CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
(Art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)
TRA
L’Università di PISA, rappresentata dal Vice Dirigente delegato della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
La Regione TOSCANA, rappresentata dal Dirigente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dott.ssa Grazia Valori (delega D.G. del. N. 1052 del 13.12.2007 e N. 328/2009)
E
Il Dott. ,
ammesso nell’a.a. 2017/2018 alla scuola di specializzazione in
e attualmente iscritto al primo anno di corso.
A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche
SI STIPULA
il presente contratto, finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’Università e non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
ART.1
1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal 1° novembre 2018.
Il contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti (e ove non intervengano, in particolare, fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso), in mancanza
delle quali si contratto si intenderà espressamente risolto ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 del Codice civile.
2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. Sono causa di risoluzione espressa e anticipata del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 del Codice civile:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
ART. 2
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
2. L’Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all’inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L’attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
5. I posti collegati ai contratti aggiuntivi (regionali, di altri soggetti pubblici o privati) restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione.
ART. 6
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in
e all’anno di corso, dal
D.P.C.M. 7 marzo 2007. Tale trattamento viene corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
ART.7
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
2. . Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.
ART. 8
Il presente contratto decorre dalla data del 1° novembre 2018.
I CONTRAENTI:
per l’Università, il Vice Dirigente delegato della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx data
per la Regione, il Dirigente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dott.ssa Grazia Valori (delega D.G. del. N. 1052 del 13.12.2007 e N. 328/2009)
data
il Dott. (FIRMA)
data
In applicazione degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile si allega al presente contratto l’atto integrativo più sotto ripotato a formare parte integrante dell’accordo fra le parti.
Esso viene espressamente accettato e sottoscritto in adesione a quanto previsto dal bando di concorso e dal successivo decreto direttoriale 12 luglio 2018 prot. n. 1820.
I CONTRAENTI:
per l’Università, il Vice Dirigente delegato della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx data
per la Regione, il Dirigente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dott.ssa Grazia Valori (delega D.G. del. N. 1052 del 13.12.2007 e N. 328/2009)
data
il Dott. (FIRMA)
data
ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Premesso che
con decreto direttoriale del 17 maggio 2018, prot. n. 1208 come rettificato ai sensi del Decreto 17 maggio 2018 prot. n. 1210, è stato emanato il bando per il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2017/2018;
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2018, prot.
n. 536, è stata definita la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’a.a. 2017/-2018, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999;
con il decreto direttoriale del 12 luglio 2018 prot. n. 1820 sono stati definiti i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica presso le scuole di specializzazione mediche a.a. 2017/2018, ed in particolare con l’art. 2 lettera l) sono stati definiti i requisiti richiesti ai candidati che intendevano concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Toscana e dagli altri Enti o Aziende del Servizio Sanitario regionale toscano;
il dott. , in sede di procedura concorsuale, ha manifestato il proprio interesse a concorrere sui posti in parola e che, in ragione della posizione in graduatoria e in esito alle procedure di assegnazione dei posti previste dal bando di ammissione è risultato vincitore di un posto coperto con contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Toscana per la scuola di specializzazione in
la cui assegnazione è pertanto condizionata all’accettazione delle specifiche condizioni previste nell’avviso e che formano oggetto del presente atto;
che tra le parti viene sottoscritto specifico contratto redatto secondo lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999 come definito con DPCM 6 luglio 2007;
in applicazione degli artt. 1341i e 1342ii del Codice Civile si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione del presente atto integrativo, che con la sua sottoscrizione diventa allegato parte integrante del contratto sopra richiamato;
TRA
L’Università di PISA, rappresentata dal Vice Dirigente delegato della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
La Regione TOSCANA, rappresentata dal Dirigente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dott.ssa Grazia Valori (delega D.G. del. N. 1052 del 13.12.2007 e N. 328/2009)
E
Il Dott. , iscritto al primo anno di corso nell’a.a. 2017/2018 su posto aggiuntivo finanziato dalla Regione Toscana
SI STIPULA
il presente atto integrativo del contratto di formazione specialistica sottoscritto dai medesimi soggetti.
Il dott. _ quale beneficiario del posto finanziato dalla Regione Toscana presso la scuola in
a.a. 2017/18, si impegna a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale toscano per un periodo di due anni qualora, in esito all’espletamento delle procedure ordinariamente previste per il reclutamento di personale presso le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gli venga proposta la stipula di un contratto di lavoro subordinato o autonomo per il profilo corrispondente alla specializzazione oggetto del contratto o in disciplina equipollente.
Il presente atto costituisce allegato parte integrante del Contratto di Formazione Specialistica sottoscritto tra le parti.
I CONTRAENTI:
per l’Università, il Vice Dirigente delegato della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx data
per la Regione, il Dirigente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana dott.ssa Grazia Valori (delega D.G. del. N. 1052 del 13.12.2007 e N. 328/2009)
data
il Dott. (FIRMA)
data
Art. 1341. (Condizioni generali di contratto).
i
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
ii Art. 1342. (Contratto concluso mediante moduli o formulari).
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.