Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Obiettivi
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Obiettivi
L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere non è finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio formale, ma al conseguimento di una qualifica professionale, prevista nel contratto collettivo di riferimento, la quale attesta che l’apprendista, al termine del percorso formativo stabilito, ha imparato a svolgere una determinata attività professionale.
Età
Può essere stipulato in tutti settori di attività, privati e pubblici a favore di giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale.
Durata del contratto
Per quanto concerne la durata del periodo formativo, il Testo Unico fissa il limite minimo di sei mesi (ad eccezione dei contratti di apprendistato stagionale), mentre la durata massima definita in tre anni.
La durata massima del periodo formativo sale a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e dei settori equipollenti, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Formazione
Il Testo Unico distingue la formazione professionalizzante o di mestiere da quella di base o trasversale.
La formazione professionalizzante e di mestiere (per l’acquisizione di competenze di tipo tecnico
– professionale e specialistiche) è stabilita dai contratti di lavoro collettivi, che ne definiscono durata e modalità di erogazione.
La formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’azienda e può essere realizzata anche in affiancamento.
La formazione di base o trasversale è di competenza della Regione che, compatibilmente con le risorse disponibili, integra la formazione professionalizzante. L'intesa siglata tra la Regione Sardegna e le Parti Sociali e Datoriali del 3 maggio 2012 prevede l’erogazione della
formazione di base e trasversale esterna all’azienda attraverso un sistema flessibile: i moduli di 40 ore possono essere combinati in base all’età, al titolo di studio, alle competenze dell’apprendista. Si prevedono 120 ore da svolgere in tre anni per gli apprendisti privi di un titolo di studio, 80 ore per quelli che possiedono la qualifica professionale o un diploma, 40 ore per i laureati.
La formazione di base e trasversale fa riferimento anche alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
In assenza di una offerta formativa pubblica per la formazione di base è comunque possibile assumere apprendisti secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Formazione apprendista
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PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO:
Contratto di assunzione
Predisposizione Piano formativo individuale
Richiesta parere conformità agli Enti Bilaterali (entro 30 gg dall’assunzione) se previsto dal CCNL o se l’azienda lo ritiene opportuno (rif. interpello Ministero del Lavoro 16/2012)
Formazione dei tutor aziendali (prima dell’inizio delle attività formative)
Registrazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita nel libretto formativo del cittadino