COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI ROZZANO
Provincia di Milano
DIREZIONE FINANZIARIA E PARTECIPATE
Servizio Appalti e Gare
CAPITOLATO TECNICO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ESCLUSIVAMENTE ELETTRICI – AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 E SMI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l’installazione di stazioni di ricarica dei veicoli esclusivamente elettrici su area pubblica nel territorio del Comune di Rozzano, a servizio dell’utenza che operi la scelta della mobilità elettrica. Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compresi gli atti dell’ente. Sono escluse le infrastrutture non adibite all’uso pubblico. La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.
ART. 2 – TIPOLOGIA DI SERVIZIO
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione ad un operatore economico, per una durata di 5 (cinque ) anni rinnovabili per altri 5 (cinque) anni la fornitura, l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica quale stazione pubblica con doppia presa Tipo 2, modo di ricarica 3, per la ricarica accelerata di veicoli elettrici (IEC/CEI EN 6185-1; EC/CEI EN 62196-3) compresa la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati. Il suolo pubblico che questa amministrazione concederà in uso per l’installazione delle colonnine si presume della dimensione massima di 1 mq per cadauna installazione, unitamente a nr. 2 stalli per ogni centralina necessari a consentire la sosta delle auto elettriche in ricarica.
La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell’accessibilità universale, compreso disabilità motorie. Ai sensi del D. Lgs. del 16.12.2016 n. 257 gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l’uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi.
Il servizio di ricarica dovrà consentire all’utente finale di poter utilizzare l’impianto effettuando una preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, con necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard o app per attivare il servizio di ricarica.
Per facilitare l’interoperabilità il fornitore del servizio potrà scegliere di aderire a network nazionali o europei, ma ciò non esclude la richiesta obbligatoria di dotare la colonnina di un sistema di pagamento immediato.
Le installazioni sono esonerate da qualsiasi canone o tributo per occupazione di suolo pubblico, considerata la necessità di incentivare l'installazione di impianti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico per promuovere tale tipologia di mobilità sostenibile, pubblica e privata e tenuto conto che gli impianti e i relativi stalli sono destinati all'utilizzo di pubblico interesse indifferenziato
per chiunque necessiti di ricaricare veicoli elettrici, ricadendo pertanto nella fattispecie di occupazione di suolo pubblico con impianti adibiti a servizi con finalità pubblica che rimarranno di proprietà comunale, al termine della concessione, salvo proroga, senza oneri a carico del Comune.
ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
Le installazioni sono previste nei seguenti luoghi siti sul territorio comunale:
- Xxxxxx X. Xxxxxx, x. 0
- xxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxx Grande)
L’A.C. si riserva di individuare ulteriori luoghi per successive installazioni.
ART. 4 - CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DELL’OFFERENTE
In generale, ogni onere di installazione, adeguamento della segnaletica, manutenzione ordinaria e straordinaria, allacciamento, assicurativo e inerente alla sicurezza e gestione è posto a carico dei proponenti autorizzati.
Il soggetto affidatario dovrà:
- fornire a propria cura e spese le colonnine di ricarica;
- assumersi i costi di gestione comprensivi di quelli per l’allaccio e la fornitura dell’energia elettrica da parte del produttore - chiedere i contatori dedicati, installarli a propria cura e spese e intestarli a se medesimo con relativo pagamento dell’utenza;
- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di tutte le opere edili ed impiantistiche per la corretta realizzazione delle infrastrutture finalizzate all’erogazione dei servizi di ricarica elettrica dei veicoli e alla corretta posa in opera delle colonnine di ricarica, comprese le opere e le spese di connessione dell’EVC al contatore del distributore di energia elettrica. Il concessionario, nella realizzazione dell’infrastruttura, è tenuto a rispettare strettamente quanto previsto dalla normativa emanata ed emananda in materia (quale L. 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia “elettrica”, in particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica;
- gestire le infrastrutture a propria cura ed onere, nella loro totalità, controllando gli accessi, occupandosi della gestione operativa, amministrativa e funzionale (manutenzione programmata, nonché correttiva);
- offrire un “servizio clienti” 24ore/7 gg alla settimana;
- adeguare le colonnine di ricarica, nel corso degli anni della concessione, all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- dotare l’EVC di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento utente;
- possedere idonea polizza assicurativa, da attivare contestualmente alla sottoscrizione della concessione e che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi di installazione e che preveda garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
a) provvedere ai ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all’esecuzione degli allacciamenti;
b) presentazione dei documenti necessari all’esercizio dell’attività, alle autorità competenti, ed ottenimento delle debite autorizzazioni e certificazioni, a propria cura e spese.
c) provvedere se richiesto dall’amministrazione alla rimozione della struttura e ripristino dello stato dei luoghi (aiuola e parcheggio, con asportazione della segnaletica orizzontale e verticale e rifacimento degli stalli mediante segnatura a terra), allo scadere della concessione;
d) impegnarsi a non incrementare per i primi due anni del servizio l’importo dei kw/ora per la ricarica delle autovetture;
e) offrire un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
f) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Rozzano da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.
ART. 5 - GESTIONE
Il soggetto richiedente è tenuto ad inviare al Comune di ROZZANO una comunicazione di inizio erogazione energia ed un rapporto semestrale che descrive almeno:
• il numero di ricariche effettuate su base mensile,
• il numero di giorni di inattività dell'impianto per malfunzionamento,
• la quantità di energia erogata su base mensile.
Nel caso in cui l'impianto risultasse inattivo per un periodo superiore a 3 mesi in un anno, il gestore è tenuto a darne adeguata motivazione, pena il ritiro dell'autorizzazione per la specifica postazione.
Il Comune di ROZZANO potrà effettuare controlli a campione per la verifica della funzionalità degli impianti.
L’investimento e il servizio di gestione e manutenzione si intenderanno integralmente remunerati attraverso l’incasso delle tariffe di gestione del servizio di ricarica (vendita dell’energia elettrica) dei veicoli elettrici che saranno di esclusiva competenza dell’affidatario, senza corrispettivo alcuno per il Comune.
Tale incasso si intende pienamente compensativo del costo di approvvigionamento della componente energetica, degli investimenti strumentali e dei costi di gestione dell’impianto e del servizio stesso.
Il concessionario, gestore della stazione di ricarica, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all’energia elettrica, potrà, con procedura concordata con il Comune, aggiornare il prezzo della vendita della stessa.
L’operatore si impegna a mantenere funzionante l’opera, pena la revoca della concessione, e a mantenere indenne l’Amministrazione concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dalla messa in esercizio della struttura.
Il comune si impegna a garantire che le aree di parcheggio selezionate per gli EVC siano ad uso esclusivo dei veicoli esclusivamente elettrici, consentendone la sosta gratuita agli utilizzatori privati degli EVC esclusivamente per il necessario tempo di ricarica e una sosta illimitata per i veicoli dedicati al car sharing.
ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità nonché l’accessibilità e la gestione in autonomia dell’intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compreso quelli con disabilità motoria. Per consentire la ricarica sarà necessaria una preventiva registrazione o possesso di smartcard; ogni colonnina deve essere dotata di hardware e software per consentire di effettuare la ricarica pagando sul momento mediante carte di credito, carta di debito, bancomat o contante. Potranno essere installate sia colonnine di ricarica con potenza standard (potenza non inferiore a 20 kW per connettore) sia colonnine con potenza elevata (potenza superiore a 40 kW per connettore). I valori di potenza elettrica indicati nel presente documento sono da intendersi relativi a ogni singolo terminale, quindi una colonnina con più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa (maggiore di 20 kW o maggiore di 40 kW). Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con
una tolleranza massima del ±10%. Nel caso di colonnine di ricarica di potenza standard con modo di ricarica 3, la struttura dovrà essere dotata almeno di due connettori di tipo 2 secondo lo standard IEC 62196. Nel caso di colonnine di ricarica con potenza elevata, superiore a 40 kW per presa, queste dovranno essere multistandard e pertanto essere dotate almeno di connettori del tipo ChaDemo e del tipo ComboCCS (è opzionale il connettore Tipo 2 43 kW AC), e comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti. In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche (es. tipo 3A o tipo Shuko) per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette elettriche e carrozzelle elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici. Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite mappa propria su web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Tutte le funzionalità dovranno preferibilmente essere disponibili tramite una apposita applicazione per smartphone.
ART. 6.1 – SEGNALETICA
I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Dovrà essere apposta, sempre a carico dell’operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con l’Ufficio Viabilità e Mobilità del Comune di Rozzano.
ART. 7 – ENERGIA
L’allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario. Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica, utilizzata per i propri impianti, proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione della premialità TOSAP/CANONE UNICO. Il Comune di Rozzano si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell’offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione. In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento della TOSAP/CANONE UNICO come da situazione verificata. Gli impianti di ricarica potranno essere di tipo bidirezionale V2G (Vehicle to Grid): la scelta di adottare o meno tale tecnologia è a discrezione del concessionario in quanto dipendente dalla struttura di rete e dagli accordi con i fornitori di energia.
ART. 8 – PRESCRIZIONI
Saranno ammissibili solo stazioni di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del Comune di Rozzano. Sull’impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all’identificazione del gestore e l’espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center, indirizzi web per accedere al servizio, QR‐code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.).
ART. 9 - MANUTENZIONE
Il titolare della concessione avrà l’obbligo: 7 a. Di fornire l’evidenza all’Amministrazione concedente dell’esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore; b. Di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area occupata; c. Di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all’esercizio dell’attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale; d. Di eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche
prescritte dalla normativa. Nell’esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l’esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.
ART. 10 - IMPEGNI ED ONERI ASSUNTI DAL COMUNE DI ROZZANO
a) Concessione di occupazione permanente di due stalli di parcheggio oltre alla superficie occorrente per l’installazione della colonnina di ricarica.
b) Garanzia della disponibilità continua dei due stalli concessi, riservandoli all’esclusivo fine di erogazione di energia elettrica per la ricarica di veicoli esclusivamente elettrici.
c) Durata della concessione di occupazione come stabilito dalla S.A. e xxxxxxxx recessoria da parte del soggetto gestore, qualora si dimostri che l’iniziativa diventa gravemente antieconomica.
d) Estendimento della concessione per eventuali ulteriori impianti sul territorio comunale, aventi le medesime caratteristiche.
ART 11 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
Il gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nella prestazioni. A tal proposito si fa obbligo al soggetto aggiudicatario di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCT/O, con un massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro, detta polizza deve contemplare, nel novero dei terzi, gli utenti del servizio oggetto del presente appalto, nonché il Comune di Rozzano; tale polizza dovrà essere prodotta in copia al committente, prima dell’inizio dell’affidamento. Il gestore, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ente appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione del progetto, garantirà per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali.
Sono da ascrivere al soggetto aggiudicatario tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell’appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice del soggetto aggiudicatario a causa: a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell’applicazione di eventuale franchigia o di particolari scoperti; c) di qualsiasi altro motivo, imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dal soggetto aggiudicatario con la compagnia assicuratrice.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dal deposito cauzionale. Il soggetto aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente. Per ogni e qualunque controversia è competente il foro di Milano.
ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La sospensione del servizio può essere ordinata dal D.E.C. ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice. In entrambi i casi la ripresa del servizio è regolata dal comma 3 dello stesso art. 107 e dall’art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 2. Nel caso di sospensione parziale l’Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4.
Le contestazioni o riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall’art. 107 comma 5 così come integrato dall’art. 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella L. n. 120/2020.
Il diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle contemplate ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, è quantificato secondo art. 1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
L’accettazione dell’affidamento comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato di affidamento e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leggi, regolamenti o in ogni caso disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul contenuto del contratto, le parti stabiliranno, di comune accordo, le conseguenti variazioni, anche economiche.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La concessione sarà risolta in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere la concessione qualora il servizio violi sistematicamente le disposizioni del presente Capitolato o qualora si verificassero gravi irregolarità e negligenze nell'esecuzione del servizio.
ART. 16 – RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l’Amministrazione procederà a norma di legge. In caso in cui l’impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l’obbligo di ripristinarne la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 giorni. Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nelle su esposte linee guida sarà revocata al concessionario la concessione del suolo. Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell’impianto entro tre mese dalla revoca della concessione, l’impianto sarà rimosso a cura del Comune di Rozzano con addebito delle spese al concessionario. Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell’attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge.
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR
n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rozzano.
Il RUP
Dr. X. Xxxxxxxxxx
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Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.