CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
ALLEGATO 1
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER di INTERCENT ER per la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO” per l’IRST-IRCCS. CIG:812982717A Importo
complessivo a base d’asta € 1.397.226,42 IVA esclusa.
Indice sommario:
ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA 1
ART. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE 1
ART. 4 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 4
ART. 5 - INADEMPIENZE E PENALITA’ 5
ART. 6 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 5
ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
ART. 8 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI 6
ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA 6
ART. 10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 7
ART. 11 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 7
ART. 12 - SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 7
ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA
Oggetto della presente procedura è la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO”.
La fornitura in parola è dettagliatamente descritta in apposito documento allegato (All. 6) a cui integralmente si rinvia.
Secondo quanto riportato all’art. 2 delle Condizioni particolari di fornitura, il contratto decorrerà dall’aggiudicazione definitiva e avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici). L’efficacia dello stesso sarà comunque subordinata all’esito positivo dei controlli e all’esito della pubblicazione ex ante sulla GUUE.
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto.
ART. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE
3.1 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi a quanto previsto nella documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche richieste. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’IRST-IRCCS assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’IRST-IRCCS da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. La fornitura di beni oggetto del contratto dovrà avvenire presso i magazzini dell’IRST-IRCCS, le consegne debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione del contratto, i locali dell’IRST srl - IRCCS continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le consegne salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’IRST srl - IRCCS e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l’espletamento della regolare fornitura, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’IRST nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’IRST-IRCCS, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga altresì a:
• fornire i beni oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione di gara;
• manlevare e tenere indenne l’IRST srl - IRCCS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
• in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’IRST srl - IRCCS entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
• confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• consegnare i prodotti con una di validità residua (periodo intercorrente fra la data di produzione e quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi);
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’IRST srl - IRCCS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara;
• comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all’Ufficio Acquisti dell’IRST srl - IRCCS.
I dati personali, anche se anonimizzati e/o di terzi, acquisiti a seguito di eventuali elaborazioni e/o analisi sono di esclusiva proprietà dell'IRST Srl IRCCS. Al committente è fatto assoluto divieto, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, di utilizzare i dati, di comunicarli a terzi e/o archiviarli nella sua banca dati privata anche se protetta e/o ad accesso limitato". L’eventuale uso di dati dovrà avvenire nel rispetto del GDPR 679/2016, essere segnalato alla Stazione Appaltante e, qualora si verificasse, l’Operatore Economico si impegna da ora a sottoscrivere un addendum contrattuale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 disciplinando le relative prestazioni contrattuali.
3.3 Modalità e termini di esecuzione della fornitura – Consegna
La presente fornitura è affidata in rapporto di somministrazione, con consegne frazionate, previo ordine formulato di volta in volta dal competente ufficio, in base alle necessità. Pertanto le consegne dei beni da fornire saranno effettuate a seguito di ordine scritto inviato da questo Istituto, per i quantitativi nello stesso richiesti.
L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio
e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall’IRST-IRCCS di Meldola nelle Richieste di Consegna.
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore - il quale dovrà garantire il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase del trasporto - presso i Magazzini dell’IRST-IRCCS, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxxx (XX) o comunque presso le sedi indicate al momento della richiesta di consegna tassativamente nei giorni feriali ed entro le ore di ricevimento delle merci, nelle quantità e nel luogo indicato nella richiesta di consegna. La richiesta di consegna potrebbe anche esprimere un quantitativo complessivo che il Fornitore dovrà consegnare a scadenze differenziate. Ogni consegna deve essere quindi concordata con i servizi.
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario; pertanto, lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
La merce ordinata deve essere consegnata entro 8 (otto) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna salvo diverso accordo con i referenti del Laboratorio dell’IRST richiedenti. Non sono ammesse
consegne parziali rispetto alla richiesta; qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio di competenza dell’IRST contraente entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione di tale Richiesta. Ove il Servizio lo consenta il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna di un acconto sulla quantità complessiva, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente del servizio, provvedendo successivamente alla consegna del saldo.
In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’IRST, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della Richiesta medesima.
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante:
· destinatario;
· data e luogo di consegna;
· descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.);
· numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura;
· elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
· numero di colli totali/numero bancali;
· al momento della consegna i prodotti dovranno avere un periodo di validità residua (periodo intercorrente fra la data di produzione e quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi), in caso contrario l’accettazione della merce sarà rimessa al giudizio dell’Irst;
Gli eventuali prodotti inviati in sconto merce e omaggio devono essere sempre indicati come tali.
Indisponibilità temporanea dei prodotti
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà
comunicare immediatamente all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.
La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.
In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per il prodotto:
· la denominazione;
· il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
· la causa dell’indisponibilità.
L’Irst si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare sul libero mercato addebitando l’eventuale maggior spesa sostenuta al Fornitore aggiudicatario eventuali prodotti analoghi anche ricorrendo ad altri enti, per evitare l’interruzione della fornitura riservandosi comunque di addebitare al Fornitore il maggior danno sostenuto. L’Irst si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di addebitare al Fornitore il maggior costo sostenuto per il rallentamento o l’interruzione del servizio.
Resi per merci non conformi
I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dall’IRST e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa.
La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione, senza ulteriori comunicazioni al Fornitore, potrà essere utilizzata dall’IRST-IRCCS senza alcun onere aggiuntivo e, nel caso di smaltimento, il costo dello stesso potrà essere imputato al Fornitore.
Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un “allert” per temperatura di conservazione. Nel DDT del Fornitore in caso di consegna di più prodotti con modalità diverse di conservazione, dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero.
A richiesta dell’IRST il Fornitore dovrà essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.
Le consegne dei prodotti citotossici “EV” deve essere fatta in contenitori separati dotati di sistemi di protezione da
rotture.
Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.
Controlli sulle forniture
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo che verrà effettuato dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) che verrà nominato ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o suo delegato.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del numero di colli consegnati rispetto a quelli indicati sulla bolla di consegna. Poiché non è possibile verificare/periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, l’aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti in un momento successivo alla consegna del/i collo/i, demandando la verifica sul materiale inviato rispetto a quello richiesto all’apertura degli imballaggi o delle confezioni, che avverà in un secondo momento.
La firma apposta per accettazione della merce sul DDT non esonera pertanto il Fornitore dal rispondere di eventuali
contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’apertura del collo oppure dell’utilizzazione del prodotto.
La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dall’IRST in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
ART. 4 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
L’IRST si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza che l’OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno nei casi sopra menzionati e negli altri ulteriori casi di recesso ai sensi dell’art.109 del Codice dei Contratti.
La Stazione appaltante, fermo restando quanto già riportato nella lettera invito, ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108 del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.
L’ Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. o con PEC, nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile
“Recesso unilaterale dal contratto”;
b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
c) xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
f) qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
h) in tutti i casi previsti delle presenti condizioni particolari di fornitura;
i) caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
j) reiterato inadempimento delle attività previste dal contratto (n. 3 inadempimenti con conseguente applicazione delle penali).
k) Accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario o della perdita degli
stessi.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'IRST ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale ed eventualmente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ricorrendo sul libero mercato.
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà l’Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Operatore Economico
aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.
Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nelle presenti condizioni particolari di fornitura saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.
Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.
ART. 5 - INADEMPIENZE E PENALITA’
L’Istituto, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si
riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.
La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.
Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
L’Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:
• 1‰ dell’importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo relativo ai tempi di consegna;
• fino al 10% del valore di ogni singolo prodotto consegnato che presenti difetti, o non corrisponda a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge e/o ai prodotti pattuiti a insindacabile giudizio della stazione appaltante. Il Fornitore deve sostituirli entro 20 giorni.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.
L’Istituto, inoltre, in caso di ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi sul libero mercato, per l’esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata/parziale fornitura/servizio.
Nel casi di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario o della perdita degli stessi, in fase di esecuzione del contratto potrà essere applicata una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell’Istituto dalla cauzione definitiva.
Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
ART. 6 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto
di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’IRST e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’IRST medesimo. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in
termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite
il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto
adeguamento.
ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fornitura sarà eseguita in regime di somministrazione, con consegne frazionate, previo ordine formulato di volta in volta dal competente ufficio, in base alle necessità.
L’operatore economico deve fatturare entro fine mese dall'emissione della bolla di consegna (DDT), con chiara indicazione dell’ordine/contratto di acquisto al fine della liquidazione. Le fatture dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente documento.
FATTURAZIONE: tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) devono essere intestati a: IRST Srl IRCCS - via Maroncelli, 40 - 47014 Meldola - C.F. e P.IVA 03154520401 e spedite possibilmente in formato pdf all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- dettaglio della fornitura e/o servizio prestato;
- il codice identificativo di gara (CIG);
- il luogo di consegna.
La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01/01/2019, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia: a tale scopo, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRST Srl IRCCS è il seguente: L0U7KO4.
Dalla stessa data inoltre, IRST Srl IRCCS rientrerà nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del regime dello ”split payment” ex Decreto Legge n 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c) di conseguenza tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione ”operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment “.
PAGAMENTO: Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni, dalla data di esito positivo del collaudo o della verifica di conformità che avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna come indicato all’art. 113 bis del codice.
Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’Istituto risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera A/R o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 8 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI
Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall’impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L’aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.
ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In ottemperanza all’art. 30 c.5 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore -, il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ottemperanza al c. 6 dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 , in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’aggiudicatario o di eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’aggiudicatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
ART. 10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’IRST può designare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e smi il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 11 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
L’assunzione dell’appalto di cui al presente documento da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L’operatore economico è tenuto in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. In particolare, l’impresa, all’atto della stipula del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento e nei documenti di gara (nulla escluso) ritenendole parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’impresa circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l’impresa, l’assunzione dell’appalto implica l’adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.
L’Operatore Economico con la sottoscrizione del presente documento, si impegna a scaricare, accettare, e rispettare il Codice Etico e il Patto di Integrità dell’IRST srl - IRCCS collocato sul sito web xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, nella sezione “Bandi e Avvisi” nel box posto a destra denominato “Documenti
ART. 12 - SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice.
Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l’art. 106, comma 13, del Codice.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e smi, da dichiarare nell’apposita sezione del DGUE. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l’Esecutore derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto d’appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxx - Xxxxxx. E’ perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti). Qualora le controversie dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori, l’esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.
Le controversie di carattere amministrativo saranno devolute al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx
Xxxxxxx (TAR) Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx.
La procedura di affidamento e l’esecuzione dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Documento e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal X.Xxx. 19 aprile 2017, n. 56 e relative Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, come modificati dal D.L. n. 32 del 18/04/2019; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (“Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”) nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.
Responsabile Area Provveditorato e Supporto Amministrativo
alla Direzione di Presidio Ospedaliero Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firma per accettazione
L’OPERATORE ECONOMICO