SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO A
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la gestione dell’Avviso Pubblico “Ripartenza Cinema Lazio” per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno degli esercenti cinematografici in possesso dei requisiti indicati nell’apposito Avviso pubblico al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità di questi ultimi, penalizzati a causa del COVID-19.
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, n. 212 (C.F. 80143490581), in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a il C.F. e domiciliata per la carica presso la sede della Regione Lazio, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000, 00000 Xxxx, autorizzata alla firma in virtù della D.G.R. n. 1007 del 27/12/2019
E
la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx (XX), Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, , nato a il , C.F - domiciliato per la carica presso LAZIOcrea S.p.A. via del Serafico 107 – 00146 – Roma, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale;
congiuntamente, le “Parti”
VISTI
− lo Statuto della Regione Lazio;
− la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
− il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;
− la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 7/05/2018 che conferisce alla Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e politiche giovanili, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
-il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della
Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;
− i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, tra i quali:
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “CuraItalia”, finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ss.mm.ii convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio” recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID 19”, adottato con Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e da ultimo modificato con Comunicazione della Commissione C(2021) 564 final, del 28 gennaio 2021;
- il regime quadro approvato con la Notifica dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro” ed in particolare la sezione 3.1 del medesimo, prorogato con Decisione della Commissione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021;
- l’art. 3 del Reg 1303/2013 così come modificato dall’art. 1 del Reg. UE 460/2020, che recita, all’ultimo periodo: “Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica";
- gli art. 53 e seguenti del Capo II del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 77 del 17 luglio 2020, e in particolare l’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che prevede:
- che le regioni “….possono adottare misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazioni
- Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID 19 nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo fino ad un importo di Euro 1.800.000,00 ad impresa”;
- che l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di Euro 1.800.000,00 per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- la revisione del PO FESR Lazio 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 6278 final del 09/09/2020, che prevede sull’ASSE 3 COMPETITIVITA’ “l’attivazione di misure destinate al contrasto della crisi COVID-19 che verranno sostenute
- nell’ambito dell’Azione 3.3.1 ….” da attuarsi mediante “… sovvenzioni alle PMI, per compensare almeno in parte i danni subiti dalle realtà produttive del sistema laziale per effetto del blocco delle attività legato all’emergenza e garantire liquidità (circolante);
- il DPCM del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che hanno disposto: ”sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”;
- il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, cosiddetto “Ristori bis” e, in particolare, l’art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali) ed il corrispondente allegato 1, che riporta i codici ATECO interessati al contributo;
- il decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Ristori quater” e, in particolare, l’art. 6 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche) ed il corrispondente allegato 1, che riporta i codici ATECO interessati al contributo, nonché l’art 12 (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione), comma 2;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito dalla Legge 6 maggio 2021 n. 61, che introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori e il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, che prevede ulteriori misure finalizzate al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e al contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 5: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il quale è stato disposto che dal 26 aprile 2021 nelle zone gialle possono svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi anche all'aperto – ad eccezione di sale da ballo, discoteche e locali assimilati – esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000, per gli spettacoli all'aperto, e a 500, per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
- il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 19.12.2017;
PREMESSO CHE
– in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, occorre prevedere misure adeguate a sostenere il sistema produttivo regionale e, in particolare, i settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del contagio;
− la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2021, n. 316 ha disposto di mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria a causa della chiusura delle sale, che hanno interessato i soggetti operanti nel settore dell’esercizio di sale cinematografiche, rafforzando il quadro complessivo di sostegno attuato, prevedendo la definizione di azioni mirate all’interno delle risorse della misura 3.3.1 del POR FERS Lazio 2014-2020, per l’importo di Euro 1.000.000,00 e di parte delle risorse allocate nell’ambito del “Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo”, per l’importo di Euro 200.000,00;
− con la suddetta deliberazione n. 316/2021 è stato anche stabilito di affidare a LAZIOCrea S.p.A. la gestione di uno specifico Avviso pubblico - “RIPARTENZA CINEMA LAZIO” - per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti cinematografici che gestiscono sale nel territorio della Regione Lazio;
− che la Direzione Cultura e Lazio Creativo ha approvato con determinazione n. del / /2021 lo schema di convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. affidando a quest’ultima la gestione dell’avviso pubblico;
CONSIDERATO CHE
− LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio quale società in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
− l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, stipulato in data 10/01/2018, prevede che gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali comunitari, sono oggetto di apposite Convenzioni in conformità alle regole vigenti in materia;
− le attività della gestione dell’Avviso Pubblico “RIPARTENZA CINEMA LAZIO” trovano adeguata copertura finanziaria nel fondo di dotazione LAZIOcrea S.p.A.;
− che, pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. e definire i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività previste per la gestione dell’Avviso Pubblico “RIPARTENZA CINEMA LAZIO”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse ed allegati)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Oggetto)
1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente alla gestione dell’Avviso Pubblico “RIPARTENZA CINEMA LAZIO”.
2. L’Avviso pubblico “RIPARTENZA CINEMA LAZIO” prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti cinematografici che gestiscono sale nel territorio della Regione Lazio, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 316.
3. Il contributo concesso è dato dalla somma delle quote specificamente indicate nell’Avviso pubblico e fino ad un importo massimo di 30.000 euro ad ogni singolo esercente cinematografico.
4. Le risorse a disposizione per l’intervento ammontano ad un importo complessivo di euro 1.200.000,00.
Art. 3 (Obblighi di LAZIOcrea)
1. LAZIOcrea si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità previste dal presente atto e secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione comunicata dalla Direzione Cultura e Lazio Creativo della Regione Lazio e dalla Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 2014-2020.
2. In particolare, LAZIOcrea S.p.A. si obbliga a:
a. sviluppare la piattaforma informatica per la ricezione, la registrazione e la gestione delle domande;
b. approvare, previo assenso della Direzione Cultura e Lazio Creativo, l’avviso e della relativa modulistica per l’accesso al beneficio;
c. fornire ai destinatari dell’Avviso le informazioni riguardanti le condizioni per l’accesso al contributo;
d. procedere alla ricezione delle domande con generazione del relativo codice di registrazione e alla predisposizione dell’elenco delle stesse secondo l’ordine cronologico di arrivo;
e. verificare, attraverso gli opportuni controlli, i requisiti per l’accesso al contributo;
f. eseguire i controlli ex ante (prima dell’erogazione) sulle domande pervenute e sulla relativa veridicità delle dichiarazioni rese con riferimento ad un campione per una percentuale del 5% e sul 100% di quelle ammissibili a contributo;
g. assolvere agli obblighi di registrazione in materia di Aiuti di Stato sul Registro nazionale degli aiuti;
h. autorizzare l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, nel rispetto del termine di 90 giorni, a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
i. garantire il rispetto di tutti i vincoli stabiliti dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, nonché le ulteriori disposizioni europee e nazionali vigenti in materia, per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
j. adottare gli atti di concessione del contributo e quelli per l’esclusione delle domande non ammissibili curandone la relativa pubblicazione sul sito ufficiale di LAZIOcrea;
k. adottare gli eventuali atti di variazione e revoca del contributo;
l. procedere alla liquidazione dei contributi concessi entro i termini previsti dalle norme nazionali ed europee attraverso diretto accredito sul conto corrente indicato dal richiedente;
m. curare la pubblicazione dell’Avviso sul portale istituzionale della Regione Lazio e di LAZIOcrea e nelle sezioni Amministrazione trasparente;
n. curare l’assolvimento, nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale, degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 in relazione al procedimento di concessione ed erogazione dei benefici.
Art. 4 (Obblighi della Regione)
1. La Direzione competente fornisce indicazioni operative, rispetto alle quali LAZIOcrea deve conformarsi nell’esecuzione delle attività previste impegnandosi a:
a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell’art. 2 entro i termini necessari per l’erogazione dei contributi ai beneficiari;
b. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della Regione Lazio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
2. La Direzione competente effettua controlli periodici presso LAZIOcrea ai fini del monitoraggio e della verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, sulla corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.
Art. 5
(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)
1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall’AdG FESR.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di LAZIOcrea in qualità di Soggetto Attuatore dell’Avviso oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di LAZIOcrea, in linea con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo.
3. L’esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.
Art. 6
(Costi di gestione e trasferimento delle risorse)
1. I costi di gestione relativi all’adempimento della presente convenzione sono imputati al fondo di dotazione a seguito dell’integrazione del POA di LAZIOcrea.
2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Regione Lazio provvederà al trasferimento delle risorse necessarie per l’erogazione dei contributi in unica soluzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 7
(Risorse non utilizzate)
1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi dovuti ai beneficiari, LAZIOcrea si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente XX00X0000000000000000000000 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento “restituzione delle economie dell’Avviso pubblico “Ripartenza Cinema Lazio” di cui alla DGR n. 316 del 4 giugno 2021.
Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni della Regione.
Art. 8
(Durata della Convenzione)
1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2021, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale termine può essere modificato in accordo tra le parti.
Art. 9 (Disciplina Inadempienze)
1. La Regione procederà alla revoca dell’affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:
a. quando vi sia, da parte di LAZIOcrea, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi ai servizi prestati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione;
b. quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui fatti sovra descritti, LAZIOcrea non ponga in essere adeguate soluzioni nei tempi stabiliti.
2.Qualora la Regione riscontri l’esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili a LAZIOcrea, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata. LAZIOcrea dovrà inviare le proprie controdeduzioni. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca dell’affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione e a definire l’eventuale obbligo alla restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità.
3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi amministrativi dovuti dalla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della
stessa, che incidano sul corretto svolgimento dell’Avviso, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.
Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. LAZIOcrea assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il c/c bancario avente IBAN IT93G0100503218 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro-ag 18 sul quale la Regione accrediterà il corrispettivo previsto dalla presente Convenzione. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della predetta Legge, LAZIOcrea individua nel Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 20/09/1970, C.F. PMPLGU70P20H501D, la persona delegata ad operare sul sopraindicato conto.
3.Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.
Art. 11
(Confidenzialità, riservatezza, pubblicazioni e proprietà)
0.Xx Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx (Email: xxx@xxxxxxx.xxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx - centralino 06.51681).
2.Per la raccolta, la gestione, l’istruttoria e la liquidazione delle domande, il legale rappresentante della società LAZIOcrea, nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, con DGR del si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.
3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione in osservanza di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
4. L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, fermi restando gli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
5. A LAZIOcrea S.p.A. è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della L.R.
n. 16 del 20 maggio 1996 “…Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle
quali derivano i contributi medesimi…”. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento.
6. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a LAZIOcrea all’indirizzo PEC: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Articolo 12 (Trattamento di dati personali)
1. LAZIOcrea S.p.A., riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, ha l’obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui
dati stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.
Il predetto obbligo sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle attività connesse alla presente Convenzione.
2. LAZIOcrea S.p.A. – in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), e 28 del Regolamento UE 679/2016- è responsabile per l’esatta osservanza della suindicata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
Art. 13
(Imposte di registro e oneri fiscali)
Le imposte di bollo e di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea.
Art. 14
(Legge applicata e Foro competente)
1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale. per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo Xxxxxx Xxxxxxxx
per LAZIOcrea
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.