ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Sommario
ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 4
Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto 4
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 10
ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 11
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 14
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICAZIONI
SOFTWARE PER IL DIRECTORY SERVICE D’ATENEO
Il Dirigente Area Affari Generali Dott. Marco Degli Esposti
VISTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Art. 2 - OGGETTO
Art. 3 – DURATA
Art. 4 – INIZIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 5 – PIANO DI AVVIO DEL SERVIZIO
Art. 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Art. 7 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO Art. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Art. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE: CLAUSOLA SOCIALE Art. 11 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
Art. 12 - IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 14 - PENALI
Art. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 17 - RECESSO
Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE
Art. 19 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 21 - SPESE
Art. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 23 - FORO COMPETENTE
Art. 24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Art. 25 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
SCHEMA DI CONTRATTO PER
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
- l'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), con
sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, rappresentata, ai sensi dell'art 32 dello Statuto Generale di Ateneo, dal Dott……………………., nato a…………….. il , Dirigente della stessa, domiciliato
per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx 00 a ciò autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione n……… del …………../oppure con Provvedimento del Direttore Generale n…………. del che ha
individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area , tra cui la stipulazione dei contratti
rientranti nelle attività istituzionali dell’Area, nel prosieguo denominata Università;
E
- l'Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via……………………………………………………….. rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il , in
qualità di ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- l'Impresa …………………(C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in
……………………………………, via……………………………………………………….. rappresentata dal Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………... il in
qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..rep.n……………… autenticata nella firma dal dott
……………………………………………notaio in …………………………………….., allegata in originale al presente atto sotto la lettera …., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche impresa.
PREMESSO
- che con provvedimento del Direttore Generale n. 4584/2014 è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione applicazioni software per il Directory Service d’Ateneo con le caratteristiche e modalità riportate nella relazione tecnico – illustrativa allegata allo stesso provvedimento;
- che con provvedimento del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Applicazioni n è
stato approvato il Capitolato Speciale d’Xxxxx;
- che con provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. …………………..sono stati approvati lo schema di contratto, il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- che nelle date del si sono svolte le sedute pubbliche e riservate
della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che con Provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. ……….. prot. …………..del è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva all’impresa:
- …………………….. che ha ottenuto il punteggio totale di _ punti su 100, per l’importo riferito al triennio contrattuale pari ad € , XXX xxxxxxx;
- che con Provvedimento del Dirigente dell’Area Affari Generali n. …………… prot. n del
…………………………….., a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura in oggetto all’impresa:
- ……………………………………………….
- che con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali n. ……....., prot. n. …………, del
…………………………. è stato approvato il testo del presente atto;
- …..(eventuali ulteriori premesse)….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del presente contratto è il servizio di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva delle applicazioni software del Directory Service d’Ateneo, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:
- al capitolato speciale d’oneri sub 1)
- all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata (verranno esplicitati aspetti, contenuti, riferimenti all’offerta tecnica che si riterrà opportuno inserire nel contratto a maggior completezza, anche alla luce delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara)
ART. 3 - DURATA
La fase principale del servizio ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto,
(oppure) dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010.
La fase eventuale derivante dall’esercizio dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 avrà durata triennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni anno.
L’Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’Appaltatore.
ART. 4 –INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 co. 9-10-12 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 302 del Dpr 207/2010.
In tal caso, l'Università potrà ordinare all’operatore economico affidatario l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell’esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. 5 - PIANO DI AVVIO DEL SERVIZIO
Al fine di garantire la piena continuità del servizio nei confronti dell’Università e per assicurare il perfetto avvicendamento dell’Impresa aggiudicataria con l’operatore economico uscente, è prevista una fase di avvio del servizio della durata di 15 giorni al fine di trasferire al personale in entrata le conoscenze delle specifiche modalità con le quali le tecnologie utilizzate sono state implementate nel contesto CeSIA.
Per tale periodo verrà applicata una riduzione del 50% al valore economico del canone.
ART 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo del presente contratto (riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € ………………................ = oltre IVA al ……% per un totale di €
…………………… .
Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo offerto dall’impresa (€ ).
Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Università.
Determinazione del corrispettivo delle attività extra canone
Il corrispettivo delle attività extra canone è determinato dal ribasso offerto sul prezzo giornaliero posto a base di gara indicato nel modulo di offerta economica e precisamente:
Costo giornaliero _ _(indicare al netto del ribasso) Euro
A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Fatto salvo quanto previsto al precedente comma l'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi offerti per l'intera durata del servizio (con riferimento sia alla fase principale che alle fasi eventuali).
ART. 7 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO
L’Università potrà avvalersi delle seguenti opzioni:
- la facoltà di affidare servizi complementari all’aggiudicatario della presente gara, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, nei limiti del 50% del valore complessivo del contratto riferito alla fase principale del servizio;
- la facoltà di affidare servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
L’Università può inoltre introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 311 del Dpr 207/2010.
L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione ordinate dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del Dpr 207/2010, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Università.
Ai sensi dell’art. 310 del Dpr 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’Appaltatore, senza l’autorizzazione scritta del Direttore dell’esecuzione preventivamente approvata dall’Università.
Non costituiscono varianti gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dal Direttore dell’esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
L’Università, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Oneri, si riserva la facoltà di procedere alla riduzione del servizio nel limite del 25% dell’importo del contratto, previa stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all’Appaltatore.
In questa responsabilità, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del capitolato Speciale d’Xxxxx, sono comprese:
- quella per danni cagionati ai beni dell’Università;
- quella per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- quella per danni cagionati a terzi, all’Università o al personale universitario, dal gestore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.
I danni arrecati colposamente dall’Appaltatore alla proprietà dell’Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l’Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al gestore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato alla presenza dell’Appaltatore; qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’esecuzione del contratto (o suo delegato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell’Università derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l’Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico. per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
La suddetta polizza deve prevedere:
l’obbligo da parte dell’Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e anno e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• committenza di lavori e servizi
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il l’Appaltatore - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
Dovrà inoltre essere inserita la seguente clausola di vincolo:
“La polizza si intende vincolata a favore dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna” e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:
• notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
• notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
• non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di
Assicurazione e fatti salvi diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”.
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l’eventuale approvazione espressa dell’Università di Bologna sull’assicuratore prescelto dall’Appaltatore - che invierà copia delle polizze all’Università non esonerano l’Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
L’Università di Bologna sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.
L’esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16 (Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto), con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 14 e 16. Nel caso di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica il titolo II della parte I del Dpr 207/2010.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE: CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore si impegna formalmente all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente impresa affidataria impiegati nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
ART. 11 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
1. Alla fine di ogni mese l'Impresa aggiudicataria emetterà la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel corso del mese stesso, fermo restando che il corrispettivo riferito sia alla fase di avvio di cui al precedente art. 5, sia al mese di agosto sarà ridotto del 50%.
2. Ogni fattura, dovrà essere intestata ed inviata ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Sistemi Informativi e Applicazioni - Ce.s.i.a, Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx. L’appaltatore s’impegna a rispettare quanto previsto in materia di trasmissione elettronica delle fatture dalle disposizioni normative vigenti durante la fase di esecuzione dell’appalto pena l’impossibilità per l’Università di procedere al pagamento. Le modalità operative di trasmissione saranno definite da successivi comunicazioni.
3. L’Appaltatore si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”, nonché il numero di CIG.
4. L'Appaltatore deve comunicare all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva (codice IBAN …….., intestato a …….., presso ) su
cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
5. L'Amministrazione provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture.
6. Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore accertata d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a 10.000 € sarà condotto l’accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta “verifica Equitalia”).
7. Ai sensi dell’art. 4, co.3, del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto di ciascuna fattura l’Università opererà una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.
9. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 5, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui al successivo art.16.
10. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Appaltatore.
ART. 12 – IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Xxxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Unità specialistica identità digitale del Cesia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualità di Service Manager, provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 163/2006 e dal Dpr. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.
Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti nominati ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a
€…………………….., determinata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati.
3. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università;
- una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
- prevedere una espressa disposizione in forza della quale:
a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, deve essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Ente garantito la prova della liberazione;
b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo dell’ultimo 20% dell’iniziale importo garantito;
c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa;
4. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la parte incamerata.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, secondo gli stati di avanzamento sotto indicati:
- decorso il primo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito;
- decorso il secondo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito;
Lo svincolo nei suddetti termini e per le entità anzidette è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l’avvenuta esecuzione.
6. Lo svincolo del rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto
adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.
ART. 14 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni del capitolato fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 10 giorni è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 16.
Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
- danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- mancata produzione all’Università delle comunicazioni e della documentazione di cui all’art. 16 lett. d), del capitolato: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00= una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=;
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx l’Università applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 312 e ss. del D.p.r 207/2010.
La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Saranno effettuate verifiche in corso d’opera con cadenza annuale e una verifica al termine della vigenza contrattuale.
Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di contraddittorio e partecipazione.
Al termine dell’ultima verifica di conformità effettuata, il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.p.r. 207/2010.
Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione.
In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
ART. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione mediante comunicazione scritta.
La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore.
Nella comunicazione sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’Appaltatore.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di cui al precedente art. 14 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- cessione dell’Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, anche con riguardo ad accertate violazioni degli obblighi di regolarità contributiva, previdenziale e retributiva ed ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni;
- mancata esibizione all’Università dei documenti di cui all’art. 16 lett. d), del capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art.13;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.14;
- qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 8;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx;
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). ART. 17 – RECESSO
L’Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
L’Università si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. In tale ultimo caso, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.
L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa del servizio previa autorizzazione dell'Università.
L’appaltatore è altresì obbligato a trasmettere il contratto di subappalto al Direttore dell’esecuzione del contratto.
L' appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle clausole contrattuali poste a base della presente gara.
In caso d’inottemperanza, l'Università si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.
L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, comma 3 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
ART. 19 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 81/2008, non sussiste l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI).
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
L’esecutore, preliminarmente al perfezionamento del presente contratto, ha individuato i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona del signor ………….., nato a (…), il ../../….;
ART. 21 – SPESE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Impresa.
L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario ex art.139 DPR 207/2010 e al versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica
ART. 22 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010.
Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali l’Impresa estende ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, reperibile al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx
ART. 25 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per tutto quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri, allegato sub 1) al presente contratto, e nell’offerta tecnica dell’Appaltatore.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Allegati
1) Capitolato speciale d’oneri
2) copia conforme all’originale dell’offerta economica Bologna, li
PER L’ ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA FIRMATO DIGITALMENTE - IL DIRIGENTE
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PER L’IMPRESA –
FIRMATO DIGITALMENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE
(oppure) GENERALE
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A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all’art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. del presente contratto e le clausole
di cui all’art 5, 15 16 17 del Capitolato Speciale d’Oneri. PER L’IMPRESA –
FIRMATO DIGITALMENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE