CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO E DELLE CURE POST-INTENSIVE
2017 - 2019
Testo ufficiale
INDICE
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE Art. 2 - DECORRENZA E DURATA
Art. 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI Art. 5 - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Art. 5 Bis - ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
Art. 6 - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI Art. 7 - ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE/TERRITORIALE
Art. 7 a - ENTE BILATERALE NAZIONALE
Art. 7 b - ANALISI DI PROBLEMI SETTORIALI DA PARTE DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
Art. 7 c - OSSERVATORIO NAZIONALE Art. 7 d - ENTI BILATERALI TERRITORIALE
Art 7 e - FINANZIAMENTO ENTI BILATERALI Art. 7 f - CONCILIAZIONE
Art. 8 - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
TITOLO III - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Art. 10 - ASSEMBLEE
Art. 11 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Art. 12 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE
Art. 13 - LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI SINDACALI Art. 14 - AFFISSIONI SINDACALI
TITOLO - IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 - ASSUNZIONE
Art. 16 - PERIODO DI PROVA
Art. 17 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Art. 18 - TELELAVORO
Art. 19 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Art. 20 - APPRENDISTATO
Art. 21 - PERCENTUALI COMPLESSIVE DI AMMISSIBILITA’ Art. 22 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
TITOLO V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
Art. 24 - TUTELA POPOLAZIONE LAVORATIVA ANZIANA E PREVENZIONE Art. 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI
DI HANDICAP
Art. 26 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 27 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO Art. 28 - DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO
Art. 29 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Art. 30 - DONAZIONI DI SANGUE E/O DI MIDOLLO Art. 31 - ASSISTENZA LEGALE
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Art. 32 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI CON L'UTENZA
Art. 33 - RITIRO DELLA PATENTE
Art. 34 - UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO Art. 35 - DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 36 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 37 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 38 - MANSIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI Art. 39 - MANSIONI PROMISCUE
Art. 40 - PASSAGGIO DI LIVELLO
Art. 41 - PASSAGGIO AD ALTRA MANSIONE PER INIDONEITÀ FISICA. Art. 42 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Art. 43 - RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE CONGLOBATA Art. 44 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Art. 45 - TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 46 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ Art. 47 - SCATTI DI ANZIANITÀ
Art. 48 - USO DELLA MENSA E DELL'ALLOGGIO Art. 49 - ORARIO DI LAVORO
Art. 50 - RIPOSO SETTIMANALE Art. 51 - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 52 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO Art. 53 - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI Art. 54 - FERIE
Art. 55 - REPERIBILITÀ
Art. 56 - RICHIAMO IN SERVIZIO
Art. 57 - TRATTAMENTO DI MISSIONE Art. 58 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA Art. 59 - CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ
TITOLO VI - PERMESSI ASPETTATIVE CONGEDI
Art. 60 - ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI, ASPETTATIVA PER SERVIZIO CIVILE
Art. 61 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ Art. 62 - CONGEDO MATRIMONIALE/UNIONI CIVILI
Art. 63 - PERMESSI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Art. 64 - ULTERIORI PERMESSI
Art. 65 - PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI, REFERENDUM Art. 66 - BANCA ORE
Art. 67 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Art. 68 - MALATTIA ED INFORTUNIO
TITOLO VII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 69 - DOVERI DEL PERSONALE Art. 70 - RITARDI ED ASSENZE
Art. 71 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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TITOLO VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 72 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Art. 73 - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Art. 74 - APPALTI - CAMBI DI GESTIONE Art. 75 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TITOLO IX - PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 76 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O TERRITORIALE
TITOLO X - WELFARE CONTRATTUALE
Art. 77 - DISCIPLINA QUADRI
Art. 78 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 79 - FORMAZIONE CONTINUA (FONDO PROFESSIONI) Art. 80 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 81 - TRATTAMENTO ECONOMICO PROGRESSIVO
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 21 APPRENDISTATO, CCNL "AGESPI"
ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE CCNL NELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO VIGENTI ALTRI CCNL
ALLEGATO 2 - ACCORDO PER L'ELEZIONE DELLE RSU NELLE REALTA' DI CUI ALLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL AGESPI
ALLEGATO 3 - ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/08
ALLEGATO 4 - RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRESA
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COMPOSIZIONE DELLE PARTI
In data 07 maggio 2018 Tra
AGeSPI Associazione Gestore servizi Sociosanitari e Cure Post-Intensive, rappre- sentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxxxx XXXXXXX, assistita dai Vice Presidenti: Xxxxxxx XXXXXXXXXX e Xxxxxxx XXXXXXX, dalla delegazione composta da: Xxxxxxx XXXXXXX, An- xxxx XXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, X.Xxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX e con il coordinamento di Xxxxxx XXXXXXXXX.
Funzione Pubblica CGIL (FP CGIL) rappresentata da Segretaria Nazionale Xxxxxxx XX- XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXX.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
– FISASCAT/CISL, affiliata alla F.I.S.T. CISL – rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx dai Segretari nazionali: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, e da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (coordinamento femminile), dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxx Xxxxxxxxx – Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante com- posta da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx- xxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Camera Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Capitale Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx , Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Comiati Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, X’xxxxxxxx Xxx- xxxxxx, D’xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx’Xxx Xxxxxxx, De Xxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx , Xx Xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxx- xxxxxxx Xxxxxxx, X’xxxxxx Xxxxxx , Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Imperatori Xxxx, Ingrosso Alessandro, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx , Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx- xxxx, Mela Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx- xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Santrone Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Sega Milena, Xx- xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx- xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; con l’intervento della FIST CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e della Confederazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Ge- nerale Cisl Xxxxxxxxx Xxxxxx.
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx XXXX; dai Segretari Nazionali: Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX; dal Tesoriere Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX operatore cv Segretario Nazionale e da Xxxxx XXXXXXXX del Dipartimento Sindacale; dai Membri del Comitato Esecutivo Nazionale: Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX’, Xxxxxxx XX- XXXXX, Xxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxx XXXXX XXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX,
Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxx Xxxxx SELVAG- GIO, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXX.
La Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UILFPL) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX e dal Responsabile del Terzo Settore Barto- lomeo PERNA
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è stipulato il presente Con- tratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, edu- cativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad AGeSPI.
Copia del presente Contratto, nei termini di legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
TITOLO I
VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel campo settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’AGeSPI attualmente applicanti altri CCNL afferenti il settore.
Il presente contratto è applicabile anche da strutture/enti/Associazioni/Fondazioni non aderenti all’AGeSPI, purché operanti nel settore di riferimento, qualora dichiarino espres- samente di accettarne integralmente la disciplina.
Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rien- tranti nell’area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le se- guenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità al- loggio,
Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per persone con disabilità comunque denominati ivi comprese lungodegenza, lungoassistenza; (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pe- dagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, Residenze Sanitarie Assistenziali, As- sistenza Domiciliare, Centri Diurni Disabili, Residenze Sanitarie Disabili, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Comunità per Anziani, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Strutture di Riabilitazione, Hospice, RSA Psi- chiatriche e di riabilitazione psichiatrica servizi per le dipendenze, Assistenza domiciliare integrata ecc.)
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
Le parti stipulanti riconoscono per le realtà aderenti ad AGeSPI il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio assi- stenziale, sociale, sociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente accordo si impe- gnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è an- cora operante, potranno essere concordati, dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, spe- cifici protocolli regionali, in coerenza con il protocollo nazionale allegato al presente CCNL. Detti protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima appli- cazione del presente CCNL.
Art. 2 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto, ha durata triennale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 sia per la parte economica che per quella normativa.
Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà data disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue pro- poste almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ri- cevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
Le parti individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo spe- cifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del C.C.N.L. e del 2° livello di contrattazione.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Isti- tuzioni.
Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità pre- viste negli appositi protocolli di cui all’art. 1 del presente CCNL, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Le parti si impegnano entro il 31 dicembre 2018 a definire con le Organizzazioni Sindacali Confederali, un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.
Art. 4
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’uti- lizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sem- pre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
In particolare le parti ritengono necessari una più incisiva partecipazione delle rappresen- tanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell’intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, con- fermi ed uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall’altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni fondato sulla responsabilità sociale dell’impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle direttive europee in tema di informazione e consultazione.
Le sedi di informazione e confronto sono:
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in parti- colare per:
a) Primo livello nazionale
• analizzare l’andamento del settore;
• valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
• valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
• valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
• promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utiliz- zazione delle risorse disponibili.
b) Secondo livello regionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in parti- colare per:
• analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all’utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
• assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel ri- spetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
• verificare i programmi ed i progetti di sviluppo anche in relazione all’evoluzione dei rap- porti di committenza con la Pubblica Amministrazione ;
• assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
• coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, annualmente e su richiesta, verranno fornite alle R.S.A./R.S.U., e alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le in- novazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasfor- mazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.A./R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti del CCNL.
Per eventuali processi di esternalizzazione /internalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. e alle XX.XX. territoriali stipulanti del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse moda- lità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.
Art. 5
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
• Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
• Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL.
Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale
- Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;
- Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34;
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1;
- Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
- Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
- L’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000);
- definizione di accordi per l’erogazione di salario variabile.
Sede di Istituzione
b) Materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti:
- Prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall’art. 6
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
- Criteri per l’accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento profes- sionale e per l’esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35.
- Eventuali durate settimanali differenziate dell’orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall’art. 50.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una programmazione annuale dell’orario di la- voro così come previsto dall’art. 50.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall’art. 33.
- Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34, qualora non definito in sede regionale/territoriale.
- Modalità particolari per l’uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dal- l’art. 28.
- Attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- Attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell’art. 1.
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall’art. 50 secondo comma
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 56
- Regolamentazione della banca delle ore
- definizione di accordi per l’erogazione di salario variabile, qualora non definito in sede Regionale o Territoriale;
- la programmazione dell’epoca e dei turni di ferie del personale
- le modalità di fruizione del diritto allo studio, qualificazione, riqualificazione, aggiorna- mento professionale
- ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.
Procedure per la presentazione della piattaforma del secondo livello di contrat- tazione
1) Modalità di presentazione della piattaforma
AI fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione regionale/territoriale/aziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consen- tire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’eventuale accordo prece- dente.
Le piattaforme saranno presentate dalle XX.XX. Territoriali/regionali stipulanti del presente accordo ad AGeSPI.
Le parti considerati i termini di durata del presente c.c.n.l., dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente art. 8 e per gli effetti di cui all’art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di dicembre 2018.
Art. 5 Bis
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello entro il 30 giugno 2019, fatto salvo differenti pattuizioni concordate in fase di rinnovo del prossimo CCNL, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi riproporzionati sul livello quarto super.
L’elemento compete ai lavoratori in forza al 30 giugno che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante al singolo lavoratore in pro- porzione alle giornate di effettiva prestazione (comprensiva di ferie, astensione obbliga- toria, Legge 104, permessi sindacali) rese alle proprie dipendenze nel periodo 01 gennaio 2019 - 31dicembre 2019.
Per i lavoratori a tempo parziale l’ammontare dell’elemento sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. L’elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il T.F.R.
L’elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga pagato successiva- mente al 1° gennaio 2018.
Art. 6
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i se- guenti servizi minimi essenziali:
prestazioni sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la con- fezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari
AI fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art. 7
ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE/TERRITORIALE
L’Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) componenti dei quali 3 (tre) designati da AGESPI e 3 (tre) designati dalle XX.XX. stipulanti del presente contratto.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di ini- ziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sa- nitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza aderenti all’AGESPI, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni Territorio o laddove diversamente pattuito a livello regionale, i corrispondenti livelli delle parti stipulanti il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Ter- ritoriali con le medesime finalità.
Nota
Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l’ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.
Lo statuto farà parte integrante del presente CCNL.
Norma Transitoria: in sede di prima applicazione nell’arco di validità del presente CCNL, le parti convengono la costituzione del solo l’Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 7 a
ENTE BILATERALE NAZIONALE
L’Ente Bilaterale Nazionale per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’atti- vità, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali
a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori di cui all’art. 1, con particolare ri- guardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni na- zionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, per i dipendenti da aziende dei settori di cui all’art. 1, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;
e) promuovere politiche attive al fine di favorire l’occupabilità dei lavoratori;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
g bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91,
g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bila- terali territoriali e/o regionali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mu- tamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
h1) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del pe- riodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione conti- nua (FONDO PROFESSIONI)
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o azien- dale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
I) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
l bis) ricevere la notizia della elezione della rappresentanza lavoratori sicurezza all’atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;
m bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità inte- grativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimiz- zazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, de- cideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per i settori di cui al- l’art. 1.
r) promuovere attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali la tutela e la sicurezza nei luoghi di
lavoro con il tramite degli Organismi Paritetici Provinciali e la costituzione degli Rist. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell’adozione della convenzione nazionale tra l’INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBIAGE, dello Statuto, del Regolamento e del bi- lancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità.
In considerazione di quanto sopra affermato circa l’importanza che gli Enti Bilaterali rive- stono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la na- tura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattual- mente prevista sia escluso dall’incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.
Art. 7 b
ANALISI DI PROBLEMI SETTORIALI DA PARTE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
L’Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ri- cognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrat- tuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L’istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bi- laterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l’inseri- mento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l’esame di contributi presentati a livello territoriale in merito all’individuazione di nuove figure professionali di Il livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 7 c OSSERVATORIO NAZIONALE
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento dell’Ente Bilaterale Nazionale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
1. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei singoli settori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche co- ordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri Istituzionali;
2. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in re- lazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
3. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento, di apprendi- stato nonché dei contratti a termine;
4. riceve dalle Organizzazioni gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curan- done l’analisi e la registrazione;
5. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore uti- lizzo dei contratti d’inserimento;
6. svolge le funzioni previste dal CCNL su: contratti a tempo determinato; contratti d’in- serimento; apprendistato.
Art. 7 d
ENTI BILATERALI TERRITORIALE
1. L’Ente Bilaterale territoriale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le me- desime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio ido- nea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla
1) dell’art. 7 quater, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni im- prenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; re- stano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza tri- mestrale, all’Osservatorio Nazionale;
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con lo Statuto e il Regolamento dell’Ente Bilaterale.
2. L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento cul- turale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori profes- sionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto specifico.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre componenti rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipu- lanti il presente contratto, le funzioni informative previste dal CCNL su:
• contratti di apprendistato
• contratti a tempo determinato;
• tutela della salute e della dignità della persona);
• quant’altro concordato successivamente tra le parti
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione previste dal contratto.
Art. 7 e FINANZIAMENTO ENTI BILATERALI
AI fine di assicurare operatività all’Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore.
Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo con- trattuale si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.
Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultra mensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente bilaterale NAZIONALE La quota residua verrà ripartita - in ragione della prove- nienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
Sulle somme riscosse per il tramite della Convenzione in essere tra l’INPS e le Organizza- zioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., la quota di competenza dell’EBNT è ridotta al dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.
I contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali sono riscossi con le modalità da apposito regolamento in seno all’ente bilaterale.
I contributi riscossi dall’Ente bilaterale nazionale, dedotto quanto di competenza del- l’EBIAGE, saranno trasferiti agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal C.C.N.L.
Art. 7 f CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione, sulla base della legislazione vigente, può essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro com- petente per territorio.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione prov- vederà a redigere apposito verbale.
Art. 8
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 e nello spirito di quanto previsto dall’art. 1 della L. 53 8 marzo 2000, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente un componente desi- gnata da ognuna delle XX.XX. stipulanti del presente CCNL e da un pari numero di esperti
in rappresentanza dell’AGESPI.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà terri- toriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività.
Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla legge di riferi- mento.
TITOLO III DIRITTI SINDACALI
Art. 9 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle XX.XX. territoriali sti- pulanti del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l’espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Art. 10 ASSEMBLEE
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga rag- giunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell’ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno di- ritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle 00.XX. stipulanti il presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono parte- cipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, di- rigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Isti- tuzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Art. 11
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
L’azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz’ora per dipendente, direttamente alle XX.XX. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime ap- presso indicate:
a) 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi
non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all’anno.
Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tra- mite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
Art. 12 TRATTENUTE ASSOCIATIVE
L’Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nei confronti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, nella misura dell’1% dello stipendio base mensile e per 14 mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento alle quali l’Istitu- zione dovrà attenersi, avrà validità dal primo giorno del mese successivo a quello di rice- vimento da parte dell’Istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta, che dovrà essere comunicata congiuntamente con raccomandata ricevuta di ritorno, avrà valore nelle modalità previste nella lettera di delega sottoscritta.
L’istituzione rimetterà mensilmente a ciascuna Organizzazione Sindacale, il contributo per il tesseramento di propria competenza ed un prospetto recante il dettaglio dei lavoratori iscritti, le relative trattenute individuali effettuate e l’importo complessivo.
Ai fini degli obbligatori adempimenti dell’istituzione, non sono ritenute valide deleghe di lavoratori, per contributi associativi sindacali, di misura inferiore a quelli stabiliti dal comma 1 ovvero deleghe, recanti disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.
Art. 13
LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI SINDACALI
Il licenziamento e il trasferimento dall’unità produttiva all’altra delle lavoratrici e dei lavo- ratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di cui all’art. 9 sarà soggetto alle di- sposizioni di cui agli artt. 18 e 22 della L. 20.5.70 n. 300.
Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 14 AFFISSIONI SINDACALI
Le R.S.A./R.S.U. e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’Istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
In conformità con quanto previsto dall’Art. 27 della legge 300/1970, nelle Strutture con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è assegnato, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.
Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali azien- dali, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 ASSUNZIONE
L’assunzione del personale avviene nell’osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L’assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: iden- tità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di as- sunzione, periodo di prova, tipologia di contratto, qualifica, inquadramento, orario di lavoro settimanale, retribuzione, CCNL applicato.
Documenti di lavoro
1) Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
a) carta d’identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) autocerticazione di nascita, residenza e cittadinanza;
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa;
e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
f) certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto;
g) libretto sanitario, ove richiesto;
h) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti
- attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
i) eventuale libretto di pensione
2) E’ a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge e di comunicare la variazione dello stato civile, qualora questo impatti nelle detrazioni fiscali e negli assegni famigliari, e della residenza.
3) L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4) L’Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Ulteriori documenti previsti o prevedibili dall’osservanza delle leggi di impiego privati.
La lavoratrice e il lavoratore, all’atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trat- tamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Igs 196/2003 successive modifiche e/o integrazioni.
In relazione alle caratteristiche dell’Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei la- voratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all’assistenza di base o altri- menti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fisiochinesi-terapista, fisioterapi- sta, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore.
I predetti profili professionali non costituiscono figure di natura tecnico esecutiva ai fini della L. 12/3/99 n. 68.
Art. 16 PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, l’assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e dell’indennità di fine rapporto matu- rati.
Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia la lavoratrice o il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso.
Art. 17
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di ga- rantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all’art. 1 del presente CCNL.
L’assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
1. Apposizione del termine e contingente
A – Ai sensi del comma 1, art. 21 D.Lgs 81/2015, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
E’ consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
1. Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.
Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell’Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell’ultimo quinquennio. (E nell’ultima mansione).
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo inde- terminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina ge- nerale di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
3. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemie, aumento temporaneo di persone non autosufficienti);
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni.
B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. E’ consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, nei limiti sopra indicati, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conserva- zione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto nel successivo articolo 21.5.
1. L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A e B, è priva di ef- fetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore assente.
2. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
2. Divieti
1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• presso gli Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
• presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell’appli- cazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Disciplina della proroga
1. La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinque volte per un periodo non
superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
2. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:
a) congedo parentale (astensione facoltativa);
b) riposi giornalieri per l’allattamento.
4. Scadenza del termine
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
5. Successione dei contratti
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs n. 81/2015, convengono quanto segue:
2. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.
3. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l’Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.
5. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L. 133/2008, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull’ultimo quinquennio.
6. Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
• i contratti di somministrazione;
• i contratti di apprendistato;
• le attività di stage e tirocinio.
7. Diritto di precedenza e informazione
1. Il dipendente che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso
datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
2. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest’ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione individuale.
3. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
4. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal
CCNL per il personale a tempo indeterminato.
5. Verrà favorito l’accesso a opportunità di formazione adeguata, anche per il tramite di accordi di secondo livello, per aumentare la qualificazione e promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale ai lavoratori assunti a contratto a tempo determinato.
Art. 18 TELELAVORO
1. Definizione
Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instau- razione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavo- rative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL.
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. stipulanti del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro con-
cordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telela- voro.
3. Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e se- guenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. la scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo azien- dale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4. Collegamenti telefonici
Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5. Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6. Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a di- screzione della lavoratrice/lavoratore nell’arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per co- municazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale ri- duzione, comunque non inferiore ad un’ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro
sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7. Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporte- ranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8. Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico-organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svol-
gimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli ef- fetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al comma 6.
9. Diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettro- nica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai di- battiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10. Controlli a distanza
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno pre- sentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze terri- toriali delle XX.XX. stipulanti del contratto per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito ver- ranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavo- ratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.
11. Sicurezza
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sot- toporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a per- sone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12. Riservatezza
A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta ri- servatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Art. 19
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi
punti e nelle seguenti fattispecie:
• per particolari punte di attività;
• per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
• per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di profes- sionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’Istituto.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche per il tramite dell’AGeSPI, è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali, stipulanti del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
• che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di per- sonale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
• nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto al- l’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
A) Finalità dell’Istituto
Art. 20 APPRENDISTATO
1. Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le parti nel ritenere che tale ti- pologia d’impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razio- nalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell’Unione Europea, da quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, e alla luce delle normative introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, ritengono che l’istituto dell’apprendi- stato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l’in- cremento dell’occupazione giovanile.
2. L’apprendistato è un istituto che ha come fine l’acquisizione delle competenze utili allo
svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione tra sistema scola- stico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi d’informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.
3. Le parti concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di con- sentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disci- plina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’atti- vazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità, conformi da parte degli apprendisti.
4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.Lgs n. 167/2011 e D.Lgs n. 81/2015 , le parti determinano, per ciascun profilo pro- fessionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
B) Ammissibilità
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di for- mazione
Il Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un per- corso di formazione professionale.
2. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni com- prese nelle categorie: 6, 5, 4, 4s, 3, 3s e 2 ovvero nelle posizioni economiche dal sesto al secondo della classificazione del personale, di cui all’art. 37 del CCNL. E’ invece escluso per le professioni sanitarie di cui al DM 29/03/01, gli educatori professionali di cui alla L. 205/17, i medici e gli psicologi.
3. Su richiesta di una delle parti stipulanti del CCNL, in presenza dell’opportunità di disci- plinare l’apprendistato per altre qualifiche o per specifici settori, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili pro- fessionali da allegare al presente articolo.
C) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età
1. Requisiti del contratto
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
2. Proporzione numerica
In virtù dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavora- tori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.lgs.
n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in pos- sesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Possono altresì essere assunti, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori beneficiari
di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dai li- miti di età.
D) Percentuale di conferma
1. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in ser- vizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano di- messi, quelli licenziati per giusta causa, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
2. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
E) Periodo di prova
Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d’inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
F) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma pro- fessionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla re- golamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
G) Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i per- messi occorrenti per l’acquisizione della formazione, finalizzata alla acquisizione di com- petenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
e) registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo.
2. Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
H) Doveri dell’apprendista
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli ven- gono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme con- tenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. l’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
I) Trattamento normativo
1. l’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G), sono comprese nell’orario di lavoro.
3. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
4. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D. Lgs 151/2001. In tale ipotesi il datore di lavoro co- municherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
5. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell’istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.
6. Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
L) Trattamento economico
1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto all’art. 42 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l’apprendistato.
I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per i la- voratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti:
- 80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Per contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1°·al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 13°al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire;
2. Alla fine dell’apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà quella cor- rispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
M) Malattia
1. Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso trattamento del dipendente qualifi- cato.
2. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.
3. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.
N) Durata del rapporto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire se- condo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:
2. La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettiva- mente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (4s) viene ridotta a 18 mesi, con la se- guente progressione retributiva:
- dal 1° al 9° mese: 85%
- dal 10° al 18° mese: 90%
O) Estinzione del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue:
- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva previ- sta;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- per avvenuto conseguimento della qualifica.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
P) Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
AI sensi dell’art.44 del D. Lsg n. 81/2015, comma 2, la durata della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell’arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
1. Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da rea- lizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Q) La “formazione interna”
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs. n. 167/2011 e D. Lsg n. 81/2015, comma 2, le parti definiscono la no- zione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le mo- dalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di
registrazione nel libretto formativo.
2. Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e spe- cialistiche così come specificato all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili profes- sionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
R) Tutor aziendale
1. All’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna all’azienda e l’apprendi- mento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.
Nel caso in cui l’Istituto intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una strut- tura di formazione esterna messa a disposizione dall’Associazione datoriale, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate com- petenze.
4. AI termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di ri- soluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ot- tenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del pro- gramma formativo.
S) Durata della formazione
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professiona- lizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, secondo quanto de- finito all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il con- tratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà de- finito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
4. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
5. L’eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire parti- colari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell’apprendista e formalizzabili nel libretto dell’apprendista.
T) Formazione: contenuti e modalità di erogazione
1. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a ca- rattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scien- tifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contri- buto delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi ar- ticolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.
3. I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, fi- nalizzati all’acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specia- listiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
4. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l’obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all’allegato.
5. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.
U) Commissione apprendistato
AI fine di ultimare la definizione dei profili formativi e di monitorare l’andamento dell’uti- lizzo dell’istituto dell’apprendistato, le parti convengono di insediare presso l’Ente Bilate- rale una apposita commissione paritetica composta da 12 componenti, 6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale equamente ripartita tra le 00.XX. stipulanti il presente CCNL.
V) Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istru- zione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 21
Percentuali complessive di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL, l’utilizzo di per- sonale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 17, ad ecce- zione del punto (c) di detto articolo, con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 20, ed infine con contratto di apprendistato di cui al precedente art. 21 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio al 01/01 con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato. All’interno di detta percentuale, l’utilizzo del lavoro somministrato di cui all’art. 20 non potrà superare l’8% del personale in servizio con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 22
LAVORO A TEMPO PARZIALE
A - Norme di carattere generale
1. Ai sensi del D.Lgs n. 61/2000 e del D.Lgs n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
4. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. L’orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.
La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. Eventuali richieste di trasformazione dell’orario da part-time a full time hanno priorità di trasformazione, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
B - Lavoro supplementare
1. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore.
2. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie mag- giorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto.
3. Le ore supplementari e/o straordinarie di cui al presente articolo, su richiesta del dipen- dente, confluiranno nella “Banca - Ore” prevista all’art. 66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.
4. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.
5. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta scritta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
C - Clausole elastiche
Le clausole elastiche possono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e Istitu- zione. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20%, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
2. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora
affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 27 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
D - Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncolo- giche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A ri- chiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E - Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con to- tale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi del- l’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici
anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria ri- spetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la tra- sformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i li- miti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.
5. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occu- pato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunica- zione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipen- denti a tempo pieno.
Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l’Istituzione, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part-time, cercherà di favorire le richieste di trasformazione, avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
1. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
3. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni;
4. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
L’Istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell’orario di lavoro così come stabilito in sede di concessione del part-time.
TITOLO V
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Art. 23
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata riconosciuta dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico, grave debilitazione psicofisica e ludopatia e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.
162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non ma- turerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti pre- visti dal presente contratto. Altresì si conviene che si possa attivare la loro sostituzione in base a quanto previsto dall’Art. 17.
Art. 24
Tutela popolazione lavorativa anziana e prevenzione
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa anche per effetto dell’attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del perso- nale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei lavoratori e le conseguenti ricadute sull’organizzazione dei servizi.
In questo ambito si possono considerare le diverse cause che concorrono all’insorgenza delle problematiche fisiche a carico dei lavoratori, oltre al fenomeno dell’invecchiamento:
a) su richiesta del lavoratore, valutare momentanee esclusioni dal lavoro notturno, in accordo con l’interessato;
b) ampliare le causali di ricorso al part-time, nella contrattazione di secondo livello.
Art. 25
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di han- dicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla Legge 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della Legge 53/2000.
La fruizione dei permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della predetta legge n. 104 non comporterà riduzione degli istituti contrattuali.
Art. 26
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
I progetti finalizzati all’attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o istituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Art. 27
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti nei settori di cui all’Art. 1, le parti rinviano allo specifico accordo, l’applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche , integrazioni e circolari integrative.
Art. 28
DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal per- sonale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
Al lavoratore per i tempi di vestizione, vengono concessi 14 minuti giornalieri retribuiti. Si demanda alla contrattazione aziendale le modalità di attuazione.
Art. 29
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell’espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell’art. 17 della stessa, compa- tibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede decentrata, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Art. 30
DONAZIONI DI SANGUE E/O DI MIDOLLO
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.
Art. 31 ASSISTENZA LEGALE
Alle lavoratrici ed ai lavoratori è riconosciuta l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Nel caso che detti procedimenti accertino l’esistenza di colpa grave o dolo le spese legali resteranno a carico della lavoratrice/tore. Parimenti avverrà nel caso di provvedimenti di- sciplinari definitivi.
Art. 32
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI CON L’UTENZA
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza e verso terzi di cui alla legge dell’ 8 marzo 2017, n. 24, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile, la cui stipulazione non comporterà alcun onere a carico delle/dei dipendenti.
Art. 33
RITIRO DELLA PATENTE
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio sia tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licen- ziamento in tronco sia stata ritirata la patente necessaria per l’esercizio della propria atti- vità, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
Durante questo periodo, previo accordo tra le parti in sede di Istituto e qualora ve ne sia la possibilità, la lavoratrice o il lavoratore potranno essere assegnati ad altri lavori; in questo
caso competerà la retribuzione del livello corrispondente ai lavori assegnati.
Art. 34
UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO
L’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio sarà effettuato in situazioni contingenti che si determinassero in relazione a bisogni dell’utenza. Negli altri casi, sarà soggetto al principio della consensualità.
Per i relativi compensi, si darà applicazione alle tabelle chilometriche ACI. La copertura dei rischi derivanti da tale utilizzo sarà oggetto di confronto a livello regionale.
Art. 35 DIRITTO ALLO STUDIO
Per l’esercizio del diritto allo studio si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 20 mag- gio 1970 n. 300.
Inoltre, per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universi- tario o di laurea, titoli legalmente riconosciuti, verranno concessi permessi retribuiti in mi- sura di 30 ore annue pro - capite. La concessione del monte ore di cui al presente articolo è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità di cui al successivo articolo 36.
Dei permessi di cui al presente articolo, potranno altresì usufruire i lavoratori migranti per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, e/o perfezionamento della lingua Ita- liana, anche dal punto di vista tecnico - operativo, organizzati da istituti riconosciuti.
Art. 36
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggior- namento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’organizzazione del servizio.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 15% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti indivi- duali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.
Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 15% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contempo- raneamente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta
all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza.
Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione.
Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il cre- dito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse ver- ranno recuperate o trattenute.
Le parti stipulanti si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
Formazione ECM
Per l’Educazione Continua in Medicina l’AGeSPI verificherà le condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi per l’acquisizione dei crediti formativi.
Nel caso di partecipazione a corsi E.C. M. (Educazione Continua in Medicina) le parti con- vengono che il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi dell’anno sarà a carico delle Istituzioni.
La concessione del monte ore di cui al comma precedente è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità del presente articolo.
INQUADRAMENTO
Art. 37 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all’art. 1 del presente CCNL sono classificati come segue:
Quadri (Declaratoria)
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n, 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella con- duzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare com- plessità operativa;
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata profes- sionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante impor- tanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispon- dendo dei risultati.
Livello 1°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Direttore di unità operativa;
• Capo area.
• Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità
Livello 2°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento di diversi profili professionali, nonché specifiche pro- fessionalità tecniche e/o amministrative anche con l’impiego di attrezzature delicate e
complesse nell’esercizio dell’attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Segretario con funzioni direttive;
• Capo settore;
• Xxxxx direttore;
• Psicopedagogista;
• Psicologo;
• Pedagogista;
• Medico specialista fino a 24 mesi di anzianità;
• Altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3° super
A questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Terapista della riabilitazione, fisioterapista;
• Fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva;
• Assistente sociale;
• Infermiere professionale;
• Xxxxxxxxxxx d’infanzia, infermiere pediatrico;
• Educatore professionale;
• Terapista occupazionale;
• Animatore professionale;
• Altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio.
Livello 3°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalen- temente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche ed adeguata esperienza; non- ché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorica e pratica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Impiegato di concetto;
• Segretario e/o economo di settore;
• Educatore con 24 mesi di anzianità nella struttura;
• Capocuoco;
• Maestro del Lavoro o altrimenti definito nelle attività di laboratorio;
• Infermiere generico.
Livello 4° super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Operatore Socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
• Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali;
• Operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti;
• Coordinatore dei servizi ausiliari;
• Puericultrice;
• Educatore fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione.
Livello 4°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono particolari capacità tecnico specialistiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Operatore socio sanitario a soggetti autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative nazionali;
• Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti autosufficienti con titolo rico- nosciuto da normative regionali;
• Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti;
• Impiegato amministrativo;
• Operaio specializzato;
• Cuoco.
• Operatore generico di assistenza formato con 24 mesi di anzianità nella struttura.
Livello 5°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socio-assi- stenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Operatore di assistenza generica formato;
• Animatore -accompagnatore;
• Operaio qualificato;
• Centralinista;
• Impiegato d’ordine;
• Capo guardarobiere;
• Bagnino;
• Autista;
• Aiuto Cuoco;
• Addetto ai servizi operativi d’ingresso.
Livello 6°
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Operaio generico;
• Portiere;
• Custode;
• Bidello;
• Telefonista;
• Fattorino;
• Operai addetti: lavanderia; stireria; guardaroba; cucina; magazzino;
• Personale addetto alla vigilanza;
• Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala.
Livello 7°
A questo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-ese- cutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere ripetitivo e semiripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l’utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Personale di fatica e/o pulizia.
Art. 38
MANSIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
La prestatrice o il prestatore di lavoro deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a cui sia stata/o assegnata/o, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effet- tivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la prestatrice o il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta e l’assegnazione stessa di- viene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratrice o lavo- ratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo superiore a tre mesi.
Art. 39 MANSIONI PROMISCUE
In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all’attività prevalente.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, alla lavoratrice ed al lavoratore competerà l’inquadramento al livello superiore.
Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Art. 40 PASSAGGIO DI LIVELLO
La lavoratrice ed il lavoratore promossi al livello superiore hanno diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello.
Qualora la lavoratrice o il lavoratore percepiscano, all’atto della promozione, una retribu- zione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterranno la relativa eccedenza come assegno “ad personam” non assorbibile.
Art. 41
PASSAGGIO AD ALTRA MANSIONE PER INIDONEITÀ FISICA.
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l’inidoneità fisica in via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno ai fini del mantenimento del posto di lavoro e nell’ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 42
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
a) salario minimo conglobato del livello di inquadramento;
b) eventuale salario di anzianità;
c) eventuali superminimi e/o assegni “ad personam”;
d) indennità di funzione;
e) altre indennità previste dal presente CCNL.
L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile. L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per 164.
Art. 43
RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE CONGLOBATA
Le parti concordano il riconoscimento dell’importo come da tabella allegata, per il perso- nale in forza alla data del 01 gennaio 2018.
Una Tantum
A copertura del periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, verrà corrisposta al personale in forza alla data del 15.04.2018, una somma a titolo di “una tantum” secondo gli importi con- tenuti nella seguente tabella, da corrispondersi con le competenze del mese di aprile 2018.
Indennità di funzione
Alla categoria Quadri verrà corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari a Euro 100,00 mensili lordi, valida ad ogni effetto di legge e di contratto. Salario accessorio per funzioni di coordinamento
Alle dipendenti ed ai dipendenti che assumano anche pro - tempore la funzione di coor- dinamento di figure professionali di pari livello, anche per effetto di norme legislative o regolamentari regionali o nazionali, verrà riconosciuto un salario accessorio di Euro 41,32 mensili lordi per 14 mensilità, valido ad ogni effetto di legge e di contratto, per tutta la
durata dell’incarico. Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a con- correnza, il salario accessorio di cui sopra:
Premio di frequenza
Gli educatori che, ai sensi della L 205/2017 frequentano corsi di riqualificazione per il con- seguimento del titolo di Educatore Professionale socio pedagogico e/o socio sanitario , avranno diritto per tutta la durata del corso ad un premio frequenza mensile di importo pari alla differenza esistente tra i livelli terzo e terzo super.
Art. 44 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da apposito pro- spetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordi- nario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Xxxxx restando le condizioni di miglior favore in uso, la retribuzione verrà corrisposta entro e non oltre il 15 del mese successivo alla maturazione.
Art. 45 TREDICESIMA MENSILITÀ
Entro il 20 dicembre di ciascun anno l’Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art. 42.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno la lavo- ratrice ed il lavoratore avranno diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13° mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Per quanto riguarda la 13° mensilità spettante per i periodi di assenza per malattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi articoli del presente con- tratto.
Art. 46 QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
AI personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° men- silità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato.
Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbi bili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento
alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gra- vidanza o puerperio.
Art. 47 SCATTI DI ANZIANITÀ
Alle lavoratrici ed ai lavoratori, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l’attività svolta presso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli importi mensili degli scatti sono i seguenti:
L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene cor- risposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati as- sunti dall’Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate.
Art. 48
USO DELLA MENSA E DELL’ALLOGGIO
Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell’allog- gio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi.
In ogni caso l’importo non può essere inferiore alle Euro 1,03 per ciascun pasto, ed a Euro 21,90 mensili per l’alloggio.
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno. Il vitto e l’alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.
Art. 49 ORARIO DI LAVORO
L’orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
All’atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l’articolazione degli stessi sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresen- tanze sindacali e/o le XX.XX. di cui all’art. 9 del presente C.C.N.L. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di ga- rantire l’effettivo godimento del riposo settimanale.
L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate.
All’interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’orga- nizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate al livello di Istituzione durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale rea- lizzare l’orario normale di lavoro medio è di dodici mesi.
Allo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato che qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo.
Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.
Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5/3/1977 n. 54 ed al D.P.R. 28/1/1985 n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al presente articolo.
Riposo giornaliero
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di undici ore ogni ven- tiquattro ore.
Riduzione di orario
Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a nove giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore, com- prensive della festività del 4 novembre.
Le predette giornate e quelle di cui all’art. 53 verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.
Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella “Banca-Ore” di cui all’Art. 66 del presente CCNL.
Art. 50 RIPOSO SETTIMANALE
Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della setti- mana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 52.
Art. 51
LAVORO STRAORDINARIO
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventiva mente autorizzate dall’Amministra- zione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all’anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
E’ considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sem- pre che non tratta si di regolare turno di servizio.
Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.
Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro straordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all’art. 42 viene divisa per 164.
Il lavoro straordinario sarà retribuito secondo quanto indicato dal presente articolo.
Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo so- stitutivo da accantonare nella “Banca-ore” di cui all’Art. 66, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all’articolo seguente.
Art. 52
LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO
In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipendente, com- petono le seguenti maggiorazioni:
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. E’ considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6; esso non potrà superare le otto ore in media in un periodo di riferimento di due settimane.
Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro ordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all’art. 42 viene divisa per 164.
Art. 53
FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lu- nedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione giornaliera di cui all’art. 42.
I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette gior- nate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire com- patibilmente con le esigenze di servizio o all’accantonamento delle ore che potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella “Banca - Ore” di cui all’art. 66 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 51 lettera c).
In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ul- teriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’art. 42.
In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’Accantonamento in “Banca Ore” di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva.
Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate arti- colazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 ottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 52 lett. c).
Art. 54 FERIE
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione del- l’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasetti- manali in esso comprese.
l’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbli- che competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art. 42.
Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rota- zione annuale tra i diversi periodi. le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal la- voratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno. le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.
In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo ser- vizio prestato per l’anno di competenza.
A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenzia- mento.
Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavo- ratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati.
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si pre- sentino in servizio durante il periodo di ferie.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un pe- riodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 55 REPERIBILITÀ
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.
• Reperibilità esterna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
2. darà diritto ad un compenso orario non inferiore a Euro 1,00 e non superiore a Euro 2,00 da definire nella contrattazione regionale;
E’ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-orga- nizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.
• Reperibilità interna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
2. detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi parti- colari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità al- loggio, gruppi-famiglia, ecc.).
4. E’ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-or- ganizzative delle strutture, la individuazione dei servizi ed i periodi di reperibilità interna. Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell’art. 51.
Art. 56 RICHIAMO IN SERVIZIO
Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effet- tuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.
Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfeta- riamente con Euro 6,00.
La prestazione darà luogo a quanto previsto dall’art. 51.
Art. 57 TRATTAMENTO DI MISSIONE
L’Istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro.
In tal caso al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telefoniche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’Istituzione;
d) una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di cui all’art. 42; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiori al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abi- tuali.
In luogo delle diarie di cui alla lettera d) del 2·comma, nonché della diaria di cui al 3·e 4 comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Nel caso di servizi in sede diversa da quella abi- tuale, l’Istituzione ha facoltà di corrispondere il vitto e l’alloggio in natura, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Art. 58 TRASFERIMENTI DI RESIDENZA
I trasferimenti di sede di lavoro che comportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea dall’art. 57, ov- vero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
5. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
6. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
7. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la lo- cazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
8. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea dall’art. 57, per sé e per ciascun convivente a carico;
9. la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico.
In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo stretta- mente necessario al trasloco.
Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, la lavoratrice ed il lavo- ratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
Art. 59 CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ
A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non possono essere trasferiti da una Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecni- che, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO VI
PERMESSI ASPETTATIVE CONGEDI
Art. 60
ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI, ASPETTATIVA PER SERVIZIO CIVILE
Aspettativa volontaria per servizio civile è regolamentata secondo le norme legislative vi- genti e quanto concordato all’Art. 64 bis: Volontariato e servizio civile.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10 giugno 1940, n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:
a) per il primo mese, all’intera retribuzione;
b) per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione.
Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività.
Alla fine del richiamo sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illi- mitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Nel caso che senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del con- tratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’an- zianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.
Art. 61
TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ A – NORME DI CARATTERE GENERALE
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.Lgs n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto dal presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavora- trici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento. Le stesse devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità
sostitutiva del preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente fino al terzo anno di vita del bambino.
5. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
6. Il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell’orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
7. Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
8. Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
9. Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavo- ratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione.
10. Il beneficio spetta:
- fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;
- fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trat- tamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria;
- da 8 anni e un giorno fino a la compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.
11. La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D. Lgs. 80/2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.
Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità è dovuta, con le stesse modalità dei ge- nitori naturali, entro gli 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
B – CONGEDO OBBLOGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITA’
1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
a) per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del fi- glio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.
b) per l’anno 2019 il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del fi- glio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per i quattro giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il
congedo di un giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre, è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’ INPS pari al 100% della retribuzione.
I congedi di cui alle lettere precedenti a) e b) si applicano anche al padre adottivo o affi- datario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione in- ternazionale. Il padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al da- tore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. Il datore di lavoro dovrà, a sua volta, comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite. Solo in caso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo ob- bligatorio di maternità per un numero di giornate pari a quelle richieste dal padre. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi di cui alle lettere a) e b) non possono essere frazionati ad ore.
Le disposizioni previste al punto B per gli anni successivi, seguiranno quanto previsto dalla normativa.
C – RIPOSI GIORNALIERI
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 Legge n.1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
D – MALATTIA DEL FIGLIO
1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenza dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, su certificazione del me- dico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo com- putato nell’anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nel- l’anzianità di servizio.
3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto D, si applicano anche nei con- fronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/2000.
E – PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
1. Ai sensi del D. Lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giu- stificativa.
Art. 62
CONGEDO MATRIMONIALE/UNIONI CIVILI
Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 (quindici) giorni di ca- lendario per contrarre matrimonio o per contrarre unione civile. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 15 (quindici) giorni di ca- lendario di anticipo.
Il personale ha l’obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone anche dello stesso sesso, di cui alla L. 71/16, le di- sposizioni di cui al presente CCNL contenenti le parole “coniuge/coniugi” o termini equi- valenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Art. 63
PERMESSI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
1. In applicazione dell’art. 1 D.M. 21 luglio 2000 n. 278, recante il regolamento di attua- zione dell’art. 4 L. 8.3.2000 n. 53 il lavoratore ha diritto a 3 giorni annui di permessi re- tribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2’ grado anche non convivente o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica. In al- ternativa possono essere concordate modalità diverse di utilizzo dei permessi.
La fruizione del permesso è così dettagliata:
• nei 3 giorni non sono considerati i festivi e i giorni non lavorativi;
• i permessi sono cumulabili con quelli spettanti per assistere persone handicappate;
• la diversa modalità di utilizzo deve essere concordata mediante una riduzione di orario di lavoro distribuito su un arco maggiore di 3 giorni;
• l’utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al datore di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall’evento.
La documentazione da presentare per usufruire dei permessi consiste nella certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del me- dico di medicina generale o pediatra di libera scelta e, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, della relativa struttura sanitaria.
2. Per gravi e documentate ragioni familiari il lavoratore ha diritto ad un congedo non re- tribuito pari ad un massimo di 2 anni (con diritto alla conservazione del posto). Il congedo non si computa nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali in quanto i relativi periodi possono essere riscattati dal lavoratore.
Il regolamento attuativo individua i gravi motivi nei seguenti:
1) necessità che derivano dal decesso dei familiari;
2) bisogno di cura e assistenza ai familiari;
3) situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di malattia;
4) situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico dei familiari (per- dita autonomia personale; malattie che richiedono continui monitoraggi ed esami; ma- lattie che richiedono la partecipazione attiva nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia evolutiva con necessità di programmi terapeutici)
Familiari aventi diritto all’assistenza:
• membri famiglia anagrafica;
• portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi;
• coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche se non conviventi. L’Ente il datore di lavoro deve, entro 10 giorni dalla richiesta, concedere o meno il con- gedo, anche frazionato, dovendo in caso di rifiuto dare le motivazioni di ordine produttivo o organizzativo e definire il tempo di concessione. Il dipendente può chiedere il riesame della domanda nei successivi 20 giorni.
3. Permessi orari e giornalieri per assistere persone disabili (legge 104/92).
Sono previste agevolazioni per i lavoratori, anche a tempo determinato per portare assi- stenza a figli, parenti o affini entro il 3” grado, coniuge, sé stessi.
Requisito per poter usufruire del diritto è la certificazione di grave handicap, da parte del soggetto disabile, eseguita a norma dell’art. 4 della Legge 104/92.
Relativamente ai permessi per i figli si fa riferimento all’art. 62 in materia di maternità.
Il lavoratore affetto da grave disabilità o che assiste parente o affine entro il 3” grado di- sabile anche non convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario è pari o inferiore alle 6 ore).
Oltre ai predetti permessi, il genitore di un figlio gravemente disabile o il lavoratore disabile o chi assiste un familiare disabile ha diritto a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso, ed a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui presta assistenza.
Per tutto quello non contenuto nel presente articolato, si fa riferimento alla normativa vi- gente.
1. Volontariato e servizio civile
Art. 64 ULTERIORI PERMESSI
La società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al D.P.R. n. 194/2001. A tali lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, com- patibilmente con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dell’ora- rio di lavoro o delle turnazioni previste dal presente c.c.n.l.
La società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno. L’aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita dell’intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
2. Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche
Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 di- cembre 1975, n. 685, così come modificate dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
In attuazione dell’art. 29 della legge 26 giugno 1990, n. 162 e del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tos- sico-dipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o private, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad un periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e comunque non superiore a tre anni.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata di tre mesi, qualora il Servizio per le tossicodipen- denze ne attesti la necessità, al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodi- pendente.
L’aspettativa di cui ai commi Il e III che precedono comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi. Ai fini previdenziali i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati se- condo i criteri della prosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. In alternativa all’aspettativa di cui sopra potranno essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l’applicazione del lavo- ratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra nonché alle attività più
adeguate alla condizione dello stesso.
Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione, alle medesime condizioni e con le modalità di cui ai punti che precedono, anche nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sia accertato lo stato di alcool-dipendenza e che accedano ai pro- grammi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle strutture terapeutico-riabili- tative e socio-assistenziali abilitate.
Art. 65
PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI, REFERENDUM
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie previsto dal presente CCNL, alle lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R.,30 marzo 1957 n. 361 e dell’art. 1 della legge 30 aprile 1978
n. 178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.
Art. 66 BANCA ORE
Nella Banca Ore verrà accumulato l’accantonamento che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell’anno, maturano a vari titoli, per le quali verrà corrisposta nel mese di compe- tenza la maggiorazione laddove dovuta. A titolo esemplificativo e non esaustivo conflui- ranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall’art. 49, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all’art. 51, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all’art. 53 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compa- tibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla Banca-Ore.
Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito re- lativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti.
Art. 67 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi e comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale.
Art. 68 MALATTIA ED INFORTUNIO
Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assisten- ziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.
Malattia
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituto secondo quanto indicato nell’art. 70.
Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all’Istituto stesso entro due giorni dal- l’inizio dell’assenza idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine.
L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di an- zianità e di preavviso.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipen- dente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di ca- lendario, alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
b) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento.
Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:
a) alle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale;
b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di ma- lattia dal 4° al 20°, e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da cor- rispondersi dall’INPS;
c) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dall’Istituzione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) il 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°;
2) il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;
d) alle anticipazioni di cui alla legge 29/12/1980, n. 33.
Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qual- siasi motivo le indennità di cui alla lettera b);
Tubercolosi
Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Infortunio
Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico stabilito per la malattia fino al 180· giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell’infortunio medesimo regolarmente denunciato all’INAIL. le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribu- zione.
I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Istituzione l’avve- nuta liquidazione a pagamento da parte dell’INAIL delle indennità spettanti, onde per- mettere all’Amministrazione di contabilizzare l’evento.
Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso.
In riferimento alla normativa relativa alla malattia e all’infortunio con la dizione “anno so- lare” si intende il periodo dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
TITOLO VII
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 69
DOVERI DEL PERSONALE
Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz- zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da compor- tamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione).
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale re- golamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La prestatrice ed il prestatore d’opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestato re d’opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.
E’ vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intratte- nersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. E’ vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
Art. 70 RITARDI ED ASSENZE
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro.
I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore da- ranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 71.
Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente prima dell’inizio del servizio e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.
Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 71.
Art. 71 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Di- rezione, saranno i seguenti:
a) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
1. manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari;
2. assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
3. non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; ometta di preavvertire e/o giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 70;
4. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negli- genza;
5. fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
6. introduca e/o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli am- bienti di lavoro dell’Istituzione;
7. si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
8. partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa;
9. bestemmi nei luoghi di lavoro;
10. violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituzione;
11. ometta di comunicare le eventuali variazioni del domicilio o della residenza, nonché le variazioni dei dati personali forniti all’atto dell’assunzione, nei casi in cui vi sia tale ob- bligo;
12. in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali;
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’in- dennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
b) assenza in giustificata oltre il 40 giorno o per tre volte nell’anno solare nei giorni pre- cedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;
c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospen- sioni nel corso dell’anno;
d) furto;
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di ma- teriale della Istituzione;
f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Istituzione;
g) alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della Istituzione;
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
j) violazione delle norme in materia di armi;
k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli am- bienti;
I) inosservanza delle norme mediche per malattia;
m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
n) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente l’assunzione.
Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averli sentiti a loro difesa.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione delle giustificazioni.
L’importo delle multe, non costituente riconoscimento di danno, è devoluto all’INPS. Sospensione cautelare
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto im- mediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del prov- vedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
Nel caso in cui le giustificazioni siano anche parzialmente accolte, la dipendente o il di- pendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la retribu- zione per il periodo della sospensione cautelare.
TITOLO VIII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 72
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell’Ente quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera rac- comandata.
I termini di preavviso sono i seguenti:
Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati anche dal lavoratore/trice assunto a tempo determinato.
I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di li- cenziamento da parte dell’Ente, sono incrementati di 15 (quindici) giorni.
I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della re- tribuzione di cui all’art. 43 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente ar- ticolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Ove la dipendente od il dipendente, in caso di dimissioni non abbia dato il preavviso, l’Ente ha facoltà di ritenere una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Art. 73 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il licenziamento individuale è soggetto alle norme delle leggi 15 luglio 1966 n° 604, 20 maggio 1970 n. 300 e 11 maggio 1990 n° 108.
Art. 74
APPALTI - CAMBI DI GESTIONE
In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d’appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro ac- quisite, concordano quanto segue:
a) la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell’attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sin- dacali dell’Istituzione e alle XX.XX. territoriali;
b) la parte datoriale subentrante, anch’essa con la massima tempestività possibile e co- munque prima del verificarsi dell’evento darà a sua volta formale notizia alle XX.XX. ter- ritoriali circa l’inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche, normative, e professionali, già percepite da ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore derivanti dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi integrativi.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’Organizzazione del lavoro o nelle mo- dalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un con- fronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.
Art. 75 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Oltre al preavviso di cui all’art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al pe- nultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo in- determinato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il calcolo dell’indennità va effettuato per tutto il personale e per l’intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art. 42, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Ai sensi dell’art. 2121 del c.c. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità.
Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative.
Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.
A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la legge 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del servizio.
In caso di ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio.
In caso di decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella so- stitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del Codice Civile.
Ferma restando la normativa INPS in materia, per quanto riguarda le anticipazioni del
T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali:
ristrutturazione prima casa di abitazione;
• grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturale;
• spese pre-adottive in caso di adozione internazionale;
• necessità di affitto per donne in caso di violenza;
TITOLO IX
PROCEDURA PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 76
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O TERRITORIALE
E’ istituita in Roma presso la sede (AGESPI), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo racco- mandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le orga- nizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Entro sei mesi dalla firma del Contratto, le parti - su indicazione della Commissione pari- tetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed ar- bitrato.
In ogni territorio i corrispondenti livelli delle parti stipulanti il presente CCNL provvede- ranno alla costituzione di Commissioni paritetiche territoriali aventi il compito di:
a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi di secondo livello o di Istituzione;
b) definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all’art. 1 del presente CCNL;
c) con riferimento alla Legge 108/1990 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articoli contrattuali.
TITOLO X WELFARE CONTRATTUALE
Art. 77 DISCIPLINA QUADRI
1. Formazione e aggiornamento
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 2.
Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo profes- sionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l’eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
2. Assegnazione della qualifica
L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
3. Polizza assicurativa
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
4. Trasferimenti
Fermo restando quanto previsto dagli art. 60, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione previsto al successivo art. 5.
5. Collegio di conciliazione
E’ istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione im- prenditoriale AGESPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FP, CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e UILFPL, un terzo, con funzioni di Presidente, no- minato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale.
L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce man- dato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a. r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del tra- sferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112.
Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
6. Indennità di funzione
A partire dal 1° gennaio 2014 l’indennità di funzione dei quadri è pari euro 156 per 14 mensilità.
7. Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata:
A decorrere dal 1 gennaio 2014 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore ap- partenente alla categoria dei quadri.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promo- zione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:
- ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di im- porto pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retri- buzione di fatto, di cui all’art. 42.
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento con- cordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quie- scenza che intendano, a proprio carico, aderire. AI fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati re- lativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la defi- nizione di uno specifico accordo.
8. Investimenti formativi - QUADRIFOR
AI fine di valorizzare l’apporto dei quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull’opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche at- traverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.
A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del settore, l’Ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai quadri opportu-
nità di formazione nell’ambito delle finalità di cui al 1° comma.
Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR a decorrere dal 1 gennaio 2015 è pari a euro 75,00 (settantacinque/00D), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei qua- dri.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985. n. 190.
Art. 78 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Fondo di previdenza complementare FON.TE.
• In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici comple- mentari;
• preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare e degli ulteriori interventi legislativi sopravvenuti;
Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato il presente con- tratto, l’istituzione del fondo di previdenza complementare, con la possibilità di aderire ai fondi contrattuali di previdenza complementare, attraverso l’adesione al Fondo “Fon.Te.” già costituito.
La quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:
- dal 1 gennaio 2013 il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al fondo Fon. Te. sarà pari all’1,05% della contribuzione utile ai fini del TFR;
- dal 1 gennaio 2013 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;
La quota di iscrizione una tantum pari a 15,49 euro sarà così ripartita:
- 11,88 euro a carico del datore di lavoro
- 3,61 euro a carico del lavoratore
- La quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore.
Le parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Art. 79
FORMAZIONE CONTINUA (FONDO PROFESSIONI)
Le parti individuano in FONDO PROFESSIONI (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua) il Fondo cui le imprese possono fare riferimento per l’accesso age- volato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la forma- zione continua.
Art. 80
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti (visto il previgente art. 80 e la relativa nota a verbale) concordano di istituire, a decorrere dal 01.01.18 una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale in servizio, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto superiore a sei mesi.
A tal fine si impegnano, entro il 28.02.2018 a pervenire, tramite una commissione pari-
tetica, ad una intesa a livello nazionale con l’obiettivo di realizzare il regolamento di at- tuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare le modalità attuative.
Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in 110 euro anno, a decorrere dal 01.01.18
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione dell’assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Art.81
Trattamento economico progressivo
Le parti concordano di applicare a tutti gli assunti dopo la sottoscrizione del presente ac- cordo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, un Trattamento Economico Progressivo (TEP), caratterizzato dalla maturazione, nell’arco temporale massimo di 36 mesi, di alcuni istituti contrattuali, secondo una gradualità crescente progressiva. Tali istituti sono:
1) Rateo di quattordicesima
2) Riduzione oraria di lavoro (ROL)
Per quanto riguarda il punto 1) la gradualità è così definita:
- per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 35%;
- dal 13°mese al 24°mese la percentuale di maturazione è pari al 45%
- dal 25°mese al 36°mese la percentuale di maturazione è pari al 70%
- a far data dal 37°mese la percentuale di maturazione è pari al 100%
Per quanto riguarda il punto 2):
- per i primi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari al 30%
- per i successivi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari al 50%
- a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari al 100%
Condizioni di portabilità
Ai fini del computo dell’ “arco temporale massimo di 36 mesi” si sommeranno tutti i pe- riodi di effettivo servizio prestati, anche con contratto di apprendistato, o con contratto a termine presso la stessa azienda. In caso di subentro presso Enti dove la progressività del trattamento economico non era prevista, la stessa non sarà applicata al personale in forza alla data.
Nota a verbale. Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il set- tore, concordano di applicare in via sperimentale per questa vigenza contrattuale la ma- turazione progressiva dei ratei di 14a nelle modalità sopra individuate. Resta inteso che, fatta salva la scadenza delle situazioni in essere, al prossimo rinnovo contrattuale, le Parti si riservano di verificare le condizioni che hanno dato origine alla presente sperimenta- zione.
LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
AI SENSI DELL’ART. 21 APPRENDISTATO, CCNL “AGESPI”
Nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante del presente CCNL si propone di:
1) Identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in ap- prendistato dei profili previsti all’Ex art. 21.
In questa prima fase risultano definiti i seguenti percorsi formativi:
1. Assistente domiciliare e dei servizi tutelari Operatore/trice socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formato/a;
2. Assistente domiciliare e dei servizi tutelari Operatore/trice socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formato/a;
3. Animatrice/tore senza titolo;
4. Operatore Socio Sanitario;
5. Animatrice/tore con titolo;
6. Educatrice/tore senza titolo;
7. Operatrice/tore dell’inserimento lavorativo;
8. Impiegata/o di concetto;
9. Coordinatrice/tore di Unità Operativa e/o Servizi Semplici;
2) Prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. Articolo 4, comma 3 del D.lgs 167/2011) e con l’affiancamento di un tutore aziendale.
3) Prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di decli- narlo successivamente in un Piano Formativo Individualizzato adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali.
4) Riconoscere che i percorsi per “Apprendisti non in possesso di qualifica”, non saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto l’esame finale con commissione incaricata a livello regionale.
5) Prevedere che il percorso formativo per l’apprendista potrà però generare crediti for- mativi che i soggetti potranno esibire in fase di ingresso ai percorsi per l’acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da enti di formazione certificati, così come pre- visto da Delibere Regionali.
Inoltre:
6) La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dall’offerta pubblica interna o esterna all’azienda (cfr. art. 4 D. Lgs 167/2011, comma 3).
7) percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie di- dattiche che prevedono l’alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielabo- razione del processo di apprendimento.
8) I percorsi formativi allegati, all’interno del Piano Formativo Individualizzato, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previ- ste.
A titolo di esempio si citano le seguenti:
• lezione frontale;
• esercitazioni;
• training on the job;
• cooperative learning;
• etc...
9) La formazione effettuata dall’apprendista dovrà essere registrata da parte del datore del lavoro sul libretto formativo del cittadino. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6 D.Lgs. 167/2011, comma 4).
PERCORSO FORMATlVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, Operatrice/ore Socio - As- sistenziale, Addetto all’assistenza di base o altrimenti definita formato/a
Posizione economica - Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
E’ un operatore in grado di prestare assistenza di base alle persone in condizione di disagio e/o di non autosufficienza, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.
Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni di assistenza diretta alla persona: di igiene e assistenza personale, di mobilizzazione, di somministrazione dei pasti e di pro- mozione sociale.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Educatrice/tore senza titolo
Posizione economica - Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale affiancando altre fi- gure di operatori, quali l’assistente sociale, l’insegnante ed i tecnici della riabilitazione. Collabora e supporta nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestisce le attività a diretto contatto con bambini, adolescenti, soggetti in condizione di svantaggio.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici
Posizione economica - Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
E’ una figura con compiti gestionali e organizzativi individuata per presidiare l’area socio- assistenziale e sociale a rilievo sanitario. Agisce pertanto nell’ambito di servizi residenziali, semi residenziali e nell’assistenza domiciliare rivolta a persone autosufficienti e non auto- sufficienti, utenti in condizione di sofferenza fisica, psichica e/o residenziale o in situazione di emarginazione. Risponde del risultato complessivo del servizio all’utenza, configuran- dosi come posizione di indirizzo e di raccordo tra ente committente, ente gestore e fruitore diretto del servizio.
E’ punto di riferimento organizzativo e qualitativo per il personale adibito al servizio. Ha competenze socio-manageriali.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Animatrice/ore senza titolo
Posizione economica - Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’operatore con funzioni di animatore è in grado di coadiuvare la realizzazione di interventi di animazione socio culturale ed educativa attraverso la conduzione di laboratori di attività manuali per il mantenimento e potenziamento delle attività residue. Collabora con l’equipe per la realizzazione di animazioni socio - ricreative.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Impiegata/o di concetto
Posizione economica - Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’impiegato di concetto svolge le proprie funzioni all’interno del processo amministrativo/contabile dell’azienda. Nello specifico si occupa del trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che interessano l’azienda nel ri- spetto della normativa vigente e del sistema di contabilità generale adottato; collabora alla redazione del bilancio aziendale; conosce e applica la normativa fiscale.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strut- ture socio sanitarie
Posizione economica - Durata Apprendistato 18 mesi
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’Operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle per- sone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, in servizi di tipo socio-assistenziale, educativo e socio-sanitario, residenziale, semiresidenziale e domiciliare, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. (rif. profilo siglato nell’Accordo Stato - Regioni - Rep. Atti n. 1161 del 2001).
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 150 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Operatore dell’inserimento lavorativo
Posizione economica - Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’Operatore dell’inserimento lavorativo è in grado di gestire e verificare interventi educativi di tutoraggio e di ri-inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, con la fi- nalità del recupero e dello sviluppo delle loro potenzialità per una reale e attiva parteci- pazione alla società nei percorsi di vita.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA : Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, Operatrice/ore Socio - Assistenziale, Addetto all’assistenza di base o altrimenti definita non formato/a Posizione economica - Xxxxxx apprendistato biennale (24 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
E’ un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.
Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate di aiuto dome- stico, di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione, qualora esse siano com- plementari alle attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati e/o che coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA
AREA/CATEGORIA: Animatore con titolo
Posizione economica - Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
L’animatore è in grado di realizzare interventi di animazione socio culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico -fisico e relazionale di persone e gruppi di utenza stimolandone le potenzialità ludico-culturali e espressive-manuali.
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
ALLEGATI
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE CCNL NELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO VIGENTI ALTRI CCNL
Con riferimento all’art. 1 del presente CCNL commi terzo, quarto e quinto, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all’AGeSPI, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nei settori di competenza, le parti convengono che, nel caso di prima introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione verranno realizzati appositi protocolli
L’applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni avverrà attraverso accordi attuativi con le XX.XX. stipulanti il presente contratto e le rappresentanze aziendali aventi l’obiet- tivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore.
In carenza di protocollo di 2· livello che definisca le modalità ed i criteri per la trasforma- zione contrattuale, l’accordo applicativo aziendale si ispirerà ai seguenti criteri.
Inquadramento
La trasformazione dell’inquadramento del personale in servizio nel sistema di classifica- zione di cui all’art. 37 del presente CCNL avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli professionali specificamente previsti da leggi nazionali e/o regionali vigenti. L’accordo aziendale conterrà la conversione dell’inquadra- mento dei profili esistenti nei nuovi livelli. Eventuali inquadramenti in atto a livelli superiori verranno mantenuti ad personam ad esaurimento.
Trattamento economico
Sulla base dell’inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà ef- fettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto.
Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all’anzianità di servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto “Scatti di anzianità”, nonché i supermi- nimi o assegni “ad personam” qualora esistenti.
Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale/territoriale ai sensi dell’art. 5 del CCNL AGeSPI, né qualsiasi altra eroga- zione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, che andranno pertanto attribuite successivamente alla riconversione contrattuale.
I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell’ac- cordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale.
Tuttavia, allo scopo di tener conto delle diverse durate contrattuali, ed al fine di garantire a ciascuna lavoratrice o lavoratore un trattamento economico complessivamente non in- feriore a quello che essi avrebbero percepito sotto il precedente regime contrattuale, il raffronto di cui al primo comma verrà effettuato con riferimento ai periodi in cui sono scaglionati eventuali aumenti ancora da maturare.
Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) Il trattamento complessivo annuo AGeSPI è superiore a quello in atto.
n questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive AGeSPI in vigore al momento dell’accordo.
b) Il trattamento complessivo annuo AGeSPI è inferiore a quello in atto.
In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive AGeSPI in vigore al momento dell’ac-
xxxxx, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di supermi- nimo “ad personam non assorbibile”.
Scatti di anzianità
I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL AGeSPI.
Il lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale AGeSPI manterrà l’importo in cifra degli aumenti maturati nel regime contrattuale di provenienza. Detto importo verrà tradotto in numero di aumenti d’anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l’importo stesso per la misura dello scatto di anzianità AGeSPI corrispondente al livello d’inquadra- mento. Le eventuali frazioni di scatto verranno corrisposte con l’ultimo scatto.
Orario di lavoro
Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore settimanali, il personale in forza alla data dell’accordo manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.
Nella comparazione dell’orario di lavoro deve tenersi conto anche delle riduzioni di orario previste dall’art. 49 del CCNL AGeSPI.
Sulla base di intese al livello aziendale, in relazione alle peculiari specificità del servizio, potrà essere concordato per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ov- vero accantonata nella “Banca Ore” di cui al CCNL AGeSPI.
Ferie
Qualora il contratto in atto prevedesse un numero di giorni di ferie annuali superiore a 26, ai lavoratori in forza alla data della stipula dell’accordo di prima applicazione verranno mantenute “ad personam” le giornate di ferie in più.
Altri Istituti contrattuali
Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL AGeSPI, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti è condotta a livello com- plessivo.
ALLEGATO 2
ACCORDO PER L’ELEZIONE DELLE RSU NELLE REALTA’ DI CUI ALLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL AGeSPI
PRIMA PARTE
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziative per la costituzione
Nelle realtà nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, com- presi gli apprendisti, si potrà dar luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sulla base di liste presentate ad iniziativa unitaria delle organizzazioni sin- dacali firmatarie del Protocollo del 26 Novembre 2015, nonché del presente accordo e del presente CCNL.
Hanno altresì potere di iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizza- zioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
1. raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
2. accettino espressamente e formalmente con un atto scritto il contenuto del presente accordo.
2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scru- tinio segreto tra liste concorrenti.
Nella composizione delle liste si favorirà una adeguata rappresentanza delle diverse pro- fessioni nonché una adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente appli- cazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Designazione nelle liste
Non è ammessa la designazione nella lista di organizzazione di lavoratori aderenti ad altra organizzazione.
4. Numero del Componenti
Con riferimento a quanto previsto dal protocollo del 26 Novembre 2015, sotto il titolo “rappresentanze sindacali” il numero dei componenti delle RSU è così determinato:
N° 3 rappresentanti da 16 a 50 addetti
N° 6 rappresentanti da 51 a 150 addetti
N° 9 rappresentanti da 151 a 200 addetti
N° 12 rappresentanti da 201 a 300 addetti
N° 15 rappresentanti da 301 a 500 addetti N° 18 rappresentanti da 501 addetti in poi
Per il computo dei componenti le RSU si fa riferimento al numero totale degli addetti, come stabilito al punto 1 del presente accordo, delle diverse realtà facenti capo alla me- desima istituzione nell’ambito provinciale.
5. Compiti e funzioni
Le RSU elette e formalmente insediate, subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sin- dacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nel- l’esercizio delle funzioni a essi spettanti sia per effetto delle disposizioni della Legge 300/1970 che di altre leggi, sia per quelle disciplinate da CCNL o accordi collettivi secondo le modalità ed entro i limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal voto e in quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati di categoria e delle Confedera- zioni svolgono, unitamente alle Federazioni stipulanti il presente accordo e il CCNL AGe- SPI, le attività negoziali per le materie proprie del livello di istituzione, secondo le modalità definite dallo stesso CCNL nonché in attuazione delle politiche Confederali delle XX.XX. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari
livelli, l’attività sindacale affidata alla RSU presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni dell’organizzazione sindacale.
6. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e delle strutture sindacali esistenti comunque denominate nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da CCNL o da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti della RSA o di strutture analoghe comun-
que denominate, diritti, permessi e libertà sindacali nei confronti delle organizzazioni sin- dacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi di diverso livello.
Si procederà all’armonizzazione, nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota di libertà sindacali da trasferire ai componenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale a livello di azienda.
In favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e il presente accordo, sono fatti salvi i seguenti diritti:
1. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, nei limiti di un terzo delle ore disponibili per effetto di disposizioni con- trattuali, restando le rimanenti riservate alla iniziativa della RSU;
2. diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle organizzazioni come definita dal CCNL;
3. diritto alle aspettative sindacali secondo le disposizioni vigenti;
4. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’Art. 24 Legge n° 300/1970;
5. diritto di sede per lo svolgimento delle riunioni e di affissione secondo le disposizioni vigenti.
Le organizzazioni sindacali di categoria, aderenti al presente accordo restano titolari di altri diritti, libertà sindacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a quanto previsto nella Legge n° 300/1970, dalla contrattazione ai diversi livelli.
In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarà determinata la quota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutele da mantenere alla disponibilità delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota da riservare alle RSU per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse spettanti.
7. Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
I componenti le RSU restano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La RSU uscente, unitamente alle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del punto 1 del presente accordo, provvederà ad indire le elezioni mediante comunicazione ai lavo- ratori e alla direzione aziendale secondo le modalità stabilite dal presente accordo.
In caso di mancato rinnovo entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del man- dato, le XX.XX. territoriali indicheranno alla direzione dell’istituto o dell’ente, nel rispetto dello spirito del presente accordo, le proprie decisioni in merito.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
8. Revoca delle RSU
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle RSU.
La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove parte- cipino almeno i due terzi dei lavoratori aventi diritto al voto.
La convocazione dell’assemblea del collegio, nei limiti del monte ore contrattuale, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori del medesimo collegio.
9. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 Legge 300/1970, che siano firmatarie del presente regolamento nonché quelle che aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nella realtà interessata e al fine di evitare sovrapposizione di rappresentanza, rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
In assenza di RSU e fino alla loro elezione e formale insediamento, le RSA costituite ai sensi della legge 300/70 svolgeranno le funzioni ad esse demandate dalla stessa.
10. Decisioni
Le decisioni di competenza della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
11. Esecutivo
Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un organismo di co- ordinamento denominato Esecutivo.
Dell’Esecutivo devono far parte rappresentanti sia del settore che delle aree contrattuali in proporzione al numero degli eletti nella RSU.
L’Esecutivo coordina il lavoro della RSU e ne attua le decisioni.
Fatti salvi i poteri decisionali e di indirizzo delle RSU, nonché di composizione della dele- gazione negoziale, di norma quest’ultima è costituita dall’Esecutivo anche con eventuali integrazioni.
Di norma il numero dei componenti dell’Esecutivo non può superare il 20% del numero dei componenti la RSU.
12. Coordinatore
Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore organizzativo avente il compito di convocare la RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento della stessa.
In presenza dell’esecutivo, il coordinatore organizzativo viene individuato al suo interno e le sue attività vengono svolte di concerto e su mandato dell’esecutivo stesso.
Riunioni straordinarie della RSU possono essere richieste per iscritto da un terzo dei suoi componenti, in tal caso il coordinatore ha l’obbligo di convocare la RSU assicurando a tutti i componenti la possibilità di partecipare.
SECONDA PARTE
Disciplina della elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
L’attivazione delle procedure per indire le elezioni delle RSU compete, congiuntamente, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL AGeSPI.
Le elezioni saranno indette mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’istituzione o l’ente metterà a disposizione e da inviare alla Direzione Aziendale, la quale dovrà contenere anche i termini entro i quali dovranno pervenire eventuali designazioni nella commissione elettorale.
In caso di rinnovo della RSU, le medesime organizzazioni sindacali, unitamente alla RSU uscente, attiveranno le procedure previste dal presente accordo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU interessata.
2. Termine per la presentazione delle liste
Il termine per la presentazione delle liste è fissato in 15 giorni dalla data di attivazione
della procedura ovvero di pubblicazione all’albo della indizione delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali competenti.
3. Commissione elettorale
AI fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di lista potrà designare un lavoratore dipendente dell’istituzione o ente, non candidato.
La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che hanno attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organizzazioni aventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno alla stessa.
4. Compiti della commissione elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a. ricevere la presentazione delle liste e l’elenco degli aventi diritto al voto,
b. deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
c. verificare la valida presentazione delle liste;
d. portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli ap- positi spazi riservati all’attività sindacale almeno 8 giorni prima della data fissata delle ele- zioni;
e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività della realtà interessata;
f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
x. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
h. proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.
5. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi il diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le orga- nizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consul- tazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’azienda.
6. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e gli apprendisti e con contratto a tempo determinato con scadenza di al- meno 6 mesi successivi alla data delle elezioni.
7. Presentazione delle liste
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, dopo l’attivazione del percorso unitario da parte delle XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L. purché in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1 prima parte del presente accordo, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Le liste dei candidati devono essere controfirmate da un numero di presentatori almeno pari al 5% dei lavoratori dipendenti e tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presenta- zione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
8. Scrutatori
E’ in facoltà delle organizzazioni presentatrici di lista di designare uno scrutatore per cia- scun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
In assenza di designazione di scrutatori per tutte le liste concorrenti, il ruolo di scrutatori viene assunto dai componenti la Commissione Elettorale.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per in- terposta persona.
10. Xxxxxx elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio.
La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero esprimendo la preferenza negli appositi spazi sulla scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione della realtà interessata in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto. Qualora l’ubicazione delle strutture e il numero dei vo- tanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando
peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezioni riguardanti più strutture le votazioni avranno luogo, di norma, contestual- mente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le realtà interessate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, ido- nea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi il diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da al- meno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Certificazione della votazione
Nell’elenco di cui al precedente punto 14 a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi interessati.
AI termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, uni- tamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, prov- vederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione della realtà interessata in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio pro- porzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti da singoli candidati. In caso di parità di voti vale l’ordine di lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sotto- scritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione deve prov- vedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovranno essere notificati a ciascun rappre- sentante delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, e presieduto da Direttore della ITL da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una volta de- finiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione della realtà interessate a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione della realtà interessata
La Direzione della realtà interessate metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto è necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
ALLEGATO 3
ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/08
Tra le XX.XX. stipulanti e l’AGeSPI si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti ed in riferimento di quanto contenuto dal D. Lgs 9 aprile 2008, 81 e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Pro- vince autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Repertorio atti n. 221 del 21
dicembre 2015
1) Premesso
- che con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito X.Xxx. n. 81/2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito X.Xxx. n.
106/2009, ha apportato correzioni e integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008;
- che la pratica attuazione del sopra citato decreto nelle unità lavorative operanti nel set- tore socio-sanitario così come definite nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. è volta inoltre a favorire la cultura della prevenzione e protezione in tema di salute e sicu- rezza e che tale finalità, nell’ambito di particolari attività professionali, va anche intesa e rivolta non solo nei confronti degli addetti ma anche degli utenti.
Considerate
le competenze che l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna agli Organismi paritetici; tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del settore, le parti convengono quanto segue:
PRIMA PARTE
RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 il numero dei Rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) 1 (uno) Rappresentante Lavoratore per la Sicurezza;
b) considerata la peculiarità strutturale del settore, è possibile definire il numero dei Rap- presentanti per la sicurezza a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino). Tale possibilità è realizzabile, nell’ambito del 2° livello di contrattazione, con specifici ac- cordi che potranno prevedere anche l’Organismo Paritetico Provinciale (OPP). Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste dal D. Lgs. n. 81/2008 che coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di applicazione. Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rap- presentanze sindacali.
2. Procedure per l’individuazione del Rappresentante per /a sicurezza e modalità di elezione
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori e occupati presso l’azienda così come sopra definiti, con le diverse modalità d’impiego e/o di prestazione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti che prestano la loro attività nell’impresa.
Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori dell’im- presa.
Risulterà eletto il lavoratore/addetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori stabiliranno le regole per l’elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo spoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove co- stituito, tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Provinciale, che provvederà ad iscrivere il/i nominativo/i in apposita lista e trasmetterlo/i agli enti preposti.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica almeno 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall’incarico del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza op- pure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la sal- vaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento del- l’attività lavorativa.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a par- tecipare anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente accordo.
3. Procedure per l’individuazione del Rappresentante della sicurezza territoriale Qualora i lavoratori all’esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eleggere un Rappresentante della sicurezza interno allo studio e/o impresa di servizi, i da- tori di lavoro potranno fare riferimento al Rappresentante per la sicurezza territoriale in- dividuato dall’OPP in base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell’accordo territoriale di cui al punto b) dell’art. 1.
4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti moda- lità:
4.a) Consultazione
In applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il Rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), oppure il documento di autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l’eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione all’art. 50, del D. Lgs. n. 81/2008, consulta il Rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati. Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve ri- portare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il Rap- presentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
4. b) Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui ri- schi specifici presenti nel settore di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occu- pano da 15 a 50 lavoratori e di 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle parti firmatarie il C.C.N.L. sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e pro- tezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti bilaterali regionali, devono essere organizzati in collaborazione con l’OPP (Organismo Paritetico Provinciale).
L’OPP si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con principi stabiliti dal pre- sente C.C.N.L.
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei la- voratori per la sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
SECONDA PARTE
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
5. Modelli di organizzazione e di gestione
Le parti - attraverso gli Organismi paritetici - si impegnano alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall’art. 30 del D, Lgs, n, 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsa- bilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi da 1 a 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n, 81/2008.
Premessa
ALLEGATO 4 RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA
Le parti sostengono lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabile attraverso l’im- pegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, ope- rando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente C.C.N.L. riconducibili ad un impegno sociale dell’impresa, com- plessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Le parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un patto d responsabi-
lità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a comportamenti coerenti con quanto sopra.
Le parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono im- pegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti.
Solidarietà, assistenza sociale, “welfare”, bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali:
- attenzione alle problematiche connesse all’inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei;
- agevolazione delle attività di volontariato;
- integrazione della copertura previdenziale e dell’assistenza sanitaria a livello settoriale;
- agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, mater- nità-paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, telelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.
Formazione:
- investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di patti formativi, agevolazione della formazione individuale e adesione alle attività realizzate dall’OBC, al fine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l’inserimento dei lavoratori stranieri;
- individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei lavo- ratori per la sicurezza, salute e ambiente.
Misure a sostegno dell’occupazione:
- possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal C.C.N.L., fun- zionali al rafforzamento dell’impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione, per favorire l’occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile;
- applicazione degli strumenti individuati per favorire l’occupazione, l’avvio, lo sviluppo dell’attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari. Miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela del- l’ambiente:
- diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge;
- realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul metodo parte- cipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell’ambiente, di occupazione, di sviluppo dell’innovazione, di com- petitività delle imprese;
- miglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di tutti i lavora- tori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli obiettivi;
- adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in de- bita considerazione anche le opere, e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione si- stematica dei fattori di rischio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a prevedere un incontro in tempi utili ad addivenire alla definizione dei contenuti previsti dall’art 7 del vigente C.C.N.L. AGeSPI