COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA
COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI
Allegato “B”
Ufficio Area Amministrativa – Servizi Scolastici
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di supporto alla refezione scolastica (servizio assistenza – collaborazione mensa riordino refettorio ecc.) scuole elementari per l’anno scolastico 2017/2018 (ottobre 2017- maggio 2018) CIG:ZF81F79420
– PREMESSA
Considerato che:
- La legge 08.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” promuovo iniziative a sostegno delle cooperative sociali di tipo “B” e ne favorisce lo sviluppo:
- La L.R.U. n.9/2005 “ Xxxxx sulla cooperazione sociale”, riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità, definendo le modalità di relazione fra gli Enti pubblici e la Cooperazione Sociale;
- Che l’art. 5 della L. 381/1991 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lettera b) della citata legge, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’I.V.A, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
Il Comune di Calvi dell’Umbria ha stabilito di avvalersi di cooperative sociali di tipo B per l’espletamento dei servizi di supporto alla refezione scolastica, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Art. 1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il presente appalto pubblico di servizi verrà affidato a mezzo di gara ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 (nel prosieguo indicato anche come Codice dei contratti o solo Codice o solo Decreto) mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi art. 5 della L. 381/91 e art. 36 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016.
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento a lotto unico indivisibile , dei seguenti servizi inerenti le mense e i servizi ausiliari scolastici, contrassegnati dalle lettere a), b), c) da espletarsi nei locali con cucina in loco della sede della scuola elementare sita in Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00 per il periodo che va dal 03.10.2017 al 31.05.2018:
a) Preparazione pasti in collaborazione con la cuoca referente comunale ;
b) Attività ausiliarie nelle cucine, refettorio e locali annessi;
c) Sporzionamento pasti;
L’intero servizio deve essere garantito in relazione ai periodi di attività annualmente previsti nel calendario scolastico regionale per la scuola elementare ed in base alle effettive giornate di mensa mediamente calcolate in n. 62 giorni per anno scolastico ( martedi e giovedi).
La Cooperativa dovrà provvedere con proprio personale , appositamente organizzato, alla gestione di tali servizi, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto , sotto il controllo del Settore Area Amministrativa.
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ENTITA’ DEI SERVIZI
La previsione delle ore necessarie all’espletamento dei servizi di supporto alla refezione scolastica – il loro inizio e termine è stata formulata tenendo conto delle modalità organizzative previste per il passato anno scolastico 2016/2017 (svolgimento della stessa refezione n. 2 volte a settimana nei giorni di martedi ( 6 ore) e nel giorno di giovedi (12 ore) , con esclusione dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, chiusura dei plessi per eventi particolari ecc. .
La sospensione del servizio per gli eventi di cui sopra sarà comunicata alla Cooperativa in tempo utile e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.
A seconda del nuovo assetto organizzativo per l’anno scolastico 2017/2018 la stessa organizzazione potrà essere suscettibile di variazione.
0.Xx servizio di supporto alla Refezione scolastica prevede:
a) Preparazione pasti:
Collaborazione in cucina , con la cuoca comunale ivi assegnata, per la realizzazione dei pasti giornalmente richiesti, come da presenza giornaliera rilevata e da menù stabilito .
b) Attività ausiliarie nelle cucine, locali accessori e refettori annessi:
- Attività di cucina accessorie nell’ambito delle disposizioni della cuoca comunale.
- Lavaggio degli utensili, pulizia e riordino dei locali di cucina e annessi, delle attrezzature utilizzate e degli impianti.
- Apparecchiatura tavoli, tenendo conto che i tavoli devono essere apparecchiati in tempo utile per garantire il rispetto degli orari di refezione previsti.
- Distribuzione dei pasti . Particolare attenzione deve essere destinata ai piatti predisposti per gli alunni con diete speciali.
- Sparecchiatura tavoli, lavaggio e riordino stoviglie, tavoli e sedie refettorio, pulizia locali accessori. I rifiuti non potranno sostare nei refettori e/o nelle zone ricevimento pasti.
Dopo la raccolta dovranno essere tempestivamente rimossi e trasportati nei cassonetti esterni nei pressi della sede scolastica. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari( lavandini, canaline di scarico ecc.).
Tutte le attività di cui sopra sono vigilate dalla cuoca comunale assegnata alla struttura.
c) Sporzionamento pasti:
Porzionatura e distribuzione dei pasti agli alunni, avendo cura di porre massima Alle diete previste per gli alunni con intolleranze o allergie alimentari.
- Distribuzione del secondo piatto solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il primo piatto.
- Sistemazione e pulizia dei locali e degli spazi di lavoro assegnati dal Comune.
- Lavaggio delle stoviglie e loro custodia.
- Smaltimento del pattume.
- Segnalazione all’Ufficio Comunale di problematiche attinenti alla funzionalità del servizio ed alla sicurezza dei locali.
Vengono riportati di seguito e specificati i relativi adempimenti attinenti al servizio stesso:
Adempimenti relativi alla predisposizione della sala – mensa
- Verifica giornaliera relativa alla regolare idoneità funzionale di ogni e qualsiasi elemento destinato all’espletamento del servizio.
- Pulizia dei locali adibiti a sala – mensa.
- Apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (tovaglie, piatti, posate, posate, bicchieri e quant’altro): Predisposizione acqua minerale, pane tagliato ed ogni altro eventuale accessorio.
Momento della refezione
- Ricevimento contenitori e vassoi provenienti direttamente dalla cucina, con relativo sporzionamento, scodellamento, sezionatura della frutta, eventuale taglio di cibi cotti per facilitare lo sporzionamento e distribuzione ad ogni singolo alunno dei pasti così solitamente composti: primo – secondo – contorno e frutta.
Momento post refezione
- Ritiro piatti e sparecchiatura dei tavoli;
- Lavaggio piatti e stoviglie con apposita macchina lavastoviglie;
- Pulizia di tavoli e sedie;
- Sistemazione di piatti e stoviglie negli appositi armadi;
- Gestione dei rifiuti.
Tutto il personale impegnato nella refezione deve essere in possesso dei regolari corsi d’aggiornamento, certificati da agenzie formative autorizzate previsti dal D.Lgs. 155/97.
Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità d’espletamento del servizio e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. E’ tenuto a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionalmente corretto, sia nei confronti degli alunni sia nei confronti del personale docente, sia delle famiglie e deve essere dotato di idoneo vestiario.
Il personale della Cooperativa non potrà asportare il pranzo o gli avanzi dei pasti destinati agli alunni.
Art. 4 - PARTI CONTRATTUALI
Nel presente Capitolato speciale d’appalto o semplicemente capitolato, e nella restante documentazione di gara, l’appaltante Comune di Calvi dell’Umbria (o Amministrazione comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, appaltante o stazione appaltante, e il soggetto aggiudicatario come appaltatore o aggiudicataria. I dati relativi all’appaltante sono:
Comune di Calvi dell’Umbria
Sede amministrativa: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx dell’Umbria (TR) Tel. 0000.000000 - Fax 0000.000000
Partita IVA 00179790555
Sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Posta certificata: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente appalto è l’area amministrativa del comune di Calvi dell’Umbria.
Art. 5 – ASSICURAZIONE
La Cooperativa dovrà rispondere pienamente per tutti i danni derivanti a persone ed a cose dell’Amministrazione Comunale che possono derivare dall’espletamento del servizio ed imputabili ad essa o da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutto il tempo di permanenza nello svolgimento del servizio. A tale scopo, essa dovrà presentare, prima dell’inizio del servizio, idonea polizza assicurativa, che esoneri l’Amministrazione Comunale da responsabilità civili per danni comunque arrecati nel corso delle prestazioni a cose o a persone , per un massimale unico anno non inferiore a € 1.000.000,00 (UN MILIONE) per sinistro, senza alcun limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
Art. 6 –IMPEGNI DEI CONTRAENTI A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO
La Cooperativa si impegna a :
a) Ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio, come previsto dall’art. 4 della Legge 381/1991;
b) Rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell’art. 21 della L. 381/1991;
c) Applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative Sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
d) Corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazione da loro assicurate;
e) Fornire, su richiesta del committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
f) Adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, dando piena attuazione al piano di cui al comma 2 dell’art. 12 della L.R. 87/1997 e collaborando con il committente e le Istituzioni Scolastiche interessate nell’attuazione delle necessarie e periodiche misure preventive, con particolare riferimento a quelle da adottare in caso d’evacuazione dei lavori;
g) Informare gli operatori dell’assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.
h) Ad inviare all’Ente, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo di dati anagrafici del personale che svolgerà il servizio stesso(anche eventuali sostituti),
con l’indicazione per ognuno, dell’inquadramento nei livelli di CCNL . Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Ente.
Art. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLE COOPERATIVA
La Cooperativa, oltre agli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuta:
a) Ad individuare, prima dell’inizio del servizio, una figura di riferimento(referente), in qualità di responsabile tecnico delle attività, per il raccordo dei servizi fra l’Ufficio Area Amministrativa – Servizi Scolastici e gli operatori al fine di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei servizi.
b) Ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativa-gestionale ed idonea organizzazione aziendale;
c) A conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riferimento al Piano Sanitario regionale ed al Piano Integrato Sociale;
d) A garantire che gli addetti al servizio, muniti di idoneo tesserini, siano in grado di svolgere in modo ottimale i compiti loro assegnati e che siano a conoscenza delle norme igienico-sanitarie inerenti la produzione e somministrazione delle derrate alimentari , nonché quelle relative alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
e) A dotare ogni operatore impiegato d’idoneo vestiario ( cuffia, camice, guanti mono-uso eventuale grembiule) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo;
f) A rispondere direttamente dell’operato dei lavoratori adibiti alle attività preposte;
g) Ad effettuare le sostituzioni immediate degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al committente e fornendo la documentazione atta a dimostrare l’idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
h) A sostituire il responsabile tecnico dell’attività e/o gli altri lavoratori, ritenuti non idonei dal committente, rispettivamente entro 2 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
i) Ad effettuare la periodica formazione degli operatori, con particolare riguardo alle norme H.A.C.C.P, impegnandosi a fornire al committente la relativa documentazione;
j) A garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l’ottimale funzionamento del servizio;
k) Ad assicurare la costante reperibilità del responsabile tecnico delle attività;
l) Ad evitare ogni interruzione del servizio, comunicando al committente, con un preavviso di almeno 48 ore, eventuali scioperi delle unità impiegate ed adoperandosi per fronteggiare adeguatamente le situazioni di emergenza;
m) A rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale D’Appalto e nel contratto di affidamento, nonché le modalità organizzative concordate con il committente, attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dal committente;
n) A consentire al committente qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
o) A tenersi in costante contatto con il committente, comunicandogli tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
p) A mantenere, e all’occorrenza documentare, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma della L. 381/1991 per tutta la durata del contratto;
q) A rendere note al committente eventuali modifiche significative della propria struttura d’impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d’amministrazione e rappresentanza;
r) Ad inviare all’Ente, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo , completo di dati;
s) A trasmettere al Comune di Calvi dell’Umbria, almeno ogni semestre una relazione sull’attività sociale, con elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite nel lavoro.
Art. 8– RESPONSABILITA’
L’appaltatore è direttamente responsabile, della sua disciplina in servizio, dei suoi rapporti con i dipendenti dell’Amministrazione e con il pubblico.
L’Appaltatore si obbliga a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da mancato o scorretto svolgimento del servizio. L’Amministrazione potrà rivalersi sull’Appaltatore in caso di condanne. Per i danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.
Il Comune si impegna a:
a) Comunicare all’appaltatore, all’inizio dell’anno scolastico, le date d’inizio e conclusione del servizio, i periodi d’interruzione e le eventuali modifiche organizzative;
b) Sostenere le spese di funzionamento legate alla manutenzione delle attrezzature e degli elettrodomestici utilizzati;
c) Fornire tutti i prodotti igienico sanitari necessari alla pulizia.
Art. 9 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
A tal fine si impegna a comunicare entro 7(sette) giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale della persone delegate ad operare su di essi
Art. 10 – CONTROLLO DEL SERVIZIO
La vigilanza sul servizio competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L’Amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione delle attrezzature, locali e magazzini al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito dall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in materia.
Qualora dall’esito di sopralluoghi effettuati risultasse che il servizio non è stato reso a regola d’arte saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 19.
Art. 11– SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l’esecuzione d’interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso è svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali o in caso di sciopero dei dipendenti comunali e/o statali del comparto della scuola, il Comune ne darà preventiva informazione all’appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.
Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di anni 1( uno) a decorrere dalla data di consegna dell’Appalto; il servizio è da intendersi a partire dal 03.10.2017 e fino al 31.05.2018
Il Comune ha facoltà di prorogare l’efficacia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 13 – SUBAPPALTO
L’affidatario non può , salvo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale ,cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l’Amministrazione dell’immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. E’ vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta dell’amministrazione; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest’ultima.
Art. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente Sicurezza e igiene. L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure di cui al D.lgs. 81/2008.
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Art. 16 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’aggiudicatario, cooperativa o consorzio, che non possa personalmente o direttamente assolvere agli obblighi derivanti dall’Appalto, dovrà nominare la/le persona/e alle quali, per mezzo di regolare mandato, intende affidare la propria legale rappresentanza per l’adempimento degli obblighi verso l’Amministrazione Comunale. L’aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale nel luogo da essa indicato e stabilire un luogo provvisto di linea telefonica, indirizzo e-mail e posta elettronica certificata al fine di garantire un’immediata reperibilità. Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale di cui al presente capitolato saranno indirizzate dall’appaltante all’appaltatore al domicilio di cui sopra, presso il quale dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista dal presente appalto.
Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell’appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale e che cureranno i rapporti con l’Amministrazione Comunale. Al medesimo indirizzo saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant’altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e appaltatore, sia telefonicamente sia via email o posta elettronica certificata. .
L’Appaltatore dovrà essere in possesso o dotarsi di tutte le certificazioni previste e ricade sulla stessa ogni responsabilità sul mancato rispetto di norme o disposizioni e su eventuali danni a terzi.
Art. 17 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall’applicazione del presente Capitolato tra l’Amministrazione Comunale di Calvi dell’Umbria e l’aggiudicataria, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell’Appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno definite presso il Foro di Terni.
Art. 18- PENALITA’ E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
L’aggiudicatario sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l’affidatario avrà l’obbligo di ovviare all’infrazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione.
€ 50,00 (euro cinquanta/00):
- mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento;
€ 150,00 (euro centocinquanta/00):
-Per trascurata esecuzione del servizio appaltato;
- Per mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, della documentazione attinente i servizi di che trattasi;
€ 200,00 (euro duecento/00):
- Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici Comunali;
- Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale preposto;
- Per ogni inadempienza alla cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio nonché per il mancato rispetto delle norme in materia ambientale;
Altre penalità
In caso di recidività, le infrazioni comporteranno l’applicazione di penale doppia; in caso di ulteriore recidività l’appaltante potrà procedere con l’adozione di più severe misure fino alla risoluzione del contratto, a giudizio dell’area amministrativa.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte del personale preposto del Comune di Calvi dell’Umbria, trasmessa via posta elettronica certificata, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno sottoposte all’esame dell’Area Amministrativa per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto dirigenziale inviato mediante posta elettronica certificata. L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento della fattura in scadenza.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.
Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà dell’Area Amministrativa valutarne la gravità e l’importo della conseguente sanzione amministrativa, comunque contenuto entro i limiti di cui sopra. Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio dell’area amministrativa, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall’appaltatore.
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Art. 19 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente art. 19, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’esecuzione d’ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l’appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all’avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all’articolo precedente. In tal caso l’Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione delle penali di cui all’art. 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, il servizio stesso necessario per il regolare andamento.
Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall’Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all’art. 28, che dovrà essere tempestivamente integrato dall’appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell’importo contrattuale.
Art. 20 - RECESSO
Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2006 il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dal Comune tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite posta elettronica certificata, con preavviso non inferiore ai venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture di proprietà comunale.
L'Amministrazione comunale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'appaltante, oltre al decimo dell’importo dei lavori già eseguiti.
Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell’appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.
- Altri casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016
Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Calvi dell’Umbria ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.
L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.
Il servizio potrà essere portato a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l’appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
Art. 22 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara e/o nella lettera d’invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Art. 23 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara, per l’intera durata del contratto, è determinato in euro 7.544,27 IVA esclusa; il corrispettivo globale d’appalto dei servizi in oggetto sarà stabilito dal relativo contratto, sulla base delle risultanze di gara ed è remunerativo di tutti i servizi da eseguirsi secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato. Detto prezzo comprende tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi in appalto, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili utilizzati per l'espletamento dei servizi, i consumi e tutti oneri di gestione, le assicurazioni, le tasse, le spese generali, l'utile di impresa e ogni altro onere individuato dalla concessionaria nell’offerta. Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
Resta convenuto che il costo orario del servizio è quello dichiarato dalla Cooperativa in sede di presentazione dell’offerta ed è indicato nell’atto di affidamento; lo stesso resterà invariato per tutta la durata dell’affidamento.
Il corrispettivo dovuto dal Comune è da intendersi omnicomprensivo di qualunque costo.
Art. 24 – DIVIETO DI MODIFICHE E VARIAZIONI DEL 20%
L’aggiudicataria che esegue il servizio non può introdurre alcuna modifica del contratto se non disposta dal Comune e preventivamente approvata dallo stesso.
L’Amministrazione può ammettere variazioni nei seguenti casi:
- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Per cause impreviste e imprevedibili accertate dall’Amministrazione o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali , componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possano determinare senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
Sono ammesse le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso l'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non potrà superare quanto previsto dalla normativa vigente.
L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri per l'esecutore.
Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e, nei casi stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione, comporteranno il ripristino della situazione originaria preesistente, a carico dell'appaltatore.
Le variazioni di prezzo dipendenti da maggiori o minori prestazioni, sia di personale, sia di mezzi/attrezzature/prodotti, devono risultare da accordi tra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore: solo in tal caso si potrà procedere all’adeguamento degli importi, ai sensi dell’art. 1664 del Codice Civile, prendendo come base gli elementi di costo inizialmente previsti. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire la documentazione comprovante le variazioni intervenute. In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative e quantitative dei servizi richieste dal Comune. Il Comune, conformemente a quanto previsto dal c. 12 dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 25 - STIPULA DELLA CONVENZIONE E SPESE
Per l’affidamento del servizio le parti redigono, ai sensi dell’art. 5 L. 381/1991 e dell’art. 4 L.G. 9/2005 apposita convenzione, in duplice originale, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. L’affidatario si farà carico delle eventuali spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo e delle altre eventuali spese necessarie per la stipula della convenzione.
La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore , equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle normi vigenti in materia e di
incondizionata accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d’arte.
La ditta contraente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che costituiscono oggetto delle prestazioni del servizio, il non rilascio di informazioni, dati, interviste a giornalisti relativi alle attività svolte per conto dell’Amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Calvi dell’Umbria.
Il committente comunicherà per iscritto alla Cooperativa il giorno e l’ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione della relativa convenzione; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento danni.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione della convenzione.
Art. 26 - PAGAMENTI E TRACCIABIILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamto della fornitura del servizio sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità del servizio e della regolarità previdenziale della Cooperativa.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’Amministrazione nel caso vi siano difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli entri previdenziali e non attribuibili all’amministrazione stessa, che ostacolino l’acquisizione del DURC.
I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura a norma del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Calvi dell’Umbria previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. La fattura dovrà riportare il seguente codice identificativo gara, CIG: ZF81F79420.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’affidatario si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società di Poste Italiane s.p.a.
Art. 27 - CAUZIONI
Oltre alla cauzione provvisoria da presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art.
93 del d. lgs. 50/16, ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto l’impresa aggiudicataria deve costituire un'idonea garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo.
In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
L’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 28 – DOCUMENTO UNICIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)
Il Comune di Calvi dell’Umbria, in merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. n. 81/08, vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 3/2008 precisa che è stato predisposto il D.U.V.R.I.
Tale documento è a disposizione presso l’Ufficio Servizi Scolastici.
Il D.U.V.R.I. sarà allegato e parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
Art. 29 -NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità degli appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia. L’aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.
Art. 30 –TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Calvi dell’Umbria esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Calvi dell’Umbria.
Art. 31 – TUTELA DELLA PRIVACY
E’ fatto divieto alla Cooperativa ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003.
Art. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R.16 Aprile 2013, n. 62 il Comune estende per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
Pertanto L’AGGIUDICATARIO dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia unitamente al Protocollo di Legalità', che dichiara di conoscere ed accettare. Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del citato Protocollo di Legalità e Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 1456 del c.c. , si procederà alla risoluzione del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva.
Il presente Capitolato è composto da n. 32 articoli
Firma per accettazione
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