Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
Convenzione
Tra
La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. 80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, “Presidenza”)
E
La città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dalla Sindaca pro tempore, avv. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica presso la città metropolitana di Roma Capitale, cod. fisc. 80034390585, in Roma, Xxx XX Xxxxxxxx 000/x (xx seguito, “Ente beneficiario”).
VISTI
- l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per la cui realizzazione viene, tra l’altro, costituito il “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, che disciplinano, tra l’altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 il quale prevede che, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- l’articolo 8, comma 2, del bando allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 il quale prevede che l’ammontare del finanziamento dei progetti è determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione, sulla base dell’istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e, in
particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell’elenco ivi allegato sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 che ha integrato i criteri relativi all’erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
- l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l’articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che “Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato l’importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l’importo di 260 milioni di euro per l’anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario sopra citato;
- l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite secondo le procedure previste dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
- l’articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall’articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017;
- l’articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell’erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, che in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha integrato le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante l’assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;
- il punto 2 della predetta delibera prevede che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;
- la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017 che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l’assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017;
- il decreto della Sindaca metropolitana nr. 109-39 del 1 dicembre 2017 che ha approvato la presente Convenzione.
Considerato che
- il Progetto presentato dalla città metropolitana di Roma Capitale è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del citato Programma Straordinario pari a euro 39.992.180,09;
- l’articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
- è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la città metropolitana di Roma Capitale;
- la legge 29 ottobre 1984, n. 720, all’articolo 1 prevede che anche per gli enti locali “…le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato…”;
- ai sensi dell’articolo 15 della l. n. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta in formato digitale.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1
(Definizioni e disciplina applicabile)
1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 3 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini della presente Convenzione:
i) per Xxxxxxxx si intende l’insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
ii) per Intervento si intende la realizzazione di una infrastruttura o di un servizio;
iii) per Ente beneficiario si intende la città metropolitana titolare del Progetto;
iv) per Aggiudicatari si intendono i soggetti che si aggiudicano gli appalti di lavori, servizi e forniture funzionali alla realizzazione del Progetto.
3. Sono allegati alla presente Convenzione:
a) Relazione generale del Progetto;
b) Cronoprogramma degli interventi;
c) Piano economico-finanziario degli interventi.
4. L’esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premesse, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, nella qualità di soggetto responsabile dell’autorizzazione all’erogazione in favore degli Enti beneficiari delle risorse previste per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e la città metropolitana di Roma Capitale nella qualità di Ente beneficiario del Progetto “LA CITTA’ METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE” (di seguito, “Progetto”), di cui agli allegati a), b) e c) della presente Convenzione, selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui alle premesse, secondo quanto indicato nei precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 3
( Termini di attuazione e durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla completa realizzazione del progetto come indicato nella Relazione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a). La città metropolitana si impegna a realizzare le attività nel rispetto di quanto indicato nel Cronoprogramma di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b).
2. La Presidenza può, su motivata istanza dell’Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.
3 Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza solo sulla base di motivata richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima del termine indicato al comma 2 del presente articolo.
Articolo 4
(Obblighi dell’Ente beneficiario)
1. L’Ente beneficiario si impegna a:
i) realizzare il Progetto di cui all’articolo 2, secondo quanto indicato nella domanda presentata nell’ambito della procedura selettiva e con le modalità indicate nella presente Convenzione, nel rispetto del Cronoprogramma e del Piano economico-finanziario di cui agli allegati;
ii) assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Le stesse Amministrazioni hanno cura di espletare tutti i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
iii) per gli interventi per i quali è ente attuatore, individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica. L’Ente beneficiario si impegna, inoltre, a comunicare per gli enti attuatori gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;
iv) adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 che costituisce un presupposto per il finanziamento del Progetto;
v) comunicare alla Presidenza, Segretariato generale, oltre a tutte le informazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e nella presente Convenzione, qualsivoglia informazione necessaria per consentire a quest’ultima la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
vi) comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di registrazione della presente Convenzione da parte della Corte dei conti, il Codice Unico del Progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
vii) comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
viii) trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo;
ix) nel caso in cui abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, a trasmettere nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi;
x) presentare alla Presidenza la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui all’articolo 10 della presente Convenzione, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere inviate dall’Ente beneficiario alla Presidenza nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), pena la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal Gruppo di monitoraggio entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione;
xi) L’Ente beneficiario, per gli interventi per i quali è ente attuatore, e gli altri enti attuatori si impegnano a sottoporre a collaudo, ciascuno sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà l'Ente beneficiario, per gli interventi per i quali è ente attuatore, e gli altri enti attuatori, che ne assumeranno il relativo onere;
xii) al fine di consentire al Gruppo di monitoraggio di cui all’articolo 7 della presente Convenzione le verifiche di competenza, a garantire:
a) l’audizione del responsabile unico del procedimento per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento degli interventi, anche al fine di valutare il rispetto del Cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni, e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare l’Ente beneficiario;
b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate dal responsabile unico del procedimento dell’Ente beneficiario;
xiii) consentire al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l’accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione del Progetto per l’espletamento della attività di verifica, e ad assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette verifiche;
xiv) custodire tutta la documentazione relativa all’attuazione degli interventi ed ai controllo svolti e mettere a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
xv) predisporre le rendicontazioni di spesa e di risultato secondo quanto definito dall’articolo 10 della presente Convenzione;
xvi) garantire la correttezza, l’affidabilità dei dati contenuti nei documenti di monitoraggio sull’attuazione degli interventi rientranti nel Progetto secondo quanto definito dall’articolo 8 della presente Convenzione;
xvii) garantire le verifiche amministrative finanziarie e tecniche, i controlli previsti dalla presente Convenzione, nonché la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell’attuazione del Progetto e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie;
xviii) assicurare, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell’attuazione del Progetto e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie.
Articolo 5
(Obblighi della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, in qualità di Amministrazione titolare della funzione di verifica, monitoraggio e sorveglianza sull’attuazione del Programma, si impegna a:
i) autorizzare l’erogazione delle risorse assegnate per l’attuazione del Progetto, sulla base delle procedure stabilite dall’articolo 7 della presente Convenzione;
ii) disporre il recupero e la restituzione al Ministero dell’economia e delle finanze, delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo.
Articolo 6
(Importo della Convenzione)
1. Per la realizzazione del Progetto presentato dalla città metropolitana di Roma Capitale l’importo della presente Convenzione è pari a euro 39.992.180,09 a valere sulle risorse assegnate al Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento del Progetto, selezionato nell’ambito del citato Programma Straordinario, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a), b) e c).
Articolo 7
(Erogazione dei finanziamenti)
1. Le risorse sono erogate previa verifica, da parte del Gruppo di monitoraggio come disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii, dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell’implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonché di tutte le eventuali informazioni specificamente prescritte dalle convenzioni anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.
2. Le erogazioni sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti.
3. Le erogazioni in favore dell’Ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità:
- la quota di finanziamento anticipato del 20% dell’importo del singolo intervento di cui si compone il Progetto è erogata in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell’effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;
- i pagamenti intermedi sono erogati, a fronte dell’avanzamento dei lavori e dei servizi, agli enti beneficiari fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. Tali pagamenti sono disposti annualmente previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell’implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre,
corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;
- la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste al successivo articolo 8 ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del Cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione del RUP della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
4. L’utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d’opera, potrà essere autorizzato dal Gruppo di monitoraggio, previa istanza opportunamente documentata, purché finalizzate alla realizzazione dei lavori e/o dei servizi approvati, nell’ambito del medesimo quadro economico dell’intervento finanziato. Detta documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione del R.U.P. circa la sussistenza dei citati presupposti.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire le somme sul Conto di Tesoreria
n. XX00X0000000000000000000000 intestato alla città metropolitana di Roma Capitale entro 10 giorni dal ricevimento della nota da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 8
(Modalità di monitoraggio)
1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione del Sistema informativo periferie, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L’Ente beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. A tal fine indica l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, quale responsabile unico del procedimento, e il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, quale responsabile del monitoraggio.
3. Il responsabile unico del procedimento, sulla base indicazione fornite dal responsabile del monitoraggio, è tenuto a comunicare al Gruppo di monitoraggio, con cadenza semestrale, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l’attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 2, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla presente Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.
4. Il responsabile unico del procedimento dell’Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare:
i) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara relative all’aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l’erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
ii) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.
Articolo 9
(Verifiche e attività ausiliaria)
1. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l’effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del Cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell’acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili all’Ente beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.
2. Tali verifiche non sollevano comunque la città metropolitana di Roma e gli enti attuatori dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.
Articolo 10
(Rendicontazione di risultato e delle spese)
1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.
2. Ai sensi dell’articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:
i) della progettazione;
ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
iii) per la realizzazione dell’intervento;
Fino a una quota del 5% delle risorse dell'investimento può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e- government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione.
I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) della presente Convenzione. Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento degli interventi di cui al precitato Programma Straordinario e di cui alla presente Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall’eventuale finanziamento concesso dalla presente Convenzione.
3. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all’articolo 7 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici,
ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l’effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.
4. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.
Articolo 11
(Responsabilità esclusiva dell’Ente beneficiario)
1. L’Ente beneficiario è l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Progetto; conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, non risponde degli eventuali inadempimenti dell’Ente beneficiario e degli altri enti attuatori alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, derivanti dall’attuazione della presente Convenzione.
2. E’ a carico dell’Ente beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza è estranea a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.
3. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, l’Ente beneficiario è responsabile del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dell’Ente beneficiario.
Articolo 12
(Sospensione e revoca del finanziamento – Penale)
1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l’esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell’erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.
2. In particolare, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte dell’Ente beneficiario:
a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. viii) della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
b) omessa comunicazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, n. i) e ii), delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
c) per ritardi di oltre trenta giorni nell’esecuzione del Cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto da parte dell’Ente beneficiario;
d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
e) la reiterata omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l’attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
f) l’utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.
3. La Presidenza, anche su proposta del Gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della presente Convenzione e qualsiasi ulteriori violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede a contestare, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento dell’Ente beneficiario, il quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora l’Ente beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del Progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall’Ente beneficiario sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell’erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.
5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l’ammissione del relativo Progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento.
6. In caso di revoca, l’Ente beneficiario è tenuto a restituire al Ministero dell’Economia e delle Finanze conto di tesoreria n. 25058 intestato a “Mef Risorse Fondo Svil e Coesione”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le somme eventualmente già acquisite in attuazione del Progetto.
Articolo 13
(Spese)
1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dell’Ente beneficiario.
Articolo 14
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
- alla Presidenza: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- all’Ente beneficiario: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.
Articolo 15
(Trattamento dei dati)
1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l’impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 16
(Foro competente)
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.
Articolo 17
(Conservazione degli atti)
1. La presente Convenzione è sottoscritta dall’Amministrazione in forma digitale e sarà conservata in apposita banca dati.
La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.
Roma,
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Il Segretario Generale
Cons. Xxxxx XXXXXXXXX
Per la città metropolitana di Roma La Sindaca pro tempore
Avv. Xxxxxxxx XXXXX