INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO D’APPALTO D’OPERA | |
Edizione novembre 2016 |
Legale & Acquisti e Logistica
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI 4
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 5
ART. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE 6
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 7
6.1 XXXXXXXX, ATTREZZI, SPESE 7
6.2 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 8 6.3 TUTELA DEI LAVORATORI 9
ART. 7 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO 9
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 12
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 14
ART. 12 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 15
ART. 13 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE 15
ART. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE 16
ART. 15 - SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO 16
ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI 17
ART. 17 - AFFIDAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DEI SINGOLI LAVORI 17
ART. 18 - CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI 18
ART. 19 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 20
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA 20
ART. 23 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ LAVORI 22
ART. 24 - TERMINI DI CONSEGNA 23
ART. 25 - RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE 24
ART. 26 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI 24
ART. 27 - OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI 25
ART. 29 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 26
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 27
ART. 31 - POLIZZE ASSICURATIVE 28
ART. 33 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 29
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29
ART. 35 - RISARCIMENTO DEL DANNO 31
ART. 36 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 31
ART. 38 - PRIVACY E RISERVATEZZA 32
ART. 39 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001 33
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
1. Accettazione dell’Ordine di Acquisto: accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di Acquisto e suoi allegati, che deve pervenire all’indirizzo indicato nell’ODA entro il termine stabilito.
2. Appaltatore: la società che, con organizzazione di mezzi necessari ed organizzazione a proprio rischio, assume, con il presente Contratto, l’obbligo di compiere l’Opera.
3. Attività: indica l’insieme delle attività finalizzate al compimento dell’opera come dettagliate e disciplinate nel Contratto.
4. Committente: Acea S.p.A. e/o Società del Gruppo Acea come individuata nell’Ordine di Acquisto.
5. Condizioni generali “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del Contratto avente ad oggetto il compimento dell’Opera da parte dell’Appaltatore.
6. Contratto di Appalto o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Accettazione dell’ordine di Acquisto e relativi allegati.
7. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori continuativi e periodici.
8. Data di Perfezionamento del Contratto: data della sottoscrizione del Contratto, che definisce la data di efficacia del Contratto stesso.
9. Direttore dei Lavori o D.L.: indica il soggetto che la Committente abbia nominato quale proprio rappresentante in relazione alla direzione dei lavori.
10.Disciplinare Tecnico “DT”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di realizzazione dell’Opera che è parte integrante e sostanziale del Contratto.
11.Opera: indica l’opera la cui realizzazione costituisce oggetto del Contratto di Appalto.
12.Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente all’Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
13.Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
14.Personale: indica il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione delle Attività.
15.Programma: indica il documento che contiene la pianificazione delle Attività finalizzate al compimento dell’Opera entro il termine di consegna.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Condizioni Generali
2. Disciplinare Tecnico;
3. Contratto Quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
1.3. Resta inteso che eventuali deroghe alle condizioni contrattuali indicate dall’Appaltatore nell’Accettazione dell’Ordine di Acquisto non saranno efficaci o comunque opponibili al Committente anche ove l’Appaltatore abbia dato inizio all’esecuzione delle Attività.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
2.1. Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme del Codice civile e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente e resi noti al Fornitore in fase di affidamento.
2.2. In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Appalto ha ad oggetto il compimento dell’Opera da parte dell’Appaltatore, nel luogo e secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto.
La durata del Contratto di Appalto è ivi prevista e meglio dettagliata nel Programma e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto.
ART. 4 - NORME DI SICUREZZA
4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello, nonché da leggi, decreti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle Attività, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il Personale.
4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dal Personale, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro ove verranno svolte le Attività per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
ART. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
5.1. L’Appaltatore si obbliga a realizzare l’Opera secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le Attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte.
5.2. Le Attività verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che l’Opera sia eseguita in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e sia esente da vizi.
5.3 A tal fine l’Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni precedenti l’avvio delle Attività un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, includa (i) una pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché (ii) mezzi indispensabili per la realizzazione dell’Opera, (iii) materiale e/o beni utilizzati, (iv) modalità di gestione e organizzazione del Personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.
5.4. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
(i) realizzare l’Opera nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
(ii) eseguire le Attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa della Committente e/o di terzi;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle Attività ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal Personale proprio o da eventuali subappaltatori;
(v) proseguire le Attività finalizzate alla realizzazione dell’Opera, pur in presenza di contestazioni da parte della Committente e non sospendere/o ritardare la
prestazione, salvo i casi di forza maggiore o differenti indicazioni dalla Committente;
(vi) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, incluso il Personale, in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle Attività;
(vii)comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dal successivo art. 6, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
5.5. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nelle presenti CG, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte dell’Opera, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
6.1 XXXXXXXX, ATTREZZI, SPESE
l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione delle Attività e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, l’utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua necessaria per lo svolgimento delle dette Attività e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
l’installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con il Committente;
ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l’attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutte le Attività previste nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento ( carburanti, lubrificanti etc);
le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle Attività,
rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
l’impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell’Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell’Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto. Nei casi in cui, con l’autorizzazione della Committente, l’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo delle Attività, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle Attività in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;
6.2 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
l’organizzazione del cantiere: l’occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private per l’installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l’attrezzatura in relazione alla entità dell’Opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle Attività;
l’apposizione in cantiere di tabelle con l’indicazione delle Attività secondo quanto sarà prescritto dalla DL;
lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all’Appaltatore;
l’obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l’anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di una squadra tipo;
l’immediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione delle Attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione dell’Opera e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
ove previsto dal Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, la fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) delle Attività in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovrà essere fornita alla DL, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo finale;
la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte dell’Opera fino al collaudo;
le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, dell’Opera eseguita, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;
la continua disponibilità per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l’esecuzione delle Attività, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;
gli oneri per il trasporto a discarica autorizzata, con automezzi anch’essi autorizzati, di tutti i materiali di risulta;
tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione delle Attività e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
l’osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le Attività;
6.3 TUTELA DEI LAVORATORI
l’attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso del Contratto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza del Personale e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
il rispetto del Piano di Sicurezza per quel che riguarda l’apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dalle Attività ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità del Personale e di terzi, nonché l’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dai VV.UU. o da Enti preposti;
È a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le Attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.
ART. 7 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO
7.1. L’Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le Attività svolte dal proprio Personale e di quello di eventuali subappaltatori. La designazione del Referente del Contratto, ove non designato direttamente all’interno del
Contratto, ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto e tale comunicazionedovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail)
Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui vengono compiute le Attività negli orari che saranno comunicati dalla Committente.
7.2. La Committente provvederà a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto di Appalto (il “Gestore del Contratto”), che sarà indicato nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, il quale espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
7.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti, e, per la Committente anche al DL.
ART. 8 - SUBAPPALTO
8.1. L’Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente Contratto salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di violazione del divieto di subappalto il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.
8.2. Anche ove il Committente autorizzi l’esecuzione in tutto o in parte delle Attività in subappalto, l’Appaltatore rimarrà, nei confronti del Committente, l’unico responsabile per l’esecuzione dell’Opera secondo quanto previsto dal Contratto.
8.3 L’Appaltatore si impegna affinchè nei contratti stipulati da quest’ultimo con i propri subappaltatori siano previsti gli stessi obblighi e garanzie assunti dall’Appaltatore nei confronti del Committente con le presenti Condizioni Generali. L’Appaltatore si impegna, altresì, a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle Attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano l’ulteriore termine assegnato dal Committente per l’integrazione documentale quest’ultima non autorizzerà il subappalto.
8.4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d’Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle Attività affidate.
8.5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
8.6.. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
8.7.. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività
senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
8.8. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.9. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.10. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 9 - PERSONALE
9.1. L’Appaltatore riconosce l’importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento delle Attività e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto di Appalto. In particolare, per ciò che riguarda il Personale, l’Appaltatore fornirà alla Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima dell’avvio delle Attività - apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nei lavori, individuando – qualora la tipologia del lavoro lo richieda - la figura del “Key personnel”.
9.2. L’Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.
9.3. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Referente del Contratto - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
9.4. L’Appaltatore è tenuto a presentare l’elenco completo del Personale impiegato nei vari cantieri d’intervento ad ogni richiesta della Direzione Lavori. Tali elenchidovranno specificare per ciascun dipendente:
generalità complete;
qualifica professionale;
estremi di iscrizione al Libro Unico del lavoro dell’Impresa.
9.5. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più lavoratori sono sprovvisti dei documenti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dalla legge.
9.6. In corso di esecuzione delle Attività, mensilmente, ed in ogni caso a richiesta della Committente l’Appaltatore, e per suo tramite il Subappaltatore, hanno l’obbligo di fornire alla Committente:
elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
aggiornamenti dei documenti sopraccitati entro 10 giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle Attività del presente Contratto;
copie autenticate buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.
La stessa documentazione, in qualsiasi momento, dovrà essere presentata alla Committente dietro semplice richiesta scritta, ivi compreso il DURC in corso di validità dell’Appaltatore, laddove, per cause di natura tecnica, il Committente non riuscisse a reperirlo autonomamente.
9.7. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore.
9.8. La normativa del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L’Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.
9.9 Resta inteso che l’Appaltatore potrà impiegare nell’esecuzione delle Attività solo personale dipendente o con il quale abbia in essere un rapporto contrattuale previsto dalla normativa pro tempore vigente.
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
10.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’Attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via
non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al Personale dell’Appaltatore o di subappaltatori; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione delle Attività.
10.2. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio Personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
10.3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del proprio Personale occupato nelle Attività, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle Attività.
10.4. La Committente:
(i) a valle della verifica del del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
(iii) qualora l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
10.5. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Gestore del Contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto di Appalto, ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Gestore del Contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
10.6. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
11.1. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle Attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.
11.2. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le Attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della DL, connessi alla corretta conduzione delle Attività, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle Attività e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.
11.3. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l’accettazione dei materiali da parte della DL non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
11.4. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle Attività.
11.5. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, dal corrispettivo del presente Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
11.6. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dovuto ai sensi del Contratto di Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all’art. 31.
11.7. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento del Personale proprio o dei subappaltatorii.
11.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dal proprio Personale e da quello dei subappaltatori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
11.9. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.
11.10. L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle Attività.
11.11. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme – anche contenute nel piano di sicurezza – in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le Attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle Attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle stesse.
11.12. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
ART. 12 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12.1. Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che farà parte integrante del Contratto.
12.2. Ferme restando le integrazioni e/o modifiche al PSC che deve effettuare l’Appaltatore in sede esecutiva o preventiva, al fine di adeguare alle reali condizioni del cantiere le prescrizioni generali contenute nel PSC, possono essere fornite dalla Committente indicazioni aggiuntive nel corso della validità del Contratto di Appalto.
12.3. L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle Attività, il Piano Operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle Attività, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, anche con riferimento ad eventuali altre imprese che intervengono nei lavori in subappalto. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
12.4 L’anticipo di cui sopra è non inferiore alla metà del tempo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di Appalto e la data prevista da esso per l’effettivo avvio delle Attività.
12.5. Il Gestore del Contratto esamina quanto fornito dall’Appaltatore e rilascia benestare all’inizio delle Attività, oppure formula richiesta di modifica, integrazione o altro.
12.6. Nessuna Attività può essere iniziata dall’Appaltatore senza la preventiva trasmissione dei POS e il successivo benestare del coordinatore per l’esecuzione.
12.7. Il Referente del Contratto, nominato dall’Appaltatore, e il Gestore del Contratto, espressione della Committente, in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
12.8. In assenza di un Piano di sicurezza e coordinamento l'Appaltatore dichiara di essere stato reso edotto dei rischi esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla Attività della Committente e delle eventuali attività di altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'Opera mediante il documento di valutazione dei rischi elaborato dalla Committente (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08.
ART. 13 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE
13.1. I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
13.2. Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole dell’Opera.
13.3. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità delle Attività.
13.4. Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.
13.5. La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
13.6. Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto suscritto entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
13.7. Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
13.8. La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.
ART. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
14.1. Se non diversamente previsto nel DT, nel CQ o nell’ODA, tutti i materiali e le apparecchiatura messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.
14.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
14.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.
14.4. Qualora la Committente per l'esecuzione delle Attività mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
14.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione delle Attività la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della Attività, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento delle Attività, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
14.6. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
ART. 15 - SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
15.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sulle Attività svolte per realizzare l’Opera.
15.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
15.3. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità dei lavori e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI
16.1. Verrà istituito da parte della Committente un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le Attività siano eseguite puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
16.2. Alla DL, oltre alle funzioni che ad essa demanda la vigente legislazione e i documenti contrattuali, è affidata la responsabilità dell’accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove).
16.3. La direzione dei lavori è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle Attività e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.
16.4 La Committente comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la DL o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l’osservanza degli obblighi contrattuali.
16.5. La direzione dei cantieri è di pertinenza dell’Appaltatore.
16.6. L’Appaltatore fornirà presso la sede della direzione lavori, giornalmente, la nota delle Attività in corso e di quelle eseguite il giorno precedente.
ART. 17 - AFFIDAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DEI SINGOLI LAVORI
17.1. L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso il Gestore del contratto, pena la risoluzione del contratto per suo inadempimento prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto:
copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) ;
elenco del Personale designato ad eseguire le Attività oggetto del presente Contratto, con l'indicazione, per ciascun membro del Personale, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;
copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risulta tutto il Personale nell’elenco di cui sopra;
17.2. Dell’avvenuta consegna dei lavori sarà redatto apposito processo verbale che sarà sottoscritto dalla DL e dall’Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per il compimento dell’opera o dei lavori.
17.3. Qualora l’Appaltatore non provveda all’avvio delle Attività nel giorno stabilito, il DL fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque prevista nel Programma. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal DL, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.
17.4. Nel corso della vigenza del Contratto, il Committente potrà comunicare all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni che riterrà necessarie e/o opportune tramite il Direttore dei Lavori. La detta comunicazione verrà redatta per iscritto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
17.5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.
17.6. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 7 che precede.
17.7. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
17.8. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle Attività, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza delle Attività - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere.
17.9. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi sottraendone i costi dal corrispettivo dell’Appaltatore e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
17.10. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione delle Attività, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
ART. 18 - CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN CONSEGNA - COLLAUDI
18.1. Le Attività e l’Opera dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e agli atti aggiuntivi concordati tra le Parti, in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.
18.2. Il collaudo dell’Opera sarà eseguito dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri soggetti estranei alle Parti.
18.3. Il collaudo dell’Opera ha lo scopo di verificare che la stessa sia conforme a quanto indicato all’art. 18.1 e che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
18.4.. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle Attività e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
18.5. In corso d’opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle Attività rispetto al Programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle Attività, in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati l’Appaltatore e il DL e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il collaudatore riferisce anche sull’andamento delle Attività e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.
18.6. Il collaudatore può rifiutare l’emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità dell’Opera agli scopi per cui è stata eseguita, tali da renderla assolutamente inaccettabile informando immediatamente la Committente; l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.
18.7. Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto suscritto. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione dell’Opera.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del certificato di collaudo.
Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’Opera il collaudatore determina nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal corrispettivo dell’Appaltatore.
18.8. L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.
18.9. Rimane a carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti dell’Opera che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che vi possa provvedere la Committente deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all’Appaltatore. La Committente terrà a proprio carico il compenso al collaudatore.
18.10. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’Appaltatore stesso.
18.11. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla emissione. Dopo il collaudo provvisorio sarà redatto e firmato da ambo le parti il "verbale di presa in consegna dell’Opera" e la Committente prenderà definitivamente in consegna l’Opera che entrerà nella sua disponibilità.
18.12. Dal momento della firma del "verbale di presa in consegna dell’Opera" decorrerà il previsto periodo di garanzia previsto alla clausola di cui all'art. 21.2.
Il parere favorevole del collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che comunque avverrà soltanto a favorevole collaudo di tutte le opere oggetto del Contratto.
18.13. La Committente si riserva, in ogni caso, in contraddittorio con l’Appaltatore,la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità delle Attività che si rendessero necessarie od anche solo opportune in relazione alla natura dell'Opera e/o delle prestazioni.
18.14. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione delle Opere nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali previsti dalla legge o dal Contratto di Appalto per qualsiasi vizio o difetto dell’Opera.
18.15. Resta altresì inteso che pagamenti o collaudi parziali dell’Opera non potranno essere considerati quali accettazioni parziali della stessa.
ART. 19 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
19.1. Prima che sia emesso il certificato di collaudo, a richiesta della Committente il collaudatore procede, redigendo apposito verbale sottoscritto anche da DL e dall’Appaltatore, ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che l’occupazione e l’uso dell’ Opera o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali
19.2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull’Opera, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
19.3. In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni di garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. va individuato con quello della consegna definitiva e non della consegna anticipata.
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
20.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dal Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
20.2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
20.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
20.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
20.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto d’Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
20.6. L’ammontare complessivo della cauzione definitiva deve essere garantito fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del verbale di presa in consegna dell’Opera.
20.7. Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
20.8. La Committente, verificata la regolare esecuzione del Contratto, provvederà, su richiesta dell’Appaltatore, allo svincolo della cauzione al momento del pagamento dell’ultima fattura.
ART. 21 - GARANZIE
21.1. L'Appaltatore garantisce che l’Opera risponderà allo scopo per cui è stata prevista e sarà eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dell’Opera, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche alla realizzazione dell’Opera stessa.
L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di Contratto.
21.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna dell’Opera ex art. 18.11, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
21.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’Opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
21.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta
esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
21.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire le Attività a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione dell’Opera.
21.6. Per le parti dell’Opera riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
ART. 22 - VARIANTI
La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali.
In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione.
La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.
La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.
ART. 23 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ LAVORI
Il corrispettivo per l'esecuzione dell’Opera oggetto del Contratto può essere a misura o a corpo e viene fissato nel testo del DT, del CQ e/o dell’ODA.
23.1. CORRISPETTIVO A MISURA
Per l'esecuzione dell’Opera con corrispettivo a misura la Committente ha la facoltà di apportare al progetto tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio delle Attività che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in Contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.
23.2. CORRISPETTIVO A CORPO
Per l'esecuzione dell’Opera con corrispettivo a corpo, l'Appaltatore dichiara di avere direttamente accertato, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, la quantità delle Attività da eseguire (computi metrici, misurazioni, dimensioni, pesi etc.) ed ogni altro dato e circostanza relativi alle Attività stesse e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.
23.3. PRESTAZIONI AD UNITÀ DI TEMPO
Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
23.4. NOLI
Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
23.5. CONTABILITÀ LAVORI
Le Attività verranno contabilizzate mediante stati di avanzamento e stato finale dell’Opera. La valutazione avverrà mediante contabilità per i lavori a misura e mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'emissione dello stato avanzamento lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione delle Attività richieste ed autorizzate, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Gestore del Contratto. In caso di risoluzione del Contratto saranno contabilizzati solo quelle parti dell’Opera sfruttabili dalla Committente.
ART. 24 - TERMINI DI CONSEGNA
24.1. L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma delle Attività idoneo a garantire l'ultimazione delle Opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in Contratto, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Committente nel DT, nel CQ e/o nell’ODA.
24.2. Il programma (di seguito il “Programma”), approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al Programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso delle Attività, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle,
senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.
24.3. L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del Programma è elemento essenziale del Contratto. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata delle Attività un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire la realizzazione dell’Opera nella piena osservanza di detto Programma.
24.4. Qualora lo svolgimento delle Attività dovesse risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal Programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un collaudo provvisorio delle parti dell’Opera già eseguite. Detto collaudo dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dell’Opera eseguita. Resta fermo il diritto della Committente a ricevere il pagamento delle penali che siano contrattualmente previste.
24.5. Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto al comma precedente saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.
ART. 25 - RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE
25.1. Eventuali ritardi nell’esecuzione dell’Opera, o di parte di essa, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna di cui al Programma, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.
25.2. Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.
25.3. In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.
25.4. Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.
ART. 26 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI
26.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa le Attività.
26.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
26.3. Le reciproche prestazioni delle Parti ai sensi del Contratto saranno ritenute ineseguibili e pertanto sospese per tutta la durata del richiamato evento.
26.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.
In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
26.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di avvio delle Attività come prevista nel Programma e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione delle Attività dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione delle Attività ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.
La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l’Appaltatore.
26.6. L'Appaltatore avrà il diritto ad una proroga del termine di consegna dell’Opera, pari alla durata del differimento e/o sospensione delle Attività. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.
ART. 27 - OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI
27.1. È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
27.2. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
27.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell’Appaltatore di far valere le riserve.
Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione delle Attività, la valutazione delle riserve stesse.
L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore.
ART. 28 - PENALI
28.1. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini del Programma, sia con riferimento alla consegna dell’intera Opera che di singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali indicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.
28.2. Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà
anche di xxxxxxxle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 20 che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.
28.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilita nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
28.4. Se non diversamente previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, dette penali dovranno essere applicate sui singoli stati di avanzamento, anche se l’Opera fosse consegnata entro i termini di cui al Programma.
28.5. In caso di realizzazione dell’Opera da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui è stata commissionata in conformità alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente le Attività a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità sarà determinata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto in relazione alla gravità delle difformità riscontrate, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della cauzione definitiva di cui all’art. 20 che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.
28.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’art. 35, in aggiunta all’importo delle penali applicate.
28.7. Qualora l’importo delle penali maturate superi del limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA, potrà comportare, per la Committente, la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 29 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
29.1. FATTURAZIONE
La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l'indirizzo ivi riportato.
29.2. PAGAMENTI
Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero del SAL), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico e/o dal Contratto Quadro e/o dall'Ordine di Acquisto.
La data di presentazione della fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto dal Servizio Protocollo di ACEA.
Detti estremi saranno acquisibili contattando il Gestore del Contratto.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 120 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.
La presente clausola è frutto di specifica e libera negoziazione fra le parti che di comune accordo, in considerazione della prassi commerciale e del sinallagma contrattuale concreto, intendono pattuire termini diversi da quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
29.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale l’Appaltatore intende ricevere il pagamento.
29.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.
29.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione ai lavori che alle possibili evoluzioni degli stessi e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l’attività prestata.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dell’Opera.
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
30.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
30.2. È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.
30.3. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
ART. 31 - POLIZZE ASSICURATIVE
31.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
31.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione della realizzazione dell’Opera, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti.
31.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Attività.
31.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
31.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.21.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell’Opera. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo del corrispettivo dell’Appaltatore sarà subordinata all’accensione delle dette polizze.
31.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
31.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.
31.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.
31.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
ART. 32 - RECESSO
32.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata R.R, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
32.2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle Attività svolte.
32.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale delle sole parti dell’Opera realizzate sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
32.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
32.5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
ART. 33 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
34.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
l’Appaltatore non esegua le Attività in conformità alle condizioni previste nel Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.
l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle Attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo;
sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore scelto dal Committente;
inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale;
mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA;
qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 36 delle presenti Condizioni Generali;
l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;
l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 38 delle presenti Condizioni Generali;
l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;
in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
34.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 20 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
34.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
34.1.3 In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate alla realizzazione dell’Opera, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando il Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore nell’esecuzione dell’Opera. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere il passaggio di consegne al nuovo appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’Opera.
34.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
34.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e a sospendere l’esecuzione delle Attività e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
34.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ART. 35 - RISARCIMENTO DEL DANNO
35.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
35.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 36 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
36.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
36.2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
36.3. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
36.4. L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
36.5. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alle Attività, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 37 - GESTIONE RIFIUTI
37.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
37.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'Attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
37.4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
37.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 38 - PRIVACY E RISERVATEZZA
38.1. I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di selezione e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al Contratto.
38.2. L’Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.
38.3. Qualora le Attività affidate comportino da parte dell’Appaltatore il trattamento di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest’ultima procederà con separato atto alla nomina dell’Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
38.4. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.
38.5. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del proprio Personale, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
38.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 39 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
39.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle Attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché
(iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
39.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.
39.3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo Personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
39.4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ART. 40 - MISCELLANEA
40.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
40.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
40.3. È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.
40.4. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 41 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.