DISCIPLINARE DI GARA
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 7454028A7D
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso e relative a:
⮚ modalità di partecipazione alla procedura di gara;
⮚ modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
⮚ documenti da presentare a corredo dell’offerta;
nonché ulteriori informazioni relative alla procedura di aggiudicazione.
L’avvio della gara in oggetto è stato disposto con Provvedimento dell’Amministratore Unico N° 33 del 10/04/2018.
SEZIONE I : OGGETTO DELL’APPALTO
I.1) Oggetto e quantitativo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura relativa a:
Descrizione | Quantità |
⮚ Rullo centrale per autospazzatrici stradali Dulevo International 6000T | 120 |
⮚ Spazzola laterale per autospazzatrici stradali Dulevo International 6000T | 610 |
⮚ Spazzola per autospazzatrice stradale Dulevo International 2000 | 310 |
⮚ Spazzola per spazzatrice stradale Xxxxxxxx Sweepers Ltd CX 400 | 85 |
⮚ Spazzola per Green Machine Applied Sweepers 414 RS | 15 |
⮚ Settorini in polipropilene per spazzole | 1.700 |
⮚ Settorini in acciaio per spazzole | 1.700 |
Il fabbisogno indicato è rappresentativo della sommatoria dei quantitativi presunti e delle necessità che si stima si manifesteranno, l’offerente si impegna, pertanto, con la sua partecipazione, a soddisfare poi le effettive e reali necessità che scaturiranno dalle esigenze di contratto.
I.2) Valore stimato dell’appalto Il valore stimato a base di gara è pari ad €. 115.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’appalto NON È frazionato in lotti in quanto le prestazioni oggetto dell’affidamento non presentano utilità ed esigenze differenziate alle quali far fronte con appalti separati di minore importo.
Il valore stimato è stato determinato, da parte di ConSer V.C.O. S.p.A., ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno di ConSer V.C.O. S.p.A., al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio e comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto.
I.3) Durata dell’appalto L’appalto che sarà affidato alla ditta aggiudicataria della presente procedura ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
I.4) Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto Ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si da atto che, trattandosi di mera forniture di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed il relativo documento.
Resta onere dell’operatore economico aggiudicatario, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, elaborare il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi specifici connessi all’attività svolta.
A tal fine si provvederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
SEZIONE II: INDICAZIONI PRELIMINARI
II.1) Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx.
II.2) Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016, che possiedano i requisiti di cui alla sezione III.1) del bando.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in vigenza del regime transitorio.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
II.3) Documentazione L'accesso libero, diretto e completo alla documentazione, al capitolato tecnico e ad ogni documento complementare relativo alla presente procedura è disponibile in formato elettronico e scaricabile direttamente, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La documentazione di gara comprende:
- il bando;
- il presente disciplinare, con i relativi allegati;
- il D.G.U.E. in formato elettronico;
- lo schema di contratto;
- il capitolato tecnico.
II.4) Chiarimenti e comunicazioni É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente a mezzo e-mail, agli indirizzi di cui al punto I.1 del bando di gara. Xxxxxxx prese in considerazione soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua italiana, pervenute entro e non oltre il giorno 24/05/2018.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xx. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, fatto salvo quanto precedentemente indicato in relazione ai chiarimenti sul bando di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto dal partecipante e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio: diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
SEZIONE III: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.1) Aggiudicazione dell’appalto
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016.
III.2) Requisiti minimi di accettazione ConSer V.C.O. S.p.A. escluderà dalla gara le proposte che non attestino il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecnico qualitative minime richieste all’art. 4 del capitolato di gara, in quanto non si ritiene adeguata l’offerta carente delle specifiche qualitative indicate ed attese dalla stazione appaltante.
Per l’attestazione del possesso di tali caratteristiche le ditte offerenti dovranno sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione (da inserire nella “Busta A”), per espressa accettazione e dichiarazione, la copia del capitolato di gara, compilando la scheda in calce al medesimo.
SEZIONE IV: REQUISITI DEI CONCORRENTI
IV.1) Requisiti per la partecipazione
Ferme restando le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta, di cui alla successiva sezione
del presente disciplinare, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti alla sezione
III.1) del bando di gara.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dovranno essere prestate mediante compilazione delle pertinenti sezioni del D.G.U.E. o mediante dichiarazioni rese nelle forme di cui all’art. 47 del
T.U. n. 445/2000 ove richiesto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
IV.1.1) Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, saranno esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto Decreto ministeriale.
IV.1.2) Requisiti Speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
IV.1.2.1) Requisiti di Idoneità
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.
(compilare Parte IV – Sezione A1 del D.G.U.E.);
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
IV.1.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- Aver conseguito un fatturato globale minimo annuo d’impresa, IVA esclusa, per ciascuno dei tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a
€/anno 230.000,00 per complessivi €. 690.000,00 nel triennio.
(compilare Parte IV - Sezione B1a del D.G.U.E.)
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
IV.1.2.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale
- Aver svolto, nei tre ANNI antecedenti la pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando, e per i quali presenta offerta, di importo complessivo minimo pari a € 115.000,00, IVA esclusa.
(compilare Parte IV - Sezione C1b del D.G.U.E.)
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante presentazione di elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati corredato da:
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o, in mancanza, con la produzione delle relative fatture.
IV.1.2.4) Indicazioni per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
• il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi
U.E. dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, per quanto di rispettiva competenza, (l’oggetto sociale complessivamente inteso di dette imprese deve ricomprendere tutte le attività inerenti i servizi oggetto della presente procedura), in caso di consorzi di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
• il requisito relativo al conseguimento del fatturato globale minimo annuo d’impresa, dovrà essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda o raggruppata. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
• il requisito relativo all’elenco di forniture analoghe richieste dovrà essere posseduto, per la prestazione principale:
o in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
o in caso di raggruppamento temporaneo verticale deve essere posseduto dalla mandataria.
o per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi, nonché alla dotazione di organico, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; mentre, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
• il requisito relativo all’elenco di forniture analoghe richieste dovrà essere posseduto, per la prestazione secondaria, dal componente che intende eseguire la prestazione.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
IV.3) Avvalimento Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.).
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (D.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
IV.4) Subappalto Il concorrente indica (Parte II – Sezione D e Parte IV – Sezione C.10 del D.G.U.E.) all’atto dell’offerta le parti di forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016;
SEZIONE V: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
V.1) Modalità e termini di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere inviate, all’indirizzo indicato nella sezione I.1) del bando, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 04/06/2018 - pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura - termine oltre il quale non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi XxxXxx V.C.O. S.p.A. esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto da ConSer
V.C.O. S.p.A.: le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni o integrazioni al plico già presentato.
Il plico - pena l’esclusione - dovrà essere idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, e consegnato a mezzo raccomandata A/R, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano, al richiamato indirizzo.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente - denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Dovrà, inoltre, riportare la dicitura:
“APPALTO FORNITURE SPAZZOLE PER AUTOSPAZZATRICI - CIG 7454028A7D”
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero rese da procuratori, dovrà essere allegata copia autentica della relativa procura.
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere presentata in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento dell’impresa oppure da un traduttore ufficiale.
Il predetto plico dovrà contenere n° 2 buste sigillate, la mancata sigillatura delle buste “A” e“B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Le buste dovranno contenere:
V.1.1) BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa
V.1.1.1) Domanda di partecipazione resa preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “A” del presente disciplinare.
Qualora non sia utilizzato il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritte dagli operatori dichiaranti e/o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. Fino all’aggiornamento dello schema del medesimo al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dovrà essere allegata dichiarazione del sottoscrittore della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. Qualora, dalla visura camerale del concorrente, risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, potrà in alternativa essere allegata dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi verificabili in visura. In ogni caso, la dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. In caso di partecipazione di soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta e sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, costituiti: dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, in particolare la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
o nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: dal consorzio medesimo.
V.1.1.2) D.G.U.E. di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016. Si precisa che l’operatore economico dovrà trasmettere il D.G.U.E. in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal firmatario della domanda di partecipazione, se soggetto diverso.
In caso di partecipazione di soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotto e sottoscritto:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, costituiti: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compresa la mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare il D.G.U.E. è sottoscritto da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
V.1.1.3)Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo della domanda
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
V.1.1.4) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, nell’importo e secondo le modalità prescritte alla sezione III.3.1) del bando, corredata da copia conforme dell’eventuale documentazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
Qualora partecipino soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria dovrà - a pena di esclusione - essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese;
- in caso di RTI costituendo, dalla designata mandataria, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, ovvero che partecipano alla gara;
- in caso di consorzio costituito di cui alla lett. e) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati.
V.1.1.5) Codice “PassOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, con indicazione del CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.
V.1.1.6) Documentazione di avvalimento, eventuale, conforme ai contenuti di cui all’art. 89 del D.lgs.
n. 50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrervi.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento ed allega:
1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante, o DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, a firma dell’ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PassOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list”, dovrà essere allegata dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
V.1.1.7) Copia del Capitolato di Xxxx sottoscritta, per espressa accettazione e dichiarazione, e compilata nella scheda in calce.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
V.1.2) BUSTA “B” - Offerta economica
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità - a pena di esclusione - dovrà contenere unicamente l’offerta economica, redatta in conformità con il modello - allegato “C” al presente disciplinare.
La stessa dovrà riportare le seguenti denominazioni: estremi della ditta offerente e, rispettivamente, la dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica dovrà essere espressa con indicazione dei prezzi unitari offerti, non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica – a pena di esclusione – è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui di cui al precedente punto V.1.1.1).
L’offerta economica vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l’aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ConSer V.C.O. S.p.A.
SEZIONE VI: MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
VI.1) Apertura dei plichi
Tutti i plichi ricevuti nei termini fissati, saranno aperti, in seduta pubblica il giorno 05/06/2018, a partire
dalle ore 14:30, presso l’ufficio gare e contratti di ConSer V.C.O. S.p.A., sito in Verbania, Via Olanda n. 55.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata.
Durante le operazioni di apertura dei plichi, sono ammessi ad assistere i titolari di imprese individuali, i rappresentanti legali di società di capitale, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari o persone munite di delega rilasciata dai soggetti sopra richiamati. Le persone ammesse, nel numero massimo di UNA per ogni ditta partecipante, potranno chiedere di verbalizzare le eventuali osservazioni. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto VI.2);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
In particolare, in questa fase, saranno considerate nulle e quindi escluse dalla procedura:
- le offerte che siano state presentate in ritardo per qualsiasi causa compresa la forza maggiore;
- le offerte che presentano irregolarità nella presentazione del plico o della busta contenente l’offerta economica, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in particolare, la mancata sigillatura della busta “B” inserita nel plico, nonché la non integrità della medesima tale da compromettere la segretezza.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VI.2) Soccorso Istruttorio In applicazione del disposto di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, saranno sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio”.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e determina quindi l’esclusione dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione della ricevuta relativa al contributo A.N.A.C., è sanabile, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta, è onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La data certa è comprovabile mediante: Data certa digitale (apposizione di una marca postale elettronica EPCM), Marca temporale digitale, Annullamento marca da bollo (presso ufficio pubblico con apposizione timbro), Verbale di deposito notarile, Posta elettronica certificata (con documento nel corpo della mail); ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
VI.3) Apertura offerte economiche Qualora tutte le ditte partecipanti siano direttamente ammesse alla procedura, si procederà, nella prima seduta di gara, all’apertura delle buste relative alle offerte economiche ed alla valutazione della loro regolarità.
In caso di attivazione del soccorso istruttorio, tali operazioni saranno effettuate in seduta pubblica successiva (di cui sarà data notizia, con preavviso di almeno 3 giorni, a mezzo fax o e-mail) previa comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio e definitiva ammissione delle ditte partecipanti interessate.
Il RUP procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - a disporre l’esclusione dalla procedura nei seguenti casi:
⮚ presentazione di offerte in aumento;
⮚ presentazione di offerte redatte in lingua diversa da quella italiana, se non accompagnate da traduzione;
⮚ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
⮚ presentazione di offerte non sottoscritte o sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l’offerente;
⮚ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
VI.4) Verifica offerte anomale Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
SEZIONE VII: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della procedura qualora ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, qualora emergessero obiettive
irregolarità o motivi di illegittimità e, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; i soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti della medesima per la mancata attuazione delle forniture.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
VII.1) Controllo sul possesso dei requisiti In relazione al controllo sul possesso dei requisiti di ordine speciale, le verifiche di quanto dichiarato saranno effettuate ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova, idonei alla dimostrazione del possesso requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale indicati nel disciplinare di gara. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C.
La stazione appaltante si riserva di procedere, nel caso in cui le dichiarazioni fornite dai concorrenti risultino generiche rispetto alle richieste del bando, a richiedere ai concorrenti ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo completo quanto dichiarato.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’esclusione del partecipante ed alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante effettuerà, quindi, nei confronti del secondo graduato le verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
VII.2) Stipulazione del contratto La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, la stipula avrà comunque luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
SEZIONE VIII: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Verbania, lì 04/05/2018
Il Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Il responsabile Unico del procedimento Xxxxxx Xxxxxxxx |