo - dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per i seguenti periodi:
a) 5 anni per le macchine e i beni mobili;
b) 10 anni per i beni immobili.
Il termine decorre a partire dalla data della domanda di verifica finale.
23. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI
Per quanto riguarda le procedure di controllo e le riduzioni ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 65/2011 e ss. mm. e ii.. In caso di mancato
rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale adottate in materia.
24. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
24.1 Lavori
Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro
Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
Non è fissato il termine di avvio.
Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro
I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l’inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).
Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un termine per l’avvio delle opere ed un unico termine di rendicontazione che sarà quello valido per le opere.
Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l’opera o l’intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l’opera o l’intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
24.2 Forniture
Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
Non è fissato il termine di avvio.
24.3 Acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati o strutture edili)
Il termine per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione nel caso di acquisto di beni immobili. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
Il termine di avvio si ritiene in ogni caso soddisfatto con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita registrato.
24.4 Proroghe e revoche
Relativamente alla concessione di proroghe e di eventuali revoche a seguito di mancato rispetto del termine assegnato, si fa riferimento alla delibera n. 1980 del 2007 e ss.mm.e ii.
25. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. Allegato VI “Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR” è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l’affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000,00. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale adottate in materia.
ALLEGATO 1
1 | RICADUTA ECONOMICA DIRETTA E DURATURA SUI PRODUTTORI DI BASE | ||
a | aziende che trasformano e commercializzano la totalità della produzione conferita dai propri associati (imprenditori agricoli) operanti in qualsiasi territorio | 20 | |
b | Aziende che trasformano e commercializzano materia prima acquistata e/o conferita in prevalenza dai soggetti di cui al punto precedente | 15 |
2 | SETTORE RIFERIMENTO/TIPO INTERVENTO | ||||
LATTIERO CASEARIO, | 30 | A | L'investimento riguarda l'adeguamento tecnologico e/o igienico sanitario dei locali di lavorazione | 20 | |
B | L'investimento è finalizzato all'adeguamento della capacità di stagionatura e maturazione dei formaggi, compresi gli impianti di condizionamento e controllo | 15 | |||
C | L’investimento è finalizzato al potenziamento delle tecnologiche per l’informazione e la comunicazione (T.i.c.) | 5 | |||
D | L’investimento è finalizzato al miglioramento del trattamento delle acque reflue di lavorazione | 5 | |||
E | L’investimento è finalizzato a ridurre i passaggi tra gli operatori della filiera, avvicinando il consumatore al produttore di base | 5 |
All’investimento, come sopra valutato, saranno assegnati i seguenti punteggi qualora lo stesso soddisfi le condizioni dettagliate:
3 | RICADUTA AMBIENTALE/TUTELA PRODUZIONI DI QUALITÀ | ||
a | l'investimento prevede tecnologie ed interventi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale | 10 | |
b | l'investimento favorisce l'introduzione, il potenziamento o la valorizzazione di produzioni di qualità | 6 | |
c | l'investimento favorisce l'introduzione o il potenziamento delle produzioni biologiche | 8 |
4 | RICADUTA OCCUPAZIONALE | ||
a | investimenti che comportino incremento di occupazione di almeno 1 unità | 10 | |
b | investimenti che comportino il mantenimento delle unità lavoro impiegate prima di effettuare l'investimento | 6 |
5 | FREQUENZA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 | ||
a | il beneficiario non ha ricevuto finanziamenti (non applicabile sul 1° bando) | 2 |
A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ DATA PRIORITÀ ALLE REALTÀ MINORI INDIVIDUATE SULLA BASE DEL FATTURATO REALIZZATO NELL'L'ESERCIZIO ANTECEDENTE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
NB
ALLEGATO 2
VALUTAZIONE RENDIMENTO GLOBALE
Lo schema di seguito esposto intende fornire una traccia per la stesura della relazione riguardante la valutazione del rendimento globale dell’investimento; lo schema non è vincolante; fermi restando i dati, le informazione e valutazioni richieste al Par. 8 (Concessione del contributo), essa può essere modificata e/o integrata in relazione alle specificità del soggetto proponente l’investimento.
PARTE I
PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE DESCRIZIONE INVESTIMENTO
Finalità: capire chi è il soggetto proponente/cosa intende fare/perché
a) DATI INFORMATIVI GENERALI RIGUARDANTI L’AZIENDA
(es. anno fondazione, numero soci conferenti, quantitativi conferiti/lavorati, etc.)
b) ANALISI DEL SETTORE IN CUI OPERA L’AZIENDA
(es. situazione di mercato, andamento consumi, prospettive, etc.)
c) POSIZIONAMENTO DEL SOGGETTO PROPONENTE RISPETTO MERCATO (es. tipologie/posizionamento prodotti, mercati di riferimento, strategie, etc.)
d) DESCRIZIONE TECNICA DELL’INVESTIMENTO
(situazione organizzativa pre-investimento/ragioni/finalità dell’investimento/descrizione tecnica)
e) RICADUTE SOCIALI DELL’INVESTIMENTO
(valutazione delle ricadute occupazionali conseguenti all’investimento)
f) RICADUTE AMBIENTALI DELL’INVESTIMENTO
(valutazione degli aspetti tecnici, qualora presenti, legati al rispetto ambientale)
PARTE II
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO
Finalità: capire lo stato di salute economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda e nel contempo la conseguente reale sostenibilità economica dell’investimento.
a) SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SOGGETTO PROPONENTE assetto patrimoniale/economico/finanziario pre – investimento
b) COSTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO prospetto riepilogativo oneri a carico del soggetto proponente
c) INCIDENZA ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO
assetto patrimoniale/economico/finanziario post – investimento
PARTE III CONCLUSIONI
Finalità: esplicitare un giudizio in merito alla sostenibilità dell’investimento
a) Situazione patrimoniale/economica/finanziaria pre – investimento
b) sostenibilità economica dell’investimento/incidenza sulle poste di bilancio
c) ricadute sociali/ambientali
Quale conclusione delle valutazioni sopra esposte, dovrà essere riportato in modo espresso e sintetico il miglioramento del rendimento globale stimato a seguito della realizzazione degli investimenti preventivati.
ALLEGATO 3
VALUTAZIONE RENDIMENTO GLOBALE
(Format attestazione sostenibilità economica)
il sottoscritto (nome/cognome) codice fiscale nato il , in qualità di (legale rappresentante società revisione bilancio / revisore contabile incaricato / commercialista incaricato) dell’azienda
(ragione sociale), di seguito denominata “Impresa”, preso atto della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita all’ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento relativa a
, per una spesa preventivata di euro
ATTESTA
a) che l’impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
b) che l’impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali che potrebbero sfociare nel breve/medio termine in situazioni di cui alla lett. a);
c) che l’impresa svolge normalmente l’attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
d) che l’impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
e) che eventuali società controllanti e/o controllate dell’impresa rispondono anch’esse ai precedenti punti;
f) che l’investimento oggetto di finanziamento pubblico è sostenibile economicamente da parte del soggetto proponente stante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria riscontrata nell’ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda.
Luogo, Data
Firma soggetto dichiarante
ALLEGATO 4
VERIFICA DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA
ATTENZIONE: prima di compilare il presente punto si consiglia di leggere attentamente le note in calce alla dichiarazione, vista la complessità della relativa normativa di riferimento!
Per la compilazione della sottostante tabella, seguire inoltre le seguenti istruzioni.
Nel caso di imprese collegate o associate, per il calcolo dei parametri si deve tener conto della somma dei seguenti dati:
1. i risultati del calcolo di cui all’Allegato 4a tabelle 1 e 2 (in caso di compilazione della sola tabella 2, i risultati vanno sommati con i dati dell’impresa richiedente);
2. i risultati del calcolo proporzionale di cui all’Allegato 4b (o degli Allegati 2) tabella 2, i quali, nel caso in cui la richiedente non sia anche un’impresa collegata, vanno sommati con i dati dell’impresa medesima.
Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede, su base annua, ad esercizio in corso per il primo anno solare di esercizio. Indicare espressamente, in tal caso, che i dati forniti sono previsionali.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’impresa
DICHIARA
ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, in vigore dal 1° gennaio 2005 che l’impresa è:
Autonoma (v. nota a)
collegata (v. nota a) (compilare in tale caso l’Allegato 4a)
Associata (v. nota a) (compilare in tale caso, per ogni impresa associata alla richiedente, l’Allegato 4b)
e con riferimento agli ultimi due esercizi contabili chiusi, calcolati su base annua, o sulla base di stime in buona fede (per le imprese di nuova costituzione), presenta i seguenti elementi: (sommare e riportare in tabella i dati dell'impresa e delle eventuali collegate e associate)
< di 10
□
□
≥ di 10 e < di 50 ≥ di 50 e < di 250
□ □
□ □
Fatturato (in milioni di euro) (v. note c,d)
Anno Anno
Unità lavorative/anno (ULA) (v. note b,c)
≥ 250 e < 750
□
□
< di 2
□
□
≥ di 2 e < 10
□
□
≥ 10 e < 50
□
□
Totale di bilancio (in milioni di euro) (vedi note c,d)
Anno Anno
≥ 00 x x 000
x
x
< di 2
□
□
≥ di 2 e < di 10
□
□
≥ 10 e < 43
□
□
≥ 43
□
□
Anno Anno
□che l’impresa soddisfa i requisiti per essere definita Microimpresa (per definizione vedere
note a)
ALLEGATO 4 a:
IMPRESE COLLEGATE
Caso 1: l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata.
N.B.: riportare nella tabella sottostante i dati degli ultimi due bilanci consolidati chiusi:
Anno | Anno | |
Unità lavorative/anno (ULA) | ||
Fatturato | ||
Totale di bilancio |
Indicare qui di seguito le imprese collegate alla richiedente riprese tramite consolidamento:
denominazione | codice fiscale |
Caso 2: l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento.
N.B.: riportare nella tabella sottostante le somme dei dati di ogni impresa collegata direttamente o indirettamente (in quanto cioè a sua volta collegata ad altra impresa collegata) alla richiedente:
Anno | Anno | |
Unità lavorative/anno (ULA) | ||
Fatturato | ||
Totale di bilancio |
Indicare qui di seguito le imprese collegate alla richiedente non riprese tramite consolidamento:
denominazione e indirizzo | codice fiscale |
Ogni impresa associata alle imprese collegate alla richiedente, non ripresa tramite consolidamento, va trattata come impresa associata direttamente all’impresa richiedente. In tal caso è necessario compilare il modello di cui all’Allegato 4b.
ALLEGATO 4 b:
IMPRESE ASSOCIATE
Compilare il presente modello per ogni impresa associata alla richiedente e per ogni impresa associata alle imprese collegate alla richiedente, i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati.
Identificazione impresa associata
denominazione: indirizzo: codice fiscale:
Dati relativi all’impresa associata
N.B.: riportare nella tabella sottostante i dati lordi degli ultimi due bilanci chiusi, eventualmente consolidati, cui vanno aggiunti eventuali dati di imprese collegate all’impresa associata alla richiedente (solo nel caso in cui non siano già stati ripresi tramite consolidamento):
Anno | Anno | |
Unità lavorative/anno (ULA) | ||
Fatturato | ||
Totale di bilancio |
Calcolo proporzionale
a) indicare con precisione il tasso di partecipazione* detenuto dall’impresa richiedente nell’impresa associata oggetto del presente allegato:
%
indicare anche il tasso della partecipazione* detenuta dall’impresa associata, oggetto del presente allegato, nell’impresa richiedente (o nell’impresa collegata):
%
* Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata.
b) tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella sopra riportata. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:
Tabella 2
Anno | Anno | |
Unità lavorative/anno (ULA) | ||
Fatturato | ||
Totale di bilancio |
Precisare le relazioni di collegamento:
❑ un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
❑ un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
❑ un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
❑ un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Luogo e data Firma
N O T E
Individuazione della microimpresa e compilazione del prospetto: "dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa":
(a)
La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, all’art. 2 dell’Allegato definisce
«microimpresa» un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro.
La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individua, all’art. 3 dell’Allegato, 3 tipologie di
impresa, così definite:
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di
5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Xxxxx nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
(b)
L’art. 5 dell’Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 riporta la seguente definizione circa gli effettivi, ovvero le unità lavorative-anno (ULA).
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
(c)
Gli art. 4 e 6 dell’Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individuano i dati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari, nonché il relativo periodo di riferimento, come segue:
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
4. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
5. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 5, secondo comma.
7. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
(d)
Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l’importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell’impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale (capitale investito).
I valori di fatturato e di totale di bilancio sono quelli desunti dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso di dodici mesi.
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.