ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO
ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO
L’Ue e il Regno Unito sono riusciti a trovare entro la fine del periodo di transizione della Brexit un
accordo sulle loro future relazioni commerciali e politiche.
In particolare, l’intesa raggiunta stabilisce un Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
tra l’Ue e il Regno Unito che poggia su tre pilastri principali:
1. Un accordo di libero scambio, che definisce un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito. L’accordo riguarda gli scambi commerciali di merci, servizi e un’ampia serie di settori d’interesse per l’Unione, stabilendo l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. Entrambe le parti si sono poi impegnate a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli elevati di protezione.
2. Un nuovo partenariato per la sicurezza dei cittadini, che stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile.
3. Un accordo orizzontale in materia di governance, finalizzato a fornire la certezza del diritto alle imprese, ai consumatori e ai cittadini. In questo quadro viene inoltre istituito un consiglio di partenariato misto incaricato di accertarsi che l'accordo sia applicato e interpretato correttamente, il quale discuterà tutte le questioni che dovessero presentarsi. Sono previsti meccanismi vincolanti di applicazione delle norme e di risoluzione delle controversie, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle imprese, dei consumatori e dei singoli che permetteranno alle imprese nell'Unione europea e nel Regno Unito di operare in concorrenza equa senza che nessuna delle due parti faccia uso della propria autonomia normativa per concedere sovvenzioni sleali o creare distorsioni della concorrenza.
Sebbene sia stato raggiunto l’accordo, a partire dal 1° gennaio 2021 vi sono stati importanti cambiamenti: da questa data infatti il Regno Unito è uscito dal mercato unico e dall'unione doganale dell'Ue, nonché da tutte le politiche europee e dagli accordi internazionali. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali tra il Regno Unito e l’Ue è stata
interrotta, dal momento che le due parti costituiscono ora due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico.
Di seguito è possibile trovare una sintesi dei principali cambiamenti e novità delle relazioni tra l’Ue
e il Regno Unito:
RIPERCUSSIONI DELL’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UE, DAL MERCATO UNICO E DALL’UNIONE DOGANALE | BENEFICI DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E COOPERAZIONE TRA UE E REGNO UNITO | |
Commercio dei beni | • I prodotti del Regno Unito non beneficiano più della libera circolazione delle merci, il che comporta una maggiore burocrazia per le imprese e aggiustamenti nelle catene di approvvigionamento UE- Regno Unito. • Formalità doganali e controlli sulle merci del Regno Unito in entrata nell'UE, con maggiori ritardi alle frontiere. • IVA e, ove applicabile, accise (ad esempio sulle bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno applicate a causa dell'importazione (anche per acquisti online). • I produttori del Regno Unito che desiderano soddisfare sia il mercato dell'UE che quello del Regno Unito devono soddisfare le serie di standard e i regolamenti, nonché soddisfare tutti i controlli di conformità applicabili da parte degli organismi dell'UE (nessuna equivalenza della valutazione della conformità). | • Tariffe o quote zero sui beni scambiati, garantendo prezzi più bassi per i consumatori, a condizione che siano rispettate le regole di origine concordate. • I commercianti possono autocertificare l'origine delle merci vendute e godere della disposizione del "pieno cumulo". Cio’ significa che anche le attività di lavorazione contano ai fini dell'origine, non solo i materiali utilizzati, rendendo dunque più facile il rispetto dei requisiti e ottenere l'accesso alla tariffa zero. • Vengono reciprocamente riconosciuti i programmi per gli "Operatori economici autorizzati", in modo da garantire formalità doganali più leggere ed un flusso di merci più fluido. • Al fine di facilitare la possibilità per i produttori di soddisfare entrambi i mercati, l’accordo mantiene la definizione di riferimento comune degli standard internazionali e la possibilità di auto-dichiarare la conformità dei prodotti a basso rischio. |
• Le esportazioni di prodotti alimentari dal Regno Unito devono avere certificati sanitari validi. | • L’intesa raccoglie accordi di facilitazione specifici per vino, prodotti organici, automobilistici, farmaceutici e chimici. | |
Commercio di servizi, digitale e appalti | • I fornitori di servizi del Regno Unito non beneficiano più dell'approccio del "paese di origine" o del concetto di "passaporto" (ad esempio per i servizi finanziari), che consente l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE. • Niente più riconoscimento automatico delle qualifiche professionali: medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, ingegneri o architetti devono far riconoscere le loro qualifiche in ciascuno Stato membro in cui desiderano esercitare. | • I fornitori di servizi o gli investitori dell'UE sono trattati non meno favorevolmente degli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa. • Agevolazioni per viaggi di lavoro di breve durata e distacchi temporanei di dipendenti altamente qualificati. • Rimozione degli ostacoli ingiustificati al commercio digitale, compreso il divieto di requisiti di localizzazione dei dati, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. |
• Gli operatori britannici non sono più liberi di fornire servizi audiovisivi nell'UE con licenza britannica. | • I mercati degli appalti pubblici del Regno Unito sono aperti agli offerenti dell'UE stabiliti nel Regno Unito, su un piano di parità e viceversa, anche per piccoli appalti. | |
Trasporto su strada | • Il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'UE per servizi di trasporto. • Gli operatori del Regno Unito perdono il diritto di condurre scambi commerciali illimitati nell'UE e fino a tre operazioni di cabotaggio nel territorio di un unico Stato membro | • Accesso illimitato da punto a punto per gli autotrasportatori che trasportano carichi tra l'UE e il Regno Unito con pieni diritti di transito nei rispettivi territori. • Diritto di eseguire fino a 2 operazioni extra nel territorio dell'altra parte (di cui al massimo 1 operazione di cabotaggio per i trasportatori del Regno Unito). |
• Disposizioni sulle condizioni di lavoro, sicurezza stradale e concorrenza leale, oltre a clausole di parità di condizioni orizzontali in materia di ambiente, questioni sociali e concorrenza. |
Programmi europei | • Il Regno Unito non beneficia più dei programmi di finanziamento dell'UE, tra cui: o Next Generation EU; o il fondo di sviluppo regionale e finanziamento della coesione; o il sostegno allo sviluppo agricolo e rurale. • Il Regno Unito è escluso da progetti o contratti sensibili e ad alta sicurezza. | • Il Regno Unito partecipa a 5 programmi dell'UE aperti alla partecipazione di paesi terzi (soggetto al suo contributo finanziario), vale a dire: o Orizzonte Europa (ricerca e innovazione) o Programma Euratom di ricerca e formazione o ITER (impianto per prove di fusione) o Copernicus (sistema di monitoraggio della Terra) o Accesso ai servizi di sorveglianza e localizzazione satellitare (SST) dell'UE. |
Come in tutti gli accordi commerciali siglati dall’Ue, anche l’accordo con il Regno Unito prevede un capitolo apposito dedicato alle piccole e medie imprese. Tale capitolo impegna entrambe le parti a sviluppare e mantenere un proprio sito web, accessibile al pubblico, per le piccole e medie imprese contenente informazioni riguardanti le disposizioni relative al commercio. In questi siti saranno compresi una sintesi della rubrica prima dell’accordo, una descrizione delle disposizioni della rubrica prima che ciascuna parte considera pertinenti per le piccole e medie imprese di entrambe le parti, e qualsivoglia informazione aggiuntiva che ciascuna parte consideri utile per le piccole e medie imprese interessate a beneficiare della rubrica prima.
In questo modo, le piccole e medie imprese potranno trovare in un singolo portale informazioni relative a:
• disposizioni legislative e regolamentari doganali, procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli, documenti e altre informazioni richieste;
• disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;
• disposizioni legislative e regolamentari tecniche, comprese le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi;
• disposizioni legislative e regolamentari in materia di misure sanitarie e fitosanitarie
relative all'importazione e all'esportazione;
• disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, punto di accesso unico Internet agli avvisi relativi agli appalti pubblici;
• procedure di registrazione delle imprese;
• altre informazioni utili per le piccole e medie imprese.
Il capitolo prevede inoltre che entrambe le parti designino un proprio punto di contatto per svolgere le seguenti funzioni:
• assicurare che nell'attuazione della rubrica prima dell’accordo relativa al commercio siano prese in considerazione le esigenze delle piccole e medie imprese e che queste possano trarre vantaggio dalla rubrica prima;
• esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese al fine di incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese;
• garantiscono che le informazioni siano aggiornate, precise e pertinenti per le piccole e medie imprese. Ciascuna parte potrà, tramite il punto di contatto per le piccole e medie imprese, proporre all'altra parte informazioni aggiuntive da inserire nei propri siti web;
• esaminano qualsiasi questione pertinente per le piccole e medie imprese in relazione all'attuazione della rubrica prima dell’accordo relativa al commercio;
• esaminano qualsiasi altra questione inerente alle piccole e medie imprese nell'ambito dell’accordo.
L’accordo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Ue il 31 dicembre 2020, entrando in vigore in maniera provvisoria. Prima che possa entrare pienamente in vigore, il Parlamento europeo avrà tempo fino al 28 febbraio 2021 per esaminarlo e ratificarlo; dopodiché, il Consiglio dell’Ue dovrà adottarlo formalmente all’unanimità.
Maggiori informazioni sull’accordo Ue-Regno Unito sono disponibili al LINK.
Data 14/01/2020
A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES