GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG.7655128B75
Liguria Digitale S.p.A
Sede Legale – Via X. Xxxxx 77 – 00000 Xxxxxx XX
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG.7655128B75
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
1 Definizioni 3
2 Finalità e durata del Contratto 3
3 Oggetto dell’appalto 3
4 Figure Professionali e Numerosità 4
5 Clausola Sociale 4
6 Convenzione Consip – Regione Liguria 5
7 Valore complessivo dell’appalto 5
8 Normativa di riferimento 5
9 Organizzazione del Servizio 5
10 Contratti specifici di somministrazione 7
11 Obblighi a carico del Somministratore 8
12 Sostituzione dei lavoratori 9
13 Interruzione del rapporto di lavoro 9
14 Obblighi a carico dell’Utilizzatore 9
15 Ferie e Permessi 10
16 Festività ricadenti in giornate non lavorative 10
17 Corrispettivo del servizio 10
18 Welfare Aziendale 13
19 Fatturazione 13
20 Subappalto 13
21 Divieto di Cessione del contratto e cessione dei crediti 13
22 Verifica di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso 13
23 Penali 14
24 Risoluzione e Clausola risolutiva espressa 15
25 Recesso 15
26 Spese a carico del Somministratore 15
27 Trattamento deidati 15
28 Segreto d’ufficio e obbligo di riservatezza 15
29 Disposizioni in materia di sicurezza 15
30 Forma delle comunicazioni 15
1 Definizioni
Nel presente documento valgono le seguenti definizioni:
➢ Somministrazione di manodopera: istituto giuridico che permette ad un soggetto (Utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (Somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del Somministratore. I lavoratori possono risultare assunti dal Somministratore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
➢ Utilizzatore: Liguria Digitale S.p.A.
➢ Somministratore: l’Agenzia per il Lavoro firmataria del contratto;
➢ Contratto: contratto concluso tra Liguria Digitale S.p.A. e l’Agenzia per il lavoro aggiudicataria.
➢ Richiesta di somministrazione: richiesta di messa a disposizione di personale somministrato a tempo determinato inoltrata da Liguria Digitale S.p.A. all’Agenzia per il Lavoro, cui seguirà singolo contratto di somministrazione.
2 Finalità e durata del Contratto
Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha come finalità precipua quella di procurare all’Utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno a verificare nel corso della durata del Contratto, nei casi consentiti all’Utilizzatore dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Il Contratto avrà decorrenza dalla data che verrà indicata nel Contratto stesso e avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, fermo restando quanto descritto all’articolo 4 del Disciplinare di Xxxx.
3 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un’Agenzia per il lavoro cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii..
L’appalto è riservato agli operatori economici in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii., e conseguente iscrizione nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si concretizza in una prestazione articolata consistente nell’attività di ricerca (qualora richiesta dall’Utilizzatore), selezione (qualora richiesta dall’Utilizzatore), formazione, somministrazione a tempo determinato, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro, da adibire alle mansioni proprie dalla 3^ categoria impiegati alla qualifica di Quadro, disciplinate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, nonché dagli Accordi Aziendali vigenti. Tali profili e indirizzi professionali verranno specificati nelle richieste
di somministrazione a tempo determinato (Cfr. Art. 5 dello Schema di contratto).
4 Figure Professionali e Numerosità
La somministrazione di lavoro riguarda prevalentemente figure professionali afferenti il settore dell’Information & Communication Technology (ICT). Le figure, di qualsiasi estrazione, afferiscono al Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti sulla base di singole richieste di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze, nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio, fermi i limiti quantitativi di utilizzazione affidati ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
E’ prevista la possibilità di coprire il fabbisogno mediante il ricorso sia a contratti a tempo pieno che a contratti a tempo parziale, a seconda delle esigenze operative e gestionali dell’Utilizzatore.
Il numero di figure professionali, distinto per profilo, è riportato all’art. 5 dello Schema di Contratto, ma i valori sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’Utilizzatore non sarà in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro a tempo determinato cosi come il numero delle figure professionali attivate può subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Utilizzatore e senza che il concorrente o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.
In ogni caso l’Utilizzatore, nel corso del contratto, potrà rivalutare il proprio fabbisogno e conseguentemente variare il numero di missioni in atto concludendole o attivandone di nuove.
5 Clausola Sociale
Ai sensi dell’art. 31 del CCNL 27 febbraio 2014 delle Agenzie di Somministrazione, entrato in vigore il 01 gennaio 2014: “Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appaltante”. Pertanto l’aggiudicataria, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso l’Utilizzatore al fine di garantire la massima continuità operativa in forza delle competenze e delle conoscenze già specificamente acquisite.
6 Convenzione Consip – Regione Liguria
Alla luce di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, convenzioni o aggiudicazione di gare aggregate da parte di Regione Liguria per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, l’utilizzatore avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
7 Valore complessivo dell’appalto
Il valore complessivo stimato dell’appalto è fissato in Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), esclusa IVA ai sensi di legge per la Somministrazione a Tempo Determinato.
Tale importo non costituisce la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha il solo fine di quantificare l’importo presunto della Gara, non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, ai fini di adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo ANAC, cauzioni, ecc..).
8 Normativa di riferimento
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente Capitolato e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente Capitolato e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere.
L’Agenzia aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Utilizzatore.
9 Organizzazione del Servizio
9.1 Modalità di Attivazione
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato tecnico e dal successivo Contratto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) l’Utilizzatore procederà, in base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato al Somministratore, tramite apposita richiesta scritta e firmata dal Legale Rappresentante di Liguria Digitale S.p.A. o da persona munita della delega/procura specifica. La richiesta verrà inoltrata mediante posta elettronica certificata o fax all’indirizzo indicato dal Somministratore. Nei casi di urgenza l’Utilizzatore ha la facoltà
di anticipare la richiesta telefonicamente con formalizzazione entro le successive 24 ore;
2) l’Utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione, distintamente per ciascun lavoratore, con le seguenti informazioni:
a) descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria contrattuale, eventuale settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario, eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;
b) sede di lavoro;
c) modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta, che potrà essere rinnovata o prorogata;
d) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell’Utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo.
9.2 Tempistiche di Attivazione
1) il Somministratore, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, debitamente motivate, dovrà comunicare in forma scritta i nominativi del personale richiesto e i relativi curriculum vitae;
2) se richiesto, il Somministratore provvederà ad inviare presso l’Utilizzatore uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione;
3) l’Utilizzatore, con riferimento a quanto previsto al punto precedente, verificata l’idoneità delle figure professionali proposte, ne comunicherà l’esito in forma scritta al Somministratore, cui seguirà la sottoscrizione del contratto di somministrazione.
4) il Somministratore entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico procederà all’assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato tecnico e nel successivo Contratto;
9.3 Orario di lavoro, sede e svolgimento della prestazione lavorativa
1) l’orario di lavoro potrà essere a tempo pieno o parziale e potrà articolarsi – sulla base della singola somministrazione richiesta – sul normale orario settimanale oppure con turni nel corso della settimana su 5 giorni o 6 giorni lavorativi, secondo le articolazioni orarie vigenti presso l’Utilizzatore.
Sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, di riferimento per Liguria Digitale S.p.A, l’orario teorico settimanale è pari a 40 ore. Si informa tuttavia che per i lavoratori somministrati, al pari degli altri dipendenti Liguria Digitale S.p.A., è prevista una riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali attraverso l’utilizzo di 80 ore di P.A.R. e di 16 ore di P.A.I. (cfr paragrafo 15 che segue), per un totale complessivo di 96 ore annue. La riduzione d’ orario si realizza pertanto con l’utilizzo di ore di permesso da sottrarre al monte ore complessivo riconosciuto al dipendente e di cui al capitolo 15 che segue, “Ferie e Permessi”.
2) L’orario teorico giornaliero ordinario, in forza di quanto esposto al punto che precede, è pertanto pari a 7 ore e 40 minuti dal Lunedì al Giovedì e a 7 ore e 20 minuti il Venerdì.
A fronte di tale orario teorico è tuttavia aziendalmente prevista la possibilità di ricorso alla flessibilità oraria, così che eventuali minori prestazioni giornaliere possano essere poste a recupero, ovvero essere compensate con maggiori prestazioni in altre giornate lavorative nel rispetto degli Accordi Aziendali vigenti.
Il recupero è realizzabile su base bimestrale per i livelli categoriali sino al 6^ compreso e su base annuale per gli appartenenti alla 7^ categoria professionale e per i Quadri, secondo modalità compatibili con le esigenze tecnico organizzative dell’Utilizzatore.
3) Eventuali ore di lavoro straordinario o supplementare (nel caso dei part time) richiedono l’esplicita autorizzazione da parte dell’Utilizzatore e, in difetto, non saranno poste in pagamento. Le eventuali ore eccedenti il normale orario vengono infatti ordinariamente poste a recupero come illustrato al punto che precede.
4) In caso di assenze a qualsiasi titolo il lavoratore è tenuto ad avvisare sia l’Agenzia sia l’Utilizzatore secondo le procedure operative vigenti presso l’Utilizzatore.
5) I lavoratori oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, nonché degli eventuali Accordi aziendali vigenti e applicabili.
6) Il lavoratore dovrà prestare la propria attività negli uffici dell’Utilizzatore e/o presso Clienti dell’Utilizzatore secondo le indicazioni contenute nella richiesta di somministrazione;
9.4 Disposizioni di carattere generale
1) Il personale richiesto dall’Utilizzatore (qualora venga effettuata la richiesta di selezione al Somministratore) dovrà risultare idoneo in relazione alle competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme alle prestazioni professionali richieste.
2) Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro. Al termine del suddetto periodo, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore che sia risultato inidoneo rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato, con le modalità e nei termini di cui al presente paragrafo.
3) Il Somministratore provvederà ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
10 Contratti specifici di somministrazione
Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai sottoelencati elementi:
a) estremi dell’autorizzazione rilasciata al Somministratore;
b) numero dei lavoratori da somministrare;
c) indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e
delle misure di prevenzione adottate;
d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati e loro inquadramento contrattuale;
f) luogo, articolazione dell’orario di lavoro, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
g) assunzione dell’obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi eassistenziali.
Il Somministratore si obbliga a comunicare per iscritto al lavoratore, all’atto della stipula del contratto e prima dell’assegnazione all’Utilizzatore, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) che precedono.
11 Obblighi a carico del Somministratore
Il Somministratore si obbliga, nei confronti dell’Utilizzatore, alle seguenti prestazioni:
1) assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 33 del D. Lgs n. 81/2015 e ss.mm.ii.;
2) trasmettere all’Utilizzatore prima dell’inizio dell’attività copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l’Utilizzatore stesso, anche ai fini di tutela dell’Utilizzatore in ordine alla responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.;
3) corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l’Utilizzatore il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti per la categoria di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva, convenuta all’atto della stipula del Contratto e indicata nella richiesta di somministrazione o, comunque dovuta al lavoratore per legge o per contratto se espressamente autorizzata dall’Utilizzatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le assenze per malattia e infortunio che sono da intendersi a carico del Somministratore). Nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell’Utilizzatore, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati;
4) provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali dovuti;
5) provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
6) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l’Utilizzatore con periodicità mensile.
Il Somministratore ha l’obbligo di trasmettere all’Utilizzatore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.
Il Somministratore si impegna, altresì, a recepire nei contratti specifici di somministrazione le prescrizioni previste nel presente Capitolato tecnico e nell’Contratto.
12 Sostituzione dei lavoratori
Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato risultino inidonee al termine del periodo di prova rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato, il Somministratore sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei lavoratori con le modalità ed entro i termini perentori indicati al precedente paragrafo 9.
L’Utilizzatore ha in qualsiasi momento il diritto insindacabile di richiedere la sostituzione del personale impiegato dall’Aggiudicatario che dimostri di non rispettare i regolamenti, i principi, l’organizzazione e le procedure operative dell’Utilizzatore. In tal caso, sarà corrisposto soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.
13 Interruzione del rapporto di lavoro
In caso d’interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al Somministratore, il Somministratore stesso dovrà sostituire il lavoratore con le modalità ed entro i termini perentori indicati al precedente paragrafo 9.
Nel caso in cui il Somministratore non provvedesse alla sostituzione ovvero l’Utilizzatore non la accettasse, il rapporto relativamente a quel singolo lavoratore s’intenderà risolto. L’Utilizzatore si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrà provocare.
14 Obblighi a carico dell’Utilizzatore
L’Utilizzatore si impegna a:
1) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, nonché degli Accordi Integrativi Aziendali applicabili e vigenti, assicurando al medesimo per quanto non di competenza del Somministratore, l’adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
2) comunicare al Somministratore i contratti collettivi di primo e secondo livello da applicarsi, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
3) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione;
4) comunicare al Somministratore per iscritto e tempestivamente l’eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto;
5) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili all’eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente;
6) informare, immediatamente e per iscritto, il Somministratore in caso di infortunio, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
7) assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell’Utilizzatore addetti alla medesima sede di lavoro;
8) adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
9) versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento del Somministratore, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
15 Ferie e Permessi
Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, in ogni anno di servizio il periodo di ferie retribuito ammonta a 160 (centosessanta) ore lavorative.
In aggiunta a quanto sopra i lavoratori di Liguria Digitale Spa hanno diritto, in ragione di specifici Accordi Aziendali di secondo livello, a 112 (centododici) ore di P.A.R. (Permessi Annui Retribuiti) e a 40 ore di P.A.I. (Permessi Aziendali Interni).
Si informa tuttavia per i dipendenti di Liguria Digitale S.p.A. è prevista una riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali (rispetto alle 40 ore previste dal CCNL applicato da Liguria Digitale), attraverso l’utilizzo di 80 ore di P.A.R. e di 16 ore di P.A.I., per un totale complessivo di 96 ore annue. La riduzione di orario si realizza pertanto con l’utilizzo di ore di permesso da sottrarre al monte ore complessivo a disposizione del dipendente come sopra evidenziato. L’effettiva disponibilità individuale annua di P.A.R. e P.A.I. si riduce pertanto a 32 ore di P.A.R. e a 24 ore di P.A.I.
16 Festività ricadenti in giornate non lavorative
A fronte di festività cadenti nell’anno in giornate ordinariamente non lavorative, Liguria Digitale S.p.A. non procede alla loro monetizzazione, ma attribuisce al lavoratore un
P.A.R. aggiuntivo a compensazione di ciascuna festività non goduta. Il numero di tali
P.A.R. aggiuntivi è soggetto a variazione di anno in anno, coerentemente con la variazione del numero di festività cadenti nell’anno in giornate ordinariamente non lavorative.
La ricorrenza del Santo Patrono del Comune dove il lavoratore presta ordinariamente servizio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come giornata festiva.
17 Corrispettivo del servizio.
Per il servizio oggetto del presente capitolato, l’Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Somministratore, solo e soltanto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l’importo derivante dall’applicazione del Coefficiente Moltiplicatore Orario unico (nel prosieguo CMO), indicato in sede di offerta economica, alla Retribuzione Oraria di Fatto propria del livello di inquadramento e dell’assetto retributivo della risorsa da somministrare.
Le tariffe orarie determinate dall’applicazione del CMO tengono conto e quindi ricomprendono, ogni e qualsiasi onere diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ricomprendere ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall’applicazione delle norme di Legge in tema di Somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all’Agenzia, nonché ogni eventuale onere amministrativo o di gara.
Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, senza pertanto che residui a carico di Liguria Digitale Spa alcun onere aggiuntivo a qualsiasi titolo richiesto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i ratei ferie, P.A.R. e P.A.I. dovranno risultare compresi nella tariffa). Tali eventuali oneri si ritengono pertanto compensati dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa dell’Agenzia aggiudicataria.
È altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenza per ferie, festività, ex festività e/o permessi personali o sindacali, assenze e aspettative di qualsiasi tipologia, il cui compenso trova copertura nella tariffa oraria prestabilita; in capo all’aggiudicatario resterà comunque l’obbligo di retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.
Si precisa che i P.A.R. aggiuntivi conseguenti alle festività infrasettimanali – cfr. paragrafo 16 che precede - potranno essere fatturati (una giornata equivalente ad 8 ore) sulla base delle tariffe orarie definite. Analogamente anche le festività infrasettimanali saranno oggetto di fatturazione specifica (una giornata equivalente ad 8 ore) sulla base delle tariffe orarie definite.
E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL vigente e applicato in Liguria Digitale Spa, fermo restando comunque la misura del CMO unico indicato in sede di offerta economica.
Le voci del salario accessorio non sono comprese nelle tariffe orarie, ma saranno fatturate a parte, al mero costo, qualora richieste ed autorizzate dall’Utilizzatore, nella misura prevista alla Tabella seguente:
Voce | Tipologia Erogazione (G= giornaliera ; H= Oraria) | Descrizione | Valori retributivi da CCNL Metalmeccanico o Accordi Aziendali |
1 | G | Indennità di Turno/Rigidità di Orario | € 3,87 |
2 | G | Indennità Settimana Estesa (distribuzione ordinaria dell’orario dal Lunedì al Sabato compreso) | € 8,00 |
3 | G | Indennità Settimana Estesa combinata con ingresso prima ore 8.00 | € 6,87 |
4 | G | Indennità CUP ingresso prima ore 8.00 | € 5,00 |
5 | H | Indennità di Reperibilità (prima Settimana) | € 3,77 |
6 | H | Indennità di Reperibilità (dopo la prima settimana, consecutiva su un periodo di 4 settimane) | € 7,23 |
7 | H | Straordinario/ lavoro supplementare autorizzato | (*) |
8 | H | Maggiorazione oraria per interventi in reperibilità | (**) |
(*) Vengono applicate le maggiorazioni proprie del Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, sino alla VI categoria compresa. L’orario teorico giornaliero è, per effetto della riduzione orario, pari a 7 ore e 40 minuti dal Lunedì al Giovedì e a 7 ore e 20 minuti il Venerdì. Per i primi 20 o 40 minuti lavorati sino alla concorrenza delle 8 ore contrattuali, i minuti lavorati in eccedenza vengono retribuiti senza maggiorazione. La maggiorazione per ore straordinarie, secondo quanto previsto dal CCNL verrà applicata ove avvenga il superamento di almeno 30’ rispetto alle 8 ore ordinarie contrattuali. Successivamente la maggiorazione viene calcolata per blocchi di almeno 15 minuti.
(**) Il tempo di intervento beneficia di una maggiorazione del 60%. Se l’intervento risulta di durata inferiore a due ore viene equiparato a due ore (ai fini di tale equiparazione più interventi brevi nell’arco delle 24 ore vengono considerati per sommatoria).
In tali casi il Somministratore non potrà richiedere alcuna maggiorazione per il servizio svolto, rispetto a quanto offerto in sede di gara.
Per il trattamento di missione si applicheranno le norme contenute nella Procedura Missioni e Trasferte vigente in Azienda. Eventuali variazione dei valori di trasferta e missione nel corso della vigenza del Contratto saranno riconosciuti dal Somministratore previa comunicazione da parte dell’Utilizzatore e da questo rimborsati, senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio.
Se a seguito di accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di emolumenti a titolo di premialità collettiva per il periodo di riferimento, tali emolumenti saranno corrisposti dal Somministratore su richiesta dell’Utilizzatore e da questi di seguito rimborsati al costo, senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio.
Relativamente al trattamento sostitutivo di mensa, i dipendenti assunti con contratto di somministrazione verranno equiparati, nel trattamento, ai dipendenti in forza presso l’Utilizzatore.
Ove i lavoratori maturino, in alternativa alla mensa, il diritto al Ticket Restaurant, essi riceveranno dal Somministratore, per ciascuna giornata di effettivo lavoro, un Ticket Restaurant sostitutivo del valore nominale di Euro 7,00 (euro sette/00), da sottoporre alla disciplina fiscale e contributiva vigente.
Liguria Digitale Spa rimborserà all’Azienda di somministrazione di lavoro il costo effettivo dei Ticket Restaurant consegnati ai lavoratori, con una maggiorazione del 3% per oneri di gestione.
18 Welfare Aziendale
In sede di rinnovo del vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, applicato dalla scrivente è stato stabilito che le Aziende, a decorrere dal 1° giugno 2017, mettano a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare. Il valore di tale offerta risulta pari a Euro 200,00 per l’anno 2019.
Sulla base delle indicazioni di Federmeccanica per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le Aziende interessate debbono provvedere a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Contratto di rinnovo in materia di welfare (art. 17, Sezione Quarta - Titolo IV del vigente CCNL).
Al fine di garantire effettiva e piena identità di trattamento rispetto ai dipendenti dell’Utilizzatore, quest’ultimo, ogni qual volta possibile, provvederà direttamente alla citata offerta. Ove questo non risulti possibile l’Agenzia provvederà a tale adempimento. L’importo andrà fatturato al costo, incrementato del riconoscimento di un fee pari al 4% del costo.
19 Fatturazione
Si rimanda a quanto prescritto all’art. 18 dello Schema di Contratto
20 Subappalto
Il subappalto è concesso nei limiti e con le modalità prescritte all’art. 9 del disciplinare di gara.
21 Divieto di Cessione del contratto e cessione dei crediti
Si rimanda a quanto prescritto a combinato disposto degli artt. 25 e 26 dello Schema di Contratto.
22 Verifica di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso
I Responsabili Unici del Procedimento competenti alla gestione dei singoli contratti di somministrazione accerteranno che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.
L’Utilizzatore si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo Contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto,
l’Utilizzatore contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate,
affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Somministratore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo 23.
Nei casi di particolare grave recidiva, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
23 Penali
Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo Contratto, risultanti dalle verifiche e dai controlli effettuati e di cui al paragrafo 22 che precede, possono dar luogo all’applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
1) in caso di omessa fornitura rispetto alla tempistica indicata al paragrafo 9 del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,5 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
2) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale nei casi di cui ai paragrafi 12 e 13 del presente capitolato rispetto alla tempistica indicata al paragrafo 9 del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,4 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
3) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata al paragrafo 9 del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,3 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
4) per i casi di inadempimento contrattuale di cui al paragrafo 22 del presente capitolato: addebito di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto, in relazione all’entità delle inadempienze, fermo il caso della particolare grave recidiva di cui al comma 5 del paragrafo 22.
Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso l’Utilizzatore potrà avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di cui al successivo paragrafo 25.
Le penali di cui sopra vengono notificate al Somministratore dal Responsabile Unico del Procedimento (o il Direttore dell’esecuzione del Contratto) competente alla gestione del Contratto tramite contestazione scritta. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, le penali si intenderanno accettate.
L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso ovvero sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
24 Risoluzione e Clausola risolutiva espressa
Si rimanda a quanto prescritto all’art. 22 dello schema di contratto
25 Recesso
Si rimanda a quanto prescritto all’art. 23 dello schema di contratto.
26 Spese a carico del Somministratore
Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto sono a carico del Somministratore.
27 Trattamento dei dati
Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali e di quelli di ogni singolo lavoratore avviato nell’ambito del Contratto nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e dalle altre norme applicabili a livello nazionale.
28 Segreto d’ufficio e obbligo di riservatezza
Tutto il personale somministrato dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’espletamento dell’attività lavorativa o in funzione della stessa; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
Il Somministratore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa.
29 Disposizioni in materia di sicurezza
Il Somministratore ha l’obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008.
30 Forma delle comunicazioni
In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, lettera raccomandata A/R o fax.