ACCORDO PER ATTIVITÀ CONGIUNTE DI RICERCA E SVILUPPO
ACCORDO PER ATTIVITÀ CONGIUNTE DI RICERCA E SVILUPPO
La presente scrittura privata (di seguito Accordo) è sottoscritta in data ………………..
TRA
CNT LAB SRL avente sede legale in Fidenza (Pr) in xxx Xxxx Xxxxxxxx 0, codice fiscale e partita IVA n. IT02674260340, avente capitale sociale di 200,000.-€ rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxx nato a ___________________il ______________________
(di
seguito
"LAB"),
CLUSTERNANOTECH Ltd, avente sede legale in College Yard – 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx XX0 0XX XXXXXXX , Share Capital 6,553,222.-€ Company n. 07961030 VAT Number GB140901153, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a ___________________il ______________________
(di seguito “CLUSTER”)
……………………………… avente sede legale in ……………………………………………………………………., Codice Fiscale n. ………………, P.IVA ……………………………, rappresentata dal ……………………………., nato a ……………….. il ……………,
(di seguito “…………………….”);
PREMESSO
Che CLUSTER detiene il know-how relativo a diversi tipi di sintesi chimiche utilizzabili in cosmetica, farmaceutica, medicina ed industria in genere;
Che LAB, di proprietà Clusternanotech Ltd, è attiva nella ricerca e sviluppo di nuovi formulati antimicrobici per cosmetica, zootecnia, farmaceutica, PMC, dispositivi medici, agricoltura, integratori alimentari e coating per l’industria in genere.
Che …………………….. è una società leader nella realizzazione e vendita di ……………………………….., per applicazioni sulla ………………..industriale
Che è interesse comune, di …………………… e LAB, stipulare un accordo per attività congiunte di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare più formulati da applicare sui manufatti ……………………………, con l’obiettivo di sviluppare attività antimicrobica sulla ……………… dei manufatti dopo ………………………………….);
Che LAB si è detta interessata a lavorare congiuntamente con ……………………….. per la realizzazione di prodotti antimicrobici da applicarsi sulle superfici …………………… a mezzo miscelazione di colloidi a valle della lavorazione a ……………….. (coating antimicrobico).
TUTTO CIO' PREMESSO, tenuto conto dei reciproci impegni e condizioni, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto e Impegni delle Parti
Tutte le PARTI, con il presente Accordo, si impegnano a collaborare in un progetto congiunto (di seguito il Progetto), avente per oggetto lo sviluppo e produzione di: miscele o composti basati sulla tecnica dei colloidi, messa a punto da LAB per ottenere ………………. con attività antimicrobica, come meglio specificato al punto 1.4
Il Progetto si conformerà ai regolamenti che le Parti concordano come segue:
LE PARTI identificano l’obiettivo ovvero ne discutono le proprietà necessarie per lo sviluppo e la produzione;
………………….. e LAB operano nella Ricerca e Sviluppo dell’obiettivo concordato;
LAB produrrà una quantità di prodotto sufficiente alla realizzazione di test secondo preventivati accordi;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s’impegna a testare in laboratorio e sul campo i prodotti realizzati;
identificazione e tipologia del prodotto da realizzare;
requisiti del prodotto;
ogni suggerimento e raccomandazione per il miglioramento dei formulati/prodotti.
L’obiettivo principale del progetto è la produzione di ……………, ………………. antimicrobici per ………………………… che risultino avere attività antimicrobica minima del 99,90%. Si concorda l’applicazione della norma tecnica ISO 22196, per il metodo specifico per …………………………….
Art. 2 Costituzione del Comitato di Progetto
COMITATO CONGIUNTO
Per tutte le attività di coordinamento e gestione del progetto, al fine di un monitoraggio continuo delle attività, viene istituito un Comitato di Progetto (di seguito Comitato)
Il Comitato sarà composto da 3 o più rappresentanti delle Parti. La partecipazione dei rappresentanti al Comitato potrà variare, sulla base della posizione professionale e del know-how, in relazione al tema del giorno. I rappresentanti nominati dalle Parti sono riportati nel prospetto seguente:
per LAB:
Xxxxxx Xxxxx in qualità di controller
Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di chimico
per …………………….:
……………………. in qualità di responsabile del progetto
…………………./…………………… in qualità di controller
Per CLUSTER:
Buno Cantarelli in qualità di biotecnologo
Nel corso di validità del presente Accordo, ogni Parte potrà, a propria discrezione, sostituire qualsiasi suo rappresentante nel Comitato. La nomina di un nuovo rappresentante sarà ritenuta effettiva solo previa comunicazione scritta alle Parti interessate, via email, agli indirizzi specificati all’Articolo 10.
Il Comitato si riunirà secondo contesti improrogabili presso la sede operativa ……………………… (o mediante strumenti di videoconferenza per le urgenze), per discutere le questioni relative allo sviluppo della tecnologia, per individuare le specifiche dei composti, sistemi e applicazioni, per riesaminare la pianificazione e la programmazione del Progetto e, ordinariamente, per assicurare un'adeguata prosecuzione del Progetto stesso. Prontamente dopo ogni riunione, il responsabile di progetto o, in sua vece, un componente del Comitato, redigerà un resoconto scritto dei progressi da distribuire alla dirigenza delle varie PARTI. Il resoconto verrà inviato per e-mail, agli indirizzi specificati all’Articolo 10.
Art. 3 Programmazione delle attività di Progetto
PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTOLe parti concordano che la durata iniziale del Progetto sarà di 6 mesi a partire dalla data di stipula del presente accordo
Le parti, con la presente, si impegnano ad informarsi reciprocamente il prima possibile di un qualsiasi fatto o evento che possa avere un'incidenza sostanziale sulla fattibilità del Progetto o sulla programmazione dello stesso.
Se il Progetto risultasse in ritardo, per una qualsiasi ragione, sulla programmazione concordata, ma in modo tale che fosse ancora attuabile in un ragionevole periodo di tempo, le parti acconsentiranno a negoziare in buona fede un estensione temporale della programmazione iniziale del Progetto.
Art. 4 Suddivisione competenze, costi e spese
RAPPORTO ECONOMICO TRA LE PARTILe Parti firmatarie del presente Accordo si fanno carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle singole attività, inclusi eventuali importi a consulenti esterni che verranno incaricati in via autonoma da ciascuna Parte, al fine di dare esecuzione alla parte di Progetto di propria competenza. Si precisa, a tal proposito, che il presente Accordo non determina, di per sé, alcuna organizzazione o società di diritto o di fatto tra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini dell’esecuzione della parte di Progetto della quale essa è responsabile, della propria gestione organizzativa e di tutti gli adempimenti e gli oneri di legge quali, a mero titolo esemplificativo, oneri fiscali, amministrativi, sociali, previdenziali e relativi al trattamento ed alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
Tutte le spese di interesse comune, dettagliate al punto b, saranno ripartite tra le Parti, secondo i criteri di ripartizione formalizzati dal Comitato.
LAB e ……………………. opereranno congiuntamente, con proprio laboratorio, e/o laboratorio esterno, per la realizzazione del Progetto nei quale si svolgeranno:
Prove di compatibilità;
Ideazione di formulati;
Campionature entro il kg.
Test antimicrobici.
Produzione e fornitura
LAB realizzerà la produzione dei prodotti oggetto del Progetto con marchio “Synthag” secondo un listino prezzi definito e formalizzato dal Comitato.
Ciascuna Parte si impegna a tenere gli altri manlevati ed indenni da qualsivoglia pregiudizio che essi dovessero subire e/o da qualsivoglia pregiudizio derivante in conseguenza di pretese formulate da terzi in relazione o in connessione a inadempimenti alla parte del Progetto di propria competenza
Art. 5 Efficacia e Durata
ESTINZIONEIl presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà i propri effetti alla data di estinzione del Progetto, fatta eccezione per quanto esplicitamente menzionato nell’Accordo. Per tutta la durata del presente Accordo, il recesso è consentito nelle sole ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.
Nessuna parte avrà diritto al riconoscimento di danni o compensi, solo se il presente Accordo sarà stato estinto conformemente alle disposizioni dello stesso, ed ogni parte sosterrà i propri costi relativi all'adempimento delle responsabilità derivanti dal presente Accordo.
Art. 6 Impegno alla non divulgazione delle Informazioni Riservate
RISERVATEZZALe Parti riconoscono che tutte le informazioni direttamente e/o reciprocamente ottenute nell’ambito del presente progetto sono strettamente confidenziali e non verranno divulgate senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
Al fine di disciplinare gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente accordo, si richiama integralmente in Allegato 1 l’Accordo di riservatezza tra Smalticeram e Cluster Nanotech, firmato in data 20 maggio 2020. L’Allegato 1 costituisce parte integrante del presente accordo e si intende approvato in tutte le sue parti dai soggetti firmatari del presente accordo.
Art. 7 Proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati della ricerca
PROPRIETA' INTELLETTUALELe Parti riconoscono che l'intera proprietà intellettuale della tecnologia utilizzata (sintesi chimiche su argento ovvero su base Synthag), incluso un qualsiasi perfezionamento della stessa, sono e resteranno proprietà piena ed esclusiva di CLUSTER.
La titolarità della registrazione e/o certificazione di ogni singolo prodotto e/o materiale (prodotto finale miscelato) avverrà in capo a …………………….;
Le Parti riconoscono che l’ottimizzazione dei formulati/prodotti viene attuata attraverso una attività svolta all’interno del “ Progetto”; pertanto, le Parti dovranno essere considerate come le uniche ed esclusive detentrici di ogni diritto di interesse commerciale sulla stessa. In questo senso, …………………… avrà il diritto ad utilizzare i prodotti realizzati ovvero commercializzarli in esclusiva.
Art. 8 Fabbricazione e commercializzazione
FABBRICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONELe Parti concordano che la fabbricazione dei prodotti risultanti dal Progetto e dal presente Accordo con marchio Synthag è riservata esclusivamente a LAB;
Le Parti concordano che la commercializzazione di prodotti di LAB e know how Clusternanotech ltd, sviluppati in collaborazione con ……………(nome dell’azienda) atti a fornire proprietà battericide a ……………….. per il settore …………….. è riservata esclusivamente a ……………(nome dell’azienda); in nessun caso LAB potrà vendere Synthag ad aziende nel settore ……………….. salvo concordare con ……………(nome dell’azienda) caso per caso.
Le Parti concordano che l’acquisizione di prodotti con tecnologia riconducibile a sintesi chimica su base Synthag, dovrà essere esclusivamente riservata a LAB. In nessun caso ……………(nome dell’azienda) potrà acquisire i prodotti prima specificati tramite aziende diverse da LAB, salvo concordare con LAB caso per caso.
Le esclusive, di cui agli articoli 8.2 e 8.3, saranno applicate a perimetri territoriali, individuati e formalizzati dal Comitato.
Le disposizioni del presente Articolo 8 perdureranno all'estinzione del presente Accordo.
Art. 9 Opportunità di partecipazione diretta nella holding CLUSTERNANOTECH LTD
OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE DIRETTA NELLA HOLDING CLUSTERNANOTECH LTD
CLUSTER, holding finanziaria di partecipazione aziendale, ha in corso l’emissione di titoli azionari “Privilegiati” che consentono di ottenere la partecipazione diretta sui dividendi collezionati da tutte le attività del Gruppo.
I titoli azionari possono essere acquistati per ottenere lo status di “socio”, valevole per la persona fisica sia per una società di capitali.
In ogni nuovo sviluppo di eventuali tecnologie, la precedenza in ordine ad accordi privilegiati, viene conferita ai soci interessati .
Art. 10 Punti di consegna ed indirizzi di comunicazione tra le Parti
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Ogni materiale risultante dai test o altro, che debba essere recapitato ad una parte conformemente al presente Accordo, potrà essere consegnato di persona o inviato tramite spedizione all’indirizzo sotto indicato relativamente a ciascuna parte.
……………(nome dell’azienda), Via …………………………………………..alla c.a. di ……………………………
LAB, Fidenza, xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 alla c.a. di Xxxxxx Xxxxx
CLUSTER, presso sede LAB, Fidenza xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 alla c.a. di Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ogni comunicazione inerente il presente Accordo, compresa la corrispondenza del Comitato, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica
……………(nome dell’azienda) |
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LAB |
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CLUSTER |
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Art. 11 Privacy
11.1 Ciascuna Parte dichiara che tutte le informazioni e i dati acquisiti nell’ambito del presente Progetto saranno trattati nella piena osservanza della normativa GDPR (Regolamento UE n. 679/2016). A tale scopo, le Parti si obbligano a non comunicare né divulgare a terzi eventuali dati personali che dovessero essere scambiati in relazione e/o in occasione della definizione ed esecuzione del Progetto de quo.
Art.12 Modifiche del presente Accordo
12.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.1. del presente Accordo, le modifiche all’Accordo potranno essere effettuate unicamente nella medesima forma in cui è stato sottoscritto e con il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 13 Disposizioni Varie
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Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o i diritti o gli obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
Le tempistiche di realizzazione saranno considerate parte integrante dell’accordo. Se questi tempi si dilazioneranno in modo da compromettere il progetto, lo stesso si considererà concluso
Il presente Accordo verrà regolato e interpretato conformemente alle leggi dello Stato italiano.
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà competente il Tribunale di Parma in via esclusiva.
IN FEDE, ogni parte del presente Accordo ha contribuito alla sua stipula in Fidenza alla data sotto indicata.
CNT LAB SrL |
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CLUSTERNANOTECH Ltd |
Firma autorizzata |
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Firma autorizzata |
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