NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE AI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO
NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE AI SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO
Seconda sezione
NORME GENERALI (DOCUMENTO A) 2
Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (documento B) 3
NORME CHE REGOLANO IL FIDO A SOGGETTI CONSUMATORI (DOCUMENTO B-BIS) 4
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO PHONE BANKING (DOCUMENTO C) 5
REGOLAMENTO CARTA DI CREDITO NEXI (DOCUMENTO D) 6
Norme che regolano l’uso della carta di debito Internazionale E-commerce (documento E) 10
Norme che regolano l’autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste di incasso utenze (documento F) 11
Norme che regolano l’autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste d’incasso (documento G) 11
NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI (DOCUMENTO H) 12
NORME CHE REGOLANO L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI (DOCUMENTO H BIS) 12
Norme che regolano a) l’esecuzione di ordini per conto dei clienti e la negoziazione per conto proprio e b) la ricezione e la trasmissione di ordini, ivi compresa l'attivita' di mediazione di strumenti finanziari (documento I) 13
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING (DOCUMENTO L) 14
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) (DOCUMENTO M) 16
NORME COMUNI AI SERVIZI DI PAGAMENTO (DOCUMENTO N) 16
VERSIONE NOR- 0222- UNI
Norme Generali (documento A)
Art. 1 – Si ricorda:
- che, come espressamente stabilito dalla “Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari” (di seguito anche “Carta della Relazione con il Cliente”), Parte B, Sezione I, Docu- mento IA, l’apertura dei singoli servizi o la sottoscrizione dei singoli strumenti e/o prodotti finanziari tempo per tempo offerti, promossi e collocati dalla Banca può avvenire solo previa sottoscrizione della “Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Colloca- mento” di cui alla Parte A della sopramenzionata Carta della Relazione con il Cliente per la cui regola- mentazione si rinvia alla specifica disciplina contrattuale rubricata “Contratto per la disciplina dei Servi- zi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento” (di seguito anche “contratto di consu- lenza in materia di investimenti e di collocamento”) di cui alla Parte C della medesima Carta della Rela- zione con il Cliente, e
- che la sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento si pone, quindi, come presupposto per l’attivazione contestuale e/o successiva degli altri servizi o attività di investimento rappresentati e disciplinati nella presente Normativa Contrattuale.
Ferma restando, pertanto, l’applicazione delle norme contenute nella Carta della Relazione con il Clien- te, a cui si fa espresso rinvio per tale tipologia di servizi o attività, le presenti “Norme Generali” e quel- le specifiche che disciplinano i singoli servizi indicati nel presente modulo hanno effetto dal momento del perfezionamento del contratto, che ha luogo unicamente con l’accettazione da parte della Banca.
Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente xxxxxx- dere l’attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dal contratto. L’eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei predetti servizi non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche ad uno o più degli altri servizi. I servizi regolati dal presente contratto possono essere prestati da Banca Generali in abbi- namento ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato e commercializzati dalla Banca in conformità alla normativa vigente, secondo i termini e le condizioni previsti da apposito contratto stipulato tra il Cliente e detto intermediario terzo convezionato; il Cliente pertanto autorizza sin d’ora la Banca a dare esecuzione, a valere sul conto corrente e il deposito titoli dedicato a lui inte- stati presso la Banca stessa, alle istruzioni di addebito o di accredito derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento da parte del predetto intermediario terzo, secondo i termini e le condizioni dell’apposito contratto tra quest’ultimo e il Cliente, ivi compreso l’addebito dei rispettivi costi e com- missioni. Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto, anche limitatamente ad alcuni dei servizi indicati nel contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di giorni 5. Il recesso da un singolo servizio non comporta di per sé il recesso da tutti gli altri servizi disciplinati dal contratto, salvo che gli stessi siano dipendenti e/o collegati al servizio per il quale è stato manifestato il recesso. Qualora i servizi regolati dal presente contratto siano prestati dalla Banca in abbinamento ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato, l'efficacia del recesso dal presente contratto determina automa- ticamente lo scioglimento di quello stipulato dal Cliente con tale intermediario terzo qualora il Cliente stesso non abbia contestualmente indicato un altro conto corrente e deposito titoli di regolamento a lui intestati presso la Banca nel caso quest’ultima tempo per tempo consenta detta contestuale indicazio- ne anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e dello sviluppo dei servizi sopra menzionati.
Con le medesime modalità, ovvero a mezzo telefax, telegramma o rete telematica, il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle somme di dena- ro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso.
La Banca può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r, e con un preavviso di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito “Codice del Consumo”) la Banca, in caso di giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r.
In caso di recesso dal contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente - previo soddi- sfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti - presso l’intermediario indicato dal Cliente gli strumenti finanziari eventualmente in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.
Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l’obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari l’ordine di trasferirli a favore del Cliente presso il suddetto interme- diario.
Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.
Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto, ed i relativi interessi, saranno messe a disposizione del Cliente sul conto corrente da quest’ultimo indicato, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti e in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia. In ogni caso resta salva la facoltà per il Cliente di dettare, all’atto dello scio- glimento del contratto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli strumenti finanziari.
Il Rilascio di titoli o moduli di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e l’invio sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. I moduli di assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità salvo il Cliente specifichi, nella richiesta di cui sopra, che desi- dera ottenere il rilascio di moduli di assegni in forma libera.
La Banca, qualora abbia concesso l’uso di una o più carte di debito/credito, si riserva la facoltà, in caso di un loro utilizzo non conforme alla normativa e/o alle istruzioni impartite, di procedere al blocco delle stesse, senza necessità di preventivo avviso al Cliente, al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza.
Art. 2 – La Banca si riserva di apportare variazioni alle clausole del presente contratto, per quanto riguarda sia le “Norme Generali”, sia quelle specifiche applicabili ai singoli servizi, sia le condizioni economiche, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di comunicazione delle variazioni contrattuali alla clientela. Ai sensi della normativa vigente, ove dalla stessa previsto, dette variazioni saranno quindi comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole, con preavviso minimo di due mesi, fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N.
La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare. Le clausole contrattuali interes- sate da tali modifiche si intenderanno automaticamente abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modificazione.
Art. 3 - Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa normativa di armonizzazione, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui sup- porti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
Art. 4 - La Banca fornirà al Cliente per iscritto, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno - fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di conto corrente dal successivo Documento B e di depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di cui al successivo Documento H -, una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei rapporti bancari e finanziari di cui al presente contratto ed un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate ai suddetti
rapporti, mediante apposita comunicazione analitica, redatta in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela (attualmente Sezione IV del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni ag- giornate al 15 luglio 2015” e successive modifiche). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente.
Le comunicazioni periodiche saranno omesse qualora i rapporti non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore per il Cliente non superiore a euro 2.500,00, fatto salvo quanto previsto nel successivo Documento H per i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministra- zione.
A tal fine non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno, né le disposizioni im- partite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d’iniziativa (quali ad esempio l’accredito di inte- ressi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.
Le comunicazioni dalla Banca al Cliente verranno eseguite, secondo le modalità indicate all’art. 15 del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento, all’indirizzo comunicato per iscrit- to all’atto della sottoscrizione della sopra menzionata “Richiesta di attivazione del Servizio di Consulen- za in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento” di cui alla Parte A della Carta della Rela- zione con il Cliente, ovvero successivamente comunicato dal Cliente alla Banca tramite il servizio Pho- ne Banking, ovvero a mezzo lettera, telefax o rete telematica.
Il Cliente richiede che le comunicazioni dovute dalla Banca al Cliente siano fornite per iscritto, ovvero attraverso l'invio mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella “Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento” di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente (o comunicato o modificato a mezzo lettera, telefax o rete telematica), ovvero con altro supporto durevole concordato tra le parti. In tale caso il termine per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In aggiunta a quanto sopra previsto dal presente comma, il Clien- te che abbia provveduto a certificare l’effettivo utilizzo di una o più utenze di posta elettronica (come sopra richiamata) attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca autorizza la Banca medesima a contattarlo tramite le suddette utenze di posta elettronica per comunicazioni ine- renti l’operatività dei rapporti di cui al presente contratto, diverse dalle suddette comunicazioni previ- ste dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela, salvo espresso obbligo di legge o di regolamento di provvedervi attraverso l’invio o la consegna in forma cartacea o mediante altro supporto durevole.
Le comunicazioni previste dall’art. 9 bis della L. 15.12.1990, n. 386, verranno eseguite presso il domi- cilio eletto. Le eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente presso le succursali della banca ovvero mediante telegramma, lettera racco- mandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il servizio Phone Banking, telefax o rete telematica. Laddove al momento del perfezionamento del contratto sia stato indicato quale domicilio eletto ai sensi della L. 386/90 l’indirizzo di residenza, la comunicazione pervenuta alla Banca di variazione dell’indirizzo di residenza, secondo le modalità sopra indicate, comporta la variazione anche del domi- cilio eletto, salvo espressa disposizione contraria, comunicata sempre con le suddette modalità.
Ove non diversamente previsto, le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto, all’indirizzo indicato nel modulo di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente.
La prova dell’avvenuto pagamento, dopo la scadenza del termine per la presentazione, di un assegno emesso senza provvista, effettuato con le modalità previste dall’art. 8 L.386/90, ai fini di quanto dispo- sto dall’art.9 bis della stessa legge, deve pervenire nel termine previsto, in originale alla Banca.
Art. 5 - Le condizioni economiche applicabili al contratto, ed ai singoli servizi indicati nello stesso, sono riportate nella Terza Sezione, nonché nei fogli informativi pubblicati dalla Banca ai sensi di legge. Art. 6 - Nell’esecuzione dei servizi previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservi- zi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o telematici, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la nor- male diligenza).
Art. 7 - Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone abilitate a norma di legge a rappresentarlo nei confronti della Banca, dichiarando per iscritto qualsiasi limitazione ai poteri conferiti.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione. Ciò anche quando dette revoche, mo- difiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Per quanto attiene al servizio di custodia e amministrazione strumenti finanziari, l’autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Art. 8 - Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti spettantile ai sensi degli articoli 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di un intermedia- rio autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari che risultino depositati presso la Banca.
Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni previste per il servizio di custodia e amministrazione strumenti finanziari.
Art. 9 - Quando il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in man- canza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indi- xxxxx da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti; la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revo- che, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’art. 7.
Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari; in ogni caso però si applica quanto disposto all’art. 7. Gli obblighi dei cointe- statari sono assunti in via solidale.
Art. 10 - Quando il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere ope- razioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del contratto, trasmettendo alla Banca ordini, istruzioni o disposizioni con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In particolare ciascun intestatario potrà operare sul rapporto di custodia e ammini- strazione di strumenti finanziari anche nel caso in cui nel rapporto stesso siano presenti strumenti finanziari intestati ad uno soltanto dei cointestatari.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
L’opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione.
La facoltà di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni per iscritto alla Banca da parte di tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto corrente, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
Art. 11 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del contratto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente dei rapporti e dei diritti rinvenienti dal contratto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno tenuti però ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace. Nel caso di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 12 - In caso di morte del Cliente ovvero di sopravvenuta incapacità dello stesso, tali eventi - per gli eventuali atti di utilizzo dei servizi previsti dal contratto dopo il verificarsi degli eventi medesimi - non saranno opponibili alla Banca finché a questa gli stessi non siano stati comunicati a mezzo racco- mandata a/r, producendo idonea documentazione a comprova del loro effettivo verificarsi. Tale comu- nicazione, purché corredata da idonea documentazione, comporterà l’automatica immediata risoluzio- ne del contratto, e di tutti i servizi dallo stesso disciplinati.
Art. 13 - E’ in facoltà della Banca di assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facol- tà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca, tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
Art. 14 - Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai servizi di cui al contratto sono a carico del Cliente.
Art. 15 - Tutti i termini previsti nel contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali escluso il sabato, salvo ove diversamente previsto.
Art. 16 - Nel caso di Cliente che non rientri nella definizione di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del Codice del Consumo, ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validi- tà, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e di ogni sua successiva integrazione sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Art. 17 - Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando apposito modulo. In man- canza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
Art. 18 - Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (documento B)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” e delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restan- do responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli di assegni non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi di contante e pagamenti effettuati a mezzo carta di debito e/o di credito, in confor- mità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelie- vi o pagamenti. In tale ipotesi, qualora per effetto di detti prelievi o pagamenti le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo di contante o del pagamento ed ancorché del prelievo di contante o del pagamento la Banca abbia notizia successiva- mente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti sui conti con di- sponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinen- za dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponibilità diano tempestivamente istruzioni per iscritto a valere per la singola operazione.
Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli asse- gni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, pren- dendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 2 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, saranno accreditati in conto corrente.
Successivamente all’esecuzione di un bonifico la banca fornisce al Cliente, eventualmente anche per via telematica, una informativa sull’operazione, salvo che il Cliente espressamente rinunci.
La Banca non è obbligata ad erogare alcuna prestazione in applicazione del presente contratto, in particolare con riferimento ai servizi di pagamento (ad es. esecuzione di un bonifico o altra operazione di pagamento disposta dal Cliente a debito del conto corrente), se l’erogazione della prestazione espo- ne la Banca a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti, in via esemplificativa e non esaustiva da risoluzio- ni delle Nazioni Unite, a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia, ovvero comporterebbe il coinvolgimento della Banca in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni seconda- rie", tra cui l’Executive Order 13810 relativo al Nord Xxxxx, la Sezione 228 del “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act” ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019; in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell’art. 4 del successivo Documento N in materia di sospensione e rifiuto di operazioni di pagamento da parte della Banca.
L’importo degli assegni bancari, postali, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifi- ca o l’incasso.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza confe- rire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebita- re in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell’importo medesimo.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Nel caso di disposizioni inoltrate per l’incasso dal Cliente e nel caso di effetti, ricevute e documenti similari accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine, valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi.
I pagamenti transfrontalieri in euro sono regolati dalle disposizioni del Regolamento CE n. 924/2009 del 16 settembre 2009; le relative condizioni sono indicate nella Terza Sezione (Condizioni Economi- che).
Il Cliente prende atto che, all’interno del rapporto di conto corrente, potrà essere aperto un comparto tecnico-funzionale alle operazioni relative ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato (sopra richiamato all’articolo 1 del precedente Documento A) che consente ad ogni intestatario, con apposito modulo della Banca o attraverso altre modalità di comunicazione messe a disposizione, di allocarvi tempo per tempo delle somme che intende destinare alla suddetta operatività tramite intermediario terzo convenzionato. Considerato che le suddette somme, allocate nel comparto sopracitato, contribuiscono a formare il saldo complessivo del conto corrente unitario restano ferme tutte le altre previsioni del presente contratto per quanto riguarda gli addebiti in conto corrente ed altre operazioni che si possono verificare a valere sull’intero saldo di conto corrente.
Art. 3 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario, è investita dei privilegi di legge ed ha altresì diritto di ritenzione ai sensi di legge su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Quando esistono tra Banca e Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da porre in pericolo, a giudizio della Banca, il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concor- renza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di per- tinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 4 - I Fidi (come definiti nel successivo Documento B-BIS) che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggetti alle disposizioni contenute nel successivo Documento B-BIS.
Art. 5 - I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel modulo di cui alla Terza Sezione del presente contrat- to (Condizioni Economiche) e, con riguardo al Fido a soggetti consumatori disciplinata dal successivo Documento B-BIS, nel modulo di cui al Frontespizio del presente contratto costituito dalle “Informa- zioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, portando in conto, con valuta "data di regolamen- to" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime moda- lità.
Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nella predetta Terza Sezione, nella quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. Per il calcolo degli interessi viene preso a riferimento l’anno civile.
Gli interessi debitori maturano, sono conteggiati e divengono esigibili a favore della Banca secondo quanto indicato nel modulo di cui alla Terza Sezione del presente contratto ovvero nel contratto relati- vo al Fido. La Banca procede alla contabilizzazione degli interessi debitori separatamente rispetto alla sorte capitale e, in ogni caso, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalle norme di Legge e regolamentari vigenti in materia.
Il Cliente correntista può autorizzare la Banca, anche disgiuntamente ai sensi dell’art. 10 del preceden- te Documento A, ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Tale autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente anche in via preventiva all’atto dell’accensione del rapporto per cui gli interessi sono dovuti oppure successiva- mente, (i) attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca ovvero
(ii) attraverso i servizi di Internet Banking e Phone Banking secondo le relative modalità dispositive. L’autorizzazione è valida ed efficace sino alla revoca espressa della stessa. La revoca può essere di- sposta dal correntista in ogni momento secondo le medesime modalità previste per la concessione dell’autorizzazione. La revoca pervenuta alla Banca nel periodo intercorrente tra la data di esigibilità degli interessi debitori contrattualmente stabilita ed il 31 dicembre del medesimo anno, produce i propri effetti a partire dall’anno successivo.
Il Cliente prende atto ed accetta che, anche in assenza dell’autorizzazione di cui sopra, ovvero in caso di cessazione degli effetti dell’autorizzazione a seguito di revoca della stessa:
- la Banca procederà in ogni caso ad estinguere automaticamente, alla relativa data di esigibilità, il debito da interessi maturato, attraverso la compensazione legale automatica, anche parziale, dell’importo relativo a tale debito con il saldo attivo per sorte capitale del conto corrente ovvero di altri rapporti attivi intestati e/o cointestati al Cliente;
- fuori dal caso di cui al precedente punto, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente successivamente alla summenzionata data di esigibilità, sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, produce interessi nel rispetto dei princìpi di Legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e nella misura pattuita ed indicata nella predetta Terza Sezione, fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione, nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Azienda di credito.
Salvo diverso accordo, fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di Fido o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali con- cessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 6 - Le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 4 del Documento A, relative al rapporto di conto corrente, saranno inviate al Cliente con periodicità annuale ovvero con la diversa periodicità, semestra- le, trimestrale o mensile, dallo stesso indicata nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di invio dell’estratto conto e fatto salvo quanto espressamente previ- sto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, la Banca può ripetere quanto dovuto per dette causali e per indebiti accreditamenti.
Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche mede- sime in conseguenza di dette istruzioni.
Le eventuali contestazioni in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente do- vranno essere da questi effettuate, per lettera o telegramma, dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di servizi di paga- mento dal successivo Documento N, trascorsi 60 giorni da tale data l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 7 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di tenuta del conto corrente.
Al fine di quanto sopra indicato, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d’iniziativa (qua- li ad esempio l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.
Art. 8 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso aziende di credito nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle aziende di credito medesime. Resta co- munque a carico del Cliente, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdi- ta dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all’estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.
Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono ac- creditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, fatto salvo quanto stabilito nel seguente comma.
Nell’ambito delle operazioni di compravendita, pagamento cedole e rimborsi di titoli in divisa estera regolati su Conti Correnti in euro la Banca applicherà il tasso di cambio corrispondente al cambio cor- rente pubblicizzato dalla Banca stessa il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione della di- sposizione relativa alle suddette operazioni.
Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il be- neficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto con la modalità multicurrency per effettuare movimen- tazioni nelle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa della singola valuta ri- chiesta dal Cliente, le manterrà contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente.
Art. 9 - In relazione al fatto che le aziende di credito degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al paga- mento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perve- nisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario, il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispetti- va legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamen- to determinato dalla inesattezza del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle aziende di credito corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal benefi- ciario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codi- ce.
Art. 10 –Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a)in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla ine- rente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data poste- riore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell’art. 1 delle “Norme generali”;
b)in caso di recesso, da parte della Banca, dal Fido, il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di reces- so, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c)la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dal Fido ai sensi dell’art. 4 comma 1 del successi- vo Documento B-BIS, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi ne- cessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti mede- simi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 11 - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2.
Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell’operazione almeno 3 giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s’intende senz’altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze.
La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cogni- zione del Cliente quando gli sia stata inviata all’indirizzo indicato nel contratto, o successivamente comunicato con le modalità previste. L’estratto del conto corrente vincolato sarà inviato al Cliente al 31 dicembre di ogni anno; per l’approvazione del medesimo vale quanto previsto dall'art. 4 del Documen- to A.
Art. 12 - Il Cliente dichiara di essere capace ai sensi di legge per la costituzione di un valido rapporto di conto corrente e - ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni ed integrazioni - di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari. Si obbliga, nel caso di sopravvenienza di cause di incapacità o di interdizione, a darne pronto avviso alla banca e a restituire immediatamente i moduli di assegni in suo possesso.
Art. 13 - Il Cliente è tenuto, anche ai sensi dell’art.2033 del codice civile, a restituire i ratei pensioni- stici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento.
A tal fine, il predetto e gli eventuali cointestatari autorizzano espressamente la Banca e, per essa, l’Ente erogatore, a soddisfarsi sull’eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti, che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.
Norme che regolano il Fido a soggetti consumatori (documento B- BIS)
Ferma restando l’applicazione delle “Norme Generali” e delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento B, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 – Disposizioni Applicabili
1. Le presenti Norme unitamente alle “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, as- sieme ai precedenti Documenti (doc. A “Norme Generali” e doc. B “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”) che regolano il rapporto di conto corrente, sono parte inte- grante e sostanziale del contratto che disciplina il fido a soggetti consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito Testo Unico Bancario, o “TUB”) deliberata a beneficio del Cliente (di seguito anche “Fido”).
2. E’ in particolare fatta salva l’applicabilità al Fido oggetto del presente contratto dell’art. 5 del Docu- mento B in materia di interessi.
3. Per ogni aspetto che non sia direttamente disciplinato dalle presenti Norme si fa riferimento alle disposizioni citate al precedente comma. In tutti i casi di incompatibilità le presenti Norme e le condi- zioni economiche riportate nelle “Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori” prevalgono su quelle contenute nei documenti sopra richiamati.
Art. 1 bis – Autorizzazione all’addebito degli interessi passivi sul conto corrente e imputa- zione degli accrediti successivi alla data di esigibilità degli interessi stessi
1. Il Cliente autorizza la Banca, ai sensi del summenzionato art. 5 del documento B della Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d’investimento, ad addebitare sul conto corrente di rego- lamento del Fido, con cadenza annuale, alla data di esigibilità degli interessi debitori indicata nel pre- sente contratto, ovvero alla cessazione del rapporto di Fido, gli interessi debitori maturati in forza dell’utilizzo del Fido stesso, prendendo atto che, in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.
2. Il Cliente riconosce che la Banca lo ha informato del fatto che la presente autorizzazione è revocabi- le in ogni momento e, per l’effetto, lo stesso dichiara di essere consapevole del fatto che, in caso di revoca – salvo non sia possibile estinguere automaticamente il debito da interessi attraverso una com- pensazione legale automatica tra tale debito ed il saldo attivo del medesimo conto corrente ovvero di altri rapporti attivi allo stesso intestati - sarà suo onere procedere al pagamento di tali interessi dispo- nendo un bonifico ovvero eseguendo un versamento a favore del conto corrente interessato.
3. Resta inteso tra le Parti che, in caso di revoca dell’autorizzazione, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente di regolamento del presente Fido successivamente alla data di esigibilità degli interessi debitori riportata nel presente contratto sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti e non corrisposti.
Art. 2 – Oggetto
1. Con la concessione del Fido la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato.
2. Il Cliente, avvalendosi dei servizi offerti dalla Banca a valere sul proprio conto corrente di corrispon- denza, può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versa- menti ripristinare la sua disponibilità;
3. Se il Fido è stipulato a tempo determinato il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.
Art. 3 – Recesso del Cliente
1. Ai sensi dell’art. 125 ter del TUB il Cliente ha diritto di recedere dal Fido entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, me- diante comunicazione da inviarsi a “Banca Generali S.p.A., Direzione Crediti, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000
- Xxxxxx” a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il Fido ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso il Cliente è tenuto a resti- tuire il capitale, a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione ed a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione.
2. Decorso il termine di cui all’art. 125 ter del Testo Unico Bancario il Cliente ha diritto di recedere dal Fido a tempo determinato in qualsiasi momento previo pagamento di tutto quanto dovuto.
3. Ai sensi dell’art. 125 quater del Testo Unico Bancario – e fatto salvo quanto previsto al primo com- ma del presente articolo - il Cliente ha diritto di recedere dal Fido a tempo indeterminato in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Il recesso è comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato al primo comma del presente articolo.
4. Nei casi previsti nei precedenti commi 1, 2 e 3 il Cliente prende atto che è facoltà della Banca pro- cedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell’ambito del suddetto rapporto di conto corrente.
5. Il recesso che sia comunicato dal Cliente alla Banca entro il termine di cui al primo comma del pre- sente articolo si presume sempre e ad ogni effetto esercitato ai sensi dell’art. 125 ter del Testo Unico Bancario.
Art. 4 – Recesso della Banca
1. Nel Fido stipulato a tempo indeterminato la Banca ha diritto di: (i) recedere dal contratto o ridurre il Fido stesso dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno due (2) mesi; (ii) sospendere, qualora ricorra una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del Cliente dandogliene comunicazione scritta in anticipo ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospen- sione.
2. Qualora il Fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurre lo stesso Fido esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, fermo il disposto dell’art. 1186 cod. civ., è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.
3. In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l’effetto di sospendere immedia- tamente l’utilizzo del credito concesso.
4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del precedente articolo 3 anche nei casi disciplinati dal presente articolo.
5. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicura- zioni Generali, costituisce giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro.
6. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all’inserimento – anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.
7. Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 1186 cod. civ.
Art. 5 – Modifica unilaterale del contratto
1. La Banca si riserva di apportare variazioni alle presenti norme nonché alle condizioni economiche del Fido secondo le modalità ed entro i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
2. Dette variazioni saranno comunicate espressamente al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole con preavviso minimo di due mesi.
3. La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal contratto entro il termine di preavviso di cui sopra. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 6 – Utilizzi subordinati allo sconto o al salvo buon fine
1. Qualora l’utilizzazione del Fido sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documen- ti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documen- ti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dal Fido ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme saranno tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.
Art. 7 – Comunicazioni Periodiche
1. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Cliente, secondo le modalità prescelte nell’ambito del rapporto di conto corrente, la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito allo svolgimento del rapporto.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è resa sotto forma di estratto conto del conto corren- te su cui opera il Fido.
Art. 8 – Tasso parametro e sconfinamenti
1. Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, il tasso parametro utilizzato per la defi- nizione del tasso di interesse debitore applicato al Fido o sulle somme utilizzate extra-Fido o in assen- za di Fido assuma un valore inferiore a 0 (zero), il rispettivo tasso parametro avrà valore nullo, restan- do pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore del Fido e degli sconfinamenti extra-Fido o in assenza di Fido applicato al rapporto oggetto della presente, sarà pari al solo valore della maggiorazione (spread) applicata.
2. Resta inteso che, salvi diversi accordi tra la Banca e il Cliente, nel caso in cui il tasso parametro di cui al comma che precede risultasse indisponibile lo stesso sarà sostituito dall’indice o parametro (comprensivo di ogni eventuale aggiustamento o differenziale) formalmente raccomandato quale pa- rametro o indice sostitutivo nell’ordine da: (i) il gruppo di lavoro (“working group on euro risk free rate”) istituito dalla Banca Centrale Europea (BCE), dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA), dallo European Money Markets Institu- te (EMMI) e dalla Commissione Europea; (ii) dall’amministratore dell’indice cessato o sospeso (EMMI);
(iii) dall’autorità competente, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/1011, per la vigilanza sull’amministratore dell’indice cessato o sospeso (FSMA); (iv) dall’autorità nazionale competente desi- gnata ai sensi del Regolamento (EU) 2016/1011 (Consob); o (v) dalla Banca Centrale Europea. La Banca fornisce tempestivamente al Cliente informativa sull’applicazione dell’indice o parametro sostitu- tivo.
3. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese la banca comunica al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfina- mento è divenuto consistente: lo sconfinamento, l’importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
Art. 9 – Informativa sui sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie e sulla con- ciliazione obbligatoria
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del presente contratto, il Cliente può presen- tare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Banca Generali S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 - Xxxxxx – o per posta elettronica all’indirizzo mail pec ufficiore- xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o mail normale xxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o via fax al n. 00- 00000000. La Banca deve rispondere entro 60 giorni.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giu- dice, può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finan- ziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivol- gersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca.
3. Al riguardo, il Cliente viene invitato a leggere attentamente l’apposito documento informativo de- nominato “Organi e procedure di risoluzione delle controversie” che gli è stato preventivamente con- segnato, nonché a consultare la sezione “TRASPARENZA” sul sito Internet della Banca xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato “RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI – Informativa sulla gestione dei reclami.pdf”.
4. Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione).
5. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 chi intenda agire in giudizio relativamente a controversie concernenti il presente contratto è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione qua- le condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione può svolgersi presso enti pubbli- ci o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servi- zio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimen- to di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob, all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia o al “Conciliatore Bancario Finanzia- rio – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”.
Art. 10 – Informativa redatta ai sensi dell’ articolo. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, dell’articolo 5 del codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e del punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi- Centrale dei rischi - Circ.139/1991 e succ. aggiornamenti
Il Cliente viene informato che, per concedergli il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati che lo riguardano.
Si tratta di informazioni fornite dallo stesso Cliente od ottenute consultando alcune banche dati. Senza la consultazione di detti dati, utili nel valutare l’affidabilità del Cliente, allo stesso potrebbe non essere concesso il finanziamento.
La Banca svolge l'attività di indagine in materia di valutazione di merito creditizio, valutazione dei rischi finanziari e controllo delle frodi degli intermediari finanziari anche accedendo a basi dati esterne pub- bliche, atteso che la stessa Banca è obbligata, in virtù della normativa che ne disciplina l’attività, a censire e a segnalare alla Banca d’Italia gli affidamenti e le garanzie acquisite superiori a 30.000,00 Euro.
Queste informazioni sono conservate presso la Banca al fine di gestire il finanziamento ed adempiere agli obblighi di legge.
I dati sono accessibili agli stessi soggetti tenuti alle segnalazioni, e cioè banche ed intermediari finan- ziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia o che fanno parte di gruppi creditizi i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il cliente possa chiedere un altro prestito, un finanzia- mento, una carta di credito etc, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se lo stesso abbia a noi presentato una recente richiesta di finanziamento e se abbia in corso altri prestiti o finanziamenti, pagandone regolarmente le rate.
I dati inerenti al Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rap- porto con lo stesso (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi i dati del Cliente saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.
Il consenso del Cliente non è necessario per la conservazione di queste informazioni da parte delle suddette banche dati.
Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d’Italia, xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0,00000 Xxxxxxxx – RM).
Il Cliente ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) utilizzando il fac-simile presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, inoltrandolo a Banca Generali Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – Servizio Crediti; in particolare può rivolgersi alla Banca per conoscere i dati contenuti nel flusso di ritorno ricevuto dalla Banca d’ Italia.
Il Cliente può altresì richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o in- completi, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice). La Banca non si avvale né comunica i dati del Cliente a banche dati di carattere privato.
I dati del Cliente non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche per fini di attribuzione di un giudizio sintetico o di un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità del medesimo (c.d. credit sco- ring).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sana- ti anche su transazione | 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia mo- xxxxxx, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritar- di o altri eventi negativi) | 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.[Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date |
Norme che regolano il servizio Phone Banking (documento C)
Ferma restando l’applicazione delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - Il Servizio Phone Banking (di seguito Servizio), consente al Cliente di eseguire, mediante tele- fono collegato a Banca Generali S.p.A. tramite la rete telefonica pubblica, alcune delle operazioni abi- tualmente svolte allo sportello, relative ai rapporti che il Cliente intrattiene con la Banca.
Art. 2 - Il Servizio dà al Cliente la possibilità di ottenere informazioni, impartire disposizioni anche in via continuativa e/o aderire a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a valere sul contratto: le tipologie di informazioni/disposizioni utilizzabili dopo la sottoscrizione del contratto sono indicate nel materiale illustrativo del Servizio consegnato al Cliente. La Banca metterà a disposi- zione del Cliente tutti i nuovi servizi che verranno successivamente abilitati, anche mediante apposita comunicazione sul proprio sito web. Il Servizio permette, altresì, di impartire - tramite rete telefonica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disciplinati da un medesimo Prospetto Informativo – disposizioni di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti indicati nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.
Art. 3 - Il Servizio funziona di norma anche al di fuori dell’orario di sportello. Il Cliente, a seconda degli orari e delle tipologie di operazioni da lui richieste, può rivolgersi ad un operatore del Servizio, o ad un risponditore automatico.
Art. 4 - Per accedere al Servizio Phone Banking ed impartire ordini, nel rispetto delle modalità tempo per tempo previste dalla Banca, il Cliente utilizza i seguenti codici (di seguito congiuntamente “Codici di Identificazione”):
- il Codice Identificazione Cliente;
- il Codice Segreto;
- il Codice Dispositivo riportato su apposita “Security Card” oppure generato automaticamente e rice- vuto su un’utenza di telefonia mobile (“One Time Password - OTP”), a seconda della scelta effettuata dal Cliente.
In particolare la Banca, anche quale forma di accettazione dell’adesione al Servizio, fornisce al Cliente i Codici di Identificazione secondo le modalità indicate nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimen- to.
Il Cliente esprime il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando i Codici di Identificazione o le altre Forme di autenticazione (come definite nel successivo documento L) tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e normativa, previa comunicazione al Cliente con le modalità di cui all’art. 12 del successivo documento L e/o attraverso la pubblicazione nell’area riservata del Cliente stesso.
I Codici di Identificazione sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. I Codici di Identificazione devono restare segreti e non devono essere indicati sulla Security Card né conservati insieme a quest’ultima, anche in considerazione di quanto esposto nei successivi articoli. Sul retro della Security Card, che rimane di proprietà della Banca, sono riportate ulteriori chiavi da comu- nicare al Servizio a richiesta di quest’ultima.
Al Cliente che abbia provveduto a certificare l’effettivo utilizzo di una o più utenze di telefonia mobile a lui intestate attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, non sarà richiesto l’utilizzo del Codice Identificazione Cliente ai fini del proprio riconoscimento per l’utilizzo del Servizio, a condizione che il collegamento al Servizio stesso avvenga attraverso l’utenza di telefonia mobile certifi- cata.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il Cliente potrà, a proprio rischio, richiedere alla Banca che il proprio riconoscimento ai fini dell’utilizzo del Servizio avvenga esclusivamente attraverso la verifica da parte della Banca stessa che il collegamento al medesimo Servizio sia istituito attraverso l’utenza di telefonia mobile certificata.
La Banca potrà procedere al riconoscimento del Cliente secondo la modalità di cui al precedente com- ma anche in assenza di una richiesta espressa del Cliente stesso quando l’utilizzo del Servizio sia preordinato all’esecuzione di operazioni per le quali non sia normativamente richiesta una Autentica- zione Forte come definita al successivo documento L.
Le utenze di telefonia mobile utilizzate dal cliente come strumento di Autenticazione Forte ai sensi delle disposizioni di cui al successivo documento L, potranno essere considerate dalla Banca utenze certificate ai fini della presente disposizione.
Art. 5 - La Banca, riconosciuto il Cliente secondo le modalità descritte nel precedente articolo 4, ritie- ne valide a tutti gli effetti le disposizioni dallo stesso impartite tramite l’utilizzo dei Codici di Identifica- zione. L’uso dei Codici di Identificazione costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identifica- zione del Cliente ed autenticazione degli ordini.
Art. 6 - Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i Codici di Identificazione e la Security Card, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.
Art. 7 - Nel caso di smarrimento o sottrazione della Security Card, da sola ovvero unitamente ai Codici di Identificazione, il Cliente è tenuto ad informare la Banca secondo le modalità indicate nel materiale illustrativo del Servizio, consegnato al Cliente. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco del Servi- zio, derivante dalla comunicazione di smarrimento o sottrazione, sono a carico del Cliente.
Art. 8 - Salvo diversa disposizione di legge, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del Cliente e, in caso di Ordini di pagamento, entro gli specifici termini massimi di cui al successivo Documento N. La Banca si riserva comunque la facoltà di comunicare al Cliente, a mezzo telefono, telefax o telegramma, la non esecuzione dell’operazione richiesta, entro le 48 ore lavorative successive alla disposizione e, in caso di Ordini di pagamento, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Documento N. Per quanto riguarda gli OICR, le disposizioni impartite dal Cliente al Servizio verranno eseguite entro i termini previsti dai
rispettivi Prospetti. In ogni caso, le disposizioni impartite in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 9 -Salva diversa autorizzazione della Banca, il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, nei limiti stabiliti ed entro il saldo disponibile del conto. Qualora il conto non fosse capiente, la Banca non darà pertanto corso all’ordine.
Art. 10 - Nel caso di utilizzo del Servizio non conforme alle presenti Norme o a quanto previsto nel materiale illustrativo del Servizio, la Banca ha facoltà di inibire, senza preavviso, l’accesso del Cliente al Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio, la Banca ha facoltà, in qualunque momento, di procedere al blocco temporaneo del Servizio, anche senza preavvi- so al Cliente. Tale facoltà si intende estesa anche al caso in cui il blocco si renda opportuno a causa dell’impossibilità, anche solo temporanea, della Banca di verificare il saldo disponibile di conto corren- te.
Art. 11 - Il Cliente autorizza la Banca, anche su semplice richiesta telefonica o con collegamento con rete telematica, a rilasciargli, a rischio e pericolo del Cliente, il modulo di assegni tramite invio all’indirizzo dallo stesso indicato, previo adempimento degli obblighi di legge. Restano comunque vali- de, in alternativa, le diverse modalità operative già in uso.
I moduli di assegni bancari sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità. Il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera da parte della Banca può avvenire solo previa con- forme richiesta scritta da parte del Cliente.
Art. 12 - Resta inteso che lo scioglimento o la sospensione per qualsiasi causa del Servizio non de- termina corrispondentemente lo scioglimento o la sospensione dei singoli servizi ad esso collegati, i quali pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme. In particolare, lo scioglimento o la sospensione del Servizio non determina corrispondentemente l’interruzione o la sospensione dell’esecuzione degli ordini permanenti di pagamento, ivi compresi gli ordini permanenti di bonifico, a favore di terzi precedente- mente impartite dal Cliente alla Banca.
Regolamento carta di credito Xxxx (documento D)
Ferma restando l’applicazione delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio di emissione della carta di credito è svolto da Nexi payments S.p.A. e regolato dalle seguenti ulteriori norme, predisposte dallo stesso in qualità di Emittente e fornite da Banca Generali in qualità di collocatore del suddetto servizio.
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni in maiuscolo nel Regolamento, anche se al plurale, hanno questi significati:
ADDEBITO RICORRENTE
Il Titolare autorizza il Beneficiario a chiedere a Xxxx di trasferire periodicamente una somma, anche variabile, dalla propria Carta al conto del Beneficiario. Il trasferimento è eseguito da Xxxx alla data o alle date concordate dal Titolare e dal Beneficiario.
AREA EURO
Gli Stati dell’Unione Europea che adottano o che adotteranno l’euro come propria moneta.
AREA PERSONALE
Area riservata del Sito Internet e dell’App di Nexi o della Banca Collocatrice.
ATM” (Automated Teller Machine)
Lo sportello automatico di solito vicino a sportelli bancari, dove il Titolare può ottenere anticipi di con- tante, e eventualmente, informazioni sul proprio conto.
AUTENTICAZIONE FORTE DEL TITOLARE (o SCA – STRONG CUSTOMER AUTHENTICATION)
Basata su almeno due elementi tra:
- conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce)
- possesso (qualcosa che solo l’utente possiede)
- inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente, come per esempio il finger print o il riconosci- mento facciale).
I fattori di autenticazione forte sono indipendenti tra di loro e questo garantisce maggior sicurezza, in quanto la violazione di uno di questi elementi non compromette l’affidabilità degli altri.
BANCA
La banca che riceve la richiesta di emissione della Carta (detta anche Banca Collocatrice).
BENEFICIARIO
Il destinatario finale di un’Operazione di pagamento (anche: ESERCENTE).
CARTA
La carta di credito emessa da Xxxx e regolamentata dal Contratto.
CARTA SUPPLEMENTARE
Carta Aggiuntiva o Carta Familiare che può essere richiesta come da art. 37.
CARTA A SALDO
Carta per la quale le spese effettuate devono essere rimborsate in un’unica soluzione e senza applica- zione di tassi di interesse, come specificato all’art. 21.
CARTA REVOLVING
Carta che permette di rimborsare le spese in rate mensili, come specificato all’art. 21, e a cui è asso- ciata una linea di credito di tipo rotativo (cfr. art. 6.2).
CARTA A OPZIONE
Carta a saldo, con possibilità del Titolare di chiedere di passare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, come specificato all’art. 21.
CARTE RATEALI
Carte a Opzione, quando sono utilizzate con modalità di rimborso rateale delle spese, e Carte Revol- ving.
CIRCUITO INTERNAZIONALE
Circuito di accettazione e pagamento il cui marchio è indicato sulla Carta.
CODICE DEL CONSUMO
Decreto legislativo 206/2005, e successive modifiche e integrazioni.
CONTRATTO
Accordo tra il Titolare e Xxxx per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2.
CONSUMATORE
Persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.
DISPONIBILITÀ
La disponibilità di spesa residua nel mese (cfr. art. 6).
DOCUMENTO CONDIZIONI
Documento che, oltre alle altre informazioni richieste dalla normativa, riporta, in maniera personalizza- ta, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e cioè:
(i) il “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” per le Carte a Saldo
(ii) le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e il “Documento di sintesi”, per le Carte Revolving e per le Carte ad Opzione.
ESERCENTE
Il punto vendita e il fornitore, anche virtuale, aderente al Circuito Internazionale e che espone il relati- vo marchio, dove è possibile acquistare beni e servizi utilizzando la Carta.
ESTRATTO CONTO
Il rendiconto periodico inviato da Nexi al Titolare (xxx.xxx. 23).
GIORNATA OPERATIVA
Il giorno in cui i Prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di un’Operazione di paga- mento sono operativi per eseguire l’Operazione stessa. LIMITE DI UTILIZZO
Il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta.
NEXI PAYMENTS SpA (Nexi)
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, iscritta all’ Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 e soggetta a direzione e coordinamento di Nexi SpA. È l’Emittente della Carta.
OPERAZIONE DI PAGAMENTO
L’attività del Titolare o del Beneficiario di versare, trasferire o prelevare fondi con la Carta.
OPERAZIONE FRAZIONATA
Un’operazione di importo pari o superiore a 15.000 euro posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore a tale limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
ORDINE DI PAGAMENTO
Istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario a Xxxx con la quale viene chiesta un’Operazione di pagamento (cfr. art. 6).
PARTI
Insieme, Xxxx e il Titolare.
PIN (Personal Identification Number)
Codice da digitare sull’ATM o sul POS, se richiesto, per completare un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante.
POS (Point of Sale)
Terminale collocato presso gli Esercenti, per pagare beni e servizi con la Carta.
PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Il soggetto definito all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo 11/2010 e successive modifi- che.
REGOLAMENTO TITOLARI
Questo Regolamento contrattuale.
RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO
Rilascio, da parte di Xxxx, di una carta di pagamento collegata al conto del Titolare. L’importo com- plessivo delle Operazioni effettuate con la Carta in un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Titolare a una data stabilita.
SERVIZIO CLIENTI
Il servizio di assistenza a disposizione dei Clienti (riferimenti sui Fogli Informativi delle Carte). Consen- te di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare. Tramite il Servizio Clienti il Titolare può ricevere assi- stenza per domande, richieste di aiuto, notifiche di anomalie o questioni riguardanti la Carta, anche in merito alla sicurezza.
SITO INTERNET
Il Sito xxx.xxxx.xx , attraverso il quale il Titolare può visualizzare, mediante accesso alla propria Area Personale, tutte le informazioni riguardanti la Carta (inclusa la rendicontazione periodica), usufruire dei servizi accessori e effettuare Operazioni dispositive.
SUPPORTO DUREVOLE
Ogni strumento con cui il Titolare può conservare informazioni a lui dirette e recuperarle facilmente per un periodo adeguato ai fini cui sono destinate, e che ne consenta la riproduzione immutata (per esempio, file .pdf).
TAN MENSILE
Il TAN (Tasso annuo nominale), calcolato sulla base dell’anno civile, previsto dal Documento Condizio- ni, diviso il numero dei giorni dell’anno e moltiplicato per il numero di giorni del mese.
TESTO UNICO BANCARIO
Il Decreto legislativo 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLARE
Il soggetto a cui è rilasciata la Carta.
TITOLARE DELLA CARTA SUPPLEMENTARE
Il soggetto a cui è rilasciata la Carta Supplementare. Art. 2 - Oggetto e composizione del Contratto Art. 2.1 Oggetto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione da parte di Nexi di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, e l’erogazione di servizi collegati.
Le disposizioni di questo Contratto si applicano alle Operazioni di pagamento e di prelievo di contante secondo le modalità indicate dalle leggi in vigore.
Art. 2.2 Composizione
Il Contratto si compone di questo Regolamento, che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne sono parte integrante e sostanziale:
- per tutte le Carte: il “Documento di Sintesi” che, per le sole Carte a Saldo, è il frontespizio del contratto;
- per le Carte Revolving e a Opzione: le “Informazioni europee di base sul credito ai consumato- ri”, che in questi casi costituiscono il frontespizio del Contratto;
- il “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, con i dati del Titolare e di eventuali Titolari di Carte Sup- plementari;
- la “Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi”;
- la “Sicurezza dei pagamenti”, disponibile anche sul Sito Internet.
Art. 3 - Emissione della Carta e perfezionamento del Contratto
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente l’istruttoria, secondo i criteri che ha adottato per il rilascio di carte di credito; a sua discrezione può inoltrarla a Nexi con i dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, compilato, firmato dal Titolare e convalidato dalla Banca. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Xxxx- xxxx. Il Contratto è perfezionato dopo che la richiesta è stata accettata da Xxxx e quando il Titolare riceve la Carta insieme alla lettera di accettazione.
Nexi rilascia la Carta, a proprio insindacabile giudizio, solo a persona fisica, maggiorenne e non inter- detta.
Il Titolare può presentare la richiesta di emissione della Carta solo per sé stesso; la Carta non può in alcun modo essere emessa in nome del Titolare per conto di un soggetto terzo.
La Carta è proprietà di Xxxx.
Art. 4 - Diritto di ripensamento del Titolare
Il Titolare che rientra nella definizione di Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento e può quindi recedere dal Contratto entro 14 giorni:
- dalla data di perfezionamento del contratto (cfr. art. 3);
- dal giorno – se successivo alla data di perfezionamento del contratto - in cui riceve tutte le condi- zioni e le informazioni previste dalle norme (Art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario e, per i contratti perfezionati con tecniche di comunicazione a distanza, il Codice del consumo).
Il Titolare può recedere senza penali e senza doverne indicare il motivo, inviando una raccomandata
A.R. a Nexi (cfr. art. 44). Il recesso è efficace da quando Xxxx ne viene a conoscenza.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso il Titolare deve:
- restituire a Nexi l’importo dovuto in linea capitale.
- pagare gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati come da Contratto.
- pagare le eventuali somme non restituibili versate da Nexi alla Pubblica Amministrazione (es. imposta governativa di bollo sull’estratto conto).
Se il Titolare ritarda a pagare queste somme, decorrono interessi di mora, spese e commissioni (cfr. Documento Condizioni).
Al Titolare che recede sulla base di questo articolo non è addebitata nessuna parte della quota annua- le di cui all’art. 5; se già addebitata, è restituita per intero.
Se in possesso della Carta, il Titolare deve tagliarla verticalmente in due parti.
Il recesso, a fronte del quale Nexi blocca la Carta, vale anche per i servizi accessori al Contratto (cfr. art. 36). Ogni utilizzo della Carta bloccata è illecito.
Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta
Art. 5.1 Durata
Il Contratto ha durata indeterminata.
Ogni Carta è valida fino all’ultimo giorno del mese di scadenza indicato sulla Carta. Il periodo di validi- tà è previsto solo per sicurezza e per permettere la sostituzione periodica della plastica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.
Di regola la Carta è rilasciata per 36 mesi ed è rinnovata automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Con- tratto. D’accordo con la Banca, Nexi può prevedere periodi diversi di validità e rinnovo della Carta.
Art. 5.2 Costi di emissione e di rinnovo
Nexi addebita in Estratto Conto i seguenti costi, come indicato nel Documento Condizioni:
- Quota annuale: per ogni anno di validità della Carta;
- Quota di rinnovo carta a scadenza: a ogni rinnovo della carta. È addebitata quando Xxxx pro- duce materialmente la plastica, cioè 2 mesi prima della scadenza della Carta.
Art. 5.3 Modifica del Circuito internazionale
Al rinnovo, Xxxx può modificare il Circuito Internazionale della Carta comunicandolo al Titolare. In questo caso, il Titolare può chiedere la riemissione della Carta sul precedente Circuito, senza costi aggiuntivi.
Art. 6 - Limiti di utilizzo e disponibilità
Il Limite di Utilizzo della Carta
- è stabilito dalla Banca con l’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti indicati da Nexi;
- è riportato nel Modulo di richiesta.
Carte Rateali: il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associa- ta alla Carta.
Art. 6.1 Variazioni al Limite di utilizzo
Il Titolare può chiedere per iscritto alla Banca la variazione del Limite di Utilizzo; la Banca, a sua di- screzione, inoltra la richiesta a Xxxx, che la può valutare e accettare a proprio insindacabile giudizio.
Su richiesta della Banca, Nexi può variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo in qualsiasi mo- mento:
- salvo quanto previsto agli articoli 22 e 34;
- comunicandolo al Titolare come da art. 43;
- se ci sono i presupposti indicati all’art. 38.
Art. 6.2 Disponibilità
La Disponibilità della Carta è determinata nel corso di ogni mese dalla differenza fra il Limite di Utilizzo e:
- gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di contante già eseguiti e/o contabilizzate;
- Il debito residuo (per le Carte Rateali).
Nel Limite di Utilizzo Residuo non sono ricomprese le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri dettagliati nel Documento Condizioni, che tuttavia il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente unitamente a tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante effettua- te con la Carta come previsto dal successivo art 20.
La Disponibilità della Carta si ripristina ogni mese fino all’importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di contante non inserite nell’Estratto Conto del mese precedente.
Carte Rateali: la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotativo, quindi il Titolare può subito riutilizzare il credito di cui ha effettuato il rimborso con i versamenti mensili (cfr. articoli 20 e 21).
Art. 6.3 Altri possibili Limiti di utilizzo
Per le Operazioni di anticipo di contante, le banche che erogano il servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo per ciascuna Operazione, giorna- lieri, mensili o altro.
Per motivi di sicurezza, Xxxx può anche stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi della Carta, che in tal caso sono indicati nel Documento Condizioni.
Per ulteriori informazioni sui limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare il Servizio Clienti.
Art. 7 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può mai essere ceduta o data in uso a terzi.
Ai sensi della normativa vigente, il Titolare è tenuto a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, attraverso una comunicazione al Servizio Clienti, le eventuali operazioni superiori al limite di Euro 15.000 effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le informazioni necessarie all’identificazione del soggetto per conto del quale le operazioni sono compiute, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni frazionate.
Entro la Disponibilità, la Carta consente al Titolare di:
a) acquistare beni e servizi presso gli Esercenti.
L’acquisto può avvenire, anche attivando meccanismi di Autenticazione Forte del Cliente ove il sistema lo richiede:
(i) con la firma dello scontrino del POS installato presso l’Esercente o di documento equiva- lente;
(ii) quando previsto, digitando il PIN;
(iii) in modalità contactless, senza firmare lo scontrino o documento equivalente né digitare il PIN;
(iv) con dispositivo mobile abilitato, previa registrazione e abilitazione della Carta ai servizi “Mobile Payments” attivati di volta in volta da Nexi (per esempio: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) e comunicati al Titolare attraverso i canali standard di comunicazione. Per i termini e le condizioni relative ai servizi si rimanda alla sezione «Regolamenti Pagamenti Mobile» dell’Area Trasparenza del Sito Internet;
(v) per l’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici, utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (per esempio, per pagare i pedaggi autostradali, inserendo la Carta nel terminale o, per gli acquisti e le prenotazioni su Internet, mediante l’inserimento dei dati carta su una pagina web sicura richiamata dal link ricevuto tramite i canali di comunicazione concordati con l’Esercente).
Per i pagamenti elettronici a distanza con Carta, Xxxx utilizza il protocollo “3D Secure” dei Circuiti In- ternazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da usi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di autenticare la transazione attraverso meccanismi di Autenticazione Forte (SCA), ove richiesto dal sistema.
Xxxx iscrive di sua iniziativa e gratuitamente al protocollo 3D secure i Titolari che hanno comunicato il numero di cellulare a Nexi o alla Banca, fatta salva la possibilità per il Cliente di iscriversi/modificare il numero, accedendo nell’Area Personale.
Sarà cura del cliente attivare i meccanismi di Autenticazione Forte collegati al Servizio di Protezione Antifrode 3D Secure e resi via via disponibili dall’Emittente.
La mancata attivazione dei meccanismi di Autenticazione Forte collegati a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
Per le modalità di funzionamento del Servizio di Protezione Antifrode 3D Secure e le modalità di ade- sione ai meccanismi di Autenticazione Forte via via disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio pubblicato sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza.
Per un uso consapevole e sicuro della Carta su internet, si rinvia al documento “Sicurezza dei paga- menti” allegato al Contratto e disponibile anche sul Sito Internet nelle sezioni Sicurezza e Trasparenza.
b) ottenere anticipi di contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche agli sportelli ATM che espongono il marchio del Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di contante avviene digitando il PIN.
Con le funzionalità base del Servizio Spending Control, il Titolare può gratuitamente impedire l’operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e fissare un limite di spesa per le Operazioni di pagamento.
Il Servizio consente, come funzionalità aggiuntiva, di personalizzare la spendibilità della Carta. Il Servizio è fruibile accedendo all’Area Personale o contattando il Servizio Clienti.
Per le condizioni economiche del Servizio si rimanda al Documento Condizioni. Per le modalità di fun- zionamento del Servizio e per il dettaglio delle funzionalità base e aggiuntive disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio, pubblicato sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza.
Art. 7.1 Linee di credito aggiuntive
Se la tipologia di Carta lo prevede, il Titolare può chiedere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per accedere a ulteriori servizi.
Per chiedere di attivare le linee di credito aggiuntive è necessario che il Titolare sottoscriva il relativo contratto.
La richiesta può essere inviata:
- alla filiale della Banca, che la può accogliere a suo insindacabile giudizio e, in questo caso, inoltra- re a Nexi;
- direttamente a Nexi tramite i canali che di volta in volta possono essere messi a disposizione e resi noti al Titolare. Nexi valuta la richiesta e può accettarla a proprio insindacabile giudizio.
Art. 8 - Addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per pagare spese ricorrenti, a intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali ha stipulato contratti per l’erogazione continuativa di beni o servizi (es. domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) e che ha autorizzato ad addebitare le spese sulla Carta. La revoca dell’autorizzazione all’addebito di tali spese sulla Carta deve essere comunicata dal Titolare direttamente all’Esercente/Beneficiario, come previsto dalla legge o dal contratto con l’Esercente/Beneficiario. La revoca diviene effettiva con i tempi tecnici che dipendono dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.
Nexi resta estranea a ogni contestazione sull’efficacia della revoca.
In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta come da Contratto, a propria cura e spese il Titolare deve revocare l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/Beneficiario immediatamente e, quando possibile, prima che il contratto sia cessato e che la Carta divenga inutilizzabile.
In tutti i casi di sostituzione della Carta come da Contratto, qualora cambi la numerazione della Carta stessa, immediatamente e a propria cura e spese, il Titolare deve comunicare all’Esercente/Beneficiario i dati della nuova Carta.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Se utilizza la Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma degli scontrini emessi dai POS installati presso l’Esercente o di documenti equivalenti;
b) quando previsto, digitando il PIN;
c) in modalità contactless, senza firmare lo scontrino (o documento equivalente) né digitare il PIN;
d) con l’Autenticazione forte del Titolare, quando il sistema lo richiede;
e) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, inserendo sul sito o comunicando all’Esercente il numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta e gli altri estremi della Carta richiesti; oppure con le differenti modalità previste dall’Esercente anche tramite il protocollo «3D Secure», quando previsto. Per i dettagli si veda il Regolamento del Servizio nell’Area Trasparenza del Sito Internet;
f) per addebiti ricorrenti, con disposizione diretta dell’Esercente/Beneficiario autorizzato in tal senso dal Titolare (cfr. art. 8).
Il Titolare conferma così di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sullo scontrino, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito per la revoca del consenso (cfr. art. 10) e l’utilizzo non autorizzato della Carta.
L’autorizzazione (cfr. art. 8) deve essere concessa prima che un’Operazione di pagamento sia eseguita o anche dopo, se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti.
Nexi:
- paga all’Esercente per conto del Titolare gli importi relativi agli acquisti;
- addebita, di volta in volta al Titolare gli importi relativi agli acquisti senza comunicazione preven- tiva, salvo esplicita richiesta di rettifica da parte del Titolare stesso (cfr. art. 25).
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il consenso a eseguire una o una serie di Operazioni di pagamento, trasmesso a Nexi dal Titolare direttamente o tramite il Beneficiario, può essere revocato dal Titolare prima che Nexi riceva l’Ordine di pagamento. La revoca deve avvenire, quando possibile, con le stesse modalità con cui il consenso è stato dato, o con le modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale. Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento deve essere fatta direttamente all’Esercente/Beneficiario, prima che Nexi riceva l’Ordine di pagamento.
Nel caso di addebiti ricorrenti sulla Carta preventivamente autorizzati dal Titolare (es.: abbonamenti o domiciliazione di utenze), quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento prima che Nexi lo riceva, entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge o dal contratto con l’Esercente/Beneficiario.
Una volta che Xxxx ha ricevuto l’Ordine di pagamento questo può essere revocato solo con il consenso di Xxxx.
In caso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, Xxxx si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca proporzionate ai costi sostenuti (come indicato nel Documento Condizioni).
Le Operazioni di pagamento eseguite dopo che Xxxx ha ricevuto la revoca del consenso non sono considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Xxxx può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento da chiunque disposti se non rispettano le dispo- sizioni del Contratto o e il pagamento è contrario alle norme nazionali e comunitarie.
In questo caso Xxxx - a meno che tale informazione debba non essere fornita perché in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (individuati come da articolo 126 del D. lgs. 385/1993), o lo richiedano leggi, regolamenti, norme in materia di contrasto del riciclaggio e del finan- ziamento del terrorismo - comunica quanto prima al Titolare:
- il rifiuto e, se possibile, le motivazioni;
- la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che hanno causato il rifiuto.
La comunicazione può avvenire:
- sugli scontrini emessi dai POS l tramite il sito internet sul quale è effettuato l’acquisto;
- per telefono, via SMS o via e-mail.
Se il rifiuto dell’Ordine di pagamento è obiettivamente giustificato, Xxxx considera non ricevuto l’Ordine di pagamento e può addebitare al Titolare spese Ragionevoli per la comunicazione, come indicato nel Documento Condizioni.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Nexi:
a) non ha responsabilità se la Carta non è accettata dagli Esercenti per cause che non le sono imputabili;
b) è estranea ai rapporti commerciali fra il Titolare e gli Esercenti; è pertanto esclusa ogni responsabilità di Nexi per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche se i relativi Ordini di pa- gamento sono già stati eseguiti.
Fatto salvo quanto previsto alla lettera b), il Titolare può rivolgersi a Nexi per attivare le procedure di rimborso (“charge-back”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di:
- difetti dei beni o dei servizi;
- tardata, mancata o parziale consegna dei beni;
- tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi;
- disservizi e simili.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare può contattare il Servizio Clienti o consultare il Sito Internet.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di contante
Il Titolare può ottenere anticipi di contante nelle banche che aderiscono al Circuito Internazionale in Italia e all’estero o agli sportelli ATM che espongono il marchio del Circuito Internazionale.
Art. 13.1 Operazioni nelle filiali delle banche
Il Titolare dà il consenso sottoscrivendo l’apposito modulo. Art. 13.2 Operazioni agli sportelli ATM
Il Titolare dà il consenso alle Operazioni di prelievo di denaro contante digitando il PIN, ed accetta e riconosce che queste sono valide e autorizzate, e che si riferiscono a se stesso. Le registrazioni auto- matiche delle disposizioni effettuate agli ATM hanno valore di prova.
Xxxx non è responsabile se agli ATM:
- la Carta non viene accettata;
- non viene erogato contante;
- è erogato contante per importi inferiori al Limite di Utilizzo Residuo per il prelievo di contante.
Art. 13.3 Commissioni
Su tutti i prelievi e gli anticipi di contante Nexi applica una commissione come previsto nel Documento Condizioni. Come previsto dal Circuito Internazionale, le banche che erogano il servizio e/o i terzi pro- prietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni comunicate o evidenziate dagli ATM al momento del prelievo.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono addebitate:
- in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale nel momento della conversio- ne;
- nel rispetto degli accordi internazionali in vigore;
- con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni.
L’utilizzo della Carta in tutti i Paesi è soggetto alle norme valutarie via via vigenti e applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sullo scontrino
a) Firma sulla Carta: il Titolare deve firmare la Carta sul retro non appena ne entra in pos- sesso ed è responsabile di ogni conseguenza che può derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata (cfr. anche art. 31).
b) Firma del Titolare sullo scontrino, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di contante (quando prevista): la firma deve essere con- forme a quella apposta sul Contratto e sul retro della Carta.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta è attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato solo dal Titolare insieme alla Carta per le Operazioni di pagamento (quando richiesto) e per le Operazioni di anticipo di contante in Italia e all’estero eseguite presso gli sportelli ATM aderenti al Circuito Interna- zionale.
Se richiesto, il PIN può essere utilizzato anche per altri tipi di pagamento che prevedono l’uso di appa- recchiature elettroniche. Il PIN, generato automaticamente, non è noto al personale di Xxxx né a quel- lo della Banca ed è comunicato al Titolare tramite i canali via via disponibili.
Il Titolare deve custodire il PIN con la massima cura, tenerlo segreto, non annotarlo sulla Carta, non conservarlo con la Carta o con altri documenti personali.
Se non rispetta queste misure di cautela, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN (cfr. anche art. 31).
Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di contante
La banca alla quale il Titolare chiede un anticipo di contante, e l’Esercente all’atto dell’acquisto posso- no chiedere al Titolare un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e annotarne gli estre- mi.
Se la Carta risulta legittimamente bloccata, la banca e l’Esercente possono trattenerla e invalidarla.
Art. 18 - Servizi on-line
Dopo essersi registrato al Sito Internet e/o all’App, il Titolare può accedere ai servizi informativi e dispositivi sulla Carta, di assistenza, di sicurezza e utilità nell’area riservata. Come previsto dalla legge, Xxxx si riserva di chiedere al Titolare l’Autenticazione a due fattori sia per l’accesso all’Area Personale che per l’utilizzo dei servizi.
Nexi è autorizzata ad attivare e implementare l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sull’Area Personale, utilizzabili dal Titolare con la decorrenza e alle condizioni che Nexi di volta in volta rende noti.
Art. 19 - Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle Operazioni di anticipo di denaro contante
I servizi di messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS consentono al Titolare di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o Operazioni di prelievo di denaro contante richiesti sulla sua Carta. Art. 19.1 Messaggi di sicurezza
I messaggi di sicurezza sono previsti per ogni transazione di importo uguale o superiore alla soglia di importo predefinita da Nexi. L’attivazione del servizio di messaggistica di sicurezza è automatica e gratuita su canale SMS, a fronte dell’indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare sul Modulo di Richiesta.
In alternativa, il Titolare può attivare sempre gratuitamente il Servizio su notifiche da APP per transa- zioni superiori alla soglia predefinita da Nexi. Il Titolare può aderire al servizio successivamente, o disattivarlo, chiedendolo al Servizio Clienti o tramite l’Area Personale.
Art. 19.2 Avviso movimenti
Il servizio di avviso movimenti permette di ricevere notifiche SMS per transazioni di importo inferiore alla soglia predefinita da Nexi per il servizio di messaggi di sicurezza.
Solo se è già attivo il servizio di messaggistica di sicurezza, il Titolare può richiedere l’attivazione del servizio tramite il Servizio Clienti o l’Area Personale (Portale o App), indicando l’importo minimo sopra il quale desidera ricevere il messaggio di Alert per le transazioni.
In alternativa, il Titolare può attivare sempre gratuitamente il Servizio su notifiche da APP per transa- zioni superiori alla soglia predefinita da Nexi.
A seguito della richiesta, Xxxx invierà al Titolare, sul numero di cellulare da lui indicato, un avviso per ogni movimento sulla carta uguale o superiore alla soglia. Per il dettaglio delle condizioni economiche via via applicate si veda il Documento Condizioni.
Art. 19.3 Funzionamento dei Messaggi di Alert
Nexi invia al cellulare indicato dal Titolare un messaggio con i dati necessari a identificare l’Ordine di pagamento o l’Operazione di anticipo di contante.
Il Titolare può così verificare la correttezza dei dati e:
(i) rilevare e comunicare subito al Servizio Clienti di Nexi (recapiti all’art. 44) eventuali utiliz- zi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto all’art. 31;
e/o
(ii) richiederne la rettifica (cfr. art. 25).
Il Regolamento dei servizi e il valore delle soglie sono disponibili sul Sito Internet o possono essere richiesti al Servizio Clienti.
Il Titolare deve segnalare a Nexi eventuali variazioni del numero di telefono (cfr. art. 43). I Servizi di Alert sono collegati al numero telefonico indicato: pertanto, in caso di trasferimento o cessione a qual- siasi titolo del numero telefonico, i Servizi saranno usati dal nuovo intestatario del numero, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare che lo cede.
Art. 20 - Pagamenti
Il Titolare paga a Nexi l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di contante effettuate con la Carta, anche con apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento Condizioni.
Il Titolare autorizza Xxxx ad addebitare tutti gli importi registrati nell’Estratto Conto sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta.
Gli addebiti sono effettuati con la valuta indicata nel Documento Condizioni e nell’Estratto Conto. Art. 20.1 Ritardato o mancato pagamento
In caso di ritardato pagamento, decorrono interessi di mora, spese e commissioni, come indicato nel Documento Condizioni.
Oltre a quanto previsto agli articoli 22 e 34, il mancato e puntuale pagamento dell’importo anche di un solo Estratto Conto può comportare l’invio di comunicazioni e segnalazioni, come prevede la normativa in vigore, per inserire i dati della Carta e/o del Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) presso la Banca d’Italia, e in altre banche dati pubbliche o archivi tenuti dalle Autorità competenti.
L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare è informato in anticipo rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.
Art. 21 - Modalità di pagamento
Il Titolare deve pagare l’importo di cui all’art. 20 senza necessità di preavviso e comunque entro la data di valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la modalità da lui scelta sul Modulo di Ri- chiesta e a seconda del tipo di Carta richiesta tra una delle seguenti:
a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi;
b) Carta Revolving: pagamento rateale, con versamento di una rata mensile di importo concordato con Xxxx e indicato sul Modulo di Richiesta. La rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Condizioni.
Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con Xxxx.
Il Titolare può pagare importi superiori alla rata mensile. In questo caso, i pagamenti effettuati riduco- no il debito residuo, ma rimane l’obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel mese successivo, se rimane del debito. In caso di pagamento rateale, il Titolare deve anche pagare un interesse mensile, determinato applicando il TAN Mensile al saldo giornaliero medio per valuta.
Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell’utilizzo, men- tre ogni pagamento è accreditato con valuta della data di registrazione.
La rata pagata dal Titolare è usata, nell’ordine, per pagare:
(i) interessi dovuti;
(ii) debito residuo in linea capitale.
c) Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi. Il Titolare può chiedere, in qualunque momento, di modificare la modalità di pagamento, passando dalla modali- tà di rimborso a saldo di cui alla lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla lett. b), e viceversa. Art. 21.1 Richiesta di modifica della modalità di pagamento
La richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese può essere diretta:
- alla Banca, che può inoltrarla a Nexi, che a sua volta può valutare e accettare la richiesta a pro- prio insindacabile giudizio;
- direttamente a Nexi tramite i canali che possono essere dalla stessa messi a disposizione (per esempio, Area Personale e Servizio Clienti) e resi noti al Titolare.
Se la richiesta è accettata, il cambio della modalità di pagamento è effettivo compatibilmente con i tempi tecnici necessari e pertanto Xxxx può garantire che la nuova modalità sia recepita nell’Estratto Conto del mese in corso solo se la richiesta arriva a Nexi entro i 5 giorni lavorativi precedenti della fine del mese. La nuova modalità resta attiva fino a diversa richiesta del Titolare.
In caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella revolving: tutti gli importi dovuti (specificati alle lett. a) e b) dell’art. 20) e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto sono rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.
In questo caso gli interessi sono calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l’Operazione di paga- mento o di anticipo di contante.
In caso di passaggio dalla modalità revolving a quella a saldo: tutti gli importi dovuti (come specificati alle lett. a) e b) dell’art. 20) e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto, incluso l’intero debito residuo, sono addebitati, in un’unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.
Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
Art. 22.1 Cause Nexi può:
- dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale (come da Art. 1186 del Codice civile);
- dichiarare risolto il Contratto (come da Art. 1456 del Codice civile) se:
(i) ogni somma dovuta per qualsiasi titolo non è pagata in modo puntuale e integrale;
(ii) la Carta è usata oltre il Limite di Utilizzo;
(iii) non sono rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo e disponibilità), 15 (Fir- ma sulla Carta e sullo scontrino), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 20 (Pagamenti), 21 (Modalità di pagamento), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive per Operazioni di pagamento e di anticipo di contante), 31 (Obblighi del Titolare per l’utilizzo della Carta, del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente, in particolare in caso di smarrimen- to, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta), 43 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
(iv) il Titolare al momento della richiesta di emissione della Carta ha dichiarato dati falsi;
(v) non sono rispettati gli obblighi delle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(vi) la Carta è usata in modo contrario alle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(vii) sono individuate anomalie e incongruenze negli adempimenti in materia di adeguata verifica (come da D. Lgs. 231/2007).
Art. 22.2 Modalità
Nexi invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Con- tratto con raccomandata A.R., per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti di comunica- zione scritta utili per lo scopo di volta in volta disponibili (cfr. art. 43).
Il Titolare deve subito pagare, in unica soluzione, ogni somma dovuta a Xxxx; se in possesso della Carta, deve invalidarla tagliandola verticalmente in due parti. In ogni caso, Xxxx blocca la Carta e ne viene ritenuto illecito ogni utilizzo successivo.
Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, spese e commissioni, come indicato nel Documento Condizioni.
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive per Operazioni di pagamento e di anticipo di contante
Art. 23. 1 Estratto Conto
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicontazione. Nexi produce e mette gratuitamente a disposizione del Titolare nell’Area Personale, un Estratto Conto mensile su Supporto Durevole (non cartaceo) con il dettaglio della posizione finanziaria del Titolare e cioè:
- movimentazioni e somme registrate a debito/credito del Titolare e degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari;
- Limite di Utilizzo;
- saldo debitore/creditore;
- importo dovuto e valuta di addebito;
- dettaglio di ogni Operazione di pagamento e di anticipo di contante.
L’Estratto Conto è prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una di queste ipotesi:
a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di contante;
b) è stato effettuato l’addebito della quota annuale della Carta, se prevista;
c) per le sole Carte Rateali in presenza di debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata (cfr. art. 21).
Dopo 60 giorni dalla notifica via mail della pubblicazione dell’Estratto Conto sull’Area Personale, se non è pervenuto a Nexi un reclamo scritto specifico (recapiti cfr. art. 45), l’Estratto Conto si intende senz’altro approvato dal Titolare, in tutti gli elementi del documento. Il Titolare può comunque conte- stare successivamente eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto (cfr. art. 25).
Il Titolare non può rifiutare o tardare il pagamento per:
- addebiti di Operazioni di pagamento o di anticipo di contante inclusi in ritardo nell’Estratto Conto;
- accrediti disposti dagli Esercenti registrati in ritardo;
- mancato o tardato invio degli Estratti Conto. Art. 23.2 Documento Condizioni Annuale
Almeno una volta all’anno Xxxx mette a disposizione del Titolare, su Supporto Xxxxxxxx, il “Documento Condizioni Annuale” che riporta le condizioni personalizzate in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche effettuate nell’anno.
Art. 23.3 Disponibilità dei documenti
I documenti elencati in questo articolo sono resi disponibili da Nexi gratuitamente sull’Area Personale, su Supporto Durevole. Se il Titolare non si iscrive all’Area Personale, Nexi li produce e li invia al domi- cilio del Titolare in formato cartaceo, ai costi indicati nel Documento Condizioni.
Se iscritto all’Area Personale, il Titolare riceve per mail un avviso della pubblicazione della comunica- zione o del documento sull’Area Personale.
Il Titolare può:
- cambiare la modalità di ricezione dei documenti con la procedura disponibile sull’Area Personale.
- chiedere la produzione e l’invio dei documenti in formato cartaceo, ai costi indicati nel Documento Condizioni. La richiesta deve essere effettuata telefonando al Servizio Clienti o tramite l’Area Personale.
- chiedere la produzione e l’invio di ulteriori più frequenti informazioni, ai costi indicati nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata telefonando al Servizio Clienti.
Per prendere visione e conservare la documentazione di cui a quest’articolo, il Titolare è tenuto a consultare periodicamente la propria mail o l’Area Personale.
Art. 24 - Utilizzo non corretto degli estremi della carta o del PIN - Responsabilità di Nexi Gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di contante sono correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN.
Xxxx non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o di antici- po di contante se il Titolare:
- fornisce gli estremi errati della Carta o del PIN;
- fornisce indicazioni errate per l’esecuzione di Operazioni di pagamento o per le Operazio- ni di anticipo di contante.
Xxxx agisce per conto del Titolare e compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi ogget- to dell’Operazione di pagamento; può addebitare al Titolare le spese sostenute per recuperarli, co- munque proporzionate ai costi sostenuti, come indicato nel Documento Condizioni. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario deve collaborare, anche comunicando a Nexi ogni informazione utile.
Se non è possibile recuperare i fondi, su richiesta scritta del Titolare, Xxxx gli fornisce ogni informazio- ne disponibile utile per un’azione di tutela. L’obbligo di Nexi di attivarsi per recuperare i fondi riguarda i mezzi e non il risultato.
Xxxx è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di anticipo di contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche se quest’ultimo ha fornito a Nexi informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Se il Titolare nega di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o di anticipo di contante già ese- guita, o sostiene che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere di Nexi provare che l’Operazione di pagamento o di anticipo di contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subìto le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Rimane comunque valido quanto stabilito dagli articoli 25, 26, 27, 28.
Nell’ambito dell’istruttoria svolta a seguito della comunicazione di cui all’art. 25, Xxxx può chiedere al Titolare documenti (quali, per esempio scontrini emessi dal POS o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’Operazione di anticipo di contante di cui il Titolare chiede la rettifica. Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di contante non autoriz- zate o non correttamente eseguite
Se il Titolare viene a sapere di Operazioni di pagamento o di anticipo di contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se:
- comunica subito il fatto a Xxxx, chiamando il Servizio Clienti o il numero dedicato al blocco della Carta;
- conferma il fatto scrivendo Xxxx, che può chiedere documentazione aggiuntiva a supporto entro 13 mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 mesi non vale solo se Xxxx non ha fornito o non ha messo a disposizione le informa- zioni relative all’Operazione di pagamento o di anticipo di contante, come previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di contante via via vigenti.
Art. 26 - Responsabilità di Nexi per Operazioni di pagamento e di anticipo di contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, qualora un’Operazione di pagamento o di anticipo di contante non sia stata autorizzata, Xxxx dispone in favore del Titolare il rimborso entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazio- ne di Operazione non autorizzata perviene a Xxxx. Il rimborso è registrato nel primo Estratto Conto utile.
Il rimborso non preclude la possibilità per Xxxx di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di contante era stata autorizzata; in questo caso, Xxxx può ottenere che il Titolare restituisca l’importo rimborsato.
Xxxx può sospendere il rimborso se c’è un motivato sospetto di frode, che comunica subito alla Banca d’Italia. Le Parti escludono il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Alle Operazioni di pagamento effettuate via Internet si applicano inoltre, dove previsto, le disposizioni dell’art. 62 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Art. 27.1 Quando e come chiedere rimborso
Se un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta dal Beneficiario o per suo tramite, è già stata eseguita, il Titolare può chiederne il rimborso entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, se soddisfatte entrambe queste condizioni:
a) il Titolare ha autorizzato direttamente il Beneficiario per l’Operazione di pagamento, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Titolare avrebbe potuto ra- gionevolmente aspettarsi considerati il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso. Il Titolare non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato all’art. 14.
Su richiesta di Xxxx, il Titolare fornisce documenti e ogni elemento utile a dimostrare l’esistenza delle condizioni sopra illustrate.
Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta, Nexi:
- dispone a favore del Titolare il rimborso dell’importo dell’Operazione di pagamento, che è registrato nel primo Estratto Conto utile
- per le Carte rateali la data valuta dell’accredito non è successiva a quella dell’addebito dell’importo; per le altre Carte l’operazione di rimborso viene registrata in estratto conto con data uguale a quella dell’addebito
o
- fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso. Il Titolare, se non accetta la giusti- ficazione, può presentare un esposto alla Banca d’Italia o rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e senza presentare un preventivo reclamo alla Banca.
Art. 27.2 Quando il Titolare non può chiedere rimborso
Il Titolare non può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite, se:
a) il Titolare ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente a Xxxx;
e
b) limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Titolare è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, Nexi o il Beneficiario hanno fornito o messo a disposi- zione del Titolare le informazioni sulla futura Operazione di pagamento almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità di Nexi per la mancata, inesatta o tardata esecuzione delle Opera- zioni di pagamento e di anticipo di contante
Art. 28.1 Operazione disposta dal Titolare
Fatto salvo quanto previsto agli articoli 24, 25 e 29, se l’Operazione di pagamento o di anticipo di contante è disposta dal Titolare, Xxxx è responsabile nei suoi confronti della corretta esecuzione dell’ordine ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Titolare, ed eventualmente al Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario, che i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento sono stati accreditati al Beneficiario: in tal caso, è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ad essere responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di paga- mento.
Art. 28.2 Operazione disposta dal Beneficiario
Fatto salvo quanto previsto agli articoli 24, 25 e 29, quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette subito l’Ordine di pagamento a Nexi ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Se Xxxx riconosce di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’Operazione di anticipo di contante, dispone subito in favore del Titolare il rimborso, che è regi- strato nel primo Estratto Conto utile.
Quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, Nexi, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera subito, su richiesta del Xxxx- xxxx, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di contante, e informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità di Xxxx, prevista dal Contratto, non comprende le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e i casi in cui Xxxx ha agito per altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi dei Nexi in relazione alla Carta
Nexi deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obbli- ghi del Titolare indicati negli articoli 7 e 31;
b) non inviare Carte non richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti ade- guati per effettuare la comunicazione (cfr. art. 31) e, in caso di blocco (cfr. art. 34), per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
c-bis) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’articolo 33, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
d) impedire l’utilizzo delle Carte dopo la comunicazione del Titolare (cfr. art. 31);
e) rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, riservandosi la facoltà di contattare il Cliente nel corso del rapporto, richiedendo informazioni al fine di adempiere agli obblighi normativi in materia di controllo constante ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i..
Art. 31 - Obblighi del Titolare per l’utilizzo della Carta, del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente, in particolare in caso di smarrimento, furto, appro- priazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare deve:
- custodire e fare buon uso della Carta;
- adottare misure di massima cautela, anche per conservare il PIN e gli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente;
- rispettare le indicazioni di Xxxx e quanto scritto nel Contratto;
- comunicare direttamente a Xxxx, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta, al PIN o a tutti gli altri elementi resi via via disponibili dall’emittente ai fini dell’Autenticazione Forte del Cliente, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pa- gamento via Internet e/o possibili tentativi di furto dei dati della Carta (cosiddetto social engineering; es: phishing) e in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizza- to, falsificazione o contraffazione degli stessi:
- telefonando al Servizio Clienti;
- dandone conferma su richiesta di Xxxx con lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 giorni successivi, o con qualsiasi altro mezzo (recapiti cfr. art. 44);
- presentando tempestivamente denuncia alle Autorità competenti per gli eventi precedentemente citati e per tutti i casi in cui l’Emittente stesso lo richieda;
- conservare copia della denuncia, a disposizione di Xxxx, per almeno 12 mesi; entro tale periodo, Xxxx può chiedere copia della denuncia al Titolare, che deve trasmetterla entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Titolare può chiedere a Xxxx, entro i 18 mesi successivi alla data della suddetta comunicazione, di fornirgli i mezzi per dimostrare di averla correttamente effettuata.
Dopo aver ricevuto la comunicazione, Nexi:
- blocca la Carta;
- ne vieta l’utilizzo;
- fornisce al Titolare una conferma del blocco;
- comunica il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto.
Quindi la Carta, anche se poi è ritrovata, non può più essere utilizzata e deve essere tagliata in due.
A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui a questo articolo, Xxxx in automatico emette un duplicato e lo invia al Titolare all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o comunicato in seguito. Se non è possibile, il Titolare è invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva.
Il Titolare che rispetta gli obblighi di questo articolo non subisce alcuna perdita per l’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente.
Resta la sua piena responsabilità se ha agito in modo fraudolento, con dolo o colpa grave, o non ha osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta, del PIN e degli elementi legati all’Autenticazione Forte del Cliente previsti dal Contratto; in questo caso il Titolare sopporta tutte le perdite per Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate.
A meno che abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non subisce perdite:
- per l’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando Xxxx non ha ri- spettato l’obbligo indicato all’art. 30 lett. c);
- se il Prestatore di servizi di pagamento non esige un’Autenticazione Forte del Titolare. Il Bene- ficiario o il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato a Xxxx se non accettano l’Autenticazione Forte del Titolare;
- per l’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento.
Art. 31 - bis - Operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo
Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione quando il Titolare dà il consenso, Xxxx può bloccare i fondi sul conto di pa- gamento del Titolare solo se quest’ultimo ha acconsentito che sia bloccato un importo predeterminato. Xxxx sblocca subito i fondi bloccati quando riceve le informazioni sull’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo che ha ricevuto l’ordine di pagamento.
Art. 32 - Sostituzione della Carta danneggiata
Il Titolare può chiedere a Xxxx la sostituzione della Carta danneggiata o smagnetizzata, telefonando al Servizio Clienti o rivolgendosi ai recapiti indicati (art. 44).
Art. 33 - Uso illecito della Carta
Sono illeciti:
- l’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebita- mente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile a norma di Contratto;
- l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. Xxxx si riserva di perseguire anche penalmente questi comportamenti illeciti. Art. 34 - Blocco della Carta
Nexi ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso a uno o più dei seguenti elementi:
a) sicurezza della Carta;
b) sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di rispettare gli obblighi di pagamento;
d) se si verificano le ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto come da art. 22.
Nexi in questi casi:
- informa subito il Titolare del blocco della Carta;
- motiva la decisione per telefono, via SMS, via e-mail, via PEC, via telegramma o a mezzo lettera o altro mezzo comunicativo utile allo scopo.
Se possibile, l’informazione è data prima del blocco della Carta o al più tardi subito dopo, salvo che tale informazione non sia contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o Regolamento.
Fermo quanto previsto dall’art. 22, se vengono meno le ragioni che hanno portato bloccare la Carta:
- Nexi, di sua iniziativa, la riattiva la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ne emette un duplicato;
- se non è possibile emettere un duplicato, Xxxx informa il Titolare, che quindi può richie- dere l’eventuale l’emissione di una nuova Carta alla Banca.
Nel caso in cui Xxxx non vi abbia già provveduto d’iniziativa, al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere a Xxxx la riattivazione della Carta o l’emissione di un suo duplicato in base al motivo che ha determinato il blocco), telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati all’art. 44.
Art. 35 - Recesso delle Parti
Art. 35.1 Recesso del Titolare
Fermo quanto previsto dall’art. 4, il Titolare può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, con le seguenti modalità alternative:
a) inviando una raccomandata A.R. a Nexi, anche tramite la Banca, ai recapiti indicati all’art. 44;
b) compilando l’apposito modulo presso la Banca.
Il recesso, in entrambi i casi, è efficace da quando Xxxx ne viene a conoscenza. Art. 35.2 Recesso di Nexi
Xxxx può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
- con preavviso di 2 mesi e senza oneri per il Titolare, con raccomandata A.R. (cfr. art. 43).
Il recesso è efficace trascorso il periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Titolare viene a conoscenza del recesso da parte di Xxxx;
- per giustificato motivo, che è reso noto al Titolare, in qualsiasi momento, senza preavviso, senza oneri per il Titolare, con raccomandata A.R., per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti di comunicazione scritta utili per lo scopo di volta in volta disponibili. (cfr. art. 43).
Il recesso è efficace quando il Titolare ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende:
- il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza;
- l’accertamento di protesti cambiari;
- l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Titola- re.
Art. 35.3 Diritti e obblighi del Titolare in tutti i casi di recesso
In caso di recesso da parte del Titolare stesso o di Nexi, il Titolare:
- entro 30 giorni dall’efficacia del recesso, deve pagare, in unica soluzione, ogni somma dovuta a Xxxx; se in possesso della Carta, deve invalidarla tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Xxxx blocca la Carta ed ogni utilizzo successivo è illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, deve pagare interessi di mora, spese e commissioni, come indicato nel Documento Condizioni;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in proporzione ai mesi di mancato utilizzo. Allo stesso modo, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Ti- tolare solo in proporzione per il periodo precedente al recesso; se pagate in anticipo, sono rim- borsate in maniera proporzionale;
- se ha autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorrenti (cfr. art. 8), deve rivolgersi ai relativi Beneficiari e revocare le autorizzazioni con congruo anticipo rispetto al recesso (se il recesso è esercitato dal Titolare), o subito dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di reces- so (se il recesso è esercitato da Xxxx).
Art. 35.4 Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi citati in questo articolo, il recesso comprende anche eventuali servizi accessori al Contrat- to, anche in deroga alle condizioni eventualmente previste dalla normativa di settore.
Art. 36 - Servizi accessori
Nexi può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (per esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet o contattando il Servizio Clienti. La documenta- zione informativa sulle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare, è pubblicata nell’Area Trasparenza (sezione “Assicurazioni”) del Sito Internet.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini e alle condizioni contenute nel relativo Rego- lamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 37 - Carte Supplementari
Tramite la Banca, il Titolare della Carta (“Carta Principale”) può chiedere una o più Carte Supplemen- tari a suo favore (“Carte Aggiuntive”), o di suoi familiari maggiorenni (“Carte Familiari”), che possono essere utilizzate dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.
Il Titolare della Carta Principale e il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni che derivano dall’uso della Carta Supplementare, perché la stessa è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri ad essa relativi, sono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.
Art. 37.1 Condizioni specifiche delle Carte supplementari
Le Carte Supplementari sono emesse con la stessa scadenza della Carta del Titolare e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato al Titolare della Carta Principale.
Il Titolare della Carta Supplementare ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato, o in caso di invalidazione della Carta Principale come da Contratto, la Carta Supplementare è automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale come previsto per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene (cfr. Documento Condizioni).
Se sono presenti più Carte Supplementari, è riqualificata come Carta Principale quella con quota an- nuale di importo maggiore.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Banca- rio) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Nexi che della Banca.
Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali.
Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 35), entro la data prevista per l’applicazione della modifica.
Nexi può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavvi- so
- favorevoli al Titolare;
- sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo.
La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere indi- viduato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime mo- dalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno la formula “Proposta di modifica unilaterale del Con- tratto”.
Art. 39 - Rimborso anticipato Carte Revolving
Il Titolare può rimborsare in qualsiasi momento a Nexi, in tutto o in parte, ogni credito di Xxxx nei suoi confronti anche prima della scadenza del Contratto. Lo può fare chiedendolo per telefono al Servizio Clienti e pagando l’importo dovuto. In questo caso, il Titolare ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte o Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, Xxxx comunica al Titolare l’importo da pagare per le eventuali rate scadute e non pagate, per il capitale residuo, per gli interessi e tutti gli altri oneri.
Eventuali oneri che maturano nel corso del rapporto sono restituiti al Titolare se corrisposti anticipa- tamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto sono concordate di volta in volta con Xxxx.
Art. 40 - Diritto di ottenere copia del Contratto
Il Titolare ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.
Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
In caso di recesso del Titolare, i tempi massimi di chiusura del contratto sono di 45 giorni da quando Xxxx riceve la comunicazione di recesso.
Art. 42 - Cessione del Contratto/credito
Xxxx, dandone comunicazione scritta al Titolare (cfr. art. 43), può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Titolare.
Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali
Salvo diverso accordo scritto di Xxxx e del Titolare, tutte le comunicazioni sul Contratto sono in italia- no.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, come da norme via via vigenti, sono valide anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, Xxxx fornisce al Titolare le comunicazioni di cui al Con- tratto con tecniche di comunicazione a distanza, e ne consente il salvataggio su Supporto Durevole.
Nexi può, per esempio, utilizzare la posta elettronica (all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o ad altro comunicato successivamente) il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore con dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consen- tono una comunicazione individuale.
Le telefonate tra Xxxx e il Titolare possono essere registrate. Xxxx può inoltre mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nell’Area Personale, avvisando della pubblicazione il Titolare via e-mail.
Art. 43.1 Modifiche delle tecniche di comunicazione
Il Titolare può cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione, comunicandolo a Nexi con le modalità prima indicate. In particolare, fermo quanto previsto dal precedente art. 23 sulla rendicon- tazione periodica, il Titolare può chiedere che le comunicazioni gli siano fornite in forma scritta per posta, pagando quanto indicato nel Documento Condizioni, se previsto.
In questo caso, l’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare come previsto o consentito dal Contratto (per esempio: Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto) è effettuato con piena validità ai recapiti indi- cati dal Titolare nel Modulo di Xxxxxxxxx, o a quello successivamente comunicato.
Art. 43.2 Variazioni dei dati del Titolare
Il Titolare comunica tempestivamente a Nexi eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e- mail, numero di telefono, e di ogni altro recapito e dato personale comunicato a Nexi e contenuto nel Modulo di Richiesta.
La comunicazione può avvenire:
- con raccomandata A.R.;
- per mail;
- per telefono al Servizio Clienti;
- tramite la Banca.
Se il Titolare non comunica eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indi- xxxxx comunicato sono valide ed efficaci.
Nexi invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto solo al Titolare intestatario della Carta Principa- le; le stesse comunicazioni hanno effetto anche nei confronti di eventuali co-obbligati o garanti.
Art. 44 - Comunicazioni a Nexi
Il Titolare deve inviare le comunicazioni per iscritto a: Nexi Payments, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni da Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servi- zio Clienti, e in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alterna- tivi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare deve utilizzare i recapiti indicati nel Foglio Informativo o sul Sito Internet.
Art. 45 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami a Nexi in forma scritta con una delle seguenti modalità:
- sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”);
- via fax: 02-34.88.91.54;
- via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx;
- tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
- con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Titolare.
Xxxx risponde al reclamo entro 15 giornate lavorative dalla sua ricezione indicando, in caso di accogli- mento, i tempi previsti per risolvere il problema.
Se Nexi è impossibilitata a rispondere al reclamo entro i tempi indicati, può dare al Titolare una rispo- sta interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 giornate lavorative previste. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15
giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 giorna- te lavorative.
Art. 45.1 Se Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta
Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Titolare non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra descritta, anche senza preventivo reclamo a Xxxx, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati (Decreto Legislativo 28/2010). In ogni caso, per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimen- to di mediazione.
In aggiunta, se Nexi viola le regole di condotta per la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (Art. 39 del
D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di ammi- nistrazione, direzione, controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista dalla legge (Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.
Art. 46 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in italiano e regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto è compe- tente, in via esclusiva il Foro dove il Titolare ha la residenza o il domicilio eletto.
Art. 47 - Controlli
Nexi è soggetta ai controlli esercitati da Banca d’Italia, Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Norme che regolano l’uso della carta di debito Internazionale E- commerce (documento E)
Ferma restando l’applicazione delle “Norme Generali” e delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - L’uso congiunto della Carta di debito Internazionale E-commerce, di seguito denominata Car- ta, e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (= Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi disciplinati nelle successive Norme della presente Sezione. L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti di importo e con le modalità di seguito indicate, che formano parte integrante del contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
Anche in deroga a quanto previsto dalle “Norme Generali”, i limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente o tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature indicate nelle Sezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installa- te, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 1 giorno, la data di entrata in vigore delle mo- difiche medesime. Anche in deroga a quanto previsto dalle “Norme Generali”, i limiti di importo e le modalità di cui sopra possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.
Art. 2 - La Carta resta di proprietà della Banca stessa, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. La Banca garanti- sce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
La Banca consegna o spedisce la carta personalmente al Cliente o alla persona da questi autorizzata ai sensi del successivo art. 5.
La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la Carta in caso di sostituzione di quella in scadenza. Art. 3 - Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N. .
In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, 1° comma, il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti di contante - nel limite complessivo di Euro 50,00 e fatto salvo il caso di inadempimento del Cliente per dolo o colpa grave degli obblighi di cui al precedente art. 1 in materia di corretto utiliz- zo della Carta, del presente art. 3 primo comma in materia di custodia della Carta e del P.I.N. e di cui al successivo art. 5 in materia di blocco della Carta - fino al momento in cui risulti opponibile alla Ban- ca, ai sensi del medesimo art. 4, 4° comma, la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effet- tuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 4 - In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Clien- te è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima, telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre, il Cliente è tenuto anche a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Xxxxxxx.
Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, personalmente ovvero con lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, fermo restando che, in ogni caso, le spese sostenute per il blocco di quest’ultima, indicate nelle condi- zioni economiche riportate nella Terza Sezione, sono a carico del Cliente.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca:
- nel caso di telefonata al Numero Verde, dal momento del rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore;
- nel caso di segnalazione effettuata personalmente alla sede della Banca, decorsa un’ora dal momen- to della segnalazione stessa;
- nel caso di segnalazione effettuata alla Banca mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione da parte della Banca.
Art. 5 - Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dal ritiro e/o dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad opera- re sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sotto- scrizione da parte di quest’ultimo di apposita richiesta.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall’art. 8, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta.
La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi devono venire comunicate dal Cliente alla Banca personalmente oppure mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax e sono opponibili alla Banca dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione da parte della Banca. Le spese sostenute per il blocco della Carta, indicate nelle condizioni economiche riportate nella Terza Sezione, sono in ogni caso a carico del Cliente.
Art. 6 - La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al Cliente.
Art. 7 - L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registra- zioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione.
Art. 8 - Nel caso di scioglimento, per qualunque motivo, del rapporto, il Cliente è tenuto a restituire immediatamente alla Banca la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
- in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del contratto;
- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 5, 2° comma;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese, indicate nella Terza Sezione, sono a carico del Cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
L’uso della Carta che non è stata restituita nei casi in cui tale restituzione sia dovuta, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Il Cliente resta inoltre responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzio- ne del servizio successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. SEZIONE I – Servizio “Bancomat/ATM”
Art. 9 - Il Servizio “Bancomat/ATM” consente al Cliente di prelevare denaro contante - entro i limiti di importo che saranno comunicati con l’invio del P.I.N. - presso qualunque sportello automatico con- traddistinto dal marchio Bancomat.
Art. 10 - La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore
24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
Art. 11 - In caso di utilizzo del Servizio in modo non conforme alle presenti Norme ed alle Istruzioni formulate dalla Banca, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesi- me.
Art. 12 - In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effet- tuare ulteriori operazioni.
SEZIONE II –Servizio “PagoBancomat”
Art. 13 - Il Servizio “PagoBancomat” consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti di importo che saranno comunicati con l’invio del
P.I.N. - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque terminale P.O.S. con- trassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat.
Art. 14 - Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati e, fermo restando quanto disposto dall’art 3, 2° comma, resta esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S..
Art. 15 - In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art 16 - Per le operazioni in parola la Banca è esonerata dall’obbligo di invio della contabile.
SEZIONE III – Servizi “Self-Service” della Banca Generali S.p.A.
Titolo I - Generalità
Art. 17 - I Servizi “Self-Service” consentono al Cliente, mediante l’utilizzo della Carta e del P.I.N., di richiedere informazioni nonché di svolgere le operazioni bancarie di volta in volta previste.
Art. 18 - L’addebito o l’accredito delle somme sul conto corrente viene eseguito dalla Banca in base alle operazioni svolte dal Cliente presso le apparecchiature automatiche e in conformità a quanto sta- bilito dal successivo Documento N. Agli addebiti ed agli accrediti viene applicata la valuta determinata secondo le modalità previste nel menzionato Documento N. Le operazioni di cui sopra, se a debito del Cliente, producono immediatamente una corrispondente diminuzione della disponibilità sul conto cor- rente, anche prima dell’effettivo addebito, in conformità a quanto previsto in materia di servizi di pa- gamento dal successivo Documento N.
Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le “Norme che regolano l’uso della Carta di debito Internazionale E-commerce”.
Titolo II - Norme relative al Servizio “ Prelievi in valuta”
Art. 20 - Il Servizio “Prelievi in valuta” consente al Cliente, mediante utilizzo della Carta e del P.I.N., di effettuare prelievi di contante in valuta estera presso le apparecchiature automatiche a ciò abilitate dalla Banca.
Art. 21 - L’addebito sul conto corrente del Cliente del controvalore in Euro viene eseguito dalla Banca al cambio fissato dalla Banca medesima nel giorno di esecuzione dell’operazione di prelievo di contan- te. Per i prelievi di contante eseguiti in giorno non lavorativo per la Banca l’addebito sul conto corrente viene eseguito al cambio fissato nell’ultima giornata lavorativa precedente.
Titolo III - Norme relative al Servizio “ Versamento di contante ed assegni”
Art. 22 - Il Servizio di “Versamento di contante ed assegni” consente al Cliente di far pervenire alla Banca determinati valori (contante, assegni e vaglia) che vengono accreditati esclusivamente sul conto a lui intestato sul quale è stata rilasciata la Carta utilizzata per l’operazione, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il servizio di conto corrente. I valori devono essere immessi nelle buste appositamente predisposte dalla Banca e debitamente compilate dal Cliente.
Art. 23 - La Banca, sino a quando non ha ritirato le buste e verificato il loro contenuto nel modo pre- visto dall’art. 25, risponde verso il titolare solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 24 - L’apertura dei contenitori delle apparecchiature nelle quali affluiscono le buste e la verifica del contenuto degli stessi sono effettuate giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi, da un cassiere insieme con altro dipendente della Banca.
Art. 25 - La Banca dà conferma al Cliente, a mezzo idonea comunicazione, della ricezione dei valori e della corrispondenza tra quanto rinvenuto nella “busta versamento” e quanto digitato dal Cliente stes- so all’atto della transazione ed evidenziato sullo “scontrino promemoria” rilasciato al Cliente dall’apparecchiatura automatica nonché sul “verbale elettronico” dell’apparecchiatura stessa.
Soltanto tale comunicazione dà prova della ricezione del versamento da parte della Banca e dell’ammontare dello stesso. In caso di mancato ricevimento della comunicazione, il Cliente deve dar- ne notizia alla Banca non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato material- mente effettuato il versamento.
Art. 26 - La Banca, qualora abbia a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella “busta versamento” o differenze fra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni digitate sull’apparecchiatura automatica dal Cliente, ne dà comunicazione scritta al Cliente medesimo a mezzo di lettera raccomandata e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accerta- to. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della lettera senza che nulla sia stato opposto, quanto verificato viene considerato come accettato dal Cliente.
Art. 27 - Il giorno di decorrenza per l’applicazione della valuta agli accrediti relativi al Servizio è quello di contabilizzazione degli importi da parte della Banca.
Titolo IV - Norme relative al Servizio “ Rilascio moduli di assegni tramite Prelevamento” Art. 28 - Il Servizio “Rilascio moduli di assegni tramite Prelevamento” consente al Cliente, mediante l’uso della Carta e del P.I.N., di prelevare, presso le apparecchiature automatiche della Banca, moduli di assegni a valere sul conto corrente utilizzato quale conto d’appoggio della Carta.
Art. 29 - L’utilizzo del Servizio viene consentito al Cliente che, a criterio insindacabile della Banca, sia ritenuto a ciò idoneo e che comunque non abbia riportato l’interdizione dall’emissione di assegni ban- cari o postali di cui alla normativa in materia di assegni.
Art. 30 - Ogni volta che il Cliente richieda il rilascio di un modulo di assegni, utilizzando gli sportelli automatici della Banca, deve rilasciare la dichiarazione di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 del R.D. 21.12.1933 n.1736 (Xxxxx Xxxxxxx).
Tale dichiarazione avviene tramite “sottoscrizione elettronica”, effettuata mediante digitazione del
P.I.N. al momento in cui l’apparecchiatura automatica lo richiederà ai suddetti fini.
Art. 31 - Nel caso di utilizzo scorretto o errato del servizio da parte del Cliente rispetto alle modalità ed istruzioni impartite, la Banca si riserva la facoltà insindacabile di revocare al Cliente l’autorizzazione ad accedere al servizio stesso. L’accesso al Servizio viene in ogni caso revocato dalla Banca al Cliente che abbia riportato l’interdizione dall’emissione di assegni così come stabilito dall’art.9 L. n.386 del 15.12.1990 modificata dal D.Lgs. n.507 del 30.12.1999.
Art. 32 - L’addebito sul conto corrente di appoggio delle somme corrispondenti al costo dei moduli di assegni prelevati viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate dall’apparecchiatura automatica presso la quale è stata effettuata l’operazione. Nei confronti del Cliente fa prova la comu- nicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura automatica all’atto dell’operazione. Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno in cui viene effettuata l’operazione.
SEZIONE IV – Norme relative al Servizio “FASTPAY - Pagamento dei pedaggi autostradali” Art. 33 - Il Servizio “FASTPAY - Pagamento dei pedaggi autostradali” consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FAST- PAY, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti con- venzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
Il Cliente prende atto che la Banca è in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Il Cliente prende altresì atto che per l’utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche al seguito del primo.
Art. 34 - Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato od irre- golare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciope- ro anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e Società od Enti conven- zionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantirne la sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al bloc- co della Carta, anche limitatamente al presente Servizio, senza necessità di preventivo avviso al Clien- te. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del Cliente, a segui- to di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o diretti- ve degli Organi istituzionali competenti in materia. In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente Servizio, con un preavviso di 15 giorni.
Art. 35 - La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal Cliente avviene con un unico addebito periodico, con la frequenza indicata dalla Società o Ente convenzionato, com- prensivo dei pagamenti effettuati nel periodo antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. Le condizioni economiche applicate al Servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi posti a disposizione del pubblico presso i locali della Banca aperti al pubblico.
Art. 36 - Il Cliente la cui Carta sia stata abilitata all’utilizzo del Servizio FASTPAY può accedere a tutti gli ulteriori servizi pubblicizzati con marchio FASTPAY. La data di attivazione di tali servizi viene resa nota dalla Banca mediante avviso esposto nei locali dalla Banca o presso le apparecchiature automati- che.
SEZIONE V – Servizi automatici per l’estero
Art. 37 - La Carta con validità all’estero consente di accedere oltre al servizio Bancomat/ATM in Italia ed ai servizi accessori eventualmente abilitati come dalle precedenti norme, ai Servizi Automatici per l’estero gestiti dai circuiti internazionali licenziati in Italia da EUROPAY INTERNATIONAL
Art. 38 - I Servizi accessibili sono attualmente i seguenti:
- prelevamento di contante, mediante l’uso della Carta e la digitazione del P.I.N. presso tutti gli spor- telli A.T.M. installati in Europa e nei paesi extraeuropei ed aderenti al circuito internazionale “CIR- RUS”, identificati dall’esposizione dello specifico marchio riportato anche sulla carta;
- pagamenti nei confronti di fornitori di beni e servizi appositamente convenzionati, mediante l’uso della Carta e la digitazione del P.I.N., su appositi terminali P.O.S. installati in Europa e nei paesi ex- traeuropei ed aderenti al circuito internazionale “MAESTRO”, identificati dall’esposizione dello speci- fico marchio, riportato anche sulla Carta.
Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.
Art. 39 - L’ubicazione degli A.T.M. e dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Tali enti si riser- vano la facoltà di modificarne l’ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi A.T.M./P.O.S. internazionali.
Art. 40 - Gli A.T.M. e i P.O.S. effettuano le operazioni previste dal precedente art. 38 nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati;
Art. 41 - La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Cliente titolare della Carta ed esercenti in ordine all’acquisto dei servizi o dei beni oggetto del pagamento tramite il Servizio “MAESTRO”.
SEZIONE VI – Carta di debito abilitata alla funzione e-commerce
Art. 42 - La Carta abilitata alla funzione e-commerce permette al Titolare di effettuare transazioni su siti internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici; in tal caso le modalità di consenso all’Operazione di pagamento potrebbero risultare differenti da quelle descritte nei precedenti articoli del presente Documento.
Per l’uso della carta su Internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “Verified by Visa/SecurCode Mastercard”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
Agli acquisti effettuati dal Titolare tramite Internet si applicano le disposizioni di cui all’art. 56 del Codi- ce del consumo.
Norme che regolano l’autorizzazione permanente di addebito diret- to in conto per richieste di incasso utenze (documento F)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” e delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all’utenza indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente
indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:
- sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito diretto in conto, sia le co- municazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento N sopra richiamato, hanno effetto a partire dalla fattura- zione del periodo successivo;
- le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito diretto in conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta dell’azienda fornitrice. Le fatture continueranno ad essere inviate dall’azienda fornitrice all’utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa;
- il Cliente è tenuto a verificare l’esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancan- za della stessa comporta per l’utente l’obbligo del pagamento nei termini previsti dal contratto dell’azienda fornitrice, onde evitare l’applicazione dell’indennità di mora e delle altre penalità previ- ste.
Art. 2 - La Banca assume l’incarico del pagamento delle citate fatture, che l’azienda fornitrice invierà direttamente all’utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che l’Ordine di pagamento conferito alla Banca risulti soddisfare ogni altra condizione di esecuzione prevista, in materia di servizi di pagamento, dal successivo Documento N. In caso contrario, l’incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munite dell’apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all’azienda fornitrice direttamente a cura dell’utente.
Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento; da parte della Banca stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest’ultimo le perverrà in tempo utile, ai sensi di quanto previ- sto dal successivo Documento N sopra richiamato, per poter provvedere in conformità.
Art. 4 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti corren- ti di corrispondenza e servizi connessi” (Seconda Sezione – Documento B).
Norme che regolano l’autorizzazione permanente di addebito diret- to in conto per richieste d’incasso (documento G)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” e delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” previste nella Seconda Sezione - Documento A e Documento N, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - La Banca è autorizzata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dalla Banca creditrice indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telema- tica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:
- i documenti di debito al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito diretto in conto saranno soltanto quelli per i quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta della Banca creditrice. La documentazione relativa ai documenti di debito sarà inviata direttamente dalla Banca creditrice al Cliente e risulterà contrassegnata con la seguente dicitura a sovrastampa “Rego- lamento salvo buon fine (s.b.f.) con addebito diretto in c/c presso Banca Generali S.p.A.”;
- il Cliente è tenuto a verificare l’esistenza sulla documentazione della sovrastampa citata, in quanto la sua mancanza potrebbe comportare per il Cliente la necessità di provvedere d’iniziativa al pagamen- to nei termini previsti dal contratto della Banca creditrice, onde evitare l’eventuale applicazione dell’indennità di mora o di altre penalità previste.
Art. 2 - La Banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che la Banca creditrice invierà direttamente al Cliente, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione, anche ai sensi del successivo Documento N. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Banca creditrice direttamente a cura del Cliente.
Art. 3 - Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza nel rispetto di quanto previsto dal successivo Documento N.
Art. 4 - Il Cliente può revocare, ai sensi di quanto previsto dal successivo Documento N, l’autorizzazione permanente di addebito diretto sul conto corrente a mezzo telefono, telefax, rete telematica, o lettera.
Art. 5 - Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti corren- ti di corrispondenza e servizi connessi” (Seconda Sezione – Documento B)
Norme che regolano i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione. Disciplina degli strumenti finanziari dematerializ- zati (documento H)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - La Banca riceve in deposito a custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli soggetti al regime di dematerializza- zione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, la Banca registra gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, evidenziando gli elementi identificativi di quest’ultimo, come richiesto dalle vigenti disposizioni. La registrazione contabile degli strumenti finan- ziari dematerializzati a nome del Cliente prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata.
In caso di adesione del Cliente ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzio- nato (sopra richiamato all’articolo 1 del precedente Documento A), la Banca provvede ad aprire a nome del Cliente un rapporto di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione funzio- nale alle operazioni relative ai servizi di investimento di cui sopra prestati dal suddetto intermediario terzo convenzionato.
La Banca, previa semplice comunicazione effettuata dalla Banca stessa a mezzo di lettera o e-mail all’ultimo indirizzo indicato (anche di posta elettronica) ovvero attraverso la funzionalità “doc@nline” qualora attivata, potrà trasferire dal deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione intestato al Cliente al medesimo deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione di cui al precedente comma del presente articolo (dedicato al regolamento delle operazioni relative ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato) - qualora attivato - gli strumenti finanziari che saranno tempo per tempo negoziabili presso l’intermediario terzo convenzionato.
In caso di rapporti intestati a una sola persona fisica, il Cliente prende atto e accetta che, a seguito del ricevimento della notizia qualificata del decesso dell’intestatario (es. certificato di morte), la Banca potrà disporre il disinvestimento di eventuali strumenti finanziari derivati di titolarità del Cliente mede- simo. Resta fermo che la Banca potrà dare esecuzione a eventuali diverse istruzioni di soggetti che diano prova di essere a ciò legittimati in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, purché tali istruzioni pervengano alla Banca prima che la stessa abbia disposto il disinvestimento ai sensi del presente articolo.
Art. 2 - La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nei casi di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o
versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividen- di, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulle sca- denze.
Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora dematerializzati, il Cliente prende atto che i diritti relativi a detti strumenti possono essere esercitati esclusivamente previa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
Il Cliente, il quale si trovi nelle condizioni di seguito descritte, prende altresì atto che, in assenza di sua espressa comunicazione di diniego da inviare alla Banca a mezzo lettera raccomandata a/r, la Banca provvederà a comunicare:
- ai sensi dell’art. 83 - duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito Testo Unico della Finanza, o “TUF”), alle società quotate italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea che ne facciano richiesta, i dati identificativi degli azionisti unitamente al nume- ro di azioni registrate sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell’art. 26-bis del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, adottato in data 22 feb- braio 2008 da banca d’Italia e Consob (di seguito, “Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia”), agli emittenti di obbligazioni immesse nella gestione accentrata che ne facciano richie- sta, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registra- te sui depositi ad essi intestati;
- ai sensi dell’art. 136, comma 7, del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive mo- difiche ed integrazioni), ai promotori della sollecitazione di deleghe di voto che ne facciano xxxxxx- xxx, i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il diritto di voto nonché il numero di azioni della so- cietà emittente registrate sui rispettivi depositi.
E’ facoltà del Cliente esprimere il proprio diniego alle comunicazioni di cui sopra anche in forma pre- ventiva nonché revocare in qualsiasi momento, attraverso lettera raccomandata a/r, il diniego even- tualmente espresso.
Art. 3 - Il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli dematerializzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il trasferimento sul conto acceso presso la Banca si effettua esclusivamente per il tramite delle apposte annotazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora accentrati, la Banca provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni:
– a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1, del Regolamento congiunto Con- sob/Banca d’Italia, sulla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, procedendo, ove possibile, su istruzioni del Cliente, al ripristino dei requisiti;
– a registrare sul conto del Cliente i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
- ad annullare gli strumenti finanziari, spedendoli all’emittente per la verifica dell’autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, e ad evidenziare sul conto del Cliente la non di- sponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.
Nel caso di cessazione dei presupposti della dematerializzazione, l’intermediario ne dà tempestiva comunicazione al Cliente.
Art. 4 - Relativamente al rapporto disciplinato dal presente Documento H, il rendiconto periodico di cui all'art.4 delle "Norme Generali" Documento A sarà redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, “Regolamento Intermediari”) e sarà omesso quando il valore nominale dei titoli non supe- ra 10.000,00 euro e non si registrano movimenti - come definiti all'art. 4 del Documento A - da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000,00 euro, le comunicazioni periodiche potranno essere omesse, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni relative al rapporto siano già conte- nute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di cui al presente contratto.
La Banca assolve all’obbligo di rendicontazione trimestrale di cui all’articolo 63, comma 1, del Regola- mento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 attraverso l’invio del rendiconto di cui al precedente comma. Si precisa che, nel caso in cui la periodicità dell’invio di tale ultimo rendiconto, selezionata dal Cliente in sede di attivazione del deposito, preveda una periodicità superiore a quella trimestrale (ad esempio semestrale o annuale), la Banca assicura in ogni caso che il Cliente riceva il rendiconto di cui al summenzionato articolo 63, comma 1 con periodicità trimestrale. A tale specifica rendicontazione si applicano i costi previsti per il rendiconto di cui al comma precedente.
Art. 5 - Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 6 - Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari non soggetti al regime di dematerializza- zione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente deve far pervenire alla Banca apposita richiesta, mediante raccomandata a/r. La Banca provvede alla restituzione nei tempi tecnici necessari, tenuto anche conto della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l’addebito di alcuna pe- nalità. Si applica in quanto compatibile, l’art. 1, comma 5 delle “Norme generali”. Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni. Art. 7 - La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al Cliente. La Banca è autorizzata a subdepo- sitare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi comunicati all’atto dell’apertura del rap- porto. Eventuali successive modifiche all’elenco di tali soggetti sono rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Qualora gli stru- menti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. Art. 8 - Ai fini del rilascio della certificazione e dell’invio della comunicazione, previste rispettivamente dall’art. 83-quinqiuies, comma 3, e dall’articolo 83-sexies, comma 1 del TUF, e 21 del Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia, il soggetto legittimato deve avanzare alla Banca richiesta contenen- te:
a) il nominativo del richiedente;
b) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la comunicazione o la certificazione;
c) l’indicazione del diritto che si intende esercitare;
d) il termine di efficacia della certificazione;
e) il luogo e la data della richiesta;
f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.
La legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o di certificazione è stabilita in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Qualora il diritto che si intende esercitare è il diritto di intervento in assemblea, la Banca non fa luogo a certificazione ed effettua la comunicazione per l’intervento in assemblea ai sensi del citato art. 83- sexies, comma 1, del TUF.
La Banca, per le Società soggette alla disciplina di cui all’ art. 83-sexies, comma 2, del TUF, assicura l’esecuzione della citata comunicazione nel rispetto dei termini di Legge necessari a garantire la legit- timazione del Cliente all’intervento e al voto in assemblea a condizione che la relativa richiesta le sia pervenuta entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi dell’ art. 83-sexies, comma 2, del TUF. Le certificazioni e le comunicazioni richieste saranno effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto dal Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia.
Art. 9 - Per quanto concerne i titoli azionari immessi nel presente deposito o da immettersi in futuro, il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile - ai sensi dell’art. 1723, 2° comma cod. civ. - di apporre in nome e per conto suo la girata per trasferimento dei medesimi in proprietà alla Banca o a terzi riconoscendole in proposito ogni facoltà ed autorizzandola sin d’ora ad esigerne, se del caso, il relativo controvalore; inoltre, ove gli strumenti finanziari medesimi fossero costituiti a garanzia di fido accordato dalla Banca, quest’ultima è autorizzata ad apporre sugli stessi la girata in garanzia a suo favore, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ.
Per l’ipotesi poi che i titoli azionari depositati fossero provento di acquisto dalla Banca effettuato con denaro proprio a nome e per conto del Cliente, e con addebito a carico di quest’ultimo, si riconosce alla Banca, ora per allora, la facoltà di avvalersi anche delle disposizioni di cui agli articoli 1705, 1721, 2761 cod. civ., per il soddisfacimento in via privilegiata degli eventuali suoi crediti in capitale, interessi e spese.
Art. 10 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singo- li Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a stru- menti finanziari e somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell’intermediario o del depositario. Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.
Art. 11 – Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca che le quote di Fondi Comuni di Investimento e le azioni di Xxxxx sottoscritte dal Cliente medesimo nell’ambito del servizio di collocamento siano regi- strate nel deposito in custodia ed amministrazione a lui intestato.
In tale ipotesi i suddetti strumenti finanziari:
- saranno assoggettati al medesimo regime fiscale prescelto con riferimento al deposito;
- verranno evidenziati nell’estratto conto del deposito quale mera rappresentazione contabile delle disposizioni impartite dal cliente a valere sugli stessi per il tramite dei canali operativi messi a disposi- zione dalla Banca.
L’Emittente o la Società di Gestione del Risparmio, con cui intercorre il rapporto contrattuale di inve- stimento con riferimento ai menzionati strumenti finanziari, resta responsabile dei relativi valori rap- presentati nell’estratto conto. Conferma circa le indicazioni riportate in merito agli stessi potrà essere richiesta dal cliente direttamente ai menzionati soggetti.
Il Cliente è a conoscenza del fatto che gli strumenti finanziari in oggetto restano in ogni caso deposita- ti presso i soggetti e secondo le modalità dettagliati dai relativi prospetti informativi e/o documenti d’offerta. Tutte le comunicazioni afferenti i menzionati strumenti finanziari che non siano effettuate direttamente dall’Emittente o dalla Banca Depositaria saranno eseguite dalla Banca secondo le mede- sime modalità ed i medesimi termini applicati al deposito.
Il regolamento contabile delle disposizioni di acquisto, vendita e/o trasferimento, anche parziale, aven- ti ad oggetto gli strumenti finanziari e delle connesse spese, commissioni ed oneri, anche fiscali, è effettuato sul conto corrente di corrispondenza cui è collegato il deposito. E’ fatta salva per il Cliente la possibilità di impartire disposizioni utilizzando i mezzi di pagamento previsti nei prospetti informativi e/o nei documenti d’offerta degli Strumenti Finanziari.
Norme che regolano l’intermediazione in cambi (documento H BIS)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - Con l'attivazione del Servizio la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, offrendo, sulla base delle condizioni di mercato, i tassi di cambio tra le diverse valute, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Attività di Intermediazione in Cambi è prestata dalla Banca con riferimento alle principali valute este- re, previa accettazione da parte della stessa Banca dell’operatività nella singola valuta richiesta dal Cliente.
Il Cliente mette a disposizione della Banca le risorse necessarie all'esecuzione del servizio per il tramite del conto corrente bancario e del conto titoli aperti presso la Banca a seguito della sottoscrizione del contratto.
Gli ordini sono conferiti alla Banca per iscritto o oralmente tramite comunicazione telefonica sottoposta a registrazione.
All’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
Qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell’oggetto, del contenuto, dei termi- ni e delle condizioni degli ordini.
Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispet- to della proprietà della loro ricezione, s'intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
Qualora gli ordini siano eseguiti su mercati regolamentati, sono osservate le regole ivi previste.
E' facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine impartito dal Cliente. La Banca informerà del rifiuto tempestivamente il Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni.
L’informativa del rifiuto della Banca all’esecuzione dell’ordine impartito dal Cliente si considera tempe- stiva se effettuata entro le ore 17:00 del giorno seguente a quello in cui l’ordine è stato ricevuto.
La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti al malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo inclusi ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, gua- sti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettrici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non provveda tempestivamente a revocarli, provvede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
Il Cliente ha diritto all’invio degli estratti conto.
IL CLIENTE DÀ ATTO E RICONOSCE CHE L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI PUÒ ESSERE SVOLTA DALLA BANCA IN CONTROPARTITA DIRETTA CON IL MEDESIMO, E QUINDI IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA BANCA DI OSSERVARE LA DILIGENZA PROFESSIONALE NECESSARIA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ PRESTATA.
Norme che regolano a) l’esecuzione di ordini per conto dei clienti e la negoziazione per conto proprio e b) la ricezione e la trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione di strumenti finanzia- ri (documento I)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione - Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti finanziari vengono impartiti per iscritto, verbalmente, telefonicamente e, ove consentito, in via telematica.
Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca, ovvero a mezzo di consulenti finanziari di cui la stessa o altri soggetti, autorizzati alla promozione o al collocamento del servizio, si avvalgano. Gli ordini vengono impartiti direttamente all’indirizzo della Banca, e/o al/ai numero/i telefonico/i e/o all’/agli indirizzo/i telematico/i comunicati dalla Banca. Una volta conferiti, gli ordini possono essere revocati soltanto se non ancora eseguiti.
Le operazioni disponibili relative al servizio di cui al presente Documento I sono riportate in apposita documentazione informativa consegnata al Cliente e tempo per tempo messa a sua disposizione dalla Banca nell’ambito del servizio di Internet Banking di cui al successivo Documento L e/o tramite il pro- prio Consulente Finanziario nonché attraverso altre eventuali modalità di comunicazione consentite dalla Banca stessa, fermo restando che le informazioni sulle operazioni non riportate nell’apposita documentazione informativa della Banca sono rese disponibili al Cliente secondo i termini e le condi- zioni del contratto relativo ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato (sopra richiamato all’articolo 1 del precedente Documento A) sottoscritto dal Cliente.
Nella prestazione del servizio la Banca è autorizzata ad agire anche in nome proprio.
Eventuali operazioni relative a titoli emessi da soggetti aventi residenza negli Stati Uniti d’America richiederanno il preventivo inoltro alla Banca dell’apposita modulistica prevista dalla normativa vigente. Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier). Di conseguenza, la Banca non potrà dar corso ad alcuna richiesta o istruzione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non avrà previamente comunicato alla Banca stessa un valido Codice LEI. Resta inteso che l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente stesso, così come ogni onere e costo ad esso inerente.
Art. 2 - Se la Banca riceve ordini relativi ad operazioni che non appaiano adeguate al profilo finanzia- rio del Cliente, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari, la Banca non darà esecuzione all’ordine stesso.
La provvista per l’esecuzione delle operazioni deve essere messa a disposizione della Banca secondo le seguenti modalità:
a) assegno bancario emesso dal Cliente o circolare, all’ordine della Banca Generali S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità;
b) bonifico bancario sul conto corrente indicato;
c) strumenti finanziari, mediante inserimento nel conto deposito strumenti finanziari disciplinato dalla Seconda Sezione - Documento H.
E’ fatto divieto di effettuare versamenti con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come di consegnare a consulenti finanziari o ad altri soggetti di cui la Banca, o altri soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento del servizio, comunque si avvalgano, denaro contante o titoli, valori, strumenti difformi da quelli sopra indicati.
In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. La Banca effettua le operazioni prelevando la relativa provvista dal conto corrente e dal conto deposito strumenti finanziari accesi.
Art. 3 - Gli ordini sono eseguiti alle seguenti condizioni:
A) SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
Nell’esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discre- zionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca, non appena venutane a conoscenza, informa il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti in grado di influire sulla corretta esecuzione degli ordini.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, gli ordini sono eseguiti, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Intermediari, alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecu- zione, in conformità a quanto previsto nel documento “Execution e Transmission Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini”, costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.
La Banca evita di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportino una discri- minazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra.
Conformemente a quanto indicato nel citato Documento IF, gli ordini possono essere eseguiti anche al di fuori di una sede di negoziazione.
Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Docu- mento IF e nell’art. 51 del Regolamento Intermediari.
E’ in ogni momento facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine, dandone prontamente co- municazione al Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni.
Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti senza che sia necessario, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Intermediari, ottenere le informazioni o procedere alla valutazione dell’appropriatezza (“Mera esecuzione o ricezione di ordini”,
c.d. “Execution Only”), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Clien- te stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatagli da quest’ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale mo- dalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo con- tratto denominato “Richiesta di utilizzo della modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” di cui all’art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti”, alla cui disciplina si rinvia.
Con riguardo alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il Cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF gli ordini impartiti fuori sede in esecuzione del predetto servizio sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’ordine stesso. Entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca il proprio recesso dall’operazione senza spese né corrispettivo. Tale norma non si applica agli ordini impartiti dalla clientela che sia qualificata come “clientela professionale” ai sensi del TUF.
B) SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, qualora la Banca non provveda direttamente a dare esecuzione all’ordine ricevuto, la stessa trasmette tempesti- vamente gli ordini, per la relativa esecuzione, ad altri intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Intermediari, ed in conformità a quanto previsto nel documento “Execution e Transmis- sion Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini”, costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.
Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Docu- mento IF e nell’art. 51 del Regolamento Intermediari.
E’ in ogni momento facoltà della Banca rifiutare di trasmettere un ordine, dandone immediata comuni- cazione al Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni.
Nell’attività di mediazione, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5-sexies, del TUF, mette in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunica a ciascun investitore le circostanze ad essa note relati- ve alle caratteristiche dell’operazione.
La Banca è espressamente autorizzata a percepire commissioni da ciascuna delle parti, per l’attività svolta, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.
E’ in ogni momento facoltà della Banca rifiutare un’operazione, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni.
Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini senza che sia necessario, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Intermediari, ottenere le informa- zioni o procedere alla valutazione dell’appropriatezza (“Mera esecuzione o ricezione di ordini”, c.d. “Execution Only”), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatagli da quest’ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale mo- dalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo con- tratto denominato “Richiesta di utilizzo della modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” di cui all’art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti”, alla cui disciplina si rinvia.
Art. 4 - Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e suo rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà secondo le previsioni e le modalità riportate nel contratto di collocamento nonché nel documento “Informazioni sugli strumenti finanziari” costituente il Documento ID della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente.
In particolare, il Cliente prende atto che i servizi di cui al contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti.
Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera d), e comma 2, lettere da d) a j), del TUF e successive modifiche ed integrazioni il Cliente prende atto che:
• il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
• l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Art. 5 – La Banca mantiene e applica le ragionevoli misure organizzative e amministrative al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del Cliente, in conformità a quanto previsto nel documento “Politica in materia di conflitti di interesse – Policy per l’individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, nell’assunzione di partecipazioni e nelle operazioni con i Soggetti collegati”, costituente il Documento IE della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente. Qualora la Banca ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti del conflitto di interesse al fine di ottenerne l’autorizzazione.
Con riferimento al precedente comma, il Cliente è consapevole della esistenza di interessi direttamente o indirettamente conflittuali della Banca derivanti:
- dall’esistenza di rapporti di gruppo tra la Banca e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l’attività;
- dall’esistenza di rapporti d’affari (a titolo di esempio non esaustivo, fornitori strategici, finanzia- menti rilevanti) tra la Banca o altra Società del Gruppo ed alcuni emittenti di strumenti finanziari re- lativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l’attività;
- dall’esistenza di rapporti di partecipazione rilevante tra la Banca o altra Società del Gruppo ed al- cuni emittenti di strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l’attività;
- dalla partecipazione in misura rilevante o dalla copertura di un ruolo da parte di un/alcuni sogget- to/i rilevante/i – così come definito/i dall’art.2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del TUF- di una/più Società del Gruppo in emittenti di alcuni strumenti finanziari relativamente ai quali viene svolta con o per conto del Cliente l’attività.
Art. 6 - L’esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della Delibera Consob 3 luglio 1981, n.929 e successive modifiche e integrazioni, alla costituzione di un deposito vincolato nei limiti e con le modalità ivi previste.
Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati il Cliente prende atto che tali ope- razioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l’operazione disposta; tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell’operazione ed ogni qualvolta ricorrano le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementa- ri in tutti i casi prescritti. La Banca è pertanto autorizzata fin d’ora ad adempiere, mediante preleva- mento dalle somme ad essa affidate, tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini, sino all’importo massimo indicato in apposito atto integrativo.
Qualora tale importo non risulti sufficiente alla copertura dei margini richiesti, la Banca ne informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. I versamenti aggiuntivi andranno effettuati a favore della Banca con le modalità di cui all’art. 2.
Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini, la Banca è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta inoltre salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
Art. 7 – Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini, la Banca rilascia al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine tramite un avviso inviato all’indirizzo riportato nella “Richiesta di attivazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento“, di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Clien- te, che conferma l’esecuzione dell’ordine. Tale avviso contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
In particolare, qualora la controparte del Cliente sia la stessa Banca o un’altra impresa del suo gruppo o un altro cliente della Banca l’avviso conterrà anche tale informazione, a meno che l’ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima.
L’invio del menzionato rendiconto avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma dal terzo medesimo.
La documentazione di rendicontazione relativa a tutte le operazioni sopra indicate si intende approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca, a mezzo raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.
Il Consulente Finanziario, ai fini della rendicontazione dei servizi prestati a favore del Cliente e delle operazioni poste in essere su disposizione del Cliente stesso, può esibire o consegnare a quest’ultimo unicamente documenti elaborati dalla Banca, per conto della quale opera, ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti e collocati.
Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica tempestivamente al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10
% (dieci per cento).
Art. 8 - Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca per l’esecuzione delle operazioni sono im- messi nel deposito acceso presso la Banca, che resta disciplinato dalle relative norme contrattuali.
Art. 9 - Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distin- to a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singo- li clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazio- ni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell’intermediario o del depositario.
Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.
Norme che regolano il servizio di Internet Banking (documento L)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” e delle “Norme comuni ai Servizi di Pagamento” previste nella Seconda Sezione – Documento A e Documento N, e l’applicazione di quanto previsto all’interno degli altri documenti per lo svolgimento per via telematica dei singoli servizi, il servizio è regolato dalle seguenti norme.
Art. 1 – Definizioni
Per “Servizio” si intende il Servizio di INTERNET BANKING prestato dalla Banca, che consente al Clien- te, relativamente ai rapporti allo stesso intestati, di ottenere, informazioni e/o disporre operazioni tramite la rete internet.
Per “Autenticazione Forte” si intende un metodo di autenticazione a sistemi digitali che utilizza almeno due tra i seguenti tre fattori, nel rispetto dei requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa appli- cabile:
1) "Una cosa che il Cliente conosce", per esempio una password o il PIN;
2) "Una cosa che il Cliente ha", come un telefono cellulare, una carta di credito o un oggetto fisico come un token o altro dispositivo (inteso quest’ultimo quale strumento - costituito da una o più com- ponenti - necessario alla generazione o alla ricezione di uno o più codici di accesso/dispositivi dinamici univocamente legati al beneficiario e all’importo della singola operazione);
3) "Una cosa che il Cliente è", come l'impronta digitale, il timbro vocale, la retina o l'iride, o altre carat- teristiche di riconoscimento attraverso caratteristiche uniche del corpo umano (biometria).
Art. 2 - Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è il Servizio, che permette al Cliente di effettuare per via telematica, operazioni di interrogazione e di disposizione ad oggi disponibili, o che venissero in seguito rese dispo- nibili, secondo le modalità tecnico-informatiche tempo per tempo implementate dalla Banca in funzio- ne dell’evoluzione tecnologica e del conseguente sviluppo del Servizio e con i limiti operativi propri del profilo indicato dal Cliente nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento o comunicati successi- vamente per iscritto alla Banca.
Il Servizio permette, altresì, di impartire per via telematica e relativamente ad OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV) disposizioni di sottoscrizione iniziale, di versamento successivo, di passaggio tra fondi/comparti e di rimborso qualora ciò sia previsto dal Prospetto Informativo degli OICR stessi e secondo le modalità e con i limiti e per i rapporti indicati nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investi- mento o comunicati successivamente per iscritto alla Banca.
I rapporti su cui opera il Servizio sono quelli intestati, o che venissero in seguito intestati, al Cliente e per i quali questi abbia, comunicato alla Banca, con le modalità di cui al precedente primo comma, di volersi avvalere del Servizio, ottenendone la relativa autorizzazione scritta.
Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, l’esclusione di uno o più rapporti dall’ambito del Servizio. La Banca provvederà ad escludere tali rapporti entro e non oltre 5 giorni lavo- rativi dalla ricezione della richiesta.
Il Servizio non potrà essere attivato su rapporti cointestati a firme congiunte.
Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio, dovrà sot- toscriverne la richiesta, precisando i rapporti che intendono collegare al Servizio.
Art. 3 - Accesso e Prestazione del Servizio
Per accedere al Servizio e impartire ordini, il Cliente utilizza il Codice Identificazione Cliente, il Codice Segreto precedentemente assegnati e un codice dinamico univocamente legato al beneficiario e all’importo della singola operazione, ovvero gli altri sistemi e credenziali di autenticazione tempo per tempo resi disponibili dalla Banca nel rispetto della normativa applicabile (congiuntamente, le “Forme di autenticazione”), fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
A tal fine il Cliente deve disporre di strumenti tecnici idonei (ad esempio, personal computer, smartphone, tablet, etc.) e compatibili con le Forme di autenticazione.
Una volta concluso il Contratto relativo al Servizio:
- la Banca trasmette al Cliente il Codice Identificazione Cliente e il Codice Segreto secondo le moda- lità indicate nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento;
- il Cliente, nella sua area riservata on-line, viene informato dalla Banca in merito al sistema di ge- nerazione di codici dinamici prescelto nell’ambito delle Forme di autenticazione.
Il Cliente esprime il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando le Forme di autenticazione previste o le altre modalità di Autenticazione Forte tempo per tempo messe a dispo- sizione dalla Banca anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e normativa, previa comunica- zione al Cliente con le modalità di cui al successivo articolo 12 e/o attraverso la pubblicazione nell’area riservata del Cliente stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
Nell’ambito del Servizio il Cliente, attraverso apposito percorso di navigazione on-line, ha inoltre la possibilità di:
- decidere, all’interno dell’app della Banca e solo su dispositivi abilitati, se utilizzare la modalità di riconoscimento facciale o con impronta digitale per l’accesso alla propria area riservata on-line, in sostituzione di altre Forme di autenticazione;
- modificare in ogni momento le scelte precedentemente effettuate.
L’accesso al Servizio informativo relativo all’operatività sul/sui conto/i sarà consentito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre l’accesso al servizio dispositivo per la restante operatività sarà consentito nei giorni e secondo gli orari indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l’utilizzo del Servizio contenute nel “Manuale Utente”, disponibile sul sito e in ogni succursale della banca e presso gli uffici dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
La Banca ha la facoltà di delegare a terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Banca nel Contratto.
In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 4, nell’ambito del Servizio e nel rispetto della normativa applicabile, la Banca potrà prevedere in qualsiasi momento - in sede di attivazione del Ser- vizio o anche successivamente previa comunicazione al Cliente (di cui al precedente comma 4) - che il Cliente stesso possa esprimere il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utiliz- zando modalità tecnologiche diverse dalle Forme di autenticazione (di cui ai precedenti commi 1 e 4). Tenuto conto della particolare natura del Servizio, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia probato- ria di scrittura riconosciuta alle evidenze ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche, utilizzate per il funzionamento del Servizio stesso.
Art. 4 - Operatività del Servizio
Il Cliente prende atto:
- che le informazioni sui rapporti in essere presso la Banca sono aggiornate secondo le norme che regolano i singoli servizi;
- che per le disposizioni effettuate mediante il Servizio è tenuto ad operare nell’ambito delle disponibili- tà del conto e, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati dal profilo richiesto;
- che, per poter usufruire dell’operatività su strumenti finanziari, deve avere sottoscritto il contratto “Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento”, completo delle parti relative alla CUSTODIA E AM- MINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI e alla NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECU- ZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COM-
PRESA L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, nei cui confronti sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- che è esclusivamente consentito disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui il Cliente ha la piena disponibilità nel deposito strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- che è tenuto a verificare la corretta esecuzione tramite il Servizio delle disposizioni impartite;
- che per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari il saldo disponibile è rettificato a segui- to delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite;
- che i mercati finanziari sui quali il Cliente potrà operare verranno comunicati dalla Banca in apposita pagina web del sito indicato nella Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento.
Art. 5 – Digital Collaboration
Tramite la funzionalità denominata Digital Collaboration, fruibile accedendo al Servizio, il Cliente può ricevere, sempre attraverso l’ausilio del proprio Consulente Finanziario, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti per via telematica. In particolare tale funzionalità consente al Cliente che acceda alla propria area riservata on-line di consultare ed accettare le raccomandazioni personalizzate rivoltegli dal proprio Consulente Finanziario, dando altresì esecuzione alle stesse attra- verso l’utilizzo degli strumenti di autenticazione descritti al precedente articolo 3. Le raccomandazioni proposte al Cliente in modalità Digital Collaboration decadono automaticamente in assenza di accetta- zione da parte del Cliente stesso decorse 48 ore dalla loro pubblicazione.
Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte A (modulo di Richiesta di attiva- zione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti e del Servizio di Collocamento) ed alla Parte C (Sezioni I e II del Contratto per la disciplina dei Servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Collocamento) della Carta della Relazione con il Cliente, con particolare riferimento a quelle relative al rischio delle operazioni consigliate.
Sarà altresì possibile per il Cliente usufruire della funzionalità in oggetto al di fuori della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo le articolazioni operative di volta in volta sviluppate dalla Banca al fine di arricchire le potenzialità della funzionalità stessa, ad esempio ottenen- do informazioni dalla Banca ovvero fornendo informazioni a sé riferibili alla Banca, impartendo disposi- zioni e/o aderendo a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a xxxxxx sui diversi contratti sottoscritti etc.
Art. 6 - Esecuzione degli ordini
La Banca provvederà a dar corso alle disposizioni del Cliente ricevute attraverso l’utilizzo del Servizio da parte dello stesso con le tempistiche consentite dalla normale operatività.
Gli ordini di compravendita di strumenti finanziari saranno processati compatibilmente con le regole e gli orari dei diversi mercati su cui la Banca opera, tempo per tempo indicati sul sito, fatto salvo il di- sposto dell’art.8.
È facoltà della Banca di accettare o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo.
Art. 7 - Responsabilità della Banca
La Banca garantisce l’adeguata riservatezza nella predisposizione e nella conservazione dei codici alla stessa noti, ed è tenuta a non rivelarne il contenuto.
Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che essa riceve e diffonde le informazioni economico- finanziarie oggetto del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché so- spensioni nell’erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti re- sponsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiari di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.
La Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto.
È esclusa la responsabilità della Banca per eventuali ritardi e/o inadempimenti totali o parziali e/o disservizi e/o danni che derivassero al Cliente per cause di caso fortuito o forza maggiore, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano gli atti dell’autorità, gli interventi go- vernativi, le limitazioni legali, gli incendi, gli scioperi, ovunque verificatisi, del proprio personale o del personale dei terzi, la sospensione o l’interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elet- trico, il blocco del sistema informatico, le azioni di hackers, ecc..
È altresì esclusa la responsabilità della Banca per il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, salvi i casi in cui tali inadempimenti o ritardi dipendano da dolo o colpa grave della Banca medesima.
La Banca non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovessero derivare al Cliente per fatti imputabili all’ISP (Internet Service Provider) o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunque non prima del giorno lavorativo successivo alla data di ricevi- mento della comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state deposi- tate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Art. 8 - Blocco e disattivazione del Servizio
La Banca ha la facoltà di bloccare l’operatività del Servizio in qualunque momento e senza preavviso nel caso di mancata osservanza delle Norme o per utilizzo improprio del Servizio da parte del Cliente. Il Cliente, fuori dai casi previsti dal successivo art.10, ha la facoltà di chiedere la disattivazione del Servizio mediante comunicazione scritta. La Banca provvederà a disattivare il Servizio entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della sopracitata comunicazione.
Art. 9 - Obblighi e responsabilità del Cliente
Il Cliente è responsabile della custodia e dell’utilizzo corretto dei codici e degli strumenti di funziona- mento del proprio sistema di Autenticazione Forte abilitato; pertanto il Cliente si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tali codici e strumenti da utilizzi non autorizzati e a seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet e/o in apposita documentazione informativa. Nel caso di smarrimento, di furto o di indesiderata presa di conoscenza degli elementi descritti al comma precedente da parte di terzi, fatto salvo quanto previ- sto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, il Cliente è tenuto ad avvisare immediatamente la Banca al Numero Verde 800155155, operativo dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14, facendo seguire, entro il giorno lavorativo successivo, conferma a mezzo fax.
In tali casi la Banca provvederà senza ritardo - e comunque non oltre il primo giorno lavorativo suc- cessivo alla ricezione dell’avviso - ad eseguire il blocco del Servizio.
Fatto salvo quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, fino al momento del blocco il Cliente risponde per tutte le operazioni eseguite a mezzo del Servizio, anche se effettuate mediante indebito o illecito uso dei Codici, della Password Dispositiva (ove attivata) e del Sistema di Autenticazione Forte.
Le spese sostenute dalla Banca per il blocco e la fornitura di nuovi Codici rimangono a carico del Clien- te.
Il Cliente è altresì responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione dell’attrezzatura tecnica di cui al precedente art. 3, utilizzata per l’accesso e prestazione del Servizio, nonché all’adozione di tutte le misure idonee per proteggere l’attrezzatura stessa (ad es. tramite l’attivazione di funzioni di blocco dell’accesso ai propri dispositivi elettronici, ovvero tramite la disposizione di software necessari a pre- venire, rilevare ed eliminare eventuali danni per i dispositivi, nonché impedire intrusioni ed accessi non autorizzati) e all’aggiornamento del sistema operativo utilizzato dai dispositivi e software di protezione. Infine, il Cliente presta particolare attenzione a non scaricare, eseguire o aprire, sui propri dispositivi, file di cui non conosce l’esatta provenienza.
Art. 10 - Pagamento del Servizio
Il Cliente autorizza fin d’ora la Banca ad addebitargli i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri eventualmente previsti, nella misura e con la periodicità indicate, sul conto corrente di cui alla Richie- sta di Servizi Bancari e di Investimento, di cui la presente normativa fa parte; fermo restando che le commissioni e gli altri oneri relativi agli altri rapporti in essere eventualmente abilitati al Servizio di Internet Banking saranno addebitati sui conti correnti collegati ai rapporti di depositi di strumenti fi- nanziari di riferimento.
Art. 11 - Comunicazioni
Fatto salvo quanto previsto in materia di servizi di pagamento dal successivo Documento N, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio, comprese le note informative di cui all’art. 7 del precedente Docu- mento I, saranno inoltrate, anche a mezzo e-mail, dalla Banca al Cliente all’indirizzo fisico e/o di posta elettronica indicato in sede di attivazione del Servizio, oppure fatto conoscere successivamente in conformità a quanto previsto dall’art.4 della Seconda Sezione – Documento A (Norme Generali) ovvero messe a disposizione dello stesso attraverso la funzionalità “doc@nline” qualora attivata.
Art. 12 - Modifiche delle condizioni tecniche
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, mantenendone, per quanto possibile, la con- tinuità, la Banca potrà apportare in qualsiasi momento variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche, nonché introdurre nuove Forme di autenticazione e/o nuove mo- dalità tecnologiche diverse dalle Forme di autenticazione e richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente. Le relative comunicazioni saranno effettuate dalla Banca a mezzo di lettera o e- mail all’ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente ovvero attraverso la funzionali- tà “doc@nline” qualora attivata, con indicazione anche della data di decorrenza delle variazioni.
Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all’entrata in vigore di nuove normati- ve potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.
Art. 13 - Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni
La Banca è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza appor- tarvi alcuna modifica. La registrazione delle operazioni dispositive, che avviene in forma automatica su impulso del Cliente, viene effettuata su supporti elettronici od ottici e, in tal caso, i dati in essa conte- xxxx possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Il Cliente ha la facoltà di conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi modifica alcuna, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse.
Qualora il Cliente non si avvalesse della predetta facoltà, riconosce fin d’ora l’efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca ai sensi del comma precedente.
In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca, in conformità a quanto sopra detto, farà piena prova.
Art. 14 – Recesso
Costituisce giustificato motivi di recesso, ai sensi dell’ art. 1 delle "Norme Generali" Documento A, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- la causa di forza maggiore od i motivi derivanti da iniziative o da eventi, riferibili alla gestione
della rete di trasmissione utilizzata, qualora l’erogazione dei servizi si rendesse impossibile od ottenibi- le a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti;
- il caso in cui il Cliente usi o abbia usato il servizio in violazione di quanto previsto dal contratto o di una qualsiasi norma di legge o regolamentare in materia;
- il caso in cui il Cliente risulti inadempiente ad una della obbligazioni previste dal presente contratto;
- il caso in cui venissero risolti, per qualsiasi motivo, i contratti bancari correlati al presente contratto. In tal caso, la Banca darà esecuzione agli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso.
La Banca ha il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni da essa subiti a causa di fatti imputabili al Cliente.
Norme che regolano il servizio SMS (documento M)
Ferma restando l’applicazione delle norme di carattere generale, in quanto compatibili, contenute nella Carta della Relazione con il Cliente, a cui si fa espresso rinvio, e delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione – Documento A, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.
Art. 1 - Oggetto
Il Servizio SMS (Short Message Service), di seguito denominato Servizio, consente al Cliente di richie- dere a Banca Generali SpA (di seguito denominata Banca) o di ricevere direttamente dalla Banca stes- sa, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, sul proprio telefono cellulare GSM con fun- zione SMS comunicazione di dati relativi ai rapporti di conto corrente e agli altri servizi a lui intestati e/o cointestati, ad oggi disponibili, o che venissero in seguito resi disponibili.
A tal fine ad ogni rapporto a lui intestato e/o cointestato al momento dell'apertura è assegnato un numero progressivo; tale numero identificativo sarà utilizzato per il servizio in oggetto, allo scopo di facilitare la scrittura e la lettura dei messaggi inviati tramite telefono cellulare.
Art. 2 - Modalità di prestazione del Servizio
Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l’utilizzo del Servizio, disponibili sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e in ogni succursale della banca. Per accedere al Servizio il Cliente dovrà inviare un breve messaggio SMS alla Banca al numero
x000000000000 (ovvero al diverso numero che sarà tempo per tempo dalla stessa comunicato, anche mediante pubblicazione sul sito Internet di cui sopra), utilizzando un apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS, di sua proprietà, il cui numero di utenza dovrà essere depositato presso la Banca.
Inoltre il Cliente, qualora il Servizio sia disponibile, sullo stesso apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS potrà ricevere direttamente dalla Banca informazioni relative ai rapporti in essere od altre notizie utili al miglior svolgimento degli stessi.
Le funzioni tempo per tempo disponibili utilizzando un telefono cellulare GSM verranno comunicate dalla Banca in apposita pagina web del sito (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
L’identificazione del Cliente avverrà tramite riscontro del numero di utenza depositato con quello dell’apparecchio telefonico chiamante.
I dati verranno messi a disposizione del Cliente dalla Banca senza alcuna indicazione relativa alle gene- ralità anagrafiche dello stesso e con la sola indicazione del numero progressivo del rapporto in caso di più rapporti.
Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefonino cellulare, della relativa SIM Card e del numero di utenza telefonica depositato, che costituiscono le modalità di colle- gamento con la Banca e risponde del loro eventuale uso indebito, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
I dati verranno trasmessi utilizzando il protocollo di sicurezza insito nella tecnologia GSM; il Cliente dichiara quindi di essere a conoscenza dei rischi insiti in detta modalità di trasmissione e ne accetta tutte le eventuali conseguenze, sollevando espressamente la Banca da ogni responsabilità al riguardo. Art. 3 - Periodo di utilizzo
L’utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze.
Art. 4 - Responsabilità della Banca
Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che le eventuali informazioni economico-finanziarie sono comunicate a mezzo del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché so- spensioni nell’erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti re- sponsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiari di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.
La Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto, né per l’utilizzo improprio dei dati del Cliente eventual- mente intercettati da terzi. La Banca non sarà altresì responsabile per l’eventuale raccolta
/conservazione dei messaggi SMS effettuato da terzi contro la volontà del Cliente o comunque a sua insaputa.
La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, a scio- peri anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
La Banca in particolare non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che doves- sero derivare al Cliente per fatti imputabili alla rete GSM o comunque collegabili alla fornitura del ser- vizio di accesso alla rete stessa.
Art. 5 - Informazioni
Le informazioni acquisibili con l’utilizzo del Servizio relative a saldi, movimenti e conferma di operazioni vengono fornite per ottimizzare, con reciproco vantaggio, il rapporto di Xxxxxxxxx, ma resta inteso che le stesse trovano unica e probante conferma nell’estratto conto che, nei tempi e nei modi concordati, viene periodicamente inviato dalla Banca.
Le informazioni rese nei giorni e nelle ore di chiusura della Banca sono quelle disponibili al momento della chiusura stessa.
Art. 6 - Spese e Costi
Il Cliente prende atto che sono interamente a suo carico le spese telefoniche, i costi delle attrezzature per l’utilizzo del servizio e gli importi dei canoni periodici volta per volta stabiliti dalla Banca per la prestazione del Servizio. A tal proposito autorizza la Banca ad addebitare i suddetti importi sul conto corrente di cui alla Richiesta di Servizi Bancari e di Investimento, a cui la presente normativa è allega- ta.
Art. 7 - Modifiche delle condizioni tecniche
In caso di nuove disposizioni normative o regolamentari la Banca potrà variare l'operatività e la tipolo- gia delle funzioni del Servizio.
Il Cliente riconosce alla Banca la predetta possibilità anche in conseguenza di cambiamenti nell’operatività della rete telefonica o, comunque, al fine di consentire un miglioramento delle funzioni offerte con il servizio medesimo.
Le comunicazioni relative saranno validamente eseguite dalla Banca mediante lettera o e-mail all'ulti- mo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente, con preavviso di giorni 15 rispetto alla data di decorrenza, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 15 giorni dalla ricezione della comu- nicazione.
Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normati- ve, potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.
Norme comuni ai Servizi di Pagamento (documento N)
Ferma restando l’applicazione delle “Norme Generali” previste nella Seconda Sezione – Documento A, i Servizi di Pagamento sono regolati dalle seguenti ulteriori norme.
SOTTOSEZIONE I – NORME GENERALI
Art. 1. – Definizioni ed Informazioni generali
1.1 Nel presente Documento dedicato ai Servizi di Pagamento si intende per:
Addebito diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente; in altri termini, con l’Addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L’importo trasferito può variare;
Area unica dei pagamenti in euro (c.d. Sepa) o semplicemente Paesi SEPA: l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti. L’elenco aggiornato dei Paesi SEPA è riportato nel Foglio informativo;
Beneficiario: soggetto destinatario dei fondi oggetto del Pagamento;
Bonifico: l'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento effettuate a valere sul Conto di pagamento del Pagatore ed eseguite dal Prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del Pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;
Bonifico – SEPA: con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi SEPA;
Bonifico Istantaneo (SCT Inst): il bonifico istantaneo è un Bonifico – SEPA (con caratteristiche aggiuntive meglio descritte nel relativo Foglio Informativo) il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell’Ordine di pagamento da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore;
Bonifico – extra SEPA: con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Clien- te a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi non SEPA;
Cliente: il Cliente della Banca utilizzatore di servizi di pagamento;
Consumatore: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, e successive modificazioni;
Conto di pagamento o semplicemente Conto: il rapporto di conto corrente utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nell’apposita comunicazione di accettazione della proposta contrattuale inviata al Cliente e sono riportati nell’estratto conto;
Data valuta: la data di riferimento usata dalla Banca per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
X.Xxx. di recepimento della Direttiva (UE) 2015 / 2366 (“ PSD2 – Payment Services Directi- ve”): X.Xxx. 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (di seguito “PSD2”), come modificato dal Decreto di attua- zione della summenzionata Direttiva;
Emissione di strumenti di pagamento: un servizio di pagamento fornito da un Prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per dispor- re e trattare le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
Fondi: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter, TUB;
Giorno Lavorativo: il giorno in cui la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di pagamento; l’elenco dei Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali e sul sito internet;
Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto di pa- gamento interessato dall’Operazione di pagamento o il Beneficiario (ad es. il codice IBAN); ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utente del servizio di pagamento.
Per dare disposizioni di pagamento tramite bonifici, l’Ordine di pagamento deve, pertanto, contenere obbligatoriamente, quale identificativo unico del Beneficiario, il codice IBAN o altro identificativo unico nel caso in cui il Paese del Beneficiario non abbia adottato l’IBAN, oppure altro riferimento richiesto dal Paese del Beneficiario;
Micro-impresa: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servi- zi di pagamento, possiede i requisiti tempo per tempo individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a), della PSD2; attualmente un’impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro;
Norme comuni ai Servizi di Pagamento o anche Documento N : il presente documento che disci- plina l’esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti;
Operazione di pagamento o semplicemente Pagamento: operazione, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, comportante il trasferimento, il versamento o il prelevamento di fondi; non rientra- no in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. di recepimento della PSD2 di seguito specificato, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
Operazione di pagamento a distanza: un’Operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
Ordine di pagamento: qualsiasi istruzione, data dal Cliente alla Banca, con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
Pagatore: il soggetto titolare del Conto di pagamento a valere del quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in assenza del Conto, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
Prestatore di servizi di pagamento (“ PSP”) del Beneficiario / del Pagatore: il prestatore dei servizi di pagamento scelto dal Beneficiario/Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
Sepa Credit Transfer e Sepa Instant Credit Transfer: la Banca, aderendo al Sepa Credit Transfer (SCT) ed al Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst), si avvale anche del canale Sepa per la trasmissio- ne e la ricezione rispettivamente dei Bonifici (c.d. Bonifico – SEPA) e dei Bonifici istantanei (c.d. Bonifico Istantaneo (SCT Inst));
Sepa Direct Debit: è un servizio di Xxxxxxxx diretto preautorizzato per disporre incassi all’interno dei Paesi SEPA, che consente di addebitare in automatico il Conto del debitore, dietro mandato di paga- mento concordato direttamente tra creditore e debitore (c.d. Mandato).
Il servizio Sepa Direct Debit (“SDD”) viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall’EPC – European Payments Council con apposito Rulebook.
Sono previste due tipologie di servizio:
- Sepa Direct Debit Core (“SDD Core”), servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;
- Sepa Direct Debit Business-to-Business (“SDD B2 B ”), riservato esclusivamente a creditori e debitori che non rivestano la qualifica di “consumatori”;
Servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto pres- so un altro Prestatore di servizi di pagamento;
Servizio di informazione sui conti: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più Prestatori di servizi di pagamento;
Servizi di pagamento: i servizi indicati dall’art. 1, comma 2, lettera h-septies del TUB;
Strumento di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra la Banca ed il Cliente e di cui il Cliente e, nella misura del caso, i Beneficiari si avvalgono per impar- tire un Ordine di pagamento;
Strumento di pagamento di basso valore: rientrano in tale categoria gli strumenti di pagamento previsti all’art. 4 del D.Lgs. di recepimento della PSD2;
Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cam- bio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte acces- sibile al pubblico;
Terza Parte: Prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei se- guenti servizi: Servizi di informazione sui conti, Servizio di emissione di strumenti di pagamento basati su carta, Servizi di disposizione di ordine di pagamento;
Utente di servizi di pagamento o semplicemente Utente: il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.
1.2 La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni intercorrenti tra la Banca ed il Cliente è l’italiano. Con riguardo alle suddette comunicazioni si rinvia, per maggiori dettagli, all’art. 4 del precedente Documento A.
1.3 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite lettera raccomandata A/R o per via tele- matica o fax all’indirizzo indicato nella Carta della Relazione con il Cliente. La Banca darà riscontro entro 15 giornate operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 30 giornate operative ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine anzidetto, prima di ricorrere al giudice può - come riportato nella Carta della Relazione con il Cliente a cui si rinvia - rivol- gersi all’Arbitro Bancario Finanziario, attivare procedure di arbitrato e conciliazione che il Cliente stesso può proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge, nonché presentare esposto a Banca d’Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano alla Banca le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del TUB ed al Titolo II del D.Lgs. di recepimento della PSD2.
1.4 Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Banca la copia del presente Contratto e del relativo Documento di Sintesi aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole con- cordato tra le parti.
Art. 2 - Ambito di applicazione e rinvio
2.1 Le norme del presente Documento N si applicano ai seguenti servizi di pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto;
b) Addebiti diretti;
c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante;
d) nonché a tutti gli ulteriori servizi di pagamento tempo per tempo prestati dalla Banca e rien- tranti nella definizione di “Servizi di pagamento” di cui al precedente art. 1.
2.2 Le norme contenute nella presente Sottosezione nonché nelle Sottosezioni II III e IV si applicano ai Pagamenti prestati in qualsiasi valuta quando il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario e quello del Pagatore sono insediati nell’Unione Europea, ovvero l’unico Prestatore di servizi di pagamen- to coinvolto è insediato nell’Unione Europea.
2.3 Qualora i Pagamenti di cui al precedente comma 2 siano effettuati in una valuta di un paese ap- partenente all’Unione Europea diversa dall’euro o in una valuta di un paese non appartenente all’Unione Europea, ai suddetti Pagamenti non si applica l’articolo 17, mentre la Sottosezione III si applica nel rispetto delle previsioni di dettaglio contenute nei Fogli informativi che devono ritenersi prevalenti. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel Foglio Informativo.
2.4 Le norme contenute nella presente Sottosezione, salvo l’articolo 8, commi 1 e 2, nonché nelle Sottosezioni II, salvo l’articolo 17, e IV, si applicano ai Pagamenti prestati in qualsiasi valuta quando solamente uno dei Prestatori di servizi di pagamento è insediato nell’Unione Europea, per le parti dell’Operazione di pagamento ivi effettuate. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel Foglio Informativo.
2.5 Per i Pagamenti di cui ai commi precedenti, i soggetti rientranti nella categoria delle “microimpre- se”, di cui al D.Lgs. di recepimento della PSD2, sono equiparati ai consumatori, con l’eccezione dei seguenti articoli 22, comma 1, e 26 ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.
2.6 Con riguardo agli Strumenti di pagamento di basso valore ed alla moneta elettronica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. di recepimento sopra richiamato, la Banca potrà concordare con il Cliente deroghe a singole norme delle Sottosezioni sopra indicate.
2.7 Le norme della Sottosezione V si applicano:
- nel caso in cui il Cliente si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
- nel caso in cui una Terza Parte, emittente Strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata Ope- razione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.
Art. 3 – Esecuzione dei Pagamenti e Misure di sicurezza e di tutela
3.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’Ordine di pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento - secondo quanto indicato nel Foglio Informativo e nei precedenti Documenti della Seconda Sezione - siano esatti, completi e non contrad- dittori.
3.2 Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale dell’operazione e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
3.3 Se nell’ordine è stato indicato l’Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
3.4 Il Cliente è tenuto, immediatamente dopo la relativa ricezione, a verificare la correttezza di tutte le dichiarazioni e le altre informazioni (ad esempio rispetto al singolo pagamento eseguito) fornitegli dalla Banca o, per conto di quest’ultima, da soggetti terzi. Il Cliente pertanto, qualora riscontri errori o in- completezze, è tenuto ad informare senza indugio la Banca.
3.5 Con specifico riguardo ad ogni singolo servizio sopra richiamato, ai fini dell’esecuzione del Paga- mento il Cliente è tenuto ad attenersi alle istruzioni operative per l’utilizzo del servizio contenute nei precedenti Documenti della Seconda Sezione a cui si rinvia, adottando le prescritte misure di sicurezza fin dal momento della sua attivazione. Altresì, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può assegnargli un limite di utilizzo, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni e quindi preventi- vamente concordato con il Cliente. La Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla vigente normativa, ove dalla stessa previsto, per iscritto (anche tramite invio estratto conto) o mediante altro supporto durevole.
3.6 La Banca può bloccare l’utilizzo di uno Strumento di pagamento per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi, secondo le modalità previste nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine:
i. la sicurezza dello Strumento di pagamento;
ii. il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
iii. nel caso in cui lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai pro- pri obblighi di pagamento; e/o
iv in ogni altro caso espressamente previsto nei precedenti Documenti della Seconda Sezione.
3.7 In caso di smarrimento, di sottrazione o di utilizzo indebito o non autorizzato dello Strumento di pagamento, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca e, qualora richiesto, an- che alla società emittente, nei tempi e modi previsti dai precedenti Documenti C, D, E e L, a cui si rinvia.
Art. 4 – Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca
4.1 La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
4.2 In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente, mediante posta elettronica o per iscritto (secondo le modalità previste dall’art. 4 del precedente Documento A) le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni. Le spese della comunicazione effettuata ai sensi del presente comma sono addebitate dalla Banca sul Conto del Cliente, a fronte di rifiuto obiettivamente giustificato.
4.3 In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui vengono meno le ragioni della sospensione stessa.
Art. 5 – Richiesta di rettifica di un Pagamento
5.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto, il Cliente può richiederne la rettifica.
5.2 Se il Cliente è consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata dal Cliente, entro e non oltre 13 mesi dalla data di addebito o di accredito.
5.3 Se il Cliente è non consumatore, il suddetto termine è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto ai sensi dell’art. 4 del precedente Documento A, salvo che per determinate tipologie di Addebiti diretti sia previsto un termine maggiore specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio SDD il termine per la richiesta di rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi dalla data di addebito).
Art. 6 – Esecuzione di Pagamenti non autorizzati
6.1 La Banca esamina la richiesta di rettifica ricevuta ai sensi del precedente art. 5. Nel caso in cui il Pagamento risulti non autorizzato, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo. Resta in ogni caso salvo il diritto della Banca di ottenere la resti- tuzione dell’importo rimborsato qualora sia dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato solo in un momento successivo al rimborso effettuato a beneficio dell’utente. Qualora invece, all’esito dell’esame della summenzionata richiesta da parte della Banca, il Pagamento risulti autorizzato ma l’Utente disconosca tale autorizzazione, la Banca sospende il rimborso per motivato sospetto di frode dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia.
Art. 7 – Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
7.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è respon- sabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione del relativo ordine a meno che sia in grado di provare:
- che la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
- oppure che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Paga- mento nel rispetto del termine, a seconda del caso, indicato dall’art. 17 o dal successivo art. 24;
- oppure che ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7.2 Nel caso di inesatta esecuzione di un Pagamento imputabile al Cliente, su richiesta di quest’ultimo la Banca si attiva per rintracciare il Pagamento, senza garantire l’effettiva restituzione del relativo importo. Le spese sostenute per il recupero dei fondi sono addebitate dalla Banca sul Conto del Clien- te.
7.3 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del comma 1 dell’inesatta esecuzione del Pagamento, se l’importo del Pagamento stesso è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 5, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino del Conto, può richiedere di mante- nere l’esecuzione e ottenere l’eventuale rettifica.
7.4 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è respon- sabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dal Pre- statore di servizi di pagamento del Pagatore; tale responsabilità inizia a decorrere dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
7.5 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del precedente comma 4, provvede ad accreditare im- mediatamente l’importo del Pagamento sul Conto del Cliente.
7.6 La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
7.7 Le responsabilità di cui ai precedenti commi non si applicano in caso di caso fortuito o forza mag- giore e nei casi i cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi contrattuali o di legge.
7.8 Il presente articolo non si applica ai clienti non consumatori.
Art. 8 – Imputazione delle spese del Pagamento
8.1 Il Cliente, pagatore, non può disporre:
- l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
8.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
8.3 Con riguardo ai Pagamenti a credito del Conto, la Banca può trattenere le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo sul Conto stesso. In tale caso, nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
Art. 9 – Comunicazione della avvenuta esecuzione
9.1 All’inizio di ciascun mese solare la Banca mette a disposizione del Cliente una lista movimenti delle operazioni eseguite nel mese solare precedente, attraverso il servizio di Internet Banking, qualora il Cliente sia abilitato al suddetto servizio, ovvero presso la filiale o la sede della Banca ove è intrattenuto il Conto. In tale caso il Cliente può richiedere l’invio di detto documento anche per iscritto, tramite il servizio Phone Banking ovvero chiamando il numero verde indicato nella Carta delle Relazione con il Cliente. La lista movimenti è disponibile per il mese solare successivo a quello a cui si riferisce.
Art. 10 – Recesso dai Servizi di Pagamento
10.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento da ciascuno dei Servizi di Pagamen- to, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Documento A.
10.2 Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al Conto determina l’automatico venir meno della possibilità di utilizzare i Servizi di Pagamento.
Art. 11 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
11.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente Documento N e le condizioni economiche dei Servizi di pagamento disciplinati nello stesso.
11.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126- sexies del TUB. La modifica proposta dalla Banca, e comunicata al Cliente nel rispetto del preavviso minimo di due mesi, si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferi- sce.
11.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto im- mediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interes- se, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
11.4 Se il Cliente è non consumatore:
- la modifica non deve necessariamente essere sorretta da un giustificato motivo per essere considerata efficace;
- la modifica può essere comunicata dalla Banca con un preavviso minimo di 10 giorni; la stessa si ritiene accettata dal Cliente salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente stesso comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferi- sce.
SOTTOSEZIONE II – PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Art. 12 – Caratteristiche
12.1 La presente Sottosezione si applica:
- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordi- ne alla Banca: Bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario Freccia, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Foglio informativo;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l’effettuazione.
12.2 Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Art. 13 – Ordine di pagamento
13.1 L’Ordine di pagamento è impartito alla Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca stessa o dal Prestatore di servizi di pa- gamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
13.2 Per alcuni Pagamenti, ivi inclusi i Bonifici, è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (di seguito anche “Ordine permanente di pagamento”).
13.3 Alcuni Ordini di pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento (di seguito anche “Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte”), se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Gli Ordini di pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio In- formativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connes- se all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica tramite il servizio Phone Banking), per iscritto (anche tramite posta elettronica), a mezzo rete telematica (tramite il servizio Internet Banking) oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai servizi di disposi- zione di Ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente si impegna quindi a risolvere diretta- mente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 14 – Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
14.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
- dell’Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’Ordine di Pagamento o nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine.
Art. 15 – Ricezione dell’Ordine di pagamento
15.1 L’Ordine di pagamento, presentato su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata (ad esempio attraverso il servizio Phone Banking o il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relative funzionalità), si considera ricevuto dalla Banca:
- nella stessa data della sua presentazione, sempreché entro la stessa data vengano validamente fornite dal Cliente tutti i dati necessari all’esecuzione,
- o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Tipologia Bonifico | Orario limite di ricezione ordini (cut-off giornata operativa) |
Bonifici - SEPA in euro | 16:00 |
Bonifici – SEPA in euro verso Svizzera, San Marino e Monte- carlo | 14:30 |
15.2 Tuttavia se l’Ordine è presentato oltre i limiti orari (c.d. cut-off giornata operativa) di seguito specificati per ogni tipologia di pagamento, l’Ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successi- vo:
Bonifici – extra SEPA Bonifici in divisa diversa da euro | 14:30 |
Bonifico Istantaneo (SCT Inst) | 23:59 |
I limiti orari sopra riportati si applicano anche in caso di Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte.
15.3 Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
15.4 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto alla data indicata dal Cliente, oppure, se tale data non è un Giorno Lavo- rativo, il Giorno Lavorativo successivo;
15.5 Dalla data di ricezione dell’ordine, come definita nei precedenti commi, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
15.6 Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazio- ne dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento: Bonifici, Mav, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, altra operazione prevista nei Fogli Informativi.
15.7 Qualora vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli Ordini di pagamento, ai fini dell'e- secuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, s'intendono ricevuti dalla Banca:
- il secondo giorno successivo alla consegna al Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga entro le ore 14:00;
- il terzo giorno successivo alla consegna allo stesso Consulente Finanziario, qualora tale consegna avvenga successivamente alle ore 14:00.
15.8 Gli Ordini per l’esecuzione dei quali è richiesta la trasmissione di documenti e/o l’assolvimento di particolari condizioni (ad esempio per i bonifici documentati e/o condizionati) si considerano ricevuti, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, quando sono pervenuti alla Banca i relativi docu- menti o è stata assolta la relativa condizione.
15.9 Il comma 1 si applica anche all'Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte. Tuttavia se l'Ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nel precedente comma 2 ed in conformità allo stesso - l'Ordine si considera ricevuto il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Art. 16 – Revoca dell’Ordine di pagamento
16.1 L’Ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli Ordini permanenti di pagamento) oppure che la Banca vi consenta.
16.2 L’Ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro e non oltre il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita dal precedente art. 15, comma 4.
16.3 La revoca deve essere richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.
16.4 Nel caso di Ordine permanente di pagamento, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i Paga- menti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.
16.5 L'Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in que- st'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma 2.
Art. 17 – Tempi di esecuzione dell’Ordine di pagamento
17.1 L’Ordine di Pagamento, impartito su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.
17.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti che necessitino di conversio- ne valutaria in sede di addebito l’importo è accreditato al Prestatore di servizi di Pagamento del Bene- ficiario entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 15.
17.3 Il comma 1 si applica anche all'Ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte.
SOTTOSEZIONE III – ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO
Art. 18 – Caratteristiche
18.1 La presente Sottosezione si applica:
- al servizio SDD: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dall’omonima procedura interbancaria europea SDD a cui deve avere aderito anche il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario facente parte della SEPA;
- ad altri tipi di Addebito diretto di cui la Banca consenta l’effettuazione.
18.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito diretto sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
Art. 19 – Abilitazione del Conto
19.1 Il Conto del Cliente, in veste di Pagatore, è automaticamente abilitato ad alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio SDD), previsti dal precedente Documento F e dal Foglio Informativo.
19.2 Per fruire, in veste di Beneficiario, di alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio SDD) occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l’abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilita- to ad un tipo di Addebito diretto, la Banca non esegue gli Addebiti diretti di questo tipo che le perven- gano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione prevista all’art. 21.
19.3 Il Cliente può limitare l’abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
19.4 Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla Banca oppure me- diante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavo- rativo successivo alla sua ricezione.
Art. 20 – Disabilitazione del Conto
20.1 Per alcuni tipi di Addebito diretta (ad esempio, il servizio SDD) il Cliente può disabilitare il Conto.
20.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilita- zione stessa.
20.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito diretto per il quale Xxxxx è stato disabilitato il Clien- te deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Art. 21 – Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti diretti
21.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti diretti disposti da un Beneficiario, deve rila- sciare un’apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di addebiti diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito diretto (ad esempio, il servizio SDD) l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito diretto.
21.2 Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identifi- cativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all’esecuzione di Addebiti diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l’esecuzione in conse- guenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
21.3 L’autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è prevista al Beneficiario.
21.4 L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell’apposito modulo cartaceo o attra- verso altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio In- ternet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità).
21.5 L’autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
21.6 Per taluni tipi di Addebito diretto il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficia- rio medesimo.
21.7 L’esecuzione di Addebiti diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e del Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
21.8 La Banca può rifiutare l’incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente.
Art. 22 – Modifica e revoca dell’autorizzazione
22.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore, può esercitare tali facoltà se previste nel relati- vo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
22.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all’art. 21 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.
Art. 23 – Rapporti tra Cliente e Beneficiario
23.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti diretti.
23.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti diret- ti. In particolare, fatto salvo quanto previsto negli articoli 20 e 25 del presente Documento N, nell’ambito del servizio SDD la modifica e/o la revoca del Mandato devono essere indirizzate dal Cliente direttamente ed esclusivamente al Beneficiario.
Art. 24 – Ricezione ed esecuzione degli Addebiti diretti
24.1 L’Ordine di pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento indicata nell’ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
24.2 L’importo del Pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di servizi di pagamento del Be- neficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti che ne- cessitino di conversione valutaria in sede di addebito, entro il secondo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.
Art. 25 – Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti diretti
25.1 Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito diretto mediante richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 24. E’ facoltà della Banca accogliere richieste pervenu- te in un momento successivo.
Art. 26 – Richieste di rimborso
26.1 Entro il termine di 8 settimane dall’addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i. al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito diretto;
ii. l’importo dell’Addebito diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
26.2 Il Cliente non consumatore può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
26.3 La richiesta va fatta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.
26.4 Per gli Addebiti diretti relativi al servizio SDD nella versione “SDD Core”, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
SOTTOSEZIONE IV – PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Art. 27 – Termini di accredito
27.1 L’importo del Pagamento è accreditato sul Conto non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca. Qualora tale data di ricezione sia un Giorno non Lavorativo, l’accredito verrà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente successivo con valuta del giorno di disponibilità dell’importo per la Banca.
27.2 In deroga a quanto sopra, l’importo del Pagamento è accreditato sul Conto entro il secondo Gior- no Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca esclusivamente nel caso in cui il Pagamento comporti una conversione valutaria con una valuta di un paese non apparte- nente all’Unione Europea.
SOTTOSEZIONE V - TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITA' FONDI
Art. 28 Servizi di informazione sui conti
28.1 Il Cliente può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazio- ne al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
28.2 Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
28.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che han- no portato al rifiuto.
28.4 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai suddetti ser- vizi di informazione sui conti. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 29 Conferma della disponibilità di fondi
29.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Cliente ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Xxxxx cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
29.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
29.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informati- co. Il consenso può essere dato anche:
tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto; tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
29.4 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
29.5 La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
29.6 Il Cliente può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
29.7 Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pa- gamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Banca Generali S.p.A.