CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA FONDAZIONE VILLA GHIGI PER LA PROMOZIONE/REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER GLI ANNI 2020-2021. ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DEL PARCO VILLA GHIGI, DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE”, DEL PARCO PRATI DI...
Delibera Giunta Comunale DG/PRO/2019/338 Repertorio n. DG/PRO/296/, PG 550538/2019
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA FONDAZIONE VILLA GHIGI PER LA PROMOZIONE/REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER GLI ANNI 2020-2021. ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DEL PARCO VILLA GHIGI, DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE”, DEL PARCO PRATI DI MUGNANO E DEL PARCO DI VILLA ALDINI.
Premesso che:
• la Fondazione Villa Ghigi (di seguito anche Fondazione) è stata costituita dal Comune di Bologna (di seguito anche Comune) e la Provincia di Bologna (oggi Città Metropolitana di Bologna) in data 26 luglio 2001 con atto a ministero notaio Xxxxxxxx Xxxxx, rep. 45340/16204 e che, successivamente, l'Università degli Studi di Bologna ha aderito alla Fondazione come Socio Fondatore;
• la Fondazione, come prevede lo statuto, non ha scopo di lucro e persegue fini di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, l'uso razionale delle risorse naturali, la diffusione delle conoscenze sugli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio e una fruizione sempre più consapevole e matura dello stesso;
• l'atto costitutivo della Fondazione prevedeva, oltre all'apporto al fondo di dotazione iniziale, l'erogazione da parte del Comune, di un contributo annuale per lo svolgimento di attività concordate congiuntamente, al fine del raggiungimento degli obiettivi posti a carico della Fondazione medesima;
• la Fondazione svolge da sempre un importante ruolo di supporto all'Amministrazione comunale nell'ambito dell'educazione ambientale e di
quella alla sostenibilità ambientale, di cui rappresenta da tempo una delle principali strutture di riferimento a livello bolognese e regionale;
• a seguito della riorganizzazione dei centri di educazione ambientale del sistema INFEAS regionale (LR 27/2009) la Fondazione è stata accreditata tra i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) di eccellenza dell'Xxxxxx- Romagna;
• la Fondazione è inoltre componente del CEAS Multicentro per l'educazione alla sostenibilità del Comune di Bologna assieme a Showroom Energia e Ambiente e LEA di Villa Scandellara;
• come previsto nell'atto costitutivo della Fondazione, con deliberazione della Giunta comunale Prog. 213/2004, PG 114678/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una convenzione tra il Comune e la Fondazione (rep. n. 198625/2004) per la valorizzazione del Parco Villa Ghigi mediante la promozione e l'organizzazione di attività culturali e di educazione ambientale, oltre che una accurata gestione e programmazione di significativi interventi di riassetto e arricchimento, conformemente a quanto stabilito nello statuto e in documenti programmatici successivi;
• la suddetta convenzione è stata poi rinnovata con delibera Prog. 402/2008 (rep. n. 207139/2009), prorogata prima con delibera Progr 323/2012 e poi con determinazione dirigenziale PG 329883/2013 fino al 30/06/2014;
• con delibera Prog 125/2014, PG 154358/2014, è stata approvata una nuova convenzione tra il Comune e la Fondazione (rep. n. 212315/2014), la cui durata, con atto Prog. 181/2016, PG 157908/2016, è stata ridefinita al 31.12.2017;
• con il medesimo provvedimento è stata inoltre ridefinita la durata del
comodato ad uso gratuito alla Fondazione dell'immobile denominato "Casa del custode" per un periodo di nove anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto di modifica della convenzione, a rep. 1928 del 06/07/2016;
• con delibera Prog 315/2017, PG 454697/2017, è stata approvata una nuova convenzione tra il Comune e la Fondazione (rep. n. /2018) modificata con atto DG/PRO/2019/126, PG 527074/2018, con durata fino al 31.12.2019;
• le iniziative avviate in questi anni - oltre all'attività di educazione ambientale, divulgazione, promozione e valorizzazione del territorio collinare bolognese - hanno trovato positivi riscontri;
• la Fondazione ha inoltre maturato una consolidata esperienza operativa nella gestione del patrimonio verde, in primo luogo attraverso l'impegno quotidiano rivolto al Parco Villa Ghigi, ma anche attraverso studi e progetti su altre parti del territorio e mediante la gestione del Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx x xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx;
• la Fondazione rientra nell’elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna, in relazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 e ss.mm.e ii. al principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011;
Considerato che:
• la Fondazione ha elaborato e presentato al Comune (PG di ricevimento 538293/2019) un piano di programmazione poliennale (2020-2021), agli atti c/o il Settore Ambiente e Verde, contenente gli obiettivi e le scelte strategiche per proseguire nel rilancio e nello sviluppo, in un contesto di sostenibilità economica e finanziaria, del proprio ruolo in ambito cittadino e metropolitano;
• con tale documento la Fondazione ha teso ad articolare le attività a breve e
medio termine con l’obiettivo di consolidare la propria azione nei seguenti settori di intervento peculiari:
a) programmazione, gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale e del verde pubblico del territorio comunale e di quelli limitrofi, con una particolare attenzione per i parchi estensivi collinari, alcuni parchi a carattere storico- naturalistico e i giardini scolastici, in quest’ultimo caso per la sperimentazione di modalità gestionali e didattiche funzionali alle attività educative all’aperto, secondo le “Linee guida per la realizzazione di piccoli interventi naturali nei giardini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Bologna” elaborate dal Comune in collaborazione con la Fondazione e approvate con atto Prog 133/2015);
b) divulgazione, organizzazione di eventi, valorizzazione e promozione turistica della città e del suo territorio nei suoi aspetti naturalistici, agronomici e storico-paesaggistici;
c) educazione ambientale e alla sostenibilità attraverso programmi e proposte nel Parco Villa Ghigi, in altri parchi pubblici e luoghi della città, nonché mediante la gestione di aule didattiche, altre strutture educative e dello Showroom Energia e Ambiente, con particolare riferimento ai futuri progetti relativi alla realizzazione, in accordo con il Comune ed eventuali altri soggetti, di una innovativa “scuola nel bosco” in ambito collinare;
d) formazione di personale docente e altri operatori scolastici nell'ambito di tematiche legate alla sostenibilità, con particolare riferimento all’educazione ambientale e alla realizzazione di percorsi di ricerca/formazione sull’educazione all’aperto (outdoor education).
e) gestione dell’attività didattica dello ShowRoom “Energia e Ambiente”. Considerato inoltre che:
• la gestione del Parco Villa Ghigi da parte della Fondazione ha consentito di valorizzare le caratteristiche storico-paesaggistiche e naturalistiche dell'area medesima anche attraverso la progressiva riqualificazione dei caratteri tipici del paesaggio e dell’ambiente naturale collinare;
• nell'ambito della gestione del Parco Villa Ghigi in questi anni, oltre a un numero elevato di attività educative per le scuole, di proposte in ambito extrascolastico e di iniziative divulgative per i cittadini, sono stati organizzati eventi culturali e piccoli spettacoli.
• l'immobile denominato “Casa del custode” e sito all'interno del Parco Villa Ghigi, accanto alla villa medesima, è stato concesso in comodato d'uso alla Fondazione, che sta completando gli interventi di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile al fine del suo allestimento quale punto di ristoro permanente per i frequentatori del parco.
• la Fondazione in anni passati aveva svolto, in collaborazione con la Provincia / Città Metropolitana di Bologna, varie attività didattiche, divulgative, escursionistiche legate alla promozione della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico;
• il Parco Prati di Mugnano, in territorio di Sasso Marconi, ma di proprietà del Comune di Bologna, necessita di interventi di riqualificazione e rilancio, anche in considerazione della sua parziale inclusione all'interno della suddetta Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico, istituita nel 2006 e a sua volta compresa nell’omonimo sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale SIC-ZPS IT4050012, nonché della presenza del percorso escursionistico tra Bologna e Firenze denominato “Via degli Dei” che passa attraverso il parco;
• in considerazione dell’approfondita conoscenza della zona e della positiva collaborazione attivata con la Fondazione, che ha operato la riqualificazione dell’area e della sentieristica al suo interno, si valuta opportuno il proseguimento della gestione del Parco Prati di Mugnano da parte della Fondazione;
• gli immobili presenti all'interno del Parco Prati di Mugnano, e cioè i due nuclei colonici di Mugnano di sopra e Piazza, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione degli stessi, che potrebbero anche coinvolgere altri soggetti e la stessa Fondazione, nell’ottica di realizzare punti logistici di supporto sia all’attività di educazione ambientale, sia in relazione al crescente interesse escursionistico della zona.
• ciò potrebbe favorire il rilancio dell'immagine del parco e della sua funzione rispetto a Bologna e ai comuni limitrofi, coniugando una gestione più accurata e mirata dell'area verde con la promozione di attività escursionistiche ed educative legate alla Riserva naturale, concordate con l’Ente per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale ora preposto alla sua gestione, e alla “Via degli Dei” riaperta al passaggio, la realizzazione di attività culturali in grado di richiamare nuovamente l'attenzione sul parco e una graduale ripresa dell'attività agricola nelle zone limitrofe anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di gestione del verde pubblico estensivo, con possibilità di applicare in seguito l'esperienza anche in ambito periurbano, con particolare riferimento alle aree pubbliche estensive collinari;
• il Parco di Villa Aldini, una piccola area verde situata sul versante collinare opposto a quello del Parco Villa Ghigi con caratteristiche naturalistiche e
paesaggistiche di rilievo, necessita di una fase riordino e di recupero, anche in virtù della sua posizione panoramica e della sua spiccata vocazione per attività didattiche e divulgative all’aperto; è opportuno ricordare, a questo proposito, che negli anni scorsi si sono affacciate ipotesi sia di destinazione dell’edificio adiacente a Villa Aldini a sede di una innovativa “Scuola nel bosco”, sia di un parziale utilizzo di alcuni locali di Villa Aldini da parte della Fondazione (“appartamento del custode”) per finalità educative e culturali e come base logistica per iniziative estive in grado di rilanciare il luogo in rapporto alla città (con la possibile collaborazione dell’Università di Bologna).
• in considerazione dell’approfondita conoscenza del territorio collinare, della positiva esperienza sviluppata nella gestione e della possibile concretizzazione di alcune delle ipotesi sopra accennate, si valuta opportuno il proseguimento della gestione del Parco di Villa Aldini da parte della Fondazione;
Considerato altresì che:
• il Comune di Bologna ha in carico il Parco San Pellegrino, una delle grandi aree verdi collinari aperte al pubblico, situato in posizione panoramica dove dai prati che ricoprono gran parte dell'area è possibile osservare la morfologia di tutto il territorio circostante.
• nel parco, coltivato fino a tempi recenti, si è ritenuto di conservare la vecchia organizzazione territoriale e le caratteristiche salienti dal paesaggio agricolo-rurale, con filari di alberi da frutto che fiancheggiano le cavedagne tracciate sui versanti della collina o ne seguono le ondulazioni, e alcune piccole aree conservate a vigneto;
• in considerazione della approfondita conoscenza del territorio collinare e della positiva esperienza sviluppata nella gestione del Parco Villa Ghigi, del
Parco Prati di Mugnano e di aree che presentano aspetti agricoli e naturalistici, potrà essere valutata l'attivazione di una collaborazione per la gestione del Parco San Pellegrino da parte della Fondazione;
Considerato inoltre che il Parco San Pellegrino è in stretta connessione con il Parco di Villa Spada, che a sua volta è in contiguità con il Parco di Villa delle Rose (entrambi di proprietà comunale e in carico manutentivo al Comune di Bologna) e che le tre aree verdi, nel loro insieme, rappresentano un importante tassello di verde pubblico pedecollinare, in considerazione della attenzione e professionalità che la Fondazione ha dimostrato in altre occasioni nei confronti di aree verdi questa tipologia (vedi per esempio la progettazione e la riqualificazione del Parco di San Xxxxxxx in Bosco), potrà essere valutata l'attivazione di una collaborazione per la gestione di del complesso delle tre aree verdi da parte della Fondazione.
Considerato infine che:
• in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 e in xxx Xxxxxx x. 00 sono presenti da anni due centri in capo all'Istituzione Educazione e Scuola, rispettivamente un laboratorio di educazione ambientale (LEA Villa Scandellara) e un'aula adibita all'educazione ambientale (Aula Didattica Parco Grosso), quale servizio educativo territoriale del Quartiere Navile, entrambi finalizzati a stimolare l'interesse e la curiosità per l'ambiente naturale e a favorire la costruzione di un equilibrato rapporto fra i bambini e l'ambiente;
• tra gli scopi istituzionali della Fondazione Villa Ghigi vi è quello di "promuovere e gestire attività di educazione ambientale rivolte alle scuole anche mediante la messa a punto di materiali didattici e l'organizzazione e gestione di laboratori didattici e altre strutture ad esso dedicate".
• a tal fine è ipotizzabile a favore della Fondazione Villa Ghigi un contributo su base annua di euro 20.000,00 per LEA Villa Scandellara e di euro 9.000,00 per l'Aula Didattica Grosso. Il finanziamento sarà attivato previa condivisione del progetto educativo da definire tra Istituzione Educazione e Scuola e la Fondazione;
• inoltre, nell’ambito delle attività di educazione alla sostenibilità comunali e in particolare della riorganizzazione delle attività di coordinamento del CEAS Multicentro, nel 2018 è stata avviata, in via sperimentale, la gestione complessiva da parte della Fondazione della ShowRoom “Energia e Ambiente”, che già figura tra le strutture che compongono il multicentro del Comune di Bologna.
Valutato opportuno, nel quadro complessivo del sostegno alle attività statutarie della Fondazione, ridefinire e precisare gli ambiti di collaborazione tra la Fondazione e il Comune e ritenuto necessario sottoscrivere pertanto una nuova convenzione che ricomprenda e ridefinisca le attività complessivamente svolte dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con il Comune di Bologna, riguardanti anche la gestione dello ShowRoom “Energia e Ambiente” nonché le modalità di assegnazione in comodato d'uso del Parco Villa Ghigi, dell'immobile denominato “Casa del custode”, del Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx.
In esecuzione alla deliberazione DG/PRO/2019/338, Repertorio DG/2019/296, PG 550538/2019.
Tutto ciò premesso tra
Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, codice
fiscale e partita IVA 01232710374, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la sua carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, nella sua qualità di Direttore del Settore Ambiente e Verde, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (e xx.xx.), dello Statuto di detto comune e in forza dell'atto sindacale PG 360655/2016, di seguito individuato come “Comune”;
e
la Fondazione Villa Ghigi, con sede legale in Bologna, Xxx Xxx Xxxxxx x. 000 (Codice Fiscale 91214330374), per la quale interviene il Presidente Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Villa Ghigi, di seguito individuata come “Fondazione”;
Si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ
La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra la Fondazione e il Comune per la promozione e realizzazione di attività nell'ambito delle finalità statutarie della Fondazione medesima e funzionali:
- alla gestione e coordinamento dell’attività didattica ed informativa attinente allo Showroom Energia e Ambiente;
- alla valorizzazione e migliore fruizione del Parco Villa Ghigi, del Parco Prati di Mugnano, del Parco di Villa Aldini.
A tal fine il Comune assegna alla Fondazione in comodato d'uso a titolo gratuito il Parco Villa Ghigi, il Parco Prati di Mugnano, l'immobile denominato Casa del custode, sito all'interno del Parco Villa Ghigi, il Parco di Villa Aldini (all'Allegato A - Assegnazione in comodato d'uso a titolo gratuito del Parco
Villa Ghigi, dell'immobile denominato “Casa del custode”, del Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx).
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione decorre dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2021, salvo quanto previsto nell'Allegato A (Art. A9). E' prevista la possibilità di rinnovo per un anno della presente convenzione con provvedimento espresso.
ART. 4 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, si impegna a:
• sperimentare e promuovere nuove forme di gestione del verde pubblico, con particolare riferimento a parchi estensivi, parchi a carattere storico- naturalistico.
• promuovere e gestire attività di educazione alla sostenibilità ambientale rivolte alle scuole anche mediante la messa a punto di materiali didattici e l'organizzazione e gestione di laboratori didattici e altre strutture a questo dedicate;
• promuovere e gestire attività di formazione per insegnanti e operatori, seminari e incontri, lezioni e sperimentazioni didattiche;
• promuovere e realizzare percorsi di educazione all'aperto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Bologna, in collaborazione con l’Area Educazione e l’Istituzione Educazione e Scuola (competenti Settori di riferimento) per l'implementazione del modello di educazione all’aperto (outdoor education) nei servizi 0/6;
• promuovere e realizzare incontri di formazione per educatori, insegnanti e genitori dei servizi 0/6;
• accogliere sezioni di nido e scuola dell'infanzia presso il Parco di Villa Ghigi.
• dare indirizzi e indicazioni per la gestione, in accordo fra Quartieri, Area Educazione e Settore Ambiente e Verde, di alcuni giardini dei poli scolastici (nidi e scuole dell'infanzia), sulla base di un elenco da concordare successivamente che comprenda almeno un giardino per Quartiere, per un totale di una decina di giardini circa;
• collaborare con l’Area Educazione e l’Istituzione Educazione e Scuola (competenti di riferimento) per la documentazione e la promozione di materiale sull'educazione all’aperto;
• promuovere iniziative permanenti di informazione per i cittadini relativamente al verde urbano e agli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio, con particolare riferimento a quello collinare;
• promuovere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e della sostenibilità, anche mediante attività e iniziative di divulgazione e informazione dei cittadini sulle problematiche legate alla natura, all'ambiente e alla razionale gestione delle risorse naturali in particolare attraverso le iniziative sviluppate nell’ambito dello Showroom Energia e Ambiente;
• promuovere o collaborare a studi, ricerche e piani nel campo della pianificazione del verde pubblico, della tutela e della gestione ambientale e a ricerche e piani di valorizzazione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio e di fruizione di ambiti di particolare pregio dello stesso mediante itinerari, percorsi e strutture collegate;
• curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche, proposte e piani di valorizzazione e riqualificazione di giardini e parchi di interesse storico e
naturalistico e di altre porzioni naturali in ambito urbano e periurbano;
• collaborare e fungere da supporto operativo alle attività sviluppate dal CEAS Multicentro per l'educazione alla sostenibilità del Comune di Bologna;
• collaborare alla valorizzazione e promozione turistica del territorio comunale e, più in generale, dell'area bolognese per quanto riguarda gli aspetti naturali e storico-paesaggistici e altri di competenza della Fondazione;
• favorire la fruizione degli spazi verdi pubblici e degli ambiti naturali del territorio bolognese con finalità rivolte anche al benessere psico-fisico dei suoi cittadini, dai bambini agli anziani.
La Fondazione, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetterà al Comune una proposta dettagliata di programmazione delle attività da realizzarsi nell'anno successivo, comprensiva del piano di gestione dell’attività didattica dello ShowRoom “Energia e Ambiente” e degli interventi relativi alla gestione integrata del Parco Villa Ghigi, del Parco Prati di Mugnano, del Parco di Villa Aldini di cui alle planimetrie, allegati B e D e E.
ART. 5 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE NELL’AMBITO DELLO SHOWROOM.
La Fondazione, nell’ambito della gestione del progetto ShowRoom “Energia e Ambiente” e per l’attuazione del relativo piano delle attività didattiche, come aggiornati annualmente dal Comune di Bologna, si impegna a:
• sviluppare e realizzare le attività didattiche all'interno dello ShowRoom inerenti la gestione sostenibile delle risorse ambientali, con particolare riguardo a energia, clima e a ciclo dei rifiuti nel territorio della città di Bologna, in coerenza con il piano delle attività didattiche approvato annualmente dal Comune di Bologna:
- predisposizione e attuazione di percorsi didattici rivolti alle scuole di Bologna di ogni ordine e grado;
- organizzazione di una ventina di tipologie di attività didattiche da svolgersi presso lo ShowRoom, della durata di 2 ore, per un totale di almeno 120 moduli didattici annui;
- elaborazione e produzione dei materiali informativi da distribuire agli istituti scolastici ed i materiali necessari allo svolgimento;
- predisposizione dei materiali espositivi e didattico/formativi dedicati per la realizzazione dei moduli didattici;
- coordinamento e cura delle attività dello ShowRoom, con particolare riguardo alle attività di prenotazione dei singoli percorsi, gestione delle classi partecipanti alle attività e contatti con il personale docente degli istituti scolastici;
- Realizzazione di attività accessorie inerenti i percorsi didattici;
- aggiornamento dei contenuti didattici della mostra ed allestimento dei percorsi;
- predisposizione di attività inerenti la comunicazione e divulgazione scientifica delle problematiche ambientali urbane:
- elaborazione dei materiali informativi necessari a promuovere e illustrare le attività organizzate dallo ShowRoom;
- redazione e distribuzione di una newsletter periodica in formato digitale su energia, ambiente e rifiuti che dovrà essere distribuita agli istituti scolastici e ai cittadini;
- organizzare e realizzare almeno due eventi pubblici finalizzati alla divulgazione scientifica sui temi energetico-ambientali e sul ciclo dei rifiuti;
- fornire collaborazione e assistenza tecnica al Comune di Bologna per la realizzazione di iniziative e/o eventi dallo stesso programmati nell’ambito dello ShowRoom.
Le attività didattiche potranno anche svolgersi esternamente allo ShowRoom in occasioni concordate con il Comune di Bologna.
ART. 6 – CONTRIBUTO DEL COMUNE
Per quanto previsto nella presente convenzione, a sostegno del piano di attività concordato annualmente tra le parti, nel quadro del sostegno alle finalità statutarie della Fondazione, il Comune erogherà alla Fondazione euro 581.000,00 per l'anno 2020 e euro 581.000,00 per l'anno 2021, da corrispondersi in tre tranche annuali.
Il Contributo previsto potrà essere oggetto di successive integrazioni - a fronte di appositi provvedimenti, in base alle effettive disponibilità di risorse - in ragione della definizione puntuale del programma annuale e pluriennale delle attività e/o di ulteriori progetti elaborati dalla Fondazione, anche con altri settori o uffici dell'Amministrazione comunale, non compresi nel piano di attività sopracitato.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse
instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
La Fondazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative come meglio precisato nell'Allegato A.
ART. 8 – RISOLUZIONE/DECADENZA/REVOCA
Le modalità di risoluzione/decadenza/revoca, sono riportate nell'Allegato A.
ART. 9 - ONERI E REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico della Fondazione.
ART. 10 - RINVIO
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.
Le parti reciprocamente autorizzano l’uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sui dati personali), soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.
Allegato A
Assegnazione in comodato d'uso a titolo gratuito del Parco Villa Ghigi, dell'immobile denominato “Casa del custode”, del Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx x xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx.
ART. A1 – OGGETTO
Per lo svolgimento e a sostegno delle attività di cui alla presente convenzione il Comune assegna in comodato d'uso gratuito alla Fondazione:
• il Parco Villa Ghigi, di proprietà comunale, sito nel Comune di Bologna, individuato nell’allegata planimetria (Allegato B alla presente convenzione, evidenziato con bordatura);
• l'immobile denominato “Casa del custode”, sito in xxx Xxx Xxxxxx 000/0, censito al catasto fabbricati di Bologna al foglio 256 mappale 198, sub 1 (parte), 2, 3, rappresentato nella allegata planimetria (Allegato C alla presente convenzione);
• il Parco Prati di Mugnano, di proprietà comunale, sito nel Comune di Sasso Marconi, individuato nella allegata planimetria (allegato D alla presente convenzione.
• Il Parco di Villa Aldini di proprietà comunale, sito nel Comune di Bologna, individuato nell’allegata planimetria (Allegato E alla presente convenzione); Gli immobili presenti nel Parco Prati di Mugnano non costituiscono al momento oggetto del presente atto ma potranno essere oggetto di futuri successivi provvedimenti di assegnazione finalizzati a una più completa e incisiva opera di riqualificazione e rilancio del parco.
Non sono oggetto di assegnazione l'immobile denominato “Villa Ghigi” e l’immobile denominato “Il Becco”, siti all'interno del Parco Villa Ghigi.
La consegna del Parco Villa Ghigi, dell'immobile denominato “Casa del custode”, del Parco Prati di Mugnano e del Parco di Villa Aldini, risulterà dal verbale di constatazione da redigersi fra le parti.
L'immobile denominato “Casa del custode” viene assegnato con le modalità già definite dall'atto a rep. n.1928 del 06/07/2016, approvato con provvedimento Prog. 181/2016 e richiamate al successivo Art. A9.
ART. A2 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO
La durata dell'assegnazione in comodato d'uso a titolo gratuito del Parco Villa Ghigi, del Parco Prati di Mugnano e del Parco di Villa Aldini viene stabilita pari alla durata della presente convenzione (Art. 3) e pertanto fino al 31/12/2021,
La durata dell'assegnazione in comodato d'uso dell'immobile denominato “Casa del custode” è definita per un periodo di nove anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto a rep.1928 del 06/07/2016, approvato con provvedimento Prog. 181/2016, salvo (per) quanto previsto al successivo Art. A9.
La durata prevista non potrà essere prorogata.
ART. A3 – RISOLUZIONE/DECADENZA/REVOCA DELLA CONVENZIONE
In caso di grave inadempienza da parte della Fondazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti della Fondazione per il risarcimento di eventuali danni.
In caso di risoluzione della convenzione, nessun onere, rimborso o indennizzo
graverà sul Comune.
L'inadempienza a quanto previsto alla presente convenzione costituirà causa di decadenza della stessa.
La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Bologna per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e la Fondazione ha la facoltà di rinunciare alla assegnazione con un preavviso di 6 (sei) mesi e reciproca comunicazione con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. A4 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
La Fondazione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna), con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Tale RCT dovrà prevedere un massimale minimo di euro 2.000.000,00 e le specifiche estensioni a:
• conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree consegnate al concessionario, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi;
• preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
• committenza di lavori e servizi;
• danni da incendio
• inquinamento accidentale
• interruzioni o sospensioni di attività di terzi: industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio;
• danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.
• Danni arrecati a terzi da dipendenti, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione – che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale.
b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi prestatori d'opera parasubordinati e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria Inail, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga) in relazione a tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La polizza dovrà prevedere un massimale minimo per sinistro pari ad euro 2.000.000,00 con il sottolimite di un 1.000.000,00 a persona.
Dovranno essere espressamente richiamate anche le seguenti estensioni:
“danno biologico”, danni non rientranti nella disciplina Inail, malattie professionali, clausola D “buona fede Inali”.
PARCO VILLA GHIGI ART. A5 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione si impegna a promuovere e organizzare nel parco, in proprio e/o con il concorso di altri soggetti, attività educative, formative, culturali e ricreative derivanti dai propri compiti statutari e compatibili con le caratteristiche dell'area verde (visite guidate e programmi didattici per scuole, attività extrascolastiche, passeggiate ed escursioni per adulti, corsi e altri momenti di formazione, incontri, eventi, piccoli spettacoli e altre iniziative di cui all'Art. 4 della presente convenzione).
La Fondazione è tenuta a curare la gestione integrata del Parco Villa Ghigi, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, con le modalità di cui al successivo Art. A6. Per l'espletamento della suddetta attività dovrà dotarsi delle eventuali autorizzazioni previste da norme regolamentari o di legge.
Il programma pluriennale e quello annuale di gestione integrata del parco (che dovrà avere il nulla osta del Comune) dovranno ottenere le eventuali autorizzazioni previste da norme regolamentari o di legge e saranno presentati dalla Fondazione al Comune con le modalità previste dall'art. 4.
ART. A6 – GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO VILLA GHIGI
A6.1 - Gestione integrata del Parco Villa Ghigi
La gestione del parco, in continuità con quanto già avviato, dovrà valorizzare le caratteristiche storiche e naturalistiche del parco medesimo attraverso la riqualificazione dei caratteri tipici del paesaggio collinare.
La gestione sarà pertanto attuata mediante un articolato piano di interventi, sia ordinari che di tipo migliorativo dell’area verde e favorire le tante attività promosse dalla Fondazione per scolaresche e cittadini.
In questo quadro lo sfalcio delle superfici prative deve avvenire attraverso modalità diversificate nei vari settori dell'area verde in modo da favorire il rispetto dei cicli vitali, in particolare di alcune rare piante erbacee, la salvaguardia dell’entomofauna e, più in generale, la tutela della biodiversità degli ambienti prativi.
Allo stesso modo il governo dei boschi deve essere effettuato nel rispetto della valenza naturalistica delle diverse formazioni e la manutenzione dei filari di fruttiferi deve essere ispirata alla conservazione e al progressivo arricchimento del germoplasma tipico della collina.
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Fondazione, si impegna a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla loro corretta esecuzione e potrà avvalersi di una o più ditte specializzate, come pure stipulare a tal fine accordi con enti, associazioni, gruppi e altri soggetti.
In relazione a ciò la Fondazione solleva il Comune da qualsiasi impegno economico e/o controversia che potrebbe insorgere con soggetti esterni, che dovranno comunque essere adeguatamente qualificati ed osservare le specifiche normative vigenti al riguardo.
La Fondazione ha l'obbligo di consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione e di sistemazione di edifici, impianti e lo svolgimento di servizi a cura del Comune, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico. Allo scopo di mitigare gli eventuali impatti sul parco, le modalità di effettuazione di tali interventi dovranno in ogni caso essere
preventivamente concordate con la Fondazione, che si impegna a prestare la propria collaborazione per favorire l'individuazione delle soluzioni più idonee e la loro corretta realizzazione.
La Fondazione dovrà inoltre provvedere al censimento delle alberature presenti nel Parco.
A6.2 - Interventi straordinari
Nell'ambito della gestione integrata è prevista la realizzazione di interventi straordinari e di miglioramento. I principali interventi si concentreranno sulla viabilità principale, la regimazione delle acque superficiali, che sarà oggetto di costante monitoraggio e di interventi funzionali a garantirne la massima efficienza. Inoltre nel corso di durata della convenzione proseguirà la sostituzione o l’inserimento di nuovi arredi e manufatti nel parco, per arricchirne la dotazione e sostituire gradatamente quelli obsoleti.
Sono previsti interventi migliorativi legati alla copertura vegetale e il proseguimento dei lavori di tutela, cura e valorizzazione della componente agricola, con attenzione alla propagazione di alberi da frutto appartenenti ad antiche cultivar locali, nonché di risanamento di vecchi esemplari, la manutenzione dei vigneti che custodiscono vitigni tipici della collina bolognese.
Sono inoltre previsti interventi di arricchimento del patrimonio vegetale con impianti vegetali di alberi e arbusti e di riassetto di specifiche porzioni, di supporto alle varie attività che la Fondazione organizza per scuole, frequentatori del parco e cittadini e, comunque, di migliorie del parco adeguate alla sua storia, alle sue caratteristiche e alle sue potenzialità.
Alla Fondazione è data facoltà di reperire ulteriori risorse per il medesimo
scopo da parte di soggetti pubblici e privati. In tal caso gli interventi, previo assenso scritto del Comune, saranno direttamente eseguiti e gestiti dalla Fondazione e acquisiti alla proprietà comunale senza che ciò comporti alcun diritto a successivi indennizzi e rimborsi.
La Fondazione si impegna altresì a monitorare l’area verde segnalando tempestivamente al Comune le criticità derivanti da calamità naturali (frane, smottamenti, incendi, alluvioni, ecc.) o gravi guasti e problemi dovuti ad atti vandalici, furti, occupazioni abusive e altri eventi analoghi.
A6.3 - Custodia e vigilanza
Il Parco Villa Ghigi rimane a tutti gli effetti un'area a fruizione pubblica. La Fondazione pertanto dovrà garantire l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate.
La Fondazione tuttavia potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità pubblica di alcune porzioni del parco per motivi didattici e/o per interventi di riassetto e miglioramento. Avrà inoltre la facoltà di predisporre norme di comportamento per i visitatori che, in relazione al particolare carattere del parco, potranno contenere ulteriori divieti o prescrizioni rispetto a quanto in vigore nel complesso delle aree verdi pubbliche della città.
Eventuali operazioni ed elementi di apertura e chiusura del parco sono a carico della Fondazione. Gli orari e le modalità di fruizione da parte del pubblico del parco saranno stabiliti dalla Fondazione in accordo con il Comune. A tale scopo la Fondazione potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni come le Guardie Ecologiche Volontarie, stipulando specifici accordi.
La Fondazione si impegna a garantire la sorveglianza del parco secondo modalità, in ogni caso da comunicare al Comune, compatibili e coerenti con le caratteristiche del parco e con gli obiettivi di gestione.
ART. A7 - IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
• informare preventivamente la Fondazione su eventuali cessioni, locazioni o variazioni di destinazione d'uso degli immobili di proprietà comunale siti all'interno del Parco Villa Ghigi (immobili denominati “Villa Ghigi” e “Il Becco”) e non oggetto della presente convenzione, al fine di evitare interferenze negative e eventuali ulteriori sviluppi del progetto di valorizzazione del parco.
• farsi carico degli interventi relativi a riparazioni della rete idrica, elettrica e fognaria e di raccolta delle acque lungo la xxx Xxx Xxxxxx, come pure degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'eventuale illuminazione di porzioni del parco.
IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE”
ART. A8 – MODALITÀ, VINCOLI, CONDIZIONI E ONERI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL CUSTODE”.
La Fondazione è tenuta a utilizzare l'immobile con la dovuta diligenza e nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi necessari.
La Fondazione potrà utilizzare i locali assegnati in comodato d'uso a titolo gratuito (Allegato C), oltre che per lo svolgimento delle attività concordate con il Comune, di cui all'Art. 4, anche per lo svolgimento di altre attività proprie o
connesse e accessorie a quelle realizzate nel parco, come punto di ristoro e di appoggio logistico.
La Fondazione può utilizzare i locali suddetti anche attraverso una gestione indiretta dell'immobile, realizzata nelle forme che la Fondazione medesima riterrà opportuno attuare.
In tale caso la Fondazione invierà apposita comunicazione al Comune di Bologna.
Qualora la Fondazione intenda avvalersi di un soggetto terzo per la gestione delle attività sopra descritte potrà sub concedere il bene in comodato che dovrà garantire il Comune di Bologna, del rispetto delle stesse condizioni.
Alla scadenza del comodato d'uso per l'immobile denominato "Casa del custode", visto e richiamato il successivo art. A9, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
Qualora alla scadenza della presente convenzione, la Fondazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto alla Fondazione all'atto della riconsegna.
Le proposte integrative di ristrutturazione e di utilizzo dell'immobile presentate dalla Fondazione verranno valutate dal Comune di Bologna – Settore Edilizia e Patrimonio e, se del caso, potranno prevedere atti integrativi alla presente convenzione.
Sono a carico della Fondazione, senza alcun onere per il Comune:
• l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
• la manutenzione ordinaria dei locali conferiti;
• le utenze e le eventuali spese di volturazione delle utenze che verranno direttamente intestate.
ART. A9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE “CASA DEL CUSTODE”.
Richiamati la deliberazione Progr. n. 181/2016, PG 157908/2016 l’Atto a repertorio contr. n. 1928 del 06/07/2016, di approvazione dell’assegnazione in uso alla fondazione dell'immobile denominato "casa del custode" per un periodo di nove anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Atto di modifica della convenzione a repertorio contr. n. 1928 del 06/07/2016;
L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione dell’immobile, stimabili nell'importo presunto di euro 140.511,00, proposti dalla Fondazione, previa autorizzazione del Comune di Bologna, Settore Edilizia e Patrimonio, in qualità di proprietario, dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente.
Sono a carico del comodatario l'ottenimento di tutti i pareri e i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere, previa l'autorizzazione del Settore Edilizia e Patrimonio in qualità di proprietario.
La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato sarà a carico della Fondazione fino a scadenza convenzionale.
Il comodatario, a seguito dell’esecuzione dei lavori, dovrà provvedere a
consegnare al Settore Edilizia e Patrimonio tutta la documentazione contabile e tecnico amministrativa attestante l'avvenuta esecuzione delle opere a regola d’arte, con particolare riferimento agli impianti, ai titoli autorizzativi gli interventi, ai certificati di regolare esecuzione, ecc.
Il comodatario, eseguite le opere, si farà carico, a sua cura e spese, della necessaria variazione catastale;
Qualora il comodatario esegua meno lavori di quelli assentiti, la durata della convenzione di comodato relativa all'immobile denominato "Casa del custode" sarà proporzionalmente ridotta;
Tutti gli investimenti eccedenti, per qualunque motivo, i costi congruiti non costituiranno elemento per richiedere rimborsi in denaro, così come nel caso di recesso anticipato da parte del comodatario;
Le opere di miglioramento eseguite e tutti i miglioramenti apportati all'immobile e autorizzati dal Comune resteranno a vantaggio dell'Ente, senza che il comodatario possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento o indennizzo o rimborso.
Art. A10 - INOSSERVANZA, RISOLUZIONE, DECADENZA E REVOCA DEL COMODATO.
In caso di grave inadempienza da parte della Fondazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti della Fondazione per il risarcimento di eventuali danni.
In caso di risoluzione della convenzione, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.
L'inadempienza a quanto previsto alla presente convenzione costituirà causa di decadenza della stessa.
La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Bologna per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e la Fondazione ha la facoltà di rinunciare alla assegnazione con un preavviso di 6 (sei) mesi e reciproca comunicazione con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Settore Edilizia e Patrimonio, in accordo con il Settore Ambiente e Verde, qualora lo scopo della Fondazione non potesse più essere perseguito o venissero a determinarsi cause di estinzione della stessa, venuto meno il rapporto contrattuale con la Fondazione, potrà stipulare con il gestore nuovo contratto di concessione, avente scadenza pari a quella prevista dal comodato avente per oggetto l'immobile" casa del custode".
PARCO PRATI DI MUGNANO ART. A11 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione si impegna a curare la gestione integrata del Parco Prati di Mugnano, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’ottica di completare il rilancio della sua immagine e funzione rispetto a Bologna (oltre che verso Sasso Marconi e i comuni vicini), provvedendo sia all’esecuzione di una serie di interventi di varia natura nell’area verde sia alla organizzazione e promozione di attività per la cittadinanza, con le modalità di cui al successivo Art. A12.
Il programma pluriennale e quello annuale di gestione integrata del parco (che dovrà avere il nulla osta del Comune) dovranno ottenere le eventuali autorizzazioni previste da norme regolamentari o di legge e saranno presentati
dalla Fondazione al Comune con le modalità previste dall'art. 4.
ART. A12 – GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO PRATI DI MUGNANO
A12.1– Gestione integrata del Parco Prati di Mugnano.
La gestione del parco punta in primo luogo a una conduzione più accurata e coerente dell’area verde (111 ettari di superficie), che tenga conto anche della sua parziale inclusione all’interno della Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico, istituita nel 2006 (757 ettari di superficie) e a sua volta compresa nell’omonimo SIC-ZPS IT4050012 (esteso per ben 2.629 ettari) ed al percorso escursionistico denominato “Via degli Dei”. Proprio in considerazione dell’appartenenza del parco al sistema delle aree protette dell’Xxxxxx-Romagna e alla Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, gli interventi previsti dovranno essere in linea con indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi piani di gestione e dunque, in forme da definire, concordati con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità “Emilia Orientale”, che ha assunto la gestione della Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico;
In questa ottica gli interventi da prevedere nel parco sono principalmente relativi allo sfalcio delle superfici prative, differenziati a seconda delle caratteristiche delle zone e della loro diversa fruizione, il mantenimento in efficienza e in sicurezza dell’attuale rete sentieristica (eventualmente avviando, in sintonia con l’ente di gestione della riserva, una ipotesi di revisione degli attuali tracciati consentiti), il controllo degli arredi e dei manufatti, la tutela igienica del parco e la conduzione delle aree di sosta, comprese le zone attrezzate con barbecue, che rappresentano uno degli elementi tradizionalmente più caratteristici legati alla fruizione dell’area verde.
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Fondazione si impegna a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla loro corretta esecuzione e potrà avvalersi di una o più ditte specializzate, come pure stipulare a tal fine accordi con enti, associazioni, gruppi e altri soggetti.
Per quanto riguarda le iniziative pubbliche da svolgere nel parco, la Fondazione intende promuovere attività escursionistiche ed educative legate alla Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico, con la quale ha già una consolidata tradizione di collaborazione; si prevede, inoltre, la realizzazione di una serie di altre attività culturali e di eventi, commisurati alle caratteristiche dell’area e alla sua collocazione, in relazione anche al percorso escursionistico che congiunge Bologna a Firenze, denominato “Via degli Dei” e che passa proprio attraverso il Parco per valorizzarne l’identità e le grandi potenzialità.
A 12.2 – Interventi straordinari
Nell'ambito della gestione integrata è prevista la realizzazione di una serie di interventi straordinari e migliorativi riguardanti in particolare l’ingresso al parco e l’adiacente parcheggio di servizio.
Sono previsti e in parte già stati attuati il miglioramento degli arredi, compresa la loro sostituzione e sistemazione.
Sarà inoltre garantito il miglioramento del reticolo idrografico, della viabilità in particolare con risistemazione della sentieristica presente, nonché di arricchimento del patrimonio vegetale, di riassetto di specifiche porzioni, di supporto alle varie attività che la Fondazione organizza per scuole, frequentatori del parco e cittadini e, comunque, di migliorie del parco adeguate alla sua storia, alle sue caratteristiche e alle sue potenzialità.
Alla Fondazione è data facoltà di reperire ulteriori risorse per il medesimo
scopo da parte di soggetti pubblici e privati. In tal caso gli interventi, previo assenso scritto del Comune, saranno direttamente eseguiti e gestiti dalla Fondazione e acquisiti alla proprietà comunale senza che ciò comporti alcun diritto a successivi indennizzi e rimborsi.
La Fondazione si impegna altresì a monitorare l’area verde segnalando tempestivamente al Comune le criticità derivanti da per calamità naturali (frane, smottamenti, incendi, alluvioni, ecc.) o gravi guasti e problemi dovuti ad atti vandalici, furti, occupazioni abusive e altri eventi analoghi; gli interventi connessi a tali fatti si intendono esclusi dalla presente convenzione. A12.3 - Custodia e vigilanza
Il Parco Prati di Mugnano è un’area verde pubblica che, in virtù della sua parziale inclusione nel sistema regionale delle aree protette e nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, presenta settori esclusi dalla libera fruizione e pertanto non accessibili liberamente ma soltanto in misura molto limitata e in particolari condizioni (ricerche, visite guidate autorizzate, ecc.). La Fondazione si impegna a garantire l'accesso a chiunque esclusivamente nelle aree liberamente fruibili, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate.
La Fondazione tuttavia potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità pubblica di alcune porzioni del parco per motivi conservazionistici, didattici o di altra natura. Avrà inoltre la facoltà di predisporre norme di comportamento per i visitatori che, in relazione al particolare carattere del parco, potranno contenere ulteriori divieti o prescrizioni rispetto a quanto in vigore nel complesso delle aree verdi pubbliche comunali.
La Fondazione si impegna a garantire la sorveglianza del parco secondo modalità che saranno in ogni caso comunicate al Comune, compatibili e coerenti con le caratteristiche dell’area verde e con gli obiettivi di gestione. A tale scopo la Fondazione potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni come le Guardie Ecologiche Volontarie, stipulando specifici accordi.
ART. A13 – IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
• informare preventivamente la Fondazione, nel caso si rivelasse non percorribile l'assegnazione in comodato d’uso alla stessa degli immobili di proprietà comunale situati all’interno del Parco Prati di Mugnano che non sono oggetto della presente convenzione (abitazione e stalla-fienile, in passato adibita a ristorante, a Mugnano di sopra, nucleo colonico Piazza), su eventuali cessioni, nuove locazioni o variazioni di destinazione d'uso degli stessi, al fine di evitare interferenze negative con il progetto di valorizzazione del parco
• farsi carico degli interventi relativi a riparazioni della rete idrica, elettrica e fognaria, come pure degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'eventuale illuminazione di porzioni del parco.
PARCO DI VILLA ALDINI ART. A14 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione si impegna a curare la gestione integrata del Parco di Villa Aldini comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, con riordino dell’area verde e della zona boscata, graduale ripristino del belvedere sulla città, nonché recupero della tradizione educativa del luogo, provvedendo sia all’esecuzione di una serie di interventi di varia natura nell’area verde sia alla organizzazione e promozione di attività didattiche ma anche rivolte alla
cittadinanza, con le modalità di cui al successivo Art. A15. La cura dell’area verde si inserisce in un più ampio progetto in fase di elaborazione e verifica di fattibilità, che prevede la creazione di una innovativa “scuola nel bosco”.
Il programma pluriennale e quello annuale di gestione integrata del parco (che dovranno avere il nulla osta del Comune) dovranno altresì ottenere le eventuali autorizzazioni previste da norme regolamentari o di legge e saranno presentati dalla Fondazione al Comune con le modalità previste dall'Art. 4.
ART. A15 – GESTIONE INTEGRATA DEL PARCO DI VILLA ALDINI
A15.1 – Gestione integrata del Parco di Villa Aldini.
La gestione del parco punta in primo luogo a una fase di riqualificazione della radura e della zona boscata che tenga conto del recupero della tradizione educativa del luogo, sede di educatorio ad inizio Novecento e poi di una colonia, che si presta ad attività didattiche all’aperto e ad attività divulgative e in funzione della predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una “scuola nel bosco”;
A 15.2 – Interventi straordinari
Nell'ambito della gestione integrata è prevista la realizzazione di una serie di interventi di pulizia e rimozione di piante, spesso in pessimo stato vegetativo e potenzialmente pericolose, tenendo conto anche dell’opportunità di ripristinare almeno in parte la veduta sulla città dal belvedere della villa e da altri punti panoramici, per poi passare a una serie di graduali interventi finalizzati a ricomporre la fisionomia all’insieme e recuperare le tracce di viabilità sentieristica per consentirne la fruizione nei casi prestabiliti.
A15.3 - Custodia e vigilanza
Il Parco di Villa Aldini è un’area verde pubblica che, per lo stato attuale
presenta settori esclusi dalla libera fruizione e pertanto non accessibili liberamente ma soltanto in misura molto limitata e in particolari condizioni (ricerche, visite guidate autorizzate, eventi, ecc.).
La Fondazione potrà, previa comunicazione al Comune e con il consenso di quest'ultimo, disporre ulteriori restrizioni temporanee o permanenti alla fruibilità per motivi conservazionistici, didattici o di altra natura.
ART. A16 – IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
• farsi carico degli interventi relativi a riparazioni della rete idrica, elettrica e fognaria, come pure degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'eventuale illuminazione di porzioni del parco.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.
Per Comune di Bologna
il Direttore del Settore Ambiente e Verde - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per Fondazione Villa Ghigi
il Presidente - Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Allegati:
B - Planimetria Parco Villa Ghigi
C - Planimetria immobile denominato “Casa del custode” D - Planimetria Parco Prati di Mugnano
E – Planimetria Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
XXXXX XX XXXXX XXXXXX - ALLEGATO E