AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI TIVOLI
Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 17 luglio 2020
TITOLO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento pag. 6
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe……………….…pag. 6 Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni…………………………..pag. 6 Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate……………………………..pag.6
TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
Art. 5 – Statuto del contribuente………………………………………..pag. 7 Art. 6 – Chiarezza delle norme regolamentari…………………………pag. 7 Art. 7 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa facoltativa…..pag. 7 Art. 8 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali……...pag. 7 Art. 9 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali……..pag. 8 Art. 10 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi…………...pag. 8 Art. 11 – Assistenza al contribuente…………………………………….pag. 8
TITOLO III
DIRITTO DI INTERPELLO
Art. 12 – Oggetto…………………………………………………………pag. 8 Art. 13 – Materie oggetto di interpello…………………………………...pag. 8 Art. 14 – Procedura ed effetti……………………………………………pag. 9 Art. 15 – Legittimazione e presupposti………………………………….pag. 9 Art. 16 – Contenuto delle istanze………………………………………..pag. 10 Art. 17 – Inammissibilità delle istanze………………………………….pag. 10
TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 18 – Oggetto dell’adesione…………………………………………pag. 11
Art. 19 – Ambito dell’adesione………………………………………….pag. 11
Art. 20 – Competenza pag. 11
Art. 21 – Attivazione del procedimento……………………………….pag. 11 Art. 22 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio……………………..pag. 12 Art. 23 – Procedimento ad iniziativa del contribuente……………….pag. 12 Art. 24 – Svolgimento del contraddittorio…………………………….pag. 13 Art. 25 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione………...pag. 13 Art. 26 – Esito negativo del procedimento…………………………… pag. 13 Art. 27 – Modalità di pagamento……………………………………... pag. 13 Art. 28 – Perfezionamento ed effetti della definizione………………. pag. 14
TITOLO V
RECLAMO E MEDIAZIONE
Art. 29 – Reclamo e mediazione………………………………………. pag. 14 Art. 30 – Effetti………………………………………………………… pag. 15
Art. 31 – Competenza………………………….………………………. pag. 15
Art. 32 – Valutazione……………………………………………………. pag. 16 Art. 33 – Perfezionamento e sanzioni……………………………….… pag. 16
TITOLO VI - LA GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 34 - Gestione integrata…………….……………………………… pag. 17 Art. 35 - Forme di gestione…………………………………………….. pag. 17 Art. 36 - Partecipazione all’attività di accertamento………………… pag. 17 Art.37 - Versamento spontaneo………………………………………. pag. 17 Art.38 – Cessione dei crediti……………………………..…………… pag. 18 Art.39 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica.. pag. 18
TITOLO VII
DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI
Art.40 – Rateazione del pagamento pag. 18
A. Rateizzazione Entrate Patrimoniali ed extratributarie
B. Rateizzazione Entrate Tributarie
C. Rateizzazione Riscossione Coattiva
D. Modalità e termini per la rateizzazione
Art. 41 – Definizione e versamenti………………………………….…..pag. 20 Art. 42 – Dichiarazione tributaria……………………………………... pag. 21 Art. 43 – Tutela giudiziaria…………………………………………….. pag. 21 Art. 44 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi
delle entrate dell’Ente……………. …………………………..pag. 21 Art. 45 – Arrotondamenti………………………………………………. pag. 22
Art. 46 – Rimborsi………………………………………………………. pag. 22
Art. 47 – Accollo…………………………………………………………. pag. 22
Art. 48 – Compensazione………………………………………………... pag. 23 Art. 49 – Interessi in caso di rimborso…………………………………. pag. 24 Art. 50 – Sospensione del versamento…………………………...……... pag. 24 Art. 51 – Xxxxxxxx, xxxxxx e recidiva…………………………………... pag. 24
TITOLO VIII
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI
Art. 52 – Xxxxxxx e cause ostative………………………………………. pag. 25 Art. 53 – Ravvedimento del contribuente………………………………. pag. 25 Art. 54 – Esimenti……………………………………………………….... pag. 25
TITOLO IX AUTOTUTELA
Art. 55 – Esercizio dell’autotutela……………………………………….. pag. 25 Art. 56 – Effetti………………………………………………….………… pag. 26
TITOLO XI
LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
Art.57 – Aspetti generali pag. 26
Art.58 - Recupero bonario……………………………………………… pag. 27 Art.59 - Accertamento esecutivo tributario……………………………. pag. 27 Art.60 – Accertamento esecutivo patrimoniale………...……………… pag. 28
Art. 61 - Riscossione coattiva……………………………………………. pag. 28 Art. 62 – Interessi moratori……………………………………………... pag. 29
Art.63 – Costi di elaborazione e notifica……………………………….. pag. 29 Art.64 - Discarico per crediti inesigibili………………………………... pag. 30 Art.65 – Ingiunzioni di pagamento…………………………….……….. pag. 30 Art. 66 - Xxxxxx cautelari ed esecutive………………………………….. pag. 31
TITOLO XII INCENTIVI
Art. 67 – Compensi incentivanti………………………………………… pag. 31
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 – Norme di rinvio…………………….………………………….. pag. 31 Art. 69 – Entrata in vigore………………………………………………. pag. 31
TITOLO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento, che riguardano le entrate proprie comunali, sono conformi alla vigente normativa e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi d’equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza tributaria.
Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite dalle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
3. Per quanto attiene all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
4. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diversi, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura inerente le entrate proprie compete alla Giunta, salvo che la legge non disponga altrimenti, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei regolamenti comunali delle singole entrate e sono approvate dal Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate
Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti e i responsabili di procedimento, cui le stesse sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.
TITOLO II - I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
Art. 5 – Statuto del contribuente
1. Nell’ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel d.lgs. n. 212/2000, recante lo “Statuto del contribuente”:
a) chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
b) pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
a) Diritto di interpello
b) Accertamento con adesione
c) Reclamo e mediazione
d) Autotutela
e) Compensazione
f) Dilazione di pagamento.
Art. 6 – Chiarezza delle norme regolamentari
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un’agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
Art. 7 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa facoltativa
1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.
2. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione del provvedimento, è garantito in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o del rapporto tributario. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione del tributo formulata su dati certi e noti al contribuente.
Art. 8 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
a) Servizio di Front office e on line;
b) affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
c) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore.
2. Presso gli sportelli dell’ufficio Tributi è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Tivoli.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
Art. 9 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell’ambito dell’esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.
Art. 10 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi
1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell’interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.
Art. 11 – Assistenza al contribuente
1. Il Comune assicura il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione.
TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO
Art. 12 – Oggetto
1. Il presente capo è Formulato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell’articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Tivoli.
Art. 13 – Materie oggetto di interpello
1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono Formare oggetto di interpello Fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale
evenienza gli uffici comunicano all’interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
Art. 14 – Procedura ed effetti
1. L’amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla Fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la Forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento Fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
Art. 15 – Legittimazione e presupposti
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta.
Art. 16 – Contenuto delle istanze
1. L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l’oggetto sommario dell’istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall’ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e
g) del comma 1, l’amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.
I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
Art. 17 – Inammissibilità delle istanze
1. Le istanze sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui all’articolo 16;
b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell’articolo 15;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 16, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
TITOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 18 – Oggetto dell’adesione
1. Il presente capo, adottato ai sensi dell’art. 50 della legge 449/1997 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell’istituto dell’accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L’accertamento con adesione è introdotto nell’ordinamento comunale con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. n.218/1997.
3. L’accertamento con adesione non si applica alle controversie reclamabili ai sensi dell’articolo 17-bis del d.lgs. n.546/1992.
Art. 19 – Ambito dell’adesione
1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell’istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione.
Art. 20 – Competenza
1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.
Art. 21 – Attivazione del procedimento
1. Il procedimento può essere attivato:
a) dall’ufficio competente ad emettere l’avviso di accertamento, prima della notifica dell’avviso stesso; è esclusa l’applicazione dell’articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non pro- ceduto dall’invito a comparire per l’adesione;
c) su istanza del contribuente prima della notifica dell’avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L’attivazione del procedimento a cura dell’ufficio esclude l’ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
Art. 22 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio, prima della notifica dell’avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all’accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l’indicazione dei seguenti elementi:
a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d’imposta;
b) gli elementi su cui si fonda l’accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell’attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l’avviso di accertamento.
Art. 23 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all’ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell’eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all’impugnazione dell’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L’impugnazione dell’atto preclude la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione ovvero, se l’istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per impugnare l’avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, sia nell’ipotesi del comma 1 che del comma 2, l’ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l’instaurazione del contraddittorio.
7. L’invito non costituisce un obbligo per l’ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell’istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell’invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all’accoglimento della richiesta è rimessa all’ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell’esito negativo del procedimento di definizione.
Art. 24 – Svolgimento del contraddittorio
1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell’adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
Art. 25 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
Art. 26 – Esito negativo del procedimento
1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell’eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
Art. 27 – Modalità di pagamento
1. Ai sensi del D. Lgs. n 218/97 e s.m.i., il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, conformemente a quanto previsto dal D Lgs n 218/97 e s.m.i.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente è tenuto a far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell’accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Art. 28 – Perfezionamento ed effetti della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 27, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell’atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L’accertamento definito con l’adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
3. La definizione non esclude l’esercizio di un ulteriore azione accertatrice:
a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell’ufficio al momento dell’accertamento.
4. L’avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
TITOLO V RECLAMO E MEDIAZIONE
Art. 29 – Reclamo e mediazione
1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell’istituto del reclamo e mediazione previsto dall’articolo 17- bis del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Tivoli nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Art. 30 – Effetti
1. Con la presentazione del ricorso l’ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
a) L’ufficio competente;
b) L’oggetto del procedimento promosso;
c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all’adozione dell’atto finale.
d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
e) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-
bis del d.lgs. n. 546/1992.
Art. 31 – Competenza
1. Il soggetto competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l’atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:
a) il nominativo della persona che ha curato l’istruttoria;
b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell’ente, la figura dell’istruttore e quella del funzionario che ha adottato l’atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell’assetto organizzativo dell’ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell’esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l’ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull’applicazione di norme legislative e regolamentari.
Art. 32 – Valutazione
1. L’ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo:
a) all’eventuale incertezza delle questioni controverse;
b) al grado di sostenibilità della pretesa;
c) al principio di economicità dell’azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l’ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l’esito del procedimento che può concludersi (a titolo esemplificativo) con:
a) L’accoglimento totale del reclamo;
b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall’ufficio, mediante l’adozione di un accordo;
c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio;
d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell’ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l’ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
Art. 33 – Perfezionamento e sanzioni
1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
4. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019.
5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
TITOLO VI - LA GESTIONE DELLE ENTRATE
Art.34 - Gestione integrata
La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse disponibili. A tali fini è promossa, ove possibile, la gestione integrata delle diverse entrate e dello scambio reciproco di informazioni fra aree diverse, con modalità concordate fra i dirigenti interessati.
Art. 35 - Forme di gestione
Le diverse entrate sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, al fine del conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i contribuenti. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso devono essere previste nel contratto forme di controllo dell’attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un’entrata è deliberata dal Consiglio Comunale.
La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa.
Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell’ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.
Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie sono gestite, in via prioritaria, in forma diretta, salvo la possibilità di affidamento a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.
Art. 36 - Partecipazione all’attività di accertamento
La Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, delibera la partecipazione del Comune all’attività di accertamento ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
Art. 37 - Versamento spontaneo
I contribuenti possono effettuare il pagamento di imposte, tasse, canoni, tariffe, ecc. con le modalità stabilite con specifico provvedimento dal responsabile dell’entrata alle quali viene data adeguata pubblicità, fra le seguenti:
a) bollettino di c/c postale;
b) mediante modello F/24;
c) PagoPA;
d) versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale;
e) versamento effettuato attraverso procedure telematiche.
Le modalità di pagamento potranno essere oggetto di variazione nel caso intervenissero nuove disposizioni normative successive all’entrata in vigore del presente regolamento.
La determinazione del numero delle rate e delle scadenze è deliberata dalla Giunta comunale.
Art. 38 – Cessione dei crediti
Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per la riscossione delle entrate proprie, al fine di conseguirne celermente l’incasso, previa delibera di indirizzo di giunta comunale, può essere effettuata la cessione del credito nel rispetto della vigente normativa in materia.
Art. 39 - Notificazione degli atti e ripetibilità delle spese di notifica
La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, viene effettuata a mezzo messi notificatori, a mezzo raccomandata AR, pec o Atto Giudiziario. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali comunali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’avviso o dell’atto a mano, direttamente allo stesso da parte del personale addetto.
Le spese di notifica degli avvisi, degli atti di accertamento, solleciti di pagamento, messe in mora, anche in rettifica, contestazione, irrogazione di sanzioni ed ingiunzioni sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge.
TITOLO VII
DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI
Art. 40 – Rateazione del pagamento
A. Rateizzazione Entrate Patrimoniali ed extratributarie
Al contribuente possono essere concesse, previa presentazione di istanza, per ciascuna entrata di natura patrimoniale e extratributarie oggetto di sollecito di pagamento o messa in mora, nelle seguenti misure:
IMPORTO | N. RATE |
da € 50,00 a € 1.000,00 | massimo 12 |
da € 1.000,01 a € 2.400,00 | massimo 24 |
da € 2.400,01 a € 8.000,00 | massimo 48 |
da € 8.000,01 a € 15.000,00 | massimo 60 |
da € 15.000,01 a €30.000,00 | massimo 72 |
superiori a € 30.000,01 | massimo 84 |
B. Rateizzazione Entrate Tributarie
Per i soli accertamenti ed avvisi di pagamento con notifica di natura tributaria gli importi potranno essere rateizzati nelle seguenti misure:
IMPORTO | N. RATE |
da € 50,00 ad € 2.400,00 | Massimo 12 rate |
da € 2.400,01 ad € 8.000,00 | Massimo 36 rate |
da € 8.000,01 ad € 15.000,00 | Massimo 48 rate |
da € 15.000,01 ad € 30.000,00 | Massimo 60 rate |
superiori a € 30.000,01 | Massimo 72 rate |
C. Rateizzazione Riscossione Coattiva
Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell’art.19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all’Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
D. Modalità e termini per la rateizzazione
L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di notifica degli avvisi di pagamento e degli avvisi di accertamento.
L’istanza di rateizzazione su ingiunzioni di pagamento può essere presentata anche al Concessionario della riscossione, ai fini della gestione della stessa.
La rateazione sarà concessa con provvedimento del responsabile della gestione dell’entrata alle seguenti condizioni:
a) L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone;
b) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale vigente;
c) verificata inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni dello stesso contribuente per la stessa entrata;
Per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro), il riconoscimento del beneficio può essere subordinato, se l’ufficio competente lo ritenesse necessario, alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all’importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate consecutive (due rate nel caso di rateizzazioni che non superano le tre rate mensili), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo residuo sarà riscosso
coattivamente. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria di cui sopra, questa dovrà essere immediatamente escussa.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.
La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e con le modalità sopra indicate, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
La rateazione degli importi iscritti nelle liste di carico è eseguita tenendo conto di quanto stabilito dalla vigente normativa.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati.
Art. 41 – Definizione e versamenti
1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
4. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell’istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono Fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
Art. 42 – Dichiarazione tributaria
Il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa al tributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla vigente normativa.
In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile dell’entrata, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il contribuente interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.
Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.
La stessa può essere integrata, per rettificare errori ed omissioni ed inoltrata entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
Art. 43 – Tutela giudiziaria
Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate tributarie, l’ente si avvale del dirigente e, se lo ritiene opportuno, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all’uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. A seguito di emissione dell’ingiunzione, una volta ricevuto l’originale della stessa munita del certificato di eseguita notificazione, ai sensi del vigente R.D. 639 del 1910, il prosieguo del procedimento di coazione viene seguito dall’avvocatura interna, se istituita, o altrimenti da professionisti esterni, all’uopo incaricati.
Per la difesa in giudizio relativa a controversie inerenti entrate extratributarie l’ente si avvale dell’avvocatura interna o altrimenti di professionisti esterni all’uopo incaricati.
Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.
In tutti i predetti casi di incarico a professionisti esterni, la predisposizione dell’atto di conferimento, la preparazione e la trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al dirigente dell’entrata; quest’ultimo è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
Art. 44 - Versamenti e limiti di esenzione per pagamenti e rimborsi delle entrate dell’Ente
Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extra tributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:
a) IMU e TASI: € 4,00
b) Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 10,00
c) COSAP: permanente: € 5,16; temporanea: € 2,58
d) Imposta di pubblicità: permanente: € 3,10; temporanea: € 2,58
e) Diritto pubbliche affissioni: € 2,00
f) Imposta di soggiorno: € 6,00
g) Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie: € 6,00
Nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli o per i casi di rimborso da parte dell’ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:
a) IMU e TASI: € 12,00
b) Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 10,00; annuale: € 10,00
c) COSAP: permanente € 3,10; temporanea € 3,10
d) Imposta di Pubblicità: permanente €. 3,10; temporanea €3,10
e) Imposta di soggiorno: € 12,00
f) Altre entrate di natura patrimoniale o extra tributarie : € 12,00
Non si procede all’emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 30,00 euro. Tale limite s’intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.
I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall’Ente indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l’importo del credito sia inferiore ad 30,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 30,00 euro, salva prescrizione.
Art. 45 - Arrotondamenti
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore al predetto importo.
Art. 46 – Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso se l’importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti stabiliti nei casi in cui il pagamento del singolo tributo è richiesto dall’Ente a seguito di controlli di cui al precedente art. 45 .
Art. 47 – Accollo
1. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l’accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) generalità e codice fiscale dell’accollante;
c) il tipo di tributo e l’ammontare oggetto dell’accollo.
Art. 48 – Compensazione
1. L’importo dovuto dal contribuente può essere estinto per compensazione, totale o parziale, con eventuali crediti, certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell’ente.
Per crediti certi si intendono anche fatture elettroniche (o altre notule di pagamento) da liquidare dagli Uffici comunali a favore del creditore e regolarmente contabilizzate dall’Ufficio Ragioneria del Comune, ai sensi dell’Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
La compensazione avviene sia su istanza di parte, che su proposta dell’ufficio; in ogni caso, la compensazione, è disposta con proprio provvedimento dal dirigente responsabile dell’entrata interessata ed inviata al dirigente dei servizi finanziari; nel provvedimento è indicato l’importo, la natura dell’entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.
Resta inteso che in caso di istanza il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.
L’esito della compensazione sarà comunicato al contribuente a mezzo pec o raccomandata AR.
0.Xx contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c) l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta;
d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. E’ consentita la compensazione tra crediti di natura diversa da quella tributaria fino ad un importo massimo non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila).
6. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.
Art. 49 – Interessi in caso di rimborso
1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, maggiorato di 1% percentuali.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 50 – Sospensione del versamento
1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell’attività o della vita familiare del contribuente.
Art. 51 – Sanzioni, xxxxxx e recidiva
1. Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del d.lgs. n. 473/1997, alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie
2. Ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 472/1997:
a) Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
b) Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
c) Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997:
a) Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei Fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
b) Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
TITOLO VIII RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI
Art. 52 – Oggetto e cause ostative
1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto la notificazione.
Art. 53 – Ravvedimento del contribuente
Il ravvedimento del contribuente è disciplinato dalla normativa vigente.
Art. 54 – Esimenti
1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Comune.
TITOLO IX AUTOTUTELA
Art. 55 – Esercizio dell’autotutela
1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all’annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, non ché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell’atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell’atto:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall’ufficio.
4. L’esercizio dell’autotutela è esercitabile anche se:
a) l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
c) vi è pendenza di giudizio;
d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
Art. 56 – Effetti
1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
TITOLO XI
LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
Art.57 – Aspetti generali
1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910,
n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art.58 - Recupero bonario
1. Preventivamente all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si potrà procedere all’invio di un sollecito di pagamento, per e-mail o tramite posta elettronica certificata PEC ed all’invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un’intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell’art. 1219 del Codice Civile.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell’attività di riscossione coattiva il Responsabile dell’entrata provvede di norma a notificare l’atto di cui al successivo articolo 60, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.
Art.59 - Accertamento esecutivo tributario
1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art.60 – Accertamento esecutivo patrimoniale
1. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 61 - Riscossione coattiva
1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a) il Comune di Tivoli;
b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell’entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
Art. 62 – Interessi moratori
1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.
Art.63 – Costi di elaborazione e notifica
1. I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della
giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, con le modalità stabilite mediante delibera di Giunta Comunale.
Art.64 - Discarico per crediti inesigibili
1. Il responsabile della singola entrata o l’ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l’inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
a) Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
b) Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO);
c) Irreperibilità da c.p.c.;
d) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
f) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
g) Liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
h) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
i) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale; (facoltativo: in caso di fallimento/liquidazione giudiziale è su³ciente la dichiarazione del tribunale);
j) Limite di importo che comportano l’anti economicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l’inesigibilità è corredata del documento che riporta l’esito dell’indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all’ente procedente.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive
Art.65 – Ingiunzioni di pagamento
1. Le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell’articolo
59 e al comma 2 dell’articolo 60, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 66 - Azioni cautelari ed esecutive
Il Responsabile del Servizio competente, valuta l’opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all’importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all’economicità dell’azione da intraprendere.
Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, provvede alla formazione degli atti esecutivi
TITOLO XII INCENTIVI
Art. 67 – Compensi incentivanti
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 – Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Tutte le norme contenute in altri regolamenti comunali che contrastano con quelle indicate nel presente regolamento si intendono abrogate
Art. 69 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.