Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto sanità
Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
Triennio 2016-2018
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art.1 Campo di applicazione ed oggetto 2
TITOLO II CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 4
Art. 3 Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e
delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 4
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 5
Art. 4 Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro 5
Art. 5 Orario di lavoro del personale con profilo di “ricercatore sanitario” 6
Art. 6 Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria 7
Art. 9 Ammissione al corso di specializzazione di cui all’art. 1, comma 431
Art. 10 Norma di prima applicazione 9
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 10
Art. 11 Struttura della retribuzione 10
Art. 12 Progressioni economiche 10
Art. 13 Premi correlati alla performance 11
Art. 14 Compensi per il lavoro straordinario 11
Allegato 1 – Declaratorie dei profili professionali del personale di cui alla
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Campo di applicazione ed oggetto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di seguito complessivamente denominati “Istituti”, appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito presso tali Istituti dall’art. 1, comma 422, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito indicata come Legge 205/2017) e assunto con le modalità previste dalla stessa legge.
2. Il presente contratto, come previsto dall’art. 1, comma 423, della Legge 205/2017, si configura quale apposita sezione contrattuale dedicata al personale di cui al comma 1, ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.
3. Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione dei profili professionali;
b) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità;
c) trattamento economico.
4. Xxxxx restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 3, che costituiscono l’oggetto della disciplina dettata dal presente contratto, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 7, si applicano le disposizioni del CCNL comparto Sanità del 21/5/2018 nonché le altre disposizioni contrattuali ancora applicabili ai sensi dell’art. 99 dello stesso CCNL.
Art.2 Decorrenza
1. Gli effetti del presente CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la
pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO II CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 3
Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
1. Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al personale disciplinato nella presente sezione:
a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D.
2. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all’allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono riportati nell’allegata tabella A:
a) Posizione retributiva iniziale;
b) Posizione retributiva intermedia;
c) Posizione retributiva elevata.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4
Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro
1. La tipologia del rapporto di lavoro del personale oggetto del presente contratto, le procedure di reclutamento del medesimo, la relativa valutazione e l’eventuale inquadramento successivo a tempo indeterminato sono disciplinati dall’art. 1, commi 425, 426, 427 e 428, 429 e 430 della Legge n. 205/2017.
2. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato sulla base di contratti individuali, secondo le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, nonché del presente contratto collettivo.
3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro subordinato;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;
d) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;
e) durata del periodo di prova ove previsto;
f) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.
4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso:
a) l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
b) l’esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 427, della Legge 205/2017.
5. I contratti individuali a termine, ove correlati a progetti di ricerca con finanziamenti ulteriori rispetto al limite di cui al comma 424 dell’art.1 della Legge 205/2017, devono prevedere una clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell’effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.
Art. 5
Orario di lavoro del personale con profilo di “ricercatore sanitario”
1. L’orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36 ore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti, e di 6 ore.
2. L’articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:
a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell’attività di ricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Istituto;
b) l’orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;
c) il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell’orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001;
d) è ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).
3. L’articolazione dell’orario di lavoro è definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal D. Lgs. n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all’art. 4 del D. Lgs.
n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a 6 mesi.
4. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera corrispondente all’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria
1. Il personale ricercatore sanitario costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Istituti e, in tale ottica, come enunciato nella declaratoria di cui all’allegato 1, per la propria attività di ricerca è dotato di autonomia operativa e assume la responsabilità diretta del proprio operato seppure nell’ambito e nel rispetto del modello organizzativo della struttura dell’Istituto a cui è assegnato.
2. Gli Istituti, in conformità ai principi della Carta europea dei ricercatori richiamati nel comma 422 dell’art. 1 della Legge 205/2017, promuovono e supportano le iniziative del personale ricercatore sanitario e del personale collaboratore professionale di ricerca sanitaria finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca.
3. Gli Istituti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilità dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di Istituto e sede, temporaneo o definitivo, il personale ricercatore sanitario preposto a progetti finanziati da soggetti diversi dall’Istituto di appartenenza, conservi la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo con l’Istituzione ricevente e con il committente di ricerca secondo le modalità previste nei relativi protocolli d’intesa.
4. Gli Istituti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione del personale ricercatore sanitario e collaboratore professionale di ricerca sanitaria a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.
5. Il personale ricercatore sanitario, con riferimento ai risultati dell’attività di ricerca e alla relativa pubblicazione, ha diritto, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia, ad esserne riconosciuto autore nonché alla tutela della relativa proprietà intellettuale e al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti.
Art. 7 Esclusioni
0.Xx personale di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente CCNL è espressamente esclusa l’applicazione dei seguenti istituti:
Xxxx XX xxx XXXX xxx 00.0.0000 del personale del comparto sanità (Incarichi funzionali);
Art. 26 del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità (Ricostituzione del rapporto di lavoro);
Art. 28 del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità (Servizio di pronta disponibilità);
Titolo VIII del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità (Trattamento economico).
0.Xx aggiunta alle esclusioni di cui al comma precedente, al personale con profilo di “ricercatore sanitario” è espressamente esclusa l’applicazione anche dell’art. 27 del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità (Orario di lavoro).
Art. 8 Valutazione
1. Il personale di cui alla presente sezione è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, come previsto all’art. 1, comma 427, della L. 205/2017.
2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata altresì all’attribuzione delle fasce retributive di cui all’art. 12.
Art. 9
Ammissione al corso di specializzazione di cui all’art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Gli Istituti, anche in attuazione dei Protocolli tipo stipulati dalle regioni con le università previo confronto sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL 21.5.2018, stipulano convenzioni attuative con le predette università, al fine di assicurare al
personale di cui al comma 1 la partecipazione in soprannumero ai corsi di specializzazione di cui al medesimo comma, garantendo l’espletamento delle attività di tirocinio professionalizzante all’interno delle proprie strutture.
3. Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi di specializzazione, può fruire dei permessi di cui all’art. 48 del CCNL del comparto sanità del 21/5/2018.
Art. 10
Norma di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, della procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art. 1, comma 432, della Legge 205/2017, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche finanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’art. 1, comma 427 delle Legge prima richiamata.
2. Il personale reclutato con la speciale procedura di cui all’art. 1, comma 432, della Legge 205/2017, non è soggetto a periodo di prova.
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 11
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale destinatario della presente sezione si compone delle seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale, corrispondente alla posizione retributiva iniziale di cui all’art. 3, comma 3, nel valore previsto per il personale del comparto inquadrato in D o in Ds, composto dalla voci indicate dall’art. 75, comma 1, lett. a) del CCNL 21/5/2018;
b) fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica, corrispondente ai differenziali tra le posizioni retributive di cui all’art. 3, comma 3;
c) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
d) compensi per le prestazioni di lavoro straordinario dei collaboratori professionali di ricerca sanitaria.
0.Xx voce di cui alla lettera b) è corrisposta “ove acquisita” e le voci di cui alle lettere
c) e d) “ove spettanti”.
3. Al personale di cui al comma 1 è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.
Art. 12 Progressioni economiche
1. Nell’ambito delle fasce di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), la progressione economica alle fasce retributive superiori avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 427 della legge n. 205/2017, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 427.
2. Al finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del personale di cui alla presente sezione, calcolate secondo le modalità indicate al comma 3.
3. Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di bilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla presente sezione, le risorse utilizzabili per le
progressioni economiche. Dette risorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell’ambito dei piani di cui al comma 2, sono calcolate sulla base delle unità di personale di cui è pianificata l’assunzione e di un valore retributivo comprensivo anche della spesa necessaria per sostenere l’onere delle progressioni economiche.
4. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati dagli Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424 della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.
5. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati previa informazione sindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Art. 13
Premi correlati alla performance
1. I premi correlati alla performance di cui all’art. 11, comma 1 lett. c), sono attribuiti a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell’attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione della predetta disposizione legislativa, nonché a valere sulle risorse finanziarie dei progetti di cui all’art. 1, comma 429, della legge n. 205/2017 e sulle disponibilità di cui al comma 430 del medesimo articolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, tra l’altro, una specifica disciplina in merito a:
a) definizione delle attività conto terzi dalle quali derivano i finanziamenti;
b) quota dei costi diretti ed indiretti di cui è necessario assicurare la copertura;
c) quota a favore del bilancio dell’Istituto nella percentuale indicata nell’art. 43, comma 3, della Legge 449/1997;
d) quota a favore del personale che ha partecipato al progetto, da erogare, a titolo di compenso correlato alla performance, secondo criteri definiti previo confronto sindacale.
Art. 14
Compensi per il lavoro straordinario
1. Al finanziamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario dei collaboratori di ricerca sanitaria si provvede mediante quota parte delle risorse
finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del predetto personale, calcolate secondo le modalità indicate al comma 2.
2. Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di bilancio destinati ai trattamenti accessori del personale appartenente al profilo di collaboratore di ricerca sanitaria, le risorse utilizzabili per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1. Dette risorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell’ambito dei piani di cui al comma 1, sono calcolate sulla base delle unità di personale appartenenti al profilo dei “collaboratori di ricerca sanitaria” di cui è pianificata l’assunzione, nonché di un valore standard di ore annuali di lavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite.
3. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati dagli Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.
4. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati previa informazione sindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’adozione dei decreti attuativi della Legge 205/2017 abbia implicazioni sui contenuti del presente accordo, torneranno ad incontrarsi per valutare il nuovo quadro normativo nazionale e, se del caso, procedere ad eventuali sue integrazioni o modifiche.
Allegato 1 – Declaratorie dei profili professionali del personale di cui alla presente Sezione
Categoria: D, livello Ds
Profilo professionale: Ricercatore Sanitario
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce ricerche cliniche, biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione.
Nell’ambito della propria attività, si adopera per accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca, curando ad esempio la predisposizione e la presentazione dei progetti, l’organizzazione e la realizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l’affiancamento di colleghi più giovani, l’analisi o l’elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica.
Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge e del raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di coordinamento, gestione e controllo di collaboratori.
Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all’art. 1, commi 424 e segg. della legge n. 205/2017.
Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti previsti dall’art. 1, commi 425 e 427 della legge n. 205/2017.
Categoria: D
Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di natura tecnica e giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
In particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell’attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell’ ambito dell’Information and Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.
Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è preposto.
Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all’art. 1, commi 424 e segg. della legge n. 205/2017.
Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti previsti dall’art. 1, commi 425 e 427 della legge n. 205/2017.
Tabella A
Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Profili professionali Posizioni retributive Valori retributivi
Ds - Ricercatore sanitario | Elevata - DS6 |
Intermedia - DS3 | |
Iniziale - DS |
30.861,42 |
27.893,86 |
24.883,74 |
D - Collaboratore professionale di ricerca sanitaria | Elevata - D6 |
Intermedia - D3 | |
Iniziale - D |
27.990,10 |
25.454,35 |
23.074,40 |