CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50, DI UN SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNALE PER REPERIMENTO DI CONVENZIONI COLLETTIVE NEGOZIATE EX ART. 5 DEL D.P.R. 7.08.2012 N. 137.
1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di intermediazione/Brokeraggio assicurativo, di cui al D. Lgs. 7-9-2005 n. 209 e successive modifiche, a favore del Consiglio Nazionale dei Chimici.
L’incarico viene affidato ad un broker, selezionato con il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati. L’oggetto del servizio è il seguente:
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative del Servizio Nazionale dei Chimici come definito dall’art 5 DEL D.P.R. 7.08.2012 N. 137;
b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Consiglio Nazionale dei Chimici
c) elaborazione di un programma assicurativo a favore degli Iscritti all’Albo per la copertura della Responsabilità Civile Professionale
d) attività di assistenza nella stesura dei capitolati e di tutti i documenti necessari allo svolgimento delle procedure per l’acquisto dei Servizi Assicurativi;
e) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi;
f) attività di gestione dei contratti assicurativi;
g) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa;
h) attività di assistenza nella gestione dei sinistri.
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto. Ai sensi della normativa vigente si rende noto che alla scadenza dell’incarico il Consiglio Nazionale dei Chimici si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario della presente selezione una proroga di ulteriori dodici mesi.
In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta del Consiglio Nazionale dei Chimici, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni nelle more della indizione della procedura finalizzata alla nuova aggiudicazione del servizio, ovvero al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o al Consiglio Nazionale dei Chimici.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER
Il Broker aggiudicatario del contratto dovrà costituire garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato del servizio, rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative a norma dell’art. 93 co. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'affidamento e affidamento al concorrente che segue nella graduatoria
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 93 co. 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Il Broker nell’espletamento del servizio:
· dovrà svolgere l’incarico nell’interesse del Consiglio Nazionale dei Chimici nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Consiglio Nazionale dei Chimici;
·non potrà impegnare in alcun modo il Consiglio Nazionale dei Chimici senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
·è tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del cc;
· sono a carico del Broker:
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Il Consiglio Nazionale dei Chimici si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.
ART. 5 – PREROGATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Resta di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale dei Chimici:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Consiglio Nazionale dei Chimici;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 6 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.
ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Consiglio Nazionale dei Chimici si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato, nel bando o disciplinare.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso in cui venga dichiarato fallito.
ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Il Consiglio Nazionale dei Chimici, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.
ART. 9 - COMPENSI DEL BROKER
I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Consiglio Nazionale dei Chimici e degli Iscritti all’Albo: pertanto, nulla sarà dovuto dal Consiglio Nazionale dei Chimici al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie di Assicurazione verrà effettuato per tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Consiglio Nazionale dei Chimici
. ART. 11 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Roma
ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003 s.m.i. ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
ART. 13 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.
IL RUP
Dott. Chim. Xxxxx Xxxxxxxxxxx