CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO DELLA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI, FARMACI SOP, OTC, VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. n.
309/90 E ALLA L. n. 49/2006, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI PER
L’APPROVVIGIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE FARMACIE ADERENTI ALL’ACCORDO STIPULATO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA l. 241/90 E XX.XX.
APPALTO SUDDIVISO IN 3 LOTTI
INDICE
PREMESSA
ART 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
ART 2 – VALORE PRESUNTO DELL’ APPALTO ART 3 - DURATA DEI CONTRATTI ART 4 - ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA ART 5 - MODALITÀ DI FORNITURA Art. 6 - ACQUISTI DIRETTI
ART 7 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
ART 8 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI ART 9 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART 10 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA ART 12 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
ART 13 - SUBAPPALTO
ART 14 - CESSIONE DEI CREDITI
Art. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ART 16 - FORO COMPETENTE
ART. 17 – PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 18 – SICUREZZA DEL LAVORO ED INTERFERENZE
ART. 19 – CONTRATTO- TASSA DI REGISTRO E SPESE CONTRATTUALI ART 20 - RICHIAMI NORMATIVI ART 21 - TUTELA DELLA PRIVACY
PREMESSA
Il presente appalto è effettuato in virtù dell’Accordo (racc. 5470) sottoscritto in data 14.06.2022, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per disciplinare lo “svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e il coordinamento ed eventuale gestione dei servizi ed iniziative di pubblica utilità connesse alle farmacie comunali” tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Gualdo Tadino, Umbertide e le Aziende pubbliche “Azienda Farmacie Comunali Spoleto AFC srl”, “Farmacie Tifernati srl unipersonale“ e “Gubbio Cultura e multiservizi srl”. Gli Enti aderenti al suddetto Accordo hanno manifestato la volontà di procedere congiuntamente alla scelta del fornitore di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per l’approvvigionamento quotidiano delle Farmacie.
Il Comune di Assisi individuato come capofila, in applicazione all’art. 5 dell’Accordo sopracitato, attraverso la propria Centrale Unica di Committenza, agisce in qualità di Stazione appaltante in nome e per conto degli Enti aderenti sopra individuati.
Rimarrà di separata competenza degli Enti aderenti la stipulazione e successiva gestione dei rispettivi contratti di fornitura con le imprese aggiudicatarie.
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è la fornitura, a tutti gli enti aderenti sotto indicati, di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono applicabili a tutti i contratti di fornitura che dovranno essere stipulati con i singoli enti sotto indicati aderenti all’Accordo e le ditte aggiudicatarie dei lotti posti in gara:
ENTE | Numero FARMACIE | UBICAZIONE |
AZIENDA FARMACIE COMUNALI SPOLETO AFC S.r.l. | 2 | Farmacia comunale 1 Xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx (XX) |
Farmacia comunale 2 Xxx Xxx xxxxxxxxx x. 000 00000 Xxxxxxx (XX) | ||
COMUNE DI ASSISI | 1 | Via Los Angeles n.17 06081 S. Xxxxx degli Angeli (PG) |
COMUNE DI BASTIA UMBRA | 2 | Farmacia comunale 1 Xxx Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx Xxxxx (XX) |
Farmacia comunale 2 Xxxxxx XXX Xxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx Xxxxx (XX) |
FARMACIE XXXXXXXXX X.X.X. XXXXX’ XX XXXXXXXX | 0 | Farmacia comunale 1 Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/X 00000 Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX) |
Farmacia comunale 2 Xxxxx X.X. Xxxxxxx x.0/xxx 00000 Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX) | ||
Farmacia comunale 3 Xxx xxxxx Xxxxxx x.0, Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX) | ||
COMUNE DI GUALDO TADINO | 2 | Farmacia comunale Ospedale Calai Piazza Piazza Mazzini n. 14 06023 Gualdo Tadino |
Farmacia comunale Cerqueto Xxx X. Xxxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (XX) | ||
GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L. | 1 | Farmacia comunale Xxxxxx 00 Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx (XX) |
COMUNE DI UMBERTIDE | 2 | Farmacia comunale 1 Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxxxx (XX) |
Farmacia comunale 2 Xxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxxxx (XX) |
13
TOTALE FARMACIE
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Art. 2 – VALORE PRESUNTO DELL’ APPALTO
Stante la particolare tipologia di offerta prevista dal disciplinare di gara, l’importo a base di gara ed il conseguente importo contrattuale di aggiudicazione dei singoli lotti devono intendersi presuntivi ed indicativi non potendo essere misurabili a priori le tipologie e le quantità delle forniture effettivamente effettuate. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore si intende legato alle forniture effettivamente richieste dagli enti contraenti potendo subire variazioni in relazione alla domanda o a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.
Lo sconto offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso dovrà essere rinegoziato a seguito di variazioni degli sconti imposti dalla legge.
L’importo complessivo per tre anni, al netto di IVA, ammonta a € 21.210.594,00, di cui € 12.726.356,40 per il primo lotto e € 5.302.648,50 per il secondo lotto e € 3.181.589,10 per il terzo lotto.
L’importo per l’intero periodo di fornitura, compreso l’eventuale rinnovo di tre anni, è stimato in € 42.421.188,00, di cui € 25.452.712,80 per il primo lotto e € 10.605.297,00 per il secondo lotto e € 6.363.178,20 per il terzo lotto.
I singoli contratti di fornitura si risolvono di diritto in caso di cessazione dell’attività, di cessione o affitto delle Farmacie senza che l’aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento.
Art. 3 - DURATA DEI CONTRATTI
I contratti avranno durata di tre anni a partire dalla data della stipula o esecuzione anticipata, e cesseranno alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte degli Enti aderenti, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre alle medesime condizioni di cui al capitolato speciale e per il prezzo offerto in sede di gara, a discrezione esclusiva degli Enti aderenti, che provvederanno in tal senso con determinazione dirigenziale, senza che l’impresa possa rifiutare l’ulteriore affidamento.
In ogni caso, le imprese aggiudicatarie di ogni singolo lotto non avranno nulla da pretendere per la mancata richiesta di rinnovo da parte dei singoli Enti aderenti. Se allo scadere del termine naturale del contratto, incluso l’eventuale periodo di rinnovo, gli Enti aderenti non avranno provveduto a riaffidare le forniture, la durata di ciascun contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque al massimo per mesi 6 (proroga tecnica).
Gli Enti si riservano, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.
Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura è suddivisa nei seguenti tre lotti:
LOTTO N. 1 CIG: 9532384420
Enti | Importo a base d’asta per un anno € | Importo a base d’asta per tre anni € | Oneri per la sicurezza |
Comune di Assisi | 408.600,00 | 1.225.800 | - |
Comune di Bastia Umbra | 789.000,00 | 2.367.000 | - |
Comune di Gualdo Tadino | 612.000,00 | 1.836.000 | - |
Comune di Umbertide | 724.500,00 | 2.173.500 | - |
Azienda Farmacie comunali Spoleto AFC Srl | 720.000,00 | 2.160.000 | - |
Farmacie Tifernati s.r.l. Comune di Città di Castello | 720.000,00 | 2.160.000 | - |
Gubbio Cultura Multiservizi Srl | 268.018,80 | 804.056,40 | - |
TOTALE | 4.242.118,00 | 00.000.000,40 | - |
LOTTO N. 2 CIG: 9532396E04
Enti | Importo a base d’asta per un anno € | Importo a base d’asta per tre anni € | Oneri per la sicurezza |
Comune di Assisi | 170.250,00 | 510.750,00 | - |
Comune di Bastia Umbra | 328.750,00 | 986.250,00 | - |
Comune di Gualdo Tadino | 255.000,00 | 765.000,00 | - |
Comune di Umbertide | 301.875,00 | 905.625,00 | - |
Azienda Farmacie comunali Spoleto AFC Srl | 300.000,00 | 900.000,00 | - |
Farmacie Tifernati s.r.l. Comune di Città di Castello | 300.000,00 | 900.000,00 | - |
Gubbio Cultura Multiservizi Srl | 111.674,50 | 335.023,50 | - |
TOTALE | 1.767.549,50 | 5.302.648,50 | - |
LOTTO N. 3 CIG:9532417F58
Enti | Importo a base d’asta per un anno € | Importo a base d’asta per tre anni € | Oneri per la sicurezza |
Comune di Assisi | 102.150,00 | 306.450,00 | - |
Comune di Bastia Umbra | 197.250,00 | 591.750,00 | - |
Comune di Gualdo Tadino | 153.000,00 | 459.000,00 | - |
Comune di Umbertide | 181.125,00 | 543.375,00 | - |
Azienda Farmacie comunali Spoleto AFC Srl | 180.000,00 | 540.000,00 | - |
Farmacie Tifernati s.r.l. Comune di Città di Castello | 180.000,00 | 540.000,00 | - |
Gubbio Cultura Multiservizi Srl | 67.004,70 | 201.014,10 | - |
TOTALE | 1.060.529,70 | 3.181.589,10 | - |
Art. 5 - MODALITA’ DI FORNITURA
Agli assegnatari di ciascuno dei tre lotti è richiesto:
1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie, agli indirizzi sopra indicati all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, almeno due consegne giornaliere, più una eventuale di emergenza, con le seguenti modalità:
a. nei periodi di turnazione, le Farmacie di turno, riceveranno due consegne giornaliere dei medicinali dal lunedì al sabato ed almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi. Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
b. le consegne per gli ordini inoltrati in mattinata dovranno essere effettuate prima dell’orario di apertura pomeridiano, mentre quelle relative agli ordini effettuati in orario pomeridiano dovranno essere effettuate prima dell’orario di apertura del mattino, salvo accordi diversi con i Direttori delle singole farmacie;
c. le consegne di emergenza dovranno avvenire entro un’ora dalla richiesta;
d. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
e. qualora le consegne dei prodotti vengano effettuate a farmacie aperte, il Direttore di ognuna delle farmacie o un suo incaricato, sottoscriveranno il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguiti nei 3 gg successivi alla data di consegna e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Con le stesse modalità e frequenza dovranno essere effettuate anche le consegne dei prodotti in distribuzione per conto (DPC). Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria;
2. di ricevere gli ordini via internet (mediante procedure compatibili con il sistema informatico di ciascuna Farmacia), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde e con contestuale emissione di bolla elettronica;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti xxx xxxxxxxx, xxx xxx o con chiamata telefonica alle Farmacie che hanno inoltrato l’ordine;
4. collegamento via internet con il magazzino per verificare la disponibilità dei prodotti;
5. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
6. di garantire a tutte le Farmacie un servizio di informazioni tecniche, tramite l'invio periodico di informazioni, relative a:
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione, etc.);
7. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
8. di fornire un servizio di resi, entro 60 giorni dalla consegna, per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
9. di ritirare i prodotti invenduti entro tre mesi dall’acquisto. Tali prodotti, resi per accredito, verranno contabilizzati alle stesse condizioni di acquisto, con emissione da parte del fornitore di nota di accredito da scontare sulla prima fattura utile. Dovrà inoltre essere garantito il ritiro delle specialità variate nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o ritirate dal commercio sempre con relativa nota di credito;
10. di fornire i prodotti oggetto dell’aggiudicazione con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna alle farmacie comunali (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); qualora tale prescrizione non venisse rispettata, è obbligo del fornitore accettare la restituzione del prodotto non rispondente alla suddetta clausola, con contestuale nota di credito. Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) dovrà essere effettuata previo accordo con il direttore della Farmacia qualora si richiedano farmaci urgenti telefonicamente verificare la data di scadenza e concordare con la farmacia l’eventuale consegna;
11. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
12. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
13. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 anche mediante la produzione delle certificazioni della climatizzazione dei vettori;
14. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
15. qualora le Ditte, anche per brevi periodi, in occasione di vendite promozionali o offerte speciali effettuino condizioni di miglior favore rispetto a quelle offerte in sede di gara a clienti diversi dalle Farmacie riguardanti alcuni o tutti i prodotti oggetto del presente appalto, dovranno riconoscere le stesse condizioni commerciali agli Enti aderenti alla convenzione. Le condizioni migliorative di cui al periodo precedente dovranno essere comunicate al Direttore di Farmacia e dovranno indicare lo sconto al netto di IVA ovvero il prezzo netto.
16. Il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, in sede di stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del soggetto aggiudicatario nei confronti del Direttore di Farmacia.
17. Atteso che le Farmacie svolgono un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno avere priorità assoluta relativamente al rifornimento dei prodotti contingentati.
Art. 6 - ACQUISTI DIRETTI
Le farmacie aderenti all’Accordo si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare, in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti garantiti da privativa industriale presso le Ditte produttrici o loro depositari e in caso di prodotti “mancanti” e /o non trattati da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino a completa evasione dei prodotti richiesti.
Art. 7 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato direttamente dai singoli Enti/Aziende partecipanti. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie.
Il pagamento delle forniture sarà effettuato in unica soluzione:
- a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture fine mese, facendo fede la data di protocollazione in entrata dei documenti.
Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati sulle fatture.
Le Ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010,
n. 136 e ss. mm. ii. anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegnano a dare immediata comunicazione agli Enti aderenti ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. Le Ditte inseriscono nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti da parte degli Enti avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente rispettoso delle disposizioni della medesima Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii., i cui estremi ed eventuali modifiche devono essere tempestivamente comunicati agli Enti.
In considerazione del regime dei prezzi dei prodotti farmaceutici, qualora nel corso delle forniture si verificassero aumenti o diminuzioni degli stessi, è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall’Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore, tenuto conto dello sconto offerto della gara.
Art. 8 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati alle farmacie comunali agli indirizzi sopra indicati.
Le forniture verranno consegnate, in base all’ordine effettuato, presso ogni singola Farmacia, inviando tramite mail informativa su nota di credito che verrà emessa. Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza quindicinale e dovranno essere emesse esclusivamente per ogni singola Farmacia.
Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell’acquisto della merce e non al momento dell’emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l’aliquota I.V.A. applicata.
Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata alle farmacie sul prezzo al pubblico senza IVA, il prezzo di vendita alle farmacie comunali al netto dello sconto e dell’IVA.
Art. 9 - INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e Regolamenti concernenti le forniture stesse.
In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta.
Qualora non giustificabile, l’inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, comporta l’applicazione delle seguenti penalità:
- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora rispetto a quanto previsto all’art. 5, comma 1, in modo reiterato e continuativo (per più di tre giorni consecutivi), non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, ogni Ente/Azienda singolarmente potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 10% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00.
Le penalità di cui sopra, previa contestazione scritta da parte dei direttori delle singole farmacie, vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, oppure, avvalendosi della cauzione definitiva
di cui all’art. 11 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità si intendono accettate.
Decorsi 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti “mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate dalle singole farmacie di ciascun ente aderente. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, ogni Ente/Aziende aderente alla gara, avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto degli Enti a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno.
Saranno considerate mancanze gravi, che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:
- consegna di medicinali scaduti;
- oltre tre ritardi in un anno nella consegna come sopra descritti;
- il superamento, su base mensile e nel semestre della percentuale del 20% di prodotti mancanti.
Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate da ogni Ente, notificate tramite raccomandata PEC/A.R., per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il quotidiano rifornimento di medicinali alle Farmacie e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ogni Ente potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c.
Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
o apertura di una procedura concorsuale, messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
o frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
o assenza di copertura assicurativa;
o violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;
o mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e provvedimenti interdittivi di cui al D. Lgs 159/2011 e D. Lgs n. 153/14.
La risoluzione potrà essere richiesta da ogni singolo Ente per una qualsiasi delle suddette cause, dandone comunicazione al Comune capofila. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l’Ente recedente di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto (così come previsto nel presente articolo), fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell’Ente, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11.
Art. 10 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Le imprese aggiudicatarie assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale o per danni eventualmente recati a persone (ivi compresi gli eventuali utenti del servizio) e/o a beni di ogni singolo Ente aderente o di terzi, che si arrecassero nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, ed esonerano espressamente gli Enti aderenti da ogni responsabilità a riguardo.
A tal fine le imprese aggiudicatarie sono obbligate a essere coperte, per tutta la durata di ciascun contratto, da un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) riferita alla gara in oggetto con un massimale unico di euro 2.500.000,00.
Copia della polizza dovrà essere consegnata agli Enti prima dell’inizio delle attività e comunque prima della stipula del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, le imprese aggiudicatarie potranno dimostrare l’esistenza di una polizza RTC/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica; in tal caso, dovranno produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche la fornitura svolta per conto di ogni singolo Ente aderente con il medesimo massimale e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
Per ciascun lotto, a garanzia degli obblighi assunti, le imprese aggiudicatarie dovranno presentare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm.ii. riferita ad ogni singolo contratto stipulato con gli Enti aderenti nei termini da questi indicati.
La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella dell’appalto; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità di cui al comma 5 del succitato art. 103.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L’Appaltatore, entro il termine di (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora dell’appaltatore, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’appaltatore medesimo.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016 e xx.xx. per la garanzia provvisoria.
Art. 12 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
Qualora l’impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, gli Enti aderenti potranno rivalersi su tutto il deposito cauzionale di cui al precedente art. 11 , fatto salvo il diritto al risarcimento danni.
Art. 13 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso entro i limiti e nell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. cui si rinvia.
Per ciascun lotto, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.
Art. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
Le cessioni dei crediti potranno essere effettuate dai fornitori nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contrattosi applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d’appalto e le sue modalità di esecuzione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria. Il Foro competente per le eventuali controversie sorgenti dall’esecuzione e dalla interpretazione del Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di gara e dei contratti di fornitura, è quello di competenza per territorio dei singoli Enti aderenti.
E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
Art. 17 - PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Le imprese aggiudicatarie hanno l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni, impiegando adeguate figure professionali.
Le imprese aggiudicatarie si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, attuando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la fornitura. L’individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati da adibire all’espletamento delle prestazioni spettano esclusivamente alle imprese aggiudicatarie ed eventualmente (se previsto dal presente capitolato e successivamente autorizzato) ai subappaltatori; a tal fine prima dell’avvio dell’attività gli stessi dovranno comunicare ai singoli Enti l’elenco dei nominativi di cui sopra, oltre ad indicare i successivi cambiamenti. Tale personale incaricato dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento rilasciato dalle impese aggiudicatarie.
Ogni singolo Ente aderente ha la facoltà di segnalare eventuali comportamenti non conformi al presente capitolato.
Gli Enti aderenti rimangono comunque estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il personale e/o gli incaricati dall’appaltatore; nessun diritto potrà essere fatto valere verso i singoli Enti aderenti se non previsto da disposizioni di legge.
Art. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO ED INTERFERENZE
Le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. Si impegna altresì a fornire agli operatori tutti i materiali e i presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Per l’espletamento delle attività inerenti il presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti degli Enti, per la quale si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza.
Inoltre, relativamente all’attività oggetto del presente capitolato, trattandosi di “mera fornitura di materiali”, ai sensi del comma 3 bis, dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3, dell’art. 26 del
D. Lgs. sopracitato.
Resta inteso che qualora le Società appaltatrici ritengano che, con riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del documento che, sottoscritto dal fornitore, integrerà il contratto di fornitura.
Art. 19 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto di fornitura è stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, qualora previsto dall’ordinamento dei singoli enti aderenti.
Le imprese aggiudicatarie dovranno consegnare i documenti richiesti per la stipulazione del contratto ai singoli Enti aderenti, entro il termine stabilito, previo versamento di tutte le spese conseguenti al contratto stesso, ivi compreso l’importo per i diritti di segreteria e di rogito, qualora richieste. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico delle imprese aggiudicatarie. Ai fini fiscali la fornitura oggetto del presente appalto è soggetta ad IVA.
Gli Enti si riservano di non stipulare il contratto qualora vengano introdotte convenzioni Consip che prevedano condizioni economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente aggiudicatario. In caso di mancato adeguamento si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.
I singoli Enti aderenti, in applicazione dell’art. 1, comma 13, del D.L.6/7/2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7/08/2012 n. 135, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione alle imprese aggiudicatarie con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. n. 488 del 23/12/1999, successivamente alla stipula dei singoli contratti di fornitura, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto medesimo ed il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Le ditte aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo i contratti di appalto, attestano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di ciascun ente aderente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 20 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e D.P.R. n. 207/2010 nella parte tutt’ora vigente.
Art. 21 - TUTELA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Capitolato.
I partecipanti al presente procedimento dovranno produrre l’apposita informativa privacy, allegata al disciplinare di gara, debitamente sottoscritta per presa visione.