Condizioni Generali di Vendita di Solenis Italia S.r.l.
Condizioni Generali di Vendita di Solenis Italia S.r.l.
Articolo 1 – Disposizioni generali
1. Le Condizioni Generali di Vendita che seguono (“Condizioni Generali”) si applicheranno a: (a) tutte le offerte, i preventivi e conferme d’ordine emesse dalla Solenis Italia S.r.l. (“Fornitore”) e (b) tutti i Contratti, come di seguito definiti, tra il Fornitore e qualsiasi (potenziale) acquirente (“Acquirente”).
2. Per “Conferma d’Ordine” s’intende la conferma scritta del Fornitore di vendita o fornitura all’Acquirente dei prodotti o servizi ivi descritti. Per “Ordine di Acquisto” s’intende l’ordine verbale o scritto dell’Acquirente di acquistare dal Fornitore qualsivoglia prodotto o servizio.
3. Un contratto (“Contratto”) s’intenderà validamente stipulato se (i) il Fornitore ha confermato il Contratto per iscritto mediante una Conferma d’Ordine, ovvero se (ii) il Fornitore, pur non avendo inviato la Conferma d’Ordine, abbia iniziato a fornire i prodotti e/o i servizi e l’Acquirente non si sia immediatamente opposto a ciò per iscritto.
4. Anteriormente alla conclusione di un Contratto, il Fornitore può ritirare le proprie offerte e preventivi in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso.
5. Non sono ammesse cancellazioni di Ordini d’Acquisto o resi merce. Gli Ordini d’Acquisto saranno vincolanti per l’Acquirente e validi per l’accettazione da parte del Fornitore per il periodo ivi specificato o, in mancanza, per un periodo di 180 giorni dalla data di emissione. La cancellazione unilaterale da parte dell’Acquirente prima del decorso di tale periodo sarà priva di qualsivoglia effetto.
6. Concludendo il Contratto col Fornitore, l’Acquirente accetta le Condizioni Generali come parte integrante del Contratto. Salvo deroga espressamente accettata per iscritto dal Fornitore, le Condizioni Generali prevalgono su condizioni o termini contrari eventualmente concordati fra le parti o comunque allegate dall’Acquirente.
Articolo 2 – Prezzi
1. Le parti concordano che il prezzo dei prodotti in qualsiasi momento e per tutta la Durata del Contratto potra' essere rivisto dal Fornitore. Il Fornitore si riserva il diritto di aumentare il prezzo dei prodotti per riflettere qualsiasi aumento dei costi di produzione (ad es. costi delle materie prime, manodopera, energia), trasporto, commercializzazione, manipolazione, stoccaggio e/o costi derivanti dalla necessita' di garantire la conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili. Se il prezzo rivisto non potra' essere concordato, a entrambe le parti spetta il diritto di rescindere il Contratto o le relative applicazioni, con un preavviso di trenta (30) giorni, e fino a tale rescissione rimarra' in vigore il prezzo piu' recente.
2. I prezzi indicati nelle Conferme d'Ordine sono puramente indicativi e soggetti a modifiche. I prezzi in vigore al momento della spedizione (che potranno rispecchiare un aumento fino al 100% rispetto ai prezzi indicati nella Conferma d’Ordine), saranno indicati nelle fatture di Solenis e l'Acquirente accetta di pagare tali importi.
3. Salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, i prezzi si intendono al netto di tasse, costi di imballaggio e trasporto e basati sulla consegna, secondo la definizione elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale e contenuta nella raccolta “Incoterms 2020”.
4. Le vendite saranno fatturate comprensivamente di tutte le tasse ed imposte applicabili e degli altri oneri, tasse e costi di espletamento delle formalità doganali pagabili all’esportazione.
Articolo 3 – Termini di pagamento
1. Tutti i pagamenti saranno effettuati nella valuta stabilita in fattura, nel termine concordato, senza alcuna deduzione o compensazione per qualsivoglia ragione, salvo diversa specificazione riportata in fattura. L’Acquirente non ha diritto di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.
2. Senza pregiudizio alcuno di qualsivoglia altro diritto contrattuale o di legge spettante al Fornitore, qualsiasi ritardo di pagamento comporterà la maturazione di interessi al tasso annuo del 15% calcolato su base annua (ovvero del massimo tasso consentito dalla legge, se minore) dalla scadenza al saldo effettivo. L’Acquirente sarà inoltre tenuto a corrispondere integralmente le spese giudiziali e stragiudiziali di recupero del credito.
3. Nel caso l’Acquirente non effettui il pagamento nel termine concordato, l’Acquirente sarà considerato inadempiente senza necessità di messa in mora o di altra comunicazione da parte del Fornitore. La data riportata nelle attestazioni della banca del Fornitore faranno fede anche nei confronti dell’Acquirente in ordine alla data di effettuazione dei pagamenti.
Articolo 4 – Consegna, titolo e consegna
1. A tutte le consegne effettuate ai sensi del Contratto si applicheranno le specifiche condizioni enunciate nella Conferma d’Ordine nel significato reso palese da Incoterms 2020 (e susseguenti versioni). In caso di contrasto fra le definizioni contenute nella raccolta Incoterms e le condizioni del Contratto, queste ultime prevarranno.
2. Il Fornitore compirà ogni sforzo per consegnare i prodotti o prestare i servizi entro il termine concordato ma in nessun caso sarà responsabile per eventuali ritardi. Il Fornitore può effettuare consegne o prestazioni parziali.
3. Le misure ed i pesi dichiarati dal Fornitore faranno fede salvo dimostrazione della loro erroneità.
4. L’acquirente ispezionerà e verificherà la qualità e quantità dei prodotti o servizi immediatamente in sede di consegna o prestazione da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore conserverà la proprietà dei prodotti forniti all’Acquirente fintantochè non avrà ricevuto l’integrale pagamento dei medesimi.
6. Con la consegna dei prodotti da parta del Fornitore si transferirà in capo all’Acquirente il rischio di perdita o di danneggiamento degli stessi.
Articolo 5 – Imballaggi
Nel caso il Contratto stabilisca che l’imballaggio dei prodotti sia o rimanga proprietà del Fornitore o comunque debba essere reso al Fornitore, l’Acquirente dovrà renderli vuoti, a propria cura, spesa e rischio, nel luogo indicato dal Fornitore, comunicando a quest’ultimo la data di spedizione. L’Acquirente pagherà al Fornitore il costo di sostituzione di ogni imballaggio non restituito in buon ordine e condizioni entro un termine ragionevole.
Articolo 6 - Servizi di trattamento acque
Nel caso il Fornitore fornisca servizi di trattamento acque:
a. l’Acquirente garantisce di avere fornito al Fornitore, in modo completo ed accurato, tutte le informazioni necessarie per la preparazione dell’offerta e l’esecuzione del Contratto. Durante il Contratto l’Acquirente renderà tempestivamente noto al Fornitore ogni aggiornamento di tali informazioni. L’Acquirente informerà il Fornitore di ogni cambiamento negli impianti oggetto di trattamento, ovvero nella loro conduzione, che possa in qualsiasi modo interessare il processo di trattamento delle acque. L’Acquirente manterrà il registro/giornale dell’impianto di trattamento acque sempre aggiornato ed a disposizione del Fornitore.
b. L’Acquirente provvederà alla fornitura continuativa e senza interruzione della luce, dell’energia, dell’acqua e della ventilazione necessaria per i servizi di trattamento acque. L’Acquirente provvederà alla corretta, stabile ed ininterrotta conduzione dei sistemi interessati dai servizi erogati dal Fornitore. L’Acquirente sarà responsabile in via esclusiva delle conseguenze di qualsiasi contaminazione, perdite d’acqua anomale, variazioni sostanziali della qualità dell’acqua di alimento, malfunzionamento dell’impianto, operazioni non programmate e qualsiasi altra azione, omissione od evento che possa inficiare la corretta esecuzione dei servizi da parte del Fornitore, salvo che
Data / /
l’Acquirente abbia dimostrato che tali azioni, omissioni od eventi siano stati posti in essere o causati esclusivamente dal Fornitore.
c. L’Acquirente porterà diligentemente a termine tutti i compiti relativi al trattamento acque dei propri sistemi che non formano oggetto dei servizi contrattualmente forniti dal Fornitore. Nell’ottemperare a ciò l’Acquirente seguirà le procedure di monitoraggio, dosaggio prodotto e le altre istruzioni e raccomandazioni relative al trattamento acque e si asterrà dall’interferire in qualsiasi modo coi servizi di trattamento acque erogati dal Fornitore.
d. L’Acquirente informerà tempestivamente il Fornitore di ogni programmata chiusura o spegnimento degli impianti o dei sistemi, sia completa che parziale, e provvederà affinché il Fornitore mantenga accesso ai propri impianti e sistemi durante tali periodi di chiusura/spegnimento.
e. L’Acquirente è responsabile dell’ottenimento di ogni e qualsivoglia permesso, autorizzazione e approvazione da parte delle autorità che sia necessario o anche solo opportuno per utilizzare l’impianto di trattamento acque, i prodotti e lo stoccaggio degli stessi da parte del Fornitore presso l’Acquirente. L’Acquirente è responsabile per tutte le informazioni e la documentazione fornita a qualsiasi autorità, anche nel caso in cui tali informazioni e documentazione alle autorità e/o all’Acquirente siano state fornite, su richiesta dell’Acquirente, dal Fornitore.
Articolo 7 - Attrezzatura ed Impianti
La proprietà esclusiva di attrezzature od impianti resi disponibili all’Acquirente a titolo di affitto, prova o a qualsivoglia altro titolo, rimarrà in ogni caso del Fornitore, salvo espressa pattuizione in contrario risultante per iscritto.
Articolo 8 – Rischio per la salute e sicurezza
1. L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza che i prodotti da fornire in base al Contratto potrebbero essere pericolosi per la salute umana e/o per l’ambiente.
2. L’Acquirente s’impegna a familiarizzarsi coi prodotti e sua sarà la responsabilità di tenere pienamente informato se stesso e tutte le persone coinvolte nella manipolazione dei medesimi, sin dal momento della loro consegna da parte del Fornitore, circa la natura di tutti i suddetti rischi per la salute e/o l’ambiente nonché sulle regole da seguire per l’appropriata e sicura manipolazione dei prodotti stessi.
Articolo 9 – Perdita o danneggiamento
1. L’acquirente ispezionerà e verificherà i prodotti o i servizi immediatamente della consegna.
2. Qualsivoglia reclamo, riguardante la qualità o quantità dei prodotti o i servizi dovrà essere comunicata per iscritto al Fornitore entro cinque giorni lavorativi dalla data di consegna. Nel caso il Fornitore non riceva tale comunicazione nel predetto termine, tutti i prodotti o servizi s’intenderanno consegnati nella quantità concordata ed esenti da vizi di sorta.
Articolo 10 – Garanzia
1. Il Fornitore garantisce che alla data di consegna o prestazione i prodotti ed i servizi forniti saranno conformi alle specifiche tecniche enunciate nel Contratto. Il Fornitore non rilascia altre garanzie, espresse od implicite, rispetto a qualsivoglia prodotto o servizio. Qualsiasi altra garanzia che possa rendersi applicabile ai sensi di legge o di regolamento, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per qualsivoglia uso o scopo, è espressamente esclusa.
2. Nel caso al momento della consegna i prodotti non siano conformi alle specifiche, il Fornitore potrà a propria esclusiva discrezione o sostituire a proprie spese in tutto o in parte i prodotti restituiti non conformi con una corrispondente quantità di prodotti conformi alle specifiche, ovvero accreditare all’Acquirente il prezzo fatturato corrispondente ai prodotti non conformi che non sono stati sostituiti.
Articolo 11 – Garanzia per difettosità dei prodotti
1. In caso di accertata responsabilità del Fornitore, contrattuale o a qualsivoglia altro titolo, si conviene espressamente che, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità del Fornitore sarà limitata a:
a. rimedi di cui all’art 10, se il Contratto ha per oggetto esclusivamente la consegna di prodotti;
b. il risarcimento di un importo massimo pari al cinquanta per cento (50%) dell’importo complessivamente fatturato dal Fornitore all’Acquirente al netto di IVA e accrediti nei dodici mesi precedenti il ricevimento del reclamo scritto da parte dell’Acquirente, se il Contratto ha per oggetto la fornitura di soli servizi, o di prodotti e servizi, inclusa, a titolo esemplificativo, la fornitura di servizi di trattamento acque e la messa a disposizione di impianti e attrezzature.
2. L’Acquirente terrà indenne e solleverà il Fornitore da qualsivoglia pretesa di terzi relativa all’esecuzione del Contratto.
3. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsivoglia perdita o danno indiretto, conseguenziale o secondario, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la perdita di profitti o entrate in genere.
Articolo 12 – Forza Maggiore
Il Fornitore non sarà responsabile del ritardo o dell’inadempimento ai termini ed alle condizioni di qualsivoglia Conferma d’Ordine, Contratto o altra obbligazione nella misura in cui tale ritardo o inadempimento risulti o sia causato da un evento al di fuori del controllo del Fornitore, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e senza limitazioni di sorta: (i) scioperi o altre turbative in ambito lavorativo, (ii) indisponibilità o scarsità di materie prime o ausiliarie, (iii) difficoltà di trasporto, (iv) nel caso il Fornitore non produca direttamente il prodotto fornito all’Acquirente, la mancata fornitura per qualsivoglia motivo del suddetto prodotto da parte del produttore ovvero la modifica, non prevista dal Fornitore al momento dell’offerta, preventivo o della Conferma d’Ordine, del prodotto medesimo da parte del produttore.
Articolo 13 – Patto di Riservatezza
Qualsiasi dato o informazione tecnica, commerciale, economica o di altro tipo riguardante l’azienda del Fornitore, ivi compresi a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, le sue formule, specifiche di prodotto, servizi, piani, programmi, processi, prodotti, costi, gestioni, operazioni e clienti, di cui l’Acquirente, sue affiliate, direttori o dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto saranno trattate come proprietà riservata del Fornitore e non saranno utilizzate dall’Acquirente se non per il beneficio dello stesso Fornitore a fronte del Contratto, né saranno, durante e dopo la validità del Contratto e senza il previo e specifico consenso scritto del Fornitore, comunicate ad altri, includendo fra questi ultimi le amministrazioni statali o altre autorità. Le informazioni e i dati di cui sopra comunicati dal Fornitore all’Acquirente per iscritto o su qualsivoglia supporto materiale saranno restituite al Fornitore a richiesta di quest’ultimo e in ogni caso al termine del Contratto.
Articolo 14 – Legge Applicabile – Controversie – Foro competente
1. Qualsiasi accordo e documento al quale si applichino le presenti Condizioni Generali di Contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia derivante da qualsiasi accordo e documento al quale si applichino le presenti Condizioni Generali di Contratto sarà assoggettata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
3. E’ in ogni caso esplicitamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG, 1980).
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(il Fornitore) (l’Acquirente)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvati i seguenti articoli: 2 (Prezzi), 3 (Termini di pagamento), 4 (Consegna), 6 (Servizi di trattamento acque), 8 (Rischio per la salute e sicurezza), 9 (denuncia vizi – Decadenze) 10 (Garanzia), 11 (Garanzia per difettosità dei prodotti – Limitazione ed esclusione di responsabilità), 12 (Forza maggiore), 13 (Patto di riservatezza), 14 (Legge applicabile – Controversie – Foro competente). ......................................
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(il Fornitore) (l’Acquirente)